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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/08/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N.536 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 25 luglio 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marino, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione,
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giusy Loredana Scavuzzo, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16/1/2024,
ATTORI
e
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Corrado Sparta, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_2 C.F._4
Giuseppe Pellegrino, coma da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
Pag. 1 a 10 avente ad oggetto: riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Marino, per l'attore ha concluso come in atto di citazione e per Parte_1
l'applicazione dell'art. 560, secondo e/o terzo comma, c.c. e, quindi, per la compensazione in danaro della quota di legittima lesa dell'attore in subordine, chiede che Parte_1
l'immobile oggetto di riduzione venga venduto all'asta ex art. 720 c.c., con conseguente attribuzione della quota in danaro ricavato.
L'avv. Antonino Parrinello, in sostituzione dell'avv. Scavuzzo, per l'attrice Pt_3
ha concluso insistendo nelle già rassegnate conclusioni di cui all'atto di citazione
[...] integrate con memorie n. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'avv. Pellegrino, per il convenuto , ha concluso riportandosi alle conclusioni CP_2 di cui alla comparsa di risposta;
insiste nelle richieste istruttorie non ammesse;
chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'avv. Sparta ha così concluso “reitera la richiesta di richiamo o sostituzione del CTU formulata all'udienza del 6/12/24; conclude come in comparsa di costituzione e risposta;
si associa alla richiesta di concessione dei termini”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione portato alla notifica in data 1/3/2022, e Parte_1 Pt_3
dedotta la propria qualità di eredi legittimari della madre ,
[...] Persona_1 deceduta ab intestato l'1/11/2016, hanno chiesto: “1) Ricostruire ed accertare il valore Per dell'asse ereditario (relictum + donatum) della da calcolarsi al Controparte_3 momento della apertura della successione;
2) Ritenere e dichiarare che le donazioni effettuate in vita dalla De Cuius, in dettaglio evidenziate in narrativa, ledono il diritto di legittima degli attori Sigg.ri e;
3) Conseguentemente, Parte_1 Parte_3 ritenere e dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci le citate donazioni nella parte in cui ledono la quota di riserva in favore degli attori e, previo accertamento della predetta quota spettante a ciascuno di Essi, disporre il reintegro della quota lesa mediante riduzione delle donazioni, iniziando dall'ultima e cioè dalla donazione effettuata in favore del figlio
[...]
e, in caso di insufficienza di questa, ridurre anche la prima donazione CP_1 effettuata in favore del figlio , il tutto non oltre il valore della quota disponibile. CP_2
4) Nel caso in cui gli immobili oggetto di donazione da ridurre siano comodamente
Pag. 2 a 10 divisibili, Condannare i donatari convenuti che hanno ricevuto le donazioni in lesione della legittima spettante agli attori, alla restituzione della quota parte dell'immobile in favore di ognuno degli attori nei limiti della loro quota di legittima lesa, oltre ai frutti. 5) Nel caso in cui l'immobile oggetto della donazione da ridurre non fosse comodamente divisibile, ove risulterà che il donatario ha sull'immobile una eccedenza superiore a ¼ della porzione disponibile, ritenere e dichiarare che il donatario è tenuto a restituirlo all'eredità ai sensi dell'Art. 560 comma 2 cc. 6) Condannare i donatari o chiunque altro ne sia in possesso alla restituzione, libero da persone e cose, del compendio immobiliare oggetto della quota di legittima per ognuno degli attori. 7) Condannare i donatari convenuti a restituire i frutti da calcolarsi dal momento della domanda Giudiziale fino alla effettiva restituzione degli immobili relativi alla quota di legittima spettante a ciascuno dei due odierni concludenti. 8)
Adottare qualunque altra statuizione ritenuta di giustizia. 9) Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
1.2) Con comparsa di risposta del 15/7/2022, il convenuto , ha Controparte_1 chiesto: “Preliminarmente Dichiarare l'improcedibilità del processo per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e condannare controparte alla refusione delle spese del giudizio. 1) ordinare e disporre la collazione di tutti i beni donati in vita dalla de cuius, ivi compresi quelli donati ai Sig.ri e , come CP_2 CP_4 indicati in narrativa, e per l'effetto porre nel nulla la domanda di riduzione degli attori, evidentemente assorbita dalla prima;
2) per l'effetto ricostruire ed accertare l'asse ereditario della de cuius da calcolarsi al momento dell'apertura della Persona_1 successione;
3) dichiarare l'imputazione del bene donato al Sig. Controparte_1 allo stesso con determinazione della somma da corrispondere e conferire all'asse ereditario. 4) Con vittoria di spese;
nel merito nel caso in cui questo Giudice non dovesse ritenere operante la collazione o dovesse in qualunque altro modo ritenere che la stessa non impedisca di agire in riduzione:1) disporre la riduzione dell'asse ereditario per come richiesta dalle parti attrici ricostruendolo in base ad una diversa valutazione dei beni al momento dell'apertura della successione;
2) nel caso in cui la donazione al Sig.
[...]
dovesse essere ritenuta lesiva, dichiararla inefficace imputandola, per le CP_1 ragioni espresse in narrativa, innanzitutto alla quota di legittima ed alla porzione della disponibile del donatario, come da clausola contrattuale;
la quota di riserva dovuta agli attori andrà così ricostruita innanzitutto con l'imputazione del valore residuo sul bene donato al convenuto e, per la parte eccedente, attingendo anche alla Controparte_1
Pag. 3 a 10 donazione antecedente effettuata nei confronti del Sig. ; 3) in ogni caso, in CP_2 ottemperanza del disposto di cui all'art 560 comma 3 cc, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa o in ogni caso per quanto emergerà nel corso del giudizio, il diritto di ritenzione del Sig. e, conseguentemente, dichiarare che lo Controparte_1 stesso avrà il diritto di mantenere la proprietà del bene donatogli dovendo tuttavia egli corrispondere alla massa ereditaria l'importo dovuto in base a quanto sopra richiesto al fine di soddisfare la domanda di riduzione formulata dagli attori;
4) con vittoria di spese”.
1.3) In data 10/12/2022 si costituiva, tardivamente, , chiedendo: “ritenere e CP_2 dichiarare improcedibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, e con qualsiasi statuizione rigettare le domande proposte dagli attori contro l'odierno rispondente;
in subordine, ritenere e dichiarare, ove mai dovesse essere accolta la domanda di riduzione formulata dagli attori, tenuto conto del valore del relictum, nonché del valore della do- nazione in favore dell'attrice , che l'unica disposizione lesiva delle quote Parte_3 di legittima degli attori è rap-presentata dalla donazione effettuata dalla de cuius in favore del figlio , e conseguentemente, di-chiararla nulla e/o annullabile;
Controparte_1 fatta, in ogni caso, salva la liberalità in favore del Sig. ; in via di ulteriore CP_2 subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che anche la donazione in favore dell'odierno concludente è parzialmente lesiva delle quote di legittima degli attori, tenuto conto dell'imputazione di detta donazione alla quota legittima e all'intera quota disponibile, disporre che il Sig. ha diritto di ritenere la proprietà dei beni ricevuti in CP_2 donazione, indicando l'importo eventualmente dovuto per il soddisfacimento dei diritti degli attori. In ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto Controparte_1
ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto, e
[...] con qualsiasi statuizione rigettare la domanda riconvenzionale di collazione formulata da
, anche perché carente del presupposto legittimante;
in via Controparte_1 subordinata e senza recesso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di collazione, ritenere e dichiarare che i beni oggetto della donazione del 18/12/2015 in favore dell'odierno concludente non sono soggetti a collazione, stante che la previsione contrattuale della donazione medesima in conto di legittima e per l'eventuale di più sulla quota disponibile, costituisce dispensa dalla collazione, con conseguente esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria;
in via di ulteriore subordine, nel predetto denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di collazione, il Sig.
dichiara di volersi avvalere dell'istituto della collazione per imputazione, CP_2
Pag. 4 a 10 dedotte, a favore di esso le migliorie apportate e le spese sostenute, con la determina-zione della somma da conferire alla massa ereditaria;
condannare chi di ragione al pagamento, in favore dell'odierno concludente, delle spese di lite con i compensi di rappresentanza e di difesa”.
2) All'udienza del 13/9/22 veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e a quella successiva del 13/12/22 le parti rappresentavano l'intervenuto esito negativo della procedura di mediazione, di tal guisa dovendosi ritenere integrato il presupposto di procedibilità ex art. 5 D. Lgs 28/10.
3) Inammissibilità della domanda riconvenzionale di collazione.
In via preliminare si osserva che, “quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione, occorre comunque considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto di avere quel valore, in natura, sul bene che fu oggetto dell'atto lesivo. Si giustifica pertanto
l'opinione, ormai fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n.
22097/2015), che ammette il concorso dell'azione di riduzione con l'azione di collazione: nella misura occorrente per integrare la legittima altrui verrà in applicazione l'art. 560 c.c. anziché l'art. 747 c.c. La collazione interverrà in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata integrata, per la redistribuzione del valore della liberalità che esprime la disponibile. (Cass. Civ. sez. II, 22/06/2023, n.17856Cass. n. 12317/2019; n. 28196/2020).
Dunque, la proposizione della domanda di riduzione non preclude quella di collazione.
Tuttavia, è altrettanto consolidato presso la giurisprudenza di legittimità il principio di diritto a mente del quale “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento” (Cass. Civ. sez. II, 17/10/2019, n.26486; cfr.
Cass. Civ. sez. II, 21/05/2015, n.10478; Cass. Civ. sez. I, 08/09/2004, n.18054).
Ebbene, nella fattispecie odierna nessuna delle parti in causa ha chiesto procedersi alla divisione, sì che la domanda di collazione proposta da deve dirsi Controparte_1 inammissibile.
4) Fondatezza della domanda di riduzione.
4.1) Il CTU nominato ha determinato come di seguito la porzione disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c.
Pag. 5 a 10 4.1.1) La massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte (relictum)
è risultata composta dalla quota di ½ indiviso (l'altro ½ appartenendosi a Parte_1 come da visura catastali in atti) di un terreno sito in Marsala C/da Fiumara Sant'Onofrio annotato in catasto del comune di Marsala al foglio di mappa 211 p.lle 4 e 573, sub 1, per un valore complessivo stimato (in assenza di osservazioni delle parti) come pari ad € 25.000,00.
4.1.2) Sono tre le donazioni effettuate in vita dalla de cuius:
a) in data 18/12/2015, con atto in notaio di Marsala, Rep. N° 125.579 e Persona_3 raccolta n° 14.044, ha donato al figlio due fabbricati siti in Persona_1 CP_2
Marsala nella C/da San Silvestro n° 440/P ubicati in prossimità l'uno dall'altro e precisamente: I) Fabbricato adibito ad abitazione, rilevato in catasto fabbricati del Comune di Marsala al foglio di mappa 210 p.lla 993 sub 3 C/da San Silvestro P.T. –Z.C. 2 – Cat. A/7
–Cl 6 vani 9 R.C. € 906,38 del valore, stimato al momento della apertura della successione, di € 187.000,00; II) fabbricato sito in Marsala C/da San Silvestro adibito anch'esso ad abitazione rilevato in catasto fabbricati del comune di Marsala al foglio di mappa 210 p.lla
993 sub 2, P.T. – Z C 2 – Cat. A/7 Cl 6 vani 3,5 R.C. € 352,48 del valore stimato al momento della apertura della successione di € 48.000,00, per un valore complessivo della donazione in favore di pari ad € 235.000,00; CP_2
b) in data 13/01/2016, con atto di donazione in Notaio di Marsala Rep Persona_3
n° 125.615 e raccolta n° 14065, ha donato al LI un appartamento Controparte_1 sito in Marsala C/da San Silvestro censito al catasto Fabbricati del Comune di Marsala al foglio di mappa 210 p.lla 993 sub 5 P.T.-S1 -Z. C. 2 Cat. A/7- Cl 6 Vani 10 R.C. € 1.007,09 per un valore stimato al momento della apertura della successione di € 243.500,00
c) con atto di donazione del 12/07/2007 trascritto il 28/07/2007 avente ad oggetto il 50% di due spezzoni di terreno siti in Marsala nella C/da Fiumara Sant'Onofrio, identificati in catasto con il foglio di mappa 211 p.lla 465 e 467, del valore stimato in complessivi €
3.500,00.
In ordine alla valutazione dell'immobile donato a si appuntano le residue Parte_3 osservazioni mosse alla relazione di CTU.
In particolare, il convenuto , attraverso il proprio CTP, ha osservato Controparte_1 che sul frustolo di terreno identificato alla p.lla 467 in tempo successivo alla donazione, ma antecedente all'apertura della successione, è stato edificata una porzione di un più vasto immobile.
Pag. 6 a 10 In maniera del tutto convincente, il CTU ha osservato che la porzione di fabbricato in questione è “non suscettibile di autonomo godimento capace di produrre proprio reddito indivisibilmente con la restante parte di immobile” e tanto, unitamente alla circostanza che il fabbricato in questione risulta edificato (dopo la donazione) in assenza di validi titoli amministrativi, induce a ritenere in concreto nullo il valore del manufatto, così stimandosi in
€ 3.500,00 il valore del bene donato.
4.1.4) Ebbene, dedotte le migliorie al bene donato in favore di , comprovate per CP_2 via testimoniale e documentate per l'importo (oggetto di specifica stima del CTU) di €
1.167,88, il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad € 505.000,00, sì che il valore della quota disponibile, pari a 1/3 secondo il dettato dell'art. 537, secondo comma,
c.c., risulta essere pari ad € 168.333,36, mentre quello della quota di riserva spettante a ciascun figlio risulta pari ad € 84.166,66.
Ora, per effetto della successione legittima gli odierni attori risultano titolari di una quota di
¼ ciascuno del relictum, pari ad un valore di € 6.250,00.
Ne discende l'ampia lesione delle quote di legittima spettanti a e Parte_3 Pt_1
così determinata:
[...]
€ 77.916,66 quanto a (€ 84.166,66 - € 6.250,00); Parte_1
€ 74.416,66 quanto a in considerazione della donazione in suo favore, da Parte_3 imputare alla quota di legittima (€ 84.166,66 - € 6.250 - € 3.500,00).
4.2) Accertata la lesione di legittima, occorre procedere alla riduzione delle porzioni del relictum spettanti agli eredi legittimi in concorso con i legittimari, ai sensi dell'art. 553 c.c.,
(applicabile anche laddove i chiamati alla successione siano tutti legittimari: v. Cass. Civ. sez. II, 09/05/2025, n.12267; cfr. Cass. Civ. sez. VI, 25/09/2017, n.22325, ove pure si precisa che l'ordine delle riduzioni è tassativo e inderogabile, sì che, a prescindere dalla domanda del legittimario che si assume leso, occorre, prima di procedere alla riduzione della donazione, alla verifica della possibilità di porre rimedio alla lesione “con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come appunto previsto dall'art. 553 c.c.”; cfr. in termini analoghi, Cass. Civ. sez. II, 02/12/2022, n.35461).
Detta riduzione deve essere fatta, ai sensi dell'art. 553 c.c., “proporzionalmente”: pertanto, le due quote spettanti agli eredi legittimi e dovranno CP_2 Controparte_1 essere ripartite tra i due legittimari lesi in modo direttamente proporzionale alla lesione subita.
Pag. 7 a 10 Ora, poiché la lesione di legittima complessivamente accertata è pari ad € 152.333,32, la lesione (così come sopra determinata) è ripartita tra gli attori in ragione del 51,14 % ai danni di e del 48,86 % ai danni di Parte_1 Parte_3
Da tanto consegue che dovrà attribuirsi a la quota di 5114/10000 e a Parte_1 la quota di 4886/10000 dei beni facenti parte del relictum. Parte_3
All'esito di tale riduzione la lesione residua da reintegrare in favore di Parte_1 sarà pari ad € 71.524,16 (pari al valore della lesione sottratta la somma di € 6.392,50, corrispondente al 51,14 % del valore della porzione del relictum spettante ai convenuti oggetto di riduzione) nonché pari ad € 68.309,16 in favore di Parte_3
4.3) Tale lesione residua deve essere reintegrata mediante riduzione delle donazioni, cominciando dall'ultima, ai sensi dell'art. 559 c.c.
Ebbene, il valore dell'ultima delle donazioni, vale a dire quella fatta in favore di
[...]
è di € 243.500,00, dunque abbastanza capiente per soddisfare le quote degli CP_1 attori oltre a preservare la stessa quota di detto convenuto, fermo restando che, come ampiamente accertato dal CTU, la quota disponibile è stata in gran parte esaurita dalla de cuius mediante la precedente donazione effettuata in favore del figlio . CP_2
La riduzione, come concordemente richiesto dagli attori e dal convenuto Controparte_1
(v. comparse conclusionali), potrà essere effettuata mediante corresponsione del
[...] valore corrispondente in danaro, stante la rilevanza, in materia, della “concorde volontà delle parti” (Cass. Civ. sez. II, 06/03/2024, n.5978, in motivazione;
v. anche sez. II,
22/03/2022, n.9261; Cass. Civ. sez. II, 10/12/2021, n.39368).
Dunque, deve essere condannato a pagare la somma di € 71.524,16 Controparte_1 in favore di nonché la somma di € 68.309,16 in favore di Parte_1 Pt_3
(residuando in favore di il valore di € 103.666,68,
[...] Controparte_1 ampiamente superiore alla quota di legittima spettantegli).
4.4) In ordine alla domanda attorea riguardante l'attribuzione dei frutti civili, è d'uopo rammentare che “Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata
Pag. 8 a 10 l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia” (Cass. Civ. sez. VI,
19/12/2017, n. 30485).
Dunque, in accoglimento della domanda relativa ai frutti della donazione oggetto di riduzione, sulle somme dovute da in favore degli attori, andranno Controparte_1 computati gli interessi legali dalla data della domanda sino all'integrale soddisfacimento del credito.
5) Spese di lite.
Secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato a Controparte_1 rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14
(computati secondo i valori della lesione di legittima), opportunamente ridotti sulla scorta della contenuta estensione dell'attività istruttoria.
In ragione delle complessive condotte processuali, appaiono sussistere gravi ragioni per dichiarare l'integrale compensazione di lite nei restanti rapporti tra le parti in causa.
Le spese di CTU, in ragione dell'esito della stessa, devono essere, sì come separatamente liquidate, definitivamente poste – nei rapporti interni tra le parti – a carico di
[...]
, senza dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/02 (Corte Cost. 166/22) e con CP_1 anticipazione a carico dell'Erario (Corte Cost. 217/19).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara aperta la successione legittima in morte di , nata a [...] il Persona_1
19/2/1932, ivi deceduta l'1/11/2016;
2) dichiara lesa la quota di legittima degli attori e e, Parte_1 Parte_3 per l'effetto,
3) attribuisce, rispettivamente, a la titolarità della quota di 5114/10000 e Parte_1
a la titolarità della quota di 4886/10000 dei beni caduti in successione Parte_3 legittima, precisamente consistenti nel diritto di proprietà di ½ indiviso di un terreno sito in
Marsala C/da Fiumara Sant'Onofrio censito nel catasto del comune di Marsala al foglio di mappa 211 p.lle 4 e 573 sub 1;
4) dichiara che l'atto donazione di in favore del convenuto Persona_1 [...]
in data 13/1/2016, a rogito Notaio dott. , rep. 125.615 e CP_1 Persona_3 racc. 14.065, ha leso le rispettive quote di legittima degli attori e Parte_1 CP_1
Pag. 9 a 10 nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, ai fini della necessaria Pt_3 riduzione,
5) condanna a pagare le somme di € 71.524,16 in favore di Controparte_1 Pt_1
e di € 68.309,16 in favore di oltre agli interessi legali su dette
[...] Parte_3 somme dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
6) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di collazione proposta dal convenuto
; Controparte_1
7) condanna a rifondere gli attori delle spese di lite così liquidate: Controparte_1
- € 274,00 per esborsi ed € 7.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, in favore di Parte_1
- € 274,00 per esborsi ed € 7.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, in favore di Parte_3
8) pone, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico del convenuto
[...]
, le spese di CTU, separatamente liquidate, disponendone l'anticipazione a CP_1 carico dell'Erario in ragione dell'ammissione del predetto al Patrocinio a spese dello Stato;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari territorialmente competenti, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 25 luglio 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marino, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione,
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giusy Loredana Scavuzzo, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16/1/2024,
ATTORI
e
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Corrado Sparta, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_2 C.F._4
Giuseppe Pellegrino, coma da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
Pag. 1 a 10 avente ad oggetto: riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Marino, per l'attore ha concluso come in atto di citazione e per Parte_1
l'applicazione dell'art. 560, secondo e/o terzo comma, c.c. e, quindi, per la compensazione in danaro della quota di legittima lesa dell'attore in subordine, chiede che Parte_1
l'immobile oggetto di riduzione venga venduto all'asta ex art. 720 c.c., con conseguente attribuzione della quota in danaro ricavato.
L'avv. Antonino Parrinello, in sostituzione dell'avv. Scavuzzo, per l'attrice Pt_3
ha concluso insistendo nelle già rassegnate conclusioni di cui all'atto di citazione
[...] integrate con memorie n. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'avv. Pellegrino, per il convenuto , ha concluso riportandosi alle conclusioni CP_2 di cui alla comparsa di risposta;
insiste nelle richieste istruttorie non ammesse;
chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'avv. Sparta ha così concluso “reitera la richiesta di richiamo o sostituzione del CTU formulata all'udienza del 6/12/24; conclude come in comparsa di costituzione e risposta;
si associa alla richiesta di concessione dei termini”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione portato alla notifica in data 1/3/2022, e Parte_1 Pt_3
dedotta la propria qualità di eredi legittimari della madre ,
[...] Persona_1 deceduta ab intestato l'1/11/2016, hanno chiesto: “1) Ricostruire ed accertare il valore Per dell'asse ereditario (relictum + donatum) della da calcolarsi al Controparte_3 momento della apertura della successione;
2) Ritenere e dichiarare che le donazioni effettuate in vita dalla De Cuius, in dettaglio evidenziate in narrativa, ledono il diritto di legittima degli attori Sigg.ri e;
3) Conseguentemente, Parte_1 Parte_3 ritenere e dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci le citate donazioni nella parte in cui ledono la quota di riserva in favore degli attori e, previo accertamento della predetta quota spettante a ciascuno di Essi, disporre il reintegro della quota lesa mediante riduzione delle donazioni, iniziando dall'ultima e cioè dalla donazione effettuata in favore del figlio
[...]
e, in caso di insufficienza di questa, ridurre anche la prima donazione CP_1 effettuata in favore del figlio , il tutto non oltre il valore della quota disponibile. CP_2
4) Nel caso in cui gli immobili oggetto di donazione da ridurre siano comodamente
Pag. 2 a 10 divisibili, Condannare i donatari convenuti che hanno ricevuto le donazioni in lesione della legittima spettante agli attori, alla restituzione della quota parte dell'immobile in favore di ognuno degli attori nei limiti della loro quota di legittima lesa, oltre ai frutti. 5) Nel caso in cui l'immobile oggetto della donazione da ridurre non fosse comodamente divisibile, ove risulterà che il donatario ha sull'immobile una eccedenza superiore a ¼ della porzione disponibile, ritenere e dichiarare che il donatario è tenuto a restituirlo all'eredità ai sensi dell'Art. 560 comma 2 cc. 6) Condannare i donatari o chiunque altro ne sia in possesso alla restituzione, libero da persone e cose, del compendio immobiliare oggetto della quota di legittima per ognuno degli attori. 7) Condannare i donatari convenuti a restituire i frutti da calcolarsi dal momento della domanda Giudiziale fino alla effettiva restituzione degli immobili relativi alla quota di legittima spettante a ciascuno dei due odierni concludenti. 8)
Adottare qualunque altra statuizione ritenuta di giustizia. 9) Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
1.2) Con comparsa di risposta del 15/7/2022, il convenuto , ha Controparte_1 chiesto: “Preliminarmente Dichiarare l'improcedibilità del processo per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e condannare controparte alla refusione delle spese del giudizio. 1) ordinare e disporre la collazione di tutti i beni donati in vita dalla de cuius, ivi compresi quelli donati ai Sig.ri e , come CP_2 CP_4 indicati in narrativa, e per l'effetto porre nel nulla la domanda di riduzione degli attori, evidentemente assorbita dalla prima;
2) per l'effetto ricostruire ed accertare l'asse ereditario della de cuius da calcolarsi al momento dell'apertura della Persona_1 successione;
3) dichiarare l'imputazione del bene donato al Sig. Controparte_1 allo stesso con determinazione della somma da corrispondere e conferire all'asse ereditario. 4) Con vittoria di spese;
nel merito nel caso in cui questo Giudice non dovesse ritenere operante la collazione o dovesse in qualunque altro modo ritenere che la stessa non impedisca di agire in riduzione:1) disporre la riduzione dell'asse ereditario per come richiesta dalle parti attrici ricostruendolo in base ad una diversa valutazione dei beni al momento dell'apertura della successione;
2) nel caso in cui la donazione al Sig.
[...]
dovesse essere ritenuta lesiva, dichiararla inefficace imputandola, per le CP_1 ragioni espresse in narrativa, innanzitutto alla quota di legittima ed alla porzione della disponibile del donatario, come da clausola contrattuale;
la quota di riserva dovuta agli attori andrà così ricostruita innanzitutto con l'imputazione del valore residuo sul bene donato al convenuto e, per la parte eccedente, attingendo anche alla Controparte_1
Pag. 3 a 10 donazione antecedente effettuata nei confronti del Sig. ; 3) in ogni caso, in CP_2 ottemperanza del disposto di cui all'art 560 comma 3 cc, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa o in ogni caso per quanto emergerà nel corso del giudizio, il diritto di ritenzione del Sig. e, conseguentemente, dichiarare che lo Controparte_1 stesso avrà il diritto di mantenere la proprietà del bene donatogli dovendo tuttavia egli corrispondere alla massa ereditaria l'importo dovuto in base a quanto sopra richiesto al fine di soddisfare la domanda di riduzione formulata dagli attori;
4) con vittoria di spese”.
1.3) In data 10/12/2022 si costituiva, tardivamente, , chiedendo: “ritenere e CP_2 dichiarare improcedibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, e con qualsiasi statuizione rigettare le domande proposte dagli attori contro l'odierno rispondente;
in subordine, ritenere e dichiarare, ove mai dovesse essere accolta la domanda di riduzione formulata dagli attori, tenuto conto del valore del relictum, nonché del valore della do- nazione in favore dell'attrice , che l'unica disposizione lesiva delle quote Parte_3 di legittima degli attori è rap-presentata dalla donazione effettuata dalla de cuius in favore del figlio , e conseguentemente, di-chiararla nulla e/o annullabile;
Controparte_1 fatta, in ogni caso, salva la liberalità in favore del Sig. ; in via di ulteriore CP_2 subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che anche la donazione in favore dell'odierno concludente è parzialmente lesiva delle quote di legittima degli attori, tenuto conto dell'imputazione di detta donazione alla quota legittima e all'intera quota disponibile, disporre che il Sig. ha diritto di ritenere la proprietà dei beni ricevuti in CP_2 donazione, indicando l'importo eventualmente dovuto per il soddisfacimento dei diritti degli attori. In ordine alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto Controparte_1
ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile e infondata in fatto ed in diritto, e
[...] con qualsiasi statuizione rigettare la domanda riconvenzionale di collazione formulata da
, anche perché carente del presupposto legittimante;
in via Controparte_1 subordinata e senza recesso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di collazione, ritenere e dichiarare che i beni oggetto della donazione del 18/12/2015 in favore dell'odierno concludente non sono soggetti a collazione, stante che la previsione contrattuale della donazione medesima in conto di legittima e per l'eventuale di più sulla quota disponibile, costituisce dispensa dalla collazione, con conseguente esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria;
in via di ulteriore subordine, nel predetto denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di collazione, il Sig.
dichiara di volersi avvalere dell'istituto della collazione per imputazione, CP_2
Pag. 4 a 10 dedotte, a favore di esso le migliorie apportate e le spese sostenute, con la determina-zione della somma da conferire alla massa ereditaria;
condannare chi di ragione al pagamento, in favore dell'odierno concludente, delle spese di lite con i compensi di rappresentanza e di difesa”.
2) All'udienza del 13/9/22 veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e a quella successiva del 13/12/22 le parti rappresentavano l'intervenuto esito negativo della procedura di mediazione, di tal guisa dovendosi ritenere integrato il presupposto di procedibilità ex art. 5 D. Lgs 28/10.
3) Inammissibilità della domanda riconvenzionale di collazione.
In via preliminare si osserva che, “quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione, occorre comunque considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto di avere quel valore, in natura, sul bene che fu oggetto dell'atto lesivo. Si giustifica pertanto
l'opinione, ormai fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n.
22097/2015), che ammette il concorso dell'azione di riduzione con l'azione di collazione: nella misura occorrente per integrare la legittima altrui verrà in applicazione l'art. 560 c.c. anziché l'art. 747 c.c. La collazione interverrà in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata integrata, per la redistribuzione del valore della liberalità che esprime la disponibile. (Cass. Civ. sez. II, 22/06/2023, n.17856Cass. n. 12317/2019; n. 28196/2020).
Dunque, la proposizione della domanda di riduzione non preclude quella di collazione.
Tuttavia, è altrettanto consolidato presso la giurisprudenza di legittimità il principio di diritto a mente del quale “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento” (Cass. Civ. sez. II, 17/10/2019, n.26486; cfr.
Cass. Civ. sez. II, 21/05/2015, n.10478; Cass. Civ. sez. I, 08/09/2004, n.18054).
Ebbene, nella fattispecie odierna nessuna delle parti in causa ha chiesto procedersi alla divisione, sì che la domanda di collazione proposta da deve dirsi Controparte_1 inammissibile.
4) Fondatezza della domanda di riduzione.
4.1) Il CTU nominato ha determinato come di seguito la porzione disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c.
Pag. 5 a 10 4.1.1) La massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte (relictum)
è risultata composta dalla quota di ½ indiviso (l'altro ½ appartenendosi a Parte_1 come da visura catastali in atti) di un terreno sito in Marsala C/da Fiumara Sant'Onofrio annotato in catasto del comune di Marsala al foglio di mappa 211 p.lle 4 e 573, sub 1, per un valore complessivo stimato (in assenza di osservazioni delle parti) come pari ad € 25.000,00.
4.1.2) Sono tre le donazioni effettuate in vita dalla de cuius:
a) in data 18/12/2015, con atto in notaio di Marsala, Rep. N° 125.579 e Persona_3 raccolta n° 14.044, ha donato al figlio due fabbricati siti in Persona_1 CP_2
Marsala nella C/da San Silvestro n° 440/P ubicati in prossimità l'uno dall'altro e precisamente: I) Fabbricato adibito ad abitazione, rilevato in catasto fabbricati del Comune di Marsala al foglio di mappa 210 p.lla 993 sub 3 C/da San Silvestro P.T. –Z.C. 2 – Cat. A/7
–Cl 6 vani 9 R.C. € 906,38 del valore, stimato al momento della apertura della successione, di € 187.000,00; II) fabbricato sito in Marsala C/da San Silvestro adibito anch'esso ad abitazione rilevato in catasto fabbricati del comune di Marsala al foglio di mappa 210 p.lla
993 sub 2, P.T. – Z C 2 – Cat. A/7 Cl 6 vani 3,5 R.C. € 352,48 del valore stimato al momento della apertura della successione di € 48.000,00, per un valore complessivo della donazione in favore di pari ad € 235.000,00; CP_2
b) in data 13/01/2016, con atto di donazione in Notaio di Marsala Rep Persona_3
n° 125.615 e raccolta n° 14065, ha donato al LI un appartamento Controparte_1 sito in Marsala C/da San Silvestro censito al catasto Fabbricati del Comune di Marsala al foglio di mappa 210 p.lla 993 sub 5 P.T.-S1 -Z. C. 2 Cat. A/7- Cl 6 Vani 10 R.C. € 1.007,09 per un valore stimato al momento della apertura della successione di € 243.500,00
c) con atto di donazione del 12/07/2007 trascritto il 28/07/2007 avente ad oggetto il 50% di due spezzoni di terreno siti in Marsala nella C/da Fiumara Sant'Onofrio, identificati in catasto con il foglio di mappa 211 p.lla 465 e 467, del valore stimato in complessivi €
3.500,00.
In ordine alla valutazione dell'immobile donato a si appuntano le residue Parte_3 osservazioni mosse alla relazione di CTU.
In particolare, il convenuto , attraverso il proprio CTP, ha osservato Controparte_1 che sul frustolo di terreno identificato alla p.lla 467 in tempo successivo alla donazione, ma antecedente all'apertura della successione, è stato edificata una porzione di un più vasto immobile.
Pag. 6 a 10 In maniera del tutto convincente, il CTU ha osservato che la porzione di fabbricato in questione è “non suscettibile di autonomo godimento capace di produrre proprio reddito indivisibilmente con la restante parte di immobile” e tanto, unitamente alla circostanza che il fabbricato in questione risulta edificato (dopo la donazione) in assenza di validi titoli amministrativi, induce a ritenere in concreto nullo il valore del manufatto, così stimandosi in
€ 3.500,00 il valore del bene donato.
4.1.4) Ebbene, dedotte le migliorie al bene donato in favore di , comprovate per CP_2 via testimoniale e documentate per l'importo (oggetto di specifica stima del CTU) di €
1.167,88, il valore complessivo dell'asse ereditario ammonta ad € 505.000,00, sì che il valore della quota disponibile, pari a 1/3 secondo il dettato dell'art. 537, secondo comma,
c.c., risulta essere pari ad € 168.333,36, mentre quello della quota di riserva spettante a ciascun figlio risulta pari ad € 84.166,66.
Ora, per effetto della successione legittima gli odierni attori risultano titolari di una quota di
¼ ciascuno del relictum, pari ad un valore di € 6.250,00.
Ne discende l'ampia lesione delle quote di legittima spettanti a e Parte_3 Pt_1
così determinata:
[...]
€ 77.916,66 quanto a (€ 84.166,66 - € 6.250,00); Parte_1
€ 74.416,66 quanto a in considerazione della donazione in suo favore, da Parte_3 imputare alla quota di legittima (€ 84.166,66 - € 6.250 - € 3.500,00).
4.2) Accertata la lesione di legittima, occorre procedere alla riduzione delle porzioni del relictum spettanti agli eredi legittimi in concorso con i legittimari, ai sensi dell'art. 553 c.c.,
(applicabile anche laddove i chiamati alla successione siano tutti legittimari: v. Cass. Civ. sez. II, 09/05/2025, n.12267; cfr. Cass. Civ. sez. VI, 25/09/2017, n.22325, ove pure si precisa che l'ordine delle riduzioni è tassativo e inderogabile, sì che, a prescindere dalla domanda del legittimario che si assume leso, occorre, prima di procedere alla riduzione della donazione, alla verifica della possibilità di porre rimedio alla lesione “con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come appunto previsto dall'art. 553 c.c.”; cfr. in termini analoghi, Cass. Civ. sez. II, 02/12/2022, n.35461).
Detta riduzione deve essere fatta, ai sensi dell'art. 553 c.c., “proporzionalmente”: pertanto, le due quote spettanti agli eredi legittimi e dovranno CP_2 Controparte_1 essere ripartite tra i due legittimari lesi in modo direttamente proporzionale alla lesione subita.
Pag. 7 a 10 Ora, poiché la lesione di legittima complessivamente accertata è pari ad € 152.333,32, la lesione (così come sopra determinata) è ripartita tra gli attori in ragione del 51,14 % ai danni di e del 48,86 % ai danni di Parte_1 Parte_3
Da tanto consegue che dovrà attribuirsi a la quota di 5114/10000 e a Parte_1 la quota di 4886/10000 dei beni facenti parte del relictum. Parte_3
All'esito di tale riduzione la lesione residua da reintegrare in favore di Parte_1 sarà pari ad € 71.524,16 (pari al valore della lesione sottratta la somma di € 6.392,50, corrispondente al 51,14 % del valore della porzione del relictum spettante ai convenuti oggetto di riduzione) nonché pari ad € 68.309,16 in favore di Parte_3
4.3) Tale lesione residua deve essere reintegrata mediante riduzione delle donazioni, cominciando dall'ultima, ai sensi dell'art. 559 c.c.
Ebbene, il valore dell'ultima delle donazioni, vale a dire quella fatta in favore di
[...]
è di € 243.500,00, dunque abbastanza capiente per soddisfare le quote degli CP_1 attori oltre a preservare la stessa quota di detto convenuto, fermo restando che, come ampiamente accertato dal CTU, la quota disponibile è stata in gran parte esaurita dalla de cuius mediante la precedente donazione effettuata in favore del figlio . CP_2
La riduzione, come concordemente richiesto dagli attori e dal convenuto Controparte_1
(v. comparse conclusionali), potrà essere effettuata mediante corresponsione del
[...] valore corrispondente in danaro, stante la rilevanza, in materia, della “concorde volontà delle parti” (Cass. Civ. sez. II, 06/03/2024, n.5978, in motivazione;
v. anche sez. II,
22/03/2022, n.9261; Cass. Civ. sez. II, 10/12/2021, n.39368).
Dunque, deve essere condannato a pagare la somma di € 71.524,16 Controparte_1 in favore di nonché la somma di € 68.309,16 in favore di Parte_1 Pt_3
(residuando in favore di il valore di € 103.666,68,
[...] Controparte_1 ampiamente superiore alla quota di legittima spettantegli).
4.4) In ordine alla domanda attorea riguardante l'attribuzione dei frutti civili, è d'uopo rammentare che “Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata
Pag. 8 a 10 l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia” (Cass. Civ. sez. VI,
19/12/2017, n. 30485).
Dunque, in accoglimento della domanda relativa ai frutti della donazione oggetto di riduzione, sulle somme dovute da in favore degli attori, andranno Controparte_1 computati gli interessi legali dalla data della domanda sino all'integrale soddisfacimento del credito.
5) Spese di lite.
Secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato a Controparte_1 rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14
(computati secondo i valori della lesione di legittima), opportunamente ridotti sulla scorta della contenuta estensione dell'attività istruttoria.
In ragione delle complessive condotte processuali, appaiono sussistere gravi ragioni per dichiarare l'integrale compensazione di lite nei restanti rapporti tra le parti in causa.
Le spese di CTU, in ragione dell'esito della stessa, devono essere, sì come separatamente liquidate, definitivamente poste – nei rapporti interni tra le parti – a carico di
[...]
, senza dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/02 (Corte Cost. 166/22) e con CP_1 anticipazione a carico dell'Erario (Corte Cost. 217/19).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara aperta la successione legittima in morte di , nata a [...] il Persona_1
19/2/1932, ivi deceduta l'1/11/2016;
2) dichiara lesa la quota di legittima degli attori e e, Parte_1 Parte_3 per l'effetto,
3) attribuisce, rispettivamente, a la titolarità della quota di 5114/10000 e Parte_1
a la titolarità della quota di 4886/10000 dei beni caduti in successione Parte_3 legittima, precisamente consistenti nel diritto di proprietà di ½ indiviso di un terreno sito in
Marsala C/da Fiumara Sant'Onofrio censito nel catasto del comune di Marsala al foglio di mappa 211 p.lle 4 e 573 sub 1;
4) dichiara che l'atto donazione di in favore del convenuto Persona_1 [...]
in data 13/1/2016, a rogito Notaio dott. , rep. 125.615 e CP_1 Persona_3 racc. 14.065, ha leso le rispettive quote di legittima degli attori e Parte_1 CP_1
Pag. 9 a 10 nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, ai fini della necessaria Pt_3 riduzione,
5) condanna a pagare le somme di € 71.524,16 in favore di Controparte_1 Pt_1
e di € 68.309,16 in favore di oltre agli interessi legali su dette
[...] Parte_3 somme dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
6) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di collazione proposta dal convenuto
; Controparte_1
7) condanna a rifondere gli attori delle spese di lite così liquidate: Controparte_1
- € 274,00 per esborsi ed € 7.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, in favore di Parte_1
- € 274,00 per esborsi ed € 7.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, in favore di Parte_3
8) pone, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico del convenuto
[...]
, le spese di CTU, separatamente liquidate, disponendone l'anticipazione a CP_1 carico dell'Erario in ragione dell'ammissione del predetto al Patrocinio a spese dello Stato;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari territorialmente competenti, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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