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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 23 maggio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 697/2024 la seguente
S E N T E N Z A tra
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Bianchini, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.02.2024, parte ricorrente in epigrafe, ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare come non dovute le somme portate degli avvisi di addebito indicati nel prospetto debitorio sintetico ricevuto dal Concessionario in data 09.02.2024 (v. pag. 1 ricorso), aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti deducendo, in CP_1 particolare, l'inesistenza dei ruoli, la nullità delle notificazioni, la decadenza dell'azione e l'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla” vinte le spese, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente il quale ha eccepito, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità del ricorso, contestando l'interesse ad agire trattandosi di ruoli esattoriali. Concludeva, dunque, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare ed assorbente, il ricorso va dichiarato inammissibile anche alla luce di un ormai consolidato orientamento formatosi su fattispecie identica ed espresso da altri Giudici del lavoro di questo stesso Tribunale adito. Il legislatore è intervenuto in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile, dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui:
1) il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
2) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40;
3) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Tanto premesso, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) una volta ricostruito il quadro degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, che hanno declinato in vario modo “l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo”, e rilevati il proliferare del contenzioso da un lato, nonché l'inefficienza della riscossione coattiva dall'altro, hanno sottolineato come sia intervenuto il legislatore “il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla
“Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Appare chiara la latitudine applicativa della nuova norma che “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del d.lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e d.lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette” (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Ciò premesso, ponendo l'attenzione sull'estratto di ruolo, i Giudici di Legittimità, dopo aver illustrato la ratio della norma, ne hanno definito il significato, sostenendo che “La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal d.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è, quindi, l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di una intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. In relazione alla seconda parte della disposizione è stato altresì chiarito che
“Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare gli specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Tale condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Alla luce di suddette coordinate ermeneutiche, richiamando il contenuto del nuovo comma 4 bis, art. 12, DPR 602/73, appare evidente il difetto di interesse ad agire dell'odierno ricorrente così come plasmato dal legislatore, in quanto lo stesso afferma propriamente di essere venuto a conoscenza degli avvisi di addebito contestati a seguito di una spontanea richiesta della situazione debitoria sintetica al , il quale a sua volta ha trasmesso un elenco CP_2 dei carichi pendenti al 09.02.2024, nel quale si evince anche a fine pagina anche la natura non impositiva (“Questo documento non costituisce richiesta di pagamento delle somme che vi sono indicate e riveste carattere meramente informativo”). Peraltro, nel caso di specie, gli avvisi di addebito, così come risulta dalle allegazioni di parte resistente, sono stati ritualmente notificati e, dunque, mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non può essere contestata la fondatezza della pretesa creditoria, né la prescrizione del credito oggetto del ricorso, che avrebbe dovuto essere oggetto di una tempestiva impugnazione della stessa essendo, in precedenza, l'estratto di ruolo impugnabile in una prospettiva esclusivamente recuperatoria del mezzo di impugnazione.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Le spese di lite, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 23 maggio 2025
Il G.O.P. Dr.ssa Paola Gargano