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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 412/2024RG vertente tra
(P.I. , in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in A-6300 Wörgl (Austria), Gewerbepark 1, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pesce (C.F. PEC C.F._1
con studio in Milano, Via Santa Tecla 4; Email_1
-parte appellante principale/appellata incidentale e
società di diritto polacco (p. iva PL ), con sede legale in Polonia, ul. Controparte_1 P.IVA_2
Nadrzeczna 17, 05-462, Wiązowna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
e rappresentata e difesa come dagli Avv.ti Agata Sobol Per_1 Persona_2
( e Agnieszka Janusz C.F._2 Email_2
( del Foro di Milano;
C.F._3 Email_3
-parte appellata principale/appellante incidentale e
, nata a [...] il [...] residente in [...]
83B), titolare della ditta individuale p.iva ( CP_2 C.F._4 [...]
con sede in Polonia in via Grel 83B, 34-400 a Controparte_3
Nowy Targ (PL) rappresentata e difesa dall'Avv. AT EL del Foro di Trieste, C.F.
, indirizzo pec - fax 0409661085, e C.F._5 Email_4
dall'Avv. Wioletta Grazyna Stryjewska del Foro di Trani, C.F. , indirizzo C.F._6 pec con domicilio elettro presso lo studio Email_5
dell'Avv. AT EL in Foro Ulpiano 5, Trieste, domicilio telematico:
; Email_4
-parte appellata principale/appellante incidentale e
Gruppo assicurativo di Vienna, Tribunale distrettuale di m.st., Controparte_4 C.F._7
Varsavia, XII divisione commerciale del registro del tribunale nazionale, PIN , C.F._8 [...]
, 02-342 Varsavia, in virtù di fusione per incorporazione con la Controparte_5 [...]
P. IVA Controparte_6
(NIP) , , KRS , con sede in Polonia, Varsavia, in via P.IVA_3 CP_7 P.IVA_4 P.IVA_5
22A Woloska, st. 02-675, in persona di Presidente del Consiglio di CP_8
Amministrazione e , Membro del Consiglio, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di CP_9
Villa Massimo n. 39, presso lo studio dell'avv. Federica Bizzoni del Foro di Roma (C.f.
), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Tedaldi di C.F._9
Tavasca del Foro di Roma (C.f. ), p.e.c. C.F._10
e - fax Email_6 Email_7
06/44244030;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
Part
“Con ricorso depositato il 26.8.2022 (di seguito per brevità ha Parte_1
chiesto di condannare la (di seguito per brevità ) al risarcimento Controparte_10 CP_1 in favore della dell'importo di € 84.645,00, oltre interessi del 5%, dalla data Parte_1 dell'evento dannoso, e rivalutazione monetaria;
condannare inoltre il convenuto a rimborsare alla le spese per l'assistenza stragiudiziale, pari ad € 960,00, oltre interessi. Parte_1 ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale Controparte_10 di Macerata, la prescrizione dell'azione risarcitoria e la insussistenza del diritto al risarcimento del danno chiedendo ed ottenuto la chiamata in causa, quale sub vettore- della ditta individuale che, costituitasi in giudizio, ha aderito alle eccezioni di difetto di giurisdizione e CP_2 di prescrizione e decadenza dell'azione, ha declinato ogni responsabilità del proprio autista e ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
( di seguito per brevità . Controparte_6 CP_6
Quest'ultima ha fatto proprie tutte le eccezioni della e ha concluso per il rigetto delle CP_2
avverse domande.
In punto di fatto è pacifico che:
1. il 20 novembre 2019 la è stata incaricata dallo spedizioniere Med RA Parte_1
LD Srl (di seguito per brevità MT) del trasporto di un c.d. collettame di merci - e tra queste una partita di 19 macchine da caffè e 36 macinacaffè della MO OU Srl, da Civitanova
Marche per Peterborough (R.U.);
2. non ha eseguito in prima persona il traposto ma si è avvalsa di un sub-vettore Parte_1
polacco, la che, a sua volta, si è avvalsa, quale trasportatore, della Controparte_10
ditta individuale;
CP_2
3. Il 22.11.2019 gli otto bancali della merce della MO OU sono stati consegnai e presi in carico dal trasportatore polacco;
4. detti bancali non sono giunti a destinazione (ossia a Peterborough, Regno Unito); in quanto nella notte tra il 26 ed il 27 novembre sono stati rubati mentre il camion era in sosta;
5. con lettera del 26 novembre 2019 lo spedizioniere, Med RA LD, ha contestato al vettore la responsabilità per l'evento dannoso e il giorno dopo analoga richiesta è stata Parte_1
Part rivolta da al sub-vettore Link
Part 6. con lettera del luglio 2020 MT ha addebitato alla la responsabilità per la perdita della merce e ha chiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 94.050,90 preannunciando l'avvio di un'azione legale anche da parte di MT per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al patito furto;
7. a maggio 2022 anche l'assicuratore della MT – la compagnia Zürich Insu-rance PLC – ha Part chiesto alla il risarcimento per le conseguenze dannose del trasporto nella (minor) somma di €
84.645,81;
Part 8. a luglio 2022 rinnova a l'addebito per la perdita della merce chiedendo il pagamento CP_1
della somma richiestale della Zürich Insu-rance PLC;
Part 9. Il rapporto contrattuale che lega e è disciplinato dalle condizioni indicate nell'ordine CP_1
Part trasmesso da a e da quest'ultima accettate per fatti concludenti (v. doc. 5 di part attrice CP_1
che corrisponde al doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Sul difetto di giurisdizione.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del tribunale di Macerata.
Part e hanno convenuto che al rapporto contrattuale per cui è causa si applicano le CP_1 condizioni generali richiamate nell'ordine di trasporto di cui al doc. 5 di part attrice che corrisponde al doc. 9 del fascicolo di parte convenuta, in via subordinata (v. punto 4 della clausola nr. 1) “si applicano le disposizioni della Convenzione relative al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e dell'AÖSp (Condizioni Generali degli Spedizionieri
Austriaci) …”.
Quanto al foro competente la clausola contrattuale nr. 10 prevede, per le azioni legali del
Part Part committente, ossia della che il foro competente può essere, a scelta di il foro del mandatario, ossia di , il foro generale del committente, ossia ST (A-6330), o Bolzano. CP_1
Non si tratta di fori indicati come esclusivi, a differenza di quanto previsto, dalla stessa clausola,
Part per le azioni legali contro per cui non è precluso alla parte adire altri fori alternativi quale quello individuato dall'art. 31 della CMR (che è normativa di completamento del regolamento pattizio) costituito dal luogo di “ricevimento delle merci”; il Giudice del luogo in cui le merci sono state prese in consegna dal trasportatore (o da chi per lui). Detto luogo è Civitanova CP_1
Marche, rientrante nel circondario del Tribunale di Macerata. La facoltà dei contraenti di scegliere, attraverso un'espressa clausola contrattuale, la legge che regolerà gli aspetti sostanziali e processuali, sia per i punti espressamente sia per i punti che non sono stati previsti dalle parti, consente, nel caso in esame, in assenza di una clausole di esclusività a favore di uno dei fori
Part pattiziamente richiamati nella clausola 10 per le azioni legali della committente di far entrare legittimamente in gioco la disciplina contenuta nella Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) e quindi la previsione specifica contenuta nel citato art. 31.
Passando al merito della vicenda si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto al Part primo reclamo di del 22.11.2019 non risulta che abbia risposto respingendolo per CP_1 iscritto restituendo i documenti per cui si è verificato l'effetto sospensivo previsto dall'art. 31.2 della CMR (“Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati.”). Peraltro, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, il termine prescrizionale da prendere in considerazione non è quello di un anno ma quello di tre anni, come previsto dal primo comma dell'art. 31 della CMR: termine pacificamente non decorso.
Part Nella fattispecie in esame non si tratta di trasporto cumulativo in quanto non ha stipulato più contratti con più vettori ma un solo contratto con un unico vettore, ossia con;
né si verte in CP_1
caso di trasporto eseguito da vettori successivi previsto dagli artt. 34 e ss della CMR richiedendosi in tal caso che ci sia un unico contratto stipulato dal mittente con più vettori. La lettera di vettura Part tra e con relative allegate condizioni generali documenta l'esistenza del rapporto CP_1
contrattuale tra i due citati soggetti e i rispettivi diritti e obblighi.
Tra gli obblighi contrattuali del sub-vettore rilevano, nel caso in esame, il divieto per CP_1 CP_1
di avvalersi di un altro sub-vettore, come emerge dalla clausola VII intitolata “esecuzione dell'incarico e ulteriori accordi” laddove al punto 4 prevede che “l'ordine non può essere trasmesso a terzi senza la conoscenza e il consenso del committente” e al successivo punto 22 laddove “si concorda espressamente che il fornitore (ossia , n.d.e.) non è autorizzato a CP_1 trasmettere incarichi ad altri trasportatori”.
Inoltre, il punto 19 della citata clausola prevede il dovere del fornitore, ossia di ,“di dirigersi CP_1
solamente verso parcheggi custoditi e, in caso di violazione, risponde illimitatamente per qualsiasi danno derivante” mentre il punto 21 pone a carico del fornitore il dovere di “dotare i propri autocarri di due dispositivi antifurto funzionanti in modo indipendente tra loro”.
Ciò posto va considerato che bisogna distinguere il contratto di spedizione da quello di trasporto.
Le parti del contratto di spedizione sono, nel caso in esame, il mittente, MO OU, e lo spedizioniere MT (come emerge dalla fattura della MO e dall'ordine della Med RA
LD alla del 20.11.2019; v. doc. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente) mentre le Parte_1
Part parti del contratto di trasporto sono, da un lato MT e, dall'altro, il vettore, che, a sua volta, si è avvalsa del sub-vettore, Quest'ultimo è un contratto di sub-trasporto stipulato da CP_11
Part
quale vettore principale, in nome e per conto proprio, con , quale sub-vettore, affinchè CP_1
Part tutta la prestazione di traporto che si è impegnata con MT ad effettuare, venga di fatto eseguita da . Orbene, è noto che il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o CP_1 dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna. Il vettore assume la responsabilità del trasporto delle cose e delle merci da un luogo di presa in carico fino al luogo finale di destinazione, e ciò anche se si avvale di soggetti terzi sub-trasportatori.
Il mittente che si avvale di uno spedizioniere (così come il destinatario della merce) non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla perdita della merce e, in generale, per la mancata o inesatta esecuzione del contratto di trasporto, essendo soggetto estraneo al contratto di trasporto stipulato tra spedizioniere e vettore.
Resta salva la possibilità per il mittente di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e lo spedizioniere, a sua volta, potrà rivalersi contro il vettore se la perdita della merce è a lui imputabile.
Nel caso in esame, come già evidenziato, con lettera del luglio 2020 lo spedizioniere MT ha
Part addebitato al vettore la responsabilità per la perdita della merce e ha chiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 94.050,90 preannunciando l'avvio di un'azione legale.
A maggio 2022 anche l'assicuratore della MT – la compagnia Zürich Insu-rance PLC – ha Part chiesto alla il risarcimento per le conseguenze dannose del trasporto nella (minor) somma di €
84.645,81.
A parte le richiamate richieste stragiudiziali, però, non risulta che le minacciate azioni legali siano Part state intraprese in danno di né che la stessa abbia pagato alcunchè a MT e\o alla compagnia Zürich Insurance PLC per la perdita degli otto bancali.
Part Né il mittente, né il destinatario, né lo spedizioniere hanno chiesto ed ottenuto dal vettore il risarcimento dei danni per la perdita della merce contenuta negli otto bancali.
Ne deriva che, anche dati per ammessi e provati gli inadempimenti del sub trasportatore agli CP_1
Part obblighi di trasporto assunti nei confronti di con la lettera di vettura, e pur dando per ammessa la responsabilità del sub vettore per la perdita della merce che da Civitanova CP_1
Marche doveva giungere a Peterborough, Regno Unito, non è provato che per la condotta
Part negligente del proprio sub vettore ( ) abbia corrisposto a MT ovvero alla sua CP_1
compagnia assicuratrice o ad altri alcunchè per cui non ha titolo a chiedere di rivalersi per un pagamento che non ha effettuato e per danni che non ha risarcito e\o subito.
Al rigetto delle domande della ricorrente consegue il rigetto delle domande rivolte alle chiamate in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente e la resistente Link mentre quest'ultima dovrà corrispondere le spese in favore della chiamata in causa , Persona_3 in quanto la chiamata in causa di quest'ultima risulta totalmente infondata, mentre tra Per_3
e la propria compagnia le
[...] Controparte_6 spese vanno compensate in quanto la chiamata in causa risulta giustificata dal rapporto di garanzia attestato dalla polizza assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 26.8.2022 nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sulle chiamate in causa di e Controparte_10 CP_2 [...]
, ritenuta la giurisdizione Controparte_6 del giudice italiano e la competenza dell'adito tribunale, così provvede: rigetta sia le domande di parte ricorrente che quelle proposte contro le chiamate in causa.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della resistente che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi oltre rimborso Controparte_10
forfettario iva e cap come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_10 CP_2
che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra e la CP_2 [...]
Controparte_6
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono alla verifica dei presupposti per l'accoglimento dell'azione Part di condanna proposta da con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza del danno- conseguenza, lamentato per la perdita della merce trasportata
4.Sul punto la Corte condivide le conclusioni raggiunte dal Tribunale, rilevando che: • la domanda proposta dall'originaria attrice/odierna appellante principale è fondata sul contratto di trasporto intercorso con la;
CP_1
Part
• di tale contratto la lamenta l'inadempimento chiedendo il risarcimento del danno subito;
• il danno è prospettato e richiesto in misura pari al valore delle merci oggetto di trasporto;
• il petitum immediato della domanda è la condanna della al pagamento della somma CP_1
asseritamente corrispondente al valore delle merci trasportate.
5.Si tratta, in altri termini, di una azione di condanna da inadempimento contrattuale fondata sulla deduzione di un danno emergente “provocato dalla corrispondente alle somme CP_10
riportate nella fattura della MO OU Srl e quanto richiesto alla Parte_1 dall'assicuratore della Med RA LD (doc. n. 11) in conseguenza della perdita occorsa durante il trasporto stradale. La prova del valore delle merci affidate alla per il trasporto, CP_10
sia la dimostrazione della somma richiesta alla dalla Med RA LD/Zürich quale Parte_1 risarcimento, ossia del danno che è pari ad € 84.645,00, si trovano nei documenti nn. 3, 10 ed 11 che vengono prodotti dal ricorrente. Al danno – non contestato dalla in sede CP_10
stragiudiziale neppure nell'ammontare – devono aggiungersi gli interessi, al tasso del 5% (art. 27
CMR), decorrenti dalla data dell'evento dannoso” (così in citazione in primo grado).
6.L'appellata principale nel costituirsi nel presente giudizio ha eccepito ed argomentato CP_1
quanto segue:
Part
“È pacifico ed incontestato tra le parti che il contratto di trasporto concluso tra e si CP_1
basa sulla Convenzione CMR e, per quanto non regolato dalla Convenzione, sulla legge austriaca
(cfr. doc. 9 di nel fascicolo di primo grado). Pertanto, la normativa italiana e la sua CP_1
interpretazione giurisprudenziale non rilevano ai fini della decisione della presente vertenza e il giudice di prime cure non ha commesso alcun errore nel non applicare l'orientamento della Corte di Cassazione relativo alla normativa italiana
Secondo la legge austriaca che è la legge applicabile scelta nel contratto, il diritto al risarcimento del danno sussiste se il soggetto che si avvale di tale diritto ha subito un pregiudizio effettivo. La normativa speciale austriaca relativa ai rapporti contrattuali di trasporto (Previsioni e Condizioni
Generali Austriache dei Trasportatori, in originale Controparte_12
, c.d. “AÖSp”) richiama, infatti, nella sezione 62, l'art. 1295 del codice
[...] civile austriaco ( , c.d. “ABGB”) secondo il quale “Chiunque Controparte_13
può chiedere il risarcimento del danno subito a colui che lo ha causato per propria colpa;
il danno può essere causato da illecito contrattuale ovvero extracontrattuale”). Part Nel presente caso, non ha subito alcun danno risarcibile, come correttamente rilevato dal
Part giudice di prime cure. Infatti, non ha dimostrato di aver pagato alcun risarcimento al proprio committente né, tantomeno, di essere stata intimata a pagarlo. Il mero fatto di aver ricevuto delle intimazioni a pagamento, peraltro, a distanza di anni dall'accaduto contestato, non dimostra Part assolutamente che abbia subito un pregiudizio effettivo (infatti, non sappiamo se la causa
Part intimata sia mai stata avviata contro e come si sia conclusa).
Part Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso il diritto di ad ottenere il risarcimento del danno, non essendo stata dimostrata la sussistenza di alcun pregiudizio subito dalla controparte”.
7.La parte appellante principale sul punto ha replicato quanto segue:
“La contestazione avversaria (da pagina 4 nella comparsa conclusionale alla quale si replica), secondo la quale “la normativa italiana e la sua interpretazione giurisprudenziale non rilevano ai fini della decisione della presente vertenza”, non coglie nel segno dato che:
a) la norma uniforme (art. 12.1 CMR), al pari della corrispondente regola domestica (art. 1685 cod. civ.), attribuisce al mittente, in questo caso al submittente e committente del subtrasporto, il potere di disporre delle cose trasportate e di esercitare il c.d. diritto di contrordine, cioè di sospendere il trasporto, di chiedere la restituzione delle cose o di ordinarne la consegna ad un diverso destinatario e, quindi, anche di ottenere dal subvettore il risarcimento del danno che sia conseguenza della perdita o dell'avaria della merce trasportata;
b) il diritto di disposizione, ed al contrordine, spetta al committente in quanto tale ossia indipendentemente dalla sua qualità di proprietario delle merci trasportate, tant'è vero che il subvettore è obbligato ad attenersi alle istruzioni del suo committente, e non a quelle del proprietario;
c) l'inadempimento del subvettore derivante dalla perdita della merce trasportata comporta la lesione del diritto di disposizione del vettore contrattuale - committente. La lesione del diritto di proprietà si pone, invece, all'esterno del contratto di trasporto o di subtrasporto (e, nella normalità dei casi, va ad incidere su terzi estranei a tale contratto). Ne consegue che il soggetto contrattualmente danneggiato dall'inadempimento del subvettore è, appunto, il suo committente (in questo caso, appunto, il vettore contrattuale); d) come si è già ricordato nella comparsa conclusionale per l'appellante, il criterio per la liquidazione del danno è quello previsto nell'art. 23 CMR che, esattamente come prescrive l'art. 1696, I° comma cod. civ., è quello del “prezzo corrente sul mercato” delle cose trasportate e, dunque, prescinde da qualsivoglia esborso o effettivo pregiudizio del committente, e che prevale sul criterio generale di cui all'art. 1223 cod. civ. (Cass. n. 1336 del 20.1.2009).
Per quanto sopra, il (costante) insegnamento della Corte di legittimità contenuto nelle pronunce richiamate nella comparsa conclusionale per l'appellante (da pagina 9, in calce), ossia che la Part prova – erroneamente richiesta dal Tribunale – che avesse risarcito MT o la Zürich
Insurance, è del tutto superflua, è assolutamente coerente ed applicabile anche al trasporto di merci a carattere internazionale”.
8.Osserva la Corte che, nella presente fattispecie, come eccepito dalla e non contestato CP_1
Part specificamente dalla deve applicarsi il diritto sostanziale austriaco come da “condizioni generali di contratto” di trasporto inter-partes:
“I. AMBITO DI APPLICAZIONE (…)
(4) In subordine alle seguenti disposizioni, si applicano le disposizioni della Convenzione reletiva al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e dell'AÖSp (Condizioni Generali degli Spedizionieri Austriaci). Particolare interesse verrà rivolto ai sensi dell'art. 26, paragrafo 1 della CMR. (…)
LEGGE APPLICABILE, LUOGO DI ESECUZIONE, FORO COMPETENTE
(1) Si applica il diritto sostanziale austriaco. La lingua del contratto è il tedesco. Il luogo di esecuzione”.
9.In tal modo il rapporto dedotto in giudizio è regolato, oltre che dalle pattuizioni contrattuali espresse, anche dalla Convenzione CMR e, per quanto non regolato dalla Convenzione, dalla legge austriaca.
Non può invece farsi applicazione del diritto sostanziale italiano e dei principi enunciati dalla giurisprudenza italiana con riferimento a detta normativa nazionale.
10.In tal modo l'esistenza del diritto al risarcimento del danno oggetto di causa deve essere valutata secondo la legge austriaca.
Alla presente fattispecie va fatta applicazione dell'art. 1295 ABGB richiamato dalla la cui CP_1
traduzione (v Corte giustizia UE sez. V, 05/06/2014, n.557) è “Chiunque può chiedere il risarcimento del danno subito da colui che lo ha causato per propria colpa;
il danno può essere causato da illecito contrattuale ovvero extracontrattuale”.
Il richiamo alla norma sostanziale austriaca applicabile non ha formato oggetto di specifica
Part contestazione da parte della
11.La conseguenza che ne trae la Corte, coerente con l'esposizione di parte appellata principale
, è che la norma impone la verifica e la prova del danno conseguenza ed in definitiva che il CP_1
danno sia effettivamente subito.
12.Infatti il danno dedotto in giudizio:
• non deriva direttamente dal mancato conseguimento della prestazione bensì si riconnette alla perdita derivante dalle prestazioni da rendere a terzi in conseguenza dell'inadempimento
(risarcimento nei confronti dello spedizioniere);
• è un danno-emergente soggetto al principio dell'effettività del danno riconducibile alla normativa austriaca;
• non può essere risarcito, nel presente giudizio, perché non c'è prova di un pregiudizio economico/perdita attuale già subita dalla creditrice (pagamento nei confronti del proprio contraente diretto o del suo assicuratore), secondo quanto esposto anche dal Tribunale.
13.Deve chiarirsi che l'azione del vettore/appellante principale nei confronti del subvettore CP_1
non è un'azione di regresso ma un'azione diretta, ammissibile in diritto ma infondata in fatto per il difetto di prova di un danno effettivo.
In altri termini l'azione della submittente nei confronti del subvettore non era preclusa in senso assoluto perché la parte originaria attrice poteva avere interesse e limitarsi al mero accertamento di responsabilità o chiedere una condanna generica o condizionata.
14. Non appaiono rilevanti, nella disciplina della presente fattispecie, le previsioni della CMR
Part (richiamate dalla di cui all' art. 12.1 (che riguarda la fase esecutiva dell'adempimento) ed all'art. 23 (che riguarda la quantificazione del danno).
Appare invece rilevante la previsione specifica sull'inadempimento di cui all'art. 13.1: “Dopo
l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto”.
Quindi il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui la perdita della merce è accertata (come incontestatamente avvenuto nella presente fattispecie prima dell'inizio del giudizio).
A conferma del fatto che il submittente esercita il proprio diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nei limiti del danno-conseguenza effettivamente subito.
15.Le argomentazioni che precedono finiscono per confermare la pronuncia di primo grado, assorbendo l'esame di ogni ulteriore motivo di gravame principale nonché assorbendo, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida, gli appelli incidentali.
Sul punto va, in particolare, considerato che l'appellata in via principale ed immediata ha CP_1 chiesto il rigetto dell'appello principale ed in via incidentale ha impugnato il capo di pronuncia sulla competenza territoriale.
La Corte, pur nella consapevolezza della natura pregiudiziale di rito della questione della competenza (da attentamente valutare anche alla luce giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in materia di foro convenzionale ai sensi del Regolamento (UE) n.
1215/2012 cd. Bruxelles I bis) nondimeno ha ritenuto di dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, conducente al rigetto dell'appello principale ed alla soddisfazione delle posizioni processuali e sostanziale delle altre parti;
in tal modo si è omesso lo scrutinio di ogni altra questione indipendentemente dal fatto che essa riguardasse il rito o il merito: tanto in osservanza di evidenti esigenze di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata.
16.L'appello principale è respinto, assorbito ogni motivo di appello incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (d)liquidazione entro la media tariffaria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello principale;
2-dichiara assorbiti gli appelli incidentali;
3-condanna l'appellante principale a rifondere alle tre parti appellate principali le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna parte appellata principale, in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 9 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 412/2024RG vertente tra
(P.I. , in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in A-6300 Wörgl (Austria), Gewerbepark 1, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pesce (C.F. PEC C.F._1
con studio in Milano, Via Santa Tecla 4; Email_1
-parte appellante principale/appellata incidentale e
società di diritto polacco (p. iva PL ), con sede legale in Polonia, ul. Controparte_1 P.IVA_2
Nadrzeczna 17, 05-462, Wiązowna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
e rappresentata e difesa come dagli Avv.ti Agata Sobol Per_1 Persona_2
( e Agnieszka Janusz C.F._2 Email_2
( del Foro di Milano;
C.F._3 Email_3
-parte appellata principale/appellante incidentale e
, nata a [...] il [...] residente in [...]
83B), titolare della ditta individuale p.iva ( CP_2 C.F._4 [...]
con sede in Polonia in via Grel 83B, 34-400 a Controparte_3
Nowy Targ (PL) rappresentata e difesa dall'Avv. AT EL del Foro di Trieste, C.F.
, indirizzo pec - fax 0409661085, e C.F._5 Email_4
dall'Avv. Wioletta Grazyna Stryjewska del Foro di Trani, C.F. , indirizzo C.F._6 pec con domicilio elettro presso lo studio Email_5
dell'Avv. AT EL in Foro Ulpiano 5, Trieste, domicilio telematico:
; Email_4
-parte appellata principale/appellante incidentale e
Gruppo assicurativo di Vienna, Tribunale distrettuale di m.st., Controparte_4 C.F._7
Varsavia, XII divisione commerciale del registro del tribunale nazionale, PIN , C.F._8 [...]
, 02-342 Varsavia, in virtù di fusione per incorporazione con la Controparte_5 [...]
P. IVA Controparte_6
(NIP) , , KRS , con sede in Polonia, Varsavia, in via P.IVA_3 CP_7 P.IVA_4 P.IVA_5
22A Woloska, st. 02-675, in persona di Presidente del Consiglio di CP_8
Amministrazione e , Membro del Consiglio, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di CP_9
Villa Massimo n. 39, presso lo studio dell'avv. Federica Bizzoni del Foro di Roma (C.f.
), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco Tedaldi di C.F._9
Tavasca del Foro di Roma (C.f. ), p.e.c. C.F._10
e - fax Email_6 Email_7
06/44244030;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
Part
“Con ricorso depositato il 26.8.2022 (di seguito per brevità ha Parte_1
chiesto di condannare la (di seguito per brevità ) al risarcimento Controparte_10 CP_1 in favore della dell'importo di € 84.645,00, oltre interessi del 5%, dalla data Parte_1 dell'evento dannoso, e rivalutazione monetaria;
condannare inoltre il convenuto a rimborsare alla le spese per l'assistenza stragiudiziale, pari ad € 960,00, oltre interessi. Parte_1 ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale Controparte_10 di Macerata, la prescrizione dell'azione risarcitoria e la insussistenza del diritto al risarcimento del danno chiedendo ed ottenuto la chiamata in causa, quale sub vettore- della ditta individuale che, costituitasi in giudizio, ha aderito alle eccezioni di difetto di giurisdizione e CP_2 di prescrizione e decadenza dell'azione, ha declinato ogni responsabilità del proprio autista e ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
( di seguito per brevità . Controparte_6 CP_6
Quest'ultima ha fatto proprie tutte le eccezioni della e ha concluso per il rigetto delle CP_2
avverse domande.
In punto di fatto è pacifico che:
1. il 20 novembre 2019 la è stata incaricata dallo spedizioniere Med RA Parte_1
LD Srl (di seguito per brevità MT) del trasporto di un c.d. collettame di merci - e tra queste una partita di 19 macchine da caffè e 36 macinacaffè della MO OU Srl, da Civitanova
Marche per Peterborough (R.U.);
2. non ha eseguito in prima persona il traposto ma si è avvalsa di un sub-vettore Parte_1
polacco, la che, a sua volta, si è avvalsa, quale trasportatore, della Controparte_10
ditta individuale;
CP_2
3. Il 22.11.2019 gli otto bancali della merce della MO OU sono stati consegnai e presi in carico dal trasportatore polacco;
4. detti bancali non sono giunti a destinazione (ossia a Peterborough, Regno Unito); in quanto nella notte tra il 26 ed il 27 novembre sono stati rubati mentre il camion era in sosta;
5. con lettera del 26 novembre 2019 lo spedizioniere, Med RA LD, ha contestato al vettore la responsabilità per l'evento dannoso e il giorno dopo analoga richiesta è stata Parte_1
Part rivolta da al sub-vettore Link
Part 6. con lettera del luglio 2020 MT ha addebitato alla la responsabilità per la perdita della merce e ha chiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 94.050,90 preannunciando l'avvio di un'azione legale anche da parte di MT per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al patito furto;
7. a maggio 2022 anche l'assicuratore della MT – la compagnia Zürich Insu-rance PLC – ha Part chiesto alla il risarcimento per le conseguenze dannose del trasporto nella (minor) somma di €
84.645,81;
Part 8. a luglio 2022 rinnova a l'addebito per la perdita della merce chiedendo il pagamento CP_1
della somma richiestale della Zürich Insu-rance PLC;
Part 9. Il rapporto contrattuale che lega e è disciplinato dalle condizioni indicate nell'ordine CP_1
Part trasmesso da a e da quest'ultima accettate per fatti concludenti (v. doc. 5 di part attrice CP_1
che corrisponde al doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Sul difetto di giurisdizione.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del tribunale di Macerata.
Part e hanno convenuto che al rapporto contrattuale per cui è causa si applicano le CP_1 condizioni generali richiamate nell'ordine di trasporto di cui al doc. 5 di part attrice che corrisponde al doc. 9 del fascicolo di parte convenuta, in via subordinata (v. punto 4 della clausola nr. 1) “si applicano le disposizioni della Convenzione relative al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e dell'AÖSp (Condizioni Generali degli Spedizionieri
Austriaci) …”.
Quanto al foro competente la clausola contrattuale nr. 10 prevede, per le azioni legali del
Part Part committente, ossia della che il foro competente può essere, a scelta di il foro del mandatario, ossia di , il foro generale del committente, ossia ST (A-6330), o Bolzano. CP_1
Non si tratta di fori indicati come esclusivi, a differenza di quanto previsto, dalla stessa clausola,
Part per le azioni legali contro per cui non è precluso alla parte adire altri fori alternativi quale quello individuato dall'art. 31 della CMR (che è normativa di completamento del regolamento pattizio) costituito dal luogo di “ricevimento delle merci”; il Giudice del luogo in cui le merci sono state prese in consegna dal trasportatore (o da chi per lui). Detto luogo è Civitanova CP_1
Marche, rientrante nel circondario del Tribunale di Macerata. La facoltà dei contraenti di scegliere, attraverso un'espressa clausola contrattuale, la legge che regolerà gli aspetti sostanziali e processuali, sia per i punti espressamente sia per i punti che non sono stati previsti dalle parti, consente, nel caso in esame, in assenza di una clausole di esclusività a favore di uno dei fori
Part pattiziamente richiamati nella clausola 10 per le azioni legali della committente di far entrare legittimamente in gioco la disciplina contenuta nella Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) e quindi la previsione specifica contenuta nel citato art. 31.
Passando al merito della vicenda si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto al Part primo reclamo di del 22.11.2019 non risulta che abbia risposto respingendolo per CP_1 iscritto restituendo i documenti per cui si è verificato l'effetto sospensivo previsto dall'art. 31.2 della CMR (“Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati.”). Peraltro, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, il termine prescrizionale da prendere in considerazione non è quello di un anno ma quello di tre anni, come previsto dal primo comma dell'art. 31 della CMR: termine pacificamente non decorso.
Part Nella fattispecie in esame non si tratta di trasporto cumulativo in quanto non ha stipulato più contratti con più vettori ma un solo contratto con un unico vettore, ossia con;
né si verte in CP_1
caso di trasporto eseguito da vettori successivi previsto dagli artt. 34 e ss della CMR richiedendosi in tal caso che ci sia un unico contratto stipulato dal mittente con più vettori. La lettera di vettura Part tra e con relative allegate condizioni generali documenta l'esistenza del rapporto CP_1
contrattuale tra i due citati soggetti e i rispettivi diritti e obblighi.
Tra gli obblighi contrattuali del sub-vettore rilevano, nel caso in esame, il divieto per CP_1 CP_1
di avvalersi di un altro sub-vettore, come emerge dalla clausola VII intitolata “esecuzione dell'incarico e ulteriori accordi” laddove al punto 4 prevede che “l'ordine non può essere trasmesso a terzi senza la conoscenza e il consenso del committente” e al successivo punto 22 laddove “si concorda espressamente che il fornitore (ossia , n.d.e.) non è autorizzato a CP_1 trasmettere incarichi ad altri trasportatori”.
Inoltre, il punto 19 della citata clausola prevede il dovere del fornitore, ossia di ,“di dirigersi CP_1
solamente verso parcheggi custoditi e, in caso di violazione, risponde illimitatamente per qualsiasi danno derivante” mentre il punto 21 pone a carico del fornitore il dovere di “dotare i propri autocarri di due dispositivi antifurto funzionanti in modo indipendente tra loro”.
Ciò posto va considerato che bisogna distinguere il contratto di spedizione da quello di trasporto.
Le parti del contratto di spedizione sono, nel caso in esame, il mittente, MO OU, e lo spedizioniere MT (come emerge dalla fattura della MO e dall'ordine della Med RA
LD alla del 20.11.2019; v. doc. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente) mentre le Parte_1
Part parti del contratto di trasporto sono, da un lato MT e, dall'altro, il vettore, che, a sua volta, si è avvalsa del sub-vettore, Quest'ultimo è un contratto di sub-trasporto stipulato da CP_11
Part
quale vettore principale, in nome e per conto proprio, con , quale sub-vettore, affinchè CP_1
Part tutta la prestazione di traporto che si è impegnata con MT ad effettuare, venga di fatto eseguita da . Orbene, è noto che il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o CP_1 dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna. Il vettore assume la responsabilità del trasporto delle cose e delle merci da un luogo di presa in carico fino al luogo finale di destinazione, e ciò anche se si avvale di soggetti terzi sub-trasportatori.
Il mittente che si avvale di uno spedizioniere (così come il destinatario della merce) non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla perdita della merce e, in generale, per la mancata o inesatta esecuzione del contratto di trasporto, essendo soggetto estraneo al contratto di trasporto stipulato tra spedizioniere e vettore.
Resta salva la possibilità per il mittente di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e lo spedizioniere, a sua volta, potrà rivalersi contro il vettore se la perdita della merce è a lui imputabile.
Nel caso in esame, come già evidenziato, con lettera del luglio 2020 lo spedizioniere MT ha
Part addebitato al vettore la responsabilità per la perdita della merce e ha chiesto il risarcimento del danno quantificato in euro 94.050,90 preannunciando l'avvio di un'azione legale.
A maggio 2022 anche l'assicuratore della MT – la compagnia Zürich Insu-rance PLC – ha Part chiesto alla il risarcimento per le conseguenze dannose del trasporto nella (minor) somma di €
84.645,81.
A parte le richiamate richieste stragiudiziali, però, non risulta che le minacciate azioni legali siano Part state intraprese in danno di né che la stessa abbia pagato alcunchè a MT e\o alla compagnia Zürich Insurance PLC per la perdita degli otto bancali.
Part Né il mittente, né il destinatario, né lo spedizioniere hanno chiesto ed ottenuto dal vettore il risarcimento dei danni per la perdita della merce contenuta negli otto bancali.
Ne deriva che, anche dati per ammessi e provati gli inadempimenti del sub trasportatore agli CP_1
Part obblighi di trasporto assunti nei confronti di con la lettera di vettura, e pur dando per ammessa la responsabilità del sub vettore per la perdita della merce che da Civitanova CP_1
Marche doveva giungere a Peterborough, Regno Unito, non è provato che per la condotta
Part negligente del proprio sub vettore ( ) abbia corrisposto a MT ovvero alla sua CP_1
compagnia assicuratrice o ad altri alcunchè per cui non ha titolo a chiedere di rivalersi per un pagamento che non ha effettuato e per danni che non ha risarcito e\o subito.
Al rigetto delle domande della ricorrente consegue il rigetto delle domande rivolte alle chiamate in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente e la resistente Link mentre quest'ultima dovrà corrispondere le spese in favore della chiamata in causa , Persona_3 in quanto la chiamata in causa di quest'ultima risulta totalmente infondata, mentre tra Per_3
e la propria compagnia le
[...] Controparte_6 spese vanno compensate in quanto la chiamata in causa risulta giustificata dal rapporto di garanzia attestato dalla polizza assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 26.8.2022 nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sulle chiamate in causa di e Controparte_10 CP_2 [...]
, ritenuta la giurisdizione Controparte_6 del giudice italiano e la competenza dell'adito tribunale, così provvede: rigetta sia le domande di parte ricorrente che quelle proposte contro le chiamate in causa.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della resistente che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi oltre rimborso Controparte_10
forfettario iva e cap come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_10 CP_2
che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra e la CP_2 [...]
Controparte_6
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono alla verifica dei presupposti per l'accoglimento dell'azione Part di condanna proposta da con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza del danno- conseguenza, lamentato per la perdita della merce trasportata
4.Sul punto la Corte condivide le conclusioni raggiunte dal Tribunale, rilevando che: • la domanda proposta dall'originaria attrice/odierna appellante principale è fondata sul contratto di trasporto intercorso con la;
CP_1
Part
• di tale contratto la lamenta l'inadempimento chiedendo il risarcimento del danno subito;
• il danno è prospettato e richiesto in misura pari al valore delle merci oggetto di trasporto;
• il petitum immediato della domanda è la condanna della al pagamento della somma CP_1
asseritamente corrispondente al valore delle merci trasportate.
5.Si tratta, in altri termini, di una azione di condanna da inadempimento contrattuale fondata sulla deduzione di un danno emergente “provocato dalla corrispondente alle somme CP_10
riportate nella fattura della MO OU Srl e quanto richiesto alla Parte_1 dall'assicuratore della Med RA LD (doc. n. 11) in conseguenza della perdita occorsa durante il trasporto stradale. La prova del valore delle merci affidate alla per il trasporto, CP_10
sia la dimostrazione della somma richiesta alla dalla Med RA LD/Zürich quale Parte_1 risarcimento, ossia del danno che è pari ad € 84.645,00, si trovano nei documenti nn. 3, 10 ed 11 che vengono prodotti dal ricorrente. Al danno – non contestato dalla in sede CP_10
stragiudiziale neppure nell'ammontare – devono aggiungersi gli interessi, al tasso del 5% (art. 27
CMR), decorrenti dalla data dell'evento dannoso” (così in citazione in primo grado).
6.L'appellata principale nel costituirsi nel presente giudizio ha eccepito ed argomentato CP_1
quanto segue:
Part
“È pacifico ed incontestato tra le parti che il contratto di trasporto concluso tra e si CP_1
basa sulla Convenzione CMR e, per quanto non regolato dalla Convenzione, sulla legge austriaca
(cfr. doc. 9 di nel fascicolo di primo grado). Pertanto, la normativa italiana e la sua CP_1
interpretazione giurisprudenziale non rilevano ai fini della decisione della presente vertenza e il giudice di prime cure non ha commesso alcun errore nel non applicare l'orientamento della Corte di Cassazione relativo alla normativa italiana
Secondo la legge austriaca che è la legge applicabile scelta nel contratto, il diritto al risarcimento del danno sussiste se il soggetto che si avvale di tale diritto ha subito un pregiudizio effettivo. La normativa speciale austriaca relativa ai rapporti contrattuali di trasporto (Previsioni e Condizioni
Generali Austriache dei Trasportatori, in originale Controparte_12
, c.d. “AÖSp”) richiama, infatti, nella sezione 62, l'art. 1295 del codice
[...] civile austriaco ( , c.d. “ABGB”) secondo il quale “Chiunque Controparte_13
può chiedere il risarcimento del danno subito a colui che lo ha causato per propria colpa;
il danno può essere causato da illecito contrattuale ovvero extracontrattuale”). Part Nel presente caso, non ha subito alcun danno risarcibile, come correttamente rilevato dal
Part giudice di prime cure. Infatti, non ha dimostrato di aver pagato alcun risarcimento al proprio committente né, tantomeno, di essere stata intimata a pagarlo. Il mero fatto di aver ricevuto delle intimazioni a pagamento, peraltro, a distanza di anni dall'accaduto contestato, non dimostra Part assolutamente che abbia subito un pregiudizio effettivo (infatti, non sappiamo se la causa
Part intimata sia mai stata avviata contro e come si sia conclusa).
Part Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso il diritto di ad ottenere il risarcimento del danno, non essendo stata dimostrata la sussistenza di alcun pregiudizio subito dalla controparte”.
7.La parte appellante principale sul punto ha replicato quanto segue:
“La contestazione avversaria (da pagina 4 nella comparsa conclusionale alla quale si replica), secondo la quale “la normativa italiana e la sua interpretazione giurisprudenziale non rilevano ai fini della decisione della presente vertenza”, non coglie nel segno dato che:
a) la norma uniforme (art. 12.1 CMR), al pari della corrispondente regola domestica (art. 1685 cod. civ.), attribuisce al mittente, in questo caso al submittente e committente del subtrasporto, il potere di disporre delle cose trasportate e di esercitare il c.d. diritto di contrordine, cioè di sospendere il trasporto, di chiedere la restituzione delle cose o di ordinarne la consegna ad un diverso destinatario e, quindi, anche di ottenere dal subvettore il risarcimento del danno che sia conseguenza della perdita o dell'avaria della merce trasportata;
b) il diritto di disposizione, ed al contrordine, spetta al committente in quanto tale ossia indipendentemente dalla sua qualità di proprietario delle merci trasportate, tant'è vero che il subvettore è obbligato ad attenersi alle istruzioni del suo committente, e non a quelle del proprietario;
c) l'inadempimento del subvettore derivante dalla perdita della merce trasportata comporta la lesione del diritto di disposizione del vettore contrattuale - committente. La lesione del diritto di proprietà si pone, invece, all'esterno del contratto di trasporto o di subtrasporto (e, nella normalità dei casi, va ad incidere su terzi estranei a tale contratto). Ne consegue che il soggetto contrattualmente danneggiato dall'inadempimento del subvettore è, appunto, il suo committente (in questo caso, appunto, il vettore contrattuale); d) come si è già ricordato nella comparsa conclusionale per l'appellante, il criterio per la liquidazione del danno è quello previsto nell'art. 23 CMR che, esattamente come prescrive l'art. 1696, I° comma cod. civ., è quello del “prezzo corrente sul mercato” delle cose trasportate e, dunque, prescinde da qualsivoglia esborso o effettivo pregiudizio del committente, e che prevale sul criterio generale di cui all'art. 1223 cod. civ. (Cass. n. 1336 del 20.1.2009).
Per quanto sopra, il (costante) insegnamento della Corte di legittimità contenuto nelle pronunce richiamate nella comparsa conclusionale per l'appellante (da pagina 9, in calce), ossia che la Part prova – erroneamente richiesta dal Tribunale – che avesse risarcito MT o la Zürich
Insurance, è del tutto superflua, è assolutamente coerente ed applicabile anche al trasporto di merci a carattere internazionale”.
8.Osserva la Corte che, nella presente fattispecie, come eccepito dalla e non contestato CP_1
Part specificamente dalla deve applicarsi il diritto sostanziale austriaco come da “condizioni generali di contratto” di trasporto inter-partes:
“I. AMBITO DI APPLICAZIONE (…)
(4) In subordine alle seguenti disposizioni, si applicano le disposizioni della Convenzione reletiva al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e dell'AÖSp (Condizioni Generali degli Spedizionieri Austriaci). Particolare interesse verrà rivolto ai sensi dell'art. 26, paragrafo 1 della CMR. (…)
LEGGE APPLICABILE, LUOGO DI ESECUZIONE, FORO COMPETENTE
(1) Si applica il diritto sostanziale austriaco. La lingua del contratto è il tedesco. Il luogo di esecuzione”.
9.In tal modo il rapporto dedotto in giudizio è regolato, oltre che dalle pattuizioni contrattuali espresse, anche dalla Convenzione CMR e, per quanto non regolato dalla Convenzione, dalla legge austriaca.
Non può invece farsi applicazione del diritto sostanziale italiano e dei principi enunciati dalla giurisprudenza italiana con riferimento a detta normativa nazionale.
10.In tal modo l'esistenza del diritto al risarcimento del danno oggetto di causa deve essere valutata secondo la legge austriaca.
Alla presente fattispecie va fatta applicazione dell'art. 1295 ABGB richiamato dalla la cui CP_1
traduzione (v Corte giustizia UE sez. V, 05/06/2014, n.557) è “Chiunque può chiedere il risarcimento del danno subito da colui che lo ha causato per propria colpa;
il danno può essere causato da illecito contrattuale ovvero extracontrattuale”.
Il richiamo alla norma sostanziale austriaca applicabile non ha formato oggetto di specifica
Part contestazione da parte della
11.La conseguenza che ne trae la Corte, coerente con l'esposizione di parte appellata principale
, è che la norma impone la verifica e la prova del danno conseguenza ed in definitiva che il CP_1
danno sia effettivamente subito.
12.Infatti il danno dedotto in giudizio:
• non deriva direttamente dal mancato conseguimento della prestazione bensì si riconnette alla perdita derivante dalle prestazioni da rendere a terzi in conseguenza dell'inadempimento
(risarcimento nei confronti dello spedizioniere);
• è un danno-emergente soggetto al principio dell'effettività del danno riconducibile alla normativa austriaca;
• non può essere risarcito, nel presente giudizio, perché non c'è prova di un pregiudizio economico/perdita attuale già subita dalla creditrice (pagamento nei confronti del proprio contraente diretto o del suo assicuratore), secondo quanto esposto anche dal Tribunale.
13.Deve chiarirsi che l'azione del vettore/appellante principale nei confronti del subvettore CP_1
non è un'azione di regresso ma un'azione diretta, ammissibile in diritto ma infondata in fatto per il difetto di prova di un danno effettivo.
In altri termini l'azione della submittente nei confronti del subvettore non era preclusa in senso assoluto perché la parte originaria attrice poteva avere interesse e limitarsi al mero accertamento di responsabilità o chiedere una condanna generica o condizionata.
14. Non appaiono rilevanti, nella disciplina della presente fattispecie, le previsioni della CMR
Part (richiamate dalla di cui all' art. 12.1 (che riguarda la fase esecutiva dell'adempimento) ed all'art. 23 (che riguarda la quantificazione del danno).
Appare invece rilevante la previsione specifica sull'inadempimento di cui all'art. 13.1: “Dopo
l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto”.
Quindi il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in cui la perdita della merce è accertata (come incontestatamente avvenuto nella presente fattispecie prima dell'inizio del giudizio).
A conferma del fatto che il submittente esercita il proprio diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale nei limiti del danno-conseguenza effettivamente subito.
15.Le argomentazioni che precedono finiscono per confermare la pronuncia di primo grado, assorbendo l'esame di ogni ulteriore motivo di gravame principale nonché assorbendo, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida, gli appelli incidentali.
Sul punto va, in particolare, considerato che l'appellata in via principale ed immediata ha CP_1 chiesto il rigetto dell'appello principale ed in via incidentale ha impugnato il capo di pronuncia sulla competenza territoriale.
La Corte, pur nella consapevolezza della natura pregiudiziale di rito della questione della competenza (da attentamente valutare anche alla luce giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in materia di foro convenzionale ai sensi del Regolamento (UE) n.
1215/2012 cd. Bruxelles I bis) nondimeno ha ritenuto di dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, conducente al rigetto dell'appello principale ed alla soddisfazione delle posizioni processuali e sostanziale delle altre parti;
in tal modo si è omesso lo scrutinio di ogni altra questione indipendentemente dal fatto che essa riguardasse il rito o il merito: tanto in osservanza di evidenti esigenze di economia processuale e nel rispetto del principio di ragionevole durata.
16.L'appello principale è respinto, assorbito ogni motivo di appello incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (d)liquidazione entro la media tariffaria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello principale;
2-dichiara assorbiti gli appelli incidentali;
3-condanna l'appellante principale a rifondere alle tre parti appellate principali le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna parte appellata principale, in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 9 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini