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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 8594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8594 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 12767/2023 R.G.A.C. promossa da
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
(Avv. CICIARELLI AURELIO, Avv. CICERO DANIELE) contro n persona del legale rapp.te p.t. - contumace Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. LETO LOREDANA) CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alle convenute meglio identificate in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo accertarsi che con la società convenuta nel periodo dal 13.09.2021 al 20.01.2022, era intercorso Controparte_1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full time e che, pertanto, il rapporto di lavoro risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2021 era fittizio e/o simulato;
che, in forza di C.C.N.L. Turismo e pubblici esercizi Confcommercio ovvero di quello ritenuto applicabile di giustizia, il Sig. aveva svolto mansioni di cuoco in cucina non organizzata Parte_1 in partite, 4 Livello, con diritto a percepire differenze retributive per l'importo complessivo lordo di € 9.783,89 e, per l'effetto, condannare la al pagamento, della Controparte_1 somma di € 9.783,89 ovvero in via subordinata, le mansioni risultanti dall'unica busta paga del mese di ottobre 2021 con diritto, al netto di quanto già percepito, al pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 3.979,84 e, condanna della convenuta al pagamento del predetto importo ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
che tra
[...]
e la convenuta, nel medesimo periodo era intercorso un rapporto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato, full time e che, pertanto, il rapporto di lavoro risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2021 era fittizio e/o simulato, e che aveva svolto mansioni di banconiere o banchista, 5 Livello con diritto a percepire differenze retributive per l'importo complessivo lordo di € 8.847,17 e condanna della convenuta al pagamento della predetta somma ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo, ovvero in via subordinata, che aveva svolto le mansioni risultanti dall'unica busta paga del mese di ottobre 2021 con diritto, al netto di quanto già percepito, alle retribuzioni dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 5.559,52 e condanna della al pagamento del predetto importo ovvero di quello ritenuto di giustizia, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
che tra la Sig.ra e la nel periodo dal 13.09.2021 al Parte_3 Controparte_1
31.12.2021, era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time al 6,5%, e che aveva svolto mansioni di cuoca in cucina non organizzata in partite, 4 Livello, con diritto a percepire elementi retributivi per l'importo complessivo lordo di € 6.329,55 con condanna della al pagamento della predetta somma ovvero di quella Controparte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo. In ogni caso, condannare la in p.l.r.p.t. alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva, provvedendo al versamento dei contributi non versati o parzialmente versati. Chiedevano, altresì di dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento, intimato verbalmente e senza alcuna formalità, in data 20.01.2022 ai Sigg.ri e ed in Parte_1 Parte_2 data 31.12.2021 alla Sig.ra e, per l'effetto, condannare la Parte_3 CP_1 alla reintegrazione dei ricorrenti sul posto di lavoro, con conseguente pagamento di
[...] tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre all'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, oltre al versamento di tutti i contributi dal licenziamento alla reintegra. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA, da distrarsi. Deducevano, a sostegno della domanda, rispettivamente: che dall'unica Parte_1 busta paga (ottobre 2021) emessa e consegnata, emergeva l'inquadramento al quinto livello, part time determinato al 50% con qualifica generica di operaio;
di essere stato assegnato per lo svolgimento delle mansioni, al sito in Roma alla Piazza Parte_4
Buenos Aires nn.1 e 2; di aver lavorato nel periodo compreso tra il 13.09.2021 ed il 20.01.2022 tutti i giorni, osservando un orario di lavoro giornaliero: la mattina dalle ore 10:00 alle ore 15:00; il pomeriggio dalle ore 18:00 e sino alla chiusura del locale, tra le ore 22:00 e le 22:30; di essere stato assegnato alla cucina, con la mansione di cuoco e di aver svolto anche la mansione di pizzaiolo, e di essere stato licenziato verbalmente la sera del pagina 2 di 8 20.01.2022 e di aver provveduto ad impugnare detto licenziamento;
[...]
che dall'unica busta paga (ottobre 2021) emessa e Parte_2 consegnata, risultava inquadrato al settimo livello, full time e qualifica di lavapiatti;
di aver svolto il medesimo orario del precedente ricorrente, per le mansioni di banconiere, licenziato con le medesime modalità di tempo e luogo;
che aveva Parte_3 lavorato, senza alcuna forma di regolarizzazione, dal 13.09.2021 al 31.12.2021, con mansioni di cuoca, osservando un orario di lavoro giornaliero di 5 ore, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, senza percepire alcun emolumento e di essere stata licenziata verbalmente. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio solo chiedendo la condanna della CP_2 società al versamento dei contributi previdenziali di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale o di quella prevista per legge in deroga sulla base della legislazione emergenziale COVID, su tutti gli importi che verranno riconosciuti dovuti a titolo retributivo, anche in conseguenza della eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati ai ricorrenti. La società convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. La causa veniva istruita documentalmente, ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace e con assunzione di prova per testi;
quindi, veniva rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e pertanto non merita accoglimento, non essendo emersi adeguati elementi di prova, sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, per il periodo e con le modalità e caratteristiche dedotte in ricorso. Sotto questo profilo, non giova fare appello alla mancata costituzione in giudizio della società convenuta, in termini di mancata difesa, nonché alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della stessa, a cui era stato ritualmente notificato;
difatti, la contumacia dell'asserito datore di lavoro non esonera la parte ricorrente dall'onere probatorio posto a suo carico ex articolo 2697 c.c., in ordine alla dimostrazione degli elementi essenziali del rapporto di cui si rivendica il riconoscimento e ai presupposti sui quali sono state formulate le pretese di cui al presente giudizio. E analogamente, la mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto contumace, alcunché potrà aggiungere a tutti gli altri elementi di prova raggiunti nel giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità conforme in tal senso, che richiede di valutare il comportamento omissivo del datore di lavoro, unitamente a tutti gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.
pagina 3 di 8 Ebbene, sulla scorta di tali premesse essenziali ai fini del decidere, deve darsi atto che l'istruttoria svolta non abbia evidenziato elementi utili a supporto del concreto svolgimento del rapporto di lavoro nei termini asseritamente svolti, nell'arco temporale indicato in ricorso. Più precisamente, le due deposizioni acquisite in udienza hanno evidenziato elementi di fatto caratterizzati da limiti e contraddizioni, su cui non è stato possibile svolgere ulteriori raffronti con elementi di prova non forniti dai ricorrenti, con conseguente valutazione negativa in ordine all'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dei lavoratori. Più precisamente, come si avrà modo di riscontrare dalla lettura delle due deposizioni, di seguito testualmente trascritte, la prima testimonianza resa da on Testimone_1 colloca esattamente nel tempo i fatti di causa, né direttamente, né indirettamente. Difatti, benchè il teste àncori il proprio ricordo al trasferimento del ramo d'azienda al proprio figlio, neanche individua approssimativamente tale evento di riferimento;
ma non solo. Quanto da lui riferito, per ciascuna delle posizioni di d non corrisponde alle deduzioni Pt_1 Pt_2 di cui al ricorso, quanto alle attività svolte, che appaiono sostanzialmente invertite rispetto alle allegazioni dell'atto introduttivo. Tuttavia, non colma tale evidentissima lacuna la precisazione resa dal procuratore dei ricorrenti nelle note autorizzate, in assenza di alcun riscontro probatorio in tal senso, in uno con la mancanza di una correzione delle dichiarazioni da parte di chi le ha rese, nell'immediatezza della deposizione stessa. Quanto poi alla posizione della terza ricorrente, TA, il cui rapporto lavorativo sarebbe stato totalmente non regolarizzato, valgono le medesime argomentazioni spese per i due precedenti lavoratori, a cui deve aggiungersi che non è emerso alcun elemento per individuare, oltre alle attività specificamente svolte, anche la figura datoriale di riferimento specifica, in favore della quale la lavoratrice avrebbe messo a disposizione le proprie energie, secondo il paradigma tipico della subordinazione. Conseguentemente, deve ritenersi che la predetta testimonianza non abbia offerto alcun idoneo elemento probatorio, a sostegno delle tesi attoree. In particolare, il testimone predetto ( ha riferito testualmente: Testimone_1
“Conosco l'azienda convenuta dal momento che mio figlio, con me non convivente, aveva affittato il ramo d'azienda della e pertanto, nel primo periodo di operatività di CP_1 tale trasferimento io son stato presente in tale azienda, per aiutare mio figlio per consentire un corretto avviamento nell'attività da svolgere. Conosco i ricorrenti in quanto hanno lavorato presso la convenuta in un periodo di tempo che non ricordo con precisione, mi pare nel 2021 o nel 2022. Posso dire sicuramente che tutti e tre hanno iniziato a lavorare dal giorno successivo al trasferimento del ramo d'azienda, che tuttavia non ricordo quando si sia verificato. Io sono stato presente presso i locali per circa due o tre mesi, per quel periodo posso dire che sicuramente tutti e tre abbiano lavorato tutto il giorno dalla mattina alla sera. Non sono in grado però di riferire per il periodo successivo alla cessazione della pagina 4 di 8 mia frequentazione dei locali, in quanto non li ho più visti con continuità. Posso dire che successivamente al primo periodo, ho continuato a frequentare i locali saltuariamente, una o due volte al mese dal momento che vivevo fuori dall'Italia. In questo periodo ricordo che quando passavo li vedevo e ciò mi pare di ricordare che sia durato per circa un mese. Non sono in grado di ricordare più precisamente in regione del tempo trascorso. Quanto a ricordo che lavorava dalla mattina alla sera secondo un orario che non sono in Pt_1 grado di precisare, in quanto non era predeterminato ma correlato alla clientela presente. Ricordo che io arrivavo la mattina verso le 9 o le 10 e lo trovavo sempre e così accadeva anche nelle ipotesi in cui arrivassi alle 08:00. Ricordo che rimaneva fino alla chiusura del locale, che non era predeterminata cosicché poteva finire alle 19 così come alle 22:00. Ricordo che non aveva un giorno di riposo la settimana, e che il locale non aveva alcun giorno di chiusura quantomeno all'inizio, quando l'ho frequentato io. Svolgeva attività sia di banchista che di cameriere e si occupava di portare le ordinazioni ai tavoli. Era l'unico che svolgeva tali attività tra quelli presenti. Lui come gli altri lavoratori presenti aveva un'ora di pausa pranzo, in cui si alternava con gli altri, ma non sono in grado precisamente di ricordare la durata di tale pausa. Il servizio non aveva alcuna interruzione nel corso della giornata. Nelle attività che svolgeva c'era la predisposizione dei cibi nel bancone relativamente a quanto preparato per il pranzo, che all'epoca veniva gestito tramite buffet, e l'esposizione dei cornetti che arrivavano già cotti, nonché la cottura della parte dei cornetti che arrivavano in azienda da cuocere. Non si occupava della cucina e non si occupava di svolgere attività di pizzaiolo. Preciso peraltro che le pizze arrivavano già precotte. ha Pt_2 lavorato con le medesime modalità del lavoratore precedente, sia con riferimento alla decorrenza del periodo di lavoro, dal momento che hanno iniziato a lavorare insieme sia con riferimento all'orario di lavoro e alla durata dell'attività lavorativa giornaliera. Anche lui non aveva giornata del riposo nell'arco della settimana. Ricordo che si occupava di svolgere l'attività di cuoco, preparando le pietanze che sarebbero state commercializzate mediante i self service, e occupandosi di portarle sul bancone dove poi il precedente lavoratore le avrebbe esposte. Si occupava anche della cottura delle pietanze le relative alla ristorazione espressa. Non si occupava di svolgere servizio ai tavoli né di svolgere attività di banconiere. Da quanto mi risulta si occupava della pulizia della cucina e zona lavaggio suppellettili e locali, esclusivamente e non di altri locali presenti. AKter moglie del cuoco, ricordo che aveva iniziato a lavorare assieme agli altri lavoratori, ma svolgeva la sua attività per un numero di ore giornaliere più limitato. Mi pare di ricordare che si trattasse di quattro o 5 ore la mattina, e che il pomeriggio andasse via. Mi pare che arrivasse attorno alle 10 per assicurare lo svolgimento del lavoro con copertura delle ore a cavallo del pranzo. Si occupava del lavaggio delle verdure o della preparazione delle altre verdure taglio patate e comunque faceva lavapiatti per tutto l'arco di ore in cui era presente. Non aveva anche lei alcun giorno di riposo settimanale. Da quanto è nel mio ricordo ha lavorato pagina 5 di 8 ininterrottamente periodo in cui ho frequentato i locali e non ricordo che il suo rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di quello degli altri lavoratori”. A fronte delle contraddizioni di tale testimonianza, la deposizione di Testimone_2 non è stata in grado offrire specifici elementi di riscontro, né di superare le complessive lacune sopra evidenziate, anche con riferimento all'arco temporale a cui riferire i rapporti di lavoro conosciuti, individuato in termini non coincidenti per i primi due lavoratori, e totalmente non conosciuto per la terza ricorrente. Si sottolinea, peraltro, in senso non favorevole alle tesi attoree, che tale teste ha dichiarato di non aver mai visto lavorare i primi due ricorrenti, ma di aver appreso dal loro racconto le attività svolte, per il medesimo periodo non ha mai conosciuto alcuna lavoratrice di sesso femminile, espressamente precisando di aver conosciuto solo uomini. In particolare, , ha riferito di non aver mai lavorato per la parte Testimone_2 convenuta, ma in un bar adiacente denominato all'epoca Irish Cafe. Ha dichiarato testualmente: “Conosco i ricorrenti che mi vengono letti in quanto lavoravano presso il locale della convenuta nello stesso periodo in cui io lavoravo nel bar accanto, che ho prima nominato. In particolare, ricordo la persona di HI con la quale condividevo il momento di pausa fuori dal locale per fumare una sigaretta. Ciò accadeva indicativamente nell'arco temporale compreso fra il 2020 e il 2022. Mi pare di ricordare che il ricorrente quello con il nome lungo che mi è stato letto, abbia comunque lavorato per Parte_2 la convenuta mi pare nel 2022-2023. Preciso che da quando è a mia conoscenza tutti ricorrenti che mi sono stati nominati sono uomini. Non mi risulta che fra di essi vi fosse una donna. Non conosco alcuna persona di sesso femminile di nome Parte_3 da quanto era mia conoscenza svolgeva orario di lavoro spezzato, e precisamente Pt_5 dalle 10:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22:00 senza alcun giorno di riposo settimanale. Io invece svolgevo turni di lavoro alternati, la mattina o il pomeriggio che coincidevano alternativamente con i turni del ricorrente che io conoscevo anche per i suoi racconti. Io lavoravo sei giorni su 7. Sapevo che lavorava in cucina anche se non l'ho mai visto direttamente lavorare, e ciò in quanto nelle occasioni in cui mi è capitato di entrare nel locale per prendere un caffè, lui usciva dalla cucina. Pertanto, tutto cio che so sulle attività che lui svolgeva non è una conoscenza appresa direttamente ma soltanto da parte dello stesso ricorrente. Suliman ricordo di averlo visto nel periodo 2022-2023 e ricordo che aveva gli stessi orari del precedente ricorrente, tuttavia svolgeva più mansioni rispetto a lui che ho potuto vedere direttamente. Infatti ricordo di averlo visto uscire dalla cucina portando i piatti quindi servire la clientela in sala, nonché stare al bancone e quindi preparare il caffè e servire la clientela. Nulla posso riferire per relativamente alla ricorrente dal momento Pt_3 che in quel periodo non ho conosciuto nessuna donna che portasse quel nome”. Si aggiunga per entrambi i testi che, non risulta sufficientemente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro, l'orario lavorativo, le mansioni e la durata complessiva pagina 6 di 8 del rapporto per come dedotti nel ricorso introduttivo, atteso che alcuno ha, infatti, riferito in merito all'esercizio dei poteri di eterodeterminazione del rapporto da parte della convenuta;
né all'assenza di rischio, alla percezione di compenso in misura fissa e continuativa commisurato al tempo della prestazione. Neppure sono emersi, dal quadro probatorio, elementi atti a comprovare la data di cessazione del rapporto lavorativo dedotta in ricorso, né che l'intimazione del recesso sia avvenuta in forma orale. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, egli deve provare esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro - ossia la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa) - mentre ricade sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione (cfr. Fra le più risalenti pronunce, espressione di tale consolidato orientamento: Cass. Sez. L, Sentenza n. 7614 del 13/04/2005, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18087 del 27/08/2007, Sez. L, Sentenza n. 10651 del 20/05/2005). Più precisamente, “nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto, si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi
o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ.” (in tale senso la cit. Cass. .Sez. L, n. 18087/2007)”. Pertanto, sul lavoratore incombeva specificamente, l'onere della prova dell'estromissione del rapporto, mentre sulla parte resistente incombeva l'onere di allegare e dimostrare che la cessazione del rapporto con il lavoratore, non fosse causalmente riconducibile alla propria volontà, o dimostrare in alternativa, che la propria volontà fosse stata espressa, ritualmente, in forma scritta. In assenza di prova sulle modalità di cessazione del rapporto, la domanda non può essere accolta. Dal rigetto delle domande principali, consegue anche il rigetto della connessa domanda di condanna al pagamento delle relative differenze retributive e della regolarizzazione contributiva richiesta . Il ricorso pertanto, dovrà essere deciso come da dispositivo. Nulla sulle spese di lite nei confronti della società convenuta, attesa la contumacia.
pagina 7 di 8 Nei confronti di la condanna al pagamento delle spese, segue la regola della CP_2 soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese nei confronti della convenuta contumace;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore di che CP_2 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 18 GIUGNO 2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 8 di 8
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 12767/2023 R.G.A.C. promossa da
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
(Avv. CICIARELLI AURELIO, Avv. CICERO DANIELE) contro n persona del legale rapp.te p.t. - contumace Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. LETO LOREDANA) CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alle convenute meglio identificate in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo accertarsi che con la società convenuta nel periodo dal 13.09.2021 al 20.01.2022, era intercorso Controparte_1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full time e che, pertanto, il rapporto di lavoro risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2021 era fittizio e/o simulato;
che, in forza di C.C.N.L. Turismo e pubblici esercizi Confcommercio ovvero di quello ritenuto applicabile di giustizia, il Sig. aveva svolto mansioni di cuoco in cucina non organizzata Parte_1 in partite, 4 Livello, con diritto a percepire differenze retributive per l'importo complessivo lordo di € 9.783,89 e, per l'effetto, condannare la al pagamento, della Controparte_1 somma di € 9.783,89 ovvero in via subordinata, le mansioni risultanti dall'unica busta paga del mese di ottobre 2021 con diritto, al netto di quanto già percepito, al pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 3.979,84 e, condanna della convenuta al pagamento del predetto importo ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
che tra
[...]
e la convenuta, nel medesimo periodo era intercorso un rapporto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato, full time e che, pertanto, il rapporto di lavoro risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2021 era fittizio e/o simulato, e che aveva svolto mansioni di banconiere o banchista, 5 Livello con diritto a percepire differenze retributive per l'importo complessivo lordo di € 8.847,17 e condanna della convenuta al pagamento della predetta somma ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo, ovvero in via subordinata, che aveva svolto le mansioni risultanti dall'unica busta paga del mese di ottobre 2021 con diritto, al netto di quanto già percepito, alle retribuzioni dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 5.559,52 e condanna della al pagamento del predetto importo ovvero di quello ritenuto di giustizia, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
che tra la Sig.ra e la nel periodo dal 13.09.2021 al Parte_3 Controparte_1
31.12.2021, era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time al 6,5%, e che aveva svolto mansioni di cuoca in cucina non organizzata in partite, 4 Livello, con diritto a percepire elementi retributivi per l'importo complessivo lordo di € 6.329,55 con condanna della al pagamento della predetta somma ovvero di quella Controparte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo. In ogni caso, condannare la in p.l.r.p.t. alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva, provvedendo al versamento dei contributi non versati o parzialmente versati. Chiedevano, altresì di dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento, intimato verbalmente e senza alcuna formalità, in data 20.01.2022 ai Sigg.ri e ed in Parte_1 Parte_2 data 31.12.2021 alla Sig.ra e, per l'effetto, condannare la Parte_3 CP_1 alla reintegrazione dei ricorrenti sul posto di lavoro, con conseguente pagamento di
[...] tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre all'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, oltre al versamento di tutti i contributi dal licenziamento alla reintegra. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA, da distrarsi. Deducevano, a sostegno della domanda, rispettivamente: che dall'unica Parte_1 busta paga (ottobre 2021) emessa e consegnata, emergeva l'inquadramento al quinto livello, part time determinato al 50% con qualifica generica di operaio;
di essere stato assegnato per lo svolgimento delle mansioni, al sito in Roma alla Piazza Parte_4
Buenos Aires nn.1 e 2; di aver lavorato nel periodo compreso tra il 13.09.2021 ed il 20.01.2022 tutti i giorni, osservando un orario di lavoro giornaliero: la mattina dalle ore 10:00 alle ore 15:00; il pomeriggio dalle ore 18:00 e sino alla chiusura del locale, tra le ore 22:00 e le 22:30; di essere stato assegnato alla cucina, con la mansione di cuoco e di aver svolto anche la mansione di pizzaiolo, e di essere stato licenziato verbalmente la sera del pagina 2 di 8 20.01.2022 e di aver provveduto ad impugnare detto licenziamento;
[...]
che dall'unica busta paga (ottobre 2021) emessa e Parte_2 consegnata, risultava inquadrato al settimo livello, full time e qualifica di lavapiatti;
di aver svolto il medesimo orario del precedente ricorrente, per le mansioni di banconiere, licenziato con le medesime modalità di tempo e luogo;
che aveva Parte_3 lavorato, senza alcuna forma di regolarizzazione, dal 13.09.2021 al 31.12.2021, con mansioni di cuoca, osservando un orario di lavoro giornaliero di 5 ore, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, senza percepire alcun emolumento e di essere stata licenziata verbalmente. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio solo chiedendo la condanna della CP_2 società al versamento dei contributi previdenziali di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale o di quella prevista per legge in deroga sulla base della legislazione emergenziale COVID, su tutti gli importi che verranno riconosciuti dovuti a titolo retributivo, anche in conseguenza della eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati ai ricorrenti. La società convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. La causa veniva istruita documentalmente, ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace e con assunzione di prova per testi;
quindi, veniva rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e pertanto non merita accoglimento, non essendo emersi adeguati elementi di prova, sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, per il periodo e con le modalità e caratteristiche dedotte in ricorso. Sotto questo profilo, non giova fare appello alla mancata costituzione in giudizio della società convenuta, in termini di mancata difesa, nonché alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della stessa, a cui era stato ritualmente notificato;
difatti, la contumacia dell'asserito datore di lavoro non esonera la parte ricorrente dall'onere probatorio posto a suo carico ex articolo 2697 c.c., in ordine alla dimostrazione degli elementi essenziali del rapporto di cui si rivendica il riconoscimento e ai presupposti sui quali sono state formulate le pretese di cui al presente giudizio. E analogamente, la mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto contumace, alcunché potrà aggiungere a tutti gli altri elementi di prova raggiunti nel giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità conforme in tal senso, che richiede di valutare il comportamento omissivo del datore di lavoro, unitamente a tutti gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.
pagina 3 di 8 Ebbene, sulla scorta di tali premesse essenziali ai fini del decidere, deve darsi atto che l'istruttoria svolta non abbia evidenziato elementi utili a supporto del concreto svolgimento del rapporto di lavoro nei termini asseritamente svolti, nell'arco temporale indicato in ricorso. Più precisamente, le due deposizioni acquisite in udienza hanno evidenziato elementi di fatto caratterizzati da limiti e contraddizioni, su cui non è stato possibile svolgere ulteriori raffronti con elementi di prova non forniti dai ricorrenti, con conseguente valutazione negativa in ordine all'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dei lavoratori. Più precisamente, come si avrà modo di riscontrare dalla lettura delle due deposizioni, di seguito testualmente trascritte, la prima testimonianza resa da on Testimone_1 colloca esattamente nel tempo i fatti di causa, né direttamente, né indirettamente. Difatti, benchè il teste àncori il proprio ricordo al trasferimento del ramo d'azienda al proprio figlio, neanche individua approssimativamente tale evento di riferimento;
ma non solo. Quanto da lui riferito, per ciascuna delle posizioni di d non corrisponde alle deduzioni Pt_1 Pt_2 di cui al ricorso, quanto alle attività svolte, che appaiono sostanzialmente invertite rispetto alle allegazioni dell'atto introduttivo. Tuttavia, non colma tale evidentissima lacuna la precisazione resa dal procuratore dei ricorrenti nelle note autorizzate, in assenza di alcun riscontro probatorio in tal senso, in uno con la mancanza di una correzione delle dichiarazioni da parte di chi le ha rese, nell'immediatezza della deposizione stessa. Quanto poi alla posizione della terza ricorrente, TA, il cui rapporto lavorativo sarebbe stato totalmente non regolarizzato, valgono le medesime argomentazioni spese per i due precedenti lavoratori, a cui deve aggiungersi che non è emerso alcun elemento per individuare, oltre alle attività specificamente svolte, anche la figura datoriale di riferimento specifica, in favore della quale la lavoratrice avrebbe messo a disposizione le proprie energie, secondo il paradigma tipico della subordinazione. Conseguentemente, deve ritenersi che la predetta testimonianza non abbia offerto alcun idoneo elemento probatorio, a sostegno delle tesi attoree. In particolare, il testimone predetto ( ha riferito testualmente: Testimone_1
“Conosco l'azienda convenuta dal momento che mio figlio, con me non convivente, aveva affittato il ramo d'azienda della e pertanto, nel primo periodo di operatività di CP_1 tale trasferimento io son stato presente in tale azienda, per aiutare mio figlio per consentire un corretto avviamento nell'attività da svolgere. Conosco i ricorrenti in quanto hanno lavorato presso la convenuta in un periodo di tempo che non ricordo con precisione, mi pare nel 2021 o nel 2022. Posso dire sicuramente che tutti e tre hanno iniziato a lavorare dal giorno successivo al trasferimento del ramo d'azienda, che tuttavia non ricordo quando si sia verificato. Io sono stato presente presso i locali per circa due o tre mesi, per quel periodo posso dire che sicuramente tutti e tre abbiano lavorato tutto il giorno dalla mattina alla sera. Non sono in grado però di riferire per il periodo successivo alla cessazione della pagina 4 di 8 mia frequentazione dei locali, in quanto non li ho più visti con continuità. Posso dire che successivamente al primo periodo, ho continuato a frequentare i locali saltuariamente, una o due volte al mese dal momento che vivevo fuori dall'Italia. In questo periodo ricordo che quando passavo li vedevo e ciò mi pare di ricordare che sia durato per circa un mese. Non sono in grado di ricordare più precisamente in regione del tempo trascorso. Quanto a ricordo che lavorava dalla mattina alla sera secondo un orario che non sono in Pt_1 grado di precisare, in quanto non era predeterminato ma correlato alla clientela presente. Ricordo che io arrivavo la mattina verso le 9 o le 10 e lo trovavo sempre e così accadeva anche nelle ipotesi in cui arrivassi alle 08:00. Ricordo che rimaneva fino alla chiusura del locale, che non era predeterminata cosicché poteva finire alle 19 così come alle 22:00. Ricordo che non aveva un giorno di riposo la settimana, e che il locale non aveva alcun giorno di chiusura quantomeno all'inizio, quando l'ho frequentato io. Svolgeva attività sia di banchista che di cameriere e si occupava di portare le ordinazioni ai tavoli. Era l'unico che svolgeva tali attività tra quelli presenti. Lui come gli altri lavoratori presenti aveva un'ora di pausa pranzo, in cui si alternava con gli altri, ma non sono in grado precisamente di ricordare la durata di tale pausa. Il servizio non aveva alcuna interruzione nel corso della giornata. Nelle attività che svolgeva c'era la predisposizione dei cibi nel bancone relativamente a quanto preparato per il pranzo, che all'epoca veniva gestito tramite buffet, e l'esposizione dei cornetti che arrivavano già cotti, nonché la cottura della parte dei cornetti che arrivavano in azienda da cuocere. Non si occupava della cucina e non si occupava di svolgere attività di pizzaiolo. Preciso peraltro che le pizze arrivavano già precotte. ha Pt_2 lavorato con le medesime modalità del lavoratore precedente, sia con riferimento alla decorrenza del periodo di lavoro, dal momento che hanno iniziato a lavorare insieme sia con riferimento all'orario di lavoro e alla durata dell'attività lavorativa giornaliera. Anche lui non aveva giornata del riposo nell'arco della settimana. Ricordo che si occupava di svolgere l'attività di cuoco, preparando le pietanze che sarebbero state commercializzate mediante i self service, e occupandosi di portarle sul bancone dove poi il precedente lavoratore le avrebbe esposte. Si occupava anche della cottura delle pietanze le relative alla ristorazione espressa. Non si occupava di svolgere servizio ai tavoli né di svolgere attività di banconiere. Da quanto mi risulta si occupava della pulizia della cucina e zona lavaggio suppellettili e locali, esclusivamente e non di altri locali presenti. AKter moglie del cuoco, ricordo che aveva iniziato a lavorare assieme agli altri lavoratori, ma svolgeva la sua attività per un numero di ore giornaliere più limitato. Mi pare di ricordare che si trattasse di quattro o 5 ore la mattina, e che il pomeriggio andasse via. Mi pare che arrivasse attorno alle 10 per assicurare lo svolgimento del lavoro con copertura delle ore a cavallo del pranzo. Si occupava del lavaggio delle verdure o della preparazione delle altre verdure taglio patate e comunque faceva lavapiatti per tutto l'arco di ore in cui era presente. Non aveva anche lei alcun giorno di riposo settimanale. Da quanto è nel mio ricordo ha lavorato pagina 5 di 8 ininterrottamente periodo in cui ho frequentato i locali e non ricordo che il suo rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di quello degli altri lavoratori”. A fronte delle contraddizioni di tale testimonianza, la deposizione di Testimone_2 non è stata in grado offrire specifici elementi di riscontro, né di superare le complessive lacune sopra evidenziate, anche con riferimento all'arco temporale a cui riferire i rapporti di lavoro conosciuti, individuato in termini non coincidenti per i primi due lavoratori, e totalmente non conosciuto per la terza ricorrente. Si sottolinea, peraltro, in senso non favorevole alle tesi attoree, che tale teste ha dichiarato di non aver mai visto lavorare i primi due ricorrenti, ma di aver appreso dal loro racconto le attività svolte, per il medesimo periodo non ha mai conosciuto alcuna lavoratrice di sesso femminile, espressamente precisando di aver conosciuto solo uomini. In particolare, , ha riferito di non aver mai lavorato per la parte Testimone_2 convenuta, ma in un bar adiacente denominato all'epoca Irish Cafe. Ha dichiarato testualmente: “Conosco i ricorrenti che mi vengono letti in quanto lavoravano presso il locale della convenuta nello stesso periodo in cui io lavoravo nel bar accanto, che ho prima nominato. In particolare, ricordo la persona di HI con la quale condividevo il momento di pausa fuori dal locale per fumare una sigaretta. Ciò accadeva indicativamente nell'arco temporale compreso fra il 2020 e il 2022. Mi pare di ricordare che il ricorrente quello con il nome lungo che mi è stato letto, abbia comunque lavorato per Parte_2 la convenuta mi pare nel 2022-2023. Preciso che da quando è a mia conoscenza tutti ricorrenti che mi sono stati nominati sono uomini. Non mi risulta che fra di essi vi fosse una donna. Non conosco alcuna persona di sesso femminile di nome Parte_3 da quanto era mia conoscenza svolgeva orario di lavoro spezzato, e precisamente Pt_5 dalle 10:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22:00 senza alcun giorno di riposo settimanale. Io invece svolgevo turni di lavoro alternati, la mattina o il pomeriggio che coincidevano alternativamente con i turni del ricorrente che io conoscevo anche per i suoi racconti. Io lavoravo sei giorni su 7. Sapevo che lavorava in cucina anche se non l'ho mai visto direttamente lavorare, e ciò in quanto nelle occasioni in cui mi è capitato di entrare nel locale per prendere un caffè, lui usciva dalla cucina. Pertanto, tutto cio che so sulle attività che lui svolgeva non è una conoscenza appresa direttamente ma soltanto da parte dello stesso ricorrente. Suliman ricordo di averlo visto nel periodo 2022-2023 e ricordo che aveva gli stessi orari del precedente ricorrente, tuttavia svolgeva più mansioni rispetto a lui che ho potuto vedere direttamente. Infatti ricordo di averlo visto uscire dalla cucina portando i piatti quindi servire la clientela in sala, nonché stare al bancone e quindi preparare il caffè e servire la clientela. Nulla posso riferire per relativamente alla ricorrente dal momento Pt_3 che in quel periodo non ho conosciuto nessuna donna che portasse quel nome”. Si aggiunga per entrambi i testi che, non risulta sufficientemente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro, l'orario lavorativo, le mansioni e la durata complessiva pagina 6 di 8 del rapporto per come dedotti nel ricorso introduttivo, atteso che alcuno ha, infatti, riferito in merito all'esercizio dei poteri di eterodeterminazione del rapporto da parte della convenuta;
né all'assenza di rischio, alla percezione di compenso in misura fissa e continuativa commisurato al tempo della prestazione. Neppure sono emersi, dal quadro probatorio, elementi atti a comprovare la data di cessazione del rapporto lavorativo dedotta in ricorso, né che l'intimazione del recesso sia avvenuta in forma orale. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, egli deve provare esclusivamente la cessazione del rapporto di lavoro - ossia la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa) - mentre ricade sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione (cfr. Fra le più risalenti pronunce, espressione di tale consolidato orientamento: Cass. Sez. L, Sentenza n. 7614 del 13/04/2005, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18087 del 27/08/2007, Sez. L, Sentenza n. 10651 del 20/05/2005). Più precisamente, “nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto, si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi
o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ.” (in tale senso la cit. Cass. .Sez. L, n. 18087/2007)”. Pertanto, sul lavoratore incombeva specificamente, l'onere della prova dell'estromissione del rapporto, mentre sulla parte resistente incombeva l'onere di allegare e dimostrare che la cessazione del rapporto con il lavoratore, non fosse causalmente riconducibile alla propria volontà, o dimostrare in alternativa, che la propria volontà fosse stata espressa, ritualmente, in forma scritta. In assenza di prova sulle modalità di cessazione del rapporto, la domanda non può essere accolta. Dal rigetto delle domande principali, consegue anche il rigetto della connessa domanda di condanna al pagamento delle relative differenze retributive e della regolarizzazione contributiva richiesta . Il ricorso pertanto, dovrà essere deciso come da dispositivo. Nulla sulle spese di lite nei confronti della società convenuta, attesa la contumacia.
pagina 7 di 8 Nei confronti di la condanna al pagamento delle spese, segue la regola della CP_2 soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese nei confronti della convenuta contumace;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, in favore di che CP_2 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 18 GIUGNO 2025 Il giudice Antonianna Colli
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