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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1321/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1321/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE ANDREA, elettivamente C.F._2
domiciliati in C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 108 10121 TORINO presso il difensore avv. DE
PASQUALE ANDREA appellante contro
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE CP_1 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE BLASIO BRUNELLA,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE BLASIO BRUNELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSONI SERGIO e ONroparte_3 P.IVA_1 dell'avv. TIBI GABRIELLA ( ); , elettivamente domiciliato in presso il C.F._4
difensore avv. PASSONI SERGIO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 10.07.2025
OGGETTO: risarcimento danni da incendio ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 25 “voglia l'ECC.MA CORTE DI APPELLO adita, respinta ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del RI di
Torino n. 2028/2023, pronunciata in data 10.5.2023 e pubblicata in data 11.5.2023, resa nel procedimento R.G. 24854/2017, non notificata.
NEL MERITO:
- in via principale: respingere, rigettare, comunque disattendere integralmente le domande tutte ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, sia nell'an sia nel quantum, per le causali e le motivazioni dedotte nell'atto di appello, in tutti gli atti difensivi del precedente grado di giudizio, nonché in forza di quanto emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio, anche integrativa,
a firma del Dott. Ing. rilevato, altresì, che parte attrice non ha esperito, precedentemente al Per_1 presente giudizio, il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.. Per l'effetto, assolvere i sig.ri e da ogni pretesa avversaria e condannare Pt_1 Pt_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con ONroparte_3 P.IVA_1 sede legale in Milano, corso Como n. 17, alla restituzione dell'importo versato in adempimento della sentenza di primo grado pari a € 404.289,09, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sopra formulate, ridurre/escludere il risarcimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, 1 comma e
2056 c.c., per i motivi esposti, con condanna all' C.F. , ONroparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, corso Como n. 17, alla restituzione dell'importo che risulterà versato in eccesso in adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: in riforma dell'ordinanza del 10.1.2019, si reiterano qui tutte le istanze istruttorie nel limite del non ammesso (“con esclusione dei capi 1, 2, 3, 4, 35 poiché attinenti a circostanze non oggetto di contestazione tra le parti;
5, 16, 34 poiché attinente a circostanze negative;
6, 7, 21, 23, 26, 27, 31, 32 poiché già oggetto di prova documentale;
15 poiché irrilevante ai fini della decisione;
19, 20, 28, 29 poiché concernenti valutazioni non riferibili dai testimoni;
22, 24, 25, 36 poiché in parte già oggetto di prova documentale e in parte valutativi;
33 poiché genericamente formulato”);
“ammettere le prove orali dedotte per interrogatorio formale e testi, anche in materia contraria, sui fatti esposti nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2, 3 c.p.c. con i testi già indicati in atti e richiamata la documentazione prodotta;
altresì richiamata ogni facoltà istruttoria ivi già indicata, inclusa l'istanza di acquisizione del fascicolo concernente il procedimento penale R.G.N.R. 16299/2015 instaurato dinnanzi al RI di Torino e conclusosi con l'archiviazione disposta dal GIP Dott.ssa La Rosa”.
pagina 2 di 25 - condannare, infine, l'appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle competenze legali del presente grado di giudizio e di quelle di primo grado, oltre rimborso forfettario al 15%, spese, IVA e
C.P.A., come per legge”.
Per l'appellato sig. CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale
- accogliere l'appello, anche in via incidentale, proposto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado n 2028/2023 del RI di Torino pubbl. in data
11 maggio 2023, non notificata, resa nel proc. RG. 24854/2017, mandando assolti i sigg CP_1
in proprio e quale titolare della cessata ditta individuale DO Moto, Parte_1 Parte_2
da ogni pretesa avversaria;
[...]
- condannare la controparte a rifondere ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ONroparte_3
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Ferme in ogni caso le conclusioni assunte nel primo grado di giudizio;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e/o comunque dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello promosso dai signori e nei riguardi della società conchiudente con ogni conseguente Parte_1 Parte_2
provvedimento;
Accertare e/o comunque dichiarare inammissibile l'appello incidentale promosso dal signor CP_1
[...]
In subordine:
Rigettare in ogni caso l'avverso atto di appello promosso dai signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2028/2023 resa dal RI di Torino - IV sezione Giudice dott.ssa Di
[...]
Donato pubblicata in data 11.5.2023, nonché rigettare l'appello incidentale ovvero la domanda di riforma della suddetta sentenza formulata dal signor e per l'effetto, confermare la stessa CP_1
per le ragioni addotte dalla società conchiudente nei propri atti e respingere in ogni caso le domande tutte formulate nei confronti della società conchiudente, assolvendo comunque la stessa dalle medesime domande, con ogni conseguente provvedimento, accogliendo in ogni caso le conclusioni rese dalla società conchiudente nel primo grado di giudizio qui ritrascritte, e pertanto:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
pagina 3 di 25 Previa per quanto necessario, ammissione ed esperimento di ogni più opportuna c.t.u. tecnica e mezzo istruttori;
Previa rinnovazione della ctu disposta in causa con designazione di nuovo ctu al quale conferire incarico di rispondere al quesito di cui all'ordinanza 16.3.2021;
Previa acquisizione, ovvero ordine di esibizione, nella presente causa:
- del fascicolo integrale della relazione n. 12/84 di prot. della Legione Carabinieri Piemonte e Valle
d'Aosta - Stazione di Caselle Torinese in relazione al sinistro per cui è causa verificatosi il 29/10/2014, in Caselle Torinese (TO), via alle Fabbriche n. 183, con tutti i relativi allegati, relazioni, verbali, fotografie e planimetrie.
- del fascicolo integrale delle trasmissioni n. 1445 e n. 1447 del 30.10.14 predisposte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Torino in relazione al sinistro per cui è causa verificatosi il 29.10.2014 in Caselle Torinese
(TO), via alle Fabbriche n. 183, con tutti i relativi allegati, relazioni, verbali, fotografie e planimetrie;
Previa ammissione delle prove per interpello e testi sui capitoli di prova di cui alla memoria 4 settembre 2018 non ammessi con l'ordinanza istruttoria 10 gennaio 2019 con i testi ivi indicati;
Previa, nel denegato caso di ammissione degli avversi capitoli di prova per interpello e testi, ammissione della società conchiudente alla prova in materia contraria diretta sui capi stessi con i testi indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 .p.c.;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
Dato atto della sentenza n. 822/2021 resa dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio d'appello iscritto al n. 259/2020 promosso dai signori e e con appello incidentale Parte_1 Parte_2
promosso dal signor prodotta in causa dalla società conchiudente;
CP_1
Dato atto dei pagamenti effettuati da in conseguenza del sinistro per cui è ONroparte_3 causa e sulla base della polizza Commercio n. 83240, in data 30.12.2016 dell'importo di euro
145.200,00 a favore di EL SI S.p.A., ed in data 30.11.2014 e 30.12.2016 a favore di
[...]
rispettivamente dell'importo di euro 50.000,00 e dell'importo di ONroparte_4
euro 100.000,00, e così del complessivo importo di euro 295.200,00;
Dato atto, a seguito dei predetti pagamenti, della surrogazione di nei diritti di ONroparte_3
EL SI S.p.A. e di , anche ai sensi e per gli ONroparte_4 effetti dell'art. 1916 c.c.;
Accertare e/o dichiarare, in via alternativa e/o cumulativa, l'esclusiva responsabilità del signor Pt_1
della signora e del signor in proprio e quale titolare della
[...] Parte_2 CP_1
pagina 4 di 25 ditta individuale DO Moto di RE ONis, nel verificarsi del sinistro incendio per cui è causa, avvenuto in data 29.10.2014 in Caselle Torinese (TO), via alle Fabbriche n. 183;
Dichiarare tenuti e condannare i convenuti signor signora e signor Parte_1 Parte_2
in proprio e quale titolare della ditta individuale DO Moto di RE ONis, in via CP_1
solidale, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pronto ed immediato pagamento, ovvero al rimborso, a favore della società conchiudente, del complessivo importo di euro 295.200,00 o di quell'altro maggiore o minore importo da accertarsi e/o determinarsi in corso di giudizio, ovvero in subordine secondo equità, e salvo gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo;
Con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio, compreso il rimborso spese generali ex art. 15 tariffa forense ed IVA e CPA sui compensi.”
Con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio dei due gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali ex art. 15 tariffa forense ed IVA e CPA sui compensi”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio ONroparte_3
i sigg.ri e surrogandosi ex artt. 1916 e 2051 cod. Parte_1 Parte_2 CP_1
civ. nei diritti della propria assicurata, , per sentirli condannare, in solido ONroparte_4
o singolarmente per quanto da ciascuno dovuto, al pagamento della somma complessiva di €
295.200,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo, previo accertamento della responsabilità degli stessi, in via alternativa e/o cumulativa, in relazione all'incendio verificatosi il
29.10.2014 in Caselle Torinese, Via delle Fabbriche n. 183, presso il complesso immobiliare denominato “ex Lanificio Bona”.
Allegava l'esponente che, in data 29.09.2014 la aveva sottoscritto con la CP_4 ONroparte_3
la polizza commercio nr. 83240 avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia assicurativa per danni
[...]
da incendio eventualmente occorsi al fabbricato di proprietà della EL SI S.p.a. e concesso in leasing alla stessa, le quali, rispettivamente nella qualità di conduttrice e proprietaria CP_4 dell'immobile, avevano attivato la copertura assicurativa per l' incendio verificatosi il 29.10.2014.
Riferiva inoltre che il capannone occupato dalla fa parte di un complesso immobiliare ottenuto CP_4 da un intervento di recupero e ristrutturazione di un vecchio opificio industriale denominato “Lanificio
Bona”, esteso su una superficie di mq 2500, ove erano collocate al momento del sinistro alcune piccole aziende. Sulla base della ricostruzione effettuata dalle autorità intervenute – in specie i Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Torino e Carabinieri della Stazione di Caselle Torinese - l'incendio in oggetto si era sviluppato e propagato partendo dall'officina meccanica facente capo all'impresa pagina 5 di 25 individuale DO Moto del sig. per poi raggiungere le porzioni immobiliari confinanti, tra cui CP_1
quella occupata dalla distruggendo gran parte della copertura in legno e del materiale depositato CP_4 all'interno del capannone. L'innesco dell'incendio dalla proprietà di parte convenuta era comprovato anche dalle dichiarazioni rese dai soggetti accorsi a vario titolo sul luogo dell'incendio nell'immediatezza, tra cui lo stesso sig. Parte_1
I danni subiti dalla e dalla EL SI s.p.a. venivano allegati, sulla base degli CP_4
accertamenti tecnici e peritali eseguiti dallo e delle condizioni di polizza, nella ONroparte_5 misura di € 145.200,00 per la proprietà e di € 150.000 per la società conduttrice;
importi interamente corrisposti dalla La Compagnia attrice assumeva pertanto la concorrente ONroparte_3
responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dei convenuti, i sigg.ri e in qualità di proprietari Pt_1 Pt_2
ed il sig. quale conduttore dell'immobile da cui aveva avuto origine l'incendio in CP_1 relazione ai danni per i quali essa era stata chiamata quindi a corrispondere l'indennizzo convenuto.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e contestando la Parte_1 Parte_2
domanda attorea e chiedendone il rigetto, assumendo rimaste assolutamente incerte le cause e l'origine dell'incendio. Esponevano in specie che la sera del 29.10.2014 il sig. si trovava a Parte_1 casa del sig. quando riceveva una segnalazione d'allarme antintrusione dal Parte_3 combinatore telefonico di cui era dotato l'impianto installato nella sua proprietà; giunto sul luogo accompagnato dal notava delle fiamme propagarsi dai capannoni limitrofi che Pt_3
cominciavano a lambire la sua proprietà e chiedeva all'amico di avvisare i Vigili del Fuoco. Nel frattempo il sig. accedeva al capannone di sua proprietà, non ancora avvolto dalle fiamme, ed Pt_1
estraeva uno alla volta due motocicli ivi riposti, scongiurandone così la distruzione;
ciò avveniva prima che le fiamme raggiungessero la parte superiore del proprio capannone. I Vigili del Fuoco al loro arrivo trovavano il sig. che li conduceva presso l'immobile coinvolto dall'incendio e consentiva ai Pt_1
soccorritori di intraprendere le operazioni di spegnimento intervenendo direttamente dal proprio capannone, l'unico in quel momento facilmente accessibile. Nelle schede delle cinque squadre dei
Vigili del Fuoco intervenute sul posto si dà atto dell'assenza di elementi utili per accertare le cause dell'incendio; l'impossibilità di accertare l'origine e la causa dell'incendio era stata rilevata anche dalla Procura della Repubblica di Torino nel procedimento penale RGNR 16299/2015 - instaurato a seguito della denuncia presentata dai sigg.ri e il 21.1.2015 – con la richiesta di Pt_1 Pt_2 archiviazione per impossibilità di accertare le cause dell'incendio, poi accolta dal GIP con provvedimento del 24.3.2015.
Assumevano gli esponenti, ad ulteriore conferma che l'incendio non avesse avuto origine dalla loro proprietà, che proprio il sig. giunto per primo sul posto, avesse avuto il tempo di accedere Pt_1
pagina 6 di 25 ripetutamente al proprio immobile per mettere in salvo due motocicli, cosa che non sarebbe stata possibile se l'incendio fosse scaturito dal suo capannone;
evidenziavano inoltre come la maggior propagazione del rogo non avesse interessato il loro capannone – ma quello Pt_1 Pt_2
occupato dalla rilevando peraltro come, non essendosi esperito procedimento per ATP ex artt. CP_4
696 e/o 696 bis c.p.c., risultassero perciò carenti tracce e rilievi in relazione all'evento dannoso per un compiuto accertamento dell'eziologia del sinistro.
ONestavano comunque ogni loro responsabilità in relazione al sinistro, non risultando provato che l'evento fosse derivato dall'immobile di proprietà in loro custodia, evidenziando, in ogni caso, doversi piuttosto presumere, in carenza di prova contraria, che l'evento fosse piuttosto derivato dalla porzione in godimento al conduttore, sig. CP_1
ONestavano inoltre l'entità dei danni allegati in conseguenza del sinistro, eccependo, ex art. 1227 cod. civ., la rilevanza del comportamento colposo della stessa inadempiente rispetto alla CP_4
normativa antincendio, per non aver dotato i propri locali di sistemi di compartimentazione tali da impedire il propagarsi delle fiamme. Assumevano infine non potersi comunque escludere che l'incendio avesse avuto origine dolosa, considerata la ripetizione e la gravità di eventi simili che avevano interessato la zona di Caselle Torinese nel periodo tra novembre e dicembre 2015.
Chiedevano inoltre, in via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa il CP_6
; in via principale, nel merito, chiedevano respingersi la domanda attorea ovvero, in via
[...]
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, ridursi e/o escludersi il risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, 1 comma e 2056 cod. civ.
Si costituiva altresì in giudizio il sig. contestando la domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto. Precisava anzitutto che, in forza di contratto di locazione sottoscritto con i sigg.ri e egli occupava solo parzialmente (per 80 mq su un'area Parte_1 Parte_2
complessiva di 160 mq) il capannone sito in Caselle Torinese che, per la restante parte era utilizzato personalmente dal sig. Evidenziava peraltro come l'incendio fosse originato in una zona Pt_1 non individuata dell'immobile; al loro intervento i Vigili del Fuoco avevano iniziato ad operare nella porzione di proprietà del sig. poiché era l'unico proprietario presente sul posto e colui che li Pt_1
aveva fatti intervenire. ONestava peraltro la valenza probatoria delle schede di intervento redatte dai
Vigili del Fuoco, che in ogni caso non erano riusciti ad accertare le cause dell'incendio, richiamando per contro le risultanze della perizia svolta da tecnico di sua fiducia, ing. , che, sulla base Per_2 dell'analisi visiva dello stato dei luoghi, aveva ritenuto che la propagazione dell'incendio fosse avvenuta attraverso la copertura e che l'innesco non fosse perciò partito dai locali occupati dalla
DO Moto, essendo rimasti molti materiali combustibili perfettamente integri, ma più probabilmente pagina 7 di 25 dai locali della stessa ONestava inoltre l'avversaria quantificazione dei danni. Chiedeva, CP_4
in via preliminare, disporsi la riunione del giudizio a quello recante RG 13632/2015; autorizzarsi la chiamata in causa del e, nel merito, rigettarsi l'avversa della ONroparte_6
domanda, ovvero, in via subordinata, accertarsi la responsabilità solidale ex art. 2051 cod. civ. dei sigg.ri e con conseguente condanna in via solidale al risarcimento del danno Pt_1 Pt_2
conseguente al sinistro nella misura in cui addebitabile ai convenuti.
DECISIONE DEL TRIBUNALE
Respinta l'istanza di chiamata in causa del l'istanza di ONroparte_6 sospensione ex art. 295 c.p.c. e l'istanza di riunione, espletata l'attività istruttoria, anche con esperimento di CTU, il RI, con sentenza n. 2028/2023 in data 11/05/2023, accoglieva la domanda attorea e condannava i signori ed il signor in solido fra loro, ONroparte_7 CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 295.200,00 oltre rivalutazione ONroparte_3
monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo, oltre al pagamento delle spese di CTU e delle spese legali a favore dell'attrice.
Rilevava anzitutto che la Compagnia attrice aveva dimostrato la propria legittimazione ad agire in via surrogatoria ex art. 1916 c.c. nei confronti dei convenuti producendo gli atti di transazione e quietanza sottoscritti da per la liquidazione ONroparte_8 dell'indennizzo derivante dalla polizza nr. 83240. Inquadrava quindi la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in forza della quale affermava la responsabilità solidale dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso, attesa la loro qualità di custodi (proprietario e conduttore) dell'immobile da cui si era propagato l'incendio.
Premetteva che il fatto dannoso oggetto del giudizio era già stato posto a fondamento e valutato nell'ambito di altri tre giudizi di natura risarcitoria. In particolare: uno dinanzi al RI di Ivrea tra le medesime parti (R.G. n. 3283/2016), definito con la sentenza n.1021/2021 passata in giudicato, che
ON aveva respinto la domanda proposta da ritenendo non provata l'origine dell'incendio dal capannone di proprietà dei sig.ri e il conseguente nesso causale con i danni subiti ONroparte_9
dalla ditta ATIC, nella cui posizione la Compagnia era subentrata in via di surroga;
uno instaurato dinanzi al RI di Torino, RG. N. 13632/2015, dalla (una delle società ONroparte_10 danneggiate dall'incendio) nei confronti degli odierni convenuti e del e ONroparte_6
il terzo instaurato sempre dinanzi al RI di Torino, R.G. n. 8066/2016, dai sig.ri ONroparte_11
e dalla nei confronti degli odierni convenuti e del ONroparte_12 ONroparte_6
Tale ultimo giudizio veniva poi riunito a quello con RG 13632/2015 ed entrambi erano stati
[...]
definiti con sentenza n. 15/2020, confermata in appello con sentenza n. 822/2021 resa dalla Corte
pagina 8 di 25 d'Appello di Torino e allo stato degli atti non ancora passata in giudicato, che aveva accolto la domanda risarcitoria, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. civ. dei convenuti per essersi l'incendio originato, per cause ignote, nell'immobile di proprietà ONroparte_7
parzialmente condotto in locazione dalla DO Moto di RE ONis. Rilevava quindi le due pronunce intervenute e sostanzialmente difformi sull'accertamento dell'origine dell'incendio, inteso come punto di innesco, non risultavano vincolanti comunque nel presente giudizio, risultando la pronuncia emessa dal RI di Torino relativa a giudizio svoltosi tra soggetti diversi da quelli presenti in causa e non coperta comunque da giudicato, e l'altra, emessa dal RI di Ivrea, svoltasi tra le stesse parti ora in causa, ma relativa a posizioni risarcitorie diverse nelle quali la Compagnia assicurativa era subentrata per surroga, recava comunque accertamento della non riconducibilità
CP_ causale dei danni indennizzati alla società all'immobile di proprietà ONroparte_14
unicamente per assenza di prova dell'origine dell'incendio. Riteneva per contro che nel presente giudizio il materiale probatorio aveva consentito di accertare che l'incendio aveva avuto origine nell'immobile di proprietà parzialmente condotto in locazione da ONroparte_14 CP_1 sebbene fossero rimaste ignote le cause dell'innesco. Chiariva che l'impossibilità di accertare le cause dell'incendio non escludeva la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. laddove risultasse comunque provato che l'evento dannoso, per qualsiasi causa, non riconducibile a caso fortuito, avesse avuto origine dal bene in custodia.
In ordine alle vicende specificamente occorse rilevava preliminarmente incontestato che nella notte del 29.10.2014 si era sviluppato un incendio che aveva interessato una serie di capannoni contigui siti nel complesso immobiliare del cd. ”. ONroparte_6
Dalle schede tecniche dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con numerose squadre in tempi diversi, era emerso che l'incendio sviluppatosi all'interno dell'ex Lanificio Bona, era partito all'interno dell'officina meccanica per riparazioni motocicli DO Moto, per poi propagarsi alle altre attività adiacenti: CP_4 CP_15 ONroparte_10 ONroparte_16
. Affermava che tali schede, essendo verbali redatti da pubblici ufficiali
[...] nell'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, godevano della fede privilegiata riconosciuta dal disposto dell'art. 2700 c.c. quanto alla provenienza, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato. Affermava che mentre rispetto all'origine dell'incendio vi erano elementi oggettivi riscontrati sul posto che avevano consentito al personale specializzato intervenuto di individuare il luogo di innesco, quanto meno con elevata probabilità, rispetto alle cause dell'incendio non vi erano elementi sufficienti, tanto che le stesse erano rimaste incerte.
pagina 9 di 25 Esaminate peraltro le risultanze testimoniali acquisite, rilevava come dalla C.T.U., pure esperita a distanza di diversi anni dal verificarsi dell'incendio, allorquando quasi tutti i locali del capannone erano già stati oggetto di rifacimento, ad eccezione del capannone all'epoca utilizzato dalla era CP_4
CP_ comunque emerso che, sebbene le zone più colpite dall'incendio fossero quelle delle ditte e CP_4 non si poteva stabilire con certezza dove fosse iniziato l'incendio, non essendo possibile ricostruire l'origine dell'incendio utilizzando solo le fotografie aeree dei capannoni interessati. Lo stesso CTU aveva comunque evidenziato che, sulla base delle testimonianze raccolte, fosse almeno ipotizzabile che l'incendio poteva avere avuto origine essere originato dal tetto, precisando però che si trattava solo di un'ipotesi non supportata da valutazioni tecniche. Nella relazione integrativa, il CTU aveva inoltre escluso che l'incendio fosse originato dalla parte bassa dell'officina dei convenuti, dove vi era materiale infiammabile non danneggiato, suggerendo per contro che esso fosse derivato dalle aree
CP_ occupate dalle ditte ed , così proponendo mera ipotesi, non corroborata da valutazioni CP_4
tecniche dettagliate. Precisava infine che i CTU nominati nel procedimento RG 13632/2015 avevano anch'essi affermato l'impossibilità di determinare le cause dell'incendio e avevano confermato l'assenza di elementi tecnici in contrasto con le risultanze dei verbali dei Vigili del Fuoco.
Riteneva quindi che parte attrice avesse assolto all'onere probatorio gravante a suo carico avendo dimostrato il rapporto di custodia tra i convenuti e il bene nel quale era insorto l'incendio, nonché il verificarsi dell'evento dannoso per cui invocava la tutela risarcitoria, ed affermava quindi la responsabilità concorsuale dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., rilevando anche come non fossero ravvisabili elementi adeguati e sufficienti per attribuire alla nella cui posizione era CP_4
subentrata la Compagnia attrice, un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. sulla base della asserita violazione della normativa antincendio di cui al DPR n. 151/2011, non risultando accertato se essa fosse in effetti tenuta, in forza della normativa antincendio, a dotare i propri locali di sistemi di compartimentazione tali da impedire il propagarsi delle fiamme dagli immobili confinanti.
Riteneva pertanto i soli convenuti responsabili in solido fra di loro sottolineando che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. si configurasse a carico sia del proprietario che del conduttore, in assenza di prova alcuna della causa effettiva del danno subito dal terzo.
Rilevava peraltro come, in merito all'entità dei danni subiti dall'assicurata e dalla CP_4
proprietaria dei locali EL SI, parte attrice avesse prodotto ampia documentazione relativa all'istruttoria svolta dai propri periti per l'accertamento dei danni all'immobile e al contenuto dello stesso.
pagina 10 di 25 Condannava quindi i sig.ri e e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 CP_1 in favore di della somma di € 295.200,00 oltre rivalutazione monetaria e ONroparte_3
interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite incluse quelle di CTU.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
lamentando, con primo motivo di gravame, che il RI abbia ritenuto raggiunta la
[...]
prova che l'incendio oggetto di causa fosse originato dall'immobile in loro proprietà, assumendo per contro che, a fronte di domanda risarcitoria attorea ex art. 2051 c.c., fosse dirimente la prova della sussistenza del nesso causale tra la res e il danno dedotto, assumendo che in specie tale onere
ON probatorio non fosse stato invece assolto da
Rilevano infatti come il CTU abbia chiaramente concluso ritenendo impossibile stabilire da dove fosse originato l'incendio, non essendosi accertata la causa del suo innesco.
Lamentano pertanto che il RI abbia erroneamente affermato che l'impossibilità di accertare le causa dell'incendio non escludeva la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. quando risultasse provato che l'evento dannoso aveva avuto origine dal bene in custodia, assumendo che in specie fosse risultata invece impossibile l'individuazione del punto di origine dell'incendio in questione, non individuabile in alcun modo nella parte bassa dell'officina di proprietà degli appellanti, posto che al suo interno era presente materiale altamente infiammabile che non era stato interessato dalle fiamme.
Assumono piuttosto semmai probabile che l'incendio fosse scaturito nelle zone del capannone occupate dalle ditte e Rilevano inoltre come dalla documentazione fotografica emerga CP_4 CP_16
chiaramente che la parte maggiormente interessata dal rogo era stata proprio quella occupata dalle predette società, mentre erano risultati principalmente integri sia la copertura del locale di proprietà dei sigg.ri e laddove, pure a fronte di vento costante proveniente da ovest, prima e dopo Pt_2 Pt_1
l'innesco – come risultante dai dati storici forniti dal servizio meteo dell'aeronautica Militare rilevati presso l'Aeroporto Torino Caselle - l'incendio si era propagato dal lato ovest del blocco verso quello est e non viceversa. Si dolgono inoltre che il RI abbia disatteso senza adeguata motivazione le risultanze della CTU, laddove, invece, i consulenti avevano riferito che, nonostante le testimonianze, le schede dei Vigili del Fuoco, i verbali dei Carabinieri, il punto di innesco e, conseguentemente, l'origine dell'evento, erano rimasti non individuabili.
Rilevano peraltro come dalla stessa consulenza tecnica svolta nell'ambito del diverso giudizio esperito dinanzi al RI di Ivrea il C.T.U., ing. , fosse addivenuto alla medesima Persona_3
pagina 11 di 25 conclusione tecnica affermata dall'ing. non ravvisando possibilità di identificare il punto di Per_1 innesco dell'incendio.
Assumono quindi che, in carenza di prova adeguata del luogo di innesco dell'incendio, mancasse perciò solo il presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Lamentano inoltre gli appellanti, con secondo motivo di gravame, che il RI abbia erroneamente valutato le risultanze emerse dall'istruttoria orale svolta nel giudizio e le stesse schede tecniche redatte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri in esto al sinistro.
ONestano infatti che il sig. in sede di sommarie informazioni testimoniali nell'immediatezza Pt_1
dei fatti e, dunque, in un momento di grave concitazione, avesse comunque dichiarato che l'incendio aveva avuto origine nel proprio capannone, risultando al contrario che, giunto sul posto accompagnato dal sig. egli avesse avuto il tempo di estrarre, una alla volta, le moto ivi presenti e di sua Pt_3
proprietà, prima che le fiamme raggiungessero anche il suo capannone;
di conseguenza “le prime fiamme” a cui l'appellante si era riferito in sede di sommarie informazioni erano quelle viste dopo il suo arrivo, nel periodo finale dell'operazione di salvataggio.
Assumono per contro emerso dalle risultanze complessive acquisite, tenuto conto della posizione della proprietà rispetto agli altri capannoni e della circostanza che il sig. fosse ONroparte_9 Pt_1
riuscito a portare fuori i propri materiali, che il sig. sia dapprima riuscito a mettere in salvo le Pt_1
moto, entrando ripetute volte nel capannone di sua proprietà, ancora indenne e in presenza esclusivamente di fumo e solo dopo vedeva quindi le prime fiamme “nella parte centrale del capannone”, inteso come intero comprensorio industriale e non come il proprio singolo capannone.
Rilevano che anche i testi sig.ra , Sig. e sig. avevano con le loro Testimone_1 CP_17 CP_11 dichiarazioni confermato che l'incendio non si era prorogato dall'edificio di proprietà degli odierni appellanti. Lamentano poi l'errata interpretazione della dichiarazione resa dalla teste sig.ra Tes_1
che aveva dichiarato di non sapere da dove si fosse sviluppato, di aver visto le fiamme in fondo
[...]
sulla sinistra e che dietro vi era il capannone Si dolgono inoltre che il RI non abbia preso CP_4 in considerazione le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg.ri e sig. Parte_3 Tes_2 che avrebbero condotto a ritenere non accertato il punto di innesco dell'incendio. Richiamano
[...]
altresì le testimonianze dei sig.ri , vigile del fuoco, che aveva riferito di non Testimone_3 sapere quale fosse il locale da cui era partito l'incendio, e dell'ing. che aveva affermato Tes_4
che viste le condizioni del tetto e la propagazione dell'incendio, aveva supposto che esso fosse partito dai locali posteriori alla proprietà Ritengono comunque poco attendibile la dichiarazione del Pt_1
teste dal momento che il suo capannone confinava con quello degli appellanti, TE
trattandosi perciò di soggetto che avrebbe potuto essere convolto in responsabilità. Quanto, infine, al pagina 12 di 25 teste osservano che lo stesso aveva confermato la propria scheda statistica senza Testimone_6
tuttavia riferire come avesse accertato le circostanze riferite e senza attestare le attività svolte.
Rilevano peraltro, in ordine alle schede statistiche dei Vigili del fuoco, che trattasi di documenti che hanno fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa. Evidenziano inoltre che le schede, compilate da un rappresentante delle squadre al termine delle operazioni, contengono in effetti le mere valutazioni degli operanti in ordine all'origine dell'incendio, non avendo perciò alcuna efficacia privilegiata in ordine all'individuazione del punto di innesco dell'incendio.
Rilevano infine come la sentenza del RI di Ivrea risulti pronunciata in data 03.11.2021, in data successiva rispetto a quelle emesse dal RI di Torino recanti accertamento del medesimo sinistro, assumendo perciò che essa debba ritenersi di attendibilità prevalente rispetto alle pronunce più risalenti.
Lamentano altresì gli appellanti, con terzo motivo di gravame, che il RI abbia omesso di valutare le perizie prodotte in causa e rese nei giudizi R.G.N. 13632/2015 e R.G.N. 3283/2016.
Evidenziano che tali perizie avevano entrambe concluso nel senso che non era possibile individuare in punto l'innesco delle fiamme, come confermato del resto dal CTU nominato nel giudizio a quo, laddove, tuttavia, il RI aveva disatteso del tutto le risultanze acquisite, omettendo altresì di valutare le stesse consulenze svolte nel giudizio del 2016.
Gli appellanti dichiarano comunque di aver provveduto ad eseguire il pagamento in favore della controparte di quanto complessivamente dovuto, chiedendo quindi condannarsi la Compagnia appellata a restituire, a seguito di accoglimento del gravame, quanto versato in adempimento della sentenza impugnata, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Si è costituito nel giudizio di gravame il sig. aderendo alle doglianze e CP_1
deduzioni svolte dalla parte appellante e proponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata, lamentando, con primo motivo di impugnazione, che il RI abbia erroneamente ritenuto non vincolante la sentenza del RI di Ivrea 1021/2021, resa inter partes e passata in giudicato. Rileva infatti che detta sentenza è stata resa fra le stesse parti ora in causa;
il RI di
Ivrea aveva rigettato la domanda attorea, promossa in rivalsa da aderendo ONroparte_3
alle conclusioni esposte dal CTU nominato nel giudizio che aveva individuato il luogo di innesco
CP_ dell'incendio presso i locali della , assicurata presso la predetta Compagnia.
Lo stesso CTU nominato in causa aveva del resto formulato analoghe conclusioni, disattese tuttavia, dal RI senza motivazione. Assume peraltro che il giudicato sostanziale intervenuto in merito comporti comunque l' incontestabilità esterna del contenuto della decisione, da ritenersi perciò
pagina 13 di 25 vincolante in ogni futuro giudizio davanti allo stesso o ad altro giudice, impedendo che sullo stesso oggetto venga emessa una nuova statuizione confliggente con la prima.
Con secondo motivo di appello incidentale il sig. lamenta che il RI abbia CP_1
comunque erroneamente valutato le risultanze della CTU, fondate non solo sulle relazioni dei Vigili del
Fuoco ma anche sulle dichiarazioni testimoniali, sui rilievi fotografici acquisiti in giudizio, secondo cui l'incendio non si era originato nel capannone di proprietà ma verosimilmente dai ONroparte_14
capannoni retrostanti.
Con terzo motivo di appello incidentale il sig. lamenta infine erronea valutazione da CP_1
parte del RI delle risultanze testimoniali che, se correttamente intese, avrebbero confermato le conclusioni esposte dal C.T.U., secondo cui l'incendio non aveva avuto origine presso i locali condotti da DO Moto.
Chiede pertanto, in totale riforma della sentenza gravata, rigettarsi integralmente la domanda attorea con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame contestando in fatto e in diritto gli ONroparte_3 assunti della parte appellante, instando per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza.
Rileva infatti che la circostanza che l'incendio aveva avuto origine dalla proprietà ONroparte_7 era stata accertata anche all'esito dei giudizi riuniti n. r.g. 13632/2015 e n. r.g. 8066/2016, promossi da altri soggetti danneggiati dall'incendio e sempre nei confronti dei signori e ONroparte_7 CP_1
definiti con la sentenza n. 15/2020 resa sempre dal RI di Torino e confermata a sua volta dalla sentenza n. 822/2021 di questa Corte d'Appello di Torino, impugnata quindi con ricorso per
Cassazione dichiarato già inammissibile e quindi passata in giudicato.
In ordine al primo motivo di gravame principale la Compagnia appellata rileva come il RI avesse compiutamente accertato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, basandosi sulle risultanze delle schede dei Vigili del Fuoco, sulle univoche dichiarazioni confessorie del e dei testimoni escussi sia subito dopo il fatto, che poi anche nel corso Pt_1 dell'istruttoria di causa. Precisa che il Giudice aveva tenuto ben distinte la causa dell'incendio dalla individuazione della localizzazione del primo focolaio dello stesso e sottolinea che correttamente il
Giudice di prime cure aveva ritenuto provato da parte attrice il rapporto di custodia tra i convenuti e il bene nel quale si erano sprigionate le fiamme. Assume inoltre che il RI abbia correttamente analizzato e valutato le risultanze della CTU, sottolineando come l'ing. avesse espresso mere Per_1
ipotesi sull'origine dell'incendio, sulla base di un esame del tutto parziale delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
pagina 14 di 25 In ordine alla CTU espletata nel giudizio definito avanti al RI di Ivrea richiama la sentenza n.
822/2021 della Corte d'Appello di Torino, secondo cui, “anche ritenendo che sia, comunque, uno strumento istruttorio utilizzabile in questa sede, tale CTU tratta espressamente “solo di ipotesi delle quali apparentemente la più probabile” sarebbe quella che vede l'incendio svilupparsi da sud (dalla sede CP_ delle società e verso la proprietà per il motivo che lì si sarebbero verificati i danni CP_4 Pt_1
maggiori; ritiene perciò insufficiente tale rilievo, evidenziando come il teste , Vigile del Fuoco Tes_7
intervenuto sul posto, abbia invece riferito che il capannone del signor era interamente Pt_1
crollato e come del resto dall'indagine peritale sia pure emerso che l'andamento dell'incendio possa certamente essere stato influenzato dall'intervento dei Vigili del Fuoco la cui attività era finalizzata al suo complessivo spegnimento, a prescindere dalle singole zone di intervento più o meno immediato.
Con riguardo al secondo motivo di appello rileva, in adesione a quanto affermato nella sentenza impugnata, che le dichiarazioni rese dal sig. assumevano valenza probatoria particolarmente Pt_1 pregnante in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, avendo comunque efficacia di confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735 cod. civ.
Osserva altresì che le dichiarazioni del signor collimavano con le dichiarazioni della Pt_1
custode del complesso, signora , e del teste sig. Testimone_1 CP_16
Rileva infine, in ordine al terzo motivo di appello principale come i CTU chiamati a svolgere i propri accertamenti nei diversi giudizi promossi in merito all'incendio in questione, pur non potendo individuare sulla base di elementi tecnici quale fosse stata la causa specifica dell'innesco, avevano comunque concordemente accertato che l'incendio aveva avuto origine nell'immobile di proprietà
e parzialmente condotto in locazione dal signor ONroparte_7 CP_1
All'udienza di comparizione delle parti la Compagnia appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale promosso dal sig. e ribadiva l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale;
il CP_1
consigliere Istruttore, rigettate allo stato le eccezioni così formulate, riservata ogni definitiva valutazione in merito al Collegio, formulava alle parti proposta conciliativa, positivamente accolta dalla
Compagnia appellata, ma respinta dalle altre parti. Rimessa quindi la causa in decisione, dopo il deposito delle difese di rito, essa perviene all'esame del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale promosso nel giudizio dal sig. come formulata dalla Compagnia appellata, può ritenersi in specie CP_1
solo in parte fondata.
Ed infatti, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia,
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione
pagina 15 di 25 adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 ).
Più specificamente, “per individuare chi abbia legittimazione a proporre gravame incidentale tardivo contro una sentenza (…) pronunciata su un'obbligazione solidale (ad interesse comune, che viene in rilievo nella causa oggetto di ricorso nel caso in esame), diventa imprescindibile partire dal presupposto
- recepito dalla giurisprudenza pressoché consolidata di questa Corte (…), dalla quale non si ha motivo per discostarsi, peraltro seguita anche dalla dottrina predominante - che la pluralità di cause in tale ipotesi cumulate e poi decise con sentenza è riconducibile alla disciplina delle cause scindibili
(prevista dall'art. 332 c.p.c.).
E' risaputo che la scindibilità, in sede di gravame, del cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario dell'ambito applicativo dell'art. 1306, comma 1, c.c., in base al quale la sentenza emessa tra un coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rimasti estranei alla controversia. E' questa norma, pertanto, a legittimare la formazione di una pluralità di pronunce sull'esistenza e sull'atteggiarsi dell'obbligazione solidale, senza che possa assume rilevanza la circostanza che le domande formulate contro i singoli coobbligati abbiano determinato un cumulo litisconsortile (non necessario) in primo grado ovvero che abbia formato oggetto di separati giudizi ( v. sentenza richiamata in motivazione, pagg. 37-38 ).
Orbene, “con riferimento a questo tipo di situazioni giuridiche soggettivamente complesse che trovano fonte in un'obbligazione comune connotata da una eadem ratio, in capo al suddetto coobbligato non impugnante si configura un interesse qualificato che – per effetto dell'impugnazione altrui diretta contro il creditore - lo legittima a potersi servire di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva: è per questo che – proprio per tali tipi di situazioni (non ricomprese nella previsione di un principio generale testuale, ma che lo diventano in un'ottica ermeneutica di carattere sistematico) – si afferma che, in effetti, il dettato del comma 1 dell'art. 334 c.p.c. minus dixit quam voluit.
Tale interesse – con riferimento, per l'appunto, ad un'obbligazione solidale “paritaria” – si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante (pur se lo si voglia qualificare come riflesso o indiretto o – seconda parte della dottrina – condizionato), che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore. In termini più concreti, il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte – che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna. Ed è in quest'ottica che, quindi, trova giustificazione (nella valorizzazione del pagina 16 di 25 soddisfacimento di un interesse propriamente riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 100 c.p.c.) la legittimazione del coobbligato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva: la proposizione di questo gravame, legato o anche solo condizionato all'esito di quello principale e ai motivi con esso formulati, garantirebbe in ogni caso un risultato decisorio uniforme circa l'esistenza e il modo di essere dell'obbligazione solidale, funzionale ad un corretto riparto dell'obbligazione in sede di regresso
(non si tratterebbe propriamente di una
contro
-impugnazione, ma di un'impugnazione tardiva dal contenuto adesivo) (pagg. 39-40 ).
Conclude così la Corte, pure a fronte delle sentenze di segno contrario richiamate ora dalla Compagnia appellata, che “sussistono, perciò, sul piano della salvaguardia degli assetti generali di un istituto processuale di particolare rilievo, le condizioni per dare continuità all'orientamento espresso dalle
Sezioni unite con la citata sentenza del 2007”.
E, dunque “sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”
( Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007 ).
E, tuttavia, nel sistema delineato dalla Suprema Corte, la facoltà concessa al debitore solidale non impugnate di promuovere appello incidentale tardivo a seguito di impugnazione tempestiva promossa dal condebitore subisce comunque dei limiti proprio in considerazione dell'interesse che si vuole tutelare. Infatti “questa posizione è stata fondata sul presupposto che l'obbligazione solidale determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori (plasticamente si discorre di “fascio di rapporti”), quanti sono i condebitori, con la duplice conseguenza che, «nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri».
Peraltro «la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori,
pagina 17 di 25 trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20559 del 30/09/2014).
Ritiene perciò la Corte, in piena adesione ai principi sin qui richiamati, che l'impugnazione incidentale tardiva promossa dal sig. chiamato in solido con l'appellante principale a rispondere CP_1
del sinistro in contestazione in favore della Compagnia che agisce quale surrogataria della parte danneggiata, non avendo quegli impugnato in via principale la sentenza ora gravata, debba ritenersi ammissibile a fronte di appello introdotto dal condebitore quale appello incidentale adesivo nei confronti della Compagnia appellata, solo nei limiti, però, dei motivi di gravame svolti dall'appellante principale, solo in tale ambito risultando posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.
Risulta perciò inammissibile il primo motivo di impugnazione formulato con l'appello incidentale tardivo promosso dal sig. nel lamentare che il RI abbia erroneamente ritenuto non CP_1
vincolante la sentenza del RI di Ivrea 1021/2021, resa inter partes e passata in giudicato, laddove peraltro detta pronuncia risulta emessa nei confronti della quale ONroparte_3
surrogataria di creditore diverso da quello in luogo del quale essa ha agito nel presente giudizio, in posizione soggettiva, perciò, del tutto diversa da quella rivestita in questa sede, per un credito palesemente differente ed autonomo rispetto a quello per cui ha agito nel giudizio a quo.
2. Rileva peraltro preliminarmente la Corte, in ordine alle istanze istruttorie ribadite dalle parti nel gravame, che, da un lato, i sigg.ri e si sono limitati, come già all'atto della Pt_1 Pt_2
precisazione delle conclusioni in primo grado, a riproporre tutte le richieste istruttorie non accolte dal RI , pure non avendo in quella sede contestato l'ordinanza solo parzialmente ammissiva resa dal primo Giudice in data 10.01.2019, senza indicarne in alcun modo la rilevanza specifica rispetto ai motivi di gravame formulati.
Parimenti la Compagnia appellata, nel ribadire istanza di rinnovazione della C.T.U. sui quesiti già oggetto dell'indagine esperita in primo grado, si è limitata a richiamare le osservazioni critiche formulate in merito nel primo giudizio, già valutate, tuttavia, dallo stesso C.T.U. in sede di disamina delle osservazioni dei C.T.P. e dal Giudice stesso con la pronuncia ora appellata.
E, tuttavia, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte in materia, “il più recente orientamento pagina 18 di 25 di questa Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II,
23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Deve ritenersi infatti che, “in materia di prova documentale nel processo civile”, ma analogamente in tema di prove orali o indagini peritali, “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”
( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 2461 del
29/01/2019 ). Le istanze istruttorie riproposte dalle parti devono ritenersi perciò inammissibili come genericamente formulate.
3. Nel merito, pare opportuno rilevare in premessa come, pur a fronte dell'ampio contenzioso generatosi a seguito del violento incendio divampato in data 29.10.2014 nel comprensorio industriale denominato Ex-Lanificio Bona in Caselle Torinese, e del contrastante tenore delle pronunce derivatene, taluni elementi risultano nondimeno ormai univocamente accertati e neppure contestati, almeno nel presente giudizio, né le relazioni peritali depositate in esito alle diverse indagini compiute nelle differenti sedi giudiziali possono dirsi in effetti contraddittorie.
Non è in effetti neppure contestato, almeno nel presente giudizio, quanto affermato dal C.T.U. Ing in esito all'indagine condotta in primo grado, che risulta peraltro svolta dal giugno 2021, decorsi Per_1
oltre sei anni dal sinistro - allorché “la maggior parte delle ditte aveva provveduto a ripristinare i locali interessati dall'incendio. In particolare risultava ancora non oggetto di ristrutturazione solo la parte di capannone utilizzato dalla ditta Tale parte di capannone era ancora priva di tutta la copertura ed CP_4
al suo interno era presente una folta vegetazione – che “stante l'assenza di elementi oggettivi, non risulta possibile, allo stato, ricostruire tecnicamente quale sia stata la causa dell'innesco e da dove lo stesso abbia avuto inizio ( v. relazione peritale in atti, pag. 45 ).
Non pare, dunque, a fortiori, possibile acclarare tecnicamente, sulla base cioè di elementi oggettivi certi riscontrabili dai rilievi esperibili in loco e dalla loro valutazione scientifica, ancor più in eventuale nuova indagine peritale, a distanza di oltre un decennio dal sinistro, quali siano state le cause dell'innesco dell'incendio in questione e da quale punto esso sia esattamente originato.
pagina 19 di 25 Orbene, è vero che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” ( Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ).
Nondimeno “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7789 del
22/03/2024 ).
Se è vero, dunque, che il danneggiato è certamente onerato dell'onere di provare la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante tra la cosa in custodia ed il danno, non può ritenersi invece in suo onere provare la causa effettiva e certa del danno stesso ove sia comunque accertabile, almeno secondo preponderante probabilità, che esso sia derivato dal bene in custodia.
Peraltro in relazione a responsabilità civile ex art. 2051 c.c., come pure “in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del
26/09/2024 ).
E quindi, “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima,
pagina 20 di 25 a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022 ).
4. Alla luce di tali principi deve, dunque, addivenirsi alla disamina, che può essere condotta congiuntamente, dei motivi di gravame formulati con l'appello principale, e, nei limiti della sua ammissibilità, con quello incidentale del sig. CP_1
Proprio sulla base delle risultanze probatorie complessivamente acquisite nel primo giudizio, in esito ad istruttoria orale e indagine peritale ed in considerazione delle risultanze documentali relative ai rilievi ed agli interventi svolti nell'immediatezza del sinistro dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri intervenuti, occorre verificare dunque se, secondo un giudizio di preponderante probabilità, possa ritenersi acquisita la prova che l'incendio per cui è causa si sia originato dal capannone di proprietà degli odierni appellanti, in parte locato al sig. CP_1
Orbene deve anzitutto rilevarsi che la stessa indagine peritale condotta nell'ambito del giudizio esperito dinanzi al RI di Ivrea e definito quindi con pronuncia che ha escluso la responsabilità degli odierni appellanti rispetto al sinistro per cui è causa non è valsa in effetti a riscontrare positivamente e con certezza che l'incendio divampato presso lo stabilimento industriale Ex-Lanificio
Bona il 29.10.2014 si sia originato, pure per cause non accertabili, presso zona diversa da quella in proprietà dei sigg.ri e Pt_1 Pt_2
Ed infatti, anche a fronte delle osservazioni formulate dai C.T.P. nominati dalle parti il causa, il C.T.U. ha infine ammesso che “l'unica cosa su cui il Ctu ed il Ctp concordano è che l'incendio si è propagato fra le diverse proprietà attraverso la copertura” ( v. relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 29.05.2022 ).
Assai più incerte risultano invece le conclusioni formulate anche in quella sede in ordine all'individuazione del luogo di insorgenza dell'incendio. Esclusa la possibile rilevanza del vento, attestato comunque di debole intensità e verosimilmente attenuato anche dalla conformazione dell'edificio stesso, nella propagazione specifica delle fiamme, il C.T.U. ha infatti individuato
“l'ipotesi più probabile circa la propagazione dell'incendio basata sostanzialmente sul principio che l'incendio si è originato là dove il danno è massimo”, rilevando tuttavia che “il Ctp di parte attrice invece sostiene che l'incendio si è originato nella proprietà e locato in parte all'Ex- ONroparte_7
DO Moto perché così è indicato nei Verbali dei Vigili del Fuoco. Su tale ultimo aspetto il pagina 21 di 25 sottoscritto non è entrato nel merito, ritenendo esaustive le osservazioni presenti sia nel fascicolo di parte attrice che nei fascicoli delle parti convenute. Resta di fatto che la deduzione del Ctu è quella più probabile fra le varie possibili, per la quale non esiste comunque una certezza assoluta, ed entrambe le deduzioni difettano della ricerca del vero nesso causale che potrebbe individuare l'origine dell'incendio, ma si preoccupano di individuare la direzione di propagazione dell'incendio”.
Il C.T.U. ha quindi concluso che “entrambe le ipotesi peccano nel fatto che non sono in grado di indicare l'esatta causa che ha prodotto l'incendio individuandone l'effettiva origine. D'altro canto le
Relazioni presenti in atti e le relative documentazioni fotografiche si limitano ad una individuazione dei danni nelle varie proprietà e non l'effettiva causa dell'incendio”.
Pare, dunque, del tutto infondato il terzo motivo di gravame formulato dagli odierni opponenti, posto che le conclusioni peritali esposte nel giudizio pure definito con sentenza contrastante rispetto a quella gravata paiono comunque del tutto congruenti con quelle rassegnate dallo stesso C.T.U. nominato nel giudizio a quo ( v. conclusioni peritali a pagg. 45-46 della relazione in atti , nonché osservazioni svolte in termini puramente ipotetici a pagg. 12.14 ).
Rileva tuttavia la Corte come proprio alla luce delle relazioni redatte dai Vigili del Fuoco intervenuti e dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta nel primo giudizio emergano in effetti elementi certamente solo indiziari, ma comunque gravi, precisi e concordanti a conforto della conclusione in specie accolta dal RI nel ritenere , secondo un giudizio di preponderante probabilità, che l'incendio, pure dovuto a cause non accertate né accertabili, almeno allo stato, sia derivato dalla porzione dello stabilimento in proprietà degli odierni appellanti.
Risulta infatti che in due delle schede redatte dai Vigili del Fuoco intervenuti ( v. documento n. 5 di parte attrice in primo grado, pagg. 2 e 14 ) viene attestato che l'autofficina per riparazione di motoveicoli gestita dal sig. all'arrivo degli operanti era completamente in fiamme che si stavano CP_1
estendendo al resto dello stabilimento.
I testi sigg. ( proprietario di altra officina presso lo stabilimento in questione ) e TE
( custode dello stabile ) hanno riferito con certezza di aver visto le fiamme Testimone_1 sprigionarsi dall'immobile del sig. verso il tetto, e propagarsi dalla copertura dello Pt_1
stabilimento.
Il teste sig. ha riferito di aver accompagnato il sig. allertato dall'allarme Pt_3 Pt_1
antintrusione installato presso il suo capannone, e di averlo aiutato a portare fuori due moto , precisando di aver sentito durante l'operazione fumo in quantità crescente e di aver visto solo in seguito le fiamme che divampavano presso lo stabilimento.
Anche il sig. padre dell'appellante, ha riferito di aver visto fiamme sulla parte alta Testimone_2
pagina 22 di 25 del capannone qualche momento dopo il suo arrivo ( “All'interno quando sono entrato sono andato avanti oltre la terza campata del capannone e ho visto del fumo alto intorno alla terza campata e aprendo il portone la corrente d'aria lo stava portando verso di me. Il capannone di mio figlio non presentava fiamme. Ho visto la parete finale del capannone e i materiali che c'erano ed erano intonsi.
C'era moto fumo all'interno del capannone, all'inizio nella parte alta e si vedeva attraverso i vetri il chiarore. I Vigili stavano arrivando e io sono entrato tre volte, la terza volta ho notato delle fiammelle nella parte del sottotetto all'altezza della terza campata del capannone mio figlio”.
In specie il teste sig. Vigile del Fuoco che ha redatto quindi la relazione al documento Testimone_6
n. 5 di parte attrice in primo grado, ha confermato con sicurezza di aver visto al suo arrivo che
l'officina ove erano le moto era completamente in fiamme, mentre l'incendio si stava estendendo alle zone adiacenti.
Anche i Carabinieri intervenuti in loco hanno attestato nella relazione di servizio in atti ( v. documento n. 6 di parte attrice in primo grado ) di essere sopraggiunti verso le 23.50 presso lo stabilimento in questione, ove i Vigili del Fuoco erano intenti a domare un incendio “scaturito da un capannone ove opera una officina meccanica per la riparazione delle moto denominata Doctor Moto di CP_1
Lo stesso sig. sentito nell'immediatezza del sinistro a sommarie informazioni, ha dichiarato, Pt_1
con affermazione di tenore inequivoco, di essere tornato presso il proprio capannone, ove aveva già ritirato poco prima delle cose, dopo aver ricevuto l'allarme antintrusione, aggiungendo “aprivo il portone e constatavo che si stava sviluppando un incendio dal tetto” e precisando quindi “le prime fiamme le ho viste dalla parte centrale del capannone, la corrente elettrica era già saltata ed erano attive le luci di emergenza;
egli ha pure espresso le sue perplessità sull'origine dell'incendio, posto che l'impianto elettrico era stato fatto nel 2008 e le due stufette presenti in loco erano comunque spente”.
L'estrema chiarezza di tali dichiarazioni non consente in alcun modo di avvalorare gli assunti esposti dagli odierni appellanti, secondo cui “giammai il sig. ha dichiarato e nemmeno si può ricavare Pt_1 dalle sue parole, che l'incendio abbia avuto origine nel proprio capannone, così come mai ha dichiarato di aver visto l'incendio propagarsi dal suo capannone. Il sig. si è riferito al “tetto” senza dare Pt_1 alcuna indicazione circa l'origine dell'incendio e al “centro del capannone” che, contrariamente a quanto interpretato dal giudice, non è il centro del proprio capannone, ma il centro del complesso immobiliare”. La lettura proposta dall'appellante vale infatti a stravolgere il contenuto delle inequivoche dichiarazioni, rese peraltro nell'immediatezza dei fatti, dal sig. che pure ha Pt_1 precisato in quel contesto di essere già “passato” ed “uscito dal capannone per prendere alcune cose” e di esservi tornato dopo aver ricevuto sul cellulare “la segnalazione di allarme del capannone”, laddove un allarme era installato solo nella sua porzione dello stabilimento in questione ( v. deposizione della pagina 23 di 25 sig,ra ). Tes_1
Ritiene, dunque la Corte che le risultanze complessive così acquisite, sulla base di constatazioni svolte da testimoni presenti ai fatti, oggetto quindi di chiare dichiarazioni testimoniali o, per il sig. Pt_1
finanche di valenza confessoria, consentano di ritenere accertato con ragionevole certezza, pur sulla base di criteri di preponderante probabilità, che l'incendio in questione si sia originato dalla parte alta del capannone di proprietà del sig. in comproprietà della sig.ra locato in parte al sig. Pt_1 Pt_2
ed utilizzato in modo promiscuo da entrambi, da ritenersi perciò, come neppure contestato, CP_1
congiuntamente investiti della custodia dello stabile.
Tali conclusioni non trovano infatti smentita alcuna nelle risultanze peritali acquisite nei diversi giudizi pure esperiti in relazione al medesimo incendio per cui è causa, che hanno condotto alla formulazione di mere ipotesi sull'individuazione del luogo di insorgenza e propagazione delle fiamme unicamente fondate su valutazioni, peraltro contrastanti, sulla rilevanza dei danni constatati all'interno di ciascuno dei capannoni lesi dal sinistro. Tali valutazioni paiono del resto avulse dalla considerazione dell'unico dato certo pure emerso dalle predette indagini, che l'incendio sia divampato nella parte alta dello stabilimento;
dato per sé pienamente coerente con la constatazione delle prime fiamme proprio in corrispondenza della copertura della porzione dello stabile di proprietà degli odierni appellanti, come da risultanze dell'istruttoria orale condotta nel giudizio, e con il rilievo, erroneamente enfatizzato dai
C.T.U., che molti materiali pure infiammabili siano rimasti illesi all'interno dell'officina utilizzata dal sig. come in effetti ben possibile ove pure in tale zona, ma nella parte alta del capannone, si sia CP_1 prodotto l'incendio, propagatosi attraverso la copertura, in gran parte lignea, dell'intero stabilimento.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto degli appelli in esame, le spese del gravame seguono la piena soccombenza degli appellanti e dell'appellante incidentale, tenuti al pagamento in solido, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti principali e l'appellante incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l' impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 24 di 25 1) Dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso dal sig. limitatamente al primo CP_1
dei motivi di gravame esposti;
2) Rigetta integralmente l'appello principale e per, quanto ammissibile, l'appello incidentale adesivo promosso dal sig. e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, CP_1
n. 2028/2023 emessa dal RI di Torino in data 11/05/2023;
3) Condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale a rimborsare alla Compagnia appellata le spese di lite, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1321/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE ANDREA, elettivamente C.F._2
domiciliati in C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 108 10121 TORINO presso il difensore avv. DE
PASQUALE ANDREA appellante contro
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE CP_1 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE BLASIO BRUNELLA,
[...] C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE BLASIO BRUNELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSONI SERGIO e ONroparte_3 P.IVA_1 dell'avv. TIBI GABRIELLA ( ); , elettivamente domiciliato in presso il C.F._4
difensore avv. PASSONI SERGIO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 10.07.2025
OGGETTO: risarcimento danni da incendio ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 25 “voglia l'ECC.MA CORTE DI APPELLO adita, respinta ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza del RI di
Torino n. 2028/2023, pronunciata in data 10.5.2023 e pubblicata in data 11.5.2023, resa nel procedimento R.G. 24854/2017, non notificata.
NEL MERITO:
- in via principale: respingere, rigettare, comunque disattendere integralmente le domande tutte ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, sia nell'an sia nel quantum, per le causali e le motivazioni dedotte nell'atto di appello, in tutti gli atti difensivi del precedente grado di giudizio, nonché in forza di quanto emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio, anche integrativa,
a firma del Dott. Ing. rilevato, altresì, che parte attrice non ha esperito, precedentemente al Per_1 presente giudizio, il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.. Per l'effetto, assolvere i sig.ri e da ogni pretesa avversaria e condannare Pt_1 Pt_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con ONroparte_3 P.IVA_1 sede legale in Milano, corso Como n. 17, alla restituzione dell'importo versato in adempimento della sentenza di primo grado pari a € 404.289,09, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sopra formulate, ridurre/escludere il risarcimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, 1 comma e
2056 c.c., per i motivi esposti, con condanna all' C.F. , ONroparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, corso Como n. 17, alla restituzione dell'importo che risulterà versato in eccesso in adempimento della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: in riforma dell'ordinanza del 10.1.2019, si reiterano qui tutte le istanze istruttorie nel limite del non ammesso (“con esclusione dei capi 1, 2, 3, 4, 35 poiché attinenti a circostanze non oggetto di contestazione tra le parti;
5, 16, 34 poiché attinente a circostanze negative;
6, 7, 21, 23, 26, 27, 31, 32 poiché già oggetto di prova documentale;
15 poiché irrilevante ai fini della decisione;
19, 20, 28, 29 poiché concernenti valutazioni non riferibili dai testimoni;
22, 24, 25, 36 poiché in parte già oggetto di prova documentale e in parte valutativi;
33 poiché genericamente formulato”);
“ammettere le prove orali dedotte per interrogatorio formale e testi, anche in materia contraria, sui fatti esposti nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2, 3 c.p.c. con i testi già indicati in atti e richiamata la documentazione prodotta;
altresì richiamata ogni facoltà istruttoria ivi già indicata, inclusa l'istanza di acquisizione del fascicolo concernente il procedimento penale R.G.N.R. 16299/2015 instaurato dinnanzi al RI di Torino e conclusosi con l'archiviazione disposta dal GIP Dott.ssa La Rosa”.
pagina 2 di 25 - condannare, infine, l'appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle competenze legali del presente grado di giudizio e di quelle di primo grado, oltre rimborso forfettario al 15%, spese, IVA e
C.P.A., come per legge”.
Per l'appellato sig. CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale
- accogliere l'appello, anche in via incidentale, proposto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado n 2028/2023 del RI di Torino pubbl. in data
11 maggio 2023, non notificata, resa nel proc. RG. 24854/2017, mandando assolti i sigg CP_1
in proprio e quale titolare della cessata ditta individuale DO Moto, Parte_1 Parte_2
da ogni pretesa avversaria;
[...]
- condannare la controparte a rifondere ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata ONroparte_3
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Ferme in ogni caso le conclusioni assunte nel primo grado di giudizio;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e/o comunque dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello promosso dai signori e nei riguardi della società conchiudente con ogni conseguente Parte_1 Parte_2
provvedimento;
Accertare e/o comunque dichiarare inammissibile l'appello incidentale promosso dal signor CP_1
[...]
In subordine:
Rigettare in ogni caso l'avverso atto di appello promosso dai signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2028/2023 resa dal RI di Torino - IV sezione Giudice dott.ssa Di
[...]
Donato pubblicata in data 11.5.2023, nonché rigettare l'appello incidentale ovvero la domanda di riforma della suddetta sentenza formulata dal signor e per l'effetto, confermare la stessa CP_1
per le ragioni addotte dalla società conchiudente nei propri atti e respingere in ogni caso le domande tutte formulate nei confronti della società conchiudente, assolvendo comunque la stessa dalle medesime domande, con ogni conseguente provvedimento, accogliendo in ogni caso le conclusioni rese dalla società conchiudente nel primo grado di giudizio qui ritrascritte, e pertanto:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
pagina 3 di 25 Previa per quanto necessario, ammissione ed esperimento di ogni più opportuna c.t.u. tecnica e mezzo istruttori;
Previa rinnovazione della ctu disposta in causa con designazione di nuovo ctu al quale conferire incarico di rispondere al quesito di cui all'ordinanza 16.3.2021;
Previa acquisizione, ovvero ordine di esibizione, nella presente causa:
- del fascicolo integrale della relazione n. 12/84 di prot. della Legione Carabinieri Piemonte e Valle
d'Aosta - Stazione di Caselle Torinese in relazione al sinistro per cui è causa verificatosi il 29/10/2014, in Caselle Torinese (TO), via alle Fabbriche n. 183, con tutti i relativi allegati, relazioni, verbali, fotografie e planimetrie.
- del fascicolo integrale delle trasmissioni n. 1445 e n. 1447 del 30.10.14 predisposte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Torino in relazione al sinistro per cui è causa verificatosi il 29.10.2014 in Caselle Torinese
(TO), via alle Fabbriche n. 183, con tutti i relativi allegati, relazioni, verbali, fotografie e planimetrie;
Previa ammissione delle prove per interpello e testi sui capitoli di prova di cui alla memoria 4 settembre 2018 non ammessi con l'ordinanza istruttoria 10 gennaio 2019 con i testi ivi indicati;
Previa, nel denegato caso di ammissione degli avversi capitoli di prova per interpello e testi, ammissione della società conchiudente alla prova in materia contraria diretta sui capi stessi con i testi indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 .p.c.;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
Dato atto della sentenza n. 822/2021 resa dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio d'appello iscritto al n. 259/2020 promosso dai signori e e con appello incidentale Parte_1 Parte_2
promosso dal signor prodotta in causa dalla società conchiudente;
CP_1
Dato atto dei pagamenti effettuati da in conseguenza del sinistro per cui è ONroparte_3 causa e sulla base della polizza Commercio n. 83240, in data 30.12.2016 dell'importo di euro
145.200,00 a favore di EL SI S.p.A., ed in data 30.11.2014 e 30.12.2016 a favore di
[...]
rispettivamente dell'importo di euro 50.000,00 e dell'importo di ONroparte_4
euro 100.000,00, e così del complessivo importo di euro 295.200,00;
Dato atto, a seguito dei predetti pagamenti, della surrogazione di nei diritti di ONroparte_3
EL SI S.p.A. e di , anche ai sensi e per gli ONroparte_4 effetti dell'art. 1916 c.c.;
Accertare e/o dichiarare, in via alternativa e/o cumulativa, l'esclusiva responsabilità del signor Pt_1
della signora e del signor in proprio e quale titolare della
[...] Parte_2 CP_1
pagina 4 di 25 ditta individuale DO Moto di RE ONis, nel verificarsi del sinistro incendio per cui è causa, avvenuto in data 29.10.2014 in Caselle Torinese (TO), via alle Fabbriche n. 183;
Dichiarare tenuti e condannare i convenuti signor signora e signor Parte_1 Parte_2
in proprio e quale titolare della ditta individuale DO Moto di RE ONis, in via CP_1
solidale, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pronto ed immediato pagamento, ovvero al rimborso, a favore della società conchiudente, del complessivo importo di euro 295.200,00 o di quell'altro maggiore o minore importo da accertarsi e/o determinarsi in corso di giudizio, ovvero in subordine secondo equità, e salvo gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo;
Con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio, compreso il rimborso spese generali ex art. 15 tariffa forense ed IVA e CPA sui compensi.”
Con il favore delle spese tutte di giudizio e di patrocinio dei due gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali ex art. 15 tariffa forense ed IVA e CPA sui compensi”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio ONroparte_3
i sigg.ri e surrogandosi ex artt. 1916 e 2051 cod. Parte_1 Parte_2 CP_1
civ. nei diritti della propria assicurata, , per sentirli condannare, in solido ONroparte_4
o singolarmente per quanto da ciascuno dovuto, al pagamento della somma complessiva di €
295.200,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo, previo accertamento della responsabilità degli stessi, in via alternativa e/o cumulativa, in relazione all'incendio verificatosi il
29.10.2014 in Caselle Torinese, Via delle Fabbriche n. 183, presso il complesso immobiliare denominato “ex Lanificio Bona”.
Allegava l'esponente che, in data 29.09.2014 la aveva sottoscritto con la CP_4 ONroparte_3
la polizza commercio nr. 83240 avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia assicurativa per danni
[...]
da incendio eventualmente occorsi al fabbricato di proprietà della EL SI S.p.a. e concesso in leasing alla stessa, le quali, rispettivamente nella qualità di conduttrice e proprietaria CP_4 dell'immobile, avevano attivato la copertura assicurativa per l' incendio verificatosi il 29.10.2014.
Riferiva inoltre che il capannone occupato dalla fa parte di un complesso immobiliare ottenuto CP_4 da un intervento di recupero e ristrutturazione di un vecchio opificio industriale denominato “Lanificio
Bona”, esteso su una superficie di mq 2500, ove erano collocate al momento del sinistro alcune piccole aziende. Sulla base della ricostruzione effettuata dalle autorità intervenute – in specie i Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Torino e Carabinieri della Stazione di Caselle Torinese - l'incendio in oggetto si era sviluppato e propagato partendo dall'officina meccanica facente capo all'impresa pagina 5 di 25 individuale DO Moto del sig. per poi raggiungere le porzioni immobiliari confinanti, tra cui CP_1
quella occupata dalla distruggendo gran parte della copertura in legno e del materiale depositato CP_4 all'interno del capannone. L'innesco dell'incendio dalla proprietà di parte convenuta era comprovato anche dalle dichiarazioni rese dai soggetti accorsi a vario titolo sul luogo dell'incendio nell'immediatezza, tra cui lo stesso sig. Parte_1
I danni subiti dalla e dalla EL SI s.p.a. venivano allegati, sulla base degli CP_4
accertamenti tecnici e peritali eseguiti dallo e delle condizioni di polizza, nella ONroparte_5 misura di € 145.200,00 per la proprietà e di € 150.000 per la società conduttrice;
importi interamente corrisposti dalla La Compagnia attrice assumeva pertanto la concorrente ONroparte_3
responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dei convenuti, i sigg.ri e in qualità di proprietari Pt_1 Pt_2
ed il sig. quale conduttore dell'immobile da cui aveva avuto origine l'incendio in CP_1 relazione ai danni per i quali essa era stata chiamata quindi a corrispondere l'indennizzo convenuto.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e contestando la Parte_1 Parte_2
domanda attorea e chiedendone il rigetto, assumendo rimaste assolutamente incerte le cause e l'origine dell'incendio. Esponevano in specie che la sera del 29.10.2014 il sig. si trovava a Parte_1 casa del sig. quando riceveva una segnalazione d'allarme antintrusione dal Parte_3 combinatore telefonico di cui era dotato l'impianto installato nella sua proprietà; giunto sul luogo accompagnato dal notava delle fiamme propagarsi dai capannoni limitrofi che Pt_3
cominciavano a lambire la sua proprietà e chiedeva all'amico di avvisare i Vigili del Fuoco. Nel frattempo il sig. accedeva al capannone di sua proprietà, non ancora avvolto dalle fiamme, ed Pt_1
estraeva uno alla volta due motocicli ivi riposti, scongiurandone così la distruzione;
ciò avveniva prima che le fiamme raggiungessero la parte superiore del proprio capannone. I Vigili del Fuoco al loro arrivo trovavano il sig. che li conduceva presso l'immobile coinvolto dall'incendio e consentiva ai Pt_1
soccorritori di intraprendere le operazioni di spegnimento intervenendo direttamente dal proprio capannone, l'unico in quel momento facilmente accessibile. Nelle schede delle cinque squadre dei
Vigili del Fuoco intervenute sul posto si dà atto dell'assenza di elementi utili per accertare le cause dell'incendio; l'impossibilità di accertare l'origine e la causa dell'incendio era stata rilevata anche dalla Procura della Repubblica di Torino nel procedimento penale RGNR 16299/2015 - instaurato a seguito della denuncia presentata dai sigg.ri e il 21.1.2015 – con la richiesta di Pt_1 Pt_2 archiviazione per impossibilità di accertare le cause dell'incendio, poi accolta dal GIP con provvedimento del 24.3.2015.
Assumevano gli esponenti, ad ulteriore conferma che l'incendio non avesse avuto origine dalla loro proprietà, che proprio il sig. giunto per primo sul posto, avesse avuto il tempo di accedere Pt_1
pagina 6 di 25 ripetutamente al proprio immobile per mettere in salvo due motocicli, cosa che non sarebbe stata possibile se l'incendio fosse scaturito dal suo capannone;
evidenziavano inoltre come la maggior propagazione del rogo non avesse interessato il loro capannone – ma quello Pt_1 Pt_2
occupato dalla rilevando peraltro come, non essendosi esperito procedimento per ATP ex artt. CP_4
696 e/o 696 bis c.p.c., risultassero perciò carenti tracce e rilievi in relazione all'evento dannoso per un compiuto accertamento dell'eziologia del sinistro.
ONestavano comunque ogni loro responsabilità in relazione al sinistro, non risultando provato che l'evento fosse derivato dall'immobile di proprietà in loro custodia, evidenziando, in ogni caso, doversi piuttosto presumere, in carenza di prova contraria, che l'evento fosse piuttosto derivato dalla porzione in godimento al conduttore, sig. CP_1
ONestavano inoltre l'entità dei danni allegati in conseguenza del sinistro, eccependo, ex art. 1227 cod. civ., la rilevanza del comportamento colposo della stessa inadempiente rispetto alla CP_4
normativa antincendio, per non aver dotato i propri locali di sistemi di compartimentazione tali da impedire il propagarsi delle fiamme. Assumevano infine non potersi comunque escludere che l'incendio avesse avuto origine dolosa, considerata la ripetizione e la gravità di eventi simili che avevano interessato la zona di Caselle Torinese nel periodo tra novembre e dicembre 2015.
Chiedevano inoltre, in via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa il CP_6
; in via principale, nel merito, chiedevano respingersi la domanda attorea ovvero, in via
[...]
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, ridursi e/o escludersi il risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, 1 comma e 2056 cod. civ.
Si costituiva altresì in giudizio il sig. contestando la domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto. Precisava anzitutto che, in forza di contratto di locazione sottoscritto con i sigg.ri e egli occupava solo parzialmente (per 80 mq su un'area Parte_1 Parte_2
complessiva di 160 mq) il capannone sito in Caselle Torinese che, per la restante parte era utilizzato personalmente dal sig. Evidenziava peraltro come l'incendio fosse originato in una zona Pt_1 non individuata dell'immobile; al loro intervento i Vigili del Fuoco avevano iniziato ad operare nella porzione di proprietà del sig. poiché era l'unico proprietario presente sul posto e colui che li Pt_1
aveva fatti intervenire. ONestava peraltro la valenza probatoria delle schede di intervento redatte dai
Vigili del Fuoco, che in ogni caso non erano riusciti ad accertare le cause dell'incendio, richiamando per contro le risultanze della perizia svolta da tecnico di sua fiducia, ing. , che, sulla base Per_2 dell'analisi visiva dello stato dei luoghi, aveva ritenuto che la propagazione dell'incendio fosse avvenuta attraverso la copertura e che l'innesco non fosse perciò partito dai locali occupati dalla
DO Moto, essendo rimasti molti materiali combustibili perfettamente integri, ma più probabilmente pagina 7 di 25 dai locali della stessa ONestava inoltre l'avversaria quantificazione dei danni. Chiedeva, CP_4
in via preliminare, disporsi la riunione del giudizio a quello recante RG 13632/2015; autorizzarsi la chiamata in causa del e, nel merito, rigettarsi l'avversa della ONroparte_6
domanda, ovvero, in via subordinata, accertarsi la responsabilità solidale ex art. 2051 cod. civ. dei sigg.ri e con conseguente condanna in via solidale al risarcimento del danno Pt_1 Pt_2
conseguente al sinistro nella misura in cui addebitabile ai convenuti.
DECISIONE DEL TRIBUNALE
Respinta l'istanza di chiamata in causa del l'istanza di ONroparte_6 sospensione ex art. 295 c.p.c. e l'istanza di riunione, espletata l'attività istruttoria, anche con esperimento di CTU, il RI, con sentenza n. 2028/2023 in data 11/05/2023, accoglieva la domanda attorea e condannava i signori ed il signor in solido fra loro, ONroparte_7 CP_1 al pagamento in favore di dell'importo di euro 295.200,00 oltre rivalutazione ONroparte_3
monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo, oltre al pagamento delle spese di CTU e delle spese legali a favore dell'attrice.
Rilevava anzitutto che la Compagnia attrice aveva dimostrato la propria legittimazione ad agire in via surrogatoria ex art. 1916 c.c. nei confronti dei convenuti producendo gli atti di transazione e quietanza sottoscritti da per la liquidazione ONroparte_8 dell'indennizzo derivante dalla polizza nr. 83240. Inquadrava quindi la fattispecie in esame nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in forza della quale affermava la responsabilità solidale dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso, attesa la loro qualità di custodi (proprietario e conduttore) dell'immobile da cui si era propagato l'incendio.
Premetteva che il fatto dannoso oggetto del giudizio era già stato posto a fondamento e valutato nell'ambito di altri tre giudizi di natura risarcitoria. In particolare: uno dinanzi al RI di Ivrea tra le medesime parti (R.G. n. 3283/2016), definito con la sentenza n.1021/2021 passata in giudicato, che
ON aveva respinto la domanda proposta da ritenendo non provata l'origine dell'incendio dal capannone di proprietà dei sig.ri e il conseguente nesso causale con i danni subiti ONroparte_9
dalla ditta ATIC, nella cui posizione la Compagnia era subentrata in via di surroga;
uno instaurato dinanzi al RI di Torino, RG. N. 13632/2015, dalla (una delle società ONroparte_10 danneggiate dall'incendio) nei confronti degli odierni convenuti e del e ONroparte_6
il terzo instaurato sempre dinanzi al RI di Torino, R.G. n. 8066/2016, dai sig.ri ONroparte_11
e dalla nei confronti degli odierni convenuti e del ONroparte_12 ONroparte_6
Tale ultimo giudizio veniva poi riunito a quello con RG 13632/2015 ed entrambi erano stati
[...]
definiti con sentenza n. 15/2020, confermata in appello con sentenza n. 822/2021 resa dalla Corte
pagina 8 di 25 d'Appello di Torino e allo stato degli atti non ancora passata in giudicato, che aveva accolto la domanda risarcitoria, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. civ. dei convenuti per essersi l'incendio originato, per cause ignote, nell'immobile di proprietà ONroparte_7
parzialmente condotto in locazione dalla DO Moto di RE ONis. Rilevava quindi le due pronunce intervenute e sostanzialmente difformi sull'accertamento dell'origine dell'incendio, inteso come punto di innesco, non risultavano vincolanti comunque nel presente giudizio, risultando la pronuncia emessa dal RI di Torino relativa a giudizio svoltosi tra soggetti diversi da quelli presenti in causa e non coperta comunque da giudicato, e l'altra, emessa dal RI di Ivrea, svoltasi tra le stesse parti ora in causa, ma relativa a posizioni risarcitorie diverse nelle quali la Compagnia assicurativa era subentrata per surroga, recava comunque accertamento della non riconducibilità
CP_ causale dei danni indennizzati alla società all'immobile di proprietà ONroparte_14
unicamente per assenza di prova dell'origine dell'incendio. Riteneva per contro che nel presente giudizio il materiale probatorio aveva consentito di accertare che l'incendio aveva avuto origine nell'immobile di proprietà parzialmente condotto in locazione da ONroparte_14 CP_1 sebbene fossero rimaste ignote le cause dell'innesco. Chiariva che l'impossibilità di accertare le cause dell'incendio non escludeva la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. laddove risultasse comunque provato che l'evento dannoso, per qualsiasi causa, non riconducibile a caso fortuito, avesse avuto origine dal bene in custodia.
In ordine alle vicende specificamente occorse rilevava preliminarmente incontestato che nella notte del 29.10.2014 si era sviluppato un incendio che aveva interessato una serie di capannoni contigui siti nel complesso immobiliare del cd. ”. ONroparte_6
Dalle schede tecniche dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con numerose squadre in tempi diversi, era emerso che l'incendio sviluppatosi all'interno dell'ex Lanificio Bona, era partito all'interno dell'officina meccanica per riparazioni motocicli DO Moto, per poi propagarsi alle altre attività adiacenti: CP_4 CP_15 ONroparte_10 ONroparte_16
. Affermava che tali schede, essendo verbali redatti da pubblici ufficiali
[...] nell'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, godevano della fede privilegiata riconosciuta dal disposto dell'art. 2700 c.c. quanto alla provenienza, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale aveva attestato. Affermava che mentre rispetto all'origine dell'incendio vi erano elementi oggettivi riscontrati sul posto che avevano consentito al personale specializzato intervenuto di individuare il luogo di innesco, quanto meno con elevata probabilità, rispetto alle cause dell'incendio non vi erano elementi sufficienti, tanto che le stesse erano rimaste incerte.
pagina 9 di 25 Esaminate peraltro le risultanze testimoniali acquisite, rilevava come dalla C.T.U., pure esperita a distanza di diversi anni dal verificarsi dell'incendio, allorquando quasi tutti i locali del capannone erano già stati oggetto di rifacimento, ad eccezione del capannone all'epoca utilizzato dalla era CP_4
CP_ comunque emerso che, sebbene le zone più colpite dall'incendio fossero quelle delle ditte e CP_4 non si poteva stabilire con certezza dove fosse iniziato l'incendio, non essendo possibile ricostruire l'origine dell'incendio utilizzando solo le fotografie aeree dei capannoni interessati. Lo stesso CTU aveva comunque evidenziato che, sulla base delle testimonianze raccolte, fosse almeno ipotizzabile che l'incendio poteva avere avuto origine essere originato dal tetto, precisando però che si trattava solo di un'ipotesi non supportata da valutazioni tecniche. Nella relazione integrativa, il CTU aveva inoltre escluso che l'incendio fosse originato dalla parte bassa dell'officina dei convenuti, dove vi era materiale infiammabile non danneggiato, suggerendo per contro che esso fosse derivato dalle aree
CP_ occupate dalle ditte ed , così proponendo mera ipotesi, non corroborata da valutazioni CP_4
tecniche dettagliate. Precisava infine che i CTU nominati nel procedimento RG 13632/2015 avevano anch'essi affermato l'impossibilità di determinare le cause dell'incendio e avevano confermato l'assenza di elementi tecnici in contrasto con le risultanze dei verbali dei Vigili del Fuoco.
Riteneva quindi che parte attrice avesse assolto all'onere probatorio gravante a suo carico avendo dimostrato il rapporto di custodia tra i convenuti e il bene nel quale era insorto l'incendio, nonché il verificarsi dell'evento dannoso per cui invocava la tutela risarcitoria, ed affermava quindi la responsabilità concorsuale dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., rilevando anche come non fossero ravvisabili elementi adeguati e sufficienti per attribuire alla nella cui posizione era CP_4
subentrata la Compagnia attrice, un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. sulla base della asserita violazione della normativa antincendio di cui al DPR n. 151/2011, non risultando accertato se essa fosse in effetti tenuta, in forza della normativa antincendio, a dotare i propri locali di sistemi di compartimentazione tali da impedire il propagarsi delle fiamme dagli immobili confinanti.
Riteneva pertanto i soli convenuti responsabili in solido fra di loro sottolineando che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. si configurasse a carico sia del proprietario che del conduttore, in assenza di prova alcuna della causa effettiva del danno subito dal terzo.
Rilevava peraltro come, in merito all'entità dei danni subiti dall'assicurata e dalla CP_4
proprietaria dei locali EL SI, parte attrice avesse prodotto ampia documentazione relativa all'istruttoria svolta dai propri periti per l'accertamento dei danni all'immobile e al contenuto dello stesso.
pagina 10 di 25 Condannava quindi i sig.ri e e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 CP_1 in favore di della somma di € 295.200,00 oltre rivalutazione monetaria e ONroparte_3
interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite incluse quelle di CTU.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
lamentando, con primo motivo di gravame, che il RI abbia ritenuto raggiunta la
[...]
prova che l'incendio oggetto di causa fosse originato dall'immobile in loro proprietà, assumendo per contro che, a fronte di domanda risarcitoria attorea ex art. 2051 c.c., fosse dirimente la prova della sussistenza del nesso causale tra la res e il danno dedotto, assumendo che in specie tale onere
ON probatorio non fosse stato invece assolto da
Rilevano infatti come il CTU abbia chiaramente concluso ritenendo impossibile stabilire da dove fosse originato l'incendio, non essendosi accertata la causa del suo innesco.
Lamentano pertanto che il RI abbia erroneamente affermato che l'impossibilità di accertare le causa dell'incendio non escludeva la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. quando risultasse provato che l'evento dannoso aveva avuto origine dal bene in custodia, assumendo che in specie fosse risultata invece impossibile l'individuazione del punto di origine dell'incendio in questione, non individuabile in alcun modo nella parte bassa dell'officina di proprietà degli appellanti, posto che al suo interno era presente materiale altamente infiammabile che non era stato interessato dalle fiamme.
Assumono piuttosto semmai probabile che l'incendio fosse scaturito nelle zone del capannone occupate dalle ditte e Rilevano inoltre come dalla documentazione fotografica emerga CP_4 CP_16
chiaramente che la parte maggiormente interessata dal rogo era stata proprio quella occupata dalle predette società, mentre erano risultati principalmente integri sia la copertura del locale di proprietà dei sigg.ri e laddove, pure a fronte di vento costante proveniente da ovest, prima e dopo Pt_2 Pt_1
l'innesco – come risultante dai dati storici forniti dal servizio meteo dell'aeronautica Militare rilevati presso l'Aeroporto Torino Caselle - l'incendio si era propagato dal lato ovest del blocco verso quello est e non viceversa. Si dolgono inoltre che il RI abbia disatteso senza adeguata motivazione le risultanze della CTU, laddove, invece, i consulenti avevano riferito che, nonostante le testimonianze, le schede dei Vigili del Fuoco, i verbali dei Carabinieri, il punto di innesco e, conseguentemente, l'origine dell'evento, erano rimasti non individuabili.
Rilevano peraltro come dalla stessa consulenza tecnica svolta nell'ambito del diverso giudizio esperito dinanzi al RI di Ivrea il C.T.U., ing. , fosse addivenuto alla medesima Persona_3
pagina 11 di 25 conclusione tecnica affermata dall'ing. non ravvisando possibilità di identificare il punto di Per_1 innesco dell'incendio.
Assumono quindi che, in carenza di prova adeguata del luogo di innesco dell'incendio, mancasse perciò solo il presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
Lamentano inoltre gli appellanti, con secondo motivo di gravame, che il RI abbia erroneamente valutato le risultanze emerse dall'istruttoria orale svolta nel giudizio e le stesse schede tecniche redatte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri in esto al sinistro.
ONestano infatti che il sig. in sede di sommarie informazioni testimoniali nell'immediatezza Pt_1
dei fatti e, dunque, in un momento di grave concitazione, avesse comunque dichiarato che l'incendio aveva avuto origine nel proprio capannone, risultando al contrario che, giunto sul posto accompagnato dal sig. egli avesse avuto il tempo di estrarre, una alla volta, le moto ivi presenti e di sua Pt_3
proprietà, prima che le fiamme raggiungessero anche il suo capannone;
di conseguenza “le prime fiamme” a cui l'appellante si era riferito in sede di sommarie informazioni erano quelle viste dopo il suo arrivo, nel periodo finale dell'operazione di salvataggio.
Assumono per contro emerso dalle risultanze complessive acquisite, tenuto conto della posizione della proprietà rispetto agli altri capannoni e della circostanza che il sig. fosse ONroparte_9 Pt_1
riuscito a portare fuori i propri materiali, che il sig. sia dapprima riuscito a mettere in salvo le Pt_1
moto, entrando ripetute volte nel capannone di sua proprietà, ancora indenne e in presenza esclusivamente di fumo e solo dopo vedeva quindi le prime fiamme “nella parte centrale del capannone”, inteso come intero comprensorio industriale e non come il proprio singolo capannone.
Rilevano che anche i testi sig.ra , Sig. e sig. avevano con le loro Testimone_1 CP_17 CP_11 dichiarazioni confermato che l'incendio non si era prorogato dall'edificio di proprietà degli odierni appellanti. Lamentano poi l'errata interpretazione della dichiarazione resa dalla teste sig.ra Tes_1
che aveva dichiarato di non sapere da dove si fosse sviluppato, di aver visto le fiamme in fondo
[...]
sulla sinistra e che dietro vi era il capannone Si dolgono inoltre che il RI non abbia preso CP_4 in considerazione le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg.ri e sig. Parte_3 Tes_2 che avrebbero condotto a ritenere non accertato il punto di innesco dell'incendio. Richiamano
[...]
altresì le testimonianze dei sig.ri , vigile del fuoco, che aveva riferito di non Testimone_3 sapere quale fosse il locale da cui era partito l'incendio, e dell'ing. che aveva affermato Tes_4
che viste le condizioni del tetto e la propagazione dell'incendio, aveva supposto che esso fosse partito dai locali posteriori alla proprietà Ritengono comunque poco attendibile la dichiarazione del Pt_1
teste dal momento che il suo capannone confinava con quello degli appellanti, TE
trattandosi perciò di soggetto che avrebbe potuto essere convolto in responsabilità. Quanto, infine, al pagina 12 di 25 teste osservano che lo stesso aveva confermato la propria scheda statistica senza Testimone_6
tuttavia riferire come avesse accertato le circostanze riferite e senza attestare le attività svolte.
Rilevano peraltro, in ordine alle schede statistiche dei Vigili del fuoco, che trattasi di documenti che hanno fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa. Evidenziano inoltre che le schede, compilate da un rappresentante delle squadre al termine delle operazioni, contengono in effetti le mere valutazioni degli operanti in ordine all'origine dell'incendio, non avendo perciò alcuna efficacia privilegiata in ordine all'individuazione del punto di innesco dell'incendio.
Rilevano infine come la sentenza del RI di Ivrea risulti pronunciata in data 03.11.2021, in data successiva rispetto a quelle emesse dal RI di Torino recanti accertamento del medesimo sinistro, assumendo perciò che essa debba ritenersi di attendibilità prevalente rispetto alle pronunce più risalenti.
Lamentano altresì gli appellanti, con terzo motivo di gravame, che il RI abbia omesso di valutare le perizie prodotte in causa e rese nei giudizi R.G.N. 13632/2015 e R.G.N. 3283/2016.
Evidenziano che tali perizie avevano entrambe concluso nel senso che non era possibile individuare in punto l'innesco delle fiamme, come confermato del resto dal CTU nominato nel giudizio a quo, laddove, tuttavia, il RI aveva disatteso del tutto le risultanze acquisite, omettendo altresì di valutare le stesse consulenze svolte nel giudizio del 2016.
Gli appellanti dichiarano comunque di aver provveduto ad eseguire il pagamento in favore della controparte di quanto complessivamente dovuto, chiedendo quindi condannarsi la Compagnia appellata a restituire, a seguito di accoglimento del gravame, quanto versato in adempimento della sentenza impugnata, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Si è costituito nel giudizio di gravame il sig. aderendo alle doglianze e CP_1
deduzioni svolte dalla parte appellante e proponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata, lamentando, con primo motivo di impugnazione, che il RI abbia erroneamente ritenuto non vincolante la sentenza del RI di Ivrea 1021/2021, resa inter partes e passata in giudicato. Rileva infatti che detta sentenza è stata resa fra le stesse parti ora in causa;
il RI di
Ivrea aveva rigettato la domanda attorea, promossa in rivalsa da aderendo ONroparte_3
alle conclusioni esposte dal CTU nominato nel giudizio che aveva individuato il luogo di innesco
CP_ dell'incendio presso i locali della , assicurata presso la predetta Compagnia.
Lo stesso CTU nominato in causa aveva del resto formulato analoghe conclusioni, disattese tuttavia, dal RI senza motivazione. Assume peraltro che il giudicato sostanziale intervenuto in merito comporti comunque l' incontestabilità esterna del contenuto della decisione, da ritenersi perciò
pagina 13 di 25 vincolante in ogni futuro giudizio davanti allo stesso o ad altro giudice, impedendo che sullo stesso oggetto venga emessa una nuova statuizione confliggente con la prima.
Con secondo motivo di appello incidentale il sig. lamenta che il RI abbia CP_1
comunque erroneamente valutato le risultanze della CTU, fondate non solo sulle relazioni dei Vigili del
Fuoco ma anche sulle dichiarazioni testimoniali, sui rilievi fotografici acquisiti in giudizio, secondo cui l'incendio non si era originato nel capannone di proprietà ma verosimilmente dai ONroparte_14
capannoni retrostanti.
Con terzo motivo di appello incidentale il sig. lamenta infine erronea valutazione da CP_1
parte del RI delle risultanze testimoniali che, se correttamente intese, avrebbero confermato le conclusioni esposte dal C.T.U., secondo cui l'incendio non aveva avuto origine presso i locali condotti da DO Moto.
Chiede pertanto, in totale riforma della sentenza gravata, rigettarsi integralmente la domanda attorea con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituita nel gravame contestando in fatto e in diritto gli ONroparte_3 assunti della parte appellante, instando per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza.
Rileva infatti che la circostanza che l'incendio aveva avuto origine dalla proprietà ONroparte_7 era stata accertata anche all'esito dei giudizi riuniti n. r.g. 13632/2015 e n. r.g. 8066/2016, promossi da altri soggetti danneggiati dall'incendio e sempre nei confronti dei signori e ONroparte_7 CP_1
definiti con la sentenza n. 15/2020 resa sempre dal RI di Torino e confermata a sua volta dalla sentenza n. 822/2021 di questa Corte d'Appello di Torino, impugnata quindi con ricorso per
Cassazione dichiarato già inammissibile e quindi passata in giudicato.
In ordine al primo motivo di gravame principale la Compagnia appellata rileva come il RI avesse compiutamente accertato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, basandosi sulle risultanze delle schede dei Vigili del Fuoco, sulle univoche dichiarazioni confessorie del e dei testimoni escussi sia subito dopo il fatto, che poi anche nel corso Pt_1 dell'istruttoria di causa. Precisa che il Giudice aveva tenuto ben distinte la causa dell'incendio dalla individuazione della localizzazione del primo focolaio dello stesso e sottolinea che correttamente il
Giudice di prime cure aveva ritenuto provato da parte attrice il rapporto di custodia tra i convenuti e il bene nel quale si erano sprigionate le fiamme. Assume inoltre che il RI abbia correttamente analizzato e valutato le risultanze della CTU, sottolineando come l'ing. avesse espresso mere Per_1
ipotesi sull'origine dell'incendio, sulla base di un esame del tutto parziale delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
pagina 14 di 25 In ordine alla CTU espletata nel giudizio definito avanti al RI di Ivrea richiama la sentenza n.
822/2021 della Corte d'Appello di Torino, secondo cui, “anche ritenendo che sia, comunque, uno strumento istruttorio utilizzabile in questa sede, tale CTU tratta espressamente “solo di ipotesi delle quali apparentemente la più probabile” sarebbe quella che vede l'incendio svilupparsi da sud (dalla sede CP_ delle società e verso la proprietà per il motivo che lì si sarebbero verificati i danni CP_4 Pt_1
maggiori; ritiene perciò insufficiente tale rilievo, evidenziando come il teste , Vigile del Fuoco Tes_7
intervenuto sul posto, abbia invece riferito che il capannone del signor era interamente Pt_1
crollato e come del resto dall'indagine peritale sia pure emerso che l'andamento dell'incendio possa certamente essere stato influenzato dall'intervento dei Vigili del Fuoco la cui attività era finalizzata al suo complessivo spegnimento, a prescindere dalle singole zone di intervento più o meno immediato.
Con riguardo al secondo motivo di appello rileva, in adesione a quanto affermato nella sentenza impugnata, che le dichiarazioni rese dal sig. assumevano valenza probatoria particolarmente Pt_1 pregnante in quanto rese nell'immediatezza dei fatti, avendo comunque efficacia di confessione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735 cod. civ.
Osserva altresì che le dichiarazioni del signor collimavano con le dichiarazioni della Pt_1
custode del complesso, signora , e del teste sig. Testimone_1 CP_16
Rileva infine, in ordine al terzo motivo di appello principale come i CTU chiamati a svolgere i propri accertamenti nei diversi giudizi promossi in merito all'incendio in questione, pur non potendo individuare sulla base di elementi tecnici quale fosse stata la causa specifica dell'innesco, avevano comunque concordemente accertato che l'incendio aveva avuto origine nell'immobile di proprietà
e parzialmente condotto in locazione dal signor ONroparte_7 CP_1
All'udienza di comparizione delle parti la Compagnia appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale promosso dal sig. e ribadiva l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale;
il CP_1
consigliere Istruttore, rigettate allo stato le eccezioni così formulate, riservata ogni definitiva valutazione in merito al Collegio, formulava alle parti proposta conciliativa, positivamente accolta dalla
Compagnia appellata, ma respinta dalle altre parti. Rimessa quindi la causa in decisione, dopo il deposito delle difese di rito, essa perviene all'esame del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale promosso nel giudizio dal sig. come formulata dalla Compagnia appellata, può ritenersi in specie CP_1
solo in parte fondata.
Ed infatti, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia,
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione
pagina 15 di 25 adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 ).
Più specificamente, “per individuare chi abbia legittimazione a proporre gravame incidentale tardivo contro una sentenza (…) pronunciata su un'obbligazione solidale (ad interesse comune, che viene in rilievo nella causa oggetto di ricorso nel caso in esame), diventa imprescindibile partire dal presupposto
- recepito dalla giurisprudenza pressoché consolidata di questa Corte (…), dalla quale non si ha motivo per discostarsi, peraltro seguita anche dalla dottrina predominante - che la pluralità di cause in tale ipotesi cumulate e poi decise con sentenza è riconducibile alla disciplina delle cause scindibili
(prevista dall'art. 332 c.p.c.).
E' risaputo che la scindibilità, in sede di gravame, del cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario dell'ambito applicativo dell'art. 1306, comma 1, c.c., in base al quale la sentenza emessa tra un coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rimasti estranei alla controversia. E' questa norma, pertanto, a legittimare la formazione di una pluralità di pronunce sull'esistenza e sull'atteggiarsi dell'obbligazione solidale, senza che possa assume rilevanza la circostanza che le domande formulate contro i singoli coobbligati abbiano determinato un cumulo litisconsortile (non necessario) in primo grado ovvero che abbia formato oggetto di separati giudizi ( v. sentenza richiamata in motivazione, pagg. 37-38 ).
Orbene, “con riferimento a questo tipo di situazioni giuridiche soggettivamente complesse che trovano fonte in un'obbligazione comune connotata da una eadem ratio, in capo al suddetto coobbligato non impugnante si configura un interesse qualificato che – per effetto dell'impugnazione altrui diretta contro il creditore - lo legittima a potersi servire di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva: è per questo che – proprio per tali tipi di situazioni (non ricomprese nella previsione di un principio generale testuale, ma che lo diventano in un'ottica ermeneutica di carattere sistematico) – si afferma che, in effetti, il dettato del comma 1 dell'art. 334 c.p.c. minus dixit quam voluit.
Tale interesse – con riferimento, per l'appunto, ad un'obbligazione solidale “paritaria” – si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante (pur se lo si voglia qualificare come riflesso o indiretto o – seconda parte della dottrina – condizionato), che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore. In termini più concreti, il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte – che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna. Ed è in quest'ottica che, quindi, trova giustificazione (nella valorizzazione del pagina 16 di 25 soddisfacimento di un interesse propriamente riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 100 c.p.c.) la legittimazione del coobbligato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva: la proposizione di questo gravame, legato o anche solo condizionato all'esito di quello principale e ai motivi con esso formulati, garantirebbe in ogni caso un risultato decisorio uniforme circa l'esistenza e il modo di essere dell'obbligazione solidale, funzionale ad un corretto riparto dell'obbligazione in sede di regresso
(non si tratterebbe propriamente di una
contro
-impugnazione, ma di un'impugnazione tardiva dal contenuto adesivo) (pagg. 39-40 ).
Conclude così la Corte, pure a fronte delle sentenze di segno contrario richiamate ora dalla Compagnia appellata, che “sussistono, perciò, sul piano della salvaguardia degli assetti generali di un istituto processuale di particolare rilievo, le condizioni per dare continuità all'orientamento espresso dalle
Sezioni unite con la citata sentenza del 2007”.
E, dunque “sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”
( Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007 ).
E, tuttavia, nel sistema delineato dalla Suprema Corte, la facoltà concessa al debitore solidale non impugnate di promuovere appello incidentale tardivo a seguito di impugnazione tempestiva promossa dal condebitore subisce comunque dei limiti proprio in considerazione dell'interesse che si vuole tutelare. Infatti “questa posizione è stata fondata sul presupposto che l'obbligazione solidale determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori (plasticamente si discorre di “fascio di rapporti”), quanti sono i condebitori, con la duplice conseguenza che, «nel caso di giudizio di impugnazione promosso da uno solo dei debitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti dei condebitori riguardo ai quali l'impugnazione non è stata svolta e che, qualora l'esercizio del diritto di impugnazione sia avvenuto da parte di tutti i condebitori, con la deduzione, però, da parte di ciascuno, di specifici motivi diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti dal condebitore non si comunicano agli altri».
Peraltro «la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori,
pagina 17 di 25 trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20559 del 30/09/2014).
Ritiene perciò la Corte, in piena adesione ai principi sin qui richiamati, che l'impugnazione incidentale tardiva promossa dal sig. chiamato in solido con l'appellante principale a rispondere CP_1
del sinistro in contestazione in favore della Compagnia che agisce quale surrogataria della parte danneggiata, non avendo quegli impugnato in via principale la sentenza ora gravata, debba ritenersi ammissibile a fronte di appello introdotto dal condebitore quale appello incidentale adesivo nei confronti della Compagnia appellata, solo nei limiti, però, dei motivi di gravame svolti dall'appellante principale, solo in tale ambito risultando posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.
Risulta perciò inammissibile il primo motivo di impugnazione formulato con l'appello incidentale tardivo promosso dal sig. nel lamentare che il RI abbia erroneamente ritenuto non CP_1
vincolante la sentenza del RI di Ivrea 1021/2021, resa inter partes e passata in giudicato, laddove peraltro detta pronuncia risulta emessa nei confronti della quale ONroparte_3
surrogataria di creditore diverso da quello in luogo del quale essa ha agito nel presente giudizio, in posizione soggettiva, perciò, del tutto diversa da quella rivestita in questa sede, per un credito palesemente differente ed autonomo rispetto a quello per cui ha agito nel giudizio a quo.
2. Rileva peraltro preliminarmente la Corte, in ordine alle istanze istruttorie ribadite dalle parti nel gravame, che, da un lato, i sigg.ri e si sono limitati, come già all'atto della Pt_1 Pt_2
precisazione delle conclusioni in primo grado, a riproporre tutte le richieste istruttorie non accolte dal RI , pure non avendo in quella sede contestato l'ordinanza solo parzialmente ammissiva resa dal primo Giudice in data 10.01.2019, senza indicarne in alcun modo la rilevanza specifica rispetto ai motivi di gravame formulati.
Parimenti la Compagnia appellata, nel ribadire istanza di rinnovazione della C.T.U. sui quesiti già oggetto dell'indagine esperita in primo grado, si è limitata a richiamare le osservazioni critiche formulate in merito nel primo giudizio, già valutate, tuttavia, dallo stesso C.T.U. in sede di disamina delle osservazioni dei C.T.P. e dal Giudice stesso con la pronuncia ora appellata.
E, tuttavia, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte in materia, “il più recente orientamento pagina 18 di 25 di questa Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II,
23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Deve ritenersi infatti che, “in materia di prova documentale nel processo civile”, ma analogamente in tema di prove orali o indagini peritali, “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”
( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 2461 del
29/01/2019 ). Le istanze istruttorie riproposte dalle parti devono ritenersi perciò inammissibili come genericamente formulate.
3. Nel merito, pare opportuno rilevare in premessa come, pur a fronte dell'ampio contenzioso generatosi a seguito del violento incendio divampato in data 29.10.2014 nel comprensorio industriale denominato Ex-Lanificio Bona in Caselle Torinese, e del contrastante tenore delle pronunce derivatene, taluni elementi risultano nondimeno ormai univocamente accertati e neppure contestati, almeno nel presente giudizio, né le relazioni peritali depositate in esito alle diverse indagini compiute nelle differenti sedi giudiziali possono dirsi in effetti contraddittorie.
Non è in effetti neppure contestato, almeno nel presente giudizio, quanto affermato dal C.T.U. Ing in esito all'indagine condotta in primo grado, che risulta peraltro svolta dal giugno 2021, decorsi Per_1
oltre sei anni dal sinistro - allorché “la maggior parte delle ditte aveva provveduto a ripristinare i locali interessati dall'incendio. In particolare risultava ancora non oggetto di ristrutturazione solo la parte di capannone utilizzato dalla ditta Tale parte di capannone era ancora priva di tutta la copertura ed CP_4
al suo interno era presente una folta vegetazione – che “stante l'assenza di elementi oggettivi, non risulta possibile, allo stato, ricostruire tecnicamente quale sia stata la causa dell'innesco e da dove lo stesso abbia avuto inizio ( v. relazione peritale in atti, pag. 45 ).
Non pare, dunque, a fortiori, possibile acclarare tecnicamente, sulla base cioè di elementi oggettivi certi riscontrabili dai rilievi esperibili in loco e dalla loro valutazione scientifica, ancor più in eventuale nuova indagine peritale, a distanza di oltre un decennio dal sinistro, quali siano state le cause dell'innesco dell'incendio in questione e da quale punto esso sia esattamente originato.
pagina 19 di 25 Orbene, è vero che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” ( Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ).
Nondimeno “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7789 del
22/03/2024 ).
Se è vero, dunque, che il danneggiato è certamente onerato dell'onere di provare la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante tra la cosa in custodia ed il danno, non può ritenersi invece in suo onere provare la causa effettiva e certa del danno stesso ove sia comunque accertabile, almeno secondo preponderante probabilità, che esso sia derivato dal bene in custodia.
Peraltro in relazione a responsabilità civile ex art. 2051 c.c., come pure “in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del
26/09/2024 ).
E quindi, “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima,
pagina 20 di 25 a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022 ).
4. Alla luce di tali principi deve, dunque, addivenirsi alla disamina, che può essere condotta congiuntamente, dei motivi di gravame formulati con l'appello principale, e, nei limiti della sua ammissibilità, con quello incidentale del sig. CP_1
Proprio sulla base delle risultanze probatorie complessivamente acquisite nel primo giudizio, in esito ad istruttoria orale e indagine peritale ed in considerazione delle risultanze documentali relative ai rilievi ed agli interventi svolti nell'immediatezza del sinistro dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri intervenuti, occorre verificare dunque se, secondo un giudizio di preponderante probabilità, possa ritenersi acquisita la prova che l'incendio per cui è causa si sia originato dal capannone di proprietà degli odierni appellanti, in parte locato al sig. CP_1
Orbene deve anzitutto rilevarsi che la stessa indagine peritale condotta nell'ambito del giudizio esperito dinanzi al RI di Ivrea e definito quindi con pronuncia che ha escluso la responsabilità degli odierni appellanti rispetto al sinistro per cui è causa non è valsa in effetti a riscontrare positivamente e con certezza che l'incendio divampato presso lo stabilimento industriale Ex-Lanificio
Bona il 29.10.2014 si sia originato, pure per cause non accertabili, presso zona diversa da quella in proprietà dei sigg.ri e Pt_1 Pt_2
Ed infatti, anche a fronte delle osservazioni formulate dai C.T.P. nominati dalle parti il causa, il C.T.U. ha infine ammesso che “l'unica cosa su cui il Ctu ed il Ctp concordano è che l'incendio si è propagato fra le diverse proprietà attraverso la copertura” ( v. relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 29.05.2022 ).
Assai più incerte risultano invece le conclusioni formulate anche in quella sede in ordine all'individuazione del luogo di insorgenza dell'incendio. Esclusa la possibile rilevanza del vento, attestato comunque di debole intensità e verosimilmente attenuato anche dalla conformazione dell'edificio stesso, nella propagazione specifica delle fiamme, il C.T.U. ha infatti individuato
“l'ipotesi più probabile circa la propagazione dell'incendio basata sostanzialmente sul principio che l'incendio si è originato là dove il danno è massimo”, rilevando tuttavia che “il Ctp di parte attrice invece sostiene che l'incendio si è originato nella proprietà e locato in parte all'Ex- ONroparte_7
DO Moto perché così è indicato nei Verbali dei Vigili del Fuoco. Su tale ultimo aspetto il pagina 21 di 25 sottoscritto non è entrato nel merito, ritenendo esaustive le osservazioni presenti sia nel fascicolo di parte attrice che nei fascicoli delle parti convenute. Resta di fatto che la deduzione del Ctu è quella più probabile fra le varie possibili, per la quale non esiste comunque una certezza assoluta, ed entrambe le deduzioni difettano della ricerca del vero nesso causale che potrebbe individuare l'origine dell'incendio, ma si preoccupano di individuare la direzione di propagazione dell'incendio”.
Il C.T.U. ha quindi concluso che “entrambe le ipotesi peccano nel fatto che non sono in grado di indicare l'esatta causa che ha prodotto l'incendio individuandone l'effettiva origine. D'altro canto le
Relazioni presenti in atti e le relative documentazioni fotografiche si limitano ad una individuazione dei danni nelle varie proprietà e non l'effettiva causa dell'incendio”.
Pare, dunque, del tutto infondato il terzo motivo di gravame formulato dagli odierni opponenti, posto che le conclusioni peritali esposte nel giudizio pure definito con sentenza contrastante rispetto a quella gravata paiono comunque del tutto congruenti con quelle rassegnate dallo stesso C.T.U. nominato nel giudizio a quo ( v. conclusioni peritali a pagg. 45-46 della relazione in atti , nonché osservazioni svolte in termini puramente ipotetici a pagg. 12.14 ).
Rileva tuttavia la Corte come proprio alla luce delle relazioni redatte dai Vigili del Fuoco intervenuti e dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta nel primo giudizio emergano in effetti elementi certamente solo indiziari, ma comunque gravi, precisi e concordanti a conforto della conclusione in specie accolta dal RI nel ritenere , secondo un giudizio di preponderante probabilità, che l'incendio, pure dovuto a cause non accertate né accertabili, almeno allo stato, sia derivato dalla porzione dello stabilimento in proprietà degli odierni appellanti.
Risulta infatti che in due delle schede redatte dai Vigili del Fuoco intervenuti ( v. documento n. 5 di parte attrice in primo grado, pagg. 2 e 14 ) viene attestato che l'autofficina per riparazione di motoveicoli gestita dal sig. all'arrivo degli operanti era completamente in fiamme che si stavano CP_1
estendendo al resto dello stabilimento.
I testi sigg. ( proprietario di altra officina presso lo stabilimento in questione ) e TE
( custode dello stabile ) hanno riferito con certezza di aver visto le fiamme Testimone_1 sprigionarsi dall'immobile del sig. verso il tetto, e propagarsi dalla copertura dello Pt_1
stabilimento.
Il teste sig. ha riferito di aver accompagnato il sig. allertato dall'allarme Pt_3 Pt_1
antintrusione installato presso il suo capannone, e di averlo aiutato a portare fuori due moto , precisando di aver sentito durante l'operazione fumo in quantità crescente e di aver visto solo in seguito le fiamme che divampavano presso lo stabilimento.
Anche il sig. padre dell'appellante, ha riferito di aver visto fiamme sulla parte alta Testimone_2
pagina 22 di 25 del capannone qualche momento dopo il suo arrivo ( “All'interno quando sono entrato sono andato avanti oltre la terza campata del capannone e ho visto del fumo alto intorno alla terza campata e aprendo il portone la corrente d'aria lo stava portando verso di me. Il capannone di mio figlio non presentava fiamme. Ho visto la parete finale del capannone e i materiali che c'erano ed erano intonsi.
C'era moto fumo all'interno del capannone, all'inizio nella parte alta e si vedeva attraverso i vetri il chiarore. I Vigili stavano arrivando e io sono entrato tre volte, la terza volta ho notato delle fiammelle nella parte del sottotetto all'altezza della terza campata del capannone mio figlio”.
In specie il teste sig. Vigile del Fuoco che ha redatto quindi la relazione al documento Testimone_6
n. 5 di parte attrice in primo grado, ha confermato con sicurezza di aver visto al suo arrivo che
l'officina ove erano le moto era completamente in fiamme, mentre l'incendio si stava estendendo alle zone adiacenti.
Anche i Carabinieri intervenuti in loco hanno attestato nella relazione di servizio in atti ( v. documento n. 6 di parte attrice in primo grado ) di essere sopraggiunti verso le 23.50 presso lo stabilimento in questione, ove i Vigili del Fuoco erano intenti a domare un incendio “scaturito da un capannone ove opera una officina meccanica per la riparazione delle moto denominata Doctor Moto di CP_1
Lo stesso sig. sentito nell'immediatezza del sinistro a sommarie informazioni, ha dichiarato, Pt_1
con affermazione di tenore inequivoco, di essere tornato presso il proprio capannone, ove aveva già ritirato poco prima delle cose, dopo aver ricevuto l'allarme antintrusione, aggiungendo “aprivo il portone e constatavo che si stava sviluppando un incendio dal tetto” e precisando quindi “le prime fiamme le ho viste dalla parte centrale del capannone, la corrente elettrica era già saltata ed erano attive le luci di emergenza;
egli ha pure espresso le sue perplessità sull'origine dell'incendio, posto che l'impianto elettrico era stato fatto nel 2008 e le due stufette presenti in loco erano comunque spente”.
L'estrema chiarezza di tali dichiarazioni non consente in alcun modo di avvalorare gli assunti esposti dagli odierni appellanti, secondo cui “giammai il sig. ha dichiarato e nemmeno si può ricavare Pt_1 dalle sue parole, che l'incendio abbia avuto origine nel proprio capannone, così come mai ha dichiarato di aver visto l'incendio propagarsi dal suo capannone. Il sig. si è riferito al “tetto” senza dare Pt_1 alcuna indicazione circa l'origine dell'incendio e al “centro del capannone” che, contrariamente a quanto interpretato dal giudice, non è il centro del proprio capannone, ma il centro del complesso immobiliare”. La lettura proposta dall'appellante vale infatti a stravolgere il contenuto delle inequivoche dichiarazioni, rese peraltro nell'immediatezza dei fatti, dal sig. che pure ha Pt_1 precisato in quel contesto di essere già “passato” ed “uscito dal capannone per prendere alcune cose” e di esservi tornato dopo aver ricevuto sul cellulare “la segnalazione di allarme del capannone”, laddove un allarme era installato solo nella sua porzione dello stabilimento in questione ( v. deposizione della pagina 23 di 25 sig,ra ). Tes_1
Ritiene, dunque la Corte che le risultanze complessive così acquisite, sulla base di constatazioni svolte da testimoni presenti ai fatti, oggetto quindi di chiare dichiarazioni testimoniali o, per il sig. Pt_1
finanche di valenza confessoria, consentano di ritenere accertato con ragionevole certezza, pur sulla base di criteri di preponderante probabilità, che l'incendio in questione si sia originato dalla parte alta del capannone di proprietà del sig. in comproprietà della sig.ra locato in parte al sig. Pt_1 Pt_2
ed utilizzato in modo promiscuo da entrambi, da ritenersi perciò, come neppure contestato, CP_1
congiuntamente investiti della custodia dello stabile.
Tali conclusioni non trovano infatti smentita alcuna nelle risultanze peritali acquisite nei diversi giudizi pure esperiti in relazione al medesimo incendio per cui è causa, che hanno condotto alla formulazione di mere ipotesi sull'individuazione del luogo di insorgenza e propagazione delle fiamme unicamente fondate su valutazioni, peraltro contrastanti, sulla rilevanza dei danni constatati all'interno di ciascuno dei capannoni lesi dal sinistro. Tali valutazioni paiono del resto avulse dalla considerazione dell'unico dato certo pure emerso dalle predette indagini, che l'incendio sia divampato nella parte alta dello stabilimento;
dato per sé pienamente coerente con la constatazione delle prime fiamme proprio in corrispondenza della copertura della porzione dello stabile di proprietà degli odierni appellanti, come da risultanze dell'istruttoria orale condotta nel giudizio, e con il rilievo, erroneamente enfatizzato dai
C.T.U., che molti materiali pure infiammabili siano rimasti illesi all'interno dell'officina utilizzata dal sig. come in effetti ben possibile ove pure in tale zona, ma nella parte alta del capannone, si sia CP_1 prodotto l'incendio, propagatosi attraverso la copertura, in gran parte lignea, dell'intero stabilimento.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto degli appelli in esame, le spese del gravame seguono la piena soccombenza degli appellanti e dell'appellante incidentale, tenuti al pagamento in solido, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti principali e l'appellante incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l' impugnazione principale e per quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 24 di 25 1) Dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso dal sig. limitatamente al primo CP_1
dei motivi di gravame esposti;
2) Rigetta integralmente l'appello principale e per, quanto ammissibile, l'appello incidentale adesivo promosso dal sig. e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, CP_1
n. 2028/2023 emessa dal RI di Torino in data 11/05/2023;
3) Condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale a rimborsare alla Compagnia appellata le spese di lite, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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