Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolangelo Zurlo e Maurizio Sanasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
del provvedimento prot. AG.E.A.-OMISSIS- del 15.04.2020, notificato al ricorrente in data 26 novembre 2021, con il quale il Direttore dell’Ufficio Monocratico Definitivo del Credito di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto, a carico di parte ricorrente, la restituzione (per indebita percezione) dei contributi comunitari (titoli ordinari della R.N.) erogati in favore del predetto quale “Nuovo Agricoltore” per il settore Domanda Unica - Campagna 2012, pari a complessivi € 22.338,97;
nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IA OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale AG.E.A., a definizione del procedimento di accertamento dell'indebito n. -OMISSIS- del 1.5.2019, provvedeva nei seguenti termini: "...CONSIDERATO che dagli accertamenti effettuati dalla Guardi di Finanza - Compagnia di Gallipoli, è emerso che: " Il -OMISSIS-, con artifizi e raggiri consistiti nell'aver simulato, nel 2012, la coltivazione, quale "Nuovo Agricoltore ”, di terreni di proprietà di terzi ignari soggetti, in realtà condotti con uomini e mezzi della ditta individuale -OMISSIS- e con raggiri, consistiti nella presentazione all'Agea di istanza e documentazione attestante la falsa rappresentazione dei fatti medesimi, si è procurato un ingiusto profitto, derivante dall’indebita attribuzione di titoli ordinari (n. 45) rivenienti dalla Riserva Nazionale dei titoli e dalla conseguente erogazione, da parte dell'Agea, di contributi comunitari." e, per l'effetto, disponeva l'accertamento definitivo del credito dell'Agenzia nei confronti del sig. -OMISSIS- per la indebita percezione da parte di quest'ultimo dei contributi già erogati per l'importo di € 22.338,97, richiedendo ad un tempo la restituzione delle somme indebitamente percepite.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 54 del Reg. UE 1306/2013 e dell'art. 21 nonies della L. 2421/1990. Violazione del legittimo affidamento del ricorrente circa il regolare esito della procedura valutativa della domanda dei titoli ordinari quale Nuovo Agricoltore.
II) Eccesso di potere nella forma di motivazione carente e pretestuosa. Istruttoria perplessa e difettosa, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, irrazionalità e illogicità manifesta.
III) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 75 n. 445/2000 e degli artt. 80 e 81 Reg. (CE) n. 1122/2009.
1.2. Il 4 gennaio 20222 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’AG.E.A.
1.3. Con ordinanza cautelare n.55/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare fondato in quanto: -come risulta dal processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza di Gallipoli in data 7 giugno 2018, su cui si basa il provvedimento impugnato, il ricorrente ha dichiarato, fra l’altro, che i terreni che sono stati inseriti nella pratica a suo nome per la Campagna 2012, in realtà sono stati “coltivati da -OMISSIS- con i suoi mezzi e operai” non possedendo “mezzi agricoli idonei alla coltivazione di terreni di tale superficie”; -tali dichiarazioni, da un lato appaiono obiettivamente concretizzare la rilevata falsa rappresentazione della realtà dei fatti consistita nell’aver artatamente dichiarato la sussistenza del requisito della coltivazione (nel 2012) quale “Nuovo Agricoltore”, dei terreni di proprietà di terzi soggetti, in realtà condotti con uomini e mezzi della Ditta individuale -OMISSIS- e, dall’altro, legittimano - stante la suindicata falsità rappresentata - l’adozione del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione nei confronti del ricorrente, comunicati con nota prot. A.G.E.A.-OMISSIS-del 31.05.2019 e l’impugnato provvedimento di accertamento definitivo del credito; -non apparare neppure configurarsi l’asserita ipotesi di decadenza di AG.E.A. dall’azione restitutoria per superamento del termine di 18 mesi previsto dall'art. 54 Reg. U.E. 1306/2013 in considerazione della natura sollecitaria/ordinataria dello stesso, e nemmeno l’allegato superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm., in considerazione di quanto stabilito dal comma 2-bis del predetto art. 21-nonies e della riscontrata falsità delle rappresentazioni e delle dichiarazioni rese alla P.A. dall’odierno ricorrente al fine di ottenere i contributi de quibus, erogati a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.).”
1.4. Con specifico atto difensivo debitamente notificato e depositato il 6 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art.84 c.1 c.p.a., al ricorso chiedendo al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Il 12.3. 2026 la difesa erariale ha preso atto della rinuncia al ricorso espressa dal ricorrente e chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.
All’udienza di smaltimento del 12 marzo 2026, svolta da remoto mediante applicativo Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Tanto premesso, prende atto il Collegio dell’avvenuta rinuncia al ricorso espressa dalla parte ricorrente con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 23 gennaio 2025.
Ne consegue (in mancata di opposizione della parte resistente) la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a..
Sussistono nondimeno – in considerazione della peculiarità della controversia – giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.84 comma 3 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA OR, Presidente FF, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA OR |
IL SEGRETARIO