Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3919/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Riccardo
Pappalardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3919 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Raccuglia Rosalba e
Ventimiglia Michele;
– attore –
CONTRO
, cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, non OP P.IVA_1
costituito in giudizio;
– convenuto contumace –
Conclusioni delle parti: Come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
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FATTO
Con atto di citazione notificato il 5.12.2019 ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al OP
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto nel predetto Comune in data 12.04.2017, quantificati in complessivi €
13.857,36.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha allegato che quel giorno, nel convenuto, intorno alle ore 15:00, subito dopo essere sceso dall'autobus presso CP_1
la fermata situata all'altezza del civico n. 2 di via B. Mattarella, aveva poggiato il piede sulla sede stradale, subendo una distorsione a causa di una deformazione del manto stradale, che ne provocava la rovinosa caduta al suolo.
In conseguenza del sinistro, il danneggiato veniva trasportato tramite ambulanza del 118
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove gli veniva diagnosticato un “trauma distorsivo alla caviglia dx”, riportando una lesione parziale del LPAA.
Il sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. OP
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi richiesti da parte attrice (v. verbale d'udienza del 7.04.2021) e mediante una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, la parte attrice ha precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del che, OP
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sebbene ritualmente citato, non si è costituto in giudizio.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta alla stregua delle seguenti considerazioni.
In tema di responsabilità del custode per difetto di manutenzione e vigilanza del manto stradale trova applicazione l'art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Sulla base del suddetto disposto normativo, incombe sulla parte danneggiata la prova del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa), mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, ossia il caso fortuito (nel cui ambito possono essere compresi tanto i fatti naturali, quanto del terzo o dello stesso danneggiato), in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
In sostanza, in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., presuppone, ad opera del danneggiato, la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e il fatto dannoso, dovendo il custode rispondere dei danni provocati dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass.,
Sez. III, 13.01.2015, n. 295).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n.
25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tutto si gioca, quindi, sul piano di un accertamento di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso
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fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Il custode è tenuto, cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce — cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) — nonché in ossequio al c.d.
principio di vicinanza della prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (v. Cass., Sez. III, 10.06.2020, n. 11096).
Sicché, in forza dell'art. 2051 c.c., “la condotta del danneggiato può quindi rilevare
unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti
caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua
alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a
escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato,
richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di
imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura
nella serie causale riconducibile alla cosa” (così Cass., Sez. III, 16.02.2021, n. 4035).
Con specifico riferimento ai danni arrecati da beni demaniali, poi, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., occorre che dimostri
“che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da
terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
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attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva
prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”
(Cass., Sez. VI, 31.03.2021, n. 8827).
Orbene, fatte queste premesse di ordine generale, deve ritenersi che l'attore abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico relativo alla verificazione del sinistro, nonché al nesso di causalità tra la res in custodia e il danno lamentato.
L'attore, difatti, ha dimostrato l'esistenza di una deformazione marcata del manto stradale all'epoca del sinistro — che trova riscontro nelle fotografie versate in atti, raffiguranti l'avvallamento esistente nel sito, le cui dimensioni e caratteristiche risultano puntualmente descritte nella relazione tecnica a firma dell'ing. (cfr. doc. Persona_1
21) — nonché il rapporto di custodia tra il e la res. CP_1
Quanto alla dinamica dell'infortunio oggetto di causa, il fatto storico così come rappresentato da parte attrice trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 7.04.2021 ed ), della cui Testimone_1 Testimone_2
attendibilità non vi è motivo di dubitare.
In particolare, il teste , fratello dell'attore, ha riferito di aver Testimone_1
visto scendere dall'autobus e cadere a causa di una buca presente sul Parte_1
manto stradale dissestato (“Era pomeriggio, poco dopo pranzo, ma non ricordo l'ora
esatta. Io ero andato a prendere mio fratello. Solitamente quando tornava da Palermo,
io lo andavo a prendere con la macchina, poco più avanti mi fermavo. Lui stava
scendendo dal gradino dell'autobus e l'ho visto cadere. C'era la buca all'altezza della fermata. La buca aveva una forma circolare”).
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Parimenti, il teste ha riferito di aver assistito personalmente al sinistro e Testimone_2
di aver visto cadere il danneggiato dopo aver messo il piede dentro la buca (“Io ero
dietro, e ho visto il ragazzo cadere. Eravamo arrivati alla fermata e si erano aperte le
porte centrali, io stavo dietro l'attore che è sceso ed ha messo il piede dentro questa buca”).
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha poi accertato la compatibilità eziologica tra le lesioni refertate all'attore e il sinistro de quo (cfr. relazione del C.T.U. dott.
[...]
depositata il 10.02.2022). Per_2
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate deve pertanto ritenersi fondata la domanda attorea spiegata nei confronti del (quale ente sul quale OP
gravano gli obblighi di custodia della strada), che va quindi condannato al risarcimento dei danni patiti dal in conseguenza dell'evento. Pt_1
Passando adesso alla liquidazione del danno, giova osservare che l'evento ha determinato un danno biologico che dovrà essere risarcito facendo applicazione delle tabelle elaborate per l'anno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (c.d.
tabelle milanesi), in quanto assunte come parametro di riferimento ampiamente diffuso sul territorio nazionale, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità
(cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 16.07.2024, n. 19506; v. anche Cass., Sez. III,
14.12.2024, n. 32563). Non può farsi applicazione, invece, della tabella stabilita per le lesioni micropermanenti (ossia quelle fino a 9 punti percentuali di invalidità) con decreto ministeriale a norma dell'art. 139 del D.lgs. n. 209 del 2005. In tema di danno biologico, infatti, fuori dai casi previsti dalla legge, “è precluso il ricorso in via
analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente
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derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti previsto dal codice delle assicurazioni private (cfr. art. 139 cod. ass.), ossia mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, essendo invece congruo il
riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno
alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado
di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non
presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità” (cfr. Cass., Sez. Lav.,
07.07.2015, n. 13982; v. anche Cass., Sez. III, 07.06.2011, n. 12408).
Nel caso di specie, il C.T.U. — sulla base delle valutazioni tecniche Persona_3
riportate nella relazione in atti, condivise integralmente da questo Tribunale — ha accertato che, a causa del sinistro, l'attore ha riportato un danno biologico permanente del 4%, nonché un'inabilità temporanea totale di giorni 10, un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 20 nella misura del 75%, un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 15 nella misura del 50% e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 15 nella misura del 25%.
Nessuna prova è stata fornita, invece, con riferimento alla componente morale del danno
(i.e. da sofferenza interiore), né tale danno può desumersi in via presuntiva o ricorrendo a massime di esperienza, attesa la lieve entità delle lesioni riportate e l'assenza di elementi da cui, anche sotto il profilo indiziario, dedurre la sussistenza di un danno morale (quale vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, malinconia, tristezza, etc.).
Da ciò consegue che, con riguardo all'invalidità permanente — in assenza di prove relative alla componente morale del danno — andrà riconosciuta al danneggiato la sola componente dinamico-relazionale, con esclusione della componente prevista per la sofferenza interiore.
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Diversamente, alla luce della documentazione medica in atti, va riconosciuta la componente morale dell'invalidità temporanea, la quale viene monetizzata dalle predette tabelle in maniera uniforme per tutti i soggetti, indipendentemente dall'età o dalla gravità dei postumi permanenti. Tale conclusione si giustifica proprio per la possibilità di fare ricorso a massime di esperienza comuni, che consentono di presumere, in via generale, un naturale stato di sofferenza interiore durante il periodo di convalescenza o riposo forzato successivo ad un evento traumatico. Questo periodo,
infatti, è normalmente caratterizzato da una condizione di disagio, di perdita temporanea di autonomia e, spesso, di preoccupazione per le conseguenze dell'infortunio.
Tutto ciò chiarito, per quanto riguarda l'invalidità permanente, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, spetta a , a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1
tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (19 anni compiuti), la somma di € 6.022,45 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.654,52, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,910) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertata dal C.T.U., si liquida la somma di € 115,00 al giorno (comprensiva sia della componente dinamico- relazionale che di quella per sofferenza interiore), per un totale di € 4.168,75 in valori attuali (ossia € 1.150,00 per i giorni di invalidità temporanea assoluta, € 1.725,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 862,50 per i giorni di invalidità
temporanea parziale al 50% ed € 431,25 per i giorni di invalidità temporanea parziale al
25% ).
Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale risarcibile, si giunge alla somma
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complessiva di € 10.191,20.
L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espresse in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto;
questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante al devalutato e Pt_1
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rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 11.208,25. A tale somma si giunge devalutando l'importo di € 10.191,20 al mese aprile 2017 (e ricavando così l'importo di
€ 8.528,20) e rivalutandolo dal 12.04.2017, ossia dalla data del sinistro, sino all'attualità
(così pervenendo ad € 10.191,20, a cui si aggiungono € 1.017,05 per interessi), per un totale di € 11.208,25.
Sulla somma in questione — al cui pagamento va condannato l'ente convenuto — sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Deve essere, inoltre, accordata a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, l'importo di € 339,92 per le spese sanitarie documentate (cfr. ricevute in atti) che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico.
Non può essere riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale prestata ante causam dal Dott. trattandosi di spesa Persona_4
non indispensabile per la tutela del diritto azionato, la quale deve restare a carico della parte, essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un professionista al fine di ottenere una relazione da produrre unitamente al proprio atto introduttivo.
Consegue che, a conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro per cui è causa, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 11.548,17, di cui € 11.208,25 per il danno non patrimoniale ed € 339,92 per il danno patrimoniale.
In base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1
vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, data la semplicità delle questioni affrontate, e dello scaglione di riferimento
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(compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00).
Visto l'esito del giudizio, sussistono i presupposti, per porre le spese di C.T.U., già
liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così
provvede:
DICHIARA la contumacia del OP
CONDANNA il a pagare in favore di la somma di OP Parte_1
€ 11.548,17 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in favore di OP
, liquidate nella misura di € 2.538,50 (a cui si aggiungono € 278,33 per Parte_1
esborsi), oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE in via definitiva a carico del le spese della consulenza OP
tecnica d'ufficio espletata, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, il 6/04/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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