Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 269/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03.06.2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 01/02/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BERARDI SEVERINO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO Parte_2
MARIA LIBERA, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 05.04.2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 02.04.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- nulla disporre in relazione all'assegno divorzile in virtù dell'autosufficienza dei coniugi;
- nulla disporre sulla casa coniugale riconducibile alla signora , alla quale rimarranno i relativi arredi;
Parte_1
- nulla disporre in relazione ai rapporti di natura patrimoniale e alla gestione dei beni mobili registrati. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SPARANISE il 21/09/1996 da
, nato a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
CASALUCE (CE) l'08/11/1967, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPARANISE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 1996);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese