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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1165/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 appresentata e difesa dall'avvocato Attilio Martino, codice fiscale C.F._1 indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
, numero di fax 0171 695959, Email_1
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il del Controparte_1 merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 4 “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ricevere dal il pagamento della somma di € Controparte_1 1.441,90 a titolo di retribuzione professionale docenti e di € 106,81 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa e, per l'effetto,
CONDANNARE il al pagamento al ricorrente delle predette somme. Controparte_1
CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI, da calcolarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto, con distrazione delle stesse in favore difensore, che si dichiara antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.c.”.
RITENUTO CHE
Questo Giudice evidenzia che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata già affrontata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 25/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 580/2022, cui integralmente si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Tanto premesso, occorre considerare che la Retribuzione Professionale Docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Pag. 2 a 4
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Occorre inoltre evidenziare che il CCNL Scuola 2022, valido per il triennio 2019-2021 e, quindi, per tutti gli anni per cui è controversia, fissa l'importo della RPD in € 184,50. In applicazione della normativa di cui al CCNI 1999, in caso di rapporto a tempo parziale, l'importo dell'indennità deve essere riparametrato in ragione delle ore effettivamente svolte e, in caso di rapporti contrattuali di durata inferiore al mese, l'indennità viene corrisposta nella misura di 1/30 per ogni giorno di rapporto.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha ricevuto dalla parte resistente la corresponsione del RDP, come risulta dall'esame della tabella di riepilogo offerta in comunicazione dalla parte ricorrente, da cui si evince che la docente non ha ricevuto la voce retributiva in questione dall'anno scolastico 2019/2020 al 2021/2022.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente diritto della parte ricorrente alla percezione dell'importo complessivo lordo di euro 1.441,90 a titolo di RPD e di euro 106,81 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo in questione, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità con i parametri di logicità, di coerenza e di completezza, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente cui questo Giudice aderisce in quanto redatti in conformità rispetto ai parametri esterni di logicità, di coerenza, di completezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo lordo di euro 1.441,90 a titolo di RPD e di euro 106,81 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
Pag. 3 a 4 CPA, oltre contributo unificato se versato;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1165/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 appresentata e difesa dall'avvocato Attilio Martino, codice fiscale C.F._1 indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
, numero di fax 0171 695959, Email_1
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il del Controparte_1 merito per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 4 “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ricevere dal il pagamento della somma di € Controparte_1 1.441,90 a titolo di retribuzione professionale docenti e di € 106,81 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa e, per l'effetto,
CONDANNARE il al pagamento al ricorrente delle predette somme. Controparte_1
CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI, da calcolarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014, prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto, con distrazione delle stesse in favore difensore, che si dichiara antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.c.”.
RITENUTO CHE
Questo Giudice evidenzia che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata già affrontata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 25/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 580/2022, cui integralmente si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Tanto premesso, occorre considerare che la Retribuzione Professionale Docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Pag. 2 a 4
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Occorre inoltre evidenziare che il CCNL Scuola 2022, valido per il triennio 2019-2021 e, quindi, per tutti gli anni per cui è controversia, fissa l'importo della RPD in € 184,50. In applicazione della normativa di cui al CCNI 1999, in caso di rapporto a tempo parziale, l'importo dell'indennità deve essere riparametrato in ragione delle ore effettivamente svolte e, in caso di rapporti contrattuali di durata inferiore al mese, l'indennità viene corrisposta nella misura di 1/30 per ogni giorno di rapporto.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha ricevuto dalla parte resistente la corresponsione del RDP, come risulta dall'esame della tabella di riepilogo offerta in comunicazione dalla parte ricorrente, da cui si evince che la docente non ha ricevuto la voce retributiva in questione dall'anno scolastico 2019/2020 al 2021/2022.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente diritto della parte ricorrente alla percezione dell'importo complessivo lordo di euro 1.441,90 a titolo di RPD e di euro 106,81 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo in questione, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti in conformità con i parametri di logicità, di coerenza e di completezza, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente cui questo Giudice aderisce in quanto redatti in conformità rispetto ai parametri esterni di logicità, di coerenza, di completezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo lordo di euro 1.441,90 a titolo di RPD e di euro 106,81 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
Pag. 3 a 4 CPA, oltre contributo unificato se versato;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4