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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/06/2024, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1651 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1651/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. CORTI ANTONIO e l'avv. PRIMUCCI RAFFAELLA
PIAZZA SAN FRANCESCO 5 PISA;
C.F._2
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
[...] (C.F. ), CP_1 C.F._3
[...]
2901 C.C. con l'avv. Controparte_2
BRUNI CARLO e l'avv. BRUNI CARLOTTA
) VIA SAN FAUSTINO 48 56025 C.F._4
PONTEDERA;
PARTE CONVENUTA
e con
, con l'avv. BRUNI CARLO e Controparte_3
l'avv. BRUNI CARLOTTA ) VIA SAN C.F._4
FAUSTINO 48 56025 PONTEDERA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
13.12.2023, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 18.3.2024, che qui devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto, accertati i presupposti tutti di cui all'art. 2901 c.c., pronunciare la revocatoria degli atti di disposizione del proprio patrimonio da parte del signor nei confronti CP_1 delle sigg.re e dichiarando gli stessi CP_2 CP_2 inefficaci nei confronti dell'attrice, atti di seguito specificati: 1) atto di vendita del 20.05.15, rep. 28826/20215, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 25/05/15, R. gen. n. 6421 – R. part. n.
4534, ai rogiti del Notaio di DE (PI) relativo Persona_1 alla nuda proprietà dell'immobile sito in Montopoli Val d'Arno (PI), Via
Volterrani, 6, in favore della figlia riservandosi il CP_2 medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene – immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 11, part.
783 sub. 18 e sub. 45 cat. A2; foglio 11, part. 783 sub. 31, cat. G;
foglio 11, part. 783, sub. 2 e sub. 3 -; 2) atto di vendita del 16.12.16 rep. 30400/21539, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 23/12/16, R. gen. n. 22432 – R. part. n. 15224, ai rogiti del
Notaio di DE (PI) in favore della figlia Persona_1 relativo a) alla nuda proprietà nella misura di ½ del Controparte_2 terreno sito in DE (PI), riservandosi il medesimo il diritto di
2 usufrutto per ½, – terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 23, part. 868, classe semin. arbor. –; b) alla nuda proprietà, nella misura dei 5/6, dell'immobile sito in DE (PI),
Via Galileo Galilei, 77, riservandosi il medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene nella misura dei 5/6 – bene identificato al Catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 23, part. 545, sub. 1, cat. C/6, classe 5; foglio 23, part. 545, sub. 2, cat. A/2.
A fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue.
La signora è creditrice del signor Parte_1 CP_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._3
della complessiva somma di €. 73.273,22=, di cui: a) €. 69.809,45= portati dall'atto di precetto notificato al signor in data 12- CP_2
15.01.15 (doc.1), quale somma alla stessa dovuta sulla base della sentenza di divorzio n. 54/1989, pronunciata dall'Intestato Tribunale
(doc. 2), a fronte degli arretrati del contributo di mantenimento della figlia , oggi maggiorenne, dal 1.09.04 al 31.10.14 – obbligo Per_2
di contributo oggi venuto a cessare a seguito del decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 2548/2017 (doc. 3) -; b) €.
10.499,32=, a titolo di refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'attrice nella sentenza n. 1456/2016 del Tribunale di Pisa, in esito al giudizio instaurato dal sig. in opposizione al precetto allo CP_2
stesso notificato in data 12-15.01.15 - (doc. 4); c) €. 7.035,55=, importo da detrarsi dalle somme sopra citate, quale ricavato percepito dalla signora a seguito di atto di pignoramento di Parte_1
autoveicolo ex art. 521 bis cpc. (doc. 5).
3 Con gli atti di disposizione patrimoniale sopra specificati, il debitore, dopo il sorgere del credito, si sarebbe spogliato integralmente del proprio patrimonio immobiliare, alienandolo forse in realtà a titolo gratuito, e comunque a prezzo vile, alle figlie e , CP_2 CP_2
probabilmente anche a mezzo di provvista fornita dalla moglie
. Controparte_3
In questo modo, avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, consapevoli del danno arrecato anche le stese figlie acquirenti.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva rispetto all'azione esercitata dall'attrice, la quale alcuna domanda avrebbe articolato nei suoi confronti.
I convenuti e hanno chiesto il CP_1 CP_2 Controparte_2
rigetto della domanda, contestandone la fondatezza.
In particolare, hanno contestato l'ammontare del credito agito dall'attrice, e l'effettività del danno arrecato alle sue ragioni, in quanto il patrimonio del debitore, odontoiatra in attività, sarebbe più che sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito.
Inoltre, alcun intento fraudolento vi sarebbe nell'operazione immobiliare, attraverso la quale il padre, conservandone l'usufrutto, aveva alienato alle figlie, dietro pagamento di un prezzo, i propri immobili, destinati peraltro in parte all'esercizio dell'attività dentistica, da parte della figlia . CP_2
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
È fondata e deve essere accolta l'eccezione articolata dalla convenuta
, nei cui confronti non è stata formulata alcuna Controparte_3
4 domanda, e che non appare litisconsorte necessario dei convenuti, rispetto alla domanda avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.
È fondata, invece, nei confronti dei convenuti la domanda di CP_2
revocatoria.
È pacifico che parte attrice vanti un credito nei confronti del convenuto e, a prescindere dalla contestazione CP_1
dell'ammontare, è pacifico che detto credito sia oggetto del precetto notificato a gennaio del 2015.
Gli atti di alienazione immobiliare, attraverso i quali, altrettanto pacificamente, il convenuto ha alienato l'interezza del proprio patrimonio immobiliare, riservandosi il solo diritto di usufrutto – dal valore non indicato – sono stati, pertanto, pacificamente posti in essere dopo il sorgere del credito, nel mese di maggio del 2015.
Come è noto, “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. «eventus damni») ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord.
18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01).
5 Nell stesso senso, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria e maggiormente condivisibile, “l'accertamento dell'«eventus damni» non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310,
Rv. 662500-03); “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01).
Peraltro, nel caso di specie, come allegato dalla parte attrice, ella ha compiuto diversi, infruttuosi tentativi di veder soddisfatto il proprio credito, a mezzo degli esperiti pignoramento mobiliare e presso terzi.
Quanto allo stato soggettivo rilevante in capo ai terzi acquirenti, in questo caso le figlie del convenuto si osserva quanto CP_1
segue.
La conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito - in questo caso, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, sub specie di mera scientia damni - può essere provata in giudizio dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. sul punto
6 Cass. Cass. sent. 13446/2013 10 Cass. Civ. sez. III, n. 18315/2015
11 Cass. sent. 22591/2017).
A ciò si aggiunga che gli atti di alienazione, in difetto di ulteriori presupposti, sono stati posti in essere pochi messi dopo la ricezione dell'atto di precetto da parte del debitore.
Del resto, il debitore non ha formulato alcuna specifica allegazione, se non rappresentandolo in maniera del tutto generica, in ordine alla sufficienza del proprio patrimonio a soddisfare il credito vantato da parte attrice (sul punto, cfr. di recente Cass. 30486/2023 “… È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” – nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria – di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 cod. civ. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria;
donde, allora, la necessità di riferirsi non solo alla
“esistenza” di tale eventualità al momento cui risale l'atto revocando, bensì alla sua “persistenza” anche in epoca successiva. …”).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_3
condanna parte attrice alla refusione in suo favore delle spese di lite,
7 che liquida in € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Accoglie la domanda articolata da contro Parte_1 CP_1
e e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei CP_2 Controparte_2
confronti dell'attrice degli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti da parte del signor nei confronti delle sigg.re CP_1
e di seguito specificati: 1) atto di vendita CP_2 CP_2
del 20.05.15, rep. 28826/20215, trascritto alla Conservatoria dei
RR.II. di Pisa in data 25/05/15, R. gen. n. 6421 – R. part. n. 4534, ai rogiti del Notaio di DE (PI) relativo alla nuda Persona_1
proprietà dell'immobile sito in Montopoli Val d'Arno (PI), Via
Volterrani, 6, in favore della figlia riservandosi il CP_2
medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene – immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 11, part.
783 sub. 18 e sub. 45 cat. A2; foglio 11, part. 783 sub. 31, cat. G;
foglio 11, part. 783, sub. 2 e sub. 3 -; 2) atto di vendita del 16.12.16 rep. 30400/21539, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 23/12/16, R. gen. n. 22432 – R. part. n. 15224, ai rogiti del
Notaio di DE (PI) in favore della figlia Persona_1
relativo a) alla nuda proprietà nella misura di ½ del Controparte_2
terreno sito in DE (PI), riservandosi il medesimo il diritto di usufrutto per ½, – terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 23, part. 868, classe semin. arbor. –; b) alla nuda proprietà, nella misura dei 5/6, dell'immobile sito in DE (PI),
Via Galileo Galilei, 77, riservandosi il medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene nella misura dei 5/6 – bene identificato al Catasto
8 fabbricati del Comune di Pisa al foglio 23, part. 545, sub. 1, cat. C/6, classe 5; foglio 23, part. 545, sub. 2, cat. A/2.
Dispone l'annotazione della presente sentenza a margine degli atti revocati.
Condanna i convenuti e alla CP_1 CP_2 Controparte_2
refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida, in difetto di notula, in € 518,00 per spese, € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 24/06/2024.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1651 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1651/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. CORTI ANTONIO e l'avv. PRIMUCCI RAFFAELLA
PIAZZA SAN FRANCESCO 5 PISA;
C.F._2
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro
[...]
[...] (C.F. ), CP_1 C.F._3
[...]
2901 C.C. con l'avv. Controparte_2
BRUNI CARLO e l'avv. BRUNI CARLOTTA
) VIA SAN FAUSTINO 48 56025 C.F._4
PONTEDERA;
PARTE CONVENUTA
e con
, con l'avv. BRUNI CARLO e Controparte_3
l'avv. BRUNI CARLOTTA ) VIA SAN C.F._4
FAUSTINO 48 56025 PONTEDERA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
13.12.2023, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 18.3.2024, che qui devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto, accertati i presupposti tutti di cui all'art. 2901 c.c., pronunciare la revocatoria degli atti di disposizione del proprio patrimonio da parte del signor nei confronti CP_1 delle sigg.re e dichiarando gli stessi CP_2 CP_2 inefficaci nei confronti dell'attrice, atti di seguito specificati: 1) atto di vendita del 20.05.15, rep. 28826/20215, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 25/05/15, R. gen. n. 6421 – R. part. n.
4534, ai rogiti del Notaio di DE (PI) relativo Persona_1 alla nuda proprietà dell'immobile sito in Montopoli Val d'Arno (PI), Via
Volterrani, 6, in favore della figlia riservandosi il CP_2 medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene – immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 11, part.
783 sub. 18 e sub. 45 cat. A2; foglio 11, part. 783 sub. 31, cat. G;
foglio 11, part. 783, sub. 2 e sub. 3 -; 2) atto di vendita del 16.12.16 rep. 30400/21539, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 23/12/16, R. gen. n. 22432 – R. part. n. 15224, ai rogiti del
Notaio di DE (PI) in favore della figlia Persona_1 relativo a) alla nuda proprietà nella misura di ½ del Controparte_2 terreno sito in DE (PI), riservandosi il medesimo il diritto di
2 usufrutto per ½, – terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 23, part. 868, classe semin. arbor. –; b) alla nuda proprietà, nella misura dei 5/6, dell'immobile sito in DE (PI),
Via Galileo Galilei, 77, riservandosi il medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene nella misura dei 5/6 – bene identificato al Catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 23, part. 545, sub. 1, cat. C/6, classe 5; foglio 23, part. 545, sub. 2, cat. A/2.
A fondamento della domanda, ha dedotto quanto segue.
La signora è creditrice del signor Parte_1 CP_1
(C.F. ), residente in [...], C.F._3
della complessiva somma di €. 73.273,22=, di cui: a) €. 69.809,45= portati dall'atto di precetto notificato al signor in data 12- CP_2
15.01.15 (doc.1), quale somma alla stessa dovuta sulla base della sentenza di divorzio n. 54/1989, pronunciata dall'Intestato Tribunale
(doc. 2), a fronte degli arretrati del contributo di mantenimento della figlia , oggi maggiorenne, dal 1.09.04 al 31.10.14 – obbligo Per_2
di contributo oggi venuto a cessare a seguito del decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 2548/2017 (doc. 3) -; b) €.
10.499,32=, a titolo di refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'attrice nella sentenza n. 1456/2016 del Tribunale di Pisa, in esito al giudizio instaurato dal sig. in opposizione al precetto allo CP_2
stesso notificato in data 12-15.01.15 - (doc. 4); c) €. 7.035,55=, importo da detrarsi dalle somme sopra citate, quale ricavato percepito dalla signora a seguito di atto di pignoramento di Parte_1
autoveicolo ex art. 521 bis cpc. (doc. 5).
3 Con gli atti di disposizione patrimoniale sopra specificati, il debitore, dopo il sorgere del credito, si sarebbe spogliato integralmente del proprio patrimonio immobiliare, alienandolo forse in realtà a titolo gratuito, e comunque a prezzo vile, alle figlie e , CP_2 CP_2
probabilmente anche a mezzo di provvista fornita dalla moglie
. Controparte_3
In questo modo, avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, consapevoli del danno arrecato anche le stese figlie acquirenti.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva rispetto all'azione esercitata dall'attrice, la quale alcuna domanda avrebbe articolato nei suoi confronti.
I convenuti e hanno chiesto il CP_1 CP_2 Controparte_2
rigetto della domanda, contestandone la fondatezza.
In particolare, hanno contestato l'ammontare del credito agito dall'attrice, e l'effettività del danno arrecato alle sue ragioni, in quanto il patrimonio del debitore, odontoiatra in attività, sarebbe più che sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito.
Inoltre, alcun intento fraudolento vi sarebbe nell'operazione immobiliare, attraverso la quale il padre, conservandone l'usufrutto, aveva alienato alle figlie, dietro pagamento di un prezzo, i propri immobili, destinati peraltro in parte all'esercizio dell'attività dentistica, da parte della figlia . CP_2
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti.
È fondata e deve essere accolta l'eccezione articolata dalla convenuta
, nei cui confronti non è stata formulata alcuna Controparte_3
4 domanda, e che non appare litisconsorte necessario dei convenuti, rispetto alla domanda avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.
È fondata, invece, nei confronti dei convenuti la domanda di CP_2
revocatoria.
È pacifico che parte attrice vanti un credito nei confronti del convenuto e, a prescindere dalla contestazione CP_1
dell'ammontare, è pacifico che detto credito sia oggetto del precetto notificato a gennaio del 2015.
Gli atti di alienazione immobiliare, attraverso i quali, altrettanto pacificamente, il convenuto ha alienato l'interezza del proprio patrimonio immobiliare, riservandosi il solo diritto di usufrutto – dal valore non indicato – sono stati, pertanto, pacificamente posti in essere dopo il sorgere del credito, nel mese di maggio del 2015.
Come è noto, “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. «eventus damni») ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord.
18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01).
5 Nell stesso senso, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria e maggiormente condivisibile, “l'accertamento dell'«eventus damni» non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310,
Rv. 662500-03); “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01).
Peraltro, nel caso di specie, come allegato dalla parte attrice, ella ha compiuto diversi, infruttuosi tentativi di veder soddisfatto il proprio credito, a mezzo degli esperiti pignoramento mobiliare e presso terzi.
Quanto allo stato soggettivo rilevante in capo ai terzi acquirenti, in questo caso le figlie del convenuto si osserva quanto CP_1
segue.
La conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito - in questo caso, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, sub specie di mera scientia damni - può essere provata in giudizio dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. sul punto
6 Cass. Cass. sent. 13446/2013 10 Cass. Civ. sez. III, n. 18315/2015
11 Cass. sent. 22591/2017).
A ciò si aggiunga che gli atti di alienazione, in difetto di ulteriori presupposti, sono stati posti in essere pochi messi dopo la ricezione dell'atto di precetto da parte del debitore.
Del resto, il debitore non ha formulato alcuna specifica allegazione, se non rappresentandolo in maniera del tutto generica, in ordine alla sufficienza del proprio patrimonio a soddisfare il credito vantato da parte attrice (sul punto, cfr. di recente Cass. 30486/2023 “… È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” – nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria – di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 cod. civ. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria;
donde, allora, la necessità di riferirsi non solo alla
“esistenza” di tale eventualità al momento cui risale l'atto revocando, bensì alla sua “persistenza” anche in epoca successiva. …”).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_3
condanna parte attrice alla refusione in suo favore delle spese di lite,
7 che liquida in € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Accoglie la domanda articolata da contro Parte_1 CP_1
e e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei CP_2 Controparte_2
confronti dell'attrice degli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti da parte del signor nei confronti delle sigg.re CP_1
e di seguito specificati: 1) atto di vendita CP_2 CP_2
del 20.05.15, rep. 28826/20215, trascritto alla Conservatoria dei
RR.II. di Pisa in data 25/05/15, R. gen. n. 6421 – R. part. n. 4534, ai rogiti del Notaio di DE (PI) relativo alla nuda Persona_1
proprietà dell'immobile sito in Montopoli Val d'Arno (PI), Via
Volterrani, 6, in favore della figlia riservandosi il CP_2
medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene – immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 11, part.
783 sub. 18 e sub. 45 cat. A2; foglio 11, part. 783 sub. 31, cat. G;
foglio 11, part. 783, sub. 2 e sub. 3 -; 2) atto di vendita del 16.12.16 rep. 30400/21539, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 23/12/16, R. gen. n. 22432 – R. part. n. 15224, ai rogiti del
Notaio di DE (PI) in favore della figlia Persona_1
relativo a) alla nuda proprietà nella misura di ½ del Controparte_2
terreno sito in DE (PI), riservandosi il medesimo il diritto di usufrutto per ½, – terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Pisa al foglio 23, part. 868, classe semin. arbor. –; b) alla nuda proprietà, nella misura dei 5/6, dell'immobile sito in DE (PI),
Via Galileo Galilei, 77, riservandosi il medesimo il diritto di usufrutto sul ridetto bene nella misura dei 5/6 – bene identificato al Catasto
8 fabbricati del Comune di Pisa al foglio 23, part. 545, sub. 1, cat. C/6, classe 5; foglio 23, part. 545, sub. 2, cat. A/2.
Dispone l'annotazione della presente sentenza a margine degli atti revocati.
Condanna i convenuti e alla CP_1 CP_2 Controparte_2
refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida, in difetto di notula, in € 518,00 per spese, € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 24/06/2024.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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