Versione
25 giugno 1975
25 giugno 1975
Art. 2.
Gli organi di cui all'articolo 1, per quanto di loro competenza, hanno facolta', qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalita' ed alle condizioni di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 .
Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potra' aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.
Gli organi di cui all'articolo 1, per quanto di loro competenza, hanno facolta', qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalita' ed alle condizioni di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 .
Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potra' aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.