TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3199/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 30/10/2025, innanzi al Giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Daniela Massa e l'avv. PACILLI FERNANDA;
Parte_1
per , l'avv. FIGLIOZZI AGNESE;
Parte_2
L'avv. Figliozzi precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed alle note scritte depositate per l'odierna udienza. Precisa che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di spese straordinarie, che obbediscono ad un oggettivo interesse delle minori, non concordate tra i genitori ma per le quali, comunque, un accordo non serviva attesa la loro rilevanza per la vita delle figlie.
I procuratori di parte opponente precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo. Precisano che le spese straordinarie si riferiscono ad un periodo temporale in cui il padre non era tenuto alla relativa corresponsione a causa della sua precaria condizione economica, in mancanza di un titolo giustificativo, e che comunque difettata il consenso tra le parti e si trattava di spese non necessarie. Precisano, altresì, che non vi è prova degli esborsi sostenuti da controparte essendo contraddittoria e confusa la produzione documentale e che la sentenza di separazione non produce effetti retroattivi essendo fondata su sopravvenienze valutate dal giudicante. In ogni caso si riportano ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 11 R.G. N. 3199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3199/2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Latina, via Cesare Battisti n. 18, presso lo studio dell'avv. Daniela Massa e dell'avv.
ND CI, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Latina, via Ubaldo Zani n. 50, presso lo studio dell'avv. Agnese Figliozzi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Tanto premesso i sottoscritti procuratori n.q., respinta ogni contraria istanza e difesa, concludono per la dichiarazione di inefficacia, illegittimità e nullità del
D.I. n. 750/2022 opposto con conseguente revoca e/o annullamento. In estremo
pagina 2 di 11 subordine, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, insussistenza e/o l'infondatezza
e/o inesigibilità, revocare il D.I. n. 750/2022, e ridurre la somma ingiunta quale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario e oneri di legge”;
Per l'opposto: “Nel merito, si chiede di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto
e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 750/2022, emesso dal
Tribunale di Latina. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Oggetto: Spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 7.03.2022, adiva l'intestato Ufficio Parte_2
esponendo di essere stata coniugata con , a far data dal 16.07.2008, e Parte_1 che dalla loro unione erano nate due figlie: il 29.07.2010 e il 6.08.2015. Per_1 Per_2
Nel 2015, essa ricorrente aveva tuttavia presentato ricorso per la separazione giudiziale, iscritto al R.G. n. 3032/2015, che si era concluso con sentenza n. 2859 del 28.11.2018, con cui il Tribunale di Latina aveva, tra l'altro, disposto l'affidamento condiviso delle figlie, previsto a carico del padre un assegno di mantenimento di € 175,00 per ciascuna figlia e stabilito che il contribuisse alle spese straordinarie nella misura del Parte_1
50%.
Premesso, quindi, di aver sostenuto spese straordinarie per complessivi € 18.631,00 (di cui € 5.070,00 per ed € 12.369,00 per , con l'aggiunta di € 478,68 per la Per_1 Per_2
linea internet ed € 713,49 per prodotti di farmacia), chiedeva emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte per il pagamento di € 9.315,00, oltre interessi dalle singole fatture fino al soddisfo.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 750/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera del , il quale deduceva Parte_1
pagina 3 di 11 preliminarmente che il contributo del padre al 50% delle spese straordinarie delle figlie era stato previsto solo a far data dal 15.07.2016, in sede di modifica dell'ordinanza presidenziale, e comunque solo per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, previamente concordate tra le parti, salva l'urgenza (cfr. all. 3 all'atto introduttivo del giudizio).
Con sentenza del 28.11.2018, era stato poi ridotto l'assegno di mantenimento ad € 175,00 per ciascuna figlia e si era stabilito il concorso del padre al 50% delle spese straordinarie per come individuate nel medesimo provvedimento (cfr. all. 4 all'atto di citazione).
Premesso, quindi, che gran parte delle spese straordinarie si riferivano ad un periodo antecedente alla nascita dell'obbligazione, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Nel merito, contestava poi la congruità e la pertinenza degli esborsi, oggetto della domanda monitoria, siccome non attinenti a spese straordinarie e non concordati tra le parti.
Con comparsa di risposta del 31.12.2022, si costituiva in giudizio Parte_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e la trattazione proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., al termine del quale venivano disattese le richieste istruttorie avanzate dalle parti, al pari della richiesta di ascolto delle minori ex art. 336-bis c.c., siccome non applicabile a questo giudizio, e la causa subiva rinvio all'udienza del 17.10.2024, successivamente differita al
23.10.2025, per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudice, veniva infine convertito il modulo decisorio prevedendo la discussione orale della causa per l'udienza del 30.10.2025, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto il rimborso del
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, , nell'interesse Parte_2 delle figlie minori, fondandosi tale obbligazione direttamente sulla sentenza n. 2859/2018, di separazione personale dei coniugi (cfr. all. 4 all'atto di citazione).
pagina 4 di 11 Tale sentenza ha infatti previsto il concorso del padre alle spese straordinarie delle figlie, differenziandole a seconda che le stesse necessitino di una previa concertazione, ovvero siano “obbligatorie” poiché non importanti un preventivo accordo tra i genitori.
Va detto inoltre che la maggior parte delle spese dedotte in giudizio dall'opposta è stata effettuata in data antecedente all'emanazione della sentenza di separazione, allorché il non era tenuto a contribuire alle spese straordinarie delle figlie (cfr. Ordinanza Parte_1 presidenziale del 7.08.2015 - all. 2 all'atto di citazione) o vi era tenuto solo in parte, limitatamente alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (cfr.
Decreto del 15.07.2016 - all. 3 all'atto introduttivo).
La regolamentazione contenuta nella sentenza è, tuttavia, destinata ad applicarsi con effetti che retroagiscono alla data della domanda giudiziale, fondandosi tale conclusione sull'ormai consolidato indirizzo di legittimità in materia di (tendenziale) ripetibilità delle somme versate in eccesso, a titolo di assegno di mantenimento o divorzile, a seguito di sentenza di primo o di secondo grado che accerti l'insussistenza “ab origine”, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo (cfr. Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914, massimata come segue: “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della
"condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”).
pagina 5 di 11 In tema di rapporti tra provvedimenti provvisori presidenziali e sentenza definitiva, si è infatti ribadito il tradizionale principio della piena retroattività, alla data della domanda, delle statuizioni che prevedono obblighi di mantenimento a favore del coniuge separato o dei figli, in applicazione del superiore principio in base al quale la tutela del diritto non può rimanere pregiudicata dal tempo occorrente per farlo valere in giudizio (art. 24
Cost.).
Né osta la disciplina di cui all'art. 189 disp. att. c.p.c. a mente del quale “l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”; prevale, infatti, l'idea per cui i provvedimenti presidenziali rientrino tra quelli di natura cautelare, nella più vasta accezione comprensiva anche dei provvedimenti anticipatori della decisione definitiva: “il
Presidente del Tribunale regola, in via provvisoria, l'assetto dei rapporti tra coniugi e tra questi ultimi e i figli, anticipando gli effetti della pronuncia di merito, cercando di prevedere, con cognizione sommaria, il contenuto della suddetta decisione definitiva, sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi e i figli. Si tratta, tuttavia, di una misura peculiare «con funzione cautelare», in relazione alla quale non tutte le disposizioni dettate dal nuovo rito cautelare, in vigore dal 1993, sono operanti, in considerazione di alcune sue caratteristiche, occorrendo tenere conto, quindi, di quanto dispone l'art. 669 quaterdecies c.p.c., circa l'applicazione delle relative disposizioni solo
«in quanto compatibili». Caratteri generali dei provvedimenti cautelari sono la provvisorietà e la strumentalità rispetto alla sentenza di merito: quando il processo prosegue e interviene la pronuncia di primo grado di merito, i provvedimenti presidenziali vengono ad essere assorbiti e sostituiti da quello di merito” (cfr. Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914, cit.).
Ciò non contrasta, peraltro, con il particolare regime di ultrattività dei provvedimenti presidenziali che si giustifica per la volontà di “garantire una particolare stabilità dei
pagina 6 di 11 provvedimenti, valutando il legislatore positivamente l'ipotesi dell'eventuale inattività delle parti che, pur nel perdurare della crisi coniugale, decidano di non proseguire il giudizio ed accettino l'ordinanza presidenziale di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, sulla quale non erano riusciti a raggiungere un accordo, quale unica e futura regolamentazione dei loro rapporti. Laddove il processo venga lasciato estinguere e non venga proposto un nuovo ricorso per l'inizio di un nuovo processo,
l'ordinanza presidenziale godrà di una funzione” (cfr. Cass., sez. un., cit.); caratteristica, ormai propria di tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e più in generale dei provvedimenti cautelari anticipatori (o a strumentalità attenuata), che non perdono i loro effetti anche a fronte della mancata introduzione del giudizio di merito o della relativa estinzione.
Inoltre, tale conclusione appare maggiormente compatibile con l'idea della portata meramente dichiarativa (e non già costitutiva) della sentenza che stabilisca obblighi di mantenimento a favore dei figli, derivando gli stessi non già dalla pronuncia di separazione bensì direttamente dalla legge;
conclusione, questa, che vale anche per le spese straordinarie alle quali i genitori sono tenuti a concorrere in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr. Cass., sez.
VII-1, 14 dicembre 2016, n. 25723, così massimata: “ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell'altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi dettato dall'art. 148 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”)”).
Facendo applicazione delle sopracitate coordinate ermeneutiche, è quindi evidente che la sentenza n. 2859 del 28 novembre 2018 si sia sostituita all'ordinanza presidenziale del
7.08.2015 (cfr. all. 2 all'atto di citazione) e al successivo provvedimento di modifica del pagina 7 di 11 15.07.2016 (cfr. all. 3 all'atto di citazione), ponendo a carico dell'opponente l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, sostenute a favore di entrambe le figlie minori, con effetti che retroagiscono alla data della domanda giudiziale (26.05.2015).
Le circostanze sopravvenute hanno infatti portato il Collegio a ridurre il mantenimento ordinario ad € 175,00, a favore di ciascuna delle figlie, mentre la scelta di ripartire le spese straordinarie al 50% tra il padre e la madre si fonda su una diversa valutazione del materiale probatorio originario. Se ne ricava che il è tenuto a contribuire alle Parte_1
spese straordinarie delle figlie non a far data dalla sentenza, ma dalla domanda giudiziale.
3. Passando al merito delle spese straordinarie, occorre premettere in diritto che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare
l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (cfr. Cass., sez. I,
13 gennaio 2021, n. 379).
pagina 8 di 11 Proprio sulla scorta di ciò, la sentenza di separazione ha chiarito quali spese debbano essere incluse nel mantenimento ordinario e quali invece siano suscettibili di ripetizione, proprio in quanto spese straordinarie, previo accordo tra i genitori o a prescindere da esso.
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento.
Rientrano infatti nel contributo ordinario le spese relative a: linea internet per € 478,00
(cfr. all. 13 al ricorso monitorio); asilo di per € 245,00 (cfr. all. 1 al ricorso Per_1
monitorio); iscrizione alla scuola materna per per € 50,00 (cfr. all. 12 al ricorso Per_2 monitorio); spese di farmacia per € 713,49 (cfr. all. 14 al fascicolo monitorio).
La quantificazione dell'assegno di mantenimento è infatti avvenuta, a monte, tenendo conto dei bisogni ordinari delle minori, tra i quali rientrano le esigenze scolastiche e sanitarie, che si appalesino costanti e prevedibili nel loro ripetersi nel tempo.
Allo stesso modo, non è ammessa la ripetizione, in quanto spese non previamente concordate tra i genitori, degli esborsi relativi a: centro estivo per negli anni 2015 Per_1
e 2016 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo); danza per negli anni 2015, Per_1
2016 e 2018 (cfr. all. 4 al ricorso monitorio); doposcuola per negli anni 2018 e Per_1
2019 (cfr. All. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo); scout per (cfr. all. 6 al Per_1
fascicolo monitorio); centro estivo per negli anni 2016 e 2017 (cfr. all. 10 al ricorso Per_2 per decreto ingiuntivo); doposcuola per negli anni 2021 e 2022 (cfr. 11 al fascicolo Per_2
monitorio).
Né vi è evidenza del fatto che i citati esborsi rispondessero ad un preminente interesse delle minori, tenuto conto dello stile di vita e delle disponibilità economiche del nucleo familiare;
circostanza, quest'ultima, il cui onere probatorio incombeva sulla parte opposta quale attrice in senso sostanziale (cfr. Cass., sez. I, 25 maggio 2023, n. 14564, così massimata: “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese
pagina 9 di 11 scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”).
Nulla è stato infatti dedotto sul punto dall'opposta, che si è limitata a svolgere generiche considerazioni sul suo essersi prodigata, a differenza del padre, per assicurare alle figlie opportunità di formazione e una vita dignitosa.
Neppure è possibile disporre la restituzione delle spese relative all'asilo nido di . Per_2
Tale esborso va infatti assimilato alle spese scolastiche con iscrizione a scuola privata e l'opposta, gravata dal relativo onere probatorio, nulla ha dedotto, in concreto, sulle ragioni dell'iscrizione ad un asilo nido privato in rapporto alle alternative concretamente disponibili e alle proprie esigenze lavorative, genericamente allegate in comparsa.
Non ha, in altri termini, chiarito per quale motivo tale esborso sarebbe stato indispensabile, tenuto conto delle concrete esigenze di vita e delle condizioni reddituali della famiglia.
Infine, non sono ripetibili le spese mediche relative ai tamponi da Covid-19 (cfr. all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), non chiaramente riconducibili alle due minori.
Sono invece suscettibili di rimborso le spese mediche relative ai vaccini (€ 238,59), alle visite specialistiche (€ 30,00), all'ecografia (€ 50,00) e agli occhiali per (€ Per_1
360,00). Trattasi infatti di spese sanitarie che obbediscono ad un evidente interesse delle minori e che non necessitavano, di conseguenza, di un preventivo accordo tra le parti.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento, a favore della controparte, della somma di € 329,30,00 (½ di € 658,59), il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero dalla notifica del ricorso monitorio, al saldo.
pagina 10 di 11 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo (esclusa l'istruttoria che non si è svolta), in relazione al valore della condanna (sensibilmente inferiore a quello del decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di , revoca il decreto ingiuntivo n. 750/2022 e, per Parte_2
l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 329,30, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali, a favore di Parte_1
, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali al Parte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 30/10/2025, innanzi al Giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Daniela Massa e l'avv. PACILLI FERNANDA;
Parte_1
per , l'avv. FIGLIOZZI AGNESE;
Parte_2
L'avv. Figliozzi precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed alle note scritte depositate per l'odierna udienza. Precisa che il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di spese straordinarie, che obbediscono ad un oggettivo interesse delle minori, non concordate tra i genitori ma per le quali, comunque, un accordo non serviva attesa la loro rilevanza per la vita delle figlie.
I procuratori di parte opponente precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo. Precisano che le spese straordinarie si riferiscono ad un periodo temporale in cui il padre non era tenuto alla relativa corresponsione a causa della sua precaria condizione economica, in mancanza di un titolo giustificativo, e che comunque difettata il consenso tra le parti e si trattava di spese non necessarie. Precisano, altresì, che non vi è prova degli esborsi sostenuti da controparte essendo contraddittoria e confusa la produzione documentale e che la sentenza di separazione non produce effetti retroattivi essendo fondata su sopravvenienze valutate dal giudicante. In ogni caso si riportano ai propri scritti difensivi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 11 R.G. N. 3199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3199/2022 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Latina, via Cesare Battisti n. 18, presso lo studio dell'avv. Daniela Massa e dell'avv.
ND CI, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Latina, via Ubaldo Zani n. 50, presso lo studio dell'avv. Agnese Figliozzi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Tanto premesso i sottoscritti procuratori n.q., respinta ogni contraria istanza e difesa, concludono per la dichiarazione di inefficacia, illegittimità e nullità del
D.I. n. 750/2022 opposto con conseguente revoca e/o annullamento. In estremo
pagina 2 di 11 subordine, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, insussistenza e/o l'infondatezza
e/o inesigibilità, revocare il D.I. n. 750/2022, e ridurre la somma ingiunta quale ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario e oneri di legge”;
Per l'opposto: “Nel merito, si chiede di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto
e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 750/2022, emesso dal
Tribunale di Latina. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Oggetto: Spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 7.03.2022, adiva l'intestato Ufficio Parte_2
esponendo di essere stata coniugata con , a far data dal 16.07.2008, e Parte_1 che dalla loro unione erano nate due figlie: il 29.07.2010 e il 6.08.2015. Per_1 Per_2
Nel 2015, essa ricorrente aveva tuttavia presentato ricorso per la separazione giudiziale, iscritto al R.G. n. 3032/2015, che si era concluso con sentenza n. 2859 del 28.11.2018, con cui il Tribunale di Latina aveva, tra l'altro, disposto l'affidamento condiviso delle figlie, previsto a carico del padre un assegno di mantenimento di € 175,00 per ciascuna figlia e stabilito che il contribuisse alle spese straordinarie nella misura del Parte_1
50%.
Premesso, quindi, di aver sostenuto spese straordinarie per complessivi € 18.631,00 (di cui € 5.070,00 per ed € 12.369,00 per , con l'aggiunta di € 478,68 per la Per_1 Per_2
linea internet ed € 713,49 per prodotti di farmacia), chiedeva emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte per il pagamento di € 9.315,00, oltre interessi dalle singole fatture fino al soddisfo.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 750/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera del , il quale deduceva Parte_1
pagina 3 di 11 preliminarmente che il contributo del padre al 50% delle spese straordinarie delle figlie era stato previsto solo a far data dal 15.07.2016, in sede di modifica dell'ordinanza presidenziale, e comunque solo per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, previamente concordate tra le parti, salva l'urgenza (cfr. all. 3 all'atto introduttivo del giudizio).
Con sentenza del 28.11.2018, era stato poi ridotto l'assegno di mantenimento ad € 175,00 per ciascuna figlia e si era stabilito il concorso del padre al 50% delle spese straordinarie per come individuate nel medesimo provvedimento (cfr. all. 4 all'atto di citazione).
Premesso, quindi, che gran parte delle spese straordinarie si riferivano ad un periodo antecedente alla nascita dell'obbligazione, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Nel merito, contestava poi la congruità e la pertinenza degli esborsi, oggetto della domanda monitoria, siccome non attinenti a spese straordinarie e non concordati tra le parti.
Con comparsa di risposta del 31.12.2022, si costituiva in giudizio Parte_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e la trattazione proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., al termine del quale venivano disattese le richieste istruttorie avanzate dalle parti, al pari della richiesta di ascolto delle minori ex art. 336-bis c.c., siccome non applicabile a questo giudizio, e la causa subiva rinvio all'udienza del 17.10.2024, successivamente differita al
23.10.2025, per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudice, veniva infine convertito il modulo decisorio prevedendo la discussione orale della causa per l'udienza del 30.10.2025, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto il rimborso del
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, , nell'interesse Parte_2 delle figlie minori, fondandosi tale obbligazione direttamente sulla sentenza n. 2859/2018, di separazione personale dei coniugi (cfr. all. 4 all'atto di citazione).
pagina 4 di 11 Tale sentenza ha infatti previsto il concorso del padre alle spese straordinarie delle figlie, differenziandole a seconda che le stesse necessitino di una previa concertazione, ovvero siano “obbligatorie” poiché non importanti un preventivo accordo tra i genitori.
Va detto inoltre che la maggior parte delle spese dedotte in giudizio dall'opposta è stata effettuata in data antecedente all'emanazione della sentenza di separazione, allorché il non era tenuto a contribuire alle spese straordinarie delle figlie (cfr. Ordinanza Parte_1 presidenziale del 7.08.2015 - all. 2 all'atto di citazione) o vi era tenuto solo in parte, limitatamente alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (cfr.
Decreto del 15.07.2016 - all. 3 all'atto introduttivo).
La regolamentazione contenuta nella sentenza è, tuttavia, destinata ad applicarsi con effetti che retroagiscono alla data della domanda giudiziale, fondandosi tale conclusione sull'ormai consolidato indirizzo di legittimità in materia di (tendenziale) ripetibilità delle somme versate in eccesso, a titolo di assegno di mantenimento o divorzile, a seguito di sentenza di primo o di secondo grado che accerti l'insussistenza “ab origine”, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo (cfr. Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914, massimata come segue: “in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della
"condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”).
pagina 5 di 11 In tema di rapporti tra provvedimenti provvisori presidenziali e sentenza definitiva, si è infatti ribadito il tradizionale principio della piena retroattività, alla data della domanda, delle statuizioni che prevedono obblighi di mantenimento a favore del coniuge separato o dei figli, in applicazione del superiore principio in base al quale la tutela del diritto non può rimanere pregiudicata dal tempo occorrente per farlo valere in giudizio (art. 24
Cost.).
Né osta la disciplina di cui all'art. 189 disp. att. c.p.c. a mente del quale “l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”; prevale, infatti, l'idea per cui i provvedimenti presidenziali rientrino tra quelli di natura cautelare, nella più vasta accezione comprensiva anche dei provvedimenti anticipatori della decisione definitiva: “il
Presidente del Tribunale regola, in via provvisoria, l'assetto dei rapporti tra coniugi e tra questi ultimi e i figli, anticipando gli effetti della pronuncia di merito, cercando di prevedere, con cognizione sommaria, il contenuto della suddetta decisione definitiva, sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi e i figli. Si tratta, tuttavia, di una misura peculiare «con funzione cautelare», in relazione alla quale non tutte le disposizioni dettate dal nuovo rito cautelare, in vigore dal 1993, sono operanti, in considerazione di alcune sue caratteristiche, occorrendo tenere conto, quindi, di quanto dispone l'art. 669 quaterdecies c.p.c., circa l'applicazione delle relative disposizioni solo
«in quanto compatibili». Caratteri generali dei provvedimenti cautelari sono la provvisorietà e la strumentalità rispetto alla sentenza di merito: quando il processo prosegue e interviene la pronuncia di primo grado di merito, i provvedimenti presidenziali vengono ad essere assorbiti e sostituiti da quello di merito” (cfr. Cass., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914, cit.).
Ciò non contrasta, peraltro, con il particolare regime di ultrattività dei provvedimenti presidenziali che si giustifica per la volontà di “garantire una particolare stabilità dei
pagina 6 di 11 provvedimenti, valutando il legislatore positivamente l'ipotesi dell'eventuale inattività delle parti che, pur nel perdurare della crisi coniugale, decidano di non proseguire il giudizio ed accettino l'ordinanza presidenziale di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, sulla quale non erano riusciti a raggiungere un accordo, quale unica e futura regolamentazione dei loro rapporti. Laddove il processo venga lasciato estinguere e non venga proposto un nuovo ricorso per l'inizio di un nuovo processo,
l'ordinanza presidenziale godrà di una funzione” (cfr. Cass., sez. un., cit.); caratteristica, ormai propria di tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e più in generale dei provvedimenti cautelari anticipatori (o a strumentalità attenuata), che non perdono i loro effetti anche a fronte della mancata introduzione del giudizio di merito o della relativa estinzione.
Inoltre, tale conclusione appare maggiormente compatibile con l'idea della portata meramente dichiarativa (e non già costitutiva) della sentenza che stabilisca obblighi di mantenimento a favore dei figli, derivando gli stessi non già dalla pronuncia di separazione bensì direttamente dalla legge;
conclusione, questa, che vale anche per le spese straordinarie alle quali i genitori sono tenuti a concorrere in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr. Cass., sez.
VII-1, 14 dicembre 2016, n. 25723, così massimata: “ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell'altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi dettato dall'art. 148 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”)”).
Facendo applicazione delle sopracitate coordinate ermeneutiche, è quindi evidente che la sentenza n. 2859 del 28 novembre 2018 si sia sostituita all'ordinanza presidenziale del
7.08.2015 (cfr. all. 2 all'atto di citazione) e al successivo provvedimento di modifica del pagina 7 di 11 15.07.2016 (cfr. all. 3 all'atto di citazione), ponendo a carico dell'opponente l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, sostenute a favore di entrambe le figlie minori, con effetti che retroagiscono alla data della domanda giudiziale (26.05.2015).
Le circostanze sopravvenute hanno infatti portato il Collegio a ridurre il mantenimento ordinario ad € 175,00, a favore di ciascuna delle figlie, mentre la scelta di ripartire le spese straordinarie al 50% tra il padre e la madre si fonda su una diversa valutazione del materiale probatorio originario. Se ne ricava che il è tenuto a contribuire alle Parte_1
spese straordinarie delle figlie non a far data dalla sentenza, ma dalla domanda giudiziale.
3. Passando al merito delle spese straordinarie, occorre premettere in diritto che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare
l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (cfr. Cass., sez. I,
13 gennaio 2021, n. 379).
pagina 8 di 11 Proprio sulla scorta di ciò, la sentenza di separazione ha chiarito quali spese debbano essere incluse nel mantenimento ordinario e quali invece siano suscettibili di ripetizione, proprio in quanto spese straordinarie, previo accordo tra i genitori o a prescindere da esso.
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento.
Rientrano infatti nel contributo ordinario le spese relative a: linea internet per € 478,00
(cfr. all. 13 al ricorso monitorio); asilo di per € 245,00 (cfr. all. 1 al ricorso Per_1
monitorio); iscrizione alla scuola materna per per € 50,00 (cfr. all. 12 al ricorso Per_2 monitorio); spese di farmacia per € 713,49 (cfr. all. 14 al fascicolo monitorio).
La quantificazione dell'assegno di mantenimento è infatti avvenuta, a monte, tenendo conto dei bisogni ordinari delle minori, tra i quali rientrano le esigenze scolastiche e sanitarie, che si appalesino costanti e prevedibili nel loro ripetersi nel tempo.
Allo stesso modo, non è ammessa la ripetizione, in quanto spese non previamente concordate tra i genitori, degli esborsi relativi a: centro estivo per negli anni 2015 Per_1
e 2016 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo); danza per negli anni 2015, Per_1
2016 e 2018 (cfr. all. 4 al ricorso monitorio); doposcuola per negli anni 2018 e Per_1
2019 (cfr. All. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo); scout per (cfr. all. 6 al Per_1
fascicolo monitorio); centro estivo per negli anni 2016 e 2017 (cfr. all. 10 al ricorso Per_2 per decreto ingiuntivo); doposcuola per negli anni 2021 e 2022 (cfr. 11 al fascicolo Per_2
monitorio).
Né vi è evidenza del fatto che i citati esborsi rispondessero ad un preminente interesse delle minori, tenuto conto dello stile di vita e delle disponibilità economiche del nucleo familiare;
circostanza, quest'ultima, il cui onere probatorio incombeva sulla parte opposta quale attrice in senso sostanziale (cfr. Cass., sez. I, 25 maggio 2023, n. 14564, così massimata: “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese
pagina 9 di 11 scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”).
Nulla è stato infatti dedotto sul punto dall'opposta, che si è limitata a svolgere generiche considerazioni sul suo essersi prodigata, a differenza del padre, per assicurare alle figlie opportunità di formazione e una vita dignitosa.
Neppure è possibile disporre la restituzione delle spese relative all'asilo nido di . Per_2
Tale esborso va infatti assimilato alle spese scolastiche con iscrizione a scuola privata e l'opposta, gravata dal relativo onere probatorio, nulla ha dedotto, in concreto, sulle ragioni dell'iscrizione ad un asilo nido privato in rapporto alle alternative concretamente disponibili e alle proprie esigenze lavorative, genericamente allegate in comparsa.
Non ha, in altri termini, chiarito per quale motivo tale esborso sarebbe stato indispensabile, tenuto conto delle concrete esigenze di vita e delle condizioni reddituali della famiglia.
Infine, non sono ripetibili le spese mediche relative ai tamponi da Covid-19 (cfr. all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), non chiaramente riconducibili alle due minori.
Sono invece suscettibili di rimborso le spese mediche relative ai vaccini (€ 238,59), alle visite specialistiche (€ 30,00), all'ecografia (€ 50,00) e agli occhiali per (€ Per_1
360,00). Trattasi infatti di spese sanitarie che obbediscono ad un evidente interesse delle minori e che non necessitavano, di conseguenza, di un preventivo accordo tra le parti.
Segue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento, a favore della controparte, della somma di € 329,30,00 (½ di € 658,59), il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero dalla notifica del ricorso monitorio, al saldo.
pagina 10 di 11 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi del processo (esclusa l'istruttoria che non si è svolta), in relazione al valore della condanna (sensibilmente inferiore a quello del decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di , revoca il decreto ingiuntivo n. 750/2022 e, per Parte_2
l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 329,30, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali, a favore di Parte_1
, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali al Parte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11