TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1586/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. AN AG - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 1586/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERTAZZONI ERIKA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Veza n. 3 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GOTTI GIANCARLO presso il cui studio sito in CA (RE), S.P. 467 N.2 è elettivamente domiciliato
, Controparte_2 in persona del Presidente pro tempore;
rappresentato e difeso dall'avv. V. Giroldi con domicilio eletto in Reggio Emilia Via della Previdenza, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: attribuzione quota pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3 legge 898/1970 CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
1) Accertare e dichiarare che è in possesso dei requisiti per Parte_1 richiedere e percepire la pensione di reversibilità del defunto quale Persona_1 coniuge divorziato;
2) Conseguentemente ordinare ad in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, competente ente erogatore, di provvedere alla corresponsione a Parte_1
dell'intera pensione di reversibilità, assegni ed altri emolumenti
[...] eventualmente spettanti, dovuti a seguito del decesso di , come da Persona_1 condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 602 del 21/26.04.2016 del Tribunale di Reggio Emilia o, gradatamente, di provvedere a corrispondere a una quota pari al 90% della pensione Parte_1 di reversibilità, assegni ed altri emolumenti eventualmente spettanti, dovuti a seguito del decesso di , o quella quota maggiore o minore che dovesse Persona_1 emergere in corso di causa e/o come meglio ritenuto di giustizia, a decorrere dal mese successivo a quello della sua scomparsa di maggio 2024, con gli arretrati maturati dal 1.06.2024;
3) In ogni caso stabilire che la quota della pensione di reversibilità, assegni ed altri emolumenti eventualmente spettanti, che devono essere corrisposti a Parte_1
a seguito del decesso di , a decorrere dal mese successivo a
[...] Persona_1 quello della sua scomparsa di maggio 2024, non possa essere inferiore alla percentuale che corrisponde all'importo dell'assegno divorzile che percepiva di euro 900,00 e/o come meglio ritenuto di giustizia;
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
La parte resistente : CP_1
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare il diritto della SI , coniuge Parte_2 superstite, al percepimento della pensione di reversibilità del defunto;
Persona_1 Respingere il ricorso e le richieste avanzate in via principale e in via subordinata dalla ricorrente ex coniuge SI Pt_1 Ripartire ed assegnare l'assegno di reversibilità nelle seguenti quote: 70% alla attuale coniuge superstite SI e 30% all'ex coniuge SI CP_1 Pt_1 disponendo che l' provveda ai pagamenti (anche delle somme accantonate) CP_2 secondo questa ripartizione;
IN VIA SUBORDINATA Ripartire ed assegnare l'assegno di reversibilità nelle seguenti quote: 60% alla attuale coniuge superstite SI e 40% all'ex coniuge SI CP_1 Pt_1 disponendo che l' provveda ai pagamenti secondo questa ripartizione;
CP_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Provvedere alla ripartizione secondo diritto ed equità, considerandosi comunque limite massimo invalicabile a favore della ricorrente del 60%, equivalente Pt_1 all'importo che percepiva quale assegno divorzile.
In ogni caso, secondo le regole della soccombenza parziale ed in considerazione del fatto che tanto la domanda svolta in via principale quanto quella in via subordinata sono infondate e dovranno essere respinte, si richiede la condanna della ricorrente alla refusione delle spese e compensi del presente procedimento.
In subordine si chiede di porre spese e compensi del presente giudizio a carico della ricorrente quantomeno per la quota prevalente (pari al 70% richiesto dalla convenuta,
o alla diversa misura che verrà ritenuta dal Giudice), anche considerato il fatto che tanto la domanda svolta in via principale quanto quella in via subordinata dalla ricorrente sono palesemente infondate e la presente controversia è stata determinata dalle richieste ingiustificate della ricorrente.
La parte resistente CP_2
Decidere secondo diritto ed equità, accogliendo la richiesta della ricorrente subordinatamente alla verifica della titolarità in capo alla stessa dell'assegno di cui all'art.5 L. Divorzio, del mancato passaggio a nuove nozze nonché di ogni requisito previsto ex lege, ivi compreso il concorso di altri redditi, in proporzione al periodo di effettiva convivenza della stessa con il defunto sulla base degli Persona_1 importi di pensione di cui in atti.
In ipotesi di insussistenza dei requisiti rigettare il ricorso. L'istituto si conformerà ad ogni conseguente statuizione dell'adito Tribunale.
Spese e competenze di giudizio come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 9, comma 3, l. 898/1970 depositato in data 12.05.2025 conveniva in giudizio nonchè Parte_1 CP_1 al fine di ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di CP_2 reversibilità relativa a , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a VI (Ucraina) in data 16.05.2024.
Deduceva la ricorrente di avere contratto matrimonio con il defunto sig.
in data 18.01.1981, di essersi separata dal medesimo in data Per_1
22.04.2015 e di avere successivamente divorziato in forza della sentenza n. 602/2016 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21-26/04/2016 che aveva riconosciuto in suo favore un assegno divorzile pari ad € 900,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Deduceva inoltre la ricorrente di non aver contratto nuove nozze mentre l'ex coniuge aveva contratto matrimonio in data 28.07.2016 con la resistente;
chiedeva dunque che le venisse riconosciuta la CP_3 spettanza dell'intera pensione di reversibilità dovuta al coniuge superstite di o comunque una quota della stessa non inferiore al 90% (e in Persona_1 ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno divorzile, come precisato nelle note conclusive), ordinando all' di corrisponderle tale quota con CP_2 decorrenza dalla mensilità successiva alla data del decesso.
Costituitasi in giudizio resisteva alla domanda e chiedeva CP_1
l'attribuzione a sé dell'intera pensione di reversibilità del coniuge defunto o, in subordine, l'attribuzione del 70% dell'emolumento. Persona_1 Deduceva la resistente di avere contratto matrimonio con il defunto in data 28.07.2016, di risiedere in Ucraina e di percepire come unico introito una pensione di vecchiaia pari ad € 71,70 mensili.
L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data CP_2
24.12.2024 comunicando l'ammontare della pensiona di reversibilità e rimettendosi a giustizia sulla quota da attribuire alle parti.
2.Ritiene il Tribunale che sussistano in capo alla ricorrente i requisiti previsti dall'art. 9 comma 3 legge 898/1970 per ottenere una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, essendo la stessa titolare di assegno divorzile al momento del decesso e non passata a nuove nozze.
Con riguardo al quantum va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata ove l'ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per percepire la pensione di reversibilità del marito defunto, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, altresì ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizione economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale […] La quota spettante all'ex coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile (Cass. Civ., I, 5839/2025)
Ciò premesso si osserva che
- la ricorrente, oggi di anni 61, percepiva sino alla morte dell'ex marito un assegno divorzile di € 900,00, ha un'invalidità certificata con riduzione della capacità lavorativa del 75% per la quale percepisce un'indennità di € 600,00 mensili, non è proprietaria di beni immobili.
- la resistente, di anni 71, risiede in Ucraina ove è proprietaria di un immobile di modeste dimensioni e percepisce una pensione di vecchiaia di circa € 75,00 mensili (come precisato nelle note conclusive)
- quanto al criterio legale della durata dei matrimoni, esso denota un'evidente sproporzione in favore della sig.ra il cui Pt_1 matrimonio con il defunto sig. è durato 35 anni a fronte dei 9 Per_1 anni di matrimonio della resistente sig.ra ; tra il secondo CP_1 matrimonio ed il primo vi è dunque una proporzione di 1 a 4 .
- dalla documentazione versata in atti dall' si evince che l'importo CP_2 della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite è di € 1.316,00. Per quanto sopra, considerata la situazione economico-reddituale delle parti nonché il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, da ritenersi prevalente, ritiene congruo il Collegio attribuire alla ricorrente la quota del 65% della pensione di reversibilità del defunto sig. ed alla Per_1 resistente la restante quota del 35%. CP_1
Quanto alla decorrenza dell'attribuzione, il diritto alla quota della pensione di reversibilità reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
tale decorrenza nasce per entrambi i coniugi superstiti solo nei confronti dell'ente previdenziale, per cui nel caso in cui il coniuge superstite nel frattempo abbia percepito il trattamento di reversibilità in misura superiore a quella spettante, sarà l'ente a doverne rispondere nei confronti dell'altro, pagando gli arretrati al coniuge divorziato in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, fermo restando il diritto dell'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Cass. Civ.27.09.2013 n. 22259)
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. attribuisce a , nata a UA CA in [...] Parte_1
24.04.1961, una quota pari al 65% della pensione di reversibilità erogata da a seguito del decesso di , nato a CP_2 Persona_1
CA (RE) il 17.10.1953 e deceduto a VI (Ucraina) in data 16.05.2024
2. attribuisce a nata a VI (Ucraina) in [...] CP_1
01.12.1954 la restante quota pari al 65% della pensione di reversibilità erogata da a seguito del decesso del predetto CP_2 [...]
Per_1
3. ordina all' di provvedere alla corresponsione delle quote CP_2 medesime in favore delle parti sopra indicate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di Persona_1
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AN AG IA ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. AN AG - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 1586/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERTAZZONI ERIKA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Veza n. 3 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GOTTI GIANCARLO presso il cui studio sito in CA (RE), S.P. 467 N.2 è elettivamente domiciliato
, Controparte_2 in persona del Presidente pro tempore;
rappresentato e difeso dall'avv. V. Giroldi con domicilio eletto in Reggio Emilia Via della Previdenza, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: attribuzione quota pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3 legge 898/1970 CONCLUSIONI
La ricorrente ha così concluso:
1) Accertare e dichiarare che è in possesso dei requisiti per Parte_1 richiedere e percepire la pensione di reversibilità del defunto quale Persona_1 coniuge divorziato;
2) Conseguentemente ordinare ad in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, competente ente erogatore, di provvedere alla corresponsione a Parte_1
dell'intera pensione di reversibilità, assegni ed altri emolumenti
[...] eventualmente spettanti, dovuti a seguito del decesso di , come da Persona_1 condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 602 del 21/26.04.2016 del Tribunale di Reggio Emilia o, gradatamente, di provvedere a corrispondere a una quota pari al 90% della pensione Parte_1 di reversibilità, assegni ed altri emolumenti eventualmente spettanti, dovuti a seguito del decesso di , o quella quota maggiore o minore che dovesse Persona_1 emergere in corso di causa e/o come meglio ritenuto di giustizia, a decorrere dal mese successivo a quello della sua scomparsa di maggio 2024, con gli arretrati maturati dal 1.06.2024;
3) In ogni caso stabilire che la quota della pensione di reversibilità, assegni ed altri emolumenti eventualmente spettanti, che devono essere corrisposti a Parte_1
a seguito del decesso di , a decorrere dal mese successivo a
[...] Persona_1 quello della sua scomparsa di maggio 2024, non possa essere inferiore alla percentuale che corrisponde all'importo dell'assegno divorzile che percepiva di euro 900,00 e/o come meglio ritenuto di giustizia;
4) Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
La parte resistente : CP_1
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare il diritto della SI , coniuge Parte_2 superstite, al percepimento della pensione di reversibilità del defunto;
Persona_1 Respingere il ricorso e le richieste avanzate in via principale e in via subordinata dalla ricorrente ex coniuge SI Pt_1 Ripartire ed assegnare l'assegno di reversibilità nelle seguenti quote: 70% alla attuale coniuge superstite SI e 30% all'ex coniuge SI CP_1 Pt_1 disponendo che l' provveda ai pagamenti (anche delle somme accantonate) CP_2 secondo questa ripartizione;
IN VIA SUBORDINATA Ripartire ed assegnare l'assegno di reversibilità nelle seguenti quote: 60% alla attuale coniuge superstite SI e 40% all'ex coniuge SI CP_1 Pt_1 disponendo che l' provveda ai pagamenti secondo questa ripartizione;
CP_2
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Provvedere alla ripartizione secondo diritto ed equità, considerandosi comunque limite massimo invalicabile a favore della ricorrente del 60%, equivalente Pt_1 all'importo che percepiva quale assegno divorzile.
In ogni caso, secondo le regole della soccombenza parziale ed in considerazione del fatto che tanto la domanda svolta in via principale quanto quella in via subordinata sono infondate e dovranno essere respinte, si richiede la condanna della ricorrente alla refusione delle spese e compensi del presente procedimento.
In subordine si chiede di porre spese e compensi del presente giudizio a carico della ricorrente quantomeno per la quota prevalente (pari al 70% richiesto dalla convenuta,
o alla diversa misura che verrà ritenuta dal Giudice), anche considerato il fatto che tanto la domanda svolta in via principale quanto quella in via subordinata dalla ricorrente sono palesemente infondate e la presente controversia è stata determinata dalle richieste ingiustificate della ricorrente.
La parte resistente CP_2
Decidere secondo diritto ed equità, accogliendo la richiesta della ricorrente subordinatamente alla verifica della titolarità in capo alla stessa dell'assegno di cui all'art.5 L. Divorzio, del mancato passaggio a nuove nozze nonché di ogni requisito previsto ex lege, ivi compreso il concorso di altri redditi, in proporzione al periodo di effettiva convivenza della stessa con il defunto sulla base degli Persona_1 importi di pensione di cui in atti.
In ipotesi di insussistenza dei requisiti rigettare il ricorso. L'istituto si conformerà ad ogni conseguente statuizione dell'adito Tribunale.
Spese e competenze di giudizio come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 9, comma 3, l. 898/1970 depositato in data 12.05.2025 conveniva in giudizio nonchè Parte_1 CP_1 al fine di ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di CP_2 reversibilità relativa a , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a VI (Ucraina) in data 16.05.2024.
Deduceva la ricorrente di avere contratto matrimonio con il defunto sig.
in data 18.01.1981, di essersi separata dal medesimo in data Per_1
22.04.2015 e di avere successivamente divorziato in forza della sentenza n. 602/2016 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21-26/04/2016 che aveva riconosciuto in suo favore un assegno divorzile pari ad € 900,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Deduceva inoltre la ricorrente di non aver contratto nuove nozze mentre l'ex coniuge aveva contratto matrimonio in data 28.07.2016 con la resistente;
chiedeva dunque che le venisse riconosciuta la CP_3 spettanza dell'intera pensione di reversibilità dovuta al coniuge superstite di o comunque una quota della stessa non inferiore al 90% (e in Persona_1 ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno divorzile, come precisato nelle note conclusive), ordinando all' di corrisponderle tale quota con CP_2 decorrenza dalla mensilità successiva alla data del decesso.
Costituitasi in giudizio resisteva alla domanda e chiedeva CP_1
l'attribuzione a sé dell'intera pensione di reversibilità del coniuge defunto o, in subordine, l'attribuzione del 70% dell'emolumento. Persona_1 Deduceva la resistente di avere contratto matrimonio con il defunto in data 28.07.2016, di risiedere in Ucraina e di percepire come unico introito una pensione di vecchiaia pari ad € 71,70 mensili.
L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data CP_2
24.12.2024 comunicando l'ammontare della pensiona di reversibilità e rimettendosi a giustizia sulla quota da attribuire alle parti.
2.Ritiene il Tribunale che sussistano in capo alla ricorrente i requisiti previsti dall'art. 9 comma 3 legge 898/1970 per ottenere una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, essendo la stessa titolare di assegno divorzile al momento del decesso e non passata a nuove nozze.
Con riguardo al quantum va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata ove l'ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per percepire la pensione di reversibilità del marito defunto, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, altresì ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizione economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale […] La quota spettante all'ex coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile (Cass. Civ., I, 5839/2025)
Ciò premesso si osserva che
- la ricorrente, oggi di anni 61, percepiva sino alla morte dell'ex marito un assegno divorzile di € 900,00, ha un'invalidità certificata con riduzione della capacità lavorativa del 75% per la quale percepisce un'indennità di € 600,00 mensili, non è proprietaria di beni immobili.
- la resistente, di anni 71, risiede in Ucraina ove è proprietaria di un immobile di modeste dimensioni e percepisce una pensione di vecchiaia di circa € 75,00 mensili (come precisato nelle note conclusive)
- quanto al criterio legale della durata dei matrimoni, esso denota un'evidente sproporzione in favore della sig.ra il cui Pt_1 matrimonio con il defunto sig. è durato 35 anni a fronte dei 9 Per_1 anni di matrimonio della resistente sig.ra ; tra il secondo CP_1 matrimonio ed il primo vi è dunque una proporzione di 1 a 4 .
- dalla documentazione versata in atti dall' si evince che l'importo CP_2 della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite è di € 1.316,00. Per quanto sopra, considerata la situazione economico-reddituale delle parti nonché il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, da ritenersi prevalente, ritiene congruo il Collegio attribuire alla ricorrente la quota del 65% della pensione di reversibilità del defunto sig. ed alla Per_1 resistente la restante quota del 35%. CP_1
Quanto alla decorrenza dell'attribuzione, il diritto alla quota della pensione di reversibilità reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato;
tale decorrenza nasce per entrambi i coniugi superstiti solo nei confronti dell'ente previdenziale, per cui nel caso in cui il coniuge superstite nel frattempo abbia percepito il trattamento di reversibilità in misura superiore a quella spettante, sarà l'ente a doverne rispondere nei confronti dell'altro, pagando gli arretrati al coniuge divorziato in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, fermo restando il diritto dell'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Cass. Civ.27.09.2013 n. 22259)
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. attribuisce a , nata a UA CA in [...] Parte_1
24.04.1961, una quota pari al 65% della pensione di reversibilità erogata da a seguito del decesso di , nato a CP_2 Persona_1
CA (RE) il 17.10.1953 e deceduto a VI (Ucraina) in data 16.05.2024
2. attribuisce a nata a VI (Ucraina) in [...] CP_1
01.12.1954 la restante quota pari al 65% della pensione di reversibilità erogata da a seguito del decesso del predetto CP_2 [...]
Per_1
3. ordina all' di provvedere alla corresponsione delle quote CP_2 medesime in favore delle parti sopra indicate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di Persona_1
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
AN AG IA ZI