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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9813/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO, 5 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. RECCHIA FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 5 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. RECCHIA FABIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e intervento del PM
IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 31-7-2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate per l'udienza del 20-11-2024; rilevato che dall'unione sono nati i figli:
, nata a [...] il [...], oggi maggiorenne e autonoma Per_1
e , nato a [...] il [...] minorenne Per_2 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative;
pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la separazione fra
(c.f. ) nata in [...] [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Che hanno contratto matrimonio in Giffoni Valle Piana (SA) in data 07.07.1992, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, Atto 31, parte 2, serie A, Anno 1992, Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
ordina la trasmissione della presente sentenza al suddetto Comune per gli adempimenti di legge;
omologa le seguenti condizioni concordate fra le parti:
1.La cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie andrà a vivere altrove, mentre il marito risiederà presso l'abitazione familiare, ubicata in Bologna, via dell'Arcoveggio n. 48/3, insieme al figlio , sebbene l'affidamento dello stesso sarà condiviso tra i genitori, come Per_2 meglio specificati nei punti seguenti.
2. Affidamento condiviso del figlio minore.
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso il padre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. Entrambi i genitori dichiarano di fornire l'assenso al rilascio del passaporto del minore.
3. Modalità di visita
Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrere con la madre:
A settimane alternate dal venerdì (all'uscita da scuola indicativamente alle ore 14.00) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00) nonché un giorno infrasettimanale in base alle esigenze del figlio;
un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente anno per anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
metà delle vacanze estive, 15 giorni in luglio e 15 giorni in agosto, da concordarsi preventivamente anno per anno e luogo di vacanza che verrà comunicato all'altro genitore anno per anno.
pagina 2 di 3
4. Mantenimento del figlio.
La madre concorrerà a titolo di mantenimento del figlio con una somma mensile di € 250,00 di cui € 110,00 percepiti direttamente da dall'Inps quale quota parte dell'assegno unico a favore Parte_2 della madre ed € 140,00 versati separatamente dalla madre all'altro genitore con Persona_3 bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, finché non sarà economicamente autosufficiente, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Le spese straordinarie relative al minore sono ripartite in misura del 50% e preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate così come disposto dal Protocollo del 09.08.2017 vigente presso il
Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare. Le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze del figlio nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
5. Patrimonio immobiliare e mobiliare. I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in via dell'Arcoveggio n. 48/03. Il signor continuerà a risiedere col figlio nella casa coniugale sita in Parte_2 Per_2
Bologna, via Arcoveggio n. 48/3 e i mobili in comune rimarranno nella casa coniugale.
I coniugi dichiarano di aver regolato con il presente atto e con separato accordo ogni rapporto dell'immobile siccome indicato.
6. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
Si allegano le dichiarazioni dei redditi – CUD dei coniugi, relativi agli ultimi tre anni di imposta
2020,2021,2022.
7. Spese del Giudizio
Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9813/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO, 5 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. RECCHIA FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 5 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. RECCHIA FABIO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e intervento del PM
IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta con ricorso depositato il 31-7-2024; vista la richiesta dei coniugi di sostituire ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. l'udienza con il deposito di note scritte;
viste le note scritte depositate per l'udienza del 20-11-2024; rilevato che dall'unione sono nati i figli:
, nata a [...] il [...], oggi maggiorenne e autonoma Per_1
e , nato a [...] il [...] minorenne Per_2 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative;
pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronuncia la separazione fra
(c.f. ) nata in [...] [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Che hanno contratto matrimonio in Giffoni Valle Piana (SA) in data 07.07.1992, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, Atto 31, parte 2, serie A, Anno 1992, Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
ordina la trasmissione della presente sentenza al suddetto Comune per gli adempimenti di legge;
omologa le seguenti condizioni concordate fra le parti:
1.La cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie andrà a vivere altrove, mentre il marito risiederà presso l'abitazione familiare, ubicata in Bologna, via dell'Arcoveggio n. 48/3, insieme al figlio , sebbene l'affidamento dello stesso sarà condiviso tra i genitori, come Per_2 meglio specificati nei punti seguenti.
2. Affidamento condiviso del figlio minore.
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso il padre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. Entrambi i genitori dichiarano di fornire l'assenso al rilascio del passaporto del minore.
3. Modalità di visita
Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrere con la madre:
A settimane alternate dal venerdì (all'uscita da scuola indicativamente alle ore 14.00) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00) nonché un giorno infrasettimanale in base alle esigenze del figlio;
un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente anno per anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
metà delle vacanze estive, 15 giorni in luglio e 15 giorni in agosto, da concordarsi preventivamente anno per anno e luogo di vacanza che verrà comunicato all'altro genitore anno per anno.
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4. Mantenimento del figlio.
La madre concorrerà a titolo di mantenimento del figlio con una somma mensile di € 250,00 di cui € 110,00 percepiti direttamente da dall'Inps quale quota parte dell'assegno unico a favore Parte_2 della madre ed € 140,00 versati separatamente dalla madre all'altro genitore con Persona_3 bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, finché non sarà economicamente autosufficiente, da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Le spese straordinarie relative al minore sono ripartite in misura del 50% e preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate così come disposto dal Protocollo del 09.08.2017 vigente presso il
Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare. Le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze del figlio nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
5. Patrimonio immobiliare e mobiliare. I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in via dell'Arcoveggio n. 48/03. Il signor continuerà a risiedere col figlio nella casa coniugale sita in Parte_2 Per_2
Bologna, via Arcoveggio n. 48/3 e i mobili in comune rimarranno nella casa coniugale.
I coniugi dichiarano di aver regolato con il presente atto e con separato accordo ogni rapporto dell'immobile siccome indicato.
6. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
Si allegano le dichiarazioni dei redditi – CUD dei coniugi, relativi agli ultimi tre anni di imposta
2020,2021,2022.
7. Spese del Giudizio
Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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