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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2331/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2331/2023 R.G., promossa da 1) ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GO) il 24.09.1948 e residente a [...]; 2) ( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.06.1991 e residente a [...] A;
entrambe difese, come da procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Alfredo US ( ), Chiara US ( ) ed Emanuele C.F._3 C.F._4
US ( ), tutti del Foro di Gorizia, con studio in Gorizia, C.F._5
Corso Italia, 51, i quali dichiarano per le comunicazioni di causa il fax 0481535544 nonché i seguenti indirizzi PEC , Email_1
; Email_2 Email_3
RICORRENTI contro
1) REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona dell'Ambasciatore pro tempore; RESISTENTE CONTUMACE
2) CF Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste (cod. fiscale (C.F
, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per P.IVA_2 legge PEC Email_4
3) in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
4) Controparte_4
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e
[...] difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
5) in persona del pro tempore Controparte_5 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
RESISTENTI
oggetto: responsabilità civile. conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 7.6.20231 e Parte_1 [...]
hanno agito in giudizio nei confronti della Federale di CP_1 CP_6
NI, della nonché dei Controparte_7 [...]
e della Controparte_8 Controparte_9 [...]
concludendo affinché “Voglia l'intestato Tribunale adito, adversis reiectis: CP_4
Nel merito: previo accertamento della responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati in odio a dalla epigrafata parte resistente, condannarla al pagamento Parte_2 della somma di euro 100.000,00 a favore di e della somma di euro Parte_1
100.000,00 a favore di o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Controparte_1 1 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023. pag. 2/15 giustizia, a titolo di risarcimento dei sopraindicati danni patrimoniali e non patrimoniali per il fatto illecito di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa. Con rifusione delle spese e compensi di lite.”. Rimaneva contumace la Repubblica Federale di NI mentre tra le Amministrazioni citate si costituiva in giudizio il Controparte_2 chiedendo “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
[...] Cont a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22; e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”. Non necessitandosi di svolgere attività istruttoria il Tribunale fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza dell'11.11.2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. All'udienza fissata il processo era trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e diritto e , rispettivamente figlia e nipote di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 07.11.1997),
[...]
pag. 3/15 hanno agito rivendicando iure hereditatis il risarcimento del danno subito dal de cuius in ragione della deportazione dell'uomo, dello stato di prigionia e trattamento degradante subito nel periodo di deportazione presso il campo di concentramento di Wietzendorf. Sinteticamente le ricorrenti hanno dedotto che:
- era arruolato come Carabiniere Ausiliario il 22.1.1940, Parte_2 assegnato alla Legione Carabinieri di Trieste il 30.03.1940 e lasciato in Congedo illimitato dal 05.04.1940;
- veniva richiamato alle armi il 22.01.1941 ed assegnato al XXV Settore di Copertura G. a F.2;
- in data 8 settembre 1943 veniva catturato a Salonicco dalle truppe tedesche e veniva deportato presso il campo di concentramento di Wietzendorf in Bassa Sassonia, conosciuto anche come “Stalag Oflag 83”;
- in data 1° settembre 1944 veniva trasferito nel campo di lavoro di AL (Stalag XI-B) con matricola di prigioniero n. 177768 e sottoposto ai lavori forzati in condizioni di vita e di lavoro disumane fino al giorno della sua liberazione;
- il 14 aprile 1945 veniva liberato dagli Alleati salvo essere trattenuto fino all'8 settembre 1945 in ragione delle pessime condizioni di salute, quando era rimpatriato, il 20.09.1945 veniva censito dal Centro di Raccolta di Padova ed, infine, veniva congedato. Durante il periodo di prigionia aveva subito trattamenti degradanti Parte_2
e gravi privazioni, aveva contratto la TBC, era giunto a pesare 38 kg subendo danni psico fisici significativi anche di natura esistenziale. Queste, in estrema sintesi, le ragioni a sostegno della domanda. Per completezza espositiva va evidenziato che il procedimento in esame si innesta all'interno di un filone contenzioso che ha visto gli eredi dei danneggiati (prioginieri di guerra militari e civili, internati e deposrtati) agire nei confronti della Repubblica Federale di NI per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine ai crimini commessi dal durante la Seconda Guerra Mondiale con particolare CP_11 riferimento ai trattamenti degradanti destinati ai deportati nei campi di concentramento. Detto contenzioso, che risulta pendente anche innanzi all'intestato Tribunale, solleva alcuni aspetti pregiudiziali comuni (ancorchè ciascun procedimento mantenga, evidentemente, aspetti di specificità) e da tali questioni è quindi opportuno prendere le mosse. Non pare doversi spendere un particolare onere motivazionale in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano, questione che merita un sintetico pag. 4/15 approfondimento perché rilevabile d'ufficio ancorchè la relativa eccezione, sollevata in precedenti analoghi, non sia stata riproposta dalla Avvocatura dello Stato nel presente procedimento. In merito, infatti, gli elementi di estraneità che vengono in rilievo impongono di fare riferimento ai parametri del diritto processuale civile internazionale e segnatamente il disposto dell'art. 3 della legge n. 218/1995 che consente di radicare il processo innanzi all'A.G. italiana se il convenuto, come nel nostro caso, ha una rappresentanza diplomatica stabile sul territorio nazionale. La soluzione è suffragata in via pretoria alla luce dell'indirizzo di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) per cui: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di NI, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in NI per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”. Ancora, e più recentemente: “L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 - 01).
pag. 5/15 Tanto chiarito, in ordine alla competenza territoriale, rileva il Tribunale che il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Roma (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 2025). Ed infatti ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quella del foro erariale è inoltre una competenza per territorio di carattere generale e inderogabile sia per accordo preventivo delle parti che per adesione successiva di quelle costituite e che gli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sottraggono alla stessa disponibilità dell'Amministrazione. Ora, tenuto conto che l'obbligazione dedotta in giudizio origina da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). La prima va senza dubbio esclusa perché il fatto nel caso in esame ha avuto inizio in Salonicco ed è proseguito in NI quindi fuori dai confini nazionali. Viene allora in rilievo il forum destinatae solutionis, che per i pagamenti degli indennizzi in denaro da parte del MEF ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 4 DM 28 giugno 2023 è la Tesoreria di Roma in conformità alle regole di contabilità di Stato. Tuttavia “l'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 - 01). Ebbene come sopra accennato il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) in una fase in cui era già maturata la preclusione per la rilevabilità anche d'ufficio della menzionata questione della competenza territoriale. Esaurite le questioni pregiudiziali vanno passate in rassegna quelle preliminari.
pag. 6/15 Cont L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della e tuttavia ritiene il Tribunale che non siano stati proposti elementi nuovi alla cui stregua discostarsi dall'indirizzo già seguito dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 518/2025 (non impugnata) che ha riconosciuto tale legittimazione in capo alla Repubblica Federale di NI. In particolare la difesa erariale eccepisce due condizioni ostative. La prima, di carattere sistematico, attiene al principio di diritto internazionale dell'immunità che esclude la sottoposizione di uno Stato sovrano alla giurisdizione di altro Stato sovrano. La seconda, di natura tecnica, prevede che con l'“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” ai sensi dell'art. 43 CP_11 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, lo Stato Italiano ha “assicurato continuità” all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di NI, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con cui a fronte dell'impegno della Repubblica Federale di NI a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano si impegnava a tenerla indenne da altre rivendicazioni ed a dichiarare “definite” tutte le questioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di NI o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La ratio delle disposizioni sarebbe dunque chiara e cioè tenere esclusa dal contenzioso la Repubblica Federale di NI anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni sul piano internazionale per la violazione del citato accordo. La tesi non può essere accolta. Quanto alla prima delle questioni declinate basti richiamare l'indirizzo della già evocata Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) che ha precisato come “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato pag. 7/15 straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La seconda eccezione invece va respinta sulla base delle seguente argomentazioni. Innanzitutto l'art. 43 comma 3 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 stabilisce che: “
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della NI per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti” con ciò limitando la tutela giurisdizionale sul piano esecutivo e non già in ordine al processo di cognizione. Anzi si prevede espressamente che il danneggiato possa dotarsi di una “sentenza avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni cfr. comma 2 del menzionato art. 43” (tema su cui si è pronunciata anche la corte Cost. sent. 159 del 21/7/2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione). In questi termini, quindi, non è precluso che la l'azione giurisdizionale volta all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa e di accertamento della responsabilità e di liquidazione del danno sia indirizzata anche alla Repubblica Federale di NI essendo preclusa, al contrario, solo una sentenza di condanna e l'azione esecutiva. Neppure convince la ricostruzione elaborata al paragrafo 10 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta per cui “Ricostruita in questi termini, la fattispecie introduce un'ipotesi peculiare di accollo, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni dell'Accordo di Bonn, con cui l'Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la NI (accollata) dai debiti risarcitori contratti da quest'ultima verso le vittime del Terzo Reich (accollatari), secondo il paradigma delineato dall'articolo 1273, comma 1, cod. civ.”. Infatti il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 non prevede alcun coinvolgimento
“negoziale” dell'accollatario in funzione liberatoria dell'accollata, il MEF non ha assunto l'obbligazione di risarcire il danno bensì di concedere un indennizzo al ricorrere dei presupposti normativi di talché la posizione dell'Amministrazione finanziaria sul piano sostanziale andrebbe assimilata più a quella del garante con la pag. 8/15 conseguenza tra l'altro che, sul piano processuale, essa può far valere tutte le eccezioni che il garantito avrebbe potuto opporre al creditore. Ancora, sulla natura del provvedimento giurisdizionale che il Tribunale può emettere, va rilevato che il comma 4 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nello stabilire che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi (…)”, esclude che nei giudizi di cognizione possa addivenirsi ad una condanna dell'Amministrazione dovendosi l'attività giurisdizionale limitare all'accertamento e alla liquidazione del danno mentre gli aspetti esecutivi sono regolati dal DM 28 giugno 2023 “Procedura di accesso e modalita' di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo CP_11 tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. Sono invece fondate le eccezioni in ordine al difetto di legittimazione passiva delle altre Amministrazioni citate in giudizio dai ricorrenti. In merito basti evidenziare che il Legislatore, nell'attribuire al MEF la titolarità, la gestione e la competenza in ordine all'istituito Fondo ha individuato uno specifico contraddittore pubblico e quini esclusivamente nei suoi confronti deve essere indirizzata l'azione civile. In tal senso va accertata e dichiarata la legittimazione passiva del solo Ministro dell'Economia e delle Finanze. Esaminando ora le altre eccezioni preliminari vanno respinte quelle di prescrizione e di rinuncia all'azione da parte de cuius. Quanto alla prima, la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato che sussume il fatto nell'ambito della fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 c.p. con conseguente termine estintivo dell'illecito civile da calcolarsi in linea con la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p. e 2947 c.c. non è condivisibile atteso che le dinamiche di deportazione dei prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi, per come verificatesi tra il 1939 e il 1945, integrano certamente i crimini di guerra in ragione della netta violazione degli obblighi internazionali già all'epoca vigenti (cfr. Convenzione di Ginevra). Inoltre la Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a l'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato all'art. 52, stabiliva che servizi pag. 9/15 agli “abitanti” potevano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" escludeva pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi e quindi lo svolgimento di lavori forzati a servizio del Reich esulava dai confini del diritto internazionale pattizio. L'eccezione (sollevata dalle difese degli imputati nell'ambito del processo di Norimberga) per cui la Convenzione de l'Aia non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti venne superata dal Tribunale di Norimberga osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le “regole2 da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. Alla qualificazione giuridica dei fatti come “crimini di guerra” segue la loro imprescrittibilità come convenzionalmente stabilito da una serie di Trattati internazionali (alcuni, per vero, cui lo Stato Italiano non ha aderito) tra cui quello istituivo della Corte Penale internazionale del 1998 la cui retroattività deve ritenersi fondata alla luce della clausola aperta dell'art. 10 comma 1 Cost. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. La riproposta ricostruzione giuridica e la natura delle fonti alla cui stregua è stato possibile configurare i fatti della deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato e come "crimine internazionale" sancendone imprescrittibilità, come ribadita in più Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché nei trattati istitutivi dei Tribunali Internazionali per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda oltre che, come anticipato, della C.P.I., consente di affermare che si sia al cospetto di norme di diritto consuetudinario di portata generale e allora valide ed efficaci per tutti i componenti della comunità internazionale. Peraltro la retroattività della imprescrittibilità sancita a livello internazionale, con riferimento alla questione civilistica di cui oggi si discute, neppure crea particolari problemi di frizione interna con il principio assoluto dell'irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all'art. 25 Cost. perché un conto è la responsabilità civile altro la responsabilità penale come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 2004 e Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 2024 “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia modellata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto (…) ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale”. Non rilevano neanche altre cause estintive del reato tra cui l'evocata morte del reo. pag. 10/15 In merito va rilevato, innanzitutto, che l'illecito di cui si chiede l'accertamento non ha carattere personalistico nel senso che non si muove l'azione nei confronti di un singolo soggetto persona fisica bensì di una serie di condotte realizzate nell'ambito di un criminale progetto politico. In secondo luogo l'eccezione erariale, pur suggestiva, ben argomentata e non priva di allegazioni, volta a dimostrare la morte del reo sulla base dell'aspettativa di vita, rimane, attualmente, ancora incerta e non soddisfa i parametri di precisione per consentire la formazione della prova sul fatto estintivo per presunzioni. Rimane da trattare, tra le questioni preliminari, quella della rinuncia abdicativa al diritto al risarcimento del danno da parte di che nessuna pretesa Parte_2 ha mai avanzato nei confronti dello Stato Italiano o della Repubblica Federale di NI. Ne conseguirebbe “l'estinzione del diritto per rinuncia tacita all'esercizio dello stesso manifestata per facta concludentia (…) e la domanda avversaria tesa ad ottenere il risarcimento per il danno iure proprio subito dal genitore o dall'avo è prima ancora che prescritta, inammissibile e infondata per mancato esercizio del diritto vantato e conseguente estinzione” (cfr. pag. 22 e 23 costituzione di comparsa e risposta). L'eccezione non può trovare accoglimento atteso che il de cuius è deceduto nel 1997 e quindi in data antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale sentenza 238 del 22.10.2014 che ha così disposto: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;
(…)”. Ebbene da tale data può quindi ritenersi che in concreto il diritto avrebbe potuto essere fatto valere con conseguente irrilevanza della denunciata inerzia del . Pt_3
Venendo al merito della questione ritiene il Tribunale che la domanda possa ritenersi fondata nella misura di cui segue. E' dimostrata la qualità di eredi delle ricorrenti come da documentazione allegata ai nn. 1 e 2 e l'accettazione della delazione ereditaria è confermata, quantomeno implicitamente, dalla proposizione del ricorso che ha originato il presente procedimento. pag. 11/15 E' documentalmente dimostrato che era arruolato come Parte_2
Carabiniere Ausiliario il 22.1.1940, assegnato alla Legione Carabinieri di Trieste il 30.03.1940, lasciato in Congedo illimitato dal 05.04.1940, veniva richiamato alle armi il 22.01.1941 ed assegnato al XXV Settore di Copertura G. a F.2 partecipando alle operazioni di guerra presso la frontiera Jugoslava dal 6.4.1941 al 6.4.1941 e poi partecipando alle operazioni di guerra nei Balcani - Territori Greci 18.11.1942 all'8.9.1943 (cfr. foglio matricolare all. 4). Ancora è fornita la prova dello stato di prigionia prima, e di internamento poi, in territorio tedesco dal 8.9.1943 al 14.4.1945 (cfr. foglio matricolare pag. 1) segnatamente presso il campo di Wietzendorf Oflag 83 (nome ufficiale Offizierlager 83) “catturato a Salonicco (Grecia) da truppe tedesche ed internato in NI campo Wietzendorf Annover”. L'uomo veniva poi trasferito nel campo di lavoro di AL (Stalag XI-B) con matricola di prigioniero n. 177768 (all. 5 pagg. 3 e 7). Ebbene la circostanza stessa della deportazione, prigionia e sottoposizione ai lavori forzati con conseguente privazione della libertà personale e violazione dei più basilari diritti dell'individuo consente di ritenere integrati tutti gli elementi costituivi del fatto illecito: la condotta contra ius posta in essere dai militari tedeschi e perciò riferibile direttamente al Terzo Reich per il principio di immedesimazione organica, il danno consistito nella lesione dei diritti personalissimi dell'individuo, il sicuro rapporto eziologico tra danno e internamento nonché l'elemento soggettivo rappresentato dalla sussistenza del dolo dei militari tedeschi come immediatamente evincibile dalle modalità reiterate di condotte analoghe. Può poi ritenersi provato, per fatto notorio ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c., che il trattamento agli internati militari italiani (IMI) e le condizioni di vita nell'ambito del Lager Oflag 83 fossero gravemente lesive del diritto all'integrità psicofisica. Al riguardo è sufficiente richiamare l'ampia letteratura storica, anche consultabile su fonti aperte, che ricostruisce l'organizzazione del campo e le condizioni di prigionia. In particolare la struttura, che nasceva come Stalag cioè campo di internamento per sottufficiali e truppe, venne mutata dal marzo 1944 in Oflag, destinato agli ufficiali, accolse dapprima internati russi di cui sono state rinvenute oltre 16.000 salme nei pressi del vicino cimitero, e poi accolse gli IMI con stime di circa 45.000,00 deceduti indipendentemente da azioni di combattimento, di cui all'incirca 20.000,00 nei campi: il deperimento organico dovuto alle pessime condizioni di vita sopportate negli Oflag e negli Stalag e le patologie conseguenti furono fra le prime cause di morte (cfr. I militari italiani internati nei campi di concentramento del Persona_1
Reich. 1943-1945. Traditi – disprezzati – dimenticati, Ufficio Storico dello CP_11
Stato Maggiore dell'Esercito, Roma, 1997, pp. 70 ss;
Gli internati Persona_1
pag. 12/15 militari italiani e i tedeschi, in, (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Persona_2
Militari internati e prigionieri di guerra nella NI nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze, 1992, pp. 796 ss;
Memorie di , Wietzendorf, Roma, Persona_3
Centro studi sulla deportazione e l'internamento, 1973). Circa la quantificazione del danno va preliminarmente evidenziato che non sono evocate voci di danno patrimoniale di talchè l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi circoscritto all'ipotesi di danno non patrimoniale. In merito va rilevato che la prova dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) nonché del suo impatto, modificativo in pejus, rispetto alla vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), conseguente alla lesione di situazioni soggettive protette a livello costituzionale (quali sono certamente quelli della libertà individuale, della dignità dell'individuo e dell'integrità psico fisica) è ricavabile, nel caso in esame, per presunzioni secondo il principio dell'id quod plerumque accidit nel senso che tali sono notariamente le ripercussioni sulla vita di chi subisca trattamenti degradanti di simile gravità come quelli supra meglio descritti. La sua liquidazione, in assenza di indici specifici di personalizzazione del danno e stante la necessità, già manifestata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, di fornire parametri il quanto più possibile oggettivi, va effettuata secondo principi di equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. così ritenendosi equo rapportarsi alle Tabelle Milanesi e segnatamente al parametro dell'inabilità temporanea totale. La stessa potrà essere riconosciuta esclusivamente per i comprovati giorni di internamento e non invece per il maggior periodo richiesto comprensivo anche dell'arco temporale trascorso con le Forze Alleate dopo la liberazione dal Oflag 83 poiché non è fornita la prova univoca delle reali condizioni di salute, dei motivi del trattenimento e alla circostanza non soccorre il principio già evocato dell'id quod plerumque accidit essendo oramai cessato lo stato di prigionia. Così ragionando si ritiene equo liquidare il danno secondo l'ammontare giornaliero per inabilità temporanea assoluta e partendo da un punto base di € 115,00 (di cui 84,00 per componente dinamico-relazionale e 31,00 per sofferenza soggettiva), per ciascun giorno di detenzione (quindi euro 115,00 x giorni 584) quantificarlo in euro 67.160,00. Non deve darsi luogo ad alcuna compensazione (compensatio lucri cum damno) con precedenti indennizzi percepiti, come eccepito dalla difesa erariale, poiché la circostanza è priva di allegazioni e supporto probatorio.
pag. 13/15 La somma deve essere maggiorata degli interessi volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma e con la rivalutazione monetaria (Cass. S.U. n. 1712/1995). Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va
“devalutato” alla data del fatto, 14 aprile 1945, e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è Cont imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961. La domanda di condanna, per le ragioni sopra espresse da ritenersi prospettabile nei soli confronti del MEF, va però rigettata in quanto in conformità al quadro normativo di cui al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e al DM 28 giugno 2023 è rimessa all'Autorità Giudiziaria l'accertamento del danno e la sua liquidazione mentre il pagamento dell'indennità previsto dall'art. 43 del citato decreto legge è soggetta all'esperimento della procedura amministrativa di cui al DM del 28/6/2023 con cui è stata data attuazione a tale disposizione normativa. Le spese di lite vengono compensate stante la natura e la complessità della vicenda che ha comportato l'approfondimento e la soluzione di numerose e complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
del e del
[...] Controparte_5 Controparte_4
;
[...]
- accerta la responsabilità della Repubblica Federale di NI, in continuità con il
Reich tedesco, per la sottoposizione di a prelevamento, CP_11 Parte_2 deportazione e internamento nel Campo Wietzendorf Oflag 83, a far data dal 8.9.1943 e sino al 14.4.1945;
- liquida in favore di e eredi di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
il danno subito in ragione della predetta lesione in complessivi € 67.160,00
[...] con interessi computati dal giorno della liberazione sino al 2 luglio 1961, al tasso pag. 14/15 legale sulla somma dapprima devalutata alla data del 14.4.2023, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 11.12.2025. il Giudice Matteo Petrolati
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2331/2023 R.G., promossa da 1) ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GO) il 24.09.1948 e residente a [...]; 2) ( ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.06.1991 e residente a [...] A;
entrambe difese, come da procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Alfredo US ( ), Chiara US ( ) ed Emanuele C.F._3 C.F._4
US ( ), tutti del Foro di Gorizia, con studio in Gorizia, C.F._5
Corso Italia, 51, i quali dichiarano per le comunicazioni di causa il fax 0481535544 nonché i seguenti indirizzi PEC , Email_1
; Email_2 Email_3
RICORRENTI contro
1) REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA in persona dell'Ambasciatore pro tempore; RESISTENTE CONTUMACE
2) CF Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste (cod. fiscale (C.F
, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per P.IVA_2 legge PEC Email_4
3) in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
4) Controparte_4
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e
[...] difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
5) in persona del pro tempore Controparte_5 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
RESISTENTI
oggetto: responsabilità civile. conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 7.6.20231 e Parte_1 [...]
hanno agito in giudizio nei confronti della Federale di CP_1 CP_6
NI, della nonché dei Controparte_7 [...]
e della Controparte_8 Controparte_9 [...]
concludendo affinché “Voglia l'intestato Tribunale adito, adversis reiectis: CP_4
Nel merito: previo accertamento della responsabilità dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati in odio a dalla epigrafata parte resistente, condannarla al pagamento Parte_2 della somma di euro 100.000,00 a favore di e della somma di euro Parte_1
100.000,00 a favore di o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Controparte_1 1 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023. pag. 2/15 giustizia, a titolo di risarcimento dei sopraindicati danni patrimoniali e non patrimoniali per il fatto illecito di cui in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa. Con rifusione delle spese e compensi di lite.”. Rimaneva contumace la Repubblica Federale di NI mentre tra le Amministrazioni citate si costituiva in giudizio il Controparte_2 chiedendo “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
[...] Cont a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22; e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”. Non necessitandosi di svolgere attività istruttoria il Tribunale fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza dell'11.11.2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. All'udienza fissata il processo era trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e diritto e , rispettivamente figlia e nipote di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 07.11.1997),
[...]
pag. 3/15 hanno agito rivendicando iure hereditatis il risarcimento del danno subito dal de cuius in ragione della deportazione dell'uomo, dello stato di prigionia e trattamento degradante subito nel periodo di deportazione presso il campo di concentramento di Wietzendorf. Sinteticamente le ricorrenti hanno dedotto che:
- era arruolato come Carabiniere Ausiliario il 22.1.1940, Parte_2 assegnato alla Legione Carabinieri di Trieste il 30.03.1940 e lasciato in Congedo illimitato dal 05.04.1940;
- veniva richiamato alle armi il 22.01.1941 ed assegnato al XXV Settore di Copertura G. a F.2;
- in data 8 settembre 1943 veniva catturato a Salonicco dalle truppe tedesche e veniva deportato presso il campo di concentramento di Wietzendorf in Bassa Sassonia, conosciuto anche come “Stalag Oflag 83”;
- in data 1° settembre 1944 veniva trasferito nel campo di lavoro di AL (Stalag XI-B) con matricola di prigioniero n. 177768 e sottoposto ai lavori forzati in condizioni di vita e di lavoro disumane fino al giorno della sua liberazione;
- il 14 aprile 1945 veniva liberato dagli Alleati salvo essere trattenuto fino all'8 settembre 1945 in ragione delle pessime condizioni di salute, quando era rimpatriato, il 20.09.1945 veniva censito dal Centro di Raccolta di Padova ed, infine, veniva congedato. Durante il periodo di prigionia aveva subito trattamenti degradanti Parte_2
e gravi privazioni, aveva contratto la TBC, era giunto a pesare 38 kg subendo danni psico fisici significativi anche di natura esistenziale. Queste, in estrema sintesi, le ragioni a sostegno della domanda. Per completezza espositiva va evidenziato che il procedimento in esame si innesta all'interno di un filone contenzioso che ha visto gli eredi dei danneggiati (prioginieri di guerra militari e civili, internati e deposrtati) agire nei confronti della Repubblica Federale di NI per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine ai crimini commessi dal durante la Seconda Guerra Mondiale con particolare CP_11 riferimento ai trattamenti degradanti destinati ai deportati nei campi di concentramento. Detto contenzioso, che risulta pendente anche innanzi all'intestato Tribunale, solleva alcuni aspetti pregiudiziali comuni (ancorchè ciascun procedimento mantenga, evidentemente, aspetti di specificità) e da tali questioni è quindi opportuno prendere le mosse. Non pare doversi spendere un particolare onere motivazionale in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano, questione che merita un sintetico pag. 4/15 approfondimento perché rilevabile d'ufficio ancorchè la relativa eccezione, sollevata in precedenti analoghi, non sia stata riproposta dalla Avvocatura dello Stato nel presente procedimento. In merito, infatti, gli elementi di estraneità che vengono in rilievo impongono di fare riferimento ai parametri del diritto processuale civile internazionale e segnatamente il disposto dell'art. 3 della legge n. 218/1995 che consente di radicare il processo innanzi all'A.G. italiana se il convenuto, come nel nostro caso, ha una rappresentanza diplomatica stabile sul territorio nazionale. La soluzione è suffragata in via pretoria alla luce dell'indirizzo di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) per cui: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di NI, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in NI per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”. Ancora, e più recentemente: “L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 - 01).
pag. 5/15 Tanto chiarito, in ordine alla competenza territoriale, rileva il Tribunale che il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Roma (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 2025). Ed infatti ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quella del foro erariale è inoltre una competenza per territorio di carattere generale e inderogabile sia per accordo preventivo delle parti che per adesione successiva di quelle costituite e che gli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sottraggono alla stessa disponibilità dell'Amministrazione. Ora, tenuto conto che l'obbligazione dedotta in giudizio origina da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). La prima va senza dubbio esclusa perché il fatto nel caso in esame ha avuto inizio in Salonicco ed è proseguito in NI quindi fuori dai confini nazionali. Viene allora in rilievo il forum destinatae solutionis, che per i pagamenti degli indennizzi in denaro da parte del MEF ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 4 DM 28 giugno 2023 è la Tesoreria di Roma in conformità alle regole di contabilità di Stato. Tuttavia “l'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 - 01). Ebbene come sopra accennato il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) in una fase in cui era già maturata la preclusione per la rilevabilità anche d'ufficio della menzionata questione della competenza territoriale. Esaurite le questioni pregiudiziali vanno passate in rassegna quelle preliminari.
pag. 6/15 Cont L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della e tuttavia ritiene il Tribunale che non siano stati proposti elementi nuovi alla cui stregua discostarsi dall'indirizzo già seguito dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 518/2025 (non impugnata) che ha riconosciuto tale legittimazione in capo alla Repubblica Federale di NI. In particolare la difesa erariale eccepisce due condizioni ostative. La prima, di carattere sistematico, attiene al principio di diritto internazionale dell'immunità che esclude la sottoposizione di uno Stato sovrano alla giurisdizione di altro Stato sovrano. La seconda, di natura tecnica, prevede che con l'“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” ai sensi dell'art. 43 CP_11 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, lo Stato Italiano ha “assicurato continuità” all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di NI, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con cui a fronte dell'impegno della Repubblica Federale di NI a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano si impegnava a tenerla indenne da altre rivendicazioni ed a dichiarare “definite” tutte le questioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di NI o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La ratio delle disposizioni sarebbe dunque chiara e cioè tenere esclusa dal contenzioso la Repubblica Federale di NI anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni sul piano internazionale per la violazione del citato accordo. La tesi non può essere accolta. Quanto alla prima delle questioni declinate basti richiamare l'indirizzo della già evocata Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) che ha precisato come “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato pag. 7/15 straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La seconda eccezione invece va respinta sulla base delle seguente argomentazioni. Innanzitutto l'art. 43 comma 3 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 stabilisce che: “
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della NI per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti” con ciò limitando la tutela giurisdizionale sul piano esecutivo e non già in ordine al processo di cognizione. Anzi si prevede espressamente che il danneggiato possa dotarsi di una “sentenza avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni cfr. comma 2 del menzionato art. 43” (tema su cui si è pronunciata anche la corte Cost. sent. 159 del 21/7/2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione). In questi termini, quindi, non è precluso che la l'azione giurisdizionale volta all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa e di accertamento della responsabilità e di liquidazione del danno sia indirizzata anche alla Repubblica Federale di NI essendo preclusa, al contrario, solo una sentenza di condanna e l'azione esecutiva. Neppure convince la ricostruzione elaborata al paragrafo 10 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta per cui “Ricostruita in questi termini, la fattispecie introduce un'ipotesi peculiare di accollo, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni dell'Accordo di Bonn, con cui l'Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la NI (accollata) dai debiti risarcitori contratti da quest'ultima verso le vittime del Terzo Reich (accollatari), secondo il paradigma delineato dall'articolo 1273, comma 1, cod. civ.”. Infatti il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 non prevede alcun coinvolgimento
“negoziale” dell'accollatario in funzione liberatoria dell'accollata, il MEF non ha assunto l'obbligazione di risarcire il danno bensì di concedere un indennizzo al ricorrere dei presupposti normativi di talché la posizione dell'Amministrazione finanziaria sul piano sostanziale andrebbe assimilata più a quella del garante con la pag. 8/15 conseguenza tra l'altro che, sul piano processuale, essa può far valere tutte le eccezioni che il garantito avrebbe potuto opporre al creditore. Ancora, sulla natura del provvedimento giurisdizionale che il Tribunale può emettere, va rilevato che il comma 4 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nello stabilire che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi (…)”, esclude che nei giudizi di cognizione possa addivenirsi ad una condanna dell'Amministrazione dovendosi l'attività giurisdizionale limitare all'accertamento e alla liquidazione del danno mentre gli aspetti esecutivi sono regolati dal DM 28 giugno 2023 “Procedura di accesso e modalita' di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo CP_11 tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. Sono invece fondate le eccezioni in ordine al difetto di legittimazione passiva delle altre Amministrazioni citate in giudizio dai ricorrenti. In merito basti evidenziare che il Legislatore, nell'attribuire al MEF la titolarità, la gestione e la competenza in ordine all'istituito Fondo ha individuato uno specifico contraddittore pubblico e quini esclusivamente nei suoi confronti deve essere indirizzata l'azione civile. In tal senso va accertata e dichiarata la legittimazione passiva del solo Ministro dell'Economia e delle Finanze. Esaminando ora le altre eccezioni preliminari vanno respinte quelle di prescrizione e di rinuncia all'azione da parte de cuius. Quanto alla prima, la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato che sussume il fatto nell'ambito della fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 c.p. con conseguente termine estintivo dell'illecito civile da calcolarsi in linea con la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p. e 2947 c.c. non è condivisibile atteso che le dinamiche di deportazione dei prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi, per come verificatesi tra il 1939 e il 1945, integrano certamente i crimini di guerra in ragione della netta violazione degli obblighi internazionali già all'epoca vigenti (cfr. Convenzione di Ginevra). Inoltre la Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a l'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato all'art. 52, stabiliva che servizi pag. 9/15 agli “abitanti” potevano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" escludeva pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi e quindi lo svolgimento di lavori forzati a servizio del Reich esulava dai confini del diritto internazionale pattizio. L'eccezione (sollevata dalle difese degli imputati nell'ambito del processo di Norimberga) per cui la Convenzione de l'Aia non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti venne superata dal Tribunale di Norimberga osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le “regole2 da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. Alla qualificazione giuridica dei fatti come “crimini di guerra” segue la loro imprescrittibilità come convenzionalmente stabilito da una serie di Trattati internazionali (alcuni, per vero, cui lo Stato Italiano non ha aderito) tra cui quello istituivo della Corte Penale internazionale del 1998 la cui retroattività deve ritenersi fondata alla luce della clausola aperta dell'art. 10 comma 1 Cost. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. La riproposta ricostruzione giuridica e la natura delle fonti alla cui stregua è stato possibile configurare i fatti della deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato e come "crimine internazionale" sancendone imprescrittibilità, come ribadita in più Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché nei trattati istitutivi dei Tribunali Internazionali per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda oltre che, come anticipato, della C.P.I., consente di affermare che si sia al cospetto di norme di diritto consuetudinario di portata generale e allora valide ed efficaci per tutti i componenti della comunità internazionale. Peraltro la retroattività della imprescrittibilità sancita a livello internazionale, con riferimento alla questione civilistica di cui oggi si discute, neppure crea particolari problemi di frizione interna con il principio assoluto dell'irretroattività della norma penale sfavorevole di cui all'art. 25 Cost. perché un conto è la responsabilità civile altro la responsabilità penale come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 2004 e Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 2024 “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia modellata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto (…) ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale”. Non rilevano neanche altre cause estintive del reato tra cui l'evocata morte del reo. pag. 10/15 In merito va rilevato, innanzitutto, che l'illecito di cui si chiede l'accertamento non ha carattere personalistico nel senso che non si muove l'azione nei confronti di un singolo soggetto persona fisica bensì di una serie di condotte realizzate nell'ambito di un criminale progetto politico. In secondo luogo l'eccezione erariale, pur suggestiva, ben argomentata e non priva di allegazioni, volta a dimostrare la morte del reo sulla base dell'aspettativa di vita, rimane, attualmente, ancora incerta e non soddisfa i parametri di precisione per consentire la formazione della prova sul fatto estintivo per presunzioni. Rimane da trattare, tra le questioni preliminari, quella della rinuncia abdicativa al diritto al risarcimento del danno da parte di che nessuna pretesa Parte_2 ha mai avanzato nei confronti dello Stato Italiano o della Repubblica Federale di NI. Ne conseguirebbe “l'estinzione del diritto per rinuncia tacita all'esercizio dello stesso manifestata per facta concludentia (…) e la domanda avversaria tesa ad ottenere il risarcimento per il danno iure proprio subito dal genitore o dall'avo è prima ancora che prescritta, inammissibile e infondata per mancato esercizio del diritto vantato e conseguente estinzione” (cfr. pag. 22 e 23 costituzione di comparsa e risposta). L'eccezione non può trovare accoglimento atteso che il de cuius è deceduto nel 1997 e quindi in data antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale sentenza 238 del 22.10.2014 che ha così disposto: “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;
(…)”. Ebbene da tale data può quindi ritenersi che in concreto il diritto avrebbe potuto essere fatto valere con conseguente irrilevanza della denunciata inerzia del . Pt_3
Venendo al merito della questione ritiene il Tribunale che la domanda possa ritenersi fondata nella misura di cui segue. E' dimostrata la qualità di eredi delle ricorrenti come da documentazione allegata ai nn. 1 e 2 e l'accettazione della delazione ereditaria è confermata, quantomeno implicitamente, dalla proposizione del ricorso che ha originato il presente procedimento. pag. 11/15 E' documentalmente dimostrato che era arruolato come Parte_2
Carabiniere Ausiliario il 22.1.1940, assegnato alla Legione Carabinieri di Trieste il 30.03.1940, lasciato in Congedo illimitato dal 05.04.1940, veniva richiamato alle armi il 22.01.1941 ed assegnato al XXV Settore di Copertura G. a F.2 partecipando alle operazioni di guerra presso la frontiera Jugoslava dal 6.4.1941 al 6.4.1941 e poi partecipando alle operazioni di guerra nei Balcani - Territori Greci 18.11.1942 all'8.9.1943 (cfr. foglio matricolare all. 4). Ancora è fornita la prova dello stato di prigionia prima, e di internamento poi, in territorio tedesco dal 8.9.1943 al 14.4.1945 (cfr. foglio matricolare pag. 1) segnatamente presso il campo di Wietzendorf Oflag 83 (nome ufficiale Offizierlager 83) “catturato a Salonicco (Grecia) da truppe tedesche ed internato in NI campo Wietzendorf Annover”. L'uomo veniva poi trasferito nel campo di lavoro di AL (Stalag XI-B) con matricola di prigioniero n. 177768 (all. 5 pagg. 3 e 7). Ebbene la circostanza stessa della deportazione, prigionia e sottoposizione ai lavori forzati con conseguente privazione della libertà personale e violazione dei più basilari diritti dell'individuo consente di ritenere integrati tutti gli elementi costituivi del fatto illecito: la condotta contra ius posta in essere dai militari tedeschi e perciò riferibile direttamente al Terzo Reich per il principio di immedesimazione organica, il danno consistito nella lesione dei diritti personalissimi dell'individuo, il sicuro rapporto eziologico tra danno e internamento nonché l'elemento soggettivo rappresentato dalla sussistenza del dolo dei militari tedeschi come immediatamente evincibile dalle modalità reiterate di condotte analoghe. Può poi ritenersi provato, per fatto notorio ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c., che il trattamento agli internati militari italiani (IMI) e le condizioni di vita nell'ambito del Lager Oflag 83 fossero gravemente lesive del diritto all'integrità psicofisica. Al riguardo è sufficiente richiamare l'ampia letteratura storica, anche consultabile su fonti aperte, che ricostruisce l'organizzazione del campo e le condizioni di prigionia. In particolare la struttura, che nasceva come Stalag cioè campo di internamento per sottufficiali e truppe, venne mutata dal marzo 1944 in Oflag, destinato agli ufficiali, accolse dapprima internati russi di cui sono state rinvenute oltre 16.000 salme nei pressi del vicino cimitero, e poi accolse gli IMI con stime di circa 45.000,00 deceduti indipendentemente da azioni di combattimento, di cui all'incirca 20.000,00 nei campi: il deperimento organico dovuto alle pessime condizioni di vita sopportate negli Oflag e negli Stalag e le patologie conseguenti furono fra le prime cause di morte (cfr. I militari italiani internati nei campi di concentramento del Persona_1
Reich. 1943-1945. Traditi – disprezzati – dimenticati, Ufficio Storico dello CP_11
Stato Maggiore dell'Esercito, Roma, 1997, pp. 70 ss;
Gli internati Persona_1
pag. 12/15 militari italiani e i tedeschi, in, (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Persona_2
Militari internati e prigionieri di guerra nella NI nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze, 1992, pp. 796 ss;
Memorie di , Wietzendorf, Roma, Persona_3
Centro studi sulla deportazione e l'internamento, 1973). Circa la quantificazione del danno va preliminarmente evidenziato che non sono evocate voci di danno patrimoniale di talchè l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi circoscritto all'ipotesi di danno non patrimoniale. In merito va rilevato che la prova dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) nonché del suo impatto, modificativo in pejus, rispetto alla vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), conseguente alla lesione di situazioni soggettive protette a livello costituzionale (quali sono certamente quelli della libertà individuale, della dignità dell'individuo e dell'integrità psico fisica) è ricavabile, nel caso in esame, per presunzioni secondo il principio dell'id quod plerumque accidit nel senso che tali sono notariamente le ripercussioni sulla vita di chi subisca trattamenti degradanti di simile gravità come quelli supra meglio descritti. La sua liquidazione, in assenza di indici specifici di personalizzazione del danno e stante la necessità, già manifestata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, di fornire parametri il quanto più possibile oggettivi, va effettuata secondo principi di equità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. così ritenendosi equo rapportarsi alle Tabelle Milanesi e segnatamente al parametro dell'inabilità temporanea totale. La stessa potrà essere riconosciuta esclusivamente per i comprovati giorni di internamento e non invece per il maggior periodo richiesto comprensivo anche dell'arco temporale trascorso con le Forze Alleate dopo la liberazione dal Oflag 83 poiché non è fornita la prova univoca delle reali condizioni di salute, dei motivi del trattenimento e alla circostanza non soccorre il principio già evocato dell'id quod plerumque accidit essendo oramai cessato lo stato di prigionia. Così ragionando si ritiene equo liquidare il danno secondo l'ammontare giornaliero per inabilità temporanea assoluta e partendo da un punto base di € 115,00 (di cui 84,00 per componente dinamico-relazionale e 31,00 per sofferenza soggettiva), per ciascun giorno di detenzione (quindi euro 115,00 x giorni 584) quantificarlo in euro 67.160,00. Non deve darsi luogo ad alcuna compensazione (compensatio lucri cum damno) con precedenti indennizzi percepiti, come eccepito dalla difesa erariale, poiché la circostanza è priva di allegazioni e supporto probatorio.
pag. 13/15 La somma deve essere maggiorata degli interessi volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma e con la rivalutazione monetaria (Cass. S.U. n. 1712/1995). Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va
“devalutato” alla data del fatto, 14 aprile 1945, e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è Cont imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961. La domanda di condanna, per le ragioni sopra espresse da ritenersi prospettabile nei soli confronti del MEF, va però rigettata in quanto in conformità al quadro normativo di cui al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e al DM 28 giugno 2023 è rimessa all'Autorità Giudiziaria l'accertamento del danno e la sua liquidazione mentre il pagamento dell'indennità previsto dall'art. 43 del citato decreto legge è soggetta all'esperimento della procedura amministrativa di cui al DM del 28/6/2023 con cui è stata data attuazione a tale disposizione normativa. Le spese di lite vengono compensate stante la natura e la complessità della vicenda che ha comportato l'approfondimento e la soluzione di numerose e complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
del e del
[...] Controparte_5 Controparte_4
;
[...]
- accerta la responsabilità della Repubblica Federale di NI, in continuità con il
Reich tedesco, per la sottoposizione di a prelevamento, CP_11 Parte_2 deportazione e internamento nel Campo Wietzendorf Oflag 83, a far data dal 8.9.1943 e sino al 14.4.1945;
- liquida in favore di e eredi di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
il danno subito in ragione della predetta lesione in complessivi € 67.160,00
[...] con interessi computati dal giorno della liberazione sino al 2 luglio 1961, al tasso pag. 14/15 legale sulla somma dapprima devalutata alla data del 14.4.2023, e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 11.12.2025. il Giudice Matteo Petrolati
pag. 15/15