Articolo 9 della Legge 6 luglio 1962, n. 888
Articolo 8Articolo 10
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9 agosto 1962
Art. 9.

Le norme di cui all' articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , sono estese a tutto il personale assunto in servizio temporaneo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza successivamente inquadrato nei ruoli ordinari del Corpo o mantenuto in servizio a norma dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 399 .
Agli ufficiali e sottufficiali cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956.
n. 699, qualora si trovino rispettivamente nelle condizioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali e da quella sullo stato dei sottufficiali, si estendono anche le norme relative alla concessione dell'indennita' per una sola volta in luogo di pensione.
Entrata in vigore il 9 agosto 1962