Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3463/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3463/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10
marzo 2025
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
14.10.1967, dom.to in Napoli alla via Croce Di Piperno ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Traversa Antonino Pio, n. 64, presso lo studio dell'Avv. Elisa Annunziata (c.f.: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. ing. , rapp.ta e difesa, congiuntamente CP_2
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Annamaria De Nicola (c.f.: C.F._3
) ed (c.f.: ), elettivamente
[...] CP_3 CodiceFiscale_4
domiciliati in Napoli alla Via Comunale del Principe, n.13/A, presso il
Pag. 1
[...]
del 5.9.2019, Rep. 42728 Per_1
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 il procuratore dell'attore insiste per richiedere chiarimenti ai CCTTUU dal punto 4 al punto 11 della consulenza e si riporta ai propri atti;
il procuratore della convenuta si riporta a tutti i propri atti e conclude come da comparsa di costituzione e prima memoria istruttoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata.
Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2021 Parte_1
ammesso in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Napoli del 6.11.2000, ha convenuto in giudizio l' e l' da cui Controparte_4 CP_5
l'ospedale amministrativamente dipende, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento in proprio favore dei danni per responsabilità
sanitaria derivante dall'intervento chirurgico subito alle vie urinarie presso detto Ospedale.
In particolare, l'attore ha esposto:
- che in data 20.10.2018, a seguito di un malore all'apparato genitale,
da ritenzione acuta di urina, si recava presso il P.S dell'Ospedale CP_4
e veniva ricoverato presso l'UOC di Urologia;
[...]
- che sin dai primi soccorsi erano emersi gravi problemi al condotto uretrale;
Pag.
2 - che in data 31.10.2018 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di uretrotomia interna essendo affetto da stenosi uretrale serrata con globo vescicale;
- che in data 05/11/2018 veniva dimesso con catetere vescicale e diagnosi di “Stenosi uretrale serrata;
uretrotomia interna secondo Sachse”;
- che in occasione dell'intervento sottoscriveva il consenso informato per effettuare lo stesso e tra i rischi e complicanze non veniva contemplata una disfunzione erettile con impotenza sessuale che invece si è manifestata a seguito all'operazione;
- che, infatti, all'esito della degenza ospedaliera ha riscontrato gravi problemi all'apparato genitale con disfunzione erettile e gravi deficit artemogenico con D.V.O. secondaria e latero deviazione a sinistra;
- che dall'ecodoppler penieno dinamico del 25/05/19 risulta: “normale
conformazione dei corpi cavernosi che appaiono simmetrici e del corpo
spongioso dell'uretra” rilievo di una “placca iperecogena di 2 cm al corpo
cavernoso di sx”;
Tanto premesso, l'attore ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico permanente dovuto alla disfunzione erettile, sterilità impossibilità ad avere rapporti sessuali con ripercussioni sulla vita coniugale, quantificabile entro l'importo di €
200.000,00.
In data 4.6.2021 si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
la nullità della citazione per il combinato disposto degli art. 163, comma 3, n.
3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., nel merito l'infondatezza della domanda per mancanza del nesso di causalità
Pag. 3 Disposta alla prima udienza l'espletamento della mediazione,
conclusasi con esito negativo per mancata comparizione del convenuto,
concessi i termini per le memorie ex art.183, comma VI, c.p.c. ammessa ed espletata la CTU a nome dei dott.ri , medico legale, e Persona_2
chirurgo, la causa è stata trattenuta in decisione con CP_6
concessione dei termini ex artt. 190 e 281-quinquies c.p.c..
La domanda è infondata.
Cont Occorre chiarire che l'attore ha citato sia l' sia l' ma il CP_4
primo non ha personalità giuridica autonoma perché rientra amministrativamente e giuridicamente nell' . Controparte_1
Cont La domanda nei confronti dell' è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dagli artt. 5 d.lgs n. 28/2010 e dall'art. 8 L. 24/2017, procedimento conclusosi con verbale negativo.
Va, poi, disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi
Si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In
ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato.
Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La
giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una
Pag. 4 formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In
ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la causa
petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi in quanto la struttura sanitaria viene citata per rispondere delle negligenze dei sanitari connesse all'esecuzione dell'intervento ed al relativo ricovero subito dall'attore che avrebbero causato la malattia (disfunzione erettile, impotenza sessuale)
Passando al merito ed alla disciplina applicabile alla fattispecie,
trattandosi di fatto risalente all'anno 2018, risulta regolata dal quadro normativo della legge Gelli-Bianco in base alla quale la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale in quanto la struttura accettando il paziente e fornendo allo stesso assistenza sanitaria-ospedaliera conclude con il medesimo un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”. L'art. 7
della legge dispone che “la struttura sanitaria o sociosanitaria Parte_2
pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si
Pag. 5 avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, (…) risponde, ai
sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose”.
Il paziente che si assume danneggiato ha l'onere di provare, quindi,
l'esistenza del contratto/o contatto sociale, il peggioramento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia nonché il nesso causale tra questi ultimi eventi ed il dedotto inadempimento delle obbligazioni sanitarie;
una volta assolto tale onere, spetterà poi alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un fattore imprevedibile e perciò inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. VI,
21/03/2018, n. 7044; Cass. civ. n. 16828/2018; cfr. anche SS.UU. n. 577/08).
Ancora, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria,
incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (Cass. civ. n.
20812/2018).
Rimane pertanto ininfluente, almeno dal punto di vista dell'allocazione dell'onere della prova, lo scrutinio in merito alla difficoltà della prestazione,
la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento (così Cass. civ. n. 18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista
Pag. 6 dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, secondo comma, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve
(cfr. Cass. civ. n. 5506/2014, n. 6093/2013, n. 5846/2007 e 9085/2006).
In ordine poi al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente, i giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40
e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più
probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità
professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che,
per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il
Pag. 7 verificarsi dell'evento stesso (Cass. civ. n. 16123/2010).
Passando all'esame del caso specifico, alla stregua della documentazione versata in atti ed in base a quanto accertato dai consulenti tecnici di ufficio incaricati nel corso del giudizio non risulta provato il nesso causale tra la patologia cui è affetto (impotenza sessuale) e l'intervento effettuato presso l'ospedale in data 31.10.2018 CP_4
In base a quanto accertato dai CCTTUU, il Prof. Dott. Per_2
, medico legale, ed il dott. chirurgo, la cui bozza
[...] CP_6
regolarmente notificata alle parti non è stata oggetto di osservazioni nei termini assegnati alle stesse, risulta che la diagnosi di stenosi uretrale fu corretta ed evidenziata nei tempi giusti, la terapia praticata fu idonea alle necessità biologiche del In particolare, i CCTTUU hanno scritto: Parte_1
“l'induratio penis plastica (alla base della disfunzione erettile lamentata dal
P. in atti) diagnosticata sia in esito controllo clinico ambulatoriale effettuato
presso l'UOC di Urologia dell' di Napoli sia in esito Controparte_4
all'esame ecodoppler penieno effettuato in data 25.5.19 (“placca iperecogena
di cm. 2 al corpo cavernoso di sinistra”) non è in alcun modo riconducibile
all'intervento di uretrotomia per stenosi serrata effettuata in data 31.10.18
presso lo stesso nosocomio dovendosi ammettere l'esclusione della
criteriologia medico-legale per l'accertamento del nesso causale sotto il
versante topografico interessando l'induratio penis plastica i corpi cavernosi
e gli esiti di uretrotomia l'uretra, distretti anatomici differenti e peraltro
deputati a diverse funzioni (la prima all'intrappolamento temporaneo nel
tessuto erettile penieno di una considerevole quantità di sangue tale da
determinare il turgore di tale strutture spongiosa al momento del
Pag. 8 raggiungimento della rigidità del pene, consentendo in tal senso l'erezione; la
seconda al deflusso dell'urina dalla vescica e dello sperma). In sintesi, è
assolutamente impossibile che l'intervento endoscopico di uretrotomia possa
coinvolgere i corpi cavernosi, organi deputati al riempimento sanguigno in
corso di erezione. Anche l'incurvamento penieno, interessante i predetti corpi
cavernosi, non può essere riportato a interventi eseguiti sull'uretra. (…) Non
riteniamo che la psicopatia diagnosticata -quantunque di minima espressività
sintomatologica- neppure sia riconducibile alla supposta (da parte
ricorrente) malpractice chirurgica nell'Ottobre 2018 innanzitutto per
l'assenza del nesso causale”.
Pertanto, non sussistendo un nesso causale tra intervento e patologia diagnosticata, parimenti non sono ravvisabili postumi permanenti né può
essere determinata alcuna inabilità temporanea per il Parte_1
Altresì in merito al modulo di “consenso informato” esso sussiste in allegato alla cartella clinica acquisita agli atti, e risulta completo ed esaustivo secondo il giudizio dei due consulenti che può essere pienamente condiviso all'esito della lettura del documento.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Con decreto emesso in pari data alla presente pronuncia è stato revocato ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002 il beneficio del gratuito patrocinio. Si ricorda, comunque, che in punto di spese di lite, “il patrocinio a
spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115
del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte
ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (Cass.
ord. n. 8388/2017).
Pag. 9 Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle
Cont spese processuali in favore dell' spese che si liquidano in dispositivo in base al DM 55/2014 e succ.ve modifiche.
Quanto alle spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti affermata nel decreto di liquidazione nei confronti dei
Cont CCTTUU, nei rapporti interni tra le medesime l' avrà il diritto di ripetere dall'attore tutte le somme eventualmente pagate ai consulenti per effetto di quanto disposto nel decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così̀ provvede: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta la domanda;
Cont 2) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1
convenuta delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli il 3 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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