Articolo 2221 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 ter 1Articolo 2199
Versione
16 luglio 2016
Art. 2221-ter. (( (Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali).)) (( 1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina. 2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016