Articolo 2 della Legge 27 maggio 1975, n. 176
Articolo 1Articolo 3
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25 giugno 1975
Art. 2.
Gli organi di cui all'articolo 1, per quanto di loro competenza, hanno facolta', qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalita' ed alle condizioni di cui all' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 .
Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potra' aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.
Entrata in vigore il 25 giugno 1975