Versione
12 maggio 1951
12 maggio 1951
Art. 1.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 14. - E' sostituito dal seguente:
"Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
"1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda; unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile ;
"2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attivita' professionale; ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovra', essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
"3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
"4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.
"I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.
"Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio".
Art. 17. - La lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia.
All'uopo il prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.
"Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso puo' essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.
"Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18".
Art. 22. - E' sostituito dal seguente:
"Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.
"Non possono, pero', essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta, ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.
"Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori che formano oggetto della attivita' sociale, potra' autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma non a nove".
Art. 26. - Al primo comma la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 14. - E' sostituito dal seguente:
"Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
"1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda; unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile ;
"2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attivita' professionale; ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovra', essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
"3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
"4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.
"I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.
"Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio".
Art. 17. - La lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia.
All'uopo il prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.
"Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso puo' essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.
"Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18".
Art. 22. - E' sostituito dal seguente:
"Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.
"Non possono, pero', essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta, ne' quelle di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.
"Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori che formano oggetto della attivita' sociale, potra' autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma non a nove".
Art. 26. - Al primo comma la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 12/01/1978 n. 251361 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 12 gennaio 1978 · 0.40669605
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpellato con la nota cui si fa seguito, costi\' inviata per notizia, circa la sussistenza dei requisiti mutualistici nella Cooperativa indicata in oggetto, ha espresso l\'opinione, con foglio n. 10301, pervenuto il 13 dicembre 1977 - che si trasmette in copia con la relativa documentazione - che, tra gli atti di assegnazione di alloggi economici o popolari a suo tempo posti in essere dalla Cooperativa medesima, si rivelano contrari ai principi della mutualita\' soltanto quelli - tuttavia soltanto per la parte esuberante - mediante i quali fu assegnato ad un socio piu\' di un alloggio, non giustificandosi, invece, una revoca …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8218Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere - Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere - Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere - Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso …Leggi di più...
- sindacato del giudice ordinario·
- natura·
- configurabilità·
- trattamento contributivo agevolato ex d.p.r. n. 602 del 1970·
- provvedimento di iscrizione negli elenchi·
- cooperative di lavoro·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)