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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/11/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 750/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto a Niscemi matrimonio concordatario il 20.9.1997, trascritto nei registri degli Atti di
1 matrimonio del Comune di Niscemi, anno 1997 Parte II Serie A n. 145, unione dalla quale sono nate le due figlie il 4.2.1998 e il 9.11.2004, chiedevano l'omologa della Persona_1 Persona_2
separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 25.9.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 26.2.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un
"risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni
“negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
2 Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione n.
28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie già maggiorenni ancorché non economicamente autosufficienti.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto alla richieste delle parti, può omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L.
n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili, con separata ordinanza.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Svizzera) il 14.10.1973 e , nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi Parte II
Serie A n. 145, anno 1997);
- RIMETTE la causa sul come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
6.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto a Niscemi matrimonio concordatario il 20.9.1997, trascritto nei registri degli Atti di
1 matrimonio del Comune di Niscemi, anno 1997 Parte II Serie A n. 145, unione dalla quale sono nate le due figlie il 4.2.1998 e il 9.11.2004, chiedevano l'omologa della Persona_1 Persona_2
separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 25.9.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 26.2.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un
"risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni
“negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
2 Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione n.
28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie già maggiorenni ancorché non economicamente autosufficienti.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto alla richieste delle parti, può omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L.
n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili, con separata ordinanza.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Svizzera) il 14.10.1973 e , nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi Parte II
Serie A n. 145, anno 1997);
- RIMETTE la causa sul come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
6.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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