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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/07/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3460/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) stante la rinuncia manifestata agli stessi dalle parti, tra
(CF. ), (CF. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Domenico Drogheo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Albano Laziale, Corso Giacomo Matteotti n. 149, come in atti;
Opponenti contro
CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Gianluca de Lima Souza, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio , Persona_1 rep. 45616, racc. 14719 del 17.02.2021, difensore presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 267, come in atti;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06.03.2025 (per gli opponenti: “…si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per l'opposta: “…si riporta alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.05.2021, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2021, emesso da questo Tribunale in data 12.02.2021 e a loro notificato il 29.03.2021, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della
(nel prosieguo, per brevità, solo “ ”) della somma di € 16.261,54, oltre interessi Controparte_1 CP_1 come da ricorso e spese della procedura d'ingiunzione, chiedendo, nel merito: “…respinta ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano: a) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un presunto credito prescritto;
b) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un finanziamento puntualmente onorato dal contraente, il quale nulla deve all'opposta, unitamente al suo garante;
c) annullare e/o
1 revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto nullo, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, in quanto nulla è dovuto dagli opponenti, denegando la provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dal creditore, rappresentata dalla documentazione che si versa in atti e dalle vigenti norme in materia di lotta all'usura; d) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno del garante stante la nullità della fideiussione. In subordine dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento per la previsione di un tasso di interesse, calcolando anche gli interessi di mora, oltre il tasso soglia previsto in materia di usura;
di conseguenza, determinare l'esatto dare ed avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria sulla base dell'intera documentazione ed in ragione di tutte le contestazioni di parte opponente;
condannare la opposta, stante l'illegittimità del comportamento della medesima posto in essere, in chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per tutta la durata del rapporto finanziario ed anche dopo, al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo un apprezzamento equitativo ovvero compensare tali somme con quelle eventualmente riconosciute all'opposta. Condannare, comunque, l'opposta alle spese ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge e spese generali”.
A fondamento dell'opposizione, gli hanno dedotto, in estrema sintesi: in via preliminare, Pt_1 che la pretesa creditoria oggetto del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi prescritta, essendo fondata su un contratto di finanziamento che è stato stipulato in data 15.07.2003 e che ha previsto la restituzione del capitale finanziato in sessanta rate mensili con ultima rata al 15.07.2008, sicché da tale ultima scadenza è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione e detto termine deve ritenersi inutilmente spirato non essendovi stata nelle more alcuna richiesta avanzata dal presunto creditore;
che il finanziamento suddetto è stato, poi, in ogni caso già integralmente onorato dal finanziato, tant'è che non risultano effettuate a suo carico segnalazioni al CRIF, e dunque il decreto d'ingiunzione deve essere comunque revocato;
che l'asserito creditore non ha inoltre mai costituito in mora lo , laddove l'atto Pt_1 di costituzione in mora consente, da un lato, di potere considerare il debitore inadempiente e, dall'altro lato, di ritenere la prestazione esigibile da un punto di vista temporale, sicché l'assoluta mancanza di una costituzione in mora propriamente detta effettuata agli opponenti con il dettagliato riepilogo delle somme che sarebbero da loro ancora dovute priva la domanda dell'opposta del requisito dell'esigibilità, con la conseguente inammissibilità dell'ingiunzione emessa;
che rispetto al fideiussore la Parte_2 pretesa creditoria deve essere, inoltre, comunque disattesa poiché la garanzia da lui prestata ha integrato una fideiussione omnibus illegittima e come tale la stessa deve considerarsi viziata da nullità; che il decreto ingiuntivo va, poi, revocato perché l'istituto finanziatore ha preteso in ogni caso interessi superiori alla soglia d'usura, soglia che riguarda non soltanto gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori e, quindi, la verifica dell'eventuale superamento del tasso deve essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, nonché considerando tutte le altre spese addebitate al finanziato;
che stante la misura manifestamente eccessiva degli interessi pretesi dalla banca ogni somma versata a tale titolo nel corso dell'intero rapporto deve considerarsi non dovuta ed altresì, considerato che l'opposta non allegato un documento analitico per consentire di determinare gli interessi pretesi, è da ritenere che la stessa abbia anche effettuato un'illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.; che è manifesta e indiscutibile, infine, l'avvenuta violazione da parte della banca del dovere di buona fede e correttezza, essendo stato fatto sottoscrivere al finanziato un tasso effettivo globale per l'operazione di natura usuraria ed avendo l'opposta dolosamente addebitato allo stesso somme non dovute.
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse eccezioni e conclusioni e chiedendo, CP_1 nel merito, di: “- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 190 del 12.2.2021 (RG 741/2021);
2 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Ha sostenuto l'opposta: che alcuna contestazione è stata anzitutto avanzata dagli opponenti in merito alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, all'avvenuta erogazione del capitale finanziato e, in generale, alla corretta esecuzione con riferimento al rimborso del credito concesso in prestito “…mediante il versamento, seppur parziale, delle rate mensili di cui al contratto de quo, avendo peraltro gli opponenti argomentato, senza in alcun modo provarlo di aver onorato integralmente il finanziamento, riconoscendo di fatto l'esistenza del rapporto…”; che è infondato, poi, l'assunto degli opponenti secondo cui avrebbe Parte_2 sottoscritto il contratto in veste di garante, dal momento che lo stesso non ha prestato alcuna fideiussione, ma si è impegnato insieme a in veste di coobbligato;
che la pretesa creditoria, inoltre, non Parte_1 può ritenersi prescritta perché, anche non considerando gli altri atti interruttivi ricevuti nel corso degli anni e volendo tenere conto della scadenza naturale del contratto, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 14.07.2018 e già in data 18.04.2012 è stata inviata al coobbligato una missiva con la Controparte_2 quale gli è stata comunicata l'avvenuta cessione del credito con contestuale diffida di pagamento;
che sulla correttezza delle somme ingiunte gli opponenti si sono limitati, poi, a sostenere che sarebbe intervenuto l'integrale pagamento ma nulla è stato da loro dimostrato, pur essendone onerati, non rilevando al riguardo il solo fatto che non vi sia stata segnalazione al CRIF, la quale ha natura facoltativa, e non è veritiero nemmeno il loro assunto che non vi sarebbe stata una costituzione in mora, considerato che a
è stata inviata una comunicazione in data 19.04.2019 con la quale lo stesso è stato informato Parte_1 dell'avvenuta cessione del credito e gli è stato intimato di provvedere al pagamento del dovuto;
che l'avversa doglianza in punto di usurarietà degli interessi è generica e infondata, atteso che il contratto riporta sia il TAN del 9,75%, sia il TAEG del 10,66%, ed entrambi sono rispettosi della soglia d'usura vigente alla data della sua stipula, sicché non sussiste alcuna nullità ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., mentre una tale nullità non può derivare da un eventuale superamento da parte dei tassi pattuiti delle soglie d'usura tempo per tempo operanti successivamente alla conclusione del contratto;
che erroneamente gli opponenti pretendono, inoltre, di far rientrare nel calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura anche gli interessi moratori, i quali invece non vi concorrono in quanto di natura meramente eventuale e, in ogni caso, gli interessi moratori risultano essere stati pattuiti e applicati tenendo in considerazione la soglia d'usura sia al momento della stipula del contratto, sia nei trimestri successivi.
Radicatosi così il contraddittorio, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata disattesa l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 6481 c.p.c., come da ordinanza resa in data 21.04.2022, ed espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria disposto con tale ordinanza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sono stati poi concessi alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c.
Quindi, nel primo di tali termini, gli hanno presentato una memoria nella quale, oltre a Pt_1 richiamare i motivi d'opposizione già formulati con l'atto di citazione, hanno lamentato, così come già avvenuto all'udienza del 21.04.2022, all'esito della costituzione dell'opposta, che quest'ultima difetta della legittimazione ad esigere il pagamento da lei domandato con il ricorso e il decreto ingiuntivo, non avendo dimostrato di essere divenuta titolare del credito da lei allegato in base a una serie continua di cessioni risalenti al creditore originario Inoltre, hanno soggiunto gli opponenti che, a tutto Parte_3 concedere, l'illegittimità della pretesa creditoria della emerge, comunque, anche da un esame CP_1 dall'estratto conto dalla stessa depositato, dal quale risulta che il debito insoluto ammonta a soli € 2.589,33,
3 mentre l'ingiunzione è stata richiesta ed emessa per € 16.261,54, con la conseguenza che è evidente che il credito ingiunto sia il risultato dell'applicazione di tassi usurari e di una ricapitalizzazione illegittima, non potendo essere un credito cresciuto così esponenzialmente, ovvero di un macroscopico errore di calcolo. Queste le conclusioni rassegnate, dunque, dagli nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.: “…respinta Pt_1 ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano: a) in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta e, conseguentemente, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti. b) sempre in via preliminare, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un presunto credito prescritto;
c) nel merito, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un finanziamento puntualmente onorato dal contraente, il quale nulla deve all'opposta, unitamente al suo garante;
d) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto nullo, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, in quanto i signori non devono la somma ingiunta, denegando la Pt_1 provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dal creditore, rappresentata dalla documentazione che si versa in atti e dalle vigenti norme in materia di lotta all'usura; e) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno del garante stante la nullità della fideiussione. f) In subordine dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento per la previsione di un tasso di interesse, calcolando anche gli interessi di mora, oltre il tasso soglia previsto in materia di usura;
di conseguenza, determinare l'esatto dare ed avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria sulla base dell'intera documentazione ed in ragione di tutte le contestazioni di parte opponente;
condannare la opposta, stante l'illegittimità del comportamento della medesima posto in essere, in chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per tutta la durata del rapporto finanziario ed anche dopo, al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo un apprezzamento equitativo ovvero compensare tali somme con quelle eventualmente riconosciute all'opposta. g) In estremo subordine ed in ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, annullare e/o revocare il decreto opposto rideterminando la somma eventualmente dovuta partendo dalla produzione dell'opposta circa la posizione debitoria limitata ad € 2.589,33, con applicazione dei soli interessi legali, dal 18.03.2019, stante la condotta dell'ente finanziatore contraria ai principi di correttezza e buona fede. Condannare, comunque, l'opposta alle spese ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge e spese generali da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Anche l'opposta ha depositato una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nella quale, oltre a richiamare quanto già allegato nella sua comparsa di risposta, ha evidenziato, con riferimento alla questione della sua legittimazione, che il finanziamento è stato originariamente erogato dalla la quale Parte_3 ha poi ceduto il credito di cui al ricorso alla e, successivamente, tale società ha ceduto tale Controparte_3 credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, alla Eclipse 1 S.r.l., a sua volta dante causa della
. Sempre con riferimento alla sua legittimazione, ha inoltre aggiunto l'opposta che ai sensi dell'art. CP_1
58 TUB “…non viene chiesto alcun altro adempimento collegato alla cessione di un credito, se non quello di dare notizia dell'avvenuta cessione…” mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, “…senza imporre alcun ulteriore contenuto minimo informativo”, e che da tanto discende quindi che il contratto di cessione di crediti “in blocco” non è soggetto a forme sacramentali o particolari e che “…per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Anche sulla scorta di tali deduzioni ha quindi insistito nelle conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di costituzione.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti e all'udienza del
4 09.05.2024 le stesse sono state invitate al contraddittorio anche in merito all'eventuale sussistenza di clausole negoziali di natura vessatoria, tenuto conto della qualificabilità degli come “consumatori” Pt_1 ai sensi del d.lgs. 206/2005, con assegnazione di termine per il deposito di memorie.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio è stato infine rinviato per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025, con assegnazione alle parti di un termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie difensive conclusive, e a tale udienza, invitate le contendenti alla precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022), la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione di termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia manifestata dai contendenti come da verbale d'udienza in atti.
Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del processo e i fatti di causa, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dagli meriti accoglimento, essendo da escludere, in via assorbente rispetto Pt_1 ad ogni altra questione, la sussistenza in capo alla della titolarità della pretesa creditoria da lei CP_1 azionata con il ricorso e il decreto ingiuntivo qui opposto.
Ed invero, innanzi tutto, non sembra inutile rammentare che il procedimento che si apre con l'opposizione al provvedimento monitorio costituisce non un'impugnazione proposta avverso tale provvedimento, ma un ordinario giudizio a cognizione piena, il quale, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa creditoria esercitata con l'originaria domanda proposta in via monitoria sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita della pretesa suddetta anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. da ultimo, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto d'ingiunzione - per il quale, del resto, vigono regole probatorie in parte diverse da quelle proprie del giudizio ordinario di cognizione - non implica, inoltre, alcuna inversione dell'onere probatorio, sicché compete pur sempre allo stesso, quale “attore in senso sostanziale”, di offrire compiuta allegazione e dimostrazione del proprio asserito diritto di credito nei confronti della controparte, mediante la prova dei relativi elementi costitutivi ai sensi dell'art. 26971 c.c., mentre sul debitore opponente, “convenuto in senso sostanziale”, incombe l'onere di dedurre e dimostrare, a sua volta, l'esistenza di vicende estintive, modificative o impeditive del credito avversario, ex art. 26972 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018, secondo cui “l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali… ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria”).
Per quel che più interessa nell'odierna fattispecie, occorre evidenziare poi che il primo degli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata dall'opposta senz'altro deve individuarsi nella titolarità (altrimenti detta “legittimazione sostanziale”) del credito da lei fatto valere in giudizio, titolarità che, ove fondata sull'assunto che tale diritto, originariamente sorto in capo a un altro soggetto, sia stato ceduto ed acquistato dall'istante, implica, evidentemente, che di tale cessione venga fornita da quest'ultima adeguata dimostrazione, ai sensi dell'art. 26971 cit., in particolare nel caso in cui la sua titolarità sia contestata del debitore, convenuto in giudizio per l'adempimento.
Così, con specifico riferimento alle ipotesi in cui venga allegato che il credito azionato, originato da un contratto di finanziamento concluso con un determinato istituto bancario, sia stato fatto oggetto di
5 una cessione attraverso un'operazione di trasferimento “in blocco” di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1990 e dell'art. 58 d.lgs. 385/1993, è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare, in virtù del compimento di una simile operazione, è onerata di dimostrare sia che sia stata conclusa tale cessione “in blocco”, sia che nell'ambito della stessa sia stato ricompreso anche il singolo e specifico credito che è oggetto di causa, fornendo in tal modo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto tale sua legittimazione (cfr. Cass. civ. 24798/2020, nonché già Cass. civ. 4116/2016).
Inoltre, per quel che concerne la dimostrazione di tale cessione, è stato ribadito, anche di recente, dal giudice di legittimità che “…benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata”, principio che vale
“…ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto…” e “…quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civ. 17944/2023).
In particolare, rispetto alle cessioni “in blocco” di crediti ex art. 58 TUB, è noto che l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese previste da tale disposizione assolvano, di per sé stesse, soltanto alla funzione di rendere nota l'esistenza della cessione, sostituendosi alla notificazione o all'accettazione del singolo trasferimento previste dall'art. 1264 c.c. ed agevolandone così la comunicazione alla generalità dei debitori ceduti ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti di questi ultimi.
Nondimeno, poiché la cessione di crediti non soggiace, ordinariamente, a particolari requisiti di forma ad substantiam o ad probationem, neppure nel caso delle operazioni economiche previste dall'art. 58 TUB e/o dagli artt. 1 e 4 L. 130/99, è ben possibile che della stessa sia data dimostrazione in giudizio da parte della cessionaria anche senza la produzione del relativo contratto eventualmente concluso per iscritto con il creditore cedente e, nel contesto degli elementi probatori anche indiziari che la cessionaria può fornire per dimostrare l'avvenuto trasferimento in suo favore del credito oggetto di causa, può annettersi dunque rilevanza anche alla circostanza che sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un avviso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, a condizione però che tale avviso riporti, al suo interno, se non proprio l'elencazione specifica dei singoli crediti ceduti, quantomeno l'indicazione di criteri sufficientemente specifici e univoci idonei a far ricomprendere con certezza anche il credito di cui si tratta tra quelli oggetto del trasferimento “in blocco” (cfr. sempre di recente, tra le altre, Cass. civ. 9412/2023, ed ancora Cass. 17944/23).
Non solo, ma - come è ovvio e come ha sostanzialmente riconosciuto, nel caso di che trattasi, anche la - l'allegazione e la dimostrazione, ad opera della cessionaria, di elementi idonei a comprovare CP_1 la sua titolarità dal lato attivo, ex art. 26971 c.c., non concerne soltanto il trasferimento del diritto che sia stato effettuato, da ultimo, a suo favore, ma deve investire anche le precedenti cessioni per l'ipotesi in cui venga dedotto - o risulti comunque dagli atti - che tale credito sia sorto, originariamente, in capo a un soggetto diverso dal suo dante causa e sia stato quindi trasferito - in tesi - mediante una “catena” di cessioni, dapprima da parte di tale soggetto, quale originario preteso titolare, e a sua volta dall'avente causa del medesimo a un ulteriore cessionario e così via sino ad arrivare all'ultimo trasferimento che si assume intervenuto a beneficio di colui che agisce per ottenere il pagamento dal debitore ceduto.
6 Infatti, ribadito che la titolarità della posizione creditoria azionata rappresenta il primo elemento costitutivo della pretesa che la ha ad oggetto, non vi è dubbio che nel caso in cui si prospetti che siano avvenute molteplici cessioni del medesimo diritto la titolarità dello stesso necessiti, per potersi dire dimostrata, che vengano allegate e provate pure le cessioni poste in essere precedentemente, costituenti, anch'esse, il presupposto di tale titolarità, in considerazione del ben noto principio secondo cui “nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (cfr. in questo senso, tra le più recenti, anche Trib. Napoli Nord sent. 1996/2023, App. Milano sent. 3674/2022, Trib. Napoli sent. 7243/2022 e, nella giurisprudenza di legittimità, già Cass. civ. 5359/2010, sia pure in fattispecie diversa ma con affermazioni di principio di portata generale e, ancora, Cass. 17944/23 cit., ove è stato rimarcato tra l'altro dal giudice di legittimità che, poiché nel caso esaminato in quella pronuncia “…le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre …avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Di talché, nel caso in cui le cessioni in base alle quali si assuma che il credito sia pervenuto al soggetto che ne pretenda in giudizio il pagamento siano state più di una, è da ritenere che debba essere comprovata non solo l'ultima di tali cessioni, ma anche tutti i precedenti trasferimenti, della cui dimostrazione è onerata la parte attrice (qui, la parte opposta) ai sensi dell'art. 26971 cit., a fronte della contestazione della sua titolarità sollevata dal debitore convenuto per l'adempimento.
Ebbene, fatte tali considerazioni di carattere generale e passando allo scrutinio dello specifico caso per cui è lite, ritiene il decidente che sia da escludere che la abbia assolto il suddetto onere CP_1 probatorio, non potendosi ritenere dimostrata, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, la titolarità in capo alla stessa del credito azionato.
La questione del difetto di legittimazione sostanziale della è stata, infatti, specificamente CP_1 sollevata dagli opponenti sin dall'udienza del 21.04.2022, in occasione della quale è stato lamentato dagli a fronte dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'opposta, che quest'ultima non abbia fornito Pt_1 dimostrazione della titolarità del credito azionato, segnatamente per la mancanza di prove in merito a una cessione “a monte” dello stesso asseritamente effettuata dalla quale istituto bancario Parte_3 con il quale è stato originariamente concluso il contratto di finanziamento del 15.07.2003, a favore della società indicata dalla come prima cessionaria, la ed è proprio in virtù di tale CP_1 Controparte_3 eccezione che è stata rigettata poi, sulla scorta della delibazione sommaria operata con l'ordinanza resa in pari data, l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., sul rilievo dell'effettiva insussistenza in atti di una dimostrazione di tale prima cessione, essendo stati prodotti a quella data soltanto gli avvisi pubblicati in G.U. relativi alle successive cessioni “in blocco” intervenute tra la e la Eclipse 1 S.r.l. e tra tale ultima società e la , avvisi nei quali i Controparte_3 CP_1 crediti ceduti sono stati individuati, tra l'altro, con il richiamo alle posizioni creditorie in tesi acquistate da dalla n data 01/02/2012 e 05/03/2013 (cfr. doc. 2, 3 fasc. opposta, Controparte_3 Parte_3 recante copia degli avvisi in G.U. relativi a tali ultime cessioni, nonché doc. 6 fasc. opposta, relativo alla comunicazione di avvenuta cessione del credito in favore di che ancorché “intestata” anche Controparte_3 alla risulta provenire, tuttavia, dalla sola cessionaria che la ha Parte_3 Controparte_3 sottoscritta).
Neppure le produzioni documentali successivamente effettuate dalla in corso di causa sono CP_1 valse, poi, a dar prova dell'asserito trasferimento del credito da lei fatto valere in questa sede da parte dell'originaria banca finanziatrice in favore della e da questa, a sua Parte_3 Controparte_3 volta, a favore della Eclipse 1 S.r.l. e, tramite quest'ultima, dell'odierna opposta.
Infatti, così come lamentato anche in tal caso dagli opponenti, si osserva che la si è limitata CP_1
a depositare, con riferimento alla prima delle suddette cessioni, soltanto una copia del contratto di cessione
7 “in blocco” di crediti concluso in data 26.01.2012 tra la e la ma tale Parte_3 Controparte_3 contratto, per quanto idoneo a dimostrare che sia intervenuto un trasferimento “in blocco” di crediti tra tali società, non contiene alcuna elencazione delle posizioni creditorie che sarebbero state cedute, considerato che la copia dello stesso versata in atti dall'opposta non risulta corredata del relativo Allegato A, recante l'elenco dei crediti trasferiti, risultando pertanto inidoneo, da sé solo, a dimostrare che il singolo e specifico credito di cui si discute, in tesi ancora vantato verso gli dalla Pt_1 Parte_3
sia stato da questa alienato alla suddetta società (cfr. doc. 8 fasc. opposta).
[...]
Inoltre, il solo elemento che è dato trarre da tale contratto in merito alle posizioni creditorie fatte oggetto di cessione è che si sarebbe trattato di crediti “…concessi in forma di dilazioni di pagamento ovvero di finanziamenti o di altre analoghe facilitazioni finanziarie ai sensi dell'art. 121 e seguenti del Decreto Legislativo n. 395/1993…” e “…vantati nei confronti di clienti …classificati in sofferenza alla data del 31 dicembre 2006 …in quanto per la quasi totalità degli stessi alla data del 31 dicembre 2006 risulta trascorso un numero di giorni superiore a 210 dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata” (cfr. ancora doc. 8 cit.), ma tali indicazioni, oltre a presentarsi in larga parte indefinite, non risultano soddisfatte con riferimento al rapporto per cui è causa, tenuto conto che non è stato in alcun modo allegato dall'opposta, e tantomeno è stato dimostrato, che per il contratto di finanziamento concluso con la dagli vi sia stata una Parte_3 Pt_1 classificazione a sofferenza quale quella suindicata alla data del 31.12.2006, essendo risultata, anzi, del tutto incontroversa l'insussistenza di segnalazioni effettuate in relazione allo stesso presso sistemi di informazioni creditizie quali il CRIF.
Non solo ma, come puntualmente eccepito dagli opponenti nei loro scritti difensivi, emerge anche dall'“estratto conto” versato in atti dalla stessa che le rate di rimborso del finanziamento ivi indicate CP_1 come non pagate siano state soltanto le ultime dieci su un numero complessivo di 60 rate, per un corrispondente importo dovuto dai coobbligati di € 2.589,33 (cfr. doc. 5 fasc. opposta), ed anche a fronte di tale deduzione, effettuata dagli sin dalla loro memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e sulla quale Pt_1
l'opposta non ha mai univocamente e specificamente allegato alcunché di contrario per l'intero svolgimento del giudizio, deve effettivamente escludersi, ad avviso del decidente, che il credito di cui si discute possa dirsi ricompreso entro l'anzidetta categoria di posizioni creditorie cedute, individuata con il riferimento alla risalenza temporale dell'ultima rata pagata dal debitore ceduto, considerato che, alla luce del piano d'ammortamento depositato in atti dalla , le ultime dieci rate del prestito per cui è causa afferiscono CP_1 al periodo, successivo al 31.12.2006, che va dall'ottobre 2007 al luglio 2008 (cfr. ancora doc. 5 cit.).
Di talché, tenuto conto della sola documentazione prodotta dall'opposta e considerata l'assenza di alcuna specifica e conducente replica effettuata dalla stessa sulle eccezioni sollevate al riguardo dagli opponenti, deve escludersi che sia stata fornita nella fattispecie sufficiente dimostrazione di un asserito originario trasferimento del credito per cui è lite da parte della in favore della Parte_3 [...]
trasferimento che, per la verità, risulta persino contraddetto dalla considerazione dei soli CP_3 elementi identificativi delle posizioni cedute che è dato ricavare dall'anzidetto contratto versato in atti dalla
. CP_1
A conclusioni non diverse deve giungersi, poi, avendo riguardo agli ulteriori documenti depositati da quest'ultima, documenti che in realtà contribuiscono anch'essi a smentire il suo assunto in merito al trasferimento intervenuto a suo favore del credito oggetto di causa.
Infatti, per quel che concerne la seconda cessione “in blocco” conclusa tra la e la Controparte_3
Eclipse 1 S.r.l., non può non rilevarsi che dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. - Parte Seconda, n. 95 dell'11.08.2016, emerga che la prima di tali società abbia ceduto alla seconda, in data 01.07.2016, crediti da lei precedentemente acquistati, tra gli altri, dalla in virtù di contratti conclusi con Parte_3 quest'ultima in data 01.02.2012 e il 05.03.2013 (si v. ancora doc. 2 fasc. opposta).
8 Ciò stante, è allora evidente che l'avviso in parola, lungi dal confermare l'assunto dell'opposta in merito alla “catena” delle cessioni che avrebbe interessato il credito di cui si discute, smentisca al contrario le sue prospettazioni, dal momento che neppure è dimostrato che le posizioni creditorie che sarebbero state acquistate presso la dalla con il suddetto contratto del 26.01.2012 Parte_3 Controparte_3 siano state poi cedute da quest'ultima alla Eclipse 1 S.r.l., alla quale la predetta risulta avere piuttosto trasferito “in blocco” crediti caratterizzati - inter alia, quale elemento identificativo degli stessi ai fini di una loro inclusione nel novero di quelli ceduti - dal fatto di essere stati acquistati dalla stessa, “a monte”, presso la con un contratto stipulato il 01.02.12 ovvero il 05.03.13 e non già in data Parte_3
26.01.2012, quale è quello prodotto in questa sede dall'opposta.
Inoltre, con riferimento all'ultima cessione “in blocco” avvenuta tra la Eclipse 1 S.r.l. e la , CP_1 emerge dal relativo avviso di cessione pubblicato in G.U. - Parte Seconda, n. 29 del 09.03.2019 e, analogamente, dalla copia del contratto di cessione versato in atti dall'opposta, che tale operazione abbia avuto ad oggetto crediti precedentemente acquistati, a sua volta, dalla con la cessione Controparte_3 fatta oggetto della suindicata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 95 dell'11.08.16 (cfr. doc. 3 cit., nonché doc. 10 fasc. opposta).
Considerato quanto appena rilevato in merito all'oggetto dell'avviso di cessione in G.U. n. 95 dell'11.08.16 e tenuto conto che il richiamo di tale ultimo avviso è stato effettuato, tanto nell'ambito del contratto concluso tra la Eclipse 1 S.r.l. e la del 22.02.2019 (si v. pag. 22, doc. 10 cit.), quanto nel CP_1 relativo avviso pubblicato in G.U. (cfr. doc. 3 cit.), tra i criteri che “cumulativamente” le posizioni creditorie avrebbero dovuto presentare per potersi ritenere oggetto dell'operazione tra loro posta in essere (donde l'inconferenza della sola inclusione dei singoli crediti nell'elenco delle posizioni cedute depositato presso lo studio notarile ivi indicato, essendo quest'ultimo soltanto un ulteriore criterio tra quelli
“cumulativamente” previsti per la definizione delle categorie delle posizioni cedute: doc. 11 fasc. opposta, recante un estratto del suddetto elenco, oltretutto privo di alcuna sottoscrizione anche ad opera del notaio
, ne deriva, obiettivamente, un'assoluta incertezza anche con riferimento allo stesso contenuto Per_2 dell'ultima cessione conclusa tra la Eclipse 1 S.r.l. e la , contenuto che, per quanto esplicato, non CP_1
è dimostrato abbia incluso, in verità, anche il credito di cui si tratta.
Ed infine, anche ove l'opposta avesse fornito la prova della formale inclusione in tale ultima cessione del credito che occupa, è evidente - in virtù di quanto sopra già evidenziato - che difetterebbe comunque la dimostrazione che la sua dante causa abbia acquistato “a monte” tale asserito diritto di credito, potendone pertanto efficacemente trasferire la titolarità in capo alla , così come CP_1 fondatamente lamentato dagli opponenti nei loro scritti difensivi a fronte dell'assenza di alcuna idonea prova dell'originaria cessione che sarebbe stata effettuata, in tesi, da parte della Parte_3
Tenuto conto dei precedenti rilievi, deve quindi escludersi, conclusivamente, la sussistenza in capo alla della titolarità del credito vantato nei confronti degli e da tanto deriva l'infondatezza CP_1 Pt_1 della pretesa da lei azionata verso gli stessi, la quale deve essere respinta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, afferente la lamentata insussistenza del credito anche sul piano oggettivo, resta logicamente assorbita, dovendosi del resto ritenere, alla luce delle conclusioni rassegnate dagli opponenti nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. (richiamate anche all'udienza del 06.03.25), che la domanda risarcitoria da loro avanzata in relazione alla pretesa violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sia stata formulata soltanto in via gradata, subordinatamente al mancato accoglimento della loro eccezione preliminare in punto di legittimazione sostanziale della . CP_1
Residua invece la domanda proposta dagli nella memoria conclusiva volta ad ottenere la Pt_1 condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 963 c.p.c., domanda che deve essere, tuttavia, disattesa, 9 difettandone i relativi presupposti, essendo da escludere che una cd. responsabilità processuale aggravata possa ravvisarsi soltanto sul presupposto che la parte soccombente abbia avanzato prospettazioni in fatto e/o in diritto che non abbiano trovato accoglimento all'esito dell'istruttoria espletata, così come è avvenuto nel presente caso (cfr. in relazione ai presupposti per la condanna ex art. 963 c.p.c., tra le altre, Cass. civ. 19948/2023, che ha rimarcato il carattere eccezionale e residuale dell'ipotesi di condanna contemplata da tale disposizione, sul rilievo che “una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”, nonché già Cass. civ. 26545/2021).
Le spese di lite seguono infine la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'opposta al rimborso delle stesse in favore degli opponenti. Tali spese devono liquidarsi, inoltre, avendo riguardo al valore della controversia in base al criterio del disputatum (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. in proposito art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018, ove è stato chiarito, alla luce dell'art. 91 cit., come “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”), ridotti ex art. 41 dello stesso decreto del 50% per le fasi istruttoria e decisionale, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa da quella documentale e il minor impegno difensivo resosi conseguentemente necessario anche in fase conclusiva. Su tale scorta, si perviene a un importo per compensi liquidato in € 3.387,00 e a tale ammontare si aggiungono il rimborso per le spese vive documentate degli opponenti di € 145,50 (c.u. e marca da bollo), il rimborso forfettario per le spese generali del 15% ex art. 22 D.M. 55/14 e iva e cpa come per legge, somme tutte da distrarre in favore del loro difensore, avv. Drogheo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo emesso nei loro confronti da questo Tribunale n. 190/2021 del 12.02.2021, rigettando la domanda proposta verso gli stessi dalla per le ragioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
Condanna la al rimborso delle spese processuali per il presente giudizio di Controparte_1 opposizione in favore degli opponenti, che liquida in € 3.387,00 per compensi e in € 145,50 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, somme da distrarsi in favore del loro difensore, avv.to Domenico Drogheo, dichiaratosi antistatario;
Rigetta la domanda degli opponenti ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 02.07.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
10
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3460/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 06.03.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) stante la rinuncia manifestata agli stessi dalle parti, tra
(CF. ), (CF. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Domenico Drogheo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Albano Laziale, Corso Giacomo Matteotti n. 149, come in atti;
Opponenti contro
CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Gianluca de Lima Souza, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio , Persona_1 rep. 45616, racc. 14719 del 17.02.2021, difensore presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 267, come in atti;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06.03.2025 (per gli opponenti: “…si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per l'opposta: “…si riporta alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.05.2021, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2021, emesso da questo Tribunale in data 12.02.2021 e a loro notificato il 29.03.2021, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della
(nel prosieguo, per brevità, solo “ ”) della somma di € 16.261,54, oltre interessi Controparte_1 CP_1 come da ricorso e spese della procedura d'ingiunzione, chiedendo, nel merito: “…respinta ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano: a) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un presunto credito prescritto;
b) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un finanziamento puntualmente onorato dal contraente, il quale nulla deve all'opposta, unitamente al suo garante;
c) annullare e/o
1 revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto nullo, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, in quanto nulla è dovuto dagli opponenti, denegando la provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dal creditore, rappresentata dalla documentazione che si versa in atti e dalle vigenti norme in materia di lotta all'usura; d) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno del garante stante la nullità della fideiussione. In subordine dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento per la previsione di un tasso di interesse, calcolando anche gli interessi di mora, oltre il tasso soglia previsto in materia di usura;
di conseguenza, determinare l'esatto dare ed avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria sulla base dell'intera documentazione ed in ragione di tutte le contestazioni di parte opponente;
condannare la opposta, stante l'illegittimità del comportamento della medesima posto in essere, in chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per tutta la durata del rapporto finanziario ed anche dopo, al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo un apprezzamento equitativo ovvero compensare tali somme con quelle eventualmente riconosciute all'opposta. Condannare, comunque, l'opposta alle spese ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge e spese generali”.
A fondamento dell'opposizione, gli hanno dedotto, in estrema sintesi: in via preliminare, Pt_1 che la pretesa creditoria oggetto del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi prescritta, essendo fondata su un contratto di finanziamento che è stato stipulato in data 15.07.2003 e che ha previsto la restituzione del capitale finanziato in sessanta rate mensili con ultima rata al 15.07.2008, sicché da tale ultima scadenza è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione e detto termine deve ritenersi inutilmente spirato non essendovi stata nelle more alcuna richiesta avanzata dal presunto creditore;
che il finanziamento suddetto è stato, poi, in ogni caso già integralmente onorato dal finanziato, tant'è che non risultano effettuate a suo carico segnalazioni al CRIF, e dunque il decreto d'ingiunzione deve essere comunque revocato;
che l'asserito creditore non ha inoltre mai costituito in mora lo , laddove l'atto Pt_1 di costituzione in mora consente, da un lato, di potere considerare il debitore inadempiente e, dall'altro lato, di ritenere la prestazione esigibile da un punto di vista temporale, sicché l'assoluta mancanza di una costituzione in mora propriamente detta effettuata agli opponenti con il dettagliato riepilogo delle somme che sarebbero da loro ancora dovute priva la domanda dell'opposta del requisito dell'esigibilità, con la conseguente inammissibilità dell'ingiunzione emessa;
che rispetto al fideiussore la Parte_2 pretesa creditoria deve essere, inoltre, comunque disattesa poiché la garanzia da lui prestata ha integrato una fideiussione omnibus illegittima e come tale la stessa deve considerarsi viziata da nullità; che il decreto ingiuntivo va, poi, revocato perché l'istituto finanziatore ha preteso in ogni caso interessi superiori alla soglia d'usura, soglia che riguarda non soltanto gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori e, quindi, la verifica dell'eventuale superamento del tasso deve essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, nonché considerando tutte le altre spese addebitate al finanziato;
che stante la misura manifestamente eccessiva degli interessi pretesi dalla banca ogni somma versata a tale titolo nel corso dell'intero rapporto deve considerarsi non dovuta ed altresì, considerato che l'opposta non allegato un documento analitico per consentire di determinare gli interessi pretesi, è da ritenere che la stessa abbia anche effettuato un'illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.; che è manifesta e indiscutibile, infine, l'avvenuta violazione da parte della banca del dovere di buona fede e correttezza, essendo stato fatto sottoscrivere al finanziato un tasso effettivo globale per l'operazione di natura usuraria ed avendo l'opposta dolosamente addebitato allo stesso somme non dovute.
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse eccezioni e conclusioni e chiedendo, CP_1 nel merito, di: “- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 190 del 12.2.2021 (RG 741/2021);
2 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Ha sostenuto l'opposta: che alcuna contestazione è stata anzitutto avanzata dagli opponenti in merito alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, all'avvenuta erogazione del capitale finanziato e, in generale, alla corretta esecuzione con riferimento al rimborso del credito concesso in prestito “…mediante il versamento, seppur parziale, delle rate mensili di cui al contratto de quo, avendo peraltro gli opponenti argomentato, senza in alcun modo provarlo di aver onorato integralmente il finanziamento, riconoscendo di fatto l'esistenza del rapporto…”; che è infondato, poi, l'assunto degli opponenti secondo cui avrebbe Parte_2 sottoscritto il contratto in veste di garante, dal momento che lo stesso non ha prestato alcuna fideiussione, ma si è impegnato insieme a in veste di coobbligato;
che la pretesa creditoria, inoltre, non Parte_1 può ritenersi prescritta perché, anche non considerando gli altri atti interruttivi ricevuti nel corso degli anni e volendo tenere conto della scadenza naturale del contratto, il termine di prescrizione sarebbe spirato il 14.07.2018 e già in data 18.04.2012 è stata inviata al coobbligato una missiva con la Controparte_2 quale gli è stata comunicata l'avvenuta cessione del credito con contestuale diffida di pagamento;
che sulla correttezza delle somme ingiunte gli opponenti si sono limitati, poi, a sostenere che sarebbe intervenuto l'integrale pagamento ma nulla è stato da loro dimostrato, pur essendone onerati, non rilevando al riguardo il solo fatto che non vi sia stata segnalazione al CRIF, la quale ha natura facoltativa, e non è veritiero nemmeno il loro assunto che non vi sarebbe stata una costituzione in mora, considerato che a
è stata inviata una comunicazione in data 19.04.2019 con la quale lo stesso è stato informato Parte_1 dell'avvenuta cessione del credito e gli è stato intimato di provvedere al pagamento del dovuto;
che l'avversa doglianza in punto di usurarietà degli interessi è generica e infondata, atteso che il contratto riporta sia il TAN del 9,75%, sia il TAEG del 10,66%, ed entrambi sono rispettosi della soglia d'usura vigente alla data della sua stipula, sicché non sussiste alcuna nullità ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., mentre una tale nullità non può derivare da un eventuale superamento da parte dei tassi pattuiti delle soglie d'usura tempo per tempo operanti successivamente alla conclusione del contratto;
che erroneamente gli opponenti pretendono, inoltre, di far rientrare nel calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura anche gli interessi moratori, i quali invece non vi concorrono in quanto di natura meramente eventuale e, in ogni caso, gli interessi moratori risultano essere stati pattuiti e applicati tenendo in considerazione la soglia d'usura sia al momento della stipula del contratto, sia nei trimestri successivi.
Radicatosi così il contraddittorio, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata disattesa l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 6481 c.p.c., come da ordinanza resa in data 21.04.2022, ed espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria disposto con tale ordinanza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sono stati poi concessi alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c.
Quindi, nel primo di tali termini, gli hanno presentato una memoria nella quale, oltre a Pt_1 richiamare i motivi d'opposizione già formulati con l'atto di citazione, hanno lamentato, così come già avvenuto all'udienza del 21.04.2022, all'esito della costituzione dell'opposta, che quest'ultima difetta della legittimazione ad esigere il pagamento da lei domandato con il ricorso e il decreto ingiuntivo, non avendo dimostrato di essere divenuta titolare del credito da lei allegato in base a una serie continua di cessioni risalenti al creditore originario Inoltre, hanno soggiunto gli opponenti che, a tutto Parte_3 concedere, l'illegittimità della pretesa creditoria della emerge, comunque, anche da un esame CP_1 dall'estratto conto dalla stessa depositato, dal quale risulta che il debito insoluto ammonta a soli € 2.589,33,
3 mentre l'ingiunzione è stata richiesta ed emessa per € 16.261,54, con la conseguenza che è evidente che il credito ingiunto sia il risultato dell'applicazione di tassi usurari e di una ricapitalizzazione illegittima, non potendo essere un credito cresciuto così esponenzialmente, ovvero di un macroscopico errore di calcolo. Queste le conclusioni rassegnate, dunque, dagli nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.: “…respinta Pt_1 ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano: a) in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta e, conseguentemente, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti. b) sempre in via preliminare, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un presunto credito prescritto;
c) nel merito, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto fondato su un finanziamento puntualmente onorato dal contraente, il quale nulla deve all'opposta, unitamente al suo garante;
d) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno degli opponenti in quanto nullo, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, in quanto i signori non devono la somma ingiunta, denegando la Pt_1 provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione fondata su prova scritta proveniente dal creditore, rappresentata dalla documentazione che si versa in atti e dalle vigenti norme in materia di lotta all'usura; e) annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo in danno del garante stante la nullità della fideiussione. f) In subordine dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento per la previsione di un tasso di interesse, calcolando anche gli interessi di mora, oltre il tasso soglia previsto in materia di usura;
di conseguenza, determinare l'esatto dare ed avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria sulla base dell'intera documentazione ed in ragione di tutte le contestazioni di parte opponente;
condannare la opposta, stante l'illegittimità del comportamento della medesima posto in essere, in chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per tutta la durata del rapporto finanziario ed anche dopo, al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo un apprezzamento equitativo ovvero compensare tali somme con quelle eventualmente riconosciute all'opposta. g) In estremo subordine ed in ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, annullare e/o revocare il decreto opposto rideterminando la somma eventualmente dovuta partendo dalla produzione dell'opposta circa la posizione debitoria limitata ad € 2.589,33, con applicazione dei soli interessi legali, dal 18.03.2019, stante la condotta dell'ente finanziatore contraria ai principi di correttezza e buona fede. Condannare, comunque, l'opposta alle spese ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge e spese generali da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Anche l'opposta ha depositato una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nella quale, oltre a richiamare quanto già allegato nella sua comparsa di risposta, ha evidenziato, con riferimento alla questione della sua legittimazione, che il finanziamento è stato originariamente erogato dalla la quale Parte_3 ha poi ceduto il credito di cui al ricorso alla e, successivamente, tale società ha ceduto tale Controparte_3 credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, alla Eclipse 1 S.r.l., a sua volta dante causa della
. Sempre con riferimento alla sua legittimazione, ha inoltre aggiunto l'opposta che ai sensi dell'art. CP_1
58 TUB “…non viene chiesto alcun altro adempimento collegato alla cessione di un credito, se non quello di dare notizia dell'avvenuta cessione…” mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, “…senza imporre alcun ulteriore contenuto minimo informativo”, e che da tanto discende quindi che il contratto di cessione di crediti “in blocco” non è soggetto a forme sacramentali o particolari e che “…per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Anche sulla scorta di tali deduzioni ha quindi insistito nelle conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di costituzione.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti e all'udienza del
4 09.05.2024 le stesse sono state invitate al contraddittorio anche in merito all'eventuale sussistenza di clausole negoziali di natura vessatoria, tenuto conto della qualificabilità degli come “consumatori” Pt_1 ai sensi del d.lgs. 206/2005, con assegnazione di termine per il deposito di memorie.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio è stato infine rinviato per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025, con assegnazione alle parti di un termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie difensive conclusive, e a tale udienza, invitate le contendenti alla precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022), la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione di termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia manifestata dai contendenti come da verbale d'udienza in atti.
Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del processo e i fatti di causa, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dagli meriti accoglimento, essendo da escludere, in via assorbente rispetto Pt_1 ad ogni altra questione, la sussistenza in capo alla della titolarità della pretesa creditoria da lei CP_1 azionata con il ricorso e il decreto ingiuntivo qui opposto.
Ed invero, innanzi tutto, non sembra inutile rammentare che il procedimento che si apre con l'opposizione al provvedimento monitorio costituisce non un'impugnazione proposta avverso tale provvedimento, ma un ordinario giudizio a cognizione piena, il quale, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa creditoria esercitata con l'originaria domanda proposta in via monitoria sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita della pretesa suddetta anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. da ultimo, Cass. civ. sez. un. 927/2022).
In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto d'ingiunzione - per il quale, del resto, vigono regole probatorie in parte diverse da quelle proprie del giudizio ordinario di cognizione - non implica, inoltre, alcuna inversione dell'onere probatorio, sicché compete pur sempre allo stesso, quale “attore in senso sostanziale”, di offrire compiuta allegazione e dimostrazione del proprio asserito diritto di credito nei confronti della controparte, mediante la prova dei relativi elementi costitutivi ai sensi dell'art. 26971 c.c., mentre sul debitore opponente, “convenuto in senso sostanziale”, incombe l'onere di dedurre e dimostrare, a sua volta, l'esistenza di vicende estintive, modificative o impeditive del credito avversario, ex art. 26972 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018, secondo cui “l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali… ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria”).
Per quel che più interessa nell'odierna fattispecie, occorre evidenziare poi che il primo degli elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata dall'opposta senz'altro deve individuarsi nella titolarità (altrimenti detta “legittimazione sostanziale”) del credito da lei fatto valere in giudizio, titolarità che, ove fondata sull'assunto che tale diritto, originariamente sorto in capo a un altro soggetto, sia stato ceduto ed acquistato dall'istante, implica, evidentemente, che di tale cessione venga fornita da quest'ultima adeguata dimostrazione, ai sensi dell'art. 26971 cit., in particolare nel caso in cui la sua titolarità sia contestata del debitore, convenuto in giudizio per l'adempimento.
Così, con specifico riferimento alle ipotesi in cui venga allegato che il credito azionato, originato da un contratto di finanziamento concluso con un determinato istituto bancario, sia stato fatto oggetto di
5 una cessione attraverso un'operazione di trasferimento “in blocco” di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1990 e dell'art. 58 d.lgs. 385/1993, è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare, in virtù del compimento di una simile operazione, è onerata di dimostrare sia che sia stata conclusa tale cessione “in blocco”, sia che nell'ambito della stessa sia stato ricompreso anche il singolo e specifico credito che è oggetto di causa, fornendo in tal modo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto tale sua legittimazione (cfr. Cass. civ. 24798/2020, nonché già Cass. civ. 4116/2016).
Inoltre, per quel che concerne la dimostrazione di tale cessione, è stato ribadito, anche di recente, dal giudice di legittimità che “…benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata”, principio che vale
“…ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto…” e “…quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civ. 17944/2023).
In particolare, rispetto alle cessioni “in blocco” di crediti ex art. 58 TUB, è noto che l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese previste da tale disposizione assolvano, di per sé stesse, soltanto alla funzione di rendere nota l'esistenza della cessione, sostituendosi alla notificazione o all'accettazione del singolo trasferimento previste dall'art. 1264 c.c. ed agevolandone così la comunicazione alla generalità dei debitori ceduti ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti di questi ultimi.
Nondimeno, poiché la cessione di crediti non soggiace, ordinariamente, a particolari requisiti di forma ad substantiam o ad probationem, neppure nel caso delle operazioni economiche previste dall'art. 58 TUB e/o dagli artt. 1 e 4 L. 130/99, è ben possibile che della stessa sia data dimostrazione in giudizio da parte della cessionaria anche senza la produzione del relativo contratto eventualmente concluso per iscritto con il creditore cedente e, nel contesto degli elementi probatori anche indiziari che la cessionaria può fornire per dimostrare l'avvenuto trasferimento in suo favore del credito oggetto di causa, può annettersi dunque rilevanza anche alla circostanza che sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un avviso di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, a condizione però che tale avviso riporti, al suo interno, se non proprio l'elencazione specifica dei singoli crediti ceduti, quantomeno l'indicazione di criteri sufficientemente specifici e univoci idonei a far ricomprendere con certezza anche il credito di cui si tratta tra quelli oggetto del trasferimento “in blocco” (cfr. sempre di recente, tra le altre, Cass. civ. 9412/2023, ed ancora Cass. 17944/23).
Non solo, ma - come è ovvio e come ha sostanzialmente riconosciuto, nel caso di che trattasi, anche la - l'allegazione e la dimostrazione, ad opera della cessionaria, di elementi idonei a comprovare CP_1 la sua titolarità dal lato attivo, ex art. 26971 c.c., non concerne soltanto il trasferimento del diritto che sia stato effettuato, da ultimo, a suo favore, ma deve investire anche le precedenti cessioni per l'ipotesi in cui venga dedotto - o risulti comunque dagli atti - che tale credito sia sorto, originariamente, in capo a un soggetto diverso dal suo dante causa e sia stato quindi trasferito - in tesi - mediante una “catena” di cessioni, dapprima da parte di tale soggetto, quale originario preteso titolare, e a sua volta dall'avente causa del medesimo a un ulteriore cessionario e così via sino ad arrivare all'ultimo trasferimento che si assume intervenuto a beneficio di colui che agisce per ottenere il pagamento dal debitore ceduto.
6 Infatti, ribadito che la titolarità della posizione creditoria azionata rappresenta il primo elemento costitutivo della pretesa che la ha ad oggetto, non vi è dubbio che nel caso in cui si prospetti che siano avvenute molteplici cessioni del medesimo diritto la titolarità dello stesso necessiti, per potersi dire dimostrata, che vengano allegate e provate pure le cessioni poste in essere precedentemente, costituenti, anch'esse, il presupposto di tale titolarità, in considerazione del ben noto principio secondo cui “nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (cfr. in questo senso, tra le più recenti, anche Trib. Napoli Nord sent. 1996/2023, App. Milano sent. 3674/2022, Trib. Napoli sent. 7243/2022 e, nella giurisprudenza di legittimità, già Cass. civ. 5359/2010, sia pure in fattispecie diversa ma con affermazioni di principio di portata generale e, ancora, Cass. 17944/23 cit., ove è stato rimarcato tra l'altro dal giudice di legittimità che, poiché nel caso esaminato in quella pronuncia “…le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre …avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Di talché, nel caso in cui le cessioni in base alle quali si assuma che il credito sia pervenuto al soggetto che ne pretenda in giudizio il pagamento siano state più di una, è da ritenere che debba essere comprovata non solo l'ultima di tali cessioni, ma anche tutti i precedenti trasferimenti, della cui dimostrazione è onerata la parte attrice (qui, la parte opposta) ai sensi dell'art. 26971 cit., a fronte della contestazione della sua titolarità sollevata dal debitore convenuto per l'adempimento.
Ebbene, fatte tali considerazioni di carattere generale e passando allo scrutinio dello specifico caso per cui è lite, ritiene il decidente che sia da escludere che la abbia assolto il suddetto onere CP_1 probatorio, non potendosi ritenere dimostrata, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, la titolarità in capo alla stessa del credito azionato.
La questione del difetto di legittimazione sostanziale della è stata, infatti, specificamente CP_1 sollevata dagli opponenti sin dall'udienza del 21.04.2022, in occasione della quale è stato lamentato dagli a fronte dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'opposta, che quest'ultima non abbia fornito Pt_1 dimostrazione della titolarità del credito azionato, segnatamente per la mancanza di prove in merito a una cessione “a monte” dello stesso asseritamente effettuata dalla quale istituto bancario Parte_3 con il quale è stato originariamente concluso il contratto di finanziamento del 15.07.2003, a favore della società indicata dalla come prima cessionaria, la ed è proprio in virtù di tale CP_1 Controparte_3 eccezione che è stata rigettata poi, sulla scorta della delibazione sommaria operata con l'ordinanza resa in pari data, l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., sul rilievo dell'effettiva insussistenza in atti di una dimostrazione di tale prima cessione, essendo stati prodotti a quella data soltanto gli avvisi pubblicati in G.U. relativi alle successive cessioni “in blocco” intervenute tra la e la Eclipse 1 S.r.l. e tra tale ultima società e la , avvisi nei quali i Controparte_3 CP_1 crediti ceduti sono stati individuati, tra l'altro, con il richiamo alle posizioni creditorie in tesi acquistate da dalla n data 01/02/2012 e 05/03/2013 (cfr. doc. 2, 3 fasc. opposta, Controparte_3 Parte_3 recante copia degli avvisi in G.U. relativi a tali ultime cessioni, nonché doc. 6 fasc. opposta, relativo alla comunicazione di avvenuta cessione del credito in favore di che ancorché “intestata” anche Controparte_3 alla risulta provenire, tuttavia, dalla sola cessionaria che la ha Parte_3 Controparte_3 sottoscritta).
Neppure le produzioni documentali successivamente effettuate dalla in corso di causa sono CP_1 valse, poi, a dar prova dell'asserito trasferimento del credito da lei fatto valere in questa sede da parte dell'originaria banca finanziatrice in favore della e da questa, a sua Parte_3 Controparte_3 volta, a favore della Eclipse 1 S.r.l. e, tramite quest'ultima, dell'odierna opposta.
Infatti, così come lamentato anche in tal caso dagli opponenti, si osserva che la si è limitata CP_1
a depositare, con riferimento alla prima delle suddette cessioni, soltanto una copia del contratto di cessione
7 “in blocco” di crediti concluso in data 26.01.2012 tra la e la ma tale Parte_3 Controparte_3 contratto, per quanto idoneo a dimostrare che sia intervenuto un trasferimento “in blocco” di crediti tra tali società, non contiene alcuna elencazione delle posizioni creditorie che sarebbero state cedute, considerato che la copia dello stesso versata in atti dall'opposta non risulta corredata del relativo Allegato A, recante l'elenco dei crediti trasferiti, risultando pertanto inidoneo, da sé solo, a dimostrare che il singolo e specifico credito di cui si discute, in tesi ancora vantato verso gli dalla Pt_1 Parte_3
sia stato da questa alienato alla suddetta società (cfr. doc. 8 fasc. opposta).
[...]
Inoltre, il solo elemento che è dato trarre da tale contratto in merito alle posizioni creditorie fatte oggetto di cessione è che si sarebbe trattato di crediti “…concessi in forma di dilazioni di pagamento ovvero di finanziamenti o di altre analoghe facilitazioni finanziarie ai sensi dell'art. 121 e seguenti del Decreto Legislativo n. 395/1993…” e “…vantati nei confronti di clienti …classificati in sofferenza alla data del 31 dicembre 2006 …in quanto per la quasi totalità degli stessi alla data del 31 dicembre 2006 risulta trascorso un numero di giorni superiore a 210 dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata” (cfr. ancora doc. 8 cit.), ma tali indicazioni, oltre a presentarsi in larga parte indefinite, non risultano soddisfatte con riferimento al rapporto per cui è causa, tenuto conto che non è stato in alcun modo allegato dall'opposta, e tantomeno è stato dimostrato, che per il contratto di finanziamento concluso con la dagli vi sia stata una Parte_3 Pt_1 classificazione a sofferenza quale quella suindicata alla data del 31.12.2006, essendo risultata, anzi, del tutto incontroversa l'insussistenza di segnalazioni effettuate in relazione allo stesso presso sistemi di informazioni creditizie quali il CRIF.
Non solo ma, come puntualmente eccepito dagli opponenti nei loro scritti difensivi, emerge anche dall'“estratto conto” versato in atti dalla stessa che le rate di rimborso del finanziamento ivi indicate CP_1 come non pagate siano state soltanto le ultime dieci su un numero complessivo di 60 rate, per un corrispondente importo dovuto dai coobbligati di € 2.589,33 (cfr. doc. 5 fasc. opposta), ed anche a fronte di tale deduzione, effettuata dagli sin dalla loro memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e sulla quale Pt_1
l'opposta non ha mai univocamente e specificamente allegato alcunché di contrario per l'intero svolgimento del giudizio, deve effettivamente escludersi, ad avviso del decidente, che il credito di cui si discute possa dirsi ricompreso entro l'anzidetta categoria di posizioni creditorie cedute, individuata con il riferimento alla risalenza temporale dell'ultima rata pagata dal debitore ceduto, considerato che, alla luce del piano d'ammortamento depositato in atti dalla , le ultime dieci rate del prestito per cui è causa afferiscono CP_1 al periodo, successivo al 31.12.2006, che va dall'ottobre 2007 al luglio 2008 (cfr. ancora doc. 5 cit.).
Di talché, tenuto conto della sola documentazione prodotta dall'opposta e considerata l'assenza di alcuna specifica e conducente replica effettuata dalla stessa sulle eccezioni sollevate al riguardo dagli opponenti, deve escludersi che sia stata fornita nella fattispecie sufficiente dimostrazione di un asserito originario trasferimento del credito per cui è lite da parte della in favore della Parte_3 [...]
trasferimento che, per la verità, risulta persino contraddetto dalla considerazione dei soli CP_3 elementi identificativi delle posizioni cedute che è dato ricavare dall'anzidetto contratto versato in atti dalla
. CP_1
A conclusioni non diverse deve giungersi, poi, avendo riguardo agli ulteriori documenti depositati da quest'ultima, documenti che in realtà contribuiscono anch'essi a smentire il suo assunto in merito al trasferimento intervenuto a suo favore del credito oggetto di causa.
Infatti, per quel che concerne la seconda cessione “in blocco” conclusa tra la e la Controparte_3
Eclipse 1 S.r.l., non può non rilevarsi che dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. - Parte Seconda, n. 95 dell'11.08.2016, emerga che la prima di tali società abbia ceduto alla seconda, in data 01.07.2016, crediti da lei precedentemente acquistati, tra gli altri, dalla in virtù di contratti conclusi con Parte_3 quest'ultima in data 01.02.2012 e il 05.03.2013 (si v. ancora doc. 2 fasc. opposta).
8 Ciò stante, è allora evidente che l'avviso in parola, lungi dal confermare l'assunto dell'opposta in merito alla “catena” delle cessioni che avrebbe interessato il credito di cui si discute, smentisca al contrario le sue prospettazioni, dal momento che neppure è dimostrato che le posizioni creditorie che sarebbero state acquistate presso la dalla con il suddetto contratto del 26.01.2012 Parte_3 Controparte_3 siano state poi cedute da quest'ultima alla Eclipse 1 S.r.l., alla quale la predetta risulta avere piuttosto trasferito “in blocco” crediti caratterizzati - inter alia, quale elemento identificativo degli stessi ai fini di una loro inclusione nel novero di quelli ceduti - dal fatto di essere stati acquistati dalla stessa, “a monte”, presso la con un contratto stipulato il 01.02.12 ovvero il 05.03.13 e non già in data Parte_3
26.01.2012, quale è quello prodotto in questa sede dall'opposta.
Inoltre, con riferimento all'ultima cessione “in blocco” avvenuta tra la Eclipse 1 S.r.l. e la , CP_1 emerge dal relativo avviso di cessione pubblicato in G.U. - Parte Seconda, n. 29 del 09.03.2019 e, analogamente, dalla copia del contratto di cessione versato in atti dall'opposta, che tale operazione abbia avuto ad oggetto crediti precedentemente acquistati, a sua volta, dalla con la cessione Controparte_3 fatta oggetto della suindicata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 95 dell'11.08.16 (cfr. doc. 3 cit., nonché doc. 10 fasc. opposta).
Considerato quanto appena rilevato in merito all'oggetto dell'avviso di cessione in G.U. n. 95 dell'11.08.16 e tenuto conto che il richiamo di tale ultimo avviso è stato effettuato, tanto nell'ambito del contratto concluso tra la Eclipse 1 S.r.l. e la del 22.02.2019 (si v. pag. 22, doc. 10 cit.), quanto nel CP_1 relativo avviso pubblicato in G.U. (cfr. doc. 3 cit.), tra i criteri che “cumulativamente” le posizioni creditorie avrebbero dovuto presentare per potersi ritenere oggetto dell'operazione tra loro posta in essere (donde l'inconferenza della sola inclusione dei singoli crediti nell'elenco delle posizioni cedute depositato presso lo studio notarile ivi indicato, essendo quest'ultimo soltanto un ulteriore criterio tra quelli
“cumulativamente” previsti per la definizione delle categorie delle posizioni cedute: doc. 11 fasc. opposta, recante un estratto del suddetto elenco, oltretutto privo di alcuna sottoscrizione anche ad opera del notaio
, ne deriva, obiettivamente, un'assoluta incertezza anche con riferimento allo stesso contenuto Per_2 dell'ultima cessione conclusa tra la Eclipse 1 S.r.l. e la , contenuto che, per quanto esplicato, non CP_1
è dimostrato abbia incluso, in verità, anche il credito di cui si tratta.
Ed infine, anche ove l'opposta avesse fornito la prova della formale inclusione in tale ultima cessione del credito che occupa, è evidente - in virtù di quanto sopra già evidenziato - che difetterebbe comunque la dimostrazione che la sua dante causa abbia acquistato “a monte” tale asserito diritto di credito, potendone pertanto efficacemente trasferire la titolarità in capo alla , così come CP_1 fondatamente lamentato dagli opponenti nei loro scritti difensivi a fronte dell'assenza di alcuna idonea prova dell'originaria cessione che sarebbe stata effettuata, in tesi, da parte della Parte_3
Tenuto conto dei precedenti rilievi, deve quindi escludersi, conclusivamente, la sussistenza in capo alla della titolarità del credito vantato nei confronti degli e da tanto deriva l'infondatezza CP_1 Pt_1 della pretesa da lei azionata verso gli stessi, la quale deve essere respinta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, afferente la lamentata insussistenza del credito anche sul piano oggettivo, resta logicamente assorbita, dovendosi del resto ritenere, alla luce delle conclusioni rassegnate dagli opponenti nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. (richiamate anche all'udienza del 06.03.25), che la domanda risarcitoria da loro avanzata in relazione alla pretesa violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sia stata formulata soltanto in via gradata, subordinatamente al mancato accoglimento della loro eccezione preliminare in punto di legittimazione sostanziale della . CP_1
Residua invece la domanda proposta dagli nella memoria conclusiva volta ad ottenere la Pt_1 condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 963 c.p.c., domanda che deve essere, tuttavia, disattesa, 9 difettandone i relativi presupposti, essendo da escludere che una cd. responsabilità processuale aggravata possa ravvisarsi soltanto sul presupposto che la parte soccombente abbia avanzato prospettazioni in fatto e/o in diritto che non abbiano trovato accoglimento all'esito dell'istruttoria espletata, così come è avvenuto nel presente caso (cfr. in relazione ai presupposti per la condanna ex art. 963 c.p.c., tra le altre, Cass. civ. 19948/2023, che ha rimarcato il carattere eccezionale e residuale dell'ipotesi di condanna contemplata da tale disposizione, sul rilievo che “una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”, nonché già Cass. civ. 26545/2021).
Le spese di lite seguono infine la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna dell'opposta al rimborso delle stesse in favore degli opponenti. Tali spese devono liquidarsi, inoltre, avendo riguardo al valore della controversia in base al criterio del disputatum (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. in proposito art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018, ove è stato chiarito, alla luce dell'art. 91 cit., come “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”), ridotti ex art. 41 dello stesso decreto del 50% per le fasi istruttoria e decisionale, considerata l'assenza di attività istruttoria diversa da quella documentale e il minor impegno difensivo resosi conseguentemente necessario anche in fase conclusiva. Su tale scorta, si perviene a un importo per compensi liquidato in € 3.387,00 e a tale ammontare si aggiungono il rimborso per le spese vive documentate degli opponenti di € 145,50 (c.u. e marca da bollo), il rimborso forfettario per le spese generali del 15% ex art. 22 D.M. 55/14 e iva e cpa come per legge, somme tutte da distrarre in favore del loro difensore, avv. Drogheo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo emesso nei loro confronti da questo Tribunale n. 190/2021 del 12.02.2021, rigettando la domanda proposta verso gli stessi dalla per le ragioni indicate in parte motiva;
Controparte_1
Condanna la al rimborso delle spese processuali per il presente giudizio di Controparte_1 opposizione in favore degli opponenti, che liquida in € 3.387,00 per compensi e in € 145,50 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, somme da distrarsi in favore del loro difensore, avv.to Domenico Drogheo, dichiaratosi antistatario;
Rigetta la domanda degli opponenti ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 02.07.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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