Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 5.5.2025, alle ore 12.27 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CHIMENZ Giorgia anche in sostituzione degli Avv.ti DIAMANTI e MARSILI per la parte ricorrente e il Dr per la parte resistente. Controparte_1
È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.32. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 589/2022 promossa da
Parte_1
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti CHIMENZ Giorgia,
[...]
DIAMANTI Riccardo, MARSILI Bruno
1
, con il patrocinio dei Dott.ri Controparte_2 CP_3
, , , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Avv. TURITTO Francesca
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 30.9.2022 e la società Parte_1 Parte_1 in qualità di coobbligata proponevano opposizione alla ordinanza ingiunzione n.
466/2022 chiedendone la revoca e l'annullamento, sostenendo l'infondatezza della contestazione inerente al ritenuto mero appalto di manodopera argomentando circa liceità dell'appalto intervenuto sia relativamente all'anno 2018 che relativamente all'anno 2019 e comunque circa la totale insussistenza delle contestazioni amministrative elevate.
Così concludevano:
Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per i motivi indicati in narrativa:
Preliminarmente: disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito: accogliere il ricorso in opposizione e conseguentemente in tesi dichiarare la nullità e/o annullare l'ordinanza ingiunzione prodotta ed opposta (ordinanza ingiunzione n. 466/2022 emessa dall' di Lucca Massa Carrara) ed ogni atto presupposto e consequenziale e dichiarare che i CP_7 ricorrenti nulla devono per le causali di cui nell'ordinanza ingiunzione medesima, respingendo ogni contraria domanda;
in ipotesi rideterminare l'importo della sanzione rimodulandola sino ad un importo proporzionato, al minimo e entro il massimale di legge.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cna.
Con Si costituiva, in data 25.11.2022, parte resistente la quale evidenziava con ampia memoria che richiamava -allegandole- le dichiarazioni testimoniali assunte, la ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto per la emissione della ordinanza ingiunzione impugnata.
Così concludeva:
Nel merito, si chiede la conferma integrale dell'ordinanza opposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
2 La causa veniva fissata in discussione al 21.12.2022, ove in giudice procedente disponeva la sospensione dell'O.I. opposta e ammetteva la prova per testi delegando il GOP per la sua assunzione.
Il 10.3.2023 si procedeva all'escussione dei testi e Testimone_2 [...]
, testi comuni alle parti. Alla successiva udienza del 26.5.2023 venivano sentiti i Tes_3 testi e , testi comuni alle parti. Testimone_4 Controparte_8
All'udienza del 29.9.2023 venivano sentiti i testimoni (parte resistente) Testimone_5
e e (parte ricorrente). Da ultimo, all'udienza Testimone_6 Testimone_7 del 22.12.2023 venivano sentiti i testimoni (parte ricorrente) e Testimone_8 Tes_9
(teste comune).
[...]
Infine la causa veniva fissata in decisione, di fronte al giudice designato, da ultimo al
5.5.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Occorre premettere che, come condivisibilmente ricordato da parte ricorrente, spetta all' , attore in senso sostanziale, provare i fatti che fondano la Controparte_2 pretesa sanzionatoria: infatti, l'opposizione a norma all'articolo 6 del decreto legislativo
150/2011 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione, ove l'opponente assume la posizione di convenuto e, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione della prova, spetta all'Ente impositore che ingiunge il pagamento una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria
Tanto premesso, occorre ulteriormente evidenziare che la questione che qui ci occupa è quella della genuinità del contratto di appalto stipulato con la società
[...] che viene valutata, intanto, con riferimento alla documentazione Controparte_9 prodotta.
Dalla lettura della visura camerale della società appaltatrice (prodotta dalle parti) si ricava che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma datata 16.6.2022
(le quote della società erano già state, in precedenza, fatte oggetto di sequestro preventivo).
Entrambe le parti producono anche il contratto intervenuto (cfr. all. 5 al ricorso e all. 37 della memoria di costituzione), datato 29.3.2018.
3 Dalla lettura dello stesso si evince l'oggetto, definito nei seguenti termini: “il committente Contro appalta ad che accetta l'esecuzione del servizio come dettagliatamente descritto nell'Allegato A”: nel disciplinare tecnico il servizio contiene questa descrizione “addetti sala- addetti cucina- addetto alla balneazione” già così definendo il servizio appaltato nella specifica individuazione delle maestranze di cui vi è necessita e che debbono essere fornite.
Null'altro dalla lettura del contratto: primo elemento da cui può evincersi, per tabulas, che l'appaltatore non assumesse su di sé nessun altra obbligazione se non la somministrazione della manodopera che l'appaltante poi avrebbe destinato e organizzato secondo le sue necessità, affatto palesate e descritte nel contratto.
Si veda a tal proposito anche le fatture (prodotte queste non da parte ricorrente ma da Con
, cfr. all. 40): riportano tutte la descrizione generica “costi per servizi”, e nonostante il servizio, da contratto, dovesse essere remunerato mensilmente a costo fisso di €. 4.597,20, contengono totali a pagare sempre differenti, variabili evidentemente in ragione delle Contro buste paga formate e consegnate ai dipendenti (formali) di
Ciò anche a dimostrazione del fatto che, in capo all'appaltatore, non sussisteva alcun rischio di impresa.
Occorre a questo punto prendere posizione in ordine alla produzione documentale effettuata da parte ricorrente (doc. 8 allegato al ricorso) avente ad oggetto la certificazione del contratto di appalto da parte della commissione di certificazione costituita presso l'ente paritetico bilaterale ENBLI di Roma in data 16.4.2018, fatto che impedirebbe all'organo di vigilanza l'emissione di provvedimenti sanzionatori presupponenti una qualificazione diversa da quella indicata nel contratto certificato.
Ebbene, intanto tale certificazione è stata rilasciata sulla base della documentazione fornita dai soli contraenti: sì che un' eventuale presunzione di regolarità del contratto, di correttezza della qualificazione, non impedisce certamente un accertamento in fatto da parte degli organi ispettivi relativamente alle modalità concrete di svolgimento del rapporto e al rispetto delle condizioni contrattuali dello stesso.
Ma v'è di più: tale certificazione deve ritenersi nel caso di specie tamquam non esset in quanto rilasciata da un ente certificatore privo dei requisiti previsti dall'articolo 2, lettera h, del decreto legislativo 276/2003 fatto che lo rende comunque privo di quella capacità certificatoria dei contratti che qui si vorrebbe vedere riconosciuta.
4 Infine, merita di essere valorizzata la circostanza che l'attività ispettiva risulta essere stata sollecitata da uno dei lavoratori effettivamente impiegato presso la Parte_1 precisamente (cfr. doc. 60 di parte resistente). Costui, all'atto della Testimone_5 richiesta di intervento di regolarizzazione anche previdenziale del suo rapporto di lavoro relativamente alle ore effettivamente lavorate, il 10.6.2019, aveva dichiarato (dichiarazione integralmente confermate sia quanto alla sottoscrizione che al contenuto, in udienza di fronte al giudice): “ho lavorato per la ditta sopraindicata presso il bagno palmo mare a Marina di
Massa dal 29.5.2018 al 20.7.2018. Io avevo preso accordi con il titolare nel bagno signor su tutti gli aspetti del mio rapporto di lavoro. Solo al Parte_1
Contr momento l'effettiva assunzione mi sono reso conto che ero stato assunto dall con cui non ho mai avuto rapporti diretti. Al momento in cui mi è stato inviato via mail il contratto di lavoro a firmare, mi sono reso conto di essere stato assunto part-time……………. per tutto il periodo di lavoro ho sempre preso istruzioni dal signor che Parte_1 mi ha anche dato un fuori busta di 500 € in contanti, oltre 221 € che mi sono arrivati con bonifico dalla Cont
Nel mese luglio 2018 ho percepito, oltre a quanto indicato in busta paga e pervenutemi con bonifico, la somma di 600 € sempre in contanti, direttamente dal signor . Parte_1
Con I funzionari risultano aver raccolto le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in data 5.8.2019: merita riportarne il conmtenuto. Parte_1
Cont Circa l'oggetto del contratto: “ricordo di essere stato contattato da un rappresentante di che mi Cont spiegò che alla potevo richiedere tutto il personale che mi serviva per la gestione dello stabilimento. Ho deciso quindi di affidare a questa società che si chiama Controparte_9
, la gestione del personale dello stabilimento……… ricordo che una parte del personale impegnato lo
[...]
Cont stabilimento per la stagione lo conoscevo già e l'ho indicato io alla mentre altri me li hanno forniti loro direttamente dopo che mi hanno dato varie persone da scegliere”.
Circa l'utilizzo di beni e strumenti dell'appaltatrice e la assenza di una struttura organizzativa in capo all'appaltatrice: “preciso che tutto il materiale usato nello stabilimento, sia per il ristorante che per la manutenzione dello stabilimento, è di mia proprietà e non ha fornito nulla la Mg .Tutti gli acquisti di quello che serve li faccio io”. Cont Circa la presenza in azienda della appaltatrice: “un rappresentante della è venuto qui allo Cont stabilimento per illustrarmi i servizi offerti da poi per la firma del contratto ad inizio stagione, poi non è venuto più nessuno”.
5 Ora, quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente contravventore all'organo ispettivo, esse, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 3222 del 03/04/1987), possono -e debbono- essere valutate dal giudice: “nei rapporti relativi all'irrogazione di una pena pecuniaria amministrativa a norma della legge
24 novembre 1981 n. 689, le dichiarazioni sulla verità di fatti a sè sfavorevoli rese dal cittadino, vertendo su fatti relativi a diritti indisponibili, non formano piena prova contro colui che le ha rese a norma degli artt. 2733 o 2735 cod. civ., ma vanno liberamente apprezzate dal giudice, che, però, dato il loro particolare valore, deve adeguatamente motivarne l'eventuale mancata utilizzazione -precedenti conformi v. n. 3349/83, n. 3282/80, n. 1276/79 e più recentemente da Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 11/06/2004).
E infatti, vengono apprezzate, unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni infra specificatamente analizzate.
Particolarmente significativa appare la deposizione di , teste di parte Testimone_6
Contro resistente, indicato quale preposto di nel contratto di cui già si è detto. Costui sentito in udienza, aveva in sostanza confermato il proprio ruolo di preposto spiegando Cont che faceva dal referente tra la e la impartendo ai ragazzi direttivi che la Parte_1
Cont giornalmente le dava. Cont Alla domanda di come relazionasse aveva spiegato di avere sempre contattato solo telefonicamente, ad un certo numero di telefono che gli aveva dato, prima dell'inizio della Cont stagione, un certo della di cui non ricordava tuttavia il cognome. Per_1
Esaminando la documentazione relativa alla posizione di questo lavoratore (cfr. doc. 8 di parte resistente) si deduce tuttavia che aveva lavorato come cuoco presso la Tes_6 solo nel 2018, da aprile a settembre, che aveva lavorato solo part-time al Parte_1
50%, percependo un netto in busta per il mese di settembre pari a zero, per il mese di agosto di €. 504, per il mese di luglio di €. 616, per il mese di giugno di €. 396, per il mese di maggio di €. 288 e infine per il mese di aprile di €. 405. Davvero una presenza limitatissima per svolgere efficacemente il ruolo di preposto, sempre ove si ritenga di dar credito alle ore riportate nelle buste paga (!!!).
In udienza è stato sentito anche che, a sua volta, aveva Controparte_10 anch'egli fatto richiesta di intervento all'organo ispettivo (cfr. doc. 57 di parte resistente)
l'8.7.2019 quando, essendogli stato negato l'accesso all'indennità di disoccupazione, aveva Contro avuto contezza del fatto che la società non avesse provveduto a versare a favore del
6 Con medesimo i contributi previdenziali. Aveva dichiarato ad il 26.9.2019: “ricordo che a inizio stagione il mi spiegò che sarei stato assunto da questa società, ma per me non cambiava
Parte_1 nulla rispetto agli anni precedenti e lui lo faceva perché risparmiava rispetto ad assumermi direttamente……….. sia nel 2017 che nel 2018 ho lavorato quindi come Bagnino allo stabilimento Contr e a parte quel primo incontro non ho più visto nessuno della Le istruzioni di lavoro come l'orario, i turni, le singole cose da fare durante il giorno, oltre alla sorveglianza della balneazione me le dicev Le assenze dal lavoro e il riposo
Parte_1 giornaliero le ho sempre comunicate in particolare il giorno libero lo decidevo di
Parte_1 volta in volta per le necessità legate al bimbo piccolo che ho sempre comunicato in anticipo al che
Parte_1
Cont mi diceva se andava bene. Preciso che a parte qualche telefonata agli uffici di per chiarimenti su buste paga e pagamenti, non ho mai visto nessuno delle MG allo stabilimento balneare, né Contr alcuno dell mi ha fatto domande sul tipo di lavoro che facevo o istruzioni su come dovevo lavorare.
Ricordo che ricordo che [?, n.d.r.], che era il cuoco, raccoglieva le ore di lavoro Persona_2 Tes_6
Cont che facevo durante il mese e le girava ad ma per il resto faceva il cuoco e non dava istruzioni agli altri, cosa che facev che era il titolare dell'azienda”. Parte_1
Tali dichiarazioni sono state confermate in udienza e così aggiunte: “ mi disse che in Parte_1 questo modo, ovvero con la mia assunzione all'Agenzia di lavoro interinale, avrebbe risparmiato e avrebbe speso meno sulle buste paga e sul commercialista” e quanto al responsabile di MG, il già nominato
(da altri) , in sede di udienza per la prima volta introdotto, è rimasto non Per_1 identificato, non essendo stato il testimone in grado né di riferirne il cognome né di indicare il numero di telefono o l'indirizzo mail a cui si sarebbe dovuto rivolgere. Con
ha anche prodotto le dichiarazioni testimoniali rese da (cfr. Testimone_10 doc. 56) e (cfr. doc. 52) rese all' , anch'esse entrambe Testimone_11 CP_2 specifiche con riguardo alle modalità dell'appalto di cui è causa. Con aveva dichiarato ad il 5.8.2019: “Il mi disse che cercava un cuoco per la Tes_10 Parte_1 stagione e che pur lavorando presso di lui, sarei stato assunto da un'agenzia…………. non ho mai incontrato nessun rappresentante dell'agenzia per la quale lavoro;
io intendo che il mio datore di lavoro sia i in quanto è lui che dà ledirettive e Parte_1 sempre con lui ho preso accordi per eventuali assenze dal lavoro dovuti al mio impegno attuale per acquisire la patente C…….gli accordi io li ho fatti col (della mansione svolta, ossia di cuoco, Parte_1 allo stipendio adeguato alla mansione svolta)”.
7 Con aveva dichiarato ad il 5.8.2019: “sia la scorsa stagione che quest'anno pur Tes_11 svolgendo le stesse mansioni di sempre sono stata assunta dall'agenzia posso dichiarare che non è cambiato niente da quando lavoravo alle dirette dipendenze del ad Parte_1
Cont oggi che lavoro per la .
Confermando che ad inizio della stagione balneare si era presentato presso la Parte_1
Cont un rappresentante di ( e ) aveva precisato: “dopo la prima volta iniziale, sia Per_1 Tes_12 che io non li ho più visti in azienda e per quanto ne so, non sono mai venuti a Per_1 Tes_12 controllare come procede ed è organizzato il lavoro mentre il è sempre Parte_1 presente, dà le direttive a me personalmente mi ha consegnato gli abiti da lavoro.
Il mio datore lavoro è …………Se ci cono problemi sul lavoro è sempre che Parte_1 Parte_1 provvede a risolverli...”.
Le dichiarazioni di e prodotte da parte Testimone_10 Testimone_11 resistente, non risultano essere state contestate da parte ricorrente (contestazione peraltro che, secondo l'insegnamento delle SS.UU. cfr.
Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010 non necessita di una forma particolare e può essere liberamente svolta dalle parti), né in prima udienza, né successivamente, né nelle note autorizzate quanto alla loro provenienza.
Neppure risultano essere state contestate quanto al loro contenuto intrinseco, sì che esse possono essere valutate dal giudice e poste a fondamento della decisione, quantomeno quale indizio. A tale conclusione legittima la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova;
ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo e, in particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento…Né può ritenersi che il ricorso alle dichiarazioni scritte dei terzi configuri violazione del principio del contraddittorio atteso che, se è pur vero
8 che le stesse sono raccolte al di fuori del processo, con la produzione in causa sulle stesse si forma il contraddittorio” (cfr. Cass. n.17392/2015, conforme a Cass. n.12763/2000 e n.4666/2003).
Ora, poiché, in applicazione di consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell Controparte_2
fanno piena prova fino a querela di falso, qui non sollevata, dei fatti che i
[...] funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, quanto al contenuto delle dichiarazioni il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (cfr. Sentenza Cass. n. 10427 del
14.05.2014; Cass. S.U. n. 5715 del 10.03.2011; Cass. S.U. n. 17720 del 29.07.2010;
Cass.S.U. n. 8335 del 08.04.2010; Cass.S.U. n. 15703 del 06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro
1.04.1995 n. 3853) ed “hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria” (Cass. Civ. sez. lav. 23.01.1999 n. 655; Cass. Civ. S.U. 03.02.1996 n. 916; Cass.
Civ. 25.11.1992 n. 12545), circostanza che non è affatto soddisfatta nel caso di specie.
A tacer del fatto che queste dichiarazioni sono così specifiche e su circostanze che certamente non potevano essere conosciute dall'ispettore interrogante che non possono che ritenersi del tutto genuine: e ciò in quanto contengono una descrizione del rapporto di lavoro ben più circostanziata e intrinsecamente verosimile, coerente nonché obiettivamente avvalorata da ulteriori significativi elementi.
Dalle dichiarazioni rese così appare evidente che i contratti di appalto in esame fossero privi dei requisiti che la giurisprudenza definisce come necessari perché possa dirsi il contratto in questione dirsi genuino (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020):
“in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo”.
9 E ancora: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020 secondo la quale “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”.
Deve dunque ritenersi che dalla istruttoria svolta emerga chiaramente che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dal committente, che tutti i beni utilizzati per il lavoro fossero della (come dichiarato dallo Parte_2 stesso e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, una Parte_1 effettiva gestione dei propri dipendenti né alcun vero referente organizzativo: e infine Contro che le fatture che il ricorrente pagava ad variassero, ragionevolmente in funzione delle ore lavorate (cfr. dichiarazioni sul punto del ricorrente “per quanto Contr riguarda la fattura che invia ogni mese preciso che la somma da pagare viene calcolata in base alle ore lavorate dai ragazzi in quanto, a seconda le mansioni svolte, hanno una diversa paga oraria e in base alle ore lavorate a fine mese viene calcolato il compenso da versare che me lo mette in fattura”), così confermando indiscutibilmente quella in discussione essere soltanto somministrazione (illecita) di manodopera.
Insomma secondo lo schema della obbligazione di mezzi piuttosto che della obbligazione di risultato, propria del contratto di appalto ove invece la parte appaltatrice assume, a proprio rischio, il compimento di un'opera verso un corrispettivo in denaro con organizzazione e gestione dei mezzi necessari.
10 Conclusivamente l'ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione per somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un non genuino contratto di appalto di servizi, può -sul punto illiceità del contratto di appalto-, ricevere conferma.
Resta da pronunciarsi in ordine alla richiesta di rideterminazione della sanzione che parte ricorrente assume essere illegittima in quanto applicata due volte per la medesima fattispecie e in particolare per la sottoscrizione di un unico contratto di appalto e comunque sproporzionata rispetto alla condotta in contestazione considerati i limiti massimi di legge di €. 50.000.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass., n. 13610 del 2007).
Onere a cui il ricorrente non risulta aver adempiuto.
Né può considerarsi sussistente nel caso di specie la buona fede, rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa. Anch'essa di cui il ricorrente avrebbe dovuto dar prova -e non ha dato- e che ad ogni buon conto è ravvisabile solo ove sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.
Parte resistente sul punto (cfr. doc. 64 allegata alla memoria di costituzione) produce lo schema di calcolo operato in conformità alla norma di legge e considerando separatamente le due annualità, determina un complessivo dovuto di €. 91.100 (€. 50.000 per l'anno 2019 e €. 41.100 per l'anno 2018).
In caso di contestazione della violazione dell'art. 29, co. 1 d.lgs. n. 276/03, la sanzione amministrativa è, stabilita dall'art. 18, co.
5-bis del medesimo decreto, nell'importo in misura fissa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (elevato a € 60,00 a decorrere dal 01.01.2019). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 6 d.lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la violazione in questione, la suddetta sanzione, in ogni caso, non può
11 essere inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000. Nel caso di specie, il numero complessivo delle giornate di occupazione irregolare di ciascun lavoratore oggetto di accertamento, ricavato dalle formali registrazioni effettuate sul LUL, è risultato pari a un totale di n. 822 per l'anno 2018 e di n. 870 per l'anno 2019 come analiticamente indicato nel prospetto riepilogativo riportato alle pagg. 6,7 e 8 del verbale unico d'accertamento e notificazione in atti (doc. 2 allegato alla memoria di costituzione), senza che, peraltro, nell'atto introduttivo del presente giudizio parte opponente abbia specificamente contestato, in fatto, il numero complessivo di giornate così calcolato.
Ora, è parere del giudicante che nel caso di specie la condotta contestata sia effettivamente unica (stipula del contratto di appalto in data 29.3.2018) e si sia concretizzata in un'azione unica sotto il profilo temporale pur spiegando i suoi effetti nelle due diverse stagioni estive 2018-2019. Da ciò consegue l' applicabilità della sanzione riguardo all'unico comportamento effettivamente contestato, nella misura massima di legge come determinata di €. 50.000 e ciò in quanto la quantificazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 deve comunque rispettare l'originario limite massimo della pena prevista per il reato depenalizzato introdotto dall'art. 1 d.lvo 8/2016.
Essa peraltro, deve anche ritenersi proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal contravventore conformemente al disposto di legge -si ponga mente a questo proposito alla circostanza della corresponsione in contanti di somme di denaro ai lavoratori, “fuori busta” -confermata da medesimo, nelle dichiarazioni rese a Parte_1
e alla esplicitata finalità di risparmio di spesa dichiarata dallo stesso CP_7 Parte_1
Quanto infine alle spese del presente giudizio, si ritiene che esse, attesa la parziale soccombenza, debbono essere compensate tra le parti nella misura del 40%, residuando a carico del ricorrente il restante 60%.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi, con la maggiorazione per il deposito degli atti con modalità telematiche che ne favoriscono la consultazione ex art. 4
DM 55/2014 e infine con la riduzione del 20% in ragione del disposto di cui all'art. 9
D.lvo 149/2015
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per l'effetto riduce ad €. 50.000 l'importo della sanzione irrogata.
Liquida le spese di lite in €. 9.643,92 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 40% tra le parti e ponendo il restante
60% a carico del ricorrente.
Massa, 5 maggio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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