Art. 1. Articolo unico.
Il numero 6) dell' articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101 , e' sostituito dal seguente:
"6) da 5 rappresentanti delle imprese industriali commerciali, agricole, alberghiere, artigianali dell'isola, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti".
Il numero 6) dell' articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101 , e' sostituito dal seguente:
"6) da 5 rappresentanti delle imprese industriali commerciali, agricole, alberghiere, artigianali dell'isola, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti".