TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 1208/2024 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite iscritte ai nn. r.g. 1208/2024 e 1211/2024 promosse da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliate in Parte_2 C.F._2
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio degli Avv.ti DOMENICO NASO e MIKELANGELO DI LELLA che le rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l Controparte_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI:
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
1 - Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Analoghe conclusioni venivano assunte nella causa iscritta al n. r.g. 1211/2024.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte.
- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.
Analoghe conclusioni venivano assunte nella causa iscritta al n. r.g. 1211/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 24.11.2024 e 25.11.2024, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Esponevano di essere dipendenti del del , Controparte_1 CP_1 inquadrate nel profilo di assistente amministrativo, rispettivamente assunte con contratto a tempo indeterminato dall'1.1.2000 e dall'1.9.1991 ed entrambe attualmente in servizio presso il Liceo delle Scienze umane “C.T. Bellini” di Novara. Riferivano che, una volta assunte in ruolo, avevano chiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/1994. Lamentavano che, in sede di ricostruzione, l'anno 2013 non era stato valutato né ai fini economici, né ai fini giuridici e che, pertanto, il servizio prestato in tale annualità risultava del tutto irrilevante ai fini della progressione economica. Rappresentavano che tale esclusione era stata giustificata dall'Amministrazione in applicazione del c.d. “blocco stipendiale” previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e prorogato dal d.P.R. 4.9.2013, n. 122, che aveva sospeso la maturazione degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
2 Richiamavano la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale illegittimità di tali disposizioni, le quali avevano attribuito una valenza esclusivamente giuridica alle progressioni di carriera maturate negli anni 2011, 2012 e 2013. Rammentavano il parziale recupero, a opera di fonti normative e contrattuali, degli anni 2010, 2011 e 2012, mentre gli scatti derivanti dall'anzianità maturata nel 2013 erano rimasti bloccati. Sostenevano che l'estensione degli effetti di tale blocco oltre il periodo considerato espressamente dalla legge fosse illegittimo, non sussistendo più le ragioni eccezionali e temporanee, che ne avevano giustificato l'introduzione. Evidenziavano che, nei loro confronti, esso era destinato a produrre un effetto permanente, ritardando i benefici derivanti dalla progressione stipendiale. Chiedevano, pertanto, l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, quale periodo utile alla maturazione delle successive progressioni economiche, la disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso, la condanna dell'Amministrazione a procedere a nuova ricostruzione di carriera, comprensiva dell'annualità 2013 e al pagamento delle differenze retributive maturate, in ragione dell'anticipazione dello scatto stipendiale di un anno, nell'importo quantificato nei ricorsi.
Si costituiva il , con memorie difensive Controparte_1 depositate il 13.11.2025. Riferiva che, in applicazione della normativa vigente, le ricorrenti erano state assunte in ruolo e la loro carriera era stata ricostruita, con attribuzione della fascia stipendiale spettante ai sensi del CCNL, ai cui fini non poteva essere computato l'anno 2013, ai sensi del d.p.r. n. 122/2013. Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive anteriori al quinquennio, precedente la notificazione dei ricorsi. Rammentava la disciplina del blocco delle progressioni stipendiali, di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010, conv. nella L. 122/2010 e alla sua proroga, operata dal d.P.R. n. 122/2013, precisando che l'anno 2013 non era utile ai fini economici della ricostruzione di carriera. Evidenziava, inoltre, che le annualità 2011 e 2012 erano state successivamente recuperate mediante contrattazione collettiva, mentre l'anno 2013 restava privo di effetti economici, pur conservando la piena utilità a ogni altro fine. Richiamava la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 13618/2025, che aveva ribadito come il blocco disposto per il 2013 impedisse la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, anche con riferimento agli anni successivi. Sosteneva, pertanto, la correttezza degli inquadramenti attribuiti alle ricorrenti e osservava che non residuava alcun margine per attribuire effetti economici all'annualità in questione. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
3 All'udienza odierna, riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., udite le conclusioni delle parti, esse venivano poste in decisione.
***
1. I ricorsi non sono fondati e devono essere respinti. La questione concernente il mancato riconoscimento dell'anno 2013 nell'ambito della ricostruzione di carriera è stata recentemente esaminata e risolta dalla pronuncia di Cass., sez. lav., 21.5.2025, n. 13619, che il Tribunale condivide pienamente e che può essere, in questa sede, richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La Corte è pervenuta alla conclusione per cui l'anno 2013 non può essere computato ai fini degli incrementi retributivi, né determinare anticipazioni della fascia stipendiale successiva, ma deve essere valorizzato quale periodo utile ai soli fini giuridici, sulla scorta della seguente motivazione: “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
4 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica Controparte_3 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
5 2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha CP_1 comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
6 Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla
7 controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
2. I principi ricavabili dalla giurisprudenza appena citata impongono di pervenire senz'altro al rigetto dei ricorsi.
Negli atti introduttivi delle ricorrenti, infatti, non si è fatta menzione, né è stato chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2013 a effetti diversi rispetto alla collocazione in una superiore fascia stipendiale, né la Difesa delle ricorrenti ha allegato che gli effetti giuridici diversi da quest'ultimo (come “la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”) siano stati negati alle stesse.
Né a diversa conclusione si perviene sulla base di quanto allegato e dimostrato da parte convenuta la quale ha, anzi, dedotto che “il blocco non va ad incidere sulla carriera ai soli fini giuridici per la quale l'anno 2013 conserva la piena utilità ad ogni altro fine”. Tale affermazione non è stata contestata dalle ricorrenti, nemmeno nel corso dell'odierna discussione orale. Si deve, infine, aggiungere che il problema degli effetti giuridici si potrebbe porre, eventualmente, per gli assunti a tempo determinato nell'anno 2013 e a fronte dell'esclusione del computo di tale anno in sede di ricostruzione della carriera (come nel caso esaminato dalla S.C. nella sentenza sopra citata): tale carenza potrebbe, in effetti (e salva la specifica allegazione e prova sul punto) avere effetti negativi anche su profili diversi dall'inquadramento nelle fasce stipendiali. La questione, per contro, non si pone per il personale già assunto a tempo indeterminato nel 2013. In tale categoria rientrano entrambe le ricorrenti. Per essa, non è mai stata messa in discussione la valenza giuridica dell'anzianità, a fini diversi dalla
8 collocazione nelle fasce stipendiali, che, a fronte del quadro assertivo sopra descritto, deve ritenersi incontestata.
3. I contrasti nella giurisprudenza di merito esistenti al tempo del deposito dei ricorsi e la recente risoluzione degli stessi con un complesso provvedimento della S.C. giustificano la compensazione integrale delle spese per assoluta novità della questione giuridica.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso il 25.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause di primo grado riunite iscritte ai nn. r.g. 1208/2024 e 1211/2024 promosse da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliate in Parte_2 C.F._2
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio degli Avv.ti DOMENICO NASO e MIKELANGELO DI LELLA che le rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l Controparte_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI:
- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
1 - Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una Controparte_1 nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Analoghe conclusioni venivano assunte nella causa iscritta al n. r.g. 1211/2024.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per le ragioni esposte.
- Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.
Analoghe conclusioni venivano assunte nella causa iscritta al n. r.g. 1211/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 24.11.2024 e 25.11.2024, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Esponevano di essere dipendenti del del , Controparte_1 CP_1 inquadrate nel profilo di assistente amministrativo, rispettivamente assunte con contratto a tempo indeterminato dall'1.1.2000 e dall'1.9.1991 ed entrambe attualmente in servizio presso il Liceo delle Scienze umane “C.T. Bellini” di Novara. Riferivano che, una volta assunte in ruolo, avevano chiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/1994. Lamentavano che, in sede di ricostruzione, l'anno 2013 non era stato valutato né ai fini economici, né ai fini giuridici e che, pertanto, il servizio prestato in tale annualità risultava del tutto irrilevante ai fini della progressione economica. Rappresentavano che tale esclusione era stata giustificata dall'Amministrazione in applicazione del c.d. “blocco stipendiale” previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 e prorogato dal d.P.R. 4.9.2013, n. 122, che aveva sospeso la maturazione degli incrementi economici per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
2 Richiamavano la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale illegittimità di tali disposizioni, le quali avevano attribuito una valenza esclusivamente giuridica alle progressioni di carriera maturate negli anni 2011, 2012 e 2013. Rammentavano il parziale recupero, a opera di fonti normative e contrattuali, degli anni 2010, 2011 e 2012, mentre gli scatti derivanti dall'anzianità maturata nel 2013 erano rimasti bloccati. Sostenevano che l'estensione degli effetti di tale blocco oltre il periodo considerato espressamente dalla legge fosse illegittimo, non sussistendo più le ragioni eccezionali e temporanee, che ne avevano giustificato l'introduzione. Evidenziavano che, nei loro confronti, esso era destinato a produrre un effetto permanente, ritardando i benefici derivanti dalla progressione stipendiale. Chiedevano, pertanto, l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, quale periodo utile alla maturazione delle successive progressioni economiche, la disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso, la condanna dell'Amministrazione a procedere a nuova ricostruzione di carriera, comprensiva dell'annualità 2013 e al pagamento delle differenze retributive maturate, in ragione dell'anticipazione dello scatto stipendiale di un anno, nell'importo quantificato nei ricorsi.
Si costituiva il , con memorie difensive Controparte_1 depositate il 13.11.2025. Riferiva che, in applicazione della normativa vigente, le ricorrenti erano state assunte in ruolo e la loro carriera era stata ricostruita, con attribuzione della fascia stipendiale spettante ai sensi del CCNL, ai cui fini non poteva essere computato l'anno 2013, ai sensi del d.p.r. n. 122/2013. Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive anteriori al quinquennio, precedente la notificazione dei ricorsi. Rammentava la disciplina del blocco delle progressioni stipendiali, di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010, conv. nella L. 122/2010 e alla sua proroga, operata dal d.P.R. n. 122/2013, precisando che l'anno 2013 non era utile ai fini economici della ricostruzione di carriera. Evidenziava, inoltre, che le annualità 2011 e 2012 erano state successivamente recuperate mediante contrattazione collettiva, mentre l'anno 2013 restava privo di effetti economici, pur conservando la piena utilità a ogni altro fine. Richiamava la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 13618/2025, che aveva ribadito come il blocco disposto per il 2013 impedisse la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, anche con riferimento agli anni successivi. Sosteneva, pertanto, la correttezza degli inquadramenti attribuiti alle ricorrenti e osservava che non residuava alcun margine per attribuire effetti economici all'annualità in questione. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
3 All'udienza odierna, riunite le cause ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., udite le conclusioni delle parti, esse venivano poste in decisione.
***
1. I ricorsi non sono fondati e devono essere respinti. La questione concernente il mancato riconoscimento dell'anno 2013 nell'ambito della ricostruzione di carriera è stata recentemente esaminata e risolta dalla pronuncia di Cass., sez. lav., 21.5.2025, n. 13619, che il Tribunale condivide pienamente e che può essere, in questa sede, richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La Corte è pervenuta alla conclusione per cui l'anno 2013 non può essere computato ai fini degli incrementi retributivi, né determinare anticipazioni della fascia stipendiale successiva, ma deve essere valorizzato quale periodo utile ai soli fini giuridici, sulla scorta della seguente motivazione: “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma
4 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica Controparte_3 dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
5 2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha CP_1 comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
6 Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla
7 controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
2. I principi ricavabili dalla giurisprudenza appena citata impongono di pervenire senz'altro al rigetto dei ricorsi.
Negli atti introduttivi delle ricorrenti, infatti, non si è fatta menzione, né è stato chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2013 a effetti diversi rispetto alla collocazione in una superiore fascia stipendiale, né la Difesa delle ricorrenti ha allegato che gli effetti giuridici diversi da quest'ultimo (come “la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”) siano stati negati alle stesse.
Né a diversa conclusione si perviene sulla base di quanto allegato e dimostrato da parte convenuta la quale ha, anzi, dedotto che “il blocco non va ad incidere sulla carriera ai soli fini giuridici per la quale l'anno 2013 conserva la piena utilità ad ogni altro fine”. Tale affermazione non è stata contestata dalle ricorrenti, nemmeno nel corso dell'odierna discussione orale. Si deve, infine, aggiungere che il problema degli effetti giuridici si potrebbe porre, eventualmente, per gli assunti a tempo determinato nell'anno 2013 e a fronte dell'esclusione del computo di tale anno in sede di ricostruzione della carriera (come nel caso esaminato dalla S.C. nella sentenza sopra citata): tale carenza potrebbe, in effetti (e salva la specifica allegazione e prova sul punto) avere effetti negativi anche su profili diversi dall'inquadramento nelle fasce stipendiali. La questione, per contro, non si pone per il personale già assunto a tempo indeterminato nel 2013. In tale categoria rientrano entrambe le ricorrenti. Per essa, non è mai stata messa in discussione la valenza giuridica dell'anzianità, a fini diversi dalla
8 collocazione nelle fasce stipendiali, che, a fronte del quadro assertivo sopra descritto, deve ritenersi incontestata.
3. I contrasti nella giurisprudenza di merito esistenti al tempo del deposito dei ricorsi e la recente risoluzione degli stessi con un complesso provvedimento della S.C. giustificano la compensazione integrale delle spese per assoluta novità della questione giuridica.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso il 25.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
9