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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Ciro Santoro, Massimo Spagnulo, Maria Santoro
- Ricorrente – contro
, in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
11.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/84 - già negato in sede amministrativa - contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, introdotto ai sensi dell'art. 445- bis c.p.c.
CP_ L' costituitosi, resisteva alla domanda.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa è decisa.
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Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è risultato infondato e, pertanto, va rigettato.
Il C.T.U ha infatti ribadito le proprie conclusioni medico-legali già espresse nella perizia in ordine all'assenza dei requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della prestazione richiesta.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Ne deriva che il ricorso presentato dal ricorrente risulta nella sostanza inadeguato a sovvertire le conclusioni del CTU, confermate in questa sede, condivisibili e non richiedenti ulteriori atti di istruzione.
Nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese (della presente fase nonché di quella precedente) deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L.
30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di CTU, in ragione della predetta esenzione, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
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Taranto, 29 aprile 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia Viesti)
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