Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 5 giugno 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 27371/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PANICO ANTONIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. TESTA ARTURO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che era dipendente dell' , immesso in ruolo presso il Distretto 53 Controparte_1 Parte_2
con il profilo di inquadramento di categoria D6;
[...]
che svolgeva la propria prestazione lavorativa articolata su tre turni giornalieri per sei giorni lavorativi su sette, precisamente quello mattutino dalle ore 08.00 alle ore 14.00, quello pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e quello di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00; che effettuava anche assistenza domiciliare, per la quale percepiva l'indennità giornaliera di cui all'art. 87 del CCNL comparto triennio 2016/2018 dell'importo di € 5,16 giornaliere.
Deduceva: che percepiva quali indennità collegate alla propria posizione di lavoro e alle condizioni di lavoro le seguenti voci giornaliere l'indennità di turno, prevista dall'art. 44 comma 3 del CCNL 1994/1997 successivamente disciplinata dall'art. 86 comma 3 del CCNL 2016/2018 ed infine ridisciplinata dall'art. 106 comma 2 del CCNL 2019/2021, corrispondente all'importo giornaliero di € 4,49 fino al mese di gennaio 2023 e successivamente di € 2,07; che l'indennità per l'assistenza domiciliare dell'importo di € 5,16 giornaliere era stata abrogata dal
31.12.2022;
che, come si evinceva dal prospetto contabile allegato al ricorso, tali indennità erano state escluse dal computo dal trattamento economico per le ferie;
che dai cartellini marcatempo depositati si potevano rilevare i giorni di ferie effettivamente fruite e che le sopra citate indennità giornaliere venivano corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza;
che la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
che tale disciplina contrattuale si poneva in contrasto con le norme interne di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Che, pertanto, era creditore a titolo di differenze retributive relative al trattamento economico ferie dell'importo di € 1.029,87 come da prospetto riepilogativo allegato.
Ciò premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.19 comma 1 del CCNL 01.09.1995 nonché l'art.23, comma 4 del CCNL
19.04.2004 e l'art.33 comma 1 del CCNL del 21.05.2018 nonché dell'art.87 comma 2 del CCNL del
21.05.2018 nella parte in cui non includono le indennità giornaliere di turno e per l'assistenza domiciliare nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' al pagamento delle in Controparte_1
favore del ricorrente dell'importo di € 1.029,87, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”
Si costituiva che in via preliminare eccepiva la prescrizione della richiesta di Controparte_1
pagamento oggetto del ricorso, posto che quest'ultima soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c; che opera, nel pubblico impiego, anche durante la permanenza del rapporto di lavoro.
Nel merito, rilevava la legittimità dell'esclusione della indennità giornaliera di turno dal computo della retribuzione, facendo riferimento all'art. 86 del CCNL comparto sanità 2016-2018 che dispone testualmente che “L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”, e agli artt. 106 e 107 del vigente CCNL,
i quali confermano che “Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”. 3
Sosteneva che la Cassazione sez. lavoro n. 20216 del 23 giugno 2022 aveva stabilito che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”. concludeva pertanto chiedendo:
“in via principale: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva;
in via gradata: 2) nell'ipotesi di accertamento del diritto di parte ricorrente alla retribuzione per ciascun giorno di ferie comprensiva della indennità giornaliera di turno e della indennità per assistenza domiciliare, previo accertamento della parziale prescrizione della pretesa creditoria, limitare il computo della parte variabile alle sole giornate di ferie annuali minime;
in ogni caso: 3) con vittoria di spese e compensi professionali.”
Sulle note delle parti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
In via preliminare, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente.
Difatti, “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato
- sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
Nel caso in esame il decorso del relativo termine risulta interrotto solo dalla proposizione del ricorso in oggetto per cui risultano prescritti tutti i crediti maturati fino a tutto l'anno 2019.
Nel merito la domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13425/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze Williams (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia 4
paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (Cass. civ. n.
13425/2019).
La recentissima Cassazione n. 6282 del 9.3.2025 ha ribadito che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea”, precisando come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta la mancata inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità di turno e dell'indennità per assistenza domiciliare, percepite in via continuativa.
Riguardo all'indennità di turno, l'art. 86 comma 3 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018, prevede che “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente.
L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Riguardo all'indennità per assistenza domiciliare, l'art. 87 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018 dispone che “Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti sociali (ivi inclusi gli esperti - poi senior ai sensi dell'art. 15), nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato: a) personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 lordi;
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b) personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: €5,16 lordi;
L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni”.
Con particolare riferimento all'indennità di turno, specificamente nelle sue componenti legate alla tipologia di condotta e al lavoro effettivo, la difesa di sostiene che questa Controparte_1
dovrebbe essere ridotta durante il periodo di ferie, essendo sostituita dall'indennità base, sostenendo che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
La Corte di Cassazione n. 13932/2024 ha chiarito che “l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale”.
Questo confronto deve essere effettuato non sull'intero anno di retribuzione, come sostenuto dalla resistente, ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera, considerando che le ferie vengono richieste per giornate.
La recentissima Cassazione n. 6282/2025 ha inoltre precisato che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Le indennità esaminate sono connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni o compensano un disagio intrinseco collegato all'esecuzione delle mansioni, e vanno incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta durante le ferie. 6
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore.
L'indennità di turno è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore e alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Analogamente, l'indennità per assistenza domiciliare compensa un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale che effettua tale attività, causato dalla specificità del servizio reso.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (in particolare, l'art. 33.1 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e le relative disposizioni di rinvio, nella parte in cui implicitamente o esplicitamente escludono tali componenti variabili e compensative di disagi dalla retribuzione feriale) che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in contrasto con le norme di legge interne (art. 36 Cost., art. 2109 c.c., art. 10 D.Lgs. 66/2003) e sovranazionali (art. 7 Dir. 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE), risultando quindi nulle per contrasto con norme imperative.
Di conseguenza, va riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi computate nella nozione di retribuzione utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie le predette indennità, con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle.
Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea impone di disapplicare le norme interne
(incluse quelle contrattuali collettive) che si pongano in contrasto con norme europee dotate di effetto diretto, quale l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in tema di ferie retribuite, come costantemente interpretato dalla CGUE.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci retributive dell'indennità di turno e dell'indennità per assistenza domiciliare nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo richiesto e non prescritto, che nel caso di specie, stante la reiezione dell'eccezione di prescrizione, coincide con quanto domandato in via principale, ossia per il periodo oggetto di rivendicazione. 7
I conteggi allegati al ricorso appaiono correttamente formulati in quanto basati sui principi sopra affermati e sui dati risultanti dalle buste paga prodotte e dai cartellini marcatempo depositati, che dimostrano i giorni di ferie effettivamente fruite dal lavoratore.
Compete, pertanto, la somma di €. 865,82 calcolata previa detrazione degli importi relativi all'anno
2019 ( € 1.029,87 - 164,05).
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della
L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Ex art. 431 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accerta il diritto del sig. all'inclusione dell'indennità di turno e dell'indennità Parte_1
per assistenza domiciliare ai fini del calcolo della retribuzione prevista per i giorni di ferie goduti nel periodo oggetto di rivendicazione.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze Controparte_1
retributive, quantificate in €. 865,82 su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna l' l pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che Controparte_1
liquida in €. 500,oo oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
5 giugno 2025 dott. Ciro Cardellicchio