Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2025, proposto da AR Di SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Vuolo e Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cetara, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di SA e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) del “parere contrario” della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di SA ed Avellino al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex articolo 146, D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, per “intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art 3, lettera d) del DPR 380/01 da eseguire sull’immobile sito in Cetara (SA) alla località San Gineto SNC. Foglio n. 4, particella 809 della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di SA ed Avellino” prot. n. 26395-P del 5.11.2024, successivamente notificato;
b) del preavviso di diniego prot. n. 24678-P del 17.10.2024;
c) della nota prot. n. 10748 del 28.11.2024 del Responsabile del Servizio per le Funzioni Paesaggistiche del Comune di Cetara recante il “diniego dell'autorizzazione paesaggistica ex art 146 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 e smi” afferente la “SCIA in alternativa al PDC prot. 4246 del 18.04.2024 per Intervento di “Ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3 lettera d) del DPR 380/01 da eseguire sull’immobile sito in Cetara (SA) alla Località San Gineto SNC e riportata al C.E.U. al foglio 4 p.lla 809 di proprietà del Sig. Di SC AR, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]”;
d)- della nota prot. n. 10375 del 14.11.2024 del Responsabile del Servizio Area Tecnica Edilizia Privata – Urbanistica dello stesso Comune recante la trasmissione del parere di cui sopra sub a);
e) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di SA e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 3 gennaio 2025 e depositato il 7 gennaio 2025, Di SC AR ha chiesto l’annullamento del “parere contrario” prot. n. 26395-P del 5 novembre 2024 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di SA ed Avellino al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex articolo 146, d.lgs. 22.1.2004 n. 42, per “intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art 3, lettera d) del DPR 380/01 da eseguire sull’immobile sito in Cetara (SA) alla località San Gineto SNC. Foglio n. 4, particella 809”, nonché la conseguente nota comunale di diniego prot. n. 10748 del 28 novembre 2024, esponendo in fatto:
- di essere proprietario di un immobile rurale, con annesso appezzamento di terreno, costituito da due livelli: il piano terra con destinazione d’uso a cantina e il piano primo ad uso abitativo, sito in Cetara alla Località San Gineto;
- di aver presentato SCIA alternativa al PdC per lavori di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, lett. d), DPR n. 380/2001, acquisita al protocollo del Comune il 18 aprile 2024, sub n. 4246 (corredata da contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica), avente ad oggetto una diversa distribuzione interna, una modifica delle aperture esterne e la copertura del lastrico solare con la realizzazione di un tetto a falde;
- in data 11 giugno 2024 il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza l’istanza ai sensi dell’articolo 146, d.lgs. n. 42/2004, in una alla relativa proposta di accoglimento, in virtù del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con nota prot. n. 6347 del 26 giugno 2024 la Soprintendenza ha formulato richiesta di chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 9543 del 17 ottobre 2024 la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e con successivo provvedimento prot. n. 26395-P del 5 novembre 2024 ha espresso parere definitivo contrario;
- nota prot. n. 10748 del 28 novembre 2024 il Responsabile del Servizio per le Funzioni Paesaggistiche del Comune di Cetara ha espresso il “diniego dell'autorizzazione paesaggistica ex art 146 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e smi” afferente la SCIA in alternativa al PDC prot. 4246 del 18 aprile 2024.
1.1. Il ricorrente ha, quindi, proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti contrari al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica, deducendo i motivi di illegittimità così di seguito rubricati:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità, illogicità e travisamento. Sviamento”, in quanto la Soprintendenza avrebbe basato il suo diniego esclusivamente su profili di carattere urbanistico-edilizio;
II) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità, illogicità e travisamento. Sviamento”, in quanto l’intervento non rientrerebbe comunque nella categoria della “nuova costruzione”, trattandosi di intervento di “ristrutturazione edilizia”;
III) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42, 10 bis l. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità, illogicità e travisamento. Sviamento”, in quanto la Soprintendenza non avrebbe puntualmente controdedotto alle osservazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 10- bis l. 241/90.
1.2. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1.3. Il Comune di Cetara, invece, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
1.4. All’esito della camera di consiglio, la causa è stata cancellata dal ruolo, previa rinuncia all’istanza cautelare di parte ricorrente ed è stata contestualmente fissata l’udienza pubblica del 18 giugno 2025 per la discussione e definizione nel merito.
1.5. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025, previo deposito di memorie ex articolo 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito specificati.
3. Il Collegio, prima di procedere all’esame dei singoli motivi articolati da parte ricorrente, ritiene necessario descrivere e qualificare correttamente l’intervento oggetto della richiesta, in via principale, di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, denegata con il provvedimento ivi impugnato.
3.1. L’intervento in questione, come si legge nella relazione tecnica e nella relazione paesaggistica allegate alla SCIA alternativa al permesso di costruire, consiste in « un intervento volto non solo alla manutenzione dell’immobile ma anche alla rifunzionalizzazione dello stesso e all’efficientamento sia energetico che sismico dell’involucro edilizio ». In particolare, l’intervento prevede « la variazione della tipologia di copertura del corpo di fabbrica, con la sostituzione del lastrico solare presente con un tetto termico a falde con struttura portante in legno. Tale scelta è sia architettonica, essendo tale tipologia di copertura più gradita alla Committenza sia (soprattutto) tecnica, in quanto finalizzata alla creazione di un vuoto tecnico (sottotetto) che garantisca l’efficientamento energetico di tutto l’involucro edilizio. In aggiunta a queste circostanze, inoltre, si può fare anche una considerazione squisitamente estetica a supporto di tale scelta, in quanto la copertura a falde appare sposarsi sicuramente meglio con il contesto in cui è ubicata la proprietà, costituito da un fondo agricolo adibito a coltivazioni tipiche della Costiera Amalfitana, come limoneti, vigneti ecc…Si specifica che il sottotetto così ricavato avrà altezze sotto trave minima di circa 0,15 m e massima di circa 1,75 m - per un’altezza media interna di circa 1,00 m (pertanto di gran lunga non abitabile) – e costituirà un vuoto tecnico per realizzare l’isolamento termico, dove eventualmente alloggiare componenti impiantistiche a servizio dell’unità. Nell’ottica del miglioramento energetico dell’edificio, inteso come sistema involucro-impianto, si prevedono anche l’isolamento termico a cappotto delle pareti perimetrali confinati con esterno e l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, i quali saranno posti in aderenza alle falde del tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento ». Nella relazione paesaggistica viene, inoltre, specificato che « L’intervento proposto apporterà due principali modificazioni sulla percezione esterna del corpo di fabbrica, non dovute tuttavia all’ampliamento per l’adeguamento dell’alloggio – in quanto proprio a tal uopo lo stesso sarà realizzato sul fronte Nord a tergo, ove non risulterà visibile dall’esterno della proprietà – e saranno: - la riconfigurazione del Prospetto Sud, il quale verrà reso più armonico con l’allineamento delle aperture, che allo stato attuale risultano sfalsate e l’omogeneizzazione delle stesse tramite la trasformazione delle finestre al piano primo in porte-finestre che consentiranno l’accesso ai due balconcini, anch’essi di nuova realizzazione […]; - la modifica della sagoma del corpo di fabbrica, dovuta alla realizzazione del tetto a falde che sostituirà l’attuale copertura costituita dal lastrico solare piano […]». La superficie che verrebbe coperta dal tetto a falda, come affermato dal ricorrente sarà di circa 25 mq e il vano “tecnico” avrà un volume di circa 50 mq (non abitabile) e il tetto avrebbe una pendenza di circa il 55%.
3.2. L’area interessata dall’intervento è, poi, sottoposta a tutte le disposizioni della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio per effetto per effetto del D.M. 21 dicembre 1961 nonché ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera f), e rientra nel perimetro del Piano territoriale P.U.T. costiera Sorrentino Amalfitana approvato con L.R.35/97 ed è classificata per quanto dichiarato dal tecnico comunale come zona 4 "riqualificazione ambientale ed insediativa di grado" del PUT ed in zona 3C del P.U.C. di Cetara.
3.3. Come risulta anche dai chiarimenti resi alla Soprintendenza dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cetara, con nota prot. 8822 del 25 settembre 2024, per l’area in cui ricade il manufatto oggetto di intervento valgono le seguenti disposizioni normative:
a. l’articolo 17 della L.R. 35/87 – PUT - consente, tra l’altro, « per l'edilizia esistente, esclusivamente interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al successivo titolo IV »;
b. l’articolo 70 delle N.T.A. del PUC adeguato al PUT che prevede «[…] per gli eventuali edifici preesistenti nelle singole zone C interessate dai PUA vanno computati nel volume massimo ammissibile determinato applicando l’indice di fabbricabilità territoriale (IT). Per tali edifici è ammessa la ristrutturazione edilizia a parità di volume e/o l’incremento volumetrico fino al conseguimento dei parametri massimi prescritti per le singole zone […]».
3.4. Ne discende che, quindi, risulta pacifico e incontestato che nell’area oggetto dell’intervento non sono ammesse “nuove costruzioni”.
4. Orbene, dal punto di vista urbanistico, la giurisprudenza si è occupata in molte occasioni della questione della questione della differenza tra interventi di ristrutturazione e interventi di “nuova costruzione”.
4.1. La giurisprudenza amministrativa, secondo un consolidato orientamento, ha chiarito che « quando un manufatto viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali, così come autorizzate, l'intervento è da qualificare non di "ristrutturazione" bensì di "nuova costruzione". Con tale locuzione si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma stabilita (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536). Orbene, nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304). La ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, etc.), l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione » (cfr. anche da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2876). Pur consentendo l'articolo 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328).
4.2. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento secondo cui « Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima" (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011, Rv. 619608; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12196 del 14/04/2022, Rv. 664390) » (Cassazione civile sez. II, 8 maggio 2024, n. 12535).
4.3. Di recente il Consiglio di Stato, con sentenza citata anche dalla Soprintendenza nel parere impugnato, con specifico riferimento all’intervento di realizzazione di un sottotetto sul lastrico solare che aveva determinato una copertura su una superficie di 150 mq, ha ritenuto corretta la sua qualificazione come nuova costruzione e non come ristrutturazione, anche perché aveva causato una modifica della sagoma del fabbricato preesistente (Consiglio di Stato sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10495).
4.4. Infine, sempre in punto di diritto, il Collegio ritiene opportuno chiarire che l’evoluzione della nozione normativa di “nuova costruzione” tracciata da questo Tribunale nella sentenza del 28 maggio 2025, n. 979, richiamata da parte ricorrente è quella che si pone in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione, rientranti nella categoria della ristrutturazione demo-ricostruttiva che prevede anche aumenti di volumetria, presupponendo pur sempre la necessità di demolire da un'altra parte e, pertanto, postulando un bilanciamento tra l'edificio da realizzare e quello da eliminare. Ne discende che non può, quindi, ritenersi che la nuova concezione della ristrutturazione edile implichi "consumo di nuovo suolo": « Il che segna l'elemento distintivo della nuova ristrutturazione edile, così come delineata dall'articolo 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, rispetto alla nuova costruzione di cui all'articolo 3 co. 1 lett. e) D.P.R. n. 380/2001, poiché la prima presuppone pur sempre la demolizione di un preesistente manufatto a differenza della seconda che si afferma quale categoria residuale comprendente gli interventi non riconducibili in altre casistiche e, quindi, anche l'attività edificatoria del tutto autonoma ed indipendente da eventuali preesistenti edifici da demolire » (da ultimo, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 3 giugno 2025, n. 422).
4.5. Nel parere della Soprintendenza ivi impugnato si legge, con particolare riferimento alla realizzazione della copertura a falde sul lastrico solare che « Con riferimento alle osservazioni prodotte si fa rilevare che: la sentenza del TAR citata [sentenza TAR Campania SA n.1272/2022 che, con riferimento alla realizzazione del tetto a falde che rientrerebbe nella fattispecie dell'efficientamento energetico e, quale volume tecnico, sarebbe, quindi, un intervento di ristrutturazione edilizia] è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza 4136/2023, ad ogni buon fine riguarda una diversa fattispecie relativa alla necessità di autorizzazione sismica. Sussistono di contro altre sentenze quale ad esempio la n. 10495/2023 del Consiglio di Stato che statuiscono "6.1. Quanto al primo motivo di appello deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado ha dato una corretta interpretazione dell'intervento edilizio sanzionato dal Comune qualificandolo come nuova costruzione e non come ristrutturazione; la realizzazione di un sottotetto sul lastrico operando una copertura su una superficie di mq 150 ha creato un nuovo volume, elemento questo che non rientra tra gli interventi che si possono realizzare con una ristrutturazione, per non parlare della modifica della sagoma del fabbricato preesistente...". Ad ogni buon fine risulta difficile assimilare ad un mero volume tecnico il volume definito da una copertura che viene prevista con una pendenza di circa il 55%, se non di più, tanto da essere alta all'esterno quasi quanto il fronte del fabbricato (cfr. vedi prospetto ovest). […] Inoltre, con riferimento alla conformità dell'intervento al PUC, che costituisce attuazione del PUT, si fa nuovamente rilevare che il richiamo più corretto sarebbe stato l'articolo 88 delle relative norme di attuazione che definisce gli interventi ammessi su edifici esistenti. Per quanto innanzi evidenziato non si ritengono superati i comunicati motivi ostativi relativamente alla realizzazione della copertura a due falde sul lastrico solare». La Soprintendenza ha, quindi, rilevato che «sussiste giurisprudenza amministrativa che ha statuito che la realizzazione di copertura a falde su lastrico solare è assimilabile alla nuova costruzione ed in quanto tale non consentita nella zona di riferimento se non previa redazione di piano attuativo » e ha ribadito che « acclarato che il fabbricato ricade in zona 4 del PUT, l'intervento proposto risulta valutabile favorevolmente previa diversa soluzione per il lastrico solare […]».
4.6. Orbene, dalla lettura delle motivazioni poste a fondamento del parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica appare evidente che la qualificazione dell’intervento di copertura a falde su lastrico solare, oggetto della richiesta principale della società istante, quale intervento di “nuova costruzione” ha rappresentato ragione ostativa sia ad eventuali proposte conformative, sia a valutazioni di tipo paesaggistico, in quanto gli interventi di nuova costruzione non sono consentiti dalle norme di attuazione del PUC adeguato al PUT.
4.7. Ne discende che risulta preliminare valutare la correttezza della qualificazione operata legittimamente dalla Soprintendenza, in considerazione del vincolo di inedificabilità assoluto imposto dal PUT. Invero, in tale ipotesi è lo stesso legislatore a compiere la valutazione dell'interesse pubblico anche paesaggistico, senza che residui alcun spazio per l'esercizio della discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
4.8. Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, infatti, la creazione di ogni tipo di volume, coerentemente alla natura degli interessi perseguiti, come precisato dalla giurisprudenza, (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 che ha evidenziato che il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume e Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123, secondo cui non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno).
5. La questione controversa nel presente giudizio ruota, quindi, attorno alla qualificazione dell'intervento progettato dal ricorrente come ristrutturazione edilizia ovvero come nuova costruzione.
5.1. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, alla quale il Collegio intende aderire, la variazione della tipologia di copertura del corpo di fabbrica, con la sostituzione del lastrico solare presente con un tetto termico a falde con struttura portante in legno, dal quale si ricaverà un sottotetto che avrà altezze sotto trave minima di circa 0,15 m e massima di circa 1,75 m, per un’altezza media interna di circa 1,00 m, con realizzazione di un volume di circa 50 mq, non può ritenersi implicare "consumo di nuovo suolo", né determinare una modifica radicale dell’immobile o un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo complesso non può dirsi affatto oggettivamente diversa da quella preesistente.
5.2. I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Soprintendenza, invero, attengono effettivamente a fattispecie di ben altra portata, perché relative ad interventi molto più estesi e non paragonabili in concreto all’intervento oggetto della presente causa (sopraelevazioni e coperture di 150 mq).
5.3. Ne discende che, nella fattispecie in esame, come si è già esposto sopra, poiché le dimensioni e le caratteristiche dell’intervento non consentono di qualificarlo come una “nuova costruzione”, ricorre sul punto il denunciato difetto di motivazione in relazione ai profili paesaggistici.
5.4. Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la Soprintendenza, « pur essendo titolare di un'ampia discrezionalità in materia, ha l'onere di corredare il provvedimento di diniego di ammissibilità paesaggistica di un'adeguata motivazione, riferita al concreto, alla realtà dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che impongono di escludere un determinato intervento (Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2020, n. 1903) o di limitarlo mediante prescrizioni » (in tali termini, Consiglio di Stato, sez. II, n. 10877 del 2023).
5.5. In questo caso, tanto il parere negativo, quanto il "preavviso di rigetto" da esso richiamato si limitano a richiamare i vincoli insistenti sull'area e le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e delle norme attuative contenute nel PUC, senza tuttavia spiegare in ragione di quali elementi l'intervento in esame, non sia compatibile con i valori paesaggistici della zona.
5.6. La motivazione, nel riferirsi genericamente al precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato n. 10495/2023, più volte citato, relativo alla realizzazione di un sottotetto sul lastrico solare con superficie di mq 150 e alla circostanza che il volume definito dalla copertura che viene prevista con una pendenza di circa il 55%, “tanto da essere alta all'esterno quasi quanto il fronte del fabbricato” non risulta sufficiente a far cogliere il merito paesaggistico dello specifico intervento oggetto dell’istanza di autorizzazione, perché potrebbe astrattamente attagliarsi a interventi eterogenei, anche diversi da quello in esame. Al contrario, l'Amministrazione avrebbe dovuto specificare quali delle concrete caratteristiche dell’intervento comportino un pregiudizio per i valori paesaggistici tutelati, soprattutto in relazione allo stato del fabbricato e dell’area circostante, indicando eventualmente quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe fare conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio (in questi termini, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 29 aprile 2024, n. 2838).Ciò tanto più vale nel caso specifico, in quanto l’intervento risulta espressamente finalizzato all’efficientamento energetico dell’immobile, sicché la Soprintendenza avrebbe anche dovuto espressamente contemperare tale esigenza, particolarmente apprezzata dal legislatore, con quelle estetiche di tutela del paesaggio.
6. Quanto, infine, al taglio degli alberi, in sede di chiarimenti resi alla Soprintendenza circa la diversa configurazione dell’area circostante il manufatto rispetto a quanto visibile da PS , il ricorrente ha dichiarato che « a seguito della morte di alcune piante e considerando i futuri lavori che dovranno interessare il manufatto edilizio, si è provveduto ad una eliminazione e taglio delle stesse solo in prossimità degli accessi al fabbricato sul fronte Sud, maggiormente interessato dai lavori ». 6.1. Sul punto la Soprintendenza, nel parere negativo, ha evidenziato « che il punto A.14 riguarda "la sostituzione o messa dimora di alberi e arbusti" e non, come nel caso in esame e per quanto risulta il solo taglio senza alcuna sostituzione . […]» e che « Pur prendendo atto della piccola estensione dell'area interessata dal taglio delle alberature cresciute in modo incontrollato, per quanto risulta, non è stata effettuata una sostituzione ed è stato alterato in modo permanente lo stato dei luoghi […]» , richiedendo, infine, una verifica da parte del responsabile comunale in merito alla vegetazione oggetto di taglio.
6.2. Orbene, anche sotto questo profilo, coglie nel segno la censura di difetto di motivazione e istruttoria da parte della Soprintendenza, in quanto non risulta approfondita la motivazione in relazione ai chiarimenti resi dal privato in ordine alla morte di alcune piante e alla porzione di terreno interessata da tali tagli, senza, comunque, dare conto dei profili paesaggistici di specifica competenza.
7. In conclusione, il ricorso deve esser accolto, assorbito l'esame dei rimanenti profili di censura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le successive determinazioni che l'Amministrazione potrà assumere in sede di riesercizio del potere alla luce della portata conformativa del presente provvedimento.
8. Di conseguenza vanno annullati sia il parere della Soprintendenza, sia il diniego comunale che condivide pedissequamente le conclusioni del parere della Soprintendenza e quest’ultima, in particolare, dovrà ripronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, accogliendola ovvero dando conto delle ragioni che precludono l'emissione di un provvedimento favorevole, in tal caso specificando quali caratteristiche dell'intervento siano in contrasto con il vincolo paesaggistico e per quale ragione, nonché comunque valutando il raggiungimento di una soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell'intervento con il minor sacrificio dell'interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (in questi termini, da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 5 giugno 2024, n. 5046).
9. La particolarità della vicenda e la circostanza che, essendo stato accertato il difetto di motivazione, l’istanza di autorizzazione paesaggistica dovrà comunque essere riesaminata sul piano sostanziale, giustificano la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di SA e Avellino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente a carico del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di SA e Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO