Ordinanza cautelare 24 novembre 2021
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 01902/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA LI e ET IV, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Adolfo Mario Balestreri e Laura Beccaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Camperio, 9;
contro
Comune di Lacchiarella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, 18;
nei confronti
RO RO e FE AM, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto fisico presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, 2;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Lacchiarella prot. n. 0010595/2021 del 25 giugno 2021, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economica e Adeguamenti Tecnologici, avente ad oggetto il rilascio del Permesso di costruire per la “realizzazione di box esterno su terreno sito in Lacchiarella (MI) via Papa Giovanni XXIII, n. 6, identificato catastalmente al foglio 17 particella 243, come da progetto presentato in data 06/04/2021 prot. n. 5571”, in favore del sig. RO RO, residente in [...];
- nonché del provvedimento del Comune di Lacchiarella, sempre a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economica e Adeguamenti Tecnologici, prot. n. 1110595/2021 del 18 giugno 2021, avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in favore del sig. RO RO, “per la realizzazione di box esterno in via Papa Giovanni XXIII, n. 6, su terreno identificato catastalmente al foglio 17 particella 243”;
- nonché di ogni ulteriore atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Lacchiarella n. 56 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto “l’interpretazione autentica del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14- bis L.R. 12/2005 e s.m.i.”;
- nonché di ogni atto comunque antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento – ove occorra – alla nota del Comune di Lacchiarella, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economiche e Adeguamenti Tecnologici, trasmessa a mezzo p.e.c. prot. n. 0012401/2021 del 23 luglio 2021 al difensore delle ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella, di RO RO e di FE AM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le esponenti sono proprietarie di una unità abitativa in Comune di Lacchiarella (MI), via Salvo D’Acquisto n. 5.
Il loro immobile è sito nelle vicinanze di un altro compendio di cui sono titolari i signori RO RO e FE AM.
Questi ultimi realizzavano sulla loro proprietà un box esterno, dopo avere ottenuto il permesso di costruire e la relativa autorizzazione paesaggistica.
Contro tali atti autorizzativi era proposto il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva, ricorso affidato a due distinte censure.
Con successivi motivi aggiunti, con ulteriore domanda di sospensiva, le esponenti impugnavano la deliberazione del Consiglio Comunale di Lacchiarella n. 56/2020 avente ad oggetto l’interpretazione autentica del Piano di Governo del Territorio (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale) ai sensi dell’art. 13 comma 14- bis della legge regionale (LR) n. 12/2005.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato ed i controinteressati, concludendo tutti per la reiezione del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio del 23.11.2021 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione n. 1275/2021, reputandosi insussistente il fumus dell’impugnativa.
Alla successiva pubblica udienza dell’11 luglio 2023 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, vista la complessiva infondatezza della presente impugnativa per le ragioni che si esporranno.
1. Con il ricorso principale sono gravati il permesso di costruire del 25.6.2021 ed il connesso provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 18.6.2021 aventi ad oggetto la realizzazione di un box esterno sul terreno dei controinteressati (cfr. i documenti “A” e “B” delle ricorrenti).
1.1 Nel primo motivo è lamentata la violazione dell’art. 3, paragrafo 3.8.2, delle norme tecniche (NTA) del Piano delle Regole (PdR) del PGT di Lacchiarella, laddove la norma prevede che negli interventi edilizi di nuova edificazione si deve osservare una distanza minima dal confine di proprietà pari a metà dell’altezza del fabbricato e non inferiore a 5,00 metri (cfr. il doc. 11 dei controinteressati, pag. 9).
Secondo le esponenti, che producono sul punto una perizia tecnica, la distanza del box dal confine è pari invece a circa 3,6 metri (cfr. il doc. 1 delle ricorrenti).
La doglianza, per quanto suggestiva e ben argomentata, non può essere accolta.
L’area dove insiste il box è inserita in zona B1, per la quale trova applicazione l’art. 15.2 delle NTA del Piano delle Regole (PdR), vale a dire uno dei tre atti costituenti il PGT secondo l’art. 7 della LR n. 12/2005.
Secondo tale norma tecnica (cfr. ancora il doc. 11 dei controinteressati, pag. 24) nelle zone B1 (tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale a bassa densità fondiarie), le distanze dai confini (Dc) sono disciplinate “secondo il codice civile”.
Il Comune di Lacchiarella è intervenuto per dare un’interpretazione autentica a tale norma attraverso la deliberazione consiliare n. 56/2020, deliberazione adottata ai sensi dell’art. 13 comma 14- bis della LR n. 12/2005.
In forza di tale previsione legislativa è possibile procedere con una semplice deliberazione di Consiglio Comunale – senza quindi ricorrere al procedimento di variante urbanistica – all’eliminazione di errori materiali, alle rettifiche o all’interpretazione autentica delle disposizioni del PGT.
La deliberazione n. 56/2020 ha statuito che le distanze dai confini nella zona B1 sono pari a tre metri, come indicato dall’art. 873 del codice civile (cfr. per la copia della deliberazione consiliare il doc. 8 del resistente).
La deliberazione consiliare suindicata è stata impugnata coi motivi aggiunti nel presente gravame.
L’Amministrazione di Lacchiarella ha in ogni modo rilasciato i titoli ivi gravati nel rispetto del vigente PGT, per cui i titoli stessi non possono essere reputati illegittimi per l’asserita violazione della disciplina sulle distanze dai confini.
Nel primo motivo è fatto anche riferimento al DM n. 1444/1968, sulla disciplina della distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate di cui all’art. 9 dello stesso DM.
E’ bene però chiarire che il box di cui è causa non è munito di finestre e che l’immobile delle ricorrenti è posto ad oltre 10 metri dal confine (cfr. il doc. 6 dei controinteressati), per cui nessuna violazione del citato DM può essere rilevata.
In conclusione, il primo mezzo deve rigettarsi.
1.2 Nel secondo motivo le esponenti evidenziano che l’area dove è sito il box sarebbe collocata nella zona di rispetto del vincolo storico-artistico posto sulla vicina Chiesa di San Martino per effetto del decreto ministeriale (DM) del 14.6.1959, decreto adottato ai sensi dell’allora vigente legge n. 1089/1939 (cfr. per la copia del DM il doc. 2 delle ricorrenti).
Il DM ha istituito un vincolo indiretto a tutela del bene storico-artistico (vincolo oggi disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004) ed in particolare ha imposto che le “future costruzioni” debbano avere una distanza di tre metri dal “margine della strada”.
Secondo le esponenti il progetto del box non rispetterebbe tale ultima prescrizione, per cui l’autorizzazione paesaggistica sarebbe illegittima.
Anche tale censura appare priva di pregio.
Non risulta, infatti, che l’area di collocazione del box confini con una strada; se si ha riguardo alla documentazione versata in giudizio si rinviene invece un sentiero campestre per il passaggio dei mezzi agricoli, denominato “Strada dei Prati di San Martino” (cfr. l’estratto di mappa satellitare, doc. 7 dei controinteressati ed anche il doc. 12 di questi ultimi).
Al succitato DM prodotto dalle esponenti è allegato un estratto di mappa che fa riferimento ad una strada denominata “Strada comunale per Villamaggiore” (si veda il doc. 2 delle ricorrenti, ultima pagina) ma si tratta di una diversa strada collocata a notevole distanza dalla Chiesa oggetto del vincolo (cfr. il doc. 9 dei controinteressati).
Non vi sono prove che il sentiero campestre di cui sopra abbia il carattere di vera e propria “strada”, tanto è vero che il sentiero stesso non compare neanche nell’elenco e classificazione delle strade del Comune di Lacchiarella (cfr. per tale elenco il doc. 8 dei controinteressati, vale a dire la deliberazione di Giunta Comunale n. 279/2001).
Neppure altri documenti, quali lo stradario del Comune e il calendario di pulizia delle strade comunali, menzionano il succitato sentiero agreste (cfr. i documenti 13 e 14 dei controinteressati).
La strada non è rinvenibile neanche nelle tavole allegate al PGT di Lacchiarella.
Le esponenti, di fronte a tale quadro probatorio, non offrono alcuna adeguata prova contraria, limitandosi a depositare un rogito notarile del 1974 che contiene un riferimento, peraltro generico, ad una “strada vicinale” (cfr. il doc. 8 delle ricorrenti); tuttavia il mero riferimento contenuto in tale atto notarile non può vanificare la copiosa produzione documentale delle parti intimate, che esclude che tale sentiero di passaggio di mezzi agricoli possa qualificarsi come “strada” ai sensi del citato DM.
In definitiva, devono rigettarsi anche il secondo motivo e quindi l’intero gravame principale.
2. I motivi aggiunti, contenenti una sola ed articolata doglianza, sono diretti contro la già menzionata deliberazione consiliare n. 56/2020 di interpretazione autentica delle NTA del PGT, laddove per la zona B1 di cui è causa ha previsto una distanza dal confine (Dc) di tre metri, con riferimento all’art. 873 del codice civile (cfr. il doc. 8 del resistente ed il doc. “C” delle ricorrenti).
2.1 Le parti istanti lamentano la violazione dell’art. 13 comma 14- bis della LR n. 12/2005 oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili.
L’art. 13 comma 14- bis succitato consente ai Comuni, attraverso una deliberazione consiliare analiticamente motivata, di correggere errori materiali oppure di disporre rettifiche e interpretazioni autentiche del PGT, senza dovere ricorrere al più complesso procedimento di variante urbanistica di cui al comma 13 del medesimo art. 13.
Nel caso di specie, dalla lettura della deliberazione n. 56/2020 e degli altri atti di causa, risulta chiaramente che:
- per la zona B1 le norme tecniche del PGT (art. 15.2 del Piano delle Regole) fanno riferimento, quanto alla distanza dai confini, semplicemente al “codice civile” e tale richiamo può essere considerato ambiguo o comunque foriero di interpretazioni contrastanti;
- per eliminare tale situazione di oggettiva incertezza, l’Ufficio Tecnico comunale ha sentito sul punto i tecnici estensori del PGT ed è stato convenuto di richiamare l’art. 873 del codice civile per fissare una distanza di tre metri, togliendo così ogni dubbio interpretativo dell’art. 15.2 del PGT;
- se è pur vero che lo stesso PGT prevede in altre zone la distanza di 5 metri, parimenti l’art. 15.2 ha carattere di norma speciale rispetto alla norma tecnica di ordine generale dell’art. 3 del Piano delle Regole (cfr. per le citate norme tecniche di piano il doc. 10 delle ricorrenti).
Ciò premesso, reputa il Collegio che la deliberazione consiliare gravata si sottragga alle censure esposte nei motivi aggiunti.
Le considerazioni svolte nella deliberazione non appaiono né illogiche né arbitrarie; di fronte ad un riferimento non univoco (“codice civile”) contenuto nell’art. 15.2 succitato, appare ragionevole e finanche necessaria un’interpretazione autentica della norma tecnica, attribuendo uno specifico significato alla formula generale utilizzata, vale a dire l’espressione “codice civile”.
Il richiamo all’art. 873 ha consentito di fissare la misura della distanza in tre metri.
Si badi che nessuna violazione di tale norma codicistica può essere imputata al Comune, visto che lo stesso art. 873 attribuisce ai regolamenti locali una semplice facoltà (“ può ”) di fissare una distanza maggiore.
In conclusione, devono rigettarsi interamente anche i motivi aggiunti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che così liquida:
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore del Comune di Lacchiarella;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di RO RO e FE AM.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO