Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00350/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02888/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Lipani, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via n. Turrisi 48;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 28/6/2017, di rigetto dell’istanza d rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto ritualmente notificato il 10.11.2017 e depositato il 7.12.2017 -OMISSIS- ha esposto:
-) in data 10.7.2014 egli aveva ottenuto dalla Questura di Palermo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con validità fino al 9.7.2016;
-) in data 7.7.2016 egli ha presentato alla medesima Questura istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
-) con nota del 19.10.2016 la Questura di Palermo lo ha invitato, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90, a produrre documentazione contabile al fine di dimostrare la propria capacità reddituale;
-) con nota del 12.9.2017 la medesima Questura gli ha notificato il provvedimento di rigetto dell’istanza emesso il precedente 28.6.2017.
2- Avverso il suddetto provvedimento viene presentato ricorso per il seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 3, art. 5, comma 5, e 22 comma 11 del D. Lgs. 286/98. Carenza di attività istruttoria. Eccesso di potere. Diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per attesa occupazione.
Rilevando che il rigetto è basato sull’insussistenza di un reddito relativamente al periodo di imposta 2015, il ricorrente contesta le valutazioni dell’amministrazione di inattendibilità del reddito in quanto l’Amministrazione avrebbe sconfinato dalle proprie attribuzioni, anche in considerazione del fatto che neanche l'Amministrazione Finanziaria aveva sollevato perplessità in ordine alle componenti di reddito contestate dalla Questura.
Inoltre, il ricorrente adduce disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo quanto agli effetti di temporanee mancanze di reddito che, in tempi di grave crisi economica, possono investire tutte le forme di lavoro, contesta la legittimità del provvedimento impugnato in quanto lesivo del suo diritto di utilizzare il tempo previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 in combinato disposto con l’art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 per la ricerca o per l’avviamento di una nuova attività sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, ovvero un’attività lecita che gli potesse permettere di procurarsi un reddito onestamente.
3- Con atto depositato il 13.12.2017 si è costituita la Questura di Palermo per resistere al ricorso.
4- Alla camera di consiglio dell’8.1.2018, con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 10.1.2018 è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- All'udienza pubblica di smaltimento del 17.1.2023, in vista della quale non sono giunte produzioni dalle parti, la controversia è stata spedita in decisione.
6- Il ricorso è infondato.
7- In primo luogo, si rileva che il ricorrente ha depositato in giudizio unicamente il provvedimento impugnato, ma non vi ha allegato alcun documento idoneo a dare corpo alle deduzioni contenute nel ricorso.
Ciò rileva in termini di mancato assolvimento del principio di onere della prova, come conclamato dalla giurisprudenza per la quale “ Incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a fondamento delle doglianze formulate in ossequio al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del Giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori " (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14.7.2022, n.9853; Cfr. Cons. St., sez. III, n. 5622 del 2021).
8- Anche a prescindere dal dato da ultimo evidenziato, di per sé significativo, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, “ il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite; inoltre la misura di detto requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato dall'art. 22 comma 11, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 e, per il lavoro autonomo, dal successivo art. 26 comma 3” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16.10.2015, n. 1434).
9- Alla luce di quanto ora esposto risulta inconferente, come già osservato in sede cautelare, il riferimento di parte ricorrente all’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 2022, che disciplina il permesso per lavoro subordinato, è ultroneo nella presente sede, avendo parte ricorrente richiesto permesso di soggiorno per lavoro autonomo, regolato dall’art. 26.
10- A tal proposito si osserva che " Il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose" (Consiglio di Stato sez. III, 06/10/2022, n.8569).
11- Venendo alla fattispecie, la Questura ha rilevato la carenza di dati contabili nel Modello Unico Persone Fisiche 2016 per il periodo d’imposta 2015 compilato secondo il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nel senso della mancanza di valori relativi ai componenti negativi -acquisto merci o altri beni da destinare alla rivendita- nonché di riferimenti ai contributi previdenziali e assistenziali versati che, ove regolarmente inseriti, andrebbero defalcati dal reddito dichiarato ed in mancanza dei quali il reddito dichiarato risulterebbe incongruente in quanto perfettamente coincidente con il valore dei ricavi. Per altro verso, si rileva che l’odierno ricorrente non aveva prodotto copia dell’istanza all’INPS per l’accesso alle agevolazioni previdenziali previste dalla vigente normativa né la ricevuta F24 attestante il pagamento dell’imposta sostitutiva.
La sussistenza di tali carenze rendeva, a mente delle valutazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, la dichiarazione infedele e comunque non attendibile, mentre, per altro verso, in assenza dei riferimenti all’acquisto di beni rimarrebbe oscura la provenienza della merce oggetto di rivendita, attività indispensabile per dimostrare i ricavi dichiarati e comunque la provenienza lecita del reddito non avendo dimostrato il ricorrente di rivenduto merce acquistata o rimasta invenduta nell’anno precedente comunque registrata tra i costi dell’impresa.
12- Dinanzi a tali criticità -come si desume dal provvedimento impugnato e non contestato dal ricorrente- l’Ufficio aveva inviato a quest’ultimo due comunicazioni di avvio del procedimento (datate 19.10.2016 e quindi 27.2.2017) chiedendo chiarimenti e deposito di documenti al fine di sanare le suddette criticità, ambedue rimaste prive di riscontro da parte del ricorrente.
13- Dal complesso delle circostanze sopra evidenziate risultano rassegnate secondo buon senso e ragionevolezza le conclusioni dell’Amministrazione per le quali l'interessato, pur usufruendo dei servizi pubblici, non ha provveduto al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, né dell’imposta sostitutiva e non ha offerto un’adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica con una condotta qualificabile in termini di mancato contributo alla crescita economica del Paese e di scarsa integrazione nel tessuto economico e sociale e, non avendo adeguatamente dimostrato il possesso di un reddito sufficiente e, per giunta, di provenienza lecita, con conseguente rigetto dell’istanza.
14- Né la mancanza di rilievi da parte dell’Amministrazione finanziaria assume alcun rilievo, sia per l’autonomia di valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ma anche per la differente –e più diluita- tempistica con la quale l’Agenzia delle Entrate può procedere alla verifica della dichiarazione dei redditi dei contribuenti (nello specifico dichiarazione resa nel 2016 per il periodo di imposta nel 2015 a fronte di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel 2016 e rigettata nel 2017).
15- In conclusione, il ricorso va rigettato.
16- Le circostanze e la peculiarità della controversia inducono a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.