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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/09/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 7079/2019 R.G., avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale
tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Parte_1 Parte_2
Maria Giannico, giusta procura in calce all'atto di citazione
attori
e
in Pulsano (Ta), via Pansè 4, in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore, dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Controparte_2
Liuzzi, giusta mandato in atti
convenuto
°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “Si invoca dall'adito Tribunale, unitamente al pieno accoglimento di quanto domandato con l'atto introduttivo del presente giudizio, la condanna alle spese del convenuto, con refusione delle spese di CP_1
Consulenza Tecnica per la parte provvisoriamente anticipata dagli attori, e con
l'opportuna valutazione di una possibile condanna del convenuto ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., con riferimento al contegno processuale da questi tenuto (vedasi anche l' inosservanza dell'ordine di produzione documentale, con riferimento al capitolato di appalto)”.
Conclusioni di parte convenuta: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per la radicale inesistenza
1 della notifica;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per tardività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1137 c.c.; 3) Nel merito, rigettare le domande introdotte, perché infondate in fatto
e in diritto. 4) Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio e rifusione dei costi di mediazione sostenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.10.2019, e , Parte_1 Parte_2 nella qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio sito in Pulsano (Ta) alla via Pansè n. 4, hanno impugnato le deliberazioni assembleari del 10.6.2019, del 9.7.2019 e del 25.7.2019 e ne hanno chiesto l'annullamento, dopo aver inutilmente esperito la procedura di mediazione, fondando le loro doglianze sull'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea condominiale nell'aver immotivatamente approvato spese straordinarie, con conseguente riparto a carico dei singoli condòmini per un importo di € 22.563,00 e riconosciuto la debenza in favore della in aggiunta al compenso di € 15.670,00, Controparte_3 già pattuito per l'appalto intercorso tra il Condominio e la stessa società il
15.5.2019, in esecuzione della delibera di affidamento dei lavori del 30.4.2019.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda sia per inesistenza della notifica dell'atto di citazione sia per tardività della proposizione;
nel merito, ha contestato l'avverso assunto, specificando che le spese aggiuntive si erano rese necessarie solo in corso d'opera ed in seguito alla rimozione delle finiture in superficie, che aveva evidenziato uno stato di avanzato degrado delle strutture sottostanti e che, pertanto, si trattava di variazioni al progetto non prevedibili al tempo del contratto, il cui preventivo era stato redatto pur non essendo visibili le parti in calcestruzzo ammalorate.
La causa è stata istruita con la consulenza tecnica d'ufficio diretta a stabilire, in relazione al contratto d'appalto del 15.5.2019, le opere effettivamente eseguite, anche in aggiunta ai lavori appaltati, e a quantificarne il complessivo valore, mezzo probatorio il cui svolgimento ha imposto diversi rinvii sia per effetto della duplice rinuncia all'incarico da parte degli ausiliari nominati (il secondo ad operazioni già avviate) sia per la difficoltà di reperire i documenti necessari presso i competenti uffici da parte del terzo consulente officiato;
depositato l'elaborato peritale
2 definitivo, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
°°°°°°
In primis, occorre sgombrare il campo dalle eccezioni in rito sollevate dal convenuto, sul presupposto che trattasi di azione diretta ad ottenere CP_1
l'annullamento delle delibere assembleari impugnate, affidata unicamente al contestato eccesso di potere, essendo ormai pacifico, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte, con pronunce a Sezioni Unite, che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. civ. SS.UU. n.
4806/2005; n. 9839/2021).
Vertendosi dunque in caso di annullabilità delle delibere in esame, è da verificare se l'impugnativa sia stata tempestivamente proposta.
E' innanzitutto infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, che il sostiene essere stata effettuata presso un indirizzo CP_1
p.e.c. non appartenente all'amministratrice del Condominio.
Vale la pena ricordare che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ. Sez. U n. 23620 - 28/09/2018) e, nella fattispecie, appare chiaro che la costituzione in giudizio del Condominio,
3 preceduta da assemblea convocata dall'amministratrice per autorizzare il conferimento del mandato a resistere, presuppone la piena conoscenza dell'atto introduttivo da parte del convenuto e che abbia sanato ogni ipotesi di nullità nella notificazione medesima.
Ma vi è di più, a fronte della prova offerta da parte attrice circa la consegna dell'atto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'amministratrice pro tempore, il non ha fornito idonea prova del proprio assunto ovvero CP_1 del fatto che la dott.ssa non fosse in possesso di un indirizzo Controparte_2 pec, in quanto la ricerca sul registro INI PEC, di cui ha allegato la schermata con esito negativo, risulta effettuata con un codice fiscale ( C.F._1 diverso rispetto a quello indicato come codice fiscale dell'amministratrice del in altri documenti in cui la stessa figura nella qualità, valga per tutti CP_1 il contratto di appalto del 15.5.2019 ove il codice fiscale riferito alla dott.ssa
è “ ”, lo stesso che parte attrice ha indicato nell'atto CP_2 C.F._2 di citazione e che verosimilmente ha utilizzato per risalire all'indirizzo pec di titolarità dell'amministratrice del . CP_1
Ne consegue che l'atto di citazione deve ritenersi ritualmente notificato al
, nella persona dell'amministratrice pro tempore, in data 18.10.2019, CP_1 come in atti provato dalle ricevute di accettazione e di consegna all'indirizzo pec della dott.ssa . Controparte_2
Non può essere accolta neppure l'eccezione di tardività dell'impugnazione, in quanto l'atto di citazione è stato notificato il 18.10.2019 ovvero il trentesimo giorno dal deposito del verbale di esperita procedura di mediazione con esito negativo presso la segreteria dell'Organismo (18.09.2019).
A tal proposito, è opportuno precisare che il comma 6 dell'art. 5, d. lgs. n. 5/2010 ante Riforma prevedeva che “se il tentativo fallisce la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo”; la Riforma Cartabia è intervenuta sul punto determinando l'insorgenza di parecchi dubbi interpretativi e, invero, l'art. 8 2° comma post D. Lgs. n. 149/2022 ha riprodotto solo in parte la precedente formulazione del citato art. 5 comma 6, riaffermando il principio che
“dal momento in cui la comunicazione […] perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
4 giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”, omettendo tuttavia quanto già stabilito dall'art. 5 secondo cui, in caso di esito negativo della mediazione, la domanda giudiziale dovesse essere proposta “entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo”, omissione sulla quale il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n.
216 del 27.12.2024, cd. Correttivo Cartabia, introducendo all'art.11 il comma 4 bis, che riportando sostanzialmente in vigore la norma ante Riforma Cartabia, ha stabilito che “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'art.8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”.
Ne consegue che in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, peraltro attualmente riportata in vigore dal correttivo della riforma, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, in quanto tempestivamente proposta.
°°°°°°
Passando al merito, la domanda di annullamento delle delibere impugnate è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Sul presupposto che l'unico motivo di impugnazione è costituito dall'eccesso di potere, giova precisare che, per costante interpretazione giurisprudenziale, “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da
5 sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (quali, nella specie, l'erogazione del compenso all'amministratore, la stipulazione di un contratto di assicurazione, la predisposizione di un fondo cassa per le spese legali)
(Cass. civ. n. 20135 - 17/08/2017), così come “ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere CP_1 valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (Cass. civ. n. 5061- 25/02/2020; n.
25128/2008; n. 5889 - 20/04/2001; n. 19457 - 06/10/2005).
Ed invero, “la figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo;
essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo” (Cass. civ. n.
4216 - 21/02/2014), di talché “la delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza;
grava su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere” (Cass. civ. n.
6361/19.4.2003).
Orbene, è alla luce dei sopraenunciati criteri che va verificata la legittimità delle delibere qui impugnate, dovendosi effettuare – ai fini della sussistenza del lamentato abuso nell'esercizio del potere da parte dell'assemblea – unicamente un apprezzamento di fatto del contenuto delle deliberazioni stesse per determinare se la causa sia falsamente deviata dal loro modo di essere, dovendosi invece escludere qualsivoglia controllo sull'opportunità o sulla convenienza della soluzione adottata dall'organo collegiale.
Anche nell'interpretazione più estensiva della giurisprudenza di merito (C.A.
Milano n. 2919/20.09.2022) è stato chiarito il contenuto e la portata del costante insegnamento della Suprema Corte, specificandosi che “l'indagine sul merito della
6 delibera è consentito solo qualora sia strumentale ad un giudizio sulla legittimità della stessa e cioè per accertare quale sia lo scopo dell'atto al fine di verificarne
l'eventuale invalidità in relazione ad una finalità che si ponga in contrasto con le finalità consentite dalla legge o dal regolamento. In altri termini, rientra nell'ipotesi di “abuso in danno della minoranza” o “eccesso di potere” l'ipotesi in cui la deliberazione, pur apparentemente conforme alle finalità previste dall'ordinamento, trovi la reale giustificazione nella volontà di arrecare pregiudizio alla minoranza”.
Venendo, dunque, al caso di specie, questo Tribunale non ritiene raggiunta la prova, il cui onere incombeva sulla parte attrice, che la causa delle decisioni assunte dall'assemblea condominiali con le delibere impugnate costituisca una deviazione dal loro modo di essere, ovvero si ponga in contrasto con le finalità dell'ordinamento o sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata a ledere gli interessi della minoranza o ad arrecare pregiudizio alla cosa comune.
A ben vedere, l'assemblea – nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni – ha perseguito lo scopo di manutenere la cosa comune e, prendendo atto della necessità di ulteriori interventi di natura straordinaria, sopravvenuta alla stipula del contratto di appalto con la società alla quale erano state affidate le opere di rifacimento della facciata condominiale, ne ha autorizzato l'esecuzione, anche in virtù della relazione del Direttore dei Lavori del 23.5.2019, corredata di documentazione fotografica, con cui era stato segnalato che “a seguito della rimozione delle finiture in superficie, è risultato a vista uno stato di avanzatissimo degrado delle strutture sottostanti, con fenomeni irreversibili di ossidazione e dilatazione dei ferri di armatura e conseguente distacco di importanti parti di calcestruzzo ammalorato” premettendo che “i lavori in oggetto, sono stati deliberati sulla scorta del preventivo fornito dall' , dove è precisato che, non essendo possibile Pt_3 visualizzare le parti in calcestruzzo ammalorate, gli interventi di spicconatura di larghezza superiore a cm.10 e lunghezza cm.100, saranno quantificati separatamente”.
I motivi del ravvisato abuso del diritto – secondo la tesi difensiva di parte attrice - vanno essenzialmente individuati nella esosa ed ingiustificata variazione di prezzo, avallata dal Direttore dei Lavori in assenza di elementi idonei a verificarne la effettiva necessità e congruità.
7 Fermi i limiti di sindacabilità giurisdizionale in ordine alla scelta dell'assemblea di consentire la prosecuzione dei lavori già commissionati dal alla CP_1 con il citato contratto di appalto del 15.5.2019 e di approvare Controparte_3
l'integrazione dei lavori anche a condizioni non vantaggiose e non convenienti, secondo i principi giurisprudenziali diffusamente richiamati, occorre verificare se tale decisione sia stata assunta nel legittimo esercizio del potere di cui disponeva l'organo collegiale.
Le risultanze dell'istruttoria, concretatasi unicamente dell'indagine peritale affidata all'ausiliare del giudice, non hanno restituito certezza all'assunto di parte attrice. Invero, il c.t.u. – chiamato a valutare le opere effettivamente eseguite in relazione al capitolato d'appalto ed agli interventi integrativi approvati dalla maggioranza assembleare, al fine di determinarne la congruità dei costi, ha innanzi tutto rilevato come il proprio Computo Metrico Estimativo abbia “portato ad individuare una somma complessiva dei lavori pari ad € 19.807,93, quindi superiore di € 4.137,96 rispetto all'offerta originaria avanzata dalla Ditta appaltatrice pari ad € 15.670,00”; non ha inoltre escluso la necessità di integrare i lavori appaltati con diversi e più invasivi interventi, evidenziando con riferimento alla segnalazione operata dal D.L. con la suddetta nota del 23.5.2019, che “sebbene tale situazione emerga prepotente dall'analisi della documentazione fotografica posta a corredo della relazione prodotta dalla DL, l'annunciata “dettagliata quantificazione a misura” risulta essere presente solo ed esclusivamente nel primo preventivo integrativo datato 1 Giugno 2019. I due successivi preventivi integrativi, il n° 2 del 21 Giugno 2019 ed il n°3 del 27 Giugno 2019 sono generalmente caratterizzati da quantificazioni a corpo. Risulta, pertanto, quanto mai evidente l'aleatorietà della redazione di una quantificazione economica delle opere fatta a misura e da utilizzare come confronto diretto con le quantificazioni prodotte a corpo” e, pertanto, “sulla base delle poche informazioni a disposizione, sfruttando la documentazione fotografica ed i rilievi metrici che è stato possibile realizzare in sede di operazioni peritali, ha avuto modo di redigere n°3 computi metrici relativi ai tre preventivi integrativi redatti dalla DL”.
All'esito del confronto tra i preventivi approvati e quelli redatti in sede di indagine peritale, il ctu ha evidenziato la notevole sproporzione tra il primo preventivo offerto dalla società appaltatrice (€ 11.643,00) ed il corrispondente computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario DEI (€ 3.267,09), specificando
8 che trattasi di quantificazione economica operata sulla base dell'unico preventivo
“a misura” fornito dall'appaltatrice ed in quanto tale anche quella più vicina al reale valore delle opere da realizzarsi come prima fase integrativa;
in merito al secondo preventivo, l'ausiliare ha osservato che la sua quantificazione risulta essenzialmente in linea con quella della società appaltatrice, anche se minore di poche centinaia di euro, mentre per il terzo preventivo offerto dall'impresa, il ctu ha osservato essere di poco superiore al doppio rispetto alla sua valutazione, in quanto alcune delle voci nello stesso riportate erano già parzialmente contenute nelle voci presenti nel secondo preventivo.
Ha dunque concluso che “l'importo complessivo dei lavori integrativi ammonta ad
€ 22.743,00 (non € 22.563,00 come erroneamente indicato nella documentazione facente parte del fascicolo del procedimento). I computi metrici prodotti dallo scrivente sulla base delle quantità a misura indicate nel primo preventivo e sulla base della documentazione fotografica e dei rilievi effettuati in sede di sopralluogo, hanno fornito un importo complessivo relativo ai soli lavori integrativi di € 10.196,22 con una differenza di € 12.546,78 rispetto al totale offerto dall'impresa”.
Sebbene l'esame peritale abbia evidenziato una quantificazione dei lavori aggiuntivi notevolmente inferiore rispetto a quella operata dall'impresa appaltatrice, diversamente dai lavori originariamente appaltati, i quali sono stati per contro valutati dall'ausiliare in misura superiore di circa un quarto rispetto al corrispettivo pattuito, non si ravvisano elementi concreti a sostegno del dedotto arbitrario esercizio del potere da parte dell'organo deliberante: il c.t.u. ha infatti accertato che gli interventi integrativi erano necessari e sono stati effettivamente eseguiti, discostandosi dalla quantificazione dei costi di esecuzione per effetto del diverso criterio di misurazione dal medesimo ritenuto applicabile al caso di specie, secondo la propria valutazione tecnica;
ma tanto non è sufficiente ad integrare l'ipotesi dell'eccesso di potere, né tantomeno a tal fine assumono valore pregnante le dedotte irregolarità nella tenuta della contabilità di cantiere e/o le eventuali omissioni in cui sarebbe incorso il Direttore dei Lavori in relazione alle vigenti normative, questioni alle quali parte attrice ha chiesto estendersi l'indagine peritale.
Ogni doglianza circa l'entità dei prezzi, la regolarità dell'esecuzione del contratto e/o dell'espletamento dell'incarico professionale di direzione dei lavori attengono
9 all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti da terzi nei confronti della compagine condominiale e, pertanto, involgono la responsabilità di soggetti estranei a questo giudizio, il cui oggetto resta circoscritto alla legittimità dell'espressione della volontà dei condomini attraverso l'organo sovrano e la discrezionalità di cui lo stesso dispone, avuto riguardo anche alla fase della genesi deliberativa.
In questo caso, è evidente – anche dal tenore degli interventi verbalizzati in sede di discussione - che l'assemblea ha preso atto della necessità dei lavori integrativi e delle condizioni, anche economiche, prospettate dal Direttore dei Lavori ed ha deciso di approvarne l'esecuzione in prosecuzione dei lavori già avviati, al fine di evitarne la sospensione e di utilizzare le unità abitative già a partire dalla imminente stagione estiva 2019 (trattandosi di appartamenti siti in località marina), reputando non opportuno procedere con altro e diverso appalto.
La scelta operata dall'assemblea – al di là della convenienza economica dell'operazione – non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale e resta validamente assunta sulla base della prescritta maggioranza, né può dirsi che lo scopo precipuo della deliberazione sia da ricercare nella volontà di arrecare specifico e personale pregiudizio alla minoranza e/o un qualche danno alla cosa comune, in quanto l'aver deciso di accettare i preventivi senza valutare ulteriori offerte per i lavori integrativi è cosa ben diversa dall'aver riconosciuto somme alla società appaltatrice in assenza di controprestazione, come gli attori hanno paventato.
Le deliberazioni impugnate sono, pertanto, da ritenersi validamente assunte e, di conseguenza, la domanda di annullamento deve essere respinta.
Il rigetto delle eccezioni preliminari in rito di sollevate da parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle spese nella misura del 30% sulla liquidazione totale come operata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, con applicazione ai valori medi relativi allo scaglione (5.200,01-26.000,00) di opportune riduzioni, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, restando gli attori tenuti alla rifusione del residuo 70% in favore del convenuto, mentre i costi di c.t.u. – in ragione della finalità istruttorie del mezzo probatorio – vanno definitivamente e totalmente poste a carico delle parti attrici in solido, come da decreto di liquidazione del 9.8.2024.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del G. On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti del Pt_1 Parte_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
- rigetta le eccezioni preliminari di rito sollevate dal convenuto;
CP_1
- rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara valide ed efficaci le delibere assembleari assunte nelle riunioni del 10.6.2019, del 9.7.2019 e
25.7.2019;
- condanna gli attori a rifondere il convenuto del 70% delle spese di giudizio, da calcolarsi sull'importo complessivamente liquidato in 3.046,20 per compensi professionali, oltre al 15% r.f.s.g. ed oneri di legge;
- dichiara compensate tre le parti il restante 30% delle spese di giudizio così liquidate;
- pone definitivamente a carico degli attori in solido i costi di ctu, liquidati con decreto del 9.8.2024.
Così deciso in Taranto il 9 settembre 2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 7079/2019 R.G., avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale
tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Parte_1 Parte_2
Maria Giannico, giusta procura in calce all'atto di citazione
attori
e
in Pulsano (Ta), via Pansè 4, in persona dell'amministratore CP_1 pro tempore, dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Controparte_2
Liuzzi, giusta mandato in atti
convenuto
°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “Si invoca dall'adito Tribunale, unitamente al pieno accoglimento di quanto domandato con l'atto introduttivo del presente giudizio, la condanna alle spese del convenuto, con refusione delle spese di CP_1
Consulenza Tecnica per la parte provvisoriamente anticipata dagli attori, e con
l'opportuna valutazione di una possibile condanna del convenuto ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., con riferimento al contegno processuale da questi tenuto (vedasi anche l' inosservanza dell'ordine di produzione documentale, con riferimento al capitolato di appalto)”.
Conclusioni di parte convenuta: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per la radicale inesistenza
1 della notifica;
2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda, per tardività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1137 c.c.; 3) Nel merito, rigettare le domande introdotte, perché infondate in fatto
e in diritto. 4) Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio e rifusione dei costi di mediazione sostenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.10.2019, e , Parte_1 Parte_2 nella qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio sito in Pulsano (Ta) alla via Pansè n. 4, hanno impugnato le deliberazioni assembleari del 10.6.2019, del 9.7.2019 e del 25.7.2019 e ne hanno chiesto l'annullamento, dopo aver inutilmente esperito la procedura di mediazione, fondando le loro doglianze sull'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea condominiale nell'aver immotivatamente approvato spese straordinarie, con conseguente riparto a carico dei singoli condòmini per un importo di € 22.563,00 e riconosciuto la debenza in favore della in aggiunta al compenso di € 15.670,00, Controparte_3 già pattuito per l'appalto intercorso tra il Condominio e la stessa società il
15.5.2019, in esecuzione della delibera di affidamento dei lavori del 30.4.2019.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda sia per inesistenza della notifica dell'atto di citazione sia per tardività della proposizione;
nel merito, ha contestato l'avverso assunto, specificando che le spese aggiuntive si erano rese necessarie solo in corso d'opera ed in seguito alla rimozione delle finiture in superficie, che aveva evidenziato uno stato di avanzato degrado delle strutture sottostanti e che, pertanto, si trattava di variazioni al progetto non prevedibili al tempo del contratto, il cui preventivo era stato redatto pur non essendo visibili le parti in calcestruzzo ammalorate.
La causa è stata istruita con la consulenza tecnica d'ufficio diretta a stabilire, in relazione al contratto d'appalto del 15.5.2019, le opere effettivamente eseguite, anche in aggiunta ai lavori appaltati, e a quantificarne il complessivo valore, mezzo probatorio il cui svolgimento ha imposto diversi rinvii sia per effetto della duplice rinuncia all'incarico da parte degli ausiliari nominati (il secondo ad operazioni già avviate) sia per la difficoltà di reperire i documenti necessari presso i competenti uffici da parte del terzo consulente officiato;
depositato l'elaborato peritale
2 definitivo, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
°°°°°°
In primis, occorre sgombrare il campo dalle eccezioni in rito sollevate dal convenuto, sul presupposto che trattasi di azione diretta ad ottenere CP_1
l'annullamento delle delibere assembleari impugnate, affidata unicamente al contestato eccesso di potere, essendo ormai pacifico, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte, con pronunce a Sezioni Unite, che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. civ. SS.UU. n.
4806/2005; n. 9839/2021).
Vertendosi dunque in caso di annullabilità delle delibere in esame, è da verificare se l'impugnativa sia stata tempestivamente proposta.
E' innanzitutto infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, che il sostiene essere stata effettuata presso un indirizzo CP_1
p.e.c. non appartenente all'amministratrice del Condominio.
Vale la pena ricordare che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ. Sez. U n. 23620 - 28/09/2018) e, nella fattispecie, appare chiaro che la costituzione in giudizio del Condominio,
3 preceduta da assemblea convocata dall'amministratrice per autorizzare il conferimento del mandato a resistere, presuppone la piena conoscenza dell'atto introduttivo da parte del convenuto e che abbia sanato ogni ipotesi di nullità nella notificazione medesima.
Ma vi è di più, a fronte della prova offerta da parte attrice circa la consegna dell'atto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'amministratrice pro tempore, il non ha fornito idonea prova del proprio assunto ovvero CP_1 del fatto che la dott.ssa non fosse in possesso di un indirizzo Controparte_2 pec, in quanto la ricerca sul registro INI PEC, di cui ha allegato la schermata con esito negativo, risulta effettuata con un codice fiscale ( C.F._1 diverso rispetto a quello indicato come codice fiscale dell'amministratrice del in altri documenti in cui la stessa figura nella qualità, valga per tutti CP_1 il contratto di appalto del 15.5.2019 ove il codice fiscale riferito alla dott.ssa
è “ ”, lo stesso che parte attrice ha indicato nell'atto CP_2 C.F._2 di citazione e che verosimilmente ha utilizzato per risalire all'indirizzo pec di titolarità dell'amministratrice del . CP_1
Ne consegue che l'atto di citazione deve ritenersi ritualmente notificato al
, nella persona dell'amministratrice pro tempore, in data 18.10.2019, CP_1 come in atti provato dalle ricevute di accettazione e di consegna all'indirizzo pec della dott.ssa . Controparte_2
Non può essere accolta neppure l'eccezione di tardività dell'impugnazione, in quanto l'atto di citazione è stato notificato il 18.10.2019 ovvero il trentesimo giorno dal deposito del verbale di esperita procedura di mediazione con esito negativo presso la segreteria dell'Organismo (18.09.2019).
A tal proposito, è opportuno precisare che il comma 6 dell'art. 5, d. lgs. n. 5/2010 ante Riforma prevedeva che “se il tentativo fallisce la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo”; la Riforma Cartabia è intervenuta sul punto determinando l'insorgenza di parecchi dubbi interpretativi e, invero, l'art. 8 2° comma post D. Lgs. n. 149/2022 ha riprodotto solo in parte la precedente formulazione del citato art. 5 comma 6, riaffermando il principio che
“dal momento in cui la comunicazione […] perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
4 giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”, omettendo tuttavia quanto già stabilito dall'art. 5 secondo cui, in caso di esito negativo della mediazione, la domanda giudiziale dovesse essere proposta “entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo”, omissione sulla quale il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n.
216 del 27.12.2024, cd. Correttivo Cartabia, introducendo all'art.11 il comma 4 bis, che riportando sostanzialmente in vigore la norma ante Riforma Cartabia, ha stabilito che “quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev'essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'art.8 comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo”.
Ne consegue che in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, peraltro attualmente riportata in vigore dal correttivo della riforma, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, in quanto tempestivamente proposta.
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Passando al merito, la domanda di annullamento delle delibere impugnate è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Sul presupposto che l'unico motivo di impugnazione è costituito dall'eccesso di potere, giova precisare che, per costante interpretazione giurisprudenziale, “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da
5 sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (quali, nella specie, l'erogazione del compenso all'amministratore, la stipulazione di un contratto di assicurazione, la predisposizione di un fondo cassa per le spese legali)
(Cass. civ. n. 20135 - 17/08/2017), così come “ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere CP_1 valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (Cass. civ. n. 5061- 25/02/2020; n.
25128/2008; n. 5889 - 20/04/2001; n. 19457 - 06/10/2005).
Ed invero, “la figura dell'eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo;
essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell'ente collettivo, che sarebbe leso insieme all'interesse del singolo” (Cass. civ. n.
4216 - 21/02/2014), di talché “la delibera di una assemblea, sia essa di soci, di condomini o di associati può essere annullata per abuso o eccesso di potere solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza;
grava su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere” (Cass. civ. n.
6361/19.4.2003).
Orbene, è alla luce dei sopraenunciati criteri che va verificata la legittimità delle delibere qui impugnate, dovendosi effettuare – ai fini della sussistenza del lamentato abuso nell'esercizio del potere da parte dell'assemblea – unicamente un apprezzamento di fatto del contenuto delle deliberazioni stesse per determinare se la causa sia falsamente deviata dal loro modo di essere, dovendosi invece escludere qualsivoglia controllo sull'opportunità o sulla convenienza della soluzione adottata dall'organo collegiale.
Anche nell'interpretazione più estensiva della giurisprudenza di merito (C.A.
Milano n. 2919/20.09.2022) è stato chiarito il contenuto e la portata del costante insegnamento della Suprema Corte, specificandosi che “l'indagine sul merito della
6 delibera è consentito solo qualora sia strumentale ad un giudizio sulla legittimità della stessa e cioè per accertare quale sia lo scopo dell'atto al fine di verificarne
l'eventuale invalidità in relazione ad una finalità che si ponga in contrasto con le finalità consentite dalla legge o dal regolamento. In altri termini, rientra nell'ipotesi di “abuso in danno della minoranza” o “eccesso di potere” l'ipotesi in cui la deliberazione, pur apparentemente conforme alle finalità previste dall'ordinamento, trovi la reale giustificazione nella volontà di arrecare pregiudizio alla minoranza”.
Venendo, dunque, al caso di specie, questo Tribunale non ritiene raggiunta la prova, il cui onere incombeva sulla parte attrice, che la causa delle decisioni assunte dall'assemblea condominiali con le delibere impugnate costituisca una deviazione dal loro modo di essere, ovvero si ponga in contrasto con le finalità dell'ordinamento o sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata a ledere gli interessi della minoranza o ad arrecare pregiudizio alla cosa comune.
A ben vedere, l'assemblea – nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni – ha perseguito lo scopo di manutenere la cosa comune e, prendendo atto della necessità di ulteriori interventi di natura straordinaria, sopravvenuta alla stipula del contratto di appalto con la società alla quale erano state affidate le opere di rifacimento della facciata condominiale, ne ha autorizzato l'esecuzione, anche in virtù della relazione del Direttore dei Lavori del 23.5.2019, corredata di documentazione fotografica, con cui era stato segnalato che “a seguito della rimozione delle finiture in superficie, è risultato a vista uno stato di avanzatissimo degrado delle strutture sottostanti, con fenomeni irreversibili di ossidazione e dilatazione dei ferri di armatura e conseguente distacco di importanti parti di calcestruzzo ammalorato” premettendo che “i lavori in oggetto, sono stati deliberati sulla scorta del preventivo fornito dall' , dove è precisato che, non essendo possibile Pt_3 visualizzare le parti in calcestruzzo ammalorate, gli interventi di spicconatura di larghezza superiore a cm.10 e lunghezza cm.100, saranno quantificati separatamente”.
I motivi del ravvisato abuso del diritto – secondo la tesi difensiva di parte attrice - vanno essenzialmente individuati nella esosa ed ingiustificata variazione di prezzo, avallata dal Direttore dei Lavori in assenza di elementi idonei a verificarne la effettiva necessità e congruità.
7 Fermi i limiti di sindacabilità giurisdizionale in ordine alla scelta dell'assemblea di consentire la prosecuzione dei lavori già commissionati dal alla CP_1 con il citato contratto di appalto del 15.5.2019 e di approvare Controparte_3
l'integrazione dei lavori anche a condizioni non vantaggiose e non convenienti, secondo i principi giurisprudenziali diffusamente richiamati, occorre verificare se tale decisione sia stata assunta nel legittimo esercizio del potere di cui disponeva l'organo collegiale.
Le risultanze dell'istruttoria, concretatasi unicamente dell'indagine peritale affidata all'ausiliare del giudice, non hanno restituito certezza all'assunto di parte attrice. Invero, il c.t.u. – chiamato a valutare le opere effettivamente eseguite in relazione al capitolato d'appalto ed agli interventi integrativi approvati dalla maggioranza assembleare, al fine di determinarne la congruità dei costi, ha innanzi tutto rilevato come il proprio Computo Metrico Estimativo abbia “portato ad individuare una somma complessiva dei lavori pari ad € 19.807,93, quindi superiore di € 4.137,96 rispetto all'offerta originaria avanzata dalla Ditta appaltatrice pari ad € 15.670,00”; non ha inoltre escluso la necessità di integrare i lavori appaltati con diversi e più invasivi interventi, evidenziando con riferimento alla segnalazione operata dal D.L. con la suddetta nota del 23.5.2019, che “sebbene tale situazione emerga prepotente dall'analisi della documentazione fotografica posta a corredo della relazione prodotta dalla DL, l'annunciata “dettagliata quantificazione a misura” risulta essere presente solo ed esclusivamente nel primo preventivo integrativo datato 1 Giugno 2019. I due successivi preventivi integrativi, il n° 2 del 21 Giugno 2019 ed il n°3 del 27 Giugno 2019 sono generalmente caratterizzati da quantificazioni a corpo. Risulta, pertanto, quanto mai evidente l'aleatorietà della redazione di una quantificazione economica delle opere fatta a misura e da utilizzare come confronto diretto con le quantificazioni prodotte a corpo” e, pertanto, “sulla base delle poche informazioni a disposizione, sfruttando la documentazione fotografica ed i rilievi metrici che è stato possibile realizzare in sede di operazioni peritali, ha avuto modo di redigere n°3 computi metrici relativi ai tre preventivi integrativi redatti dalla DL”.
All'esito del confronto tra i preventivi approvati e quelli redatti in sede di indagine peritale, il ctu ha evidenziato la notevole sproporzione tra il primo preventivo offerto dalla società appaltatrice (€ 11.643,00) ed il corrispondente computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario DEI (€ 3.267,09), specificando
8 che trattasi di quantificazione economica operata sulla base dell'unico preventivo
“a misura” fornito dall'appaltatrice ed in quanto tale anche quella più vicina al reale valore delle opere da realizzarsi come prima fase integrativa;
in merito al secondo preventivo, l'ausiliare ha osservato che la sua quantificazione risulta essenzialmente in linea con quella della società appaltatrice, anche se minore di poche centinaia di euro, mentre per il terzo preventivo offerto dall'impresa, il ctu ha osservato essere di poco superiore al doppio rispetto alla sua valutazione, in quanto alcune delle voci nello stesso riportate erano già parzialmente contenute nelle voci presenti nel secondo preventivo.
Ha dunque concluso che “l'importo complessivo dei lavori integrativi ammonta ad
€ 22.743,00 (non € 22.563,00 come erroneamente indicato nella documentazione facente parte del fascicolo del procedimento). I computi metrici prodotti dallo scrivente sulla base delle quantità a misura indicate nel primo preventivo e sulla base della documentazione fotografica e dei rilievi effettuati in sede di sopralluogo, hanno fornito un importo complessivo relativo ai soli lavori integrativi di € 10.196,22 con una differenza di € 12.546,78 rispetto al totale offerto dall'impresa”.
Sebbene l'esame peritale abbia evidenziato una quantificazione dei lavori aggiuntivi notevolmente inferiore rispetto a quella operata dall'impresa appaltatrice, diversamente dai lavori originariamente appaltati, i quali sono stati per contro valutati dall'ausiliare in misura superiore di circa un quarto rispetto al corrispettivo pattuito, non si ravvisano elementi concreti a sostegno del dedotto arbitrario esercizio del potere da parte dell'organo deliberante: il c.t.u. ha infatti accertato che gli interventi integrativi erano necessari e sono stati effettivamente eseguiti, discostandosi dalla quantificazione dei costi di esecuzione per effetto del diverso criterio di misurazione dal medesimo ritenuto applicabile al caso di specie, secondo la propria valutazione tecnica;
ma tanto non è sufficiente ad integrare l'ipotesi dell'eccesso di potere, né tantomeno a tal fine assumono valore pregnante le dedotte irregolarità nella tenuta della contabilità di cantiere e/o le eventuali omissioni in cui sarebbe incorso il Direttore dei Lavori in relazione alle vigenti normative, questioni alle quali parte attrice ha chiesto estendersi l'indagine peritale.
Ogni doglianza circa l'entità dei prezzi, la regolarità dell'esecuzione del contratto e/o dell'espletamento dell'incarico professionale di direzione dei lavori attengono
9 all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti da terzi nei confronti della compagine condominiale e, pertanto, involgono la responsabilità di soggetti estranei a questo giudizio, il cui oggetto resta circoscritto alla legittimità dell'espressione della volontà dei condomini attraverso l'organo sovrano e la discrezionalità di cui lo stesso dispone, avuto riguardo anche alla fase della genesi deliberativa.
In questo caso, è evidente – anche dal tenore degli interventi verbalizzati in sede di discussione - che l'assemblea ha preso atto della necessità dei lavori integrativi e delle condizioni, anche economiche, prospettate dal Direttore dei Lavori ed ha deciso di approvarne l'esecuzione in prosecuzione dei lavori già avviati, al fine di evitarne la sospensione e di utilizzare le unità abitative già a partire dalla imminente stagione estiva 2019 (trattandosi di appartamenti siti in località marina), reputando non opportuno procedere con altro e diverso appalto.
La scelta operata dall'assemblea – al di là della convenienza economica dell'operazione – non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale e resta validamente assunta sulla base della prescritta maggioranza, né può dirsi che lo scopo precipuo della deliberazione sia da ricercare nella volontà di arrecare specifico e personale pregiudizio alla minoranza e/o un qualche danno alla cosa comune, in quanto l'aver deciso di accettare i preventivi senza valutare ulteriori offerte per i lavori integrativi è cosa ben diversa dall'aver riconosciuto somme alla società appaltatrice in assenza di controprestazione, come gli attori hanno paventato.
Le deliberazioni impugnate sono, pertanto, da ritenersi validamente assunte e, di conseguenza, la domanda di annullamento deve essere respinta.
Il rigetto delle eccezioni preliminari in rito di sollevate da parte convenuta giustifica la parziale compensazione delle spese nella misura del 30% sulla liquidazione totale come operata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, con applicazione ai valori medi relativi allo scaglione (5.200,01-26.000,00) di opportune riduzioni, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, restando gli attori tenuti alla rifusione del residuo 70% in favore del convenuto, mentre i costi di c.t.u. – in ragione della finalità istruttorie del mezzo probatorio – vanno definitivamente e totalmente poste a carico delle parti attrici in solido, come da decreto di liquidazione del 9.8.2024.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del G. On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti del Pt_1 Parte_2 Controparte_4
, così provvede:
[...]
- rigetta le eccezioni preliminari di rito sollevate dal convenuto;
CP_1
- rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara valide ed efficaci le delibere assembleari assunte nelle riunioni del 10.6.2019, del 9.7.2019 e
25.7.2019;
- condanna gli attori a rifondere il convenuto del 70% delle spese di giudizio, da calcolarsi sull'importo complessivamente liquidato in 3.046,20 per compensi professionali, oltre al 15% r.f.s.g. ed oneri di legge;
- dichiara compensate tre le parti il restante 30% delle spese di giudizio così liquidate;
- pone definitivamente a carico degli attori in solido i costi di ctu, liquidati con decreto del 9.8.2024.
Così deciso in Taranto il 9 settembre 2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
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