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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5307/2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti POLISENO ALESSANDRA e GOTTARDI RAFFAELLA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. PINNA ELENA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 28.4.1999, Parte_1 CP_1 scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dalla loro unione nascevano:
− , il 29.9.01; Per_1
, il 3.2.07. Per_2
2. Con ricorso depositato il 3.5.21, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
Il resistente ha depositato la memoria difensiva il 30.11.21.
Le parti sono comparse all'udienza presidenziale del 14.12.21, dove il tentativo di conciliazione non ha Per dato esito positivo. Il 18.1.22 il giudice ha proceduto all'ascolto della figlia .
Con ordinanza del 20.1.22 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento Per_ condiviso della minore;
assegnazione alla madre della casa coniugale;
visite di al padre a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì alle 20 della domenica, nelle settimane con weekend dalla madre dall'uscita di scuola del martedì alla mattina dopo e dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore
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20, nelle settimane con weekend dal padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20, vacanze divise secondo il criterio dell'alternanza; assegno di mantenimento a favore della figlia di € 300 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 19.9.22.
Il resistente si è costituito in giudizio il 27.10.22.
Con ordinanza del 22.11.22 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; è seguito il deposito delle memorie istruttorie. Il fascicolo è stato assegnato a questo relatore il 12.12.22.
Con ordinanza del 5.8.23 sono state motivatamente rigettate le prove chieste dalle parti.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta l'11.6.24.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati del 26.7.24 e del 17.9.24.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 5.6.24) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via principale:
1. confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti con l'ordinanza del 20.01.2022 e nello specifico: - assegnazione Per della casa familiare alla ricorrente;
- affido condiviso della minore con collocazione presso la madre;
- assegno di Per mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia del 14.07.2016; - diritti di visita come da calendario disposto;
2. disporre che l'assegno unico venga richiesto e percepito dalla sola Signora in quanto genitore collocatario;
3. accertare e dichiarare che nulla Parte_1
è dovuto a titolo di reciproco mantenimento da parte dei coniugi;
4. accertare e dichiarare per i motivi già esposti in atti l'addebito della separazione a carico del sig.
5. disporre che le spese straordinarie per il materiale CP_1 scolastico per l'intero anno didattico siano poste al 50% tra i coniugi. In via istruttoria: ci si riporta a quanto formulato, prodotto e richiesto nelle memorie istruttorie. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali per l'intero giudizio».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c. del 4.6.24) sono state:
«Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, 1) Dichiarare la separazione fra la signora ed Parte_1 il sig. con ordine di annotamento della emananda sentenza al CP_2 Controparte_3
(NA) ed ad ogni altro Comune competente (ad es. Comune di Torbole Casaglia); 2) dichiarare altresì l'addebito della separazione a carico della sig.ra per condotta contraria agli obblighi familiari con modalità lesive dell'onore e Parte_1 del decoro del marito e con oltraggio ai figli, rigettando sul punto ogni avversa richiesta;
3) disporsi l'affido condiviso della Per_ minore figlia ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre. 4) confermarsi i diritti di visita ordinari al padre come statuiti nei provvedimenti provvisori;
Si chiede, a modifica dei Provvedimenti provvisori, al fine di consentire al padre una più equa frequentazione della figlia durante le vacanze, che per le vacanze Natalizie venga Per stabilito che veda il padre, ad anni alterni con la madre, dall'ultimo giorno di scuola, all'uscita, fino al 31 dicembre alle ore 10, e l'anno successivo dal 31 dicembre alle ore 10 fino al rientro a scuola;
per Pasqua ad anni alterni con la madre dalla fine della scuola al lunedì di Pasquetta alle ore 9,00 un anno;
e l'anno successivo dal lunedì di Pasquetta alle ore 9,00 al rientro a scuola. In estate due settimane con il padre e due con la madre, previo accordo sui periodi di ferire entro il mese di maggio, e per il residuo periodo estivo applicazione della gestione ordinaria con i necessari adattamenti di Per orario. 5) disporsi a favore della figlia un assegno di mantenimento di € 200,00=, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, sia in considerazione dell'aggravamento della situazione economica del sig. come indicata e CP_1 documentata nell'istanza di modifica dei provvedimenti provisori avanzata in memoria ex art. 183 vi co n. 2 dd. 18\01\2023; ed inoltre anche in considerazione del collocamento sostanzialmente paritario della minore (la quale sta con il padre due pomeriggi da dopo la scuola fino dopo cena, alle ore 21,00, ed un weekend dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, nella prima settimana;
e nella seconda settimana un pomeriggio da dopo la scuola fino alla mattina
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successiva ed un secondo pomeriggio da dopo la scuola fino alle ore 21,00). Con versamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia entro il giorno 10 di ogni mese;
6) oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo;
7) Nessun assegno di mantenimento per i coniugi, forniti di autonomi e sufficienti redditi;
8) Assegno unico al 50%; detrazioni per la figlia sempre al 50%, con distribuzione al 50% a fine anno a ciascun genitore dei documenti di spesa da allegare per le detrazioni. 9) respinta ogni altra domanda perché illegalmente proposta in questa sede e comunque infondata nel merito. 10) Con vittoria di spese diritti ed onorari, del presente giudizio (maggiorate del 30% in quanto trattasi di atto redatto con modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ex art. 4 comma 1- bis d.m. 55/2014 come modificato da decr. 8.3.2018, n. 37), oltre accessori e spese generali, spese di CTU e CTP se dovute. 11) In via istruttoria [omissis]».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.6.21, non ha formulato osservazioni.
4. Visto il tenore degli atti di parte e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
4.1. Ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., pronunciando la separazione il giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi la stessa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione). Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. In questo senso, Cass. n. 40795/21 ha ribadito che: «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito». L'onere della relativa prova grava sulla parte che chiede l'addebito (Cass. n. 16691/20).
4.1.1. La moglie ha chiesto l'addebito della separazione al marito, principalmente in ragione: (i) del suo comportamento freddo e distaccato;
(ii) dei graffi che le sarebbero stati causati in un litigio il 7.10.20; (iii) della mancata partecipazione, dal 2017, alle esigenze economiche della famiglia;
(iv) di un presunto tradimento con tale , avvenuto a febbraio 2021 (p. 9 memoria integrativa). Parte_2
Il Collegio ritiene queste circostanze insufficienti alla pronuncia di addebito, in quanto rispettivamente: (i) il deterioramento dei rapporti è stato descritto dalla ricorrente stessa come lento e progressivo, tanto ch'ella si era rivolta più volte a consulenti e psicologi (già nel lontano 2012), talora cercando di coinvolgere il resistente;
le chat scambiate con il marito a proposito di questa freddezza (cfr. doc. 14 ric.) provengono dalla moglie e quindi ribadiscono il suo punto di vista;
in ogni caso, tale deterioramento
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pare ascrivibile più a una dinamica di coppia che non alla responsabilità di una sola parte;
(ii) l'episodio del 7.10.20 è provato con immagini non del tutto esplicative (doc. 22 ric.), non trova riscontro nei messaggi con la psicologa sub doc. 18-bis ric. e non ha portato a denunce o referti per attestarne la gravità; inoltre, esso si colloca dopo l'estate 2020, quando la crisi era ormai definitivamente conclamata (cfr. infra); (iii) il mancato contributo alle esigenze della famiglia (riscontrato ad es. nelle chat sub docc. 13-15-16-17 ric., sempre provenienti dalla ricorrente) va inquadrato nell'ambito delle numerose operazioni finanziarie, che i coniugi avevano anche in parte condiviso, per l'apertura della nuova attività del resistente;
peraltro, tale ménage familiare sarebbe durato obiettivamente molti anni prima della richiesta di separazione, sicché non può dirsi che abbia avuto immediata efficacia causale;
(iv) la relazione con la signora è stata allegata genericamente e sarebbe contemporanea o addirittura Pt_2 successiva alla richiesta di separazione (il legale della ricorrente aveva infatti inviato una raccomandata al marito già il 18.1.21, doc. 8 ric.).
Le vicende rappresentate dalla moglie descrivono dunque le difficoltà insorte verso la fine di un lungo rapporto matrimoniale, ma non sono sufficienti a ritenere sussistente una grave violazione degli obblighi coniugali da parte del marito. A queste considerazioni deve aggiungersi che la domanda di addebito è stata proposta per la prima volta nella memoria integrativa;
tale possibilità è contemplata dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17590/19), ma ciò corrobora l'idea che le condotte ascritte al coniuge non siano state in fondo la causa scatenante della fine dell'unione.
4.1.2. Il marito ha chiesto parimenti l'addebito della separazione alla moglie, principalmente in ragione dei tradimenti di cui ella si sarebbe resa responsabile.
Il primo episodio, risalente al 2004, quand'anche provato, è evidentemente troppo lontano nel tempo per giustificare l'addebito della separazione: si consideri che i coniugi hanno avuto la seconda figlia nel 2007 e sono stati sposati per altri vent'anni.
Secondo la versione del marito, invece, la relazione con sarebbe iniziata nel 2018; egli Persona_3
l'avrebbe scoperta nel marzo 2019, decidendo però di perdonare la moglie;
fino all'estate 2020, il signor avrebbe quindi cercato di recuperare il rapporto coniugale, in particolare con i viaggi e i CP_1 momenti conviviali documentati dalle fotografie sub docc. 25 e 35 res.; tuttavia, ad agosto 2020, la figlia avrebbe scoperto dal cellulare della madre che tale relazione era proseguita e questo avrebbe comportato la rottura definitiva (cfr. p. 3 memoria difensiva res.).
Dagli atti e dai documenti acquisiti – anche senza necessità di assumere prove orali, tanto più che quelle maggiormente significative erano affidate ai figli della coppia, di cui una ancora minorenne – il Collegio ha tratto l'idea che la ricostruzione offerta dal resistente sia condivisibile.
Difatti, la ricorrente ha contestato questa relazione extra-coniugale in modo tanto sintetico quanto generico, sostanzialmente limitandosi ad affermare che «illatoria e gravemente offensiva della reputazione della convenuta è l'avversa contestazione di un secondo episodio di infedeltà coniugale» (punto 31 della memoria integrativa). Inoltre, a fronte degli episodi riferiti dal ricorrente, non sono state formulate specifiche prove contrarie;
piuttosto che negare la vicenda, infatti, la ricorrente ha insistito nel sostenere che non abbia avuto efficacia causale.
Nondimeno, nella chat scambiata con la psicologa, dott.ssa prodotta al doc. 18-bis dalla stessa Tes_1 ricorrente, si trovano dichiarazioni francamente confessorie su quanto accaduto nell'estate 2020.
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Il 25.6.20, la ricorrente scriveva infatti alla dottoressa: «Devo fare una scelta molto importante e vorrei, se possibile, una sua consulenza per capire meglio se sono pronta e come intraprendere questa nuova strada». Il 1.9.20: «Ho Per un bisogno disperato del suo aiuto. È per ... Ha saputo tutto...». Il 3.9.20: «Ieri in pausa pranzo, approfittando che non era a casa, ho parlato coi ragazzi. Improntando il discorso sui sentimenti e chiarendo e rafforzando il concetto CP_1 che, se anche io e il padre ci separiamo ed io dovessi frequentare un altro uomo, non li abbandonerei mai […] Ieri sera arrivo a casa e trovo un clima acido. incazzati nero con me xché ho parlato coi figli senza la sua presenza. Al che, CP_1 ho preso la palla al balzo e ho affrontato il fatidico chiarimento a 4… Mi hanno massacrata!». Molto più esplicitamente, sempre il 3.9.20: «Si sentono traditi e odiano a morte che, è passato, x l'unico responsabile Per_3 della crisi coniugale».
Dalle stesse dichiarazioni della ricorrente, quindi, si evince che tale rapporto con Per_3 Per_ (evidentemente in mancanza di spiegazioni alternative) esistesse e fosse stato infine scoperto dai familiari, lasciatisi andare a reazioni aspre nei suoi confronti. Quanto accaduto ad agosto/settembre 2020 integra dunque una violazione del dovere di fedeltà, di per sé idonea a causare la fine dell'unione.
Non vi sono, di contro, elementi sufficienti per affermare con certezza che tale relazione fosse iniziata nel 2018 e che il marito l'avesse in qualche modo perdonata;
ciò sarebbe del resto irrilevante, dato che: «In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile» (Cass. n. 25966/22). È vero che la stessa pronuncia specifica che «la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'“affectio coniugaliis” era già venuta meno da tempo», ma nel caso di specie sarebbe decorso un periodo ragionevolmente breve tra l'allegata scoperta nel marzo 2019 e la rottura definitiva nel settembre 2020, periodo peraltro intervallato da numerosi momenti di svago trascorsi insieme dai coniugi (come provano per l'appunto le fotografie sub docc. 25 e 35 res., sebbene per la ricorrente si trattasse solo di una “serenità di facciata”, p. 7 mem. repl.).
Quanto all'altro episodio addotto dal marito a sostegno dell'addebito, ossia il litigio del 31.5.21 – quando la moglie lo avrebbe graffiato in viso – ci si limita ad osservare che un riscontro è presente nel messaggio inviato l'8.6.21 dalla ricorrente alla psicologa (doc. 18-bis ric.); tuttavia, il diverbio tra i coniugi, cui forse avevano dato adito le parole del marito (ibidem) è avvenuto dopo il deposito del presente ricorso e quindi è irrilevante. Per_
4.2. L'affidamento di potrà restare condiviso, nell'ormai ultimo mese prima della sua maggiore età.
4.3. Non è possibile dettare alcun calendario di permanenza della figlia con i genitori, visto il prossimo compimento dei 18 anni. Anzi si prende atto che la stessa già si regola piuttosto liberamente, andando a trovare spesso il padre, ma risiedendo con la madre.
4.3.1. Ciò giustifica la conferma dell'assegnazione a costei della casa familiare, su cui peraltro le parti concordano.
4.4. Venendo alle questioni economiche, il Collegio osserva come, in sede di separazione, siano irrilevanti le passate vicende lavorative e finanziarie, dovendosi concentrare l'analisi sull'attuale condizione delle parti e sul tenore di vita goduto durante il matrimonio. Risulta pertanto che:
(a) la ricorrente è assunta stabilmente dalla Wuerth Srl;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano
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netti (reddito imponibile meno imposta netta) € 26.869 nel 2020, € 27.561 nel 2021, € 27.315 nel 2022; la certificazione unica del 2023 riporta € 26.444 netti;
la media è dunque di € 2253 su dodici mensilità; in linea con quanto dichiarato all'udienza presidenziale;
ella paga € 550 circa per il mutuo sulla casa familiare, di cui è comproprietaria col marito (doc. 7 ric.);
(b) il resistente ha avviato nel 2013 un'attività di lavasecco denominata Ecolavanderie;
nel 2015 si è dimesso dal precedente impiego presso Mediaworld;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano al quadro RG una perdita di € 3026 nel 2020 e guadagni (ancora da tassare) di € 4147 nel 2021 e di € 6056 nel 2022; l'impresa paga € 292 mensili per un finanziamento (doc. 13 e 13bis res.) ed € 750 per il canone di affitto (doc. 33 res.); il resistente sostiene inoltre un canone di € 570 per la casa in cui vive, da dividere con il fratello (doc. 30 res.); egli è comproprietario della casa con la moglie;
(c) la famiglia percepisce l'assegno unico, ma negli atti non ne è stato indicato l'ammontare; in ogni caso, il Tribunale non può attribuire l'emolumento a una sola delle parti, siccome esso segue ex lege il regime di affidamento condiviso. Lo stesso vale per l'imputazione delle detrazioni fiscali, da dividere al 50%.
È pacifico che il figlio sia economicamente indipendente. Per_1
Per_ Per la ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno di € 300 disposto nell'ordinanza presidenziale;
il resistente la sua riduzione ad € 200.
Il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., in base a: i redditi dei genitori (come sopra ricostruiti); il tenore di vita e le esigenze delle prole (trattasi di studentessa tra poco Per maggiorenne); i tempi di permanenza con i genitori e i relativi compiti di cura assunti si regola liberamente, ma il mantenimento diretto pare assunto in prevalenza dalla madre, con cui la ragazza risiede). La domanda di assegno può dunque trovare accoglimento.
I redditi del padre appaiono non molto indicativi delle sue reali disponibilità, perché è poco credibile che un'attività avviata nel 2013, e per la quale il resistente ha lasciato un impiego sicuro, dopo dieci anni renda al suo titolare redditi inferiori alla soglia di povertà. D'altronde, non si spiegherebbe come con guadagni di appena € 500/mese egli possa far fronte (se non al prestito e all'affitto, imputabili all'impresa) al canone di locazione e all'assegno provvisorio di € 300 (regolarmente pagato), oltre alle esigenze personali. Questo non significa necessariamente che il signor abbia entrate non CP_1 dichiarate (essendo generica la contestazione della ricorrente sul punto); piuttosto, deve desumersi un tenore di vita migliore di quello rappresentato dal mero dato contenuto nelle dichiarazioni (magari grazie all'imputazione all'impresa di taluni costi).
Gli elementi forniti dal resistente per una diminuzione dell'assegno (i danni all'autovettura, l'aumento del costo dell'energia, il sopravvenuto canone di locazione;
cfr. anche ordinanza del 5.8.23) non si possono ritenere sufficienti, a fronte delle aumentate esigenze della minore in ragione dell'età e della Per_ verosimile minor permanenza di col padre rispetto al calendario stabilito nell'ordinanza presidenziale (consta che la ragazza dorma quasi sempre con la madre;
inoltre, lo stesso calendario indicato dal padre al punto 5 delle conclusioni non è esattamente paritario). Va dunque confermata la misura dell'assegno finora vigente.
Le spese straordinarie possono continuare ad essere divise al 50%, secondo il vigente Protocollo, cui si rinvia senza deroghe.
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4.5. Le altre domande proposte dalle parti nel corso del processo (es. affidamento del cane, versamento Per del mantenimento per su un libretto a lei intestato etc.) non sono state riproposte nelle conclusioni e comunque sono estranee al giudizio di separazione.
Le stesse considerazioni valgono, in particolare, per la domanda di risarcimento del c.d. danno endofamiliare, proposta dal resistente nella memoria integrativa (punto 10). Un costante orientamento della giurisprudenza di merito e anche di questa Sezione, infatti, afferma che tra la domanda di separazione e di risarcimento del danno vi sia una mera connessione soggettiva, che non consente di superare la diversità dei riti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è reciproca in quanto la ricorrente perde sulla (invero doppia) domanda di addebito, ma il resistente sull'assegno di mantenimento per la figlia;
le questioni in tema di affidamento e tempi di permanenza con i genitori sono state superate dalla sopravvenuta Per (quasi) maggiore età di . Si giustifica quindi la compensazione per 3/4 delle spese di lite, lasciando il restante 1/4 a carico della ricorrente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 per la fase istruttoria (minimo, perché non sono state assunte prove);
€ 2905 per la fase decisionale (medio). Al totale, decurtato a 1/4 (e cioè € 1678) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione tra i coniugi:
, nata a [...] il Parte_1
08/09/1977 e , nato a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio concordatario a Gugliano in Campania-NA il 28.4.99; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gugliano in Campania-NA al numero 55 parte II serie A dell'anno 1999;
− accoglie la domanda di addebito proposta dal marito;
Per
− dispone l'affidamento condiviso della figlia;
− assegna alla madre la casa familiare;
Per_
− dispone che frequenti i genitori come preferirà;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
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− compensa per 3/4 le spese del presente giudizio e condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente della restante parte, quantificata in € 1678,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 09/01/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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