Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 894 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/05/2025), nella causa n. 894/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to TIANA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.ta NIEDDU MARIA CP_1 P.IVA_1 CP_2
, ass. dall'Avv.to DI TUCCI ROBERTO e dall'Avv.ta MURINO
[...] P.IVA_2
GIULIANA
Controparte_3
ass. dall'Avv.to BONURA HARALD e dall'Avv.ta FALCHI SABRINA P.IVA_3
ass. dall'Avv.to Controparte_4 P.IVA_4
CARBONI NICOLA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n°102 Parte_1
2022 90016220 11/000 (doc. 1), notificata via Pec in data 4/05/2022 riferita, tra le altre, alle seguenti cartelle/avvisi di addebito:
1 - cartella n°10220110006526249000, asseritamente notificata il 24/06/2011, importo Euro 783,96, relativa a crediti pretesi da per Controparte_3
l'anno 2009; 2 - cartella n°10220140003286962000, asseritamente notificata il 9/05/2014, importo Euro 4.921,72, relativa a crediti pretesi da per Controparte_3
l'anno 2010;
1
3 - cartella n°10220150003607690000, asseritamente notificata il 28/04/2015, importo Euro 4.660,33, relativa a crediti pretesi da per CP_3 Controparte_3
l'anno 2012; 4 - cartella n°10220160003075351000, asseritamente notificata il 4/04/2016, importo Euro 4.986,51, relativa a crediti pretesi da per Controparte_3
l'anno 2013; 5 - cartella n°10220160019094092000, asseritamente notificata il 24/08/2016, importo Euro 556,42, relativa a crediti pretesi da per l'anno 2015-2016; CP_2
6 - cartella n°10220170002992947000, asseritamente notificata il 27/03/2017, importo Euro 5.432,02, relativa a crediti pretesi da per Controparte_3
l'anno 2014; 7 – avviso di addebito n°40220130001150301000, asseritamente notificato il 18/04/2013, importo Euro 54,40, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2008-2009; 8 – avviso di addebito n°40220130002057148000, asseritamente notificato il 4/01/2014, importo Euro 1.127,39, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2008; 9 – avviso di addebito n°40220140000310347000, asseritamente notificato il 28/05/2014, importo Euro 2.233,74, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2013; 10 – avviso di addebito n°40220140001994556000, asseritamente notificato il 7/10/2014, importo Euro 2.186,48, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2013; 11 – avviso di addebito n°40220140003518746000, asseritamente notificato il 2/01/2015, importo Euro 2.210,28, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2014; 12 – avviso di addebito n°40220140004301461000, asseritamente notificato il 18/02/2015, importo Euro 947,95, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2014; 13 – avviso di addebito n°40220150000895927000, asseritamente notificato il 26/10/2015, importo Euro 2.163,90, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2014; 14 – avviso di addebito n°40220160000679578000, asseritamente notificato il 4/05/2016, importo Euro 2.126,67, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2015; 15 – avviso di addebito n°40220160002782186000, asseritamente notificato il 6/11/2016, importo Euro 2.371,43, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2016; 16 – avviso di addebito n°40220160004271406000, asseritamente notificato il 21/12/2016, importo Euro 1.015,81, relativa a crediti pretesi da per l'anno CP_1
2016; per un importo complessivo pari ad Euro 37.779,01;
− parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento successivamente alla notifica delle cartelle/avvisi di addebito e ha chiesto:
2 “
1 - in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte;
2 - in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
3 - in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
4 - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Legge.”;
− parte convenuta rilevato che nell'intimazione impugnata risulta una sola CP_2 cartella riferita all'ente, ovvero la n. 102 2016 00190940 92 notificata il 24.08.2016 (doc.1), per complessivi € 424,73; ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto la stessa risulta regolarmente interrotta dall'ente di riscossione e, in ogni caso, la mera responsabilità di quest'ultimo nel recupero del credito;
ha eccepito la tardività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99 e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e la condanna del ricorrente al pagamento, a favore dell' della somma di E. 424,73 oltre CP_2 interessi e accessori. Spese come per legge.”;
− parte resistente , rilevando la titolarità in capo all'ente di riscossione delle CP_1 procedure di recupero del credito, ha chiesto:
“Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata nella non temuta ipotesi di accoglimento anche solo parziale del ricorso per fatti imputabili all'Agente della Riscossione, mandare assolto l'Istituto dal pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente e condannare l'Agente della Riscossione alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”; CP_1
− parte resistente Controparte_5 pur ritenendo infondata la pretesa ed affermando la titolarità di
[...] [...]
, ha dedotto di aver interrotto la prescrizione con l'invio dei Controparte_6 seguenti atti:
- per il ruolo 2011, il sollecito di pagamento ruolo 2011 di cui alla nota prot. n. 250933 del 27.11.2015, notificato - a mezzo raccomandata a/r- in data 17.12.2015 (doc. 5); e, successivamente, il sollecito di pagamento contribuzioni di cui alla nota prot. n. 657970 del 22.06.2020 (doc. 8);
- per il ruolo 2014, il sollecito di pagamento ruolo 2014 di cui alla nota prot. n. 55149 dell'1.02.2019, notificato – a mezzo raccomandata a/r - in data 18.02.2019 (doc. 6);
- per il ruolo 2015, il sollecito di pagamento ruolo 2015 di cui alla nota prot. n. 942900 del 5.12.2019, notificato – a mezzo raccomandata a/r - in data 20.12.2019 (doc. 7);
3 - per il ruol0 2016 e il ruolo 2017, il sollecito di pagamento di cui alla nota prot. n. 657970 del 22.06.2020 (doc. 8);
− ha, inoltre, richiamato l'applicabilità della sospensione dei termini CP_5 prescrizionali prevista dall'art. 37, c. 2, d.l. 18/2020 (dal 23.02.2020 al 30.06. 2020, per un totale di 129 giorni), nonché dall'art. 11, c. 9, d.l. 183/2020 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 182 giorni); ha quindi chiesto:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nelle cartelle di pagamento di cui in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del geom.
al pagamento degli stessi. Con vittoria di spese e compensi.”; Parte_1
− parte resistente ha eccepito Controparte_7 la carenza di interesse del ricorrente all'annullamento dell'intimazione di pagamento, costituente mero avviso della sussistenza di un debito e, in ogni caso, ha rilevato l'avvenuta interruzione della prescrizione per mezzo della notifica dei seguenti atti:
- intimazione di pagamento n. 10220189000920943000 (doc. 3),
- comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca n. 10276201600001143000 notificata a mani il 20/04/2016 (doc. 4),
- comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca n. 10276202000000037000 notificata il 20/02/2020 tramite pec (doc. 5)
- istanza di rateizzazione formulata il 5/5/2016 (doc. 6);
− ha, inoltre, rilevato l'applicabilità al caso di specie della sospensione delle CP_6 procedure di riscossione per oltre un anno e mezzo operata dal legislatore a causa della pandemia da Covid 19; ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- la revoca del provvedimento di sospensione per le ragioni sopra evidenziate;
- si dichiari l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per tutte le ragioni esposte;
- si dichiari la decadenza dall'azione; Nel merito:
- si rigettino le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto, con conseguente dichiarazione d'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 10220229001622011000, con ogni conseguenza di legge;
- in tutti i casi con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, cpa e iva come per legge oltre al risarcimento ex art. 96 cpc.”;
− la causa è stata discussa mediante trattazione scritta e viene così decisa.
Ritenuto che:
4 1. il ricorso è stato introdotto in data 18.6.22, decorso quindi il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento che, ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99, nelle ipotesi di mancata preventiva notifica del titolo, autorizza la contestazione tardiva del credito;
2. a fronte di ciò, il credito vantato dagli enti resistenti è, in ogni caso, divenuto incontrovertibile (cfr. Cass. n. 18145/12);
3. coerentemente, oggetto dell'impugnazione introdotta dal ricorrente è unicamente l'accertamento della prescrizione cd. “sopravvenuta”, ovvero maturata successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione oggetto di causa;
4. pacifica l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 335/95, occorre verificare l'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti all'uopo dedotti e prodotti dalla resistente CP_6 incaricata della riscossione;
5. ebbene, nel quinquennio anteriore all'introduzione del giudizio, ed in particolare il 20.02.2020, ha incontestatamente notificato a mezzo pec al CP_6 ricorrente la comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca n. 10276202000000037000 (doc. 5 ader) avente ad oggetto tutti i titoli sottesi all'intimazione di pagamento, oltre ad altri;
6. l'idoneità interruttiva del decorso della prescrizione di tale atto è stata da ultimo affermata anche da Cass. n. 22267/24 che, nell'analogo ambito tributario, ha chiarito che “la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione”;
7. inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente in prima udienza, l'eventuale mancata inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo utilizzato dal mittente per l'invio della comunicazione non influisce sulla validità della notifica posto che l'art. 26 DPR 602/73, che disciplina la notifica a mezzo PEC degli atti esattoriali, non richiama l'art.
3-bis della L. 53/1994, il quale, invece, prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; difatti, come ricordato anche da C. App. Milano n. 385/23 cit., per costante giurisprudenza di merito,
“le norme sulla notifica via PEC degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non
5 imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi” (cfr. Tribunale Venezia sez. lav., 17/02/2023, n. 106);
8. in un caso analogo al presente, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (“va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA, poiché è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,), la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3), ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, difatti, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”, Cass. SS.UU. 18 maggio 2022, n. 15979);
9. per i titoli notificati nel quinquennio anteriore al 20.2.20, pertanto, il credito non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
10. quanto ai titoli notificati prima del 20.2.15, ovvero quelli in premessa indicati ai numeri 1, 2 e da 7 a 12, il decorso della prescrizione, per le stesse ragioni anzi dette, risulta validamente interrotto dalla comunicazione preventiva d'iscrizione d'ipoteca n. 10276201600001143000 incontestatamente notificata a mani il 20/04/2016 (doc. 4 ader, riguardante, tra le altre, le cartelle sub.1 e 2);
11. inoltre, in data 5.5.16, il ricorrente ha formulato istanza di rateizzazione avente ad oggetto i crediti di cui ai titoli indicati sub n. da 7 a 14; anche tale atto, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, assume valore interruttivo della prescrizione: è, infatti, assorbente rilevare che la fattispecie dell'art. 2944 c.c. non presuppone un atto negoziale cioè una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, essendo sufficiente allo scopo serbare un comportamento obiettivamente incompatibile con l'intento di contestare il credito e tale è la richiesta di estinguere a rate il debito accompagnata o meno dal saldo di alcune rate (cfr. nello stesso senso Trib. Perugia n.27/23, App. Torino n. 369/21, ma anche Cass. n. 26013/15, Cass. n. 10327/17 e Cass. n. 37389/22);
12. il ricorso non può quindi trovare accoglimento stante la mancata maturazione del termine prescrizionale invocato;
6 13. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% e con parametrazione rispetto ai valori di causa relativi a ciascun ente resistente;
14. in assenza di prova dei presupposti, deve essere rigettata l'istanza di di CP_6 condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_6 liquidate in € 3.300, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di e , CP_5 CP_1 liquidate in € 2.000 ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 liquidate in € 500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 26/05/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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