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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2477/2021 sul ricorso depositato il 13/07/2021 proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, (difesi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 dall'Avv. Stefano Musolino) nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso dall' Avv. GIUSEPPE MORELLO), all'esito dell'udienza così definitivamente provvede
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte ST al pagamento ai ricorrenti delle somme retributive corrispondenti all'orario di due minuti e trenta secondi per il ritiro dell'equipaggiamento e di un minuto e trenta secondi per la restituzione dello stesso , in relazione ai periodi di lavoro di cui ricorso e ove ricorrano i presupposti computandoli come straordinario , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo .
Rigetta nel resto
Spese del giudizio compensate per intero tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano di:
“Accertare e dichiarare, per il periodo e le postazioni lavorative dedotte in ricorso, che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa deve essere individuato al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'unità produttiva della società convenuta, ubicata in Viale Calabria n. 355 di Reggio Calabria e che il tempo impiegato da ciascun agente presso i locali della Società per reperire, ad inizio turno, e restituire, a fine turno, i dispositivi di protezione per lo svolgimento delle mansioni, e cioè radio ricetrasmittente, faro e giubbotto antiproiettile, e il tempo viaggio di volta in volta necessario per recarsi dalla Filiale lavorativa ai luoghi ove si svolgeva l'attività' di piantonamento e ritorno, costituisce tempo di lavoro, e, conseguentemente, condannare il datore di lavoro convenuto al pagamento della retribuzione corrispondente al tempo citato;
Per l'effetto, condannare la società
1 convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate negli anni 2015, 2016,2017,2018,2019
e 2020 per come quantificate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
In subordine, in caso di contestazione del quantum e del criterio di calcolo offerto nel presente ricorso, condannare la società convenuta, per le causali di cui in ricorso, al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, da quantificare in via equitativa e con prudente apprezzamento, o in via forfettaria, dal giudice adito, o anche previa CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione”; vinte le spese di lite, con distrazione.
Le parti ricorrenti deducevano, in sintesi :
- di essere dipendenti con mansioni di Guardia Giurata dell'Istituto di Vigilanza di CP_1
Reggio Calabria;
- che negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, l'inizio e la cessazione della loro prestazione lavorativa giornaliera avveniva, per regolamento, presso la sede aziendale ove per espressa disposizione datoriale erano tenuti a ritirare, ad inizio servizio, e consegnare, a fine servizio, radio ricetrasmittente, faro e giubbotto antiproiettile, dispositivi necessari per lo svolgimento delle mansioni e per la sicurezza;
-che ciò avveniva anche quando comandati a prestare servizio nelle seguenti postazioni lavorative :
Samac Archi, Cantiere visitazione, cantiere Acem, sede Avr Campo Calabro, Banca del Mezzogiorno di Scilla, Cantiere Cannitello, Cantiere Capua, postazione di lavoro Caronte & Tourist, Cobar Porto,
Cantiere saline joniche, Cantiere Gallico, Cantiere Gioia Tauro, Banca Intesa Villa Zerbi, deposito
Mediaworld, discarica Melicuccà, Metalzinco Porto, Ospedale Melito Porto Salvo, cantiere Pale
Eoliche Motta San Giovanni, cantiere Piazza Indipendenza, cantiere Santa Caterina, Cantiere
Bagnara, cantiere Stabile Mauro,Banca corso Garibaldi, Banca Palmi, cantiere Enel, Università lotto
D, Porto Boario, Banca carime argine annunziata, Gestam Ciccarello, Cantiere CP_2
Bolano Villa San Giovanni, Cantiere Rosarno, Banca carime villa san giovanni, Cantiere san gregorio, Cantiere bentini, Ospedale Morelli, Cantiere Costa Viola, Banca del mezzogiorno Bova,
Ospedale riuniti, Cantiere Favazzina, Inps Parco Caserta, Banca Melito Unicredit, Palmi, Cantiere europea 92 ;
- che, tuttavia, il datore di lavoro, ai fini del conteggio dell'orario di servizio e della conseguente retribuzione, aveva fatto sempre decorrere l'inizio e il termine del turno di lavoro di sette ore giornaliere, dalla presa di servizio e la dismissione del servizio presso il luogo di piantonamento e non dall'arrivo e sino al rientro presso i locali della Società, non riconoscendo, pertanto, il diritto alla
2 retribuzione del tempo impiegato in azienda per prelevare e restituire i dispositivi e il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede aziendale alla postazione di vigilanza e rientro;
- che l'Istituto di vigilanza, nel proprio regolamento, disciplinava l'obbligo per gli stessi di portarsi presso la sede dell'impresa per ricevere, ad inizio turno, e successivamente consegnare, a fine turno,
l'equipaggiamento;
- che la disciplina dell'orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L.
n. 112 (conv. da L. n. 133/2008), il quale ha ripreso la definizione dettata dalla Direttiva 1993/104/CE, stabilisce, all'art. 1, comma 2, lett. A,), che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Ciò vuol dire che il criterio di misurazione dell'orario di lavoro risulta composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della “prestazione effettiva”, ma anche quello della “disponibilità del lavoratore” e quello della sua “presenza sui luoghi di lavoro”. Cass. lav. n. 13466 del 29/05/2017;
Che, sotto il profilo del quantum, era necessario preliminarmente quantificare il tempo medio impiegato dai ricorrenti presso i locali della Società per reperire, ad inizio turno, e restituire, a fine turno, i dispositivi per lo svolgimento delle mansioni e di protezione, e cioè radio ricetrasmittente, faro e giubbotto antiproiettile;
che ogni guardia giurata è tenuta a verificare, sia al prelievo che alla consegna, unitamente al personale di centrale operativa, la funzionalità delle attrezzature sopracitate (cfr. regolamento - Punto
1B - all. 28), il tempo medio di permanenza all'interno dell'azienda, per unanime e concorde dichiarazione dei ricorrenti, è di dieci minuti all'andata e dieci minuti al ritorno, per un totale di venti minuti;
al tempo medio di permanenza in azienda era necessario poi sommare il tempo di volta in volta necessario per recarsi dalla sede dell'impresa ai luoghi ove si svolgeva l'attivita' di piantonamento e il tempo per il rientro.; Considerata la diversa distanza dei luoghi di piantonamento, ubicati in zone differenti, si era provveduto pertanto a calcolare, tramite google maps, la specifica distanza chilometrica e il tempo di percorso di andata e di ritorno per ogni singola postazione, a cui sono stati aggiunti i 20 minuti di permanenza in azienda, ( v calcolo per ogni sede da raggiungere );
Che, ai sensi dell'art. 116 CCNL per gli istituti di Vigilanza (all. 27 ) la maggiorazione per il lavoro straordinario è pari al 30% della quota oraria ordinaria, la quale, a sua volta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 CCNL (all. 27 ), va determinata dividendo la retribuzione mensile per 173.
Considerato pertanto che la paga media mensile dei ricorrenti, tutti inquadrati al 4° livello retributivo
(cfr. buste paga allegati n. 1-4-7- 10 – 13 – 17 – 20 - 23 ), era pari, a decorrere dal 01.02.2015, ai
3 sensi dell'art. 106 CCNL, a € 1258,88, il valore medio della paga oraria ordinaria è pari a € 7,27 (
1258,88 : 173 = 7,27) e la maggiorazione oraria per il lavoro straordinario è pari a € 2,18 (7,27 X
30% = 2,18), per cui il valore finale della retribuzione oraria per il lavoro straordinario risulta pari a
€ 9,45 ( 1258,88 : 173 = 7,27 X 30% = 2,18 quindi 7,27 + 2,18 = 9,45 ;
- che, sotto il profilo del quantum, chiedevano il pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione straordinaria per le frazioni di tempo eccedenti le 7 ore lavorative, impiegate per il ritiro/riconsegna equipaggiamento e per il tempo di viaggio, con riferimento ai turni di servizio assegnati dall'anno 2015 al 2020, e quantificate in complessivi
Che dai prospetti sinottici sopra citati la pretesa retributiva per ciascun ricorrente risultavano essere la seguente: € 3845,03; € 3447,61; € 4472,94; Parte_1 Parte_3 Parte_2
€ 4371,83; €2920,92; € 2612,25; Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
€3808,61; €1927,13; Persona_1
Che a tal fine si era provveduto a formare un prospetto sinottico per ciascun ricorrente, ove è stato riportato il numero delle giornate lavorative effettuate annualmente nelle singole postazioni lavorative per come estratte dagli ordini di servizio allegati al fascicolo di parte e la porzione orario aggiuntiva espletata su ogni singola postazione per come calcolata nel punto 12) del presente ricorso. E' stata infine quantificata la pretesa retributiva calcolata moltiplicando la porzione oraria aggiuntiva, suddivisa in ore, per il valore economico della retribuzione oraria prevista per il lavoro straordinario
(cfr. prospetti all.ti 3 -6-9-11- 14-16-18-21-24);
- che con missiva del 05.03.2020 inviata a mezzo pec in data 06.03.2020, chiedevano espressamente al datore di lavoro la liquidazione degli emolumenti accreditati a titolo di lavoro aggiuntivo svolto per le causali di cui in ricorso, senza ottenere alcun esito.
L si costituiva contestando la domanda . Controparte_1
Eccepiva, in sintesi :
l'inapplicabilità del d.lgs. 66/2003 al lavoro delle guardie giurate, con la conseguenza che anche la nozione di “orario di lavoro” e le conseguenti elaborazioni giurisprudenziali in tema di tempo tuta e tempo viaggio, fondate su detta nozione, non potevano trovare applicazione nel settore del lavoro delle g.p.g; il comma 3, dell'articolo 2 (rbr. “Campo di applicazione”) del d. lgs. 66/2003, disponeva che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia , delle
Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata ”;in tale ambito, invece, è destinata ad operare la più ristretta nozione di orario di lavoro basata sul più
4 risalente concetto di “lavoro effettivo”, già inteso quale lavoro che richieda un'applicazione assidua
e continuativa, sulla scorta dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 2 e del relativo regolamento di applicazione, contenuto nel r.d. n. 1955 del 1923, norme tutt'ora in vigore e conseguentemente applicabili alla fattispecie. In particolare, l'articolo 5 del r.d. n. 1955/1923, dispone che “Non si considerano come lavoro effettivo: 1) I riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 2) Il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;
3) (…); anche la contrattazione collettiva Vigilanza privata applicava la più ristretta nozione di orario di lavoro fondata sul concetto di “lavoro effettivo”; invero , dopo aver stabilito all'articolo 90 che “Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro”, ed all'articolo 99, comma 1, che il personale viene tendenzialmente impiegato in località prossime ai luoghi di abituale dimora, precisa poi, all'articolo 99, comma 2 che “Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione”; tale previsione si riferisce, dunque, ai casi in cui il personale sia impiegato in località prossime ai luoghi di abituale dimora (art. 99, comma 1) mentre, come si anticipava poco sopra, nel caso in cui il lavoratore sia inviato in servizio oltre dieci chilometri dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro (nel caso dei ricorrenti si tratta del Comune di Reggio
Calabria, come si evince anche dall'accordo del 20.10.17, prodotto al doc. 5), l'articolo 100, al comma 1, prevede il diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le sole ore di servizio effettivamente prestate , oltre al rimborso delle spese di viaggio;
in ogni caso nella fattispecie difettavano i presupposti, normativamente richiesti, per il riconoscimento del diritto, costituiti dalla disponibilità in favore del datore di lavoro, dall'esercizio delle funzioni da parte del lavoratore e dalla sua presenza sul luogo di lavoro, nonché dall'eterodirezione, elemento richiesto dalla giurisprudenza e comunemente inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro;
quanto al tempo ritiro apparati, il passaggio dei lavoratori dalla sede aziendale, non era frutto di una esclusiva iniziativa del datore di lavoro che voglia esercitare il proprio potere direttivo ed organizzativo, bensì è da questi disposta in forza di specifiche disposizioni normative e contrattuali, che prevedono dette attività in ragione delle già menzionate peculiarità del lavoro delle g.p.g.. Ed infatti, come si è già visto, è il c.c.n.l. a prevedere che “ Il lavoratore deve presentarsi giornalmente,
5 alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro” (art. 90, comma 1, del c.c.n.l.).”;
Inoltre, la disposizione contenuta nel regolamento di servizio dell'Istituto, al punto 1B – richiamata in ricorso – altro non è che la riproposizione di quanto già stabilito nel D.M. 269/2010 (recante disciplina di caratteristiche e requisiti minimi richiesti agli Istituti di Vigilanza) 5 , il cui allegato D,
Sezione III, lett. 3A, punto 11, prevede che le G.p.g. debbano “verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio”;
Difettava , dunque, l'eterodirezione, poiché il lavoratore viene chiamato a presentarsi presso la sede dell'Istituto per ivi ritirare l'equipaggiamento sulla base di disposizioni specifiche anche contrattuali collettive, appositamente strutturate sulle peculiarità del settore lavorativo;
eccepiva la prescrizione del diritto per il periodo 01.01.2015 / 06.03.2015;
per le postazioni collocate oltre i 10 km dai confini del Comune di Reggio Calabria in forza dell'articolo 100 del c.c.n.l. e di apposito accordo con CG , si riconoscevano i rimborsi chilometrici
;
Quanto ai passaggi eseguiti dalla Centrale Operativa per ritiro/riconsegna degli apparati il numero di passaggi per il ritiro/riconsegna apparati indicato dai ricorrenti non corrispondeva a quello in cui gli interessati erano effettivamente transitati dalla sede dell'Istituto per effettuare dette operazioni. Ciò in quanto, da un lato, occorre conteggiare le assenze dal lavoro e le variazioni del servizio - tenendo sin d'ora ben presente che i fogli servizi/consegna servizi allegati al ricorso (docc. 2, 5, 8, 11, 14, 16,
19 e 22) indicano soltanto i turni programmati, e non certo quelli poi effettivamente svolti, che possono aver subito modifiche - e dall'altro occorre considerare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di vigilanza, che in molti casi non richiedono il ritiro o la riconsegna degli apparati in
Centrale; in ogni caso, il tempo per ritiro e riconsegna non era di dieci minuti per ciascuna fase perchè dal momento dell'ingresso in Centrale Operativa della e sino al momento della sua uscita dalla Pt_9 struttura aziendale, il tempo impiegato per il ritiro apparati è di circa due minuti e mezzo, o inferiore, a seconda dell'attrezzatura da ritirare.
Ancor più ridotto è il tempo impiegato per la restituzione degli apparati, che vengono semplicemente riconsegnati all'operatore di Centrale, senza apposizione di firme da parte della gpg, poiché la riconsegna viene attestata dalla sottoscrizione del solo Operatore e il tempo impiegato dalla gpg può essere ragionevolmente quantificato ad abundantiam in un minuto e mezzo.
6 Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, in subordine A) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dei ricorrenti con riferimento al periodo 01.01.2015 / 06.03.2015;
B) escludere dall'eventuale riconoscimento le differenze retributive richieste, per il tempo ritiro e riconsegna apparati nonché per il tempo di viaggio, in relazione a turni lavorativi presso postazioni di servizio distanti oltre 10 km dai confini del
Comune di Reggio Calabria;
C) escludere dall'eventuale riconoscimento le differenze retributive richieste, per il tempo ritiro e riconsegna apparati nonché per il tempo di viaggio, in relazione a turni lavorativi presso le postazioni ove il servizio è reso dall' per Controparte_1 più di otto ore consecutive e comunque presso la postazione denominata “discarica di Melicuccà”;
D) escludere dall'eventuale riconoscimento le differenze retributive richieste, per il tempo ritiro e riconsegna apparati nonché per il tempo di viaggio, in relazione a turni lavorativi programmati ma non eseguiti ovvero per i quali, comunque, non risulti effettuato il passaggio preventivo e/o successivo dalla sede dell' per il ritiro e/o per la riconsegna CP_1 dell'equipaggiamento;
E) ridurre, per il ritiro e riconsegna apparati, la misura del tempo eventualmente riconosciuto retribuibile, quantificandolo in complessivi minuti 4 ovvero nella diversa misura eventualmente accertata, comunque inferiore a quella di 20 minuti complessivi indicata dai ricorrenti;
F) ridurre, per il tempo di viaggio, la misura indicata in ricorso per ciascun tragitto eventualmente riconosciuto retribuibile, valutando secondo prudente apprezzamento i tempi di viaggio necessari in situazione di traffico scorrevole ovvero in subordine i tempi medi di percorrenza.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto solo in parte .
I ricorrenti ritengono che il tempo impiegato per le operazioni per prelevare e restituire i dispositivi, debba essere remunerato in quanto etero-determinato come pure il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede aziendale alla postazione di vigilanza ove prestare il turno e quello di rientro dalla postazione perché, a dire dei ricorrenti , per espressa disposizione datoriale la guardia giurata è obbligata a portarsi presso la sede dell'azienda per ritirare i dispositivi di sicurezza ed è obbligato a rientrarvi per riconsegnarli, ed era pertanto presso la sede dell'azienda che iniziava e finiva di
7 essere a disposizione del datore di lavoro che difatti da quel momento e sino a quel momento può esercitare i poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa.; dal momento in cui arriva in azienda per ritirare l'attrezzatura e sino a quando non vi rientra per riconsegnarla, la guardia giurata si trova certamente e oggettivamente nel luogo di lavoro e in orario di lavoro, per cui tutto il tempo successivo, compreso il tempo viaggio per il percorso di andata e ritorno dalle postazioni da vigilare, rientra nell'orario di lavoro e va retribuito.; indicano in media dieci minuti all'andata e dieci minuti al ritorno, per un totale di venti minuti per il tempo di presa e poi rilascio dei dispositivi.
PRESCRIZIONE
L'eccezione è infondata alla luce del fatto che il periodo richiesto è dal 2015 al 2020 ma i ricorrenti non risultano cessati dal servizio per cui - in applicazione del principio “ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. . > Cass sez lav. 26246/2022- nel corso del rapporto di lavoro il corso termine è sospeso e quindi la prescrizione ad oggi non è maturata.
MERITO
Ad avviso del decidente il tempo impiegato nella sede aziendale, per prelevare e riconsegnare i dispositivi rientra nell'orario di lavoro in quanto l'accesso alla sede aziendale e lo svolgimento della procedura è sotto controllo e direzione del datore che impone il passaggio e assoggetta le operazioni a specifiche regole .
In proposito, soccorre il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, in materia affine , ha affermato che “Come rimarcato da recente pronunzia di questa Corte, nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in
C266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass. n. 1352 del 2016). In
8 particolare è stato precisato che “La soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi
l'impostazione assunta da questa Corte anche in relazione alla fattispecie in esame, secondo la quale, riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro tra la fase finale, che è direttamente assoggettata al potere di conformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo, il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 c.c., comma
2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatore nell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che non costituisce orario di lavoro. Tale impostazione richiede un'ulteriore precisazione, necessaria al fine di valutare la fattispecie oggetto di causa. L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro” (così Cass. 1352/2016 cit.).
7. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c. d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo”; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto
(cfr. Cass. n. 7738 del 2018, Cass. n. 17635 del 2019, Cass. n. 8627 del 2020). Fermo quindi
l'accertamento che, nel caso di specie, l'attività di vestizione, risultava assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali (Regolamento aziendale), ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni
9 di legge in tema di igiene, la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo di questa
Corte in tema di cd. “tempo tuta” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021 n.33258; conf.
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021 n.34072).
Inoltre più di recente tempi di spostamento dei lavoratori, l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/Ce deve essere interpretato nel senso che, ove i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce
"orario di lavoro", ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro (CGUE 10.9.2015, C-266/14, richiamata dalla sentenza impugnata, che ha sottolineato come i lavoratori della causa comunitaria, a differenza degli odierni ricorrenti ricevevano specifiche disposizioni concernenti l'esecuzione della prestazione lavorativa sin dalla partenza dal loro domicilio). Del pari, CGUE 9.3.2021, C 344/19 ha sottolineato che per ritenere il lavoratore soggetto al potere direttivo del datore di lavoro durante il periodo di reperibilità e ritenere, dunque, compromessa la facoltà del lavoratore di gestire liberamente il proprio tempo, deve emergere - da una valutazione globale dell'insieme delle circostanze - un'apprezzabile, significativa conformazione datoriale del tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti.
5.4. Per quanto riguarda la qualificazione dei periodi di guardia, la CGUE ha, altresì, dichiarato che rientra nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, l'integralità dei periodi di guardia, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore sono tali da incidere oggettivamente e in maniera molto significativa sulla facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente, durante i suddetti periodi, il tempo in cui la sua attività professionale non è richiesta e di dedicare tale tempo ai propri interessi, mentre quando i vincoli imposti al lavoratore nel corso di un periodo di guardia determinato non raggiungono un tale grado di intensità e gli consentono di gestire il proprio tempo
e di dedicarsi ai propri interessi senza grossi vincoli, soltanto il tempo connesso alla prestazione di lavoro che, eventualmente, sia effettivamente realizzata durante un periodo del genere costituisce
«orario di lavoro» (sentenze 9.3.2021, C-580/19; 11.11.2021, C-214/20); la CGUE ha avuto, inoltre, occasione di precisare che il tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, dopo la conclusione del normale orario di lavoro, presso i locali del prestatore dei servizi di formazione e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva
2003/88/CE (sentenza 28.10.2021, C-909/19) e che la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se necessario, deve essere pronto a partire per un
10 intervento entro due minuti, costituisce "orario di lavoro", ai sensi di tale disposizione, quando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa di cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai propri interessi (sentenza 9.9.2021,
C-107/19).
5.5. In particolare, la Corte di giustizia europea ha sottolineato che profilo determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest'ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità. E in siffatto contesto, il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale (sentenze 9.3.2021, C-344/19; 28.10.2021, C-909/19).
5.6. Va aggiunto che l'art. 15 della Direttiva 2003/88/CE non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all'art. 2 (CGUE
21.2.2018, C-518/15).
5.7. Nella medesima prospettiva esegetica, questa Corte ha precisato che la nozione di orario di lavoro, come desumibile dal testo dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2003, si compone di 3 requisiti essenziali, dati dalla presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, dall'essere a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio di attività o funzioni;
il criterio di misurazione dell'orario di lavoro risulta, dunque, composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della "prestazione effettiva", ma anche quello della "disponibilità del lavoratore" e quello della sua "presenza sui luoghi di lavoro" (Cass n. 20694 del 2015).
5.8. Dai principi di diritto innanzi riassunti, sanciti a livello europeo e nazionale, emerge che l'attività del lavoratore è riconducibile nella nozione di orario di lavoro ove si tratti di prestazione effettiva ovvero di attività che sia sottoposta al potere conformativo del datore di lavoro ovvero che si svolga nell'ambito del luogo di lavoro. Il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale, purché sia incisa in senso apprezzabile la facoltà di gestire liberamente il proprio tempo.
5.9. Ebbene, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo (e, pertanto, fatte salve diverse previsioni contrattuali, non si somma al normale orario di lavoro: Cass.
n. 5701 del 2004); tuttavia, esso rientra nell'attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l'esecuzione della prestazione (Cass. n. 37286 del 2021, con riguardo a
11 tecnici "on field", ossia sul campo, che effettuavano interventi di manutenzione, installazione e riparazione guasti agli impianti direttamente presso le abitazioni/locali industriali e commerciali, senza far riferimento ad alcuna sede aziendale) ovvero si tratti di tempo del quale i lavoratori non possono liberamente disporre ovvero caratterizza intrinsecamente la qualità dell'attività svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.
6. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto innanzi riassunti là dove, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il tempo di spostamento dei lavoratori macchinisti assegnati, in base all'art. 28 del CCNL Attività ferroviarie, agli impianti compresi nell'ambito della “base operativa” non rientri nella nozione di orario di lavoro. Invero, è stato accertato che durante gli spostamenti domicilio-impianto e viceversa non opera il potere organizzativo o di ingerenza o di conformazione del datore di lavoro (non operando alcuna limitazione della libertà di autodeterminazione del lavoratore) e che il luogo di lavoro ove i macchinisti si recano (seppur da declinarsi al plurale, comprendendo un numero predeterminato di impianti inclusi nel concetto di “base operativa” dettato dal CCNL applicato in azienda) non è continuamente mutevole e indeterminato bensì preventivamente individuabile e coincidente con un numerus clausus conosciuto dal lavoratore
(secondo i criteri dettati dal CCNL).
7. In ordine all'equipaggiamento di viaggio e all'obbligo di indossare la divisa, questa Corte ha più volte affermato che "Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (Cass. n. 1352/2016; conforme Cass. n. 7738/2018; Cass.
25479/2023). E' stato recentemente precisato che “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere” (Cass. 32477/21, Cass.
n.33258/2021), e non è stata ritenuta decisiva la circostanza che gli indumenti costituissero dispositivo di protezione individuale (Cass. n. 9871/2021; la specifica funzione degli indumenti – consistenti in una divisa di guardia fuoco fornita dal datore di lavoro, di colore arancione con barre catarifrangenti, conservata negli armadietti all'interno degli spogliatoi aziendali – è stata ritenuta rilevante da Cass. n. 34072/2021).> così Cass Sez. L - , Sentenza n. 15332 del 31/05/2024.
Orbene ai sensi del regolamento aziendale al punto 1B espressamente dispone:
12 Al fine di adempiere correttamente a quanto sopra indicato tutto il personale dovrà prima dell'inizio del servizio:
- recarsi presso la centrale operativa dell'istituto a ritirare tutte le dotazioni e gli equipaggiamenti previsti per lo svolgimento del servizio;
- verificare unitamente al personale di centrale operativa la funzionalità delle attrezzature consegnate con particolare riferimento ai sistemi di comunicazioni (apparato radio, telefono cellulare. ecc.) eventuali automezzi in dotazione (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc.);
- segnalare eventuali malfunzionamenti alle attrezzature;
- ritirare, ove non già in possesso, una copia della disposizione dei servizi aventi carattere generale
e particolare;
- compilare in modo leggibile e firmare il registro consegna strumentazione presente in centrale operativa
Terminato il proprio turno di servizio, il personale dovrà recarsi presso la centrale operativa a riconsegnare tutte le dotazioni presa in carico;
>
Emerge dunque che il lavoratore è tenuto ad acquisire l'equipaggiamento e alla restituzione e la detta fase avviene senza libertà del lavoratore ma secondo procedura soggetta a controllo e disciplina e nell'interesse del datore di lavoro nonché nel luogo stabilito dal datore.
Va ritenuto pertanto che il tempo impiegato nella sede per prelevare e restituire i dispositivi debba considerarsi orario di lavoro
Quanto invece al tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno per e dalla postazione era onere dei ricorrenti allegare e provare in qual modo fossero soggetti a controllo e ingerenza del datore nello stabilire il percorso e le modalità di viaggio per raggiungere la postazione o tornare dalla postazione e se svolgessero le funzioni . In sostanza dovevano dimostrare che nel tragitto operasse il potere organizzativo , di ingerenza e di conformazione del datore di lavoro con limitazione della libertà di autodeterminazione del lavoratore.
Parte ricorrente tuttavia , pur a fronte di specifica negazione della disponibilità in capo al datore , non articola alcuna prova di elementi idonei a provare tale requisito
La mancanza di prova di una tale circostanza fondamentale rende infondata la pretesa sul tempo viaggio perché non può ritenersi orario di lavoro.
13 La situazione in esame non riguarda il percorso dalla abitazione alla sede del comando per cui non rileva comunque l'art 99 Ccnl che comunque non contempla l'ipotesi dell'obbligato passaggio dalla sede centrale prima di andare nel luogo di lavoro o prima di tornare all'abitazione.
L'art 90 ccnl del resto prevede che il Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro > non necessariamente significa che sia iniziata la prestazione lavorativa eterodiretta fino al completamento del turno e alla successiva restituzione degli apparati e dispositivi..
L'art 100 CCNL riguarda un invio transitorio e di breve durata e non la prestazione che avviene in maniera continua e sistematica come nel caso prospettato dai ricorrenti.
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Quanto alla determinazione effettiva dei tempi impiegati per il ritiro la società individuail tempo impiegato in due minuti e 30 secondi mentre per restituire l'equipaggiamento costituito da faro, giubbotto antiproiettile e radiotrasmittente presso la Centrale operativa di individua circa CP_1 un minuto e trenta secondi , i ricorrenti invece indicano per ciascuna fase dieci minuti .
A fronte di un contrasto tra le parti era onere delle parti ricorrenti provare i venti minuti complessivi
( dieci per fase ).
Parte ricorrente però non capitola alcuna prova per testi al fine di suffragare il proprio assunto né lo prova documentalmente
Parte ST , formulando richiesta di prova testimoniale , afferma che che prima di iniziare il servizio il tempo impiegato da una g.p.g. per ritirare l'equipaggiamento costituito da faro, giubbotto antiproiettile e radiotrasmittente presso la Centrale operativa di è pari a circa due minuti CP_1
e 30 secondi;
4) vero che, a fine turno, il tempo impiegato da una g.p.g. per restituire l'equipaggiamento costituito da faro, giubbotto antiproiettile e radiotrasmittente presso la Centrale operativa di CP_1
[... è pari a circa un minuto e trenta secondi> per cui fornisce una durata della utilizzazione del lavoratore per svolgere i detti adempimenti che , non essendo smentita dai ricorrenti, può assumere valore decisivo per riconoscere una retribuibilità del relativo orario impiegato.
Deve dunque ritenersi che, in mancanza di prova dei dieci minuti per fase , possano computarsi allora quanto ammesso dalla parte ST in minuti di due minuti e 30 secondi per il ritiro dell'equipaggiamento e un minuto e 30 secondi per la restituzione .
14 Quanto alla attendibilità dei fogli consegna servizi per individuare i turni effettivi prestati essi – contestati da parte ST con argomenti idonei - non possono avere valenza di prova perché sono turni programmati che possono quindi differire da quelli effettuati.
Quanto al tempo- viaggio invece in mancanza di prova di situazioni specifiche di ingerenza del datore sul tempo e le modalità di esecuzione, la domanda non può essere accolta .
All'esito di quanto motivato il ricorso, va accolto solo parzialmente
Spese del giudizio
Le spese del giudizio – stante la complessità delle questioni e la mole di dati documentati nonché la ridotta fondatezza della domanda – sono compensate per intero tra le parti.
Reggio Calabria 27.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2477/2021 sul ricorso depositato il 13/07/2021 proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, (difesi
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 dall'Avv. Stefano Musolino) nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso dall' Avv. GIUSEPPE MORELLO), all'esito dell'udienza così definitivamente provvede
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte ST al pagamento ai ricorrenti delle somme retributive corrispondenti all'orario di due minuti e trenta secondi per il ritiro dell'equipaggiamento e di un minuto e trenta secondi per la restituzione dello stesso , in relazione ai periodi di lavoro di cui ricorso e ove ricorrano i presupposti computandoli come straordinario , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo .
Rigetta nel resto
Spese del giudizio compensate per intero tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano di:
“Accertare e dichiarare, per il periodo e le postazioni lavorative dedotte in ricorso, che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa deve essere individuato al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'unità produttiva della società convenuta, ubicata in Viale Calabria n. 355 di Reggio Calabria e che il tempo impiegato da ciascun agente presso i locali della Società per reperire, ad inizio turno, e restituire, a fine turno, i dispositivi di protezione per lo svolgimento delle mansioni, e cioè radio ricetrasmittente, faro e giubbotto antiproiettile, e il tempo viaggio di volta in volta necessario per recarsi dalla Filiale lavorativa ai luoghi ove si svolgeva l'attività' di piantonamento e ritorno, costituisce tempo di lavoro, e, conseguentemente, condannare il datore di lavoro convenuto al pagamento della retribuzione corrispondente al tempo citato;
Per l'effetto, condannare la società
1 convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate negli anni 2015, 2016,2017,2018,2019
e 2020 per come quantificate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
In subordine, in caso di contestazione del quantum e del criterio di calcolo offerto nel presente ricorso, condannare la società convenuta, per le causali di cui in ricorso, al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, da quantificare in via equitativa e con prudente apprezzamento, o in via forfettaria, dal giudice adito, o anche previa CTU di cui si chiede sin da ora l'ammissione”; vinte le spese di lite, con distrazione.
Le parti ricorrenti deducevano, in sintesi :
- di essere dipendenti con mansioni di Guardia Giurata dell'Istituto di Vigilanza di CP_1
Reggio Calabria;
- che negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, l'inizio e la cessazione della loro prestazione lavorativa giornaliera avveniva, per regolamento, presso la sede aziendale ove per espressa disposizione datoriale erano tenuti a ritirare, ad inizio servizio, e consegnare, a fine servizio, radio ricetrasmittente, faro e giubbotto antiproiettile, dispositivi necessari per lo svolgimento delle mansioni e per la sicurezza;
-che ciò avveniva anche quando comandati a prestare servizio nelle seguenti postazioni lavorative :
Samac Archi, Cantiere visitazione, cantiere Acem, sede Avr Campo Calabro, Banca del Mezzogiorno di Scilla, Cantiere Cannitello, Cantiere Capua, postazione di lavoro Caronte & Tourist, Cobar Porto,
Cantiere saline joniche, Cantiere Gallico, Cantiere Gioia Tauro, Banca Intesa Villa Zerbi, deposito
Mediaworld, discarica Melicuccà, Metalzinco Porto, Ospedale Melito Porto Salvo, cantiere Pale
Eoliche Motta San Giovanni, cantiere Piazza Indipendenza, cantiere Santa Caterina, Cantiere
Bagnara, cantiere Stabile Mauro,Banca corso Garibaldi, Banca Palmi, cantiere Enel, Università lotto
D, Porto Boario, Banca carime argine annunziata, Gestam Ciccarello, Cantiere CP_2
Bolano Villa San Giovanni, Cantiere Rosarno, Banca carime villa san giovanni, Cantiere san gregorio, Cantiere bentini, Ospedale Morelli, Cantiere Costa Viola, Banca del mezzogiorno Bova,
Ospedale riuniti, Cantiere Favazzina, Inps Parco Caserta, Banca Melito Unicredit, Palmi, Cantiere europea 92 ;
- che, tuttavia, il datore di lavoro, ai fini del conteggio dell'orario di servizio e della conseguente retribuzione, aveva fatto sempre decorrere l'inizio e il termine del turno di lavoro di sette ore giornaliere, dalla presa di servizio e la dismissione del servizio presso il luogo di piantonamento e non dall'arrivo e sino al rientro presso i locali della Società, non riconoscendo, pertanto, il diritto alla
2 retribuzione del tempo impiegato in azienda per prelevare e restituire i dispositivi e il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede aziendale alla postazione di vigilanza e rientro;
- che l'Istituto di vigilanza, nel proprio regolamento, disciplinava l'obbligo per gli stessi di portarsi presso la sede dell'impresa per ricevere, ad inizio turno, e successivamente consegnare, a fine turno,
l'equipaggiamento;
- che la disciplina dell'orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L.
n. 112 (conv. da L. n. 133/2008), il quale ha ripreso la definizione dettata dalla Direttiva 1993/104/CE, stabilisce, all'art. 1, comma 2, lett. A,), che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Ciò vuol dire che il criterio di misurazione dell'orario di lavoro risulta composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della “prestazione effettiva”, ma anche quello della “disponibilità del lavoratore” e quello della sua “presenza sui luoghi di lavoro”. Cass. lav. n. 13466 del 29/05/2017;
Che, sotto il profilo del quantum, era necessario preliminarmente quantificare il tempo medio impiegato dai ricorrenti presso i locali della Società per reperire, ad inizio turno, e restituire, a fine turno, i dispositivi per lo svolgimento delle mansioni e di protezione, e cioè radio ricetrasmittente, faro e giubbotto antiproiettile;
che ogni guardia giurata è tenuta a verificare, sia al prelievo che alla consegna, unitamente al personale di centrale operativa, la funzionalità delle attrezzature sopracitate (cfr. regolamento - Punto
1B - all. 28), il tempo medio di permanenza all'interno dell'azienda, per unanime e concorde dichiarazione dei ricorrenti, è di dieci minuti all'andata e dieci minuti al ritorno, per un totale di venti minuti;
al tempo medio di permanenza in azienda era necessario poi sommare il tempo di volta in volta necessario per recarsi dalla sede dell'impresa ai luoghi ove si svolgeva l'attivita' di piantonamento e il tempo per il rientro.; Considerata la diversa distanza dei luoghi di piantonamento, ubicati in zone differenti, si era provveduto pertanto a calcolare, tramite google maps, la specifica distanza chilometrica e il tempo di percorso di andata e di ritorno per ogni singola postazione, a cui sono stati aggiunti i 20 minuti di permanenza in azienda, ( v calcolo per ogni sede da raggiungere );
Che, ai sensi dell'art. 116 CCNL per gli istituti di Vigilanza (all. 27 ) la maggiorazione per il lavoro straordinario è pari al 30% della quota oraria ordinaria, la quale, a sua volta, ai sensi dell'art. 115 comma 2 CCNL (all. 27 ), va determinata dividendo la retribuzione mensile per 173.
Considerato pertanto che la paga media mensile dei ricorrenti, tutti inquadrati al 4° livello retributivo
(cfr. buste paga allegati n. 1-4-7- 10 – 13 – 17 – 20 - 23 ), era pari, a decorrere dal 01.02.2015, ai
3 sensi dell'art. 106 CCNL, a € 1258,88, il valore medio della paga oraria ordinaria è pari a € 7,27 (
1258,88 : 173 = 7,27) e la maggiorazione oraria per il lavoro straordinario è pari a € 2,18 (7,27 X
30% = 2,18), per cui il valore finale della retribuzione oraria per il lavoro straordinario risulta pari a
€ 9,45 ( 1258,88 : 173 = 7,27 X 30% = 2,18 quindi 7,27 + 2,18 = 9,45 ;
- che, sotto il profilo del quantum, chiedevano il pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione straordinaria per le frazioni di tempo eccedenti le 7 ore lavorative, impiegate per il ritiro/riconsegna equipaggiamento e per il tempo di viaggio, con riferimento ai turni di servizio assegnati dall'anno 2015 al 2020, e quantificate in complessivi
Che dai prospetti sinottici sopra citati la pretesa retributiva per ciascun ricorrente risultavano essere la seguente: € 3845,03; € 3447,61; € 4472,94; Parte_1 Parte_3 Parte_2
€ 4371,83; €2920,92; € 2612,25; Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
€3808,61; €1927,13; Persona_1
Che a tal fine si era provveduto a formare un prospetto sinottico per ciascun ricorrente, ove è stato riportato il numero delle giornate lavorative effettuate annualmente nelle singole postazioni lavorative per come estratte dagli ordini di servizio allegati al fascicolo di parte e la porzione orario aggiuntiva espletata su ogni singola postazione per come calcolata nel punto 12) del presente ricorso. E' stata infine quantificata la pretesa retributiva calcolata moltiplicando la porzione oraria aggiuntiva, suddivisa in ore, per il valore economico della retribuzione oraria prevista per il lavoro straordinario
(cfr. prospetti all.ti 3 -6-9-11- 14-16-18-21-24);
- che con missiva del 05.03.2020 inviata a mezzo pec in data 06.03.2020, chiedevano espressamente al datore di lavoro la liquidazione degli emolumenti accreditati a titolo di lavoro aggiuntivo svolto per le causali di cui in ricorso, senza ottenere alcun esito.
L si costituiva contestando la domanda . Controparte_1
Eccepiva, in sintesi :
l'inapplicabilità del d.lgs. 66/2003 al lavoro delle guardie giurate, con la conseguenza che anche la nozione di “orario di lavoro” e le conseguenti elaborazioni giurisprudenziali in tema di tempo tuta e tempo viaggio, fondate su detta nozione, non potevano trovare applicazione nel settore del lavoro delle g.p.g; il comma 3, dell'articolo 2 (rbr. “Campo di applicazione”) del d. lgs. 66/2003, disponeva che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia , delle
Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata ”;in tale ambito, invece, è destinata ad operare la più ristretta nozione di orario di lavoro basata sul più
4 risalente concetto di “lavoro effettivo”, già inteso quale lavoro che richieda un'applicazione assidua
e continuativa, sulla scorta dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 2 e del relativo regolamento di applicazione, contenuto nel r.d. n. 1955 del 1923, norme tutt'ora in vigore e conseguentemente applicabili alla fattispecie. In particolare, l'articolo 5 del r.d. n. 1955/1923, dispone che “Non si considerano come lavoro effettivo: 1) I riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 2) Il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;
3) (…); anche la contrattazione collettiva Vigilanza privata applicava la più ristretta nozione di orario di lavoro fondata sul concetto di “lavoro effettivo”; invero , dopo aver stabilito all'articolo 90 che “Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro”, ed all'articolo 99, comma 1, che il personale viene tendenzialmente impiegato in località prossime ai luoghi di abituale dimora, precisa poi, all'articolo 99, comma 2 che “Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione”; tale previsione si riferisce, dunque, ai casi in cui il personale sia impiegato in località prossime ai luoghi di abituale dimora (art. 99, comma 1) mentre, come si anticipava poco sopra, nel caso in cui il lavoratore sia inviato in servizio oltre dieci chilometri dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro (nel caso dei ricorrenti si tratta del Comune di Reggio
Calabria, come si evince anche dall'accordo del 20.10.17, prodotto al doc. 5), l'articolo 100, al comma 1, prevede il diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le sole ore di servizio effettivamente prestate , oltre al rimborso delle spese di viaggio;
in ogni caso nella fattispecie difettavano i presupposti, normativamente richiesti, per il riconoscimento del diritto, costituiti dalla disponibilità in favore del datore di lavoro, dall'esercizio delle funzioni da parte del lavoratore e dalla sua presenza sul luogo di lavoro, nonché dall'eterodirezione, elemento richiesto dalla giurisprudenza e comunemente inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro;
quanto al tempo ritiro apparati, il passaggio dei lavoratori dalla sede aziendale, non era frutto di una esclusiva iniziativa del datore di lavoro che voglia esercitare il proprio potere direttivo ed organizzativo, bensì è da questi disposta in forza di specifiche disposizioni normative e contrattuali, che prevedono dette attività in ragione delle già menzionate peculiarità del lavoro delle g.p.g.. Ed infatti, come si è già visto, è il c.c.n.l. a prevedere che “ Il lavoratore deve presentarsi giornalmente,
5 alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro” (art. 90, comma 1, del c.c.n.l.).”;
Inoltre, la disposizione contenuta nel regolamento di servizio dell'Istituto, al punto 1B – richiamata in ricorso – altro non è che la riproposizione di quanto già stabilito nel D.M. 269/2010 (recante disciplina di caratteristiche e requisiti minimi richiesti agli Istituti di Vigilanza) 5 , il cui allegato D,
Sezione III, lett. 3A, punto 11, prevede che le G.p.g. debbano “verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio”;
Difettava , dunque, l'eterodirezione, poiché il lavoratore viene chiamato a presentarsi presso la sede dell'Istituto per ivi ritirare l'equipaggiamento sulla base di disposizioni specifiche anche contrattuali collettive, appositamente strutturate sulle peculiarità del settore lavorativo;
eccepiva la prescrizione del diritto per il periodo 01.01.2015 / 06.03.2015;
per le postazioni collocate oltre i 10 km dai confini del Comune di Reggio Calabria in forza dell'articolo 100 del c.c.n.l. e di apposito accordo con CG , si riconoscevano i rimborsi chilometrici
;
Quanto ai passaggi eseguiti dalla Centrale Operativa per ritiro/riconsegna degli apparati il numero di passaggi per il ritiro/riconsegna apparati indicato dai ricorrenti non corrispondeva a quello in cui gli interessati erano effettivamente transitati dalla sede dell'Istituto per effettuare dette operazioni. Ciò in quanto, da un lato, occorre conteggiare le assenze dal lavoro e le variazioni del servizio - tenendo sin d'ora ben presente che i fogli servizi/consegna servizi allegati al ricorso (docc. 2, 5, 8, 11, 14, 16,
19 e 22) indicano soltanto i turni programmati, e non certo quelli poi effettivamente svolti, che possono aver subito modifiche - e dall'altro occorre considerare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di vigilanza, che in molti casi non richiedono il ritiro o la riconsegna degli apparati in
Centrale; in ogni caso, il tempo per ritiro e riconsegna non era di dieci minuti per ciascuna fase perchè dal momento dell'ingresso in Centrale Operativa della e sino al momento della sua uscita dalla Pt_9 struttura aziendale, il tempo impiegato per il ritiro apparati è di circa due minuti e mezzo, o inferiore, a seconda dell'attrezzatura da ritirare.
Ancor più ridotto è il tempo impiegato per la restituzione degli apparati, che vengono semplicemente riconsegnati all'operatore di Centrale, senza apposizione di firme da parte della gpg, poiché la riconsegna viene attestata dalla sottoscrizione del solo Operatore e il tempo impiegato dalla gpg può essere ragionevolmente quantificato ad abundantiam in un minuto e mezzo.
6 Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, in subordine A) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dei ricorrenti con riferimento al periodo 01.01.2015 / 06.03.2015;
B) escludere dall'eventuale riconoscimento le differenze retributive richieste, per il tempo ritiro e riconsegna apparati nonché per il tempo di viaggio, in relazione a turni lavorativi presso postazioni di servizio distanti oltre 10 km dai confini del
Comune di Reggio Calabria;
C) escludere dall'eventuale riconoscimento le differenze retributive richieste, per il tempo ritiro e riconsegna apparati nonché per il tempo di viaggio, in relazione a turni lavorativi presso le postazioni ove il servizio è reso dall' per Controparte_1 più di otto ore consecutive e comunque presso la postazione denominata “discarica di Melicuccà”;
D) escludere dall'eventuale riconoscimento le differenze retributive richieste, per il tempo ritiro e riconsegna apparati nonché per il tempo di viaggio, in relazione a turni lavorativi programmati ma non eseguiti ovvero per i quali, comunque, non risulti effettuato il passaggio preventivo e/o successivo dalla sede dell' per il ritiro e/o per la riconsegna CP_1 dell'equipaggiamento;
E) ridurre, per il ritiro e riconsegna apparati, la misura del tempo eventualmente riconosciuto retribuibile, quantificandolo in complessivi minuti 4 ovvero nella diversa misura eventualmente accertata, comunque inferiore a quella di 20 minuti complessivi indicata dai ricorrenti;
F) ridurre, per il tempo di viaggio, la misura indicata in ricorso per ciascun tragitto eventualmente riconosciuto retribuibile, valutando secondo prudente apprezzamento i tempi di viaggio necessari in situazione di traffico scorrevole ovvero in subordine i tempi medi di percorrenza.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto solo in parte .
I ricorrenti ritengono che il tempo impiegato per le operazioni per prelevare e restituire i dispositivi, debba essere remunerato in quanto etero-determinato come pure il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede aziendale alla postazione di vigilanza ove prestare il turno e quello di rientro dalla postazione perché, a dire dei ricorrenti , per espressa disposizione datoriale la guardia giurata è obbligata a portarsi presso la sede dell'azienda per ritirare i dispositivi di sicurezza ed è obbligato a rientrarvi per riconsegnarli, ed era pertanto presso la sede dell'azienda che iniziava e finiva di
7 essere a disposizione del datore di lavoro che difatti da quel momento e sino a quel momento può esercitare i poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa.; dal momento in cui arriva in azienda per ritirare l'attrezzatura e sino a quando non vi rientra per riconsegnarla, la guardia giurata si trova certamente e oggettivamente nel luogo di lavoro e in orario di lavoro, per cui tutto il tempo successivo, compreso il tempo viaggio per il percorso di andata e ritorno dalle postazioni da vigilare, rientra nell'orario di lavoro e va retribuito.; indicano in media dieci minuti all'andata e dieci minuti al ritorno, per un totale di venti minuti per il tempo di presa e poi rilascio dei dispositivi.
PRESCRIZIONE
L'eccezione è infondata alla luce del fatto che il periodo richiesto è dal 2015 al 2020 ma i ricorrenti non risultano cessati dal servizio per cui - in applicazione del principio “ Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. . > Cass sez lav. 26246/2022- nel corso del rapporto di lavoro il corso termine è sospeso e quindi la prescrizione ad oggi non è maturata.
MERITO
Ad avviso del decidente il tempo impiegato nella sede aziendale, per prelevare e riconsegnare i dispositivi rientra nell'orario di lavoro in quanto l'accesso alla sede aziendale e lo svolgimento della procedura è sotto controllo e direzione del datore che impone il passaggio e assoggetta le operazioni a specifiche regole .
In proposito, soccorre il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità che, con orientamento costante, in materia affine , ha affermato che “Come rimarcato da recente pronunzia di questa Corte, nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in
C266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass. n. 1352 del 2016). In
8 particolare è stato precisato che “La soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi
l'impostazione assunta da questa Corte anche in relazione alla fattispecie in esame, secondo la quale, riassuntivamente, occorre distinguere nel rapporto di lavoro tra la fase finale, che è direttamente assoggettata al potere di conformazione del datore di lavoro, che ne disciplina il tempo, il luogo e il modo e che rientra nell'orario di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 c.c., comma
2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatore nell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo, che non costituisce orario di lavoro. Tale impostazione richiede un'ulteriore precisazione, necessaria al fine di valutare la fattispecie oggetto di causa. L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro” (così Cass. 1352/2016 cit.).
7. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c. d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo”; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto
(cfr. Cass. n. 7738 del 2018, Cass. n. 17635 del 2019, Cass. n. 8627 del 2020). Fermo quindi
l'accertamento che, nel caso di specie, l'attività di vestizione, risultava assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali (Regolamento aziendale), ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni
9 di legge in tema di igiene, la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo di questa
Corte in tema di cd. “tempo tuta” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021 n.33258; conf.
Cassazione civile sez. lav., 12/11/2021 n.34072).
Inoltre più di recente tempi di spostamento dei lavoratori, l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/Ce deve essere interpretato nel senso che, ove i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce
"orario di lavoro", ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro (CGUE 10.9.2015, C-266/14, richiamata dalla sentenza impugnata, che ha sottolineato come i lavoratori della causa comunitaria, a differenza degli odierni ricorrenti ricevevano specifiche disposizioni concernenti l'esecuzione della prestazione lavorativa sin dalla partenza dal loro domicilio). Del pari, CGUE 9.3.2021, C 344/19 ha sottolineato che per ritenere il lavoratore soggetto al potere direttivo del datore di lavoro durante il periodo di reperibilità e ritenere, dunque, compromessa la facoltà del lavoratore di gestire liberamente il proprio tempo, deve emergere - da una valutazione globale dell'insieme delle circostanze - un'apprezzabile, significativa conformazione datoriale del tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti.
5.4. Per quanto riguarda la qualificazione dei periodi di guardia, la CGUE ha, altresì, dichiarato che rientra nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, l'integralità dei periodi di guardia, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore sono tali da incidere oggettivamente e in maniera molto significativa sulla facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente, durante i suddetti periodi, il tempo in cui la sua attività professionale non è richiesta e di dedicare tale tempo ai propri interessi, mentre quando i vincoli imposti al lavoratore nel corso di un periodo di guardia determinato non raggiungono un tale grado di intensità e gli consentono di gestire il proprio tempo
e di dedicarsi ai propri interessi senza grossi vincoli, soltanto il tempo connesso alla prestazione di lavoro che, eventualmente, sia effettivamente realizzata durante un periodo del genere costituisce
«orario di lavoro» (sentenze 9.3.2021, C-580/19; 11.11.2021, C-214/20); la CGUE ha avuto, inoltre, occasione di precisare che il tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, dopo la conclusione del normale orario di lavoro, presso i locali del prestatore dei servizi di formazione e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva
2003/88/CE (sentenza 28.10.2021, C-909/19) e che la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se necessario, deve essere pronto a partire per un
10 intervento entro due minuti, costituisce "orario di lavoro", ai sensi di tale disposizione, quando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa di cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai propri interessi (sentenza 9.9.2021,
C-107/19).
5.5. In particolare, la Corte di giustizia europea ha sottolineato che profilo determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest'ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità. E in siffatto contesto, il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale (sentenze 9.3.2021, C-344/19; 28.10.2021, C-909/19).
5.6. Va aggiunto che l'art. 15 della Direttiva 2003/88/CE non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all'art. 2 (CGUE
21.2.2018, C-518/15).
5.7. Nella medesima prospettiva esegetica, questa Corte ha precisato che la nozione di orario di lavoro, come desumibile dal testo dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2003, si compone di 3 requisiti essenziali, dati dalla presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, dall'essere a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio di attività o funzioni;
il criterio di misurazione dell'orario di lavoro risulta, dunque, composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della "prestazione effettiva", ma anche quello della "disponibilità del lavoratore" e quello della sua "presenza sui luoghi di lavoro" (Cass n. 20694 del 2015).
5.8. Dai principi di diritto innanzi riassunti, sanciti a livello europeo e nazionale, emerge che l'attività del lavoratore è riconducibile nella nozione di orario di lavoro ove si tratti di prestazione effettiva ovvero di attività che sia sottoposta al potere conformativo del datore di lavoro ovvero che si svolga nell'ambito del luogo di lavoro. Il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore di lavoro, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale, purché sia incisa in senso apprezzabile la facoltà di gestire liberamente il proprio tempo.
5.9. Ebbene, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può, in via generale, considerarsi esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo (e, pertanto, fatte salve diverse previsioni contrattuali, non si somma al normale orario di lavoro: Cass.
n. 5701 del 2004); tuttavia, esso rientra nell'attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l'esecuzione della prestazione (Cass. n. 37286 del 2021, con riguardo a
11 tecnici "on field", ossia sul campo, che effettuavano interventi di manutenzione, installazione e riparazione guasti agli impianti direttamente presso le abitazioni/locali industriali e commerciali, senza far riferimento ad alcuna sede aziendale) ovvero si tratti di tempo del quale i lavoratori non possono liberamente disporre ovvero caratterizza intrinsecamente la qualità dell'attività svolta in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.
6. La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto innanzi riassunti là dove, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il tempo di spostamento dei lavoratori macchinisti assegnati, in base all'art. 28 del CCNL Attività ferroviarie, agli impianti compresi nell'ambito della “base operativa” non rientri nella nozione di orario di lavoro. Invero, è stato accertato che durante gli spostamenti domicilio-impianto e viceversa non opera il potere organizzativo o di ingerenza o di conformazione del datore di lavoro (non operando alcuna limitazione della libertà di autodeterminazione del lavoratore) e che il luogo di lavoro ove i macchinisti si recano (seppur da declinarsi al plurale, comprendendo un numero predeterminato di impianti inclusi nel concetto di “base operativa” dettato dal CCNL applicato in azienda) non è continuamente mutevole e indeterminato bensì preventivamente individuabile e coincidente con un numerus clausus conosciuto dal lavoratore
(secondo i criteri dettati dal CCNL).
7. In ordine all'equipaggiamento di viaggio e all'obbligo di indossare la divisa, questa Corte ha più volte affermato che "Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n.
2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (Cass. n. 1352/2016; conforme Cass. n. 7738/2018; Cass.
25479/2023). E' stato recentemente precisato che “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere” (Cass. 32477/21, Cass.
n.33258/2021), e non è stata ritenuta decisiva la circostanza che gli indumenti costituissero dispositivo di protezione individuale (Cass. n. 9871/2021; la specifica funzione degli indumenti – consistenti in una divisa di guardia fuoco fornita dal datore di lavoro, di colore arancione con barre catarifrangenti, conservata negli armadietti all'interno degli spogliatoi aziendali – è stata ritenuta rilevante da Cass. n. 34072/2021).> così Cass Sez. L - , Sentenza n. 15332 del 31/05/2024.
Orbene ai sensi del regolamento aziendale al punto 1B espressamente dispone:
12 Al fine di adempiere correttamente a quanto sopra indicato tutto il personale dovrà prima dell'inizio del servizio:
- recarsi presso la centrale operativa dell'istituto a ritirare tutte le dotazioni e gli equipaggiamenti previsti per lo svolgimento del servizio;
- verificare unitamente al personale di centrale operativa la funzionalità delle attrezzature consegnate con particolare riferimento ai sistemi di comunicazioni (apparato radio, telefono cellulare. ecc.) eventuali automezzi in dotazione (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc.);
- segnalare eventuali malfunzionamenti alle attrezzature;
- ritirare, ove non già in possesso, una copia della disposizione dei servizi aventi carattere generale
e particolare;
- compilare in modo leggibile e firmare il registro consegna strumentazione presente in centrale operativa
Terminato il proprio turno di servizio, il personale dovrà recarsi presso la centrale operativa a riconsegnare tutte le dotazioni presa in carico;
>
Emerge dunque che il lavoratore è tenuto ad acquisire l'equipaggiamento e alla restituzione e la detta fase avviene senza libertà del lavoratore ma secondo procedura soggetta a controllo e disciplina e nell'interesse del datore di lavoro nonché nel luogo stabilito dal datore.
Va ritenuto pertanto che il tempo impiegato nella sede per prelevare e restituire i dispositivi debba considerarsi orario di lavoro
Quanto invece al tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno per e dalla postazione era onere dei ricorrenti allegare e provare in qual modo fossero soggetti a controllo e ingerenza del datore nello stabilire il percorso e le modalità di viaggio per raggiungere la postazione o tornare dalla postazione e se svolgessero le funzioni . In sostanza dovevano dimostrare che nel tragitto operasse il potere organizzativo , di ingerenza e di conformazione del datore di lavoro con limitazione della libertà di autodeterminazione del lavoratore.
Parte ricorrente tuttavia , pur a fronte di specifica negazione della disponibilità in capo al datore , non articola alcuna prova di elementi idonei a provare tale requisito
La mancanza di prova di una tale circostanza fondamentale rende infondata la pretesa sul tempo viaggio perché non può ritenersi orario di lavoro.
13 La situazione in esame non riguarda il percorso dalla abitazione alla sede del comando per cui non rileva comunque l'art 99 Ccnl che comunque non contempla l'ipotesi dell'obbligato passaggio dalla sede centrale prima di andare nel luogo di lavoro o prima di tornare all'abitazione.
L'art 90 ccnl del resto prevede che il Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro > non necessariamente significa che sia iniziata la prestazione lavorativa eterodiretta fino al completamento del turno e alla successiva restituzione degli apparati e dispositivi..
L'art 100 CCNL riguarda un invio transitorio e di breve durata e non la prestazione che avviene in maniera continua e sistematica come nel caso prospettato dai ricorrenti.
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Quanto alla determinazione effettiva dei tempi impiegati per il ritiro la società individuail tempo impiegato in due minuti e 30 secondi mentre per restituire l'equipaggiamento costituito da faro, giubbotto antiproiettile e radiotrasmittente presso la Centrale operativa di individua circa CP_1 un minuto e trenta secondi , i ricorrenti invece indicano per ciascuna fase dieci minuti .
A fronte di un contrasto tra le parti era onere delle parti ricorrenti provare i venti minuti complessivi
( dieci per fase ).
Parte ricorrente però non capitola alcuna prova per testi al fine di suffragare il proprio assunto né lo prova documentalmente
Parte ST , formulando richiesta di prova testimoniale , afferma che che prima di iniziare il servizio il tempo impiegato da una g.p.g. per ritirare l'equipaggiamento costituito da faro, giubbotto antiproiettile e radiotrasmittente presso la Centrale operativa di è pari a circa due minuti CP_1
e 30 secondi;
4) vero che, a fine turno, il tempo impiegato da una g.p.g. per restituire l'equipaggiamento costituito da faro, giubbotto antiproiettile e radiotrasmittente presso la Centrale operativa di CP_1
[... è pari a circa un minuto e trenta secondi> per cui fornisce una durata della utilizzazione del lavoratore per svolgere i detti adempimenti che , non essendo smentita dai ricorrenti, può assumere valore decisivo per riconoscere una retribuibilità del relativo orario impiegato.
Deve dunque ritenersi che, in mancanza di prova dei dieci minuti per fase , possano computarsi allora quanto ammesso dalla parte ST in minuti di due minuti e 30 secondi per il ritiro dell'equipaggiamento e un minuto e 30 secondi per la restituzione .
14 Quanto alla attendibilità dei fogli consegna servizi per individuare i turni effettivi prestati essi – contestati da parte ST con argomenti idonei - non possono avere valenza di prova perché sono turni programmati che possono quindi differire da quelli effettuati.
Quanto al tempo- viaggio invece in mancanza di prova di situazioni specifiche di ingerenza del datore sul tempo e le modalità di esecuzione, la domanda non può essere accolta .
All'esito di quanto motivato il ricorso, va accolto solo parzialmente
Spese del giudizio
Le spese del giudizio – stante la complessità delle questioni e la mole di dati documentati nonché la ridotta fondatezza della domanda – sono compensate per intero tra le parti.
Reggio Calabria 27.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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