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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 955/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
(C.F.: ), elett.te domiciliato a Petilia Parte_1 C.F._1
Policastro (KR), via Adua n. 18; rappresento e difeso dall'Avv. Francesco Garofalo, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Cropani (CZ), via Tirana n. 20; rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Velia Lodari e Fabio Rizzuti, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 05.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 12.06.2024, con cui la
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di € 9.520,00, in virtù di n. 4 Controparte_2 titolo cambiari, posti all'incasso e tornati insoluti e protestati, oltre interessi e spese.
In particolare, con un unico motivo di censura, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo la società intimante fornito la prova del credito precettato e, in particolare, del contratto di acquisto e/o vendita intercorso tra le parti e costituente il presupposto dell'emissione dei titoli cambiari.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del titolo poiché sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, nonché per tutti i motivi di opposizione al precetto e all'esecuzione come sopra spiegati;
2) nel merito dichiarare che la società non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata per i motivi esposti in premessa;
3) con condanna alle spese di lite e competenze professionali da distrarsi a favore del costituito procuratore.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza delle doglienze avversarie e rilevando di aver ricevuto dal predetti titoli al fine di estinguere il debito dal medesimo contratto per l'acquisto Pt_2 di materiale edile effettuato negli anni 2007, 2008 e 2009.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attorea, poiché infondata sia nel fatto che nel diritto;
2) il tutto, con inevitabile condanna di controparte alla refusione dei compensi di lite relativi sia alla fase inibitoria che a quella a cognizione piena, con distrazione in favore dei difensori».
3. - Dichiarato il non luogo a provvedere sulla sospensiva cautelare (attesa l'intervenuta rinuncia dell'opponente alla relativa istanza: cfr. verbale d'udienza del
24.07.2024) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 05.06.2025, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle seguenti dirimenti considerazioni.
-2- 2. - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto,
e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
3. - Ciò posto, con specifico riguardo all'opposizione a precetto cambiario, deve rilevarsi che chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito - qual è quella insita nell'emissione della cambiale - è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali (cfr. Cass. 15 maggio 2009 n. 11332).
Invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe pur sempre sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento. (cfr. Cass. 15.05.2009 n.
11332; Cass., sez. I, 29.09.2011 n. 19929; Cass., sez. VI-1, ord. 08.11.2018 n. 28874).
Ne consegue che, affinché il portatore del titolo di credito possa beneficiare dell'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c., è sufficiente la sua esibizione, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. n. 5734/2004; n. 15476/2007).
-3- Nella specie, tuttavia, a fronte della produzione documentale di parte opposta (che ha allegato i titoli cambiari regolarmente emessi e sottoscritti), l'opponente non ha fornito alcuna valida ed esaustiva prova dell'inesistenza del rapporto a regolazione del quale le cambiali vennero emesse, né ne ha mai disconosciuto la sottoscrizione;
conseguentemente le allegazioni difensive dedotte nell'atto di citazione in opposizione sono rimaste del tutto sfornite di prova, esaurendosi in una mera richiesta di inversione dell'onere probatorio a carico del creditore procedente.
4. - Conclusivamente, quindi, rilevato che l'odierno opponente si è limitato - sic et simpliciter - a genericamente contestare l'omessa allegazione dei fatti costituiti del
“rapporto causale”, senza considerare che il diritto di controparte ad agire in executivis può trovare fondamento anche nella sola “azione cambiaria” di cui all'art. 49 del R.D. n.
1669/33 ed omettendo di assolvere, in ogni caso, al proprio onere della prova circa l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto sottostante,
l'opposizione non può che essere respinta.
*********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 955/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite che, distratte in favore dei relativi difensori dichiaratisi antistatari, liquida nella somma di €
1.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 22.06.2025.
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 955/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”,
promossa da
(C.F.: ), elett.te domiciliato a Petilia Parte_1 C.F._1
Policastro (KR), via Adua n. 18; rappresento e difeso dall'Avv. Francesco Garofalo, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata a Cropani (CZ), via Tirana n. 20; rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Velia Lodari e Fabio Rizzuti, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 05.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 12.06.2024, con cui la
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di € 9.520,00, in virtù di n. 4 Controparte_2 titolo cambiari, posti all'incasso e tornati insoluti e protestati, oltre interessi e spese.
In particolare, con un unico motivo di censura, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, non avendo la società intimante fornito la prova del credito precettato e, in particolare, del contratto di acquisto e/o vendita intercorso tra le parti e costituente il presupposto dell'emissione dei titoli cambiari.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del titolo poiché sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, nonché per tutti i motivi di opposizione al precetto e all'esecuzione come sopra spiegati;
2) nel merito dichiarare che la società non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata per i motivi esposti in premessa;
3) con condanna alle spese di lite e competenze professionali da distrarsi a favore del costituito procuratore.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza delle doglienze avversarie e rilevando di aver ricevuto dal predetti titoli al fine di estinguere il debito dal medesimo contratto per l'acquisto Pt_2 di materiale edile effettuato negli anni 2007, 2008 e 2009.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attorea, poiché infondata sia nel fatto che nel diritto;
2) il tutto, con inevitabile condanna di controparte alla refusione dei compensi di lite relativi sia alla fase inibitoria che a quella a cognizione piena, con distrazione in favore dei difensori».
3. - Dichiarato il non luogo a provvedere sulla sospensiva cautelare (attesa l'intervenuta rinuncia dell'opponente alla relativa istanza: cfr. verbale d'udienza del
24.07.2024) ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 05.06.2025, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle seguenti dirimenti considerazioni.
-2- 2. - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto,
e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
3. - Ciò posto, con specifico riguardo all'opposizione a precetto cambiario, deve rilevarsi che chi introduce una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato su di una ricognizione di debito - qual è quella insita nell'emissione della cambiale - è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali (cfr. Cass. 15 maggio 2009 n. 11332).
Invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe pur sempre sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento. (cfr. Cass. 15.05.2009 n.
11332; Cass., sez. I, 29.09.2011 n. 19929; Cass., sez. VI-1, ord. 08.11.2018 n. 28874).
Ne consegue che, affinché il portatore del titolo di credito possa beneficiare dell'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c., è sufficiente la sua esibizione, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. n. 5734/2004; n. 15476/2007).
-3- Nella specie, tuttavia, a fronte della produzione documentale di parte opposta (che ha allegato i titoli cambiari regolarmente emessi e sottoscritti), l'opponente non ha fornito alcuna valida ed esaustiva prova dell'inesistenza del rapporto a regolazione del quale le cambiali vennero emesse, né ne ha mai disconosciuto la sottoscrizione;
conseguentemente le allegazioni difensive dedotte nell'atto di citazione in opposizione sono rimaste del tutto sfornite di prova, esaurendosi in una mera richiesta di inversione dell'onere probatorio a carico del creditore procedente.
4. - Conclusivamente, quindi, rilevato che l'odierno opponente si è limitato - sic et simpliciter - a genericamente contestare l'omessa allegazione dei fatti costituiti del
“rapporto causale”, senza considerare che il diritto di controparte ad agire in executivis può trovare fondamento anche nella sola “azione cambiaria” di cui all'art. 49 del R.D. n.
1669/33 ed omettendo di assolvere, in ogni caso, al proprio onere della prova circa l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto sottostante,
l'opposizione non può che essere respinta.
*********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 955/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite che, distratte in favore dei relativi difensori dichiaratisi antistatari, liquida nella somma di €
1.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 22.06.2025.
IL GIUDICE dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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