TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, c.f. n. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
ON (En), in Via Romano, n. 25, e , c.f. n. nato a Parte_2 C.F._2
Dillingen (Germania), il 31.8.1976, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Lombardo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06.09.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiuntamente depositato il 12.07.2024, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 28.10.2020, nel giudizio iscritto al n.
869/2020 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in ON (EN) il 12.08.2008, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ON (EN) Anno 2008, Numero 15, Parte I II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 12.07.2024.
In data 06.09.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (EN) il 12.08.2008 tra nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(Germania), il 31.8.1976 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ON (EN) Anno 2008, Numero 15, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 12.07.2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del , con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 12.07.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, c.f. n. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
ON (En), in Via Romano, n. 25, e , c.f. n. nato a Parte_2 C.F._2
Dillingen (Germania), il 31.8.1976, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Lombardo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06.09.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiuntamente depositato il 12.07.2024, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 28.10.2020, nel giudizio iscritto al n.
869/2020 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in ON (EN) il 12.08.2008, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ON (EN) Anno 2008, Numero 15, Parte I II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 12.07.2024.
In data 06.09.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON (EN) il 12.08.2008 tra nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(Germania), il 31.8.1976 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ON (EN) Anno 2008, Numero 15, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 12.07.2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del , con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 12.07.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3