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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE EX ART. 80 C.C.I.I.
Nel proc. N. 170/2024 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. (66 e) 74 c.c.i.i. depositato nell'interesse di CF Parte_1
e , C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. RAFFAELE FUSCO;
-esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di legge e che il gestore/commissario ha dato atto del raggiungimento della prescritta maggioranza dei voti ma non di quella delle classi, depositando relazione:
- considerato altresì che parte ricorrente:
a) possiede la qualità soggettiva e oggettiva richiesta;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver commesso nel quinquennio atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- ritenute l'ammissibilità e la fattibilità del piano, intesa quest'ultima, in analogia con quanto prevede l'art. 47 comma 1 c.c.i.i., come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissi;
Pagina 1 - rilevato che sono state proposte, ma solo al momento del voto, contestazioni da e CP_1 dall'Agenzia Fiscale;
- ritenuto, quanto alla tempestività delle contestazioni che quelle in senso stretto che attengono alla fase anteriore alle operazioni di voto debbono essere proposte entro il termine di cui all'art. 78, comma 2 lett. C) c.c.i.i., mentre quelle che attengono alla fase successiva, da considerarsi invece opposizioni all'omologa in senso proprio, possono essere proposte fino all'udienza fissata dal giudice;
- rilevato che nel caso specifico le contestazioni, attinenti alla prima specie, sono state proposte tempestivamente da creditori dissenzienti ma debbono essere rigettate per le seguenti sintetiche ragioni:
a) Per quanto attiene all' , la contestazione si basa su una asseritamente non ammissibile CP_1 disponibilità del credito previdenziale, laddove la normativa vigente prevede il pagamento in misura non inferiore all'importo effettivamente ricavabile in caso di liquidazione, tenuto conto della collocazione preferenziale derivante dalla causa di prelazione di legge prevista in favore dell'ente previdenziale (cfr. art. 74, comma 4 - art. 88, comma 1, C.C.I.I.);
b) per quanto attiene alla posizione dell'agenzia fiscale, essa non evoca scenari di dolo o colpa grave ma da un lato l'entità del credito (che non può essere accertata in questa sede se non ai fini delal regolarità del voto) e dall'altro la sussistenza di atti in frode;
senonchè, considerando anche che l'agenzia non si è costituita per replicare alle puntuale eccezioni di parte debitrice sul punto, si deve considerare quanto segue;
- l'atto del 27.3.2015, peraltro oggetto di rituale ostensione nella procedura, è tanto risalente da risultare palesemente precedente al verificarsi della crisi e può trovare giustificazione anche nella volontà di creare inadempienza rispetto al pagamento del mutuo, alla cui estinzione fu destinato gran parte del ricavato, oltre che alla estinzione di altri rapporti, anche fiscali;
- l'atto del 30.5.2018 fu determinato dalla volontà dei coeredi di sciogliere la comunione ereditaria ed il ricavato fu impiegato per il sostentamento della famiglia;
- piuttosto generica appare la valutazione dell'agenzia rispetto ai flussi di continuità, apparendo essi in linea con quelli passati;
considerato, quanto al cram down fiscale e contributivo, che in base all'attestazione dell'OCC confermata dal commissario, sussistono i presupposti di cui all'art. 80 c.c.i.i. anche in relazione al valore del mezzo usato per l'attività, considerando che esso potrebbe essere conservato in uso in caso di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visti gli artt. 79 e 80 c.c.i.i. rigetta le contestazioni ed omologa il piano di concordato;
dispone che parte debitrice ed il commissario provvedano a quanto prevede l'art. 81 c.c.i.i.; dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo del commissario/gestore e che sia pubblicata, depurata dei dati sensibili, in apposita area del sito web del tribunale, oltre alla trascrizione su eventuali beni ove necessario.
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
28/02/2025
Il GD dott. Giuseppe Rana
Pagina 2
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE EX ART. 80 C.C.I.I.
Nel proc. N. 170/2024 PU
IL GD
-visto il ricorso ex art. (66 e) 74 c.c.i.i. depositato nell'interesse di CF Parte_1
e , C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. RAFFAELE FUSCO;
-esaminati gli atti;
- osservato che sono state espletate le formalità di legge e che il gestore/commissario ha dato atto del raggiungimento della prescritta maggioranza dei voti ma non di quella delle classi, depositando relazione:
- considerato altresì che parte ricorrente:
a) possiede la qualità soggettiva e oggettiva richiesta;
b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver commesso nel quinquennio atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- ritenute l'ammissibilità e la fattibilità del piano, intesa quest'ultima, in analogia con quanto prevede l'art. 47 comma 1 c.c.i.i., come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissi;
Pagina 1 - rilevato che sono state proposte, ma solo al momento del voto, contestazioni da e CP_1 dall'Agenzia Fiscale;
- ritenuto, quanto alla tempestività delle contestazioni che quelle in senso stretto che attengono alla fase anteriore alle operazioni di voto debbono essere proposte entro il termine di cui all'art. 78, comma 2 lett. C) c.c.i.i., mentre quelle che attengono alla fase successiva, da considerarsi invece opposizioni all'omologa in senso proprio, possono essere proposte fino all'udienza fissata dal giudice;
- rilevato che nel caso specifico le contestazioni, attinenti alla prima specie, sono state proposte tempestivamente da creditori dissenzienti ma debbono essere rigettate per le seguenti sintetiche ragioni:
a) Per quanto attiene all' , la contestazione si basa su una asseritamente non ammissibile CP_1 disponibilità del credito previdenziale, laddove la normativa vigente prevede il pagamento in misura non inferiore all'importo effettivamente ricavabile in caso di liquidazione, tenuto conto della collocazione preferenziale derivante dalla causa di prelazione di legge prevista in favore dell'ente previdenziale (cfr. art. 74, comma 4 - art. 88, comma 1, C.C.I.I.);
b) per quanto attiene alla posizione dell'agenzia fiscale, essa non evoca scenari di dolo o colpa grave ma da un lato l'entità del credito (che non può essere accertata in questa sede se non ai fini delal regolarità del voto) e dall'altro la sussistenza di atti in frode;
senonchè, considerando anche che l'agenzia non si è costituita per replicare alle puntuale eccezioni di parte debitrice sul punto, si deve considerare quanto segue;
- l'atto del 27.3.2015, peraltro oggetto di rituale ostensione nella procedura, è tanto risalente da risultare palesemente precedente al verificarsi della crisi e può trovare giustificazione anche nella volontà di creare inadempienza rispetto al pagamento del mutuo, alla cui estinzione fu destinato gran parte del ricavato, oltre che alla estinzione di altri rapporti, anche fiscali;
- l'atto del 30.5.2018 fu determinato dalla volontà dei coeredi di sciogliere la comunione ereditaria ed il ricavato fu impiegato per il sostentamento della famiglia;
- piuttosto generica appare la valutazione dell'agenzia rispetto ai flussi di continuità, apparendo essi in linea con quelli passati;
considerato, quanto al cram down fiscale e contributivo, che in base all'attestazione dell'OCC confermata dal commissario, sussistono i presupposti di cui all'art. 80 c.c.i.i. anche in relazione al valore del mezzo usato per l'attività, considerando che esso potrebbe essere conservato in uso in caso di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visti gli artt. 79 e 80 c.c.i.i. rigetta le contestazioni ed omologa il piano di concordato;
dispone che parte debitrice ed il commissario provvedano a quanto prevede l'art. 81 c.c.i.i.; dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo del commissario/gestore e che sia pubblicata, depurata dei dati sensibili, in apposita area del sito web del tribunale, oltre alla trascrizione su eventuali beni ove necessario.
Dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
28/02/2025
Il GD dott. Giuseppe Rana
Pagina 2