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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9657/2023
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9657 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, nella qualità di socio accomandatario della società “Alimentari Dial Parte_1
s.a.s. di Di LO TI”, e , nella qualità di socia accomandante Parte_2 della società “Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI”, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1, presso lo studio degli avvocati Lucia Manna e Carmela Galiano, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Pag. 1 di 6 OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliata in Sant'TI (NA) alla Via Cardinale Controparte_1
Verde n° 8, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Campanile, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Di LO TI e Parte_2
rispettivamente nella qualità di socio accomandatario e socio accomandante della “Alimentari
Dial s.a.s. di Di LO TI”, hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2811/2023 (RG. 7125/23) - emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, in data 18/09/2023, per la somma di € 23.240,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento, chiedendone la revoca.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito a) la genericità della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il contratto di locazione fatto valere con il ricorso monitorio è stato stipulato con la società Alimentari Dial
s.a.s.; c) nel merito, l'erroneità della somma ingiunta.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando gli assunti di controparte, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha formulato alle parti una proposta conciliativa, come da ordinanza del 19.4.2024.
All'udienza di rinvio, in mancanza di accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente (mentre parte opposta è comparsa in udienza e ha accettato la proposta), la causa
è stata rinviata per la discussione.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Pag. 2 di 6 2.1 Vanno innanzitutto disattese le eccezioni in rito sollevate dagli opponenti, atteso che se da un lato la pretesa creditoria azionata dall'opposta con il ricorso monitorio è certamente specifica
(mancato pagamento dei canoni di locazione da giugno 2022 a maggio 2023, detratti € 1.000,00 già versati, oltre ad € 240,00 a titolo di imposta di registro nella misura del 50%), dall'altro non può dubitarsi della legittimazione passiva degli opponenti (o meglio: titolarità passiva), secondo il costante orientamento di legittimità maturato in materia (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 secondo cui: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).»).
Pertanto, a fronte della cancellazione dal registro delle imprese in data 22.12.2022 della
Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI (cfr. visura camerale presente nella produzione di parte opposta), ha legittimamente agito nei confronti degli opponenti, nella Controparte_1
rispettiva qualità di socio accomandatario e di socio accomandante, entro i limiti delle rispettive responsabilità verso i debiti della società (cfr. le conclusioni del ricorso monitorio).
2.2 Venendo al merito, va rilevato che l'accordo transattivo raggiunto tra le parti in corso di giudizio (cfr. deposito effettuato da parte opponente in data 17.7.2024) debba dirsi risolto, atteso
Pag. 3 di 6 che parte opposta ha puntualmente eccepito l'inadempimento, da parte degli opponenti, delle obbligazioni nascenti dal medesimo accordo (cfr. da ultimo le note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2025, con le quali si dà anche atto del pagamento parziale pari a €
6.800,00). Invero, con l'accordo in questione, le parti hanno convenuto quanto segue: “il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento come sopra indicati renderà nullo e privo di effetti il presente accordo il quale, pertanto, avrà piena efficacia liberatoria soltanto all'esito dell'esatto e puntuale pagamento dell'intero importo concordato. D) Resta altresì inteso che tale accordo non ha carattere novativo per cui, in caso di mancato puntuale pagamento e/o parziale pagamento, la sig.ra tratterrà le somme eventualmente ricevute a Controparte_1
titolo di acconto ed il pendente giudizio di opposizione verrà proseguito per il recupero delle somme residue fino alla concorrenza delle somme portate dal predetto titolo ed alle spese di lite che verranno liquidate” (così pag. 6 punti C e D dell'accordo).
Ciò posto, appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Pag. 4 di 6 Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di locazione fondato sul contratto registrato in data 12/12/2019 presso l'Ufficio del Registro di Aversa al n°11435 Serie 3T (contratto in ogni caso presente nella produzione di parte opposta e vincolante
D e la Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI), né che il rilascio Controparte_1 dell'immobile sia avvenuto soltanto in data 15.5.2023. Dalla lettura del contratto si ricava che il canone di locazione sia stato convenuto nella misura di € 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese (cfr. punto 3 del contratto).
Parte opponente, inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento dell'obbligazione, essendosi limitata a contestare genericamente la correttezza dell'importo ingiunto, senza tuttavia fornire alcuna prova di eventuali parziali pagamenti.
Si aggiunga che la transazione intervenuta in corso di giudizio configura un chiaro riconoscimento della pretesa della controparte.
Ne consegue che la domanda sottesa al ricorso monitorio, per il pagamento dei canoni di locazione da giugno 2022 a maggio 2023 (data di rilascio dell'immobile 15.5.2023 a fronte dell'obbligo contrattuale di pagamento del canone entro il giorno 10 di ogni mese), detratti €
1.000,00 già versati, oltre che di € 240,00 a titolo di imposta di registro nella misura del 50% (cfr. punto 18 del contratto di locazione), deve essere accolta.
Tuttavia, a fronte del pagamento parziale del dovuto intervenuto in corso di giudizio, come dichiarato da parte opposta da ultimo con le note di trattazione scritta depositate in data
29.4.2025, con le quali si dà atto del pagamento parziale pari a € 6.800,00, somma trattenuta a titolo di acconto sul maggior credito, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
Pag. 5 di 6 dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.»).
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna Di LO TI e Parte_2
rispettivamente nella qualità di socio accomandatario e socio accomandante della
“Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI” al pagamento, in favore di CP_1
, della somma pari a € 16.440,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, entro
[...]
i limiti delle rispettive responsabilità per i debiti societari;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2811/2023 (RG. 7125/23) - emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, in data 18/09/2023;
- condanna Di LO TI e rispettivamente nella qualità di socio Parte_2
accomandatario e socio accomandante della “Alimentari Dial s.a.s. di Di LO
TI” al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.424,20 di cui € 2.108,00 per compensi professionali ed €
316,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Giacomo Campanile dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9657 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, nella qualità di socio accomandatario della società “Alimentari Dial Parte_1
s.a.s. di Di LO TI”, e , nella qualità di socia accomandante Parte_2 della società “Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI”, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1, presso lo studio degli avvocati Lucia Manna e Carmela Galiano, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Pag. 1 di 6 OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliata in Sant'TI (NA) alla Via Cardinale Controparte_1
Verde n° 8, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Campanile, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Di LO TI e Parte_2
rispettivamente nella qualità di socio accomandatario e socio accomandante della “Alimentari
Dial s.a.s. di Di LO TI”, hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2811/2023 (RG. 7125/23) - emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, in data 18/09/2023, per la somma di € 23.240,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento, chiedendone la revoca.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito a) la genericità della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il contratto di locazione fatto valere con il ricorso monitorio è stato stipulato con la società Alimentari Dial
s.a.s.; c) nel merito, l'erroneità della somma ingiunta.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando gli assunti di controparte, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ha formulato alle parti una proposta conciliativa, come da ordinanza del 19.4.2024.
All'udienza di rinvio, in mancanza di accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente (mentre parte opposta è comparsa in udienza e ha accettato la proposta), la causa
è stata rinviata per la discussione.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Pag. 2 di 6 2.1 Vanno innanzitutto disattese le eccezioni in rito sollevate dagli opponenti, atteso che se da un lato la pretesa creditoria azionata dall'opposta con il ricorso monitorio è certamente specifica
(mancato pagamento dei canoni di locazione da giugno 2022 a maggio 2023, detratti € 1.000,00 già versati, oltre ad € 240,00 a titolo di imposta di registro nella misura del 50%), dall'altro non può dubitarsi della legittimazione passiva degli opponenti (o meglio: titolarità passiva), secondo il costante orientamento di legittimità maturato in materia (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 secondo cui: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).»).
Pertanto, a fronte della cancellazione dal registro delle imprese in data 22.12.2022 della
Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI (cfr. visura camerale presente nella produzione di parte opposta), ha legittimamente agito nei confronti degli opponenti, nella Controparte_1
rispettiva qualità di socio accomandatario e di socio accomandante, entro i limiti delle rispettive responsabilità verso i debiti della società (cfr. le conclusioni del ricorso monitorio).
2.2 Venendo al merito, va rilevato che l'accordo transattivo raggiunto tra le parti in corso di giudizio (cfr. deposito effettuato da parte opponente in data 17.7.2024) debba dirsi risolto, atteso
Pag. 3 di 6 che parte opposta ha puntualmente eccepito l'inadempimento, da parte degli opponenti, delle obbligazioni nascenti dal medesimo accordo (cfr. da ultimo le note di trattazione scritta depositate in data 29.4.2025, con le quali si dà anche atto del pagamento parziale pari a €
6.800,00). Invero, con l'accordo in questione, le parti hanno convenuto quanto segue: “il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento come sopra indicati renderà nullo e privo di effetti il presente accordo il quale, pertanto, avrà piena efficacia liberatoria soltanto all'esito dell'esatto e puntuale pagamento dell'intero importo concordato. D) Resta altresì inteso che tale accordo non ha carattere novativo per cui, in caso di mancato puntuale pagamento e/o parziale pagamento, la sig.ra tratterrà le somme eventualmente ricevute a Controparte_1
titolo di acconto ed il pendente giudizio di opposizione verrà proseguito per il recupero delle somme residue fino alla concorrenza delle somme portate dal predetto titolo ed alle spese di lite che verranno liquidate” (così pag. 6 punti C e D dell'accordo).
Ciò posto, appare utile richiamare il pacifico orientamento di legittimità secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ., n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Pag. 4 di 6 Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di locazione fondato sul contratto registrato in data 12/12/2019 presso l'Ufficio del Registro di Aversa al n°11435 Serie 3T (contratto in ogni caso presente nella produzione di parte opposta e vincolante
D e la Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI), né che il rilascio Controparte_1 dell'immobile sia avvenuto soltanto in data 15.5.2023. Dalla lettura del contratto si ricava che il canone di locazione sia stato convenuto nella misura di € 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese (cfr. punto 3 del contratto).
Parte opponente, inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento dell'obbligazione, essendosi limitata a contestare genericamente la correttezza dell'importo ingiunto, senza tuttavia fornire alcuna prova di eventuali parziali pagamenti.
Si aggiunga che la transazione intervenuta in corso di giudizio configura un chiaro riconoscimento della pretesa della controparte.
Ne consegue che la domanda sottesa al ricorso monitorio, per il pagamento dei canoni di locazione da giugno 2022 a maggio 2023 (data di rilascio dell'immobile 15.5.2023 a fronte dell'obbligo contrattuale di pagamento del canone entro il giorno 10 di ogni mese), detratti €
1.000,00 già versati, oltre che di € 240,00 a titolo di imposta di registro nella misura del 50% (cfr. punto 18 del contratto di locazione), deve essere accolta.
Tuttavia, a fronte del pagamento parziale del dovuto intervenuto in corso di giudizio, come dichiarato da parte opposta da ultimo con le note di trattazione scritta depositate in data
29.4.2025, con le quali si dà atto del pagamento parziale pari a € 6.800,00, somma trattenuta a titolo di acconto sul maggior credito, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (cfr. tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
Pag. 5 di 6 dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.»).
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna Di LO TI e Parte_2
rispettivamente nella qualità di socio accomandatario e socio accomandante della
“Alimentari Dial s.a.s. di Di LO TI” al pagamento, in favore di CP_1
, della somma pari a € 16.440,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, entro
[...]
i limiti delle rispettive responsabilità per i debiti societari;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2811/2023 (RG. 7125/23) - emesso dal Tribunale di Napoli
Nord, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, in data 18/09/2023;
- condanna Di LO TI e rispettivamente nella qualità di socio Parte_2
accomandatario e socio accomandante della “Alimentari Dial s.a.s. di Di LO
TI” al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.424,20 di cui € 2.108,00 per compensi professionali ed €
316,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Giacomo Campanile dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6