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Sentenza 24 marzo 2026
Sentenza 24 marzo 2026
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Ordinanza cautelare 6 maggio 2026
Ordinanza cautelare 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 00647 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01763/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2025, proposto da
SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LL di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 24.09.2025, notificato nella medesima data, con il quale sono state disposte la diffida e la contestuale sospensione dell'attività di servizio - licenza taxi n. 11, in titolarità al ricorrente, per il periodo di 20 giorni consecutivi dal N. 01763/2025 REG.RIC.
1.10.2025 al 20.10.2025, emesso dal Comune di LL di Verona - Area
Sicurezza e Commercio, sottoscritto dall'arch. SI e dal dott. SI, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di LL di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. BE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 settembre 2025, il signor SI ha impugnato il provvedimento del Comune di LL di Verona (nel prosieguo, solo
Comune), emesso il 24 settembre 2025 dai Dirigenti dell'Area Tecnica e dell'Area
Sicurezza e Commercio, di diffida e contestuale sospensione dell'attività di servizio, ossia della licenza taxi n. 11 di cui lo stesso è titolare, per il periodo di 20 giorni consecutivi dall'1 ottobre 2025 al 20 ottobre 2025, disposto ai sensi degli artt. 55 e 56 del Regolamento comunale del servizio taxi e noleggio con conducente, approvato con delibera consiliare n. 71 dell'1 agosto 2002 (d'ora innanzi, solo Regolamento).
È opportuno premettere che il procedimento amministrativo è stato avviato dal
Comune a seguito di una segnalazione del 22 maggio 2025 presentata da una collega taxista (titolare della licenza n. 103 rilasciata dal Comune di Verona), signora -
OMISSIS-, ove la stessa lamentava “le continue e pressanti offese” ricevute dall'interessato. Più nel dettaglio, la segnalante rappresentava quanto segue: “Svolgo il mio servizio in aeroporto rispettando i regolamenti e le disposizioni in merito, ciò nonostante il signore in questione ogni qualvolta io mi ritrovi regolarmente in fila in attesa del mio turno nella zona di carico, non perde occasione per scendere dalla sua N. 01763/2025 REG.RIC.
auto e urlarmi contro le peggiori offese […]. Questo purtroppo accade ormai ogni giorno, un giorno addirittura mi trovavo al bar a prendere il caffè con un collega ed
è venuto di proposito ad insultarmi per poi andarsene”.
A detta segnalazione è seguita, il 30 maggio 2025, una querela sporta dalla medesima signora SI verso l'odierno ricorrente per violenza privata. Ivi vengono descritte le condotte di molestia poste in essere dall'interessato nell'area taxi dell'aeroporto veronese con l'intento di allontanare la querelante e gli altri taxisti da quel cruciale punto di prelievo dei clienti. Nello specifico, la signora SI ha dichiarato: il titolare della licenza n. 11 del Comune di LL di Verona “mi ha insultato mentre mi trovato con il collega SI in pausa caffè, orbene questi cominciava ad insultarmi dicendomi […]. Purtroppo ogni volta che vado in aeroporto, vivo quel momento con apprensione e se lo trovo in turno sinceramente verrò insultata. Non è più sostenibile la sua condotta, perché il nostro servizio è pubblico lui non può impormi il fatto che l'aeroporto è esclusivamente suo. Questa condotta viene tenuta anche con altri colleghi, ma nessuno vuole avere a che fare con lui. Faccio un esempio, domenica 25 maggio alle ore 13.30 circa eravamo agli arrivi in almeno 10 tassisti, tutti in fila, lui è sopraggiunto ed ha superato 5 di noi posizionandosi avanti a noi con il preteso diritto di fare ciò che vuole. Ovviamente mentre ci saltava, suonava il clacson ed offendeva. In questa circostanza era presente il collega SI”.
Il Comune ha quindi trasmesso, il 9 giugno 2025, la comunicazione di segnalazione all'interessato, convocandolo per il 17 giugno 2025 per sentirlo in merito ai fatti contestati. Indi l'Amministrazione ha escusso le persone informate sui fatti indicate nella succitata querela, ossia il signor SI (sentito il 23 luglio 2025) e il signor
SI (sentito il 24 luglio 2025), entrambi titolari di licenze taxi rilasciate dal
Comune di Verona. In seguito, ha inoltrato al segnalato, il 25 luglio 2025, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla diffida e alla contestuale N. 01763/2025 REG.RIC.
sospensione della licenza, invitandolo a esercitare il contraddittorio tramite la presentazione di note difensive e documenti.
Ritenuto che le osservazioni pervenute dall'interessato – le note scritte dei difensori dello stesso del 31 luglio 2025 e la sua dichiarazione di pari data concernente una
“controdenuncia nei confronti della segnalante per fatti diversi dalla contestazione del presente disciplinare” – fossero inidonee a superare le contestazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha emesso il provvedimento qui impugnato di diffida e sospensione della licenza per 20 giorni.
2. Avverso il suddetto provvedimento è qui insorto il ricorrente, proponendo le seguenti censure:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Legge n. 21 del 1992 e degli artt.
8 e 9 della Legge Regionale del Veneto n. 22 del 1996, in relazione all'art. 56 del
Regolamento comunale taxi e NCC n. 71/2002. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione”, perché il potere di irrogare sanzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto sarebbe sottratto alla competenza comunale, in quanto soggetto alla competenza dello Stato e delle Regioni. A fronte di ciò, il Comune avrebbe contestato al ricorrente una violazione non ricompresa nella normativa statale e regionale, in quanto prevista soltanto dall'art. 56 del Regolamento comunale.
II) “Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e conseguente violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erronea presupposizione dei fatti, difetto assoluto di motivazione”, perché il Comune non avrebbe indicato, neppure per relationem, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'applicazione della sanzione amministrativa, con specifico riguardo alla condotta addebitata al ricorrente. In specie, l'atto gravato si fonderebbe su una segnalazione di una collega taxista e una successiva nota integrativa con allegata una denuncia il cui contenuto sarebbe rimasto ignoto al ricorrente. In ogni caso, la condotta offensiva non N. 01763/2025 REG.RIC.
sarebbe imputabile a quest'ultimo, bensì alla segnalante, che avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale all'interessato.
III) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 56, comma 2, del Regolamento comunale taxi e NCC n. 71 del 2022. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, carenza di motivazione”, perché il Comune avrebbe applicato la citata disposizione regolamentare – secondo cui “La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo di 7 giorni quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 55, nell'arco di 24 mesi”
– nonostante il precedente provvedimento di diffida e contestuale sospensione a carico del ricorrente risalisse al 19 settembre 2023, quindi oltre il biennio di riferimento.
IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 59, comma 2, dello Statuto comunale.
Eccesso di potere per difetto di motivazione”, perché la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio, e quindi all'erogazione della sospensione della licenza taxi, spetterebbe al Sindaco e non ai Dirigenti di settore.
3. Con decreto n. 456 dell'1 ottobre 2025 è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche avanzata dal ricorrente, ravvisando “le prospettate ragioni di estrema gravità ed urgenza”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancata impugnazione di un atto presupposto – ossia il
Regolamento in base al quale è stato emesso il provvedimento gravato –, argomentando nondimeno per l'infondatezza di tutte le censure.
5. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha chiesto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica a fronte della rinuncia alla domanda cautelare, anche al fine di poter formalizzare ulteriori deduzioni difensive. La difesa del Comune si è impegnata, per conto della parte rappresentata, a non portare in esecuzione il provvedimento impugnato prima della decisione della causa nel merito. N. 01763/2025 REG.RIC.
Sulla scorta di quanto dichiarato dai procuratori delle parti, la causa è stata quindi cancellata dal ruolo della camera di consiglio.
6. In vista dell'udienza pubblica del 12 novembre 2025, le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche onde insistere per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito della medesima udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con riguardo all'ordine di esame dei motivi di ricorso, va data precedenza allo scrutinio del primo e del quarto in quanto concernenti questioni di competenza.
Come infatti chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, alla luce dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., in tutte le situazioni di incompetenza “si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus”.
8. Rispetto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente a fronte della sua infondatezza.
Sul punto, giova ricordare la disciplina legislativa di riferimento dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).
L'art. 4 (“Competenze regionali”) prevede, per quanto d'interesse, che: “1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una N. 01763/2025 REG.RIC.
visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale. 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza”.
Il successivo art. 5 (“Competenze comunali”) stabilisce che: “I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
Nell'ambito di tale cornice normativa, il Comune ha approvato il succitato
Regolamento del servizio taxi e NCC, definendo i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, le modalità di esercizio del servizio pubblico, la disciplina e l'organizzazione dello stesso, le caratteristiche dei tassametri e le norme di comportamento che i conducenti di autopubbliche devono osservare, nonché individuando le ipotesi di violazione delle modalità di svolgimento del servizio e le relative conseguenze sul piano sanzionatorio. Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 56, comma 1, del Regolamento prescrive che “La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi nei seguenti casi: […] - tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti; […]”.
Ciò chiarito, deve ritenersi che la competenza riconosciuta al Comune ex art. 5 della legge n. 21/1992 di regolamentare “le modalità per lo svolgimento del servizio” e “i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza” racchiuda in sé anche la N. 01763/2025 REG.RIC.
competenza a prevedere, sempre in via regolamentare, le conseguenze, sul piano dell'efficacia del titolo, derivanti dal mancato rispetto delle regole che stabiliscono lo svolgimento dell'attività autorizzata.
Tale esegesi normativa è del resto avallata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui “l'attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, della competenza, da esercitare in via regolamentare, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio nonché dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi implica in via necessaria, anche alla luce dei principi di materia di contrarius actus, la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti, sul piano dell'efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività autorizzata” (Cons. Stato, Sez. V, ord. 30 aprile 2013, n. 1543; ripresa da Cons. Stato,
Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4866).
In sostanza, la competenza comunale, prevista dalla suddetta norma di legge statale, a regolamentare le modalità del servizio in questione e le condizioni per l'ottenimento della relativa licenza include implicitamente anche la disciplina del potere di vigilanza e di autotutela per l'eventualità che tale servizio non venga espletato nel rispetto delle regole prescritte. Sicché è privo di fondamento ritenere che manchi una base di legge statale abilitante il Comune a introdurre una previsione regolamentare di illeciti sanzionabili con la sospensione della licenza.
9. Non coglie nel segno neppure il quarto motivo di ricorso, concernente una presunta competenza del Sindaco all'esercizio del potere sanzionatorio, in quanto non rientrante, a detta dell'esponente, tra le attribuzioni dirigenziali tracciate dagli artt. 107
e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Invero proprio le succitate disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali hanno sancito il definitivo passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli dirigenziali, iniziato con le riforme della Pubblica Amministrazione N. 01763/2025 REG.RIC.
degli anni '90. Siccome il potere sanzionatorio qui in discussione costituisce espressione del potere autoritativo già esercitato dal Dirigente preposto allo Sportello
Unico per le Attività Produttive nel rilasciare la licenza taxi, la competenza all'adozione dello stesso non può che spettare al medesimo organo dirigenziale. La sospensione temporanea della licenza è infatti un atto avente natura gestoria ed esecutiva che, in forza del principio di continuità dell'azione pubblica, dev'essere esercitato dal Dirigente competente ratione materiae.
10. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, attinente al difetto di istruttoria e di motivazione.
Il contenuto del provvedimento impugnato mostra in modo inequivocabile come la sospensione della licenza sia stata assunta in base alle “disposizioni previste dagli artt.
55 e 56 del Regolamento TAXI n. 71/2002”, dopo un'approfondita istruttoria iniziata con il ricevimento della segnalazione da parte della signora SI e proseguita con l'audizione del segnalato e di due persone informate sui fatti, le quali hanno confermato la versione fornita dalla segnalante, riconducibile alla fattispecie sanzionatoria dei “comportamenti minacciosi calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi”.
Gli stessi atti istruttori richiamati nel provvedimento – in specie il verbale dell'audizione del 17 giugno 2025 dell'odierno ricorrente – confutano quanto asserito da quest'ultimo in ordine alla sua mancata conoscenza della segnalazione e della successiva querela sporta nei suoi riguardi. Nel predetto verbale, infatti, si legge che, nel corso dell'audizione, il Dirigente dell'Area Sicurezza e Commercio “riporta le seguenti contestazioni costituenti fatti di rilevanza disciplinare contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, nelle note seguenti: segnalazione da parte della Sig.ra SI pervenuta in data 22/05/2025 rif. prot. n. SI
/2025 e successiva nota del 31/05/2025 con allegata denuncia dei carabinieri […] – fatti avvenuti da inizio anno 2025 ed intensificatisi nel mese di maggio, all'interno N. 01763/2025 REG.RIC.
della corsia TAXI dell'aeroporto Valerio Catullo. Per una cognizione dei fatti vengono mostrati e consegnati all'interessato gli atti in copia, oscurando per la privacy: l'indirizzo del mittente, il cellulare del mittente e i numeri di cellulare dei testimoni”. A fronte di tali contestazioni, l'odierno ricorrente ha “preso atto del contenuto degli atti visionati”, dichiarando poi “di non aver mai parlato con la Sig.ra
SI tassista di Verona”, di non aver “mai minacciato o detto parole fuori posto durante il servizio taxi” e di non ricordare “i fatti comunicati dalla Signora nell'esposto”, riservandosi di contro-denunciarla.
Ne deriva che il ricorrente, sin dalla fase iniziale del procedimento, fosse stato informato delle contestazioni mosse a suo carico – inerenti, per richiamare lo stesso verbale istruttorio del 17 giugno 2025, “disservizi al trasporto passeggeri nonché lite tra tassisti durante l'espletamento del servizio pubblico” – e degli elementi di fatto su cui le stesse contestazioni si radicavano.
Inoltre, nella comunicazione di avvio del procedimento del 25 luglio 2025,
l'Amministrazione ha financo specificato quali persone informate sui fatti avesse escusso, ritenendo di dover “dar corso al provvedimento di diffida (Art. 55) nonché all'avviso delle procedure finalizzate alla sospensione dell'attività (Art. 56) per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi”.
Peraltro, in accoglimento dell'istanza di accesso dell'interessato del 26 settembre
2025, il Comune ha trasmesso allo stesso il 29 settembre 2025 – quindi in data precedente alla notifica del ricorso ora in decisione – i verbali delle audizioni delle persone informate sui fatti.
Trattasi di atti che dimostrano la completezza dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione, in quanto idonei a confermare i fatti oggetto della segnalazione e della querela sporte dalla signora SI nei confronti dell'odierno ricorrente.
In particolare, il signor SI, sentito il 23 luglio 2025, ha riferito: “In merito ai fatti attinenti alla segnalazione / esposto della collega SI si precisa che nel N. 01763/2025 REG.RIC.
periodo di maggio 2025, durante la pausa caffè presso il bar temporaneo allestito per
i lavori in essere, il titolare della licenza n. 11 ha effettivamente enunciato le parole indicate nella denuncia della sig. SI, presentata ai Carabinieri, che erano dirette alla stessa in maniera inequivocabile”.
Anche il signor SI ha confermato l'unico episodio avvenuto in sua presenza narrato nella querela. Egli, se è vero che ha affermato di non aver sentito il ricorrente pronunciare parole ingiuriose, dato che aveva il finestrino chiuso, ha nondimeno descritto con precisione la condotta molesta dello stesso. Nello specifico ha dichiarato:
“In merito alla questione che mi viene sottoposta ed in particolare al comportamento del collega di LL, titolare della licenza n. 11, avvenuto nella corsia taxi nella giornata di domenica 25 maggio 2025 orario di pranzo (circa 13:30) dichiaro che mentre eravamo tutti in fila per l'attesa dei passeggeri, il collega della licenza n. 1 di
LL oltrepassava l'intera fila, fuori dalla sbarra per posizionarsi il primo utile nella corsia oltre tale sbarra, senza rispettare la fila d'ingresso. Durante tale manovra suonava ripetutamente il clacson del proprio veicolo e tenendo i finestrini chiusi con la radio accesa non ho sentito all'esterno parole / offese da parte del collega di LL, rivolte alla collega SI. Man mano che arrivavano i passeggeri, ogni taxista caricava il proprio secondo l'ordine; non avendo il collega atteso il suo turno aveva di fatto scavalcato i colleghi posizionati al di fuori della sbarra”.
Da quanto sopra esposto risulta che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato in relazione sia alla fattispecie sanzionatoria contestata, sia al contenuto dell'istruttoria: lo stesso richiama infatti non solo la segnalazione e la querela della signora SI, mostrate al ricorrente in sede di audizione, ma anche gli ulteriori approfondimenti condotti dal Comune al fine di vagliare la veridicità delle condotte di ingiuria e di molestia addebitate all'interessato, estrinsecatisi nell'audizione dei N. 01763/2025 REG.RIC.
soggetti presenti sui luoghi dei fatti, i quali hanno pienamente confermato i gravi comportamenti denunciati.
Peraltro lo stesso ricorrente – seppur intervenuto più volte nel procedimento, personalmente e tramite un proprio difensore – mai ha negato di aver compiuto la condotta offensiva descritta dalla querelante, limitandosi a dichiarare di non ricordare l'episodio e a promuovere una contro-querela per ingiurie a sfondo razziale. Un fatto, questo, che tuttavia non è connesso con l'oggetto della sanzione qui contestata, né è idoneo a scalfire la veridicità delle dichiarazioni riportate nella segnalazione e nella querela e confermate dai due testimoni oculari, che semmai potrà valere per avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti della signora SI.
In definitiva, la condotta tenuta dal ricorrente legittima la sanzione applicata, poiché sussumibile nella fattispecie ex art. 56, comma 1, del Regolamento riguardante i
“comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti”. La durata della sospensione della licenza pari a 20 giorni è inoltre proporzionale ai gravi fatti accertati, in quanto si attesta pressoché nei minimi edittali.
11. Infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui viene rilevata la violazione dell'art. 56, comma 2, del Regolamento riguardante la sanzione in caso di emissione di un secondo provvedimento di diffida nell'arco di 24 mesi.
In base alla motivazione complessiva del provvedimento impugnato, per come sopra illustrata, è evidente che la sospensione della licenza sia stata adottata in forza della sola violazione dell'art. 55, comma 1, del Regolamento, per avere il ricorrente tenuto comportamenti minacciosi e offensivi nei confronti di una collega, di per sé sufficiente a sorreggere la sanzione applicata.
L'art. 55, comma 2, del Regolamento è semplicemente “ricorda[to]” nell'atto gravato in quanto l'interessato è stato destinatario di un'altra sospensione della licenza emessa il 19 settembre 2023: ciò, tuttavia, non implica affatto che detta disposizione abbia costituito il fondamento normativo della sanzione qui contestata. N. 01763/2025 REG.RIC.
12. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di
LL di Verona, liquidandole nell'importo complessivo di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati in motivazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
BE ON, Referendario, Estensore N. 01763/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ON DO PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 00647 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01763/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2025, proposto da
SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Massella, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LL di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 24.09.2025, notificato nella medesima data, con il quale sono state disposte la diffida e la contestuale sospensione dell'attività di servizio - licenza taxi n. 11, in titolarità al ricorrente, per il periodo di 20 giorni consecutivi dal N. 01763/2025 REG.RIC.
1.10.2025 al 20.10.2025, emesso dal Comune di LL di Verona - Area
Sicurezza e Commercio, sottoscritto dall'arch. SI e dal dott. SI, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di LL di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. BE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 settembre 2025, il signor SI ha impugnato il provvedimento del Comune di LL di Verona (nel prosieguo, solo
Comune), emesso il 24 settembre 2025 dai Dirigenti dell'Area Tecnica e dell'Area
Sicurezza e Commercio, di diffida e contestuale sospensione dell'attività di servizio, ossia della licenza taxi n. 11 di cui lo stesso è titolare, per il periodo di 20 giorni consecutivi dall'1 ottobre 2025 al 20 ottobre 2025, disposto ai sensi degli artt. 55 e 56 del Regolamento comunale del servizio taxi e noleggio con conducente, approvato con delibera consiliare n. 71 dell'1 agosto 2002 (d'ora innanzi, solo Regolamento).
È opportuno premettere che il procedimento amministrativo è stato avviato dal
Comune a seguito di una segnalazione del 22 maggio 2025 presentata da una collega taxista (titolare della licenza n. 103 rilasciata dal Comune di Verona), signora -
OMISSIS-, ove la stessa lamentava “le continue e pressanti offese” ricevute dall'interessato. Più nel dettaglio, la segnalante rappresentava quanto segue: “Svolgo il mio servizio in aeroporto rispettando i regolamenti e le disposizioni in merito, ciò nonostante il signore in questione ogni qualvolta io mi ritrovi regolarmente in fila in attesa del mio turno nella zona di carico, non perde occasione per scendere dalla sua N. 01763/2025 REG.RIC.
auto e urlarmi contro le peggiori offese […]. Questo purtroppo accade ormai ogni giorno, un giorno addirittura mi trovavo al bar a prendere il caffè con un collega ed
è venuto di proposito ad insultarmi per poi andarsene”.
A detta segnalazione è seguita, il 30 maggio 2025, una querela sporta dalla medesima signora SI verso l'odierno ricorrente per violenza privata. Ivi vengono descritte le condotte di molestia poste in essere dall'interessato nell'area taxi dell'aeroporto veronese con l'intento di allontanare la querelante e gli altri taxisti da quel cruciale punto di prelievo dei clienti. Nello specifico, la signora SI ha dichiarato: il titolare della licenza n. 11 del Comune di LL di Verona “mi ha insultato mentre mi trovato con il collega SI in pausa caffè, orbene questi cominciava ad insultarmi dicendomi […]. Purtroppo ogni volta che vado in aeroporto, vivo quel momento con apprensione e se lo trovo in turno sinceramente verrò insultata. Non è più sostenibile la sua condotta, perché il nostro servizio è pubblico lui non può impormi il fatto che l'aeroporto è esclusivamente suo. Questa condotta viene tenuta anche con altri colleghi, ma nessuno vuole avere a che fare con lui. Faccio un esempio, domenica 25 maggio alle ore 13.30 circa eravamo agli arrivi in almeno 10 tassisti, tutti in fila, lui è sopraggiunto ed ha superato 5 di noi posizionandosi avanti a noi con il preteso diritto di fare ciò che vuole. Ovviamente mentre ci saltava, suonava il clacson ed offendeva. In questa circostanza era presente il collega SI”.
Il Comune ha quindi trasmesso, il 9 giugno 2025, la comunicazione di segnalazione all'interessato, convocandolo per il 17 giugno 2025 per sentirlo in merito ai fatti contestati. Indi l'Amministrazione ha escusso le persone informate sui fatti indicate nella succitata querela, ossia il signor SI (sentito il 23 luglio 2025) e il signor
SI (sentito il 24 luglio 2025), entrambi titolari di licenze taxi rilasciate dal
Comune di Verona. In seguito, ha inoltrato al segnalato, il 25 luglio 2025, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla diffida e alla contestuale N. 01763/2025 REG.RIC.
sospensione della licenza, invitandolo a esercitare il contraddittorio tramite la presentazione di note difensive e documenti.
Ritenuto che le osservazioni pervenute dall'interessato – le note scritte dei difensori dello stesso del 31 luglio 2025 e la sua dichiarazione di pari data concernente una
“controdenuncia nei confronti della segnalante per fatti diversi dalla contestazione del presente disciplinare” – fossero inidonee a superare le contestazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha emesso il provvedimento qui impugnato di diffida e sospensione della licenza per 20 giorni.
2. Avverso il suddetto provvedimento è qui insorto il ricorrente, proponendo le seguenti censure:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Legge n. 21 del 1992 e degli artt.
8 e 9 della Legge Regionale del Veneto n. 22 del 1996, in relazione all'art. 56 del
Regolamento comunale taxi e NCC n. 71/2002. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione”, perché il potere di irrogare sanzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto sarebbe sottratto alla competenza comunale, in quanto soggetto alla competenza dello Stato e delle Regioni. A fronte di ciò, il Comune avrebbe contestato al ricorrente una violazione non ricompresa nella normativa statale e regionale, in quanto prevista soltanto dall'art. 56 del Regolamento comunale.
II) “Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e conseguente violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erronea presupposizione dei fatti, difetto assoluto di motivazione”, perché il Comune non avrebbe indicato, neppure per relationem, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'applicazione della sanzione amministrativa, con specifico riguardo alla condotta addebitata al ricorrente. In specie, l'atto gravato si fonderebbe su una segnalazione di una collega taxista e una successiva nota integrativa con allegata una denuncia il cui contenuto sarebbe rimasto ignoto al ricorrente. In ogni caso, la condotta offensiva non N. 01763/2025 REG.RIC.
sarebbe imputabile a quest'ultimo, bensì alla segnalante, che avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale all'interessato.
III) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 56, comma 2, del Regolamento comunale taxi e NCC n. 71 del 2022. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, carenza di motivazione”, perché il Comune avrebbe applicato la citata disposizione regolamentare – secondo cui “La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo di 7 giorni quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 55, nell'arco di 24 mesi”
– nonostante il precedente provvedimento di diffida e contestuale sospensione a carico del ricorrente risalisse al 19 settembre 2023, quindi oltre il biennio di riferimento.
IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 59, comma 2, dello Statuto comunale.
Eccesso di potere per difetto di motivazione”, perché la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio, e quindi all'erogazione della sospensione della licenza taxi, spetterebbe al Sindaco e non ai Dirigenti di settore.
3. Con decreto n. 456 dell'1 ottobre 2025 è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche avanzata dal ricorrente, ravvisando “le prospettate ragioni di estrema gravità ed urgenza”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancata impugnazione di un atto presupposto – ossia il
Regolamento in base al quale è stato emesso il provvedimento gravato –, argomentando nondimeno per l'infondatezza di tutte le censure.
5. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha chiesto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica a fronte della rinuncia alla domanda cautelare, anche al fine di poter formalizzare ulteriori deduzioni difensive. La difesa del Comune si è impegnata, per conto della parte rappresentata, a non portare in esecuzione il provvedimento impugnato prima della decisione della causa nel merito. N. 01763/2025 REG.RIC.
Sulla scorta di quanto dichiarato dai procuratori delle parti, la causa è stata quindi cancellata dal ruolo della camera di consiglio.
6. In vista dell'udienza pubblica del 12 novembre 2025, le parti hanno depositato ulteriori documenti, memorie e repliche onde insistere per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito della medesima udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Con riguardo all'ordine di esame dei motivi di ricorso, va data precedenza allo scrutinio del primo e del quarto in quanto concernenti questioni di competenza.
Come infatti chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, alla luce dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., in tutte le situazioni di incompetenza “si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus”.
8. Rispetto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente a fronte della sua infondatezza.
Sul punto, giova ricordare la disciplina legislativa di riferimento dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).
L'art. 4 (“Competenze regionali”) prevede, per quanto d'interesse, che: “1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una N. 01763/2025 REG.RIC.
visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale. 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza”.
Il successivo art. 5 (“Competenze comunali”) stabilisce che: “I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
Nell'ambito di tale cornice normativa, il Comune ha approvato il succitato
Regolamento del servizio taxi e NCC, definendo i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, le modalità di esercizio del servizio pubblico, la disciplina e l'organizzazione dello stesso, le caratteristiche dei tassametri e le norme di comportamento che i conducenti di autopubbliche devono osservare, nonché individuando le ipotesi di violazione delle modalità di svolgimento del servizio e le relative conseguenze sul piano sanzionatorio. Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 56, comma 1, del Regolamento prescrive che “La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal comune che ha rilasciato il titolo per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi nei seguenti casi: […] - tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti; […]”.
Ciò chiarito, deve ritenersi che la competenza riconosciuta al Comune ex art. 5 della legge n. 21/1992 di regolamentare “le modalità per lo svolgimento del servizio” e “i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza” racchiuda in sé anche la N. 01763/2025 REG.RIC.
competenza a prevedere, sempre in via regolamentare, le conseguenze, sul piano dell'efficacia del titolo, derivanti dal mancato rispetto delle regole che stabiliscono lo svolgimento dell'attività autorizzata.
Tale esegesi normativa è del resto avallata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui “l'attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, della competenza, da esercitare in via regolamentare, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio nonché dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi implica in via necessaria, anche alla luce dei principi di materia di contrarius actus, la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti, sul piano dell'efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività autorizzata” (Cons. Stato, Sez. V, ord. 30 aprile 2013, n. 1543; ripresa da Cons. Stato,
Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4866).
In sostanza, la competenza comunale, prevista dalla suddetta norma di legge statale, a regolamentare le modalità del servizio in questione e le condizioni per l'ottenimento della relativa licenza include implicitamente anche la disciplina del potere di vigilanza e di autotutela per l'eventualità che tale servizio non venga espletato nel rispetto delle regole prescritte. Sicché è privo di fondamento ritenere che manchi una base di legge statale abilitante il Comune a introdurre una previsione regolamentare di illeciti sanzionabili con la sospensione della licenza.
9. Non coglie nel segno neppure il quarto motivo di ricorso, concernente una presunta competenza del Sindaco all'esercizio del potere sanzionatorio, in quanto non rientrante, a detta dell'esponente, tra le attribuzioni dirigenziali tracciate dagli artt. 107
e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Invero proprio le succitate disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali hanno sancito il definitivo passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli dirigenziali, iniziato con le riforme della Pubblica Amministrazione N. 01763/2025 REG.RIC.
degli anni '90. Siccome il potere sanzionatorio qui in discussione costituisce espressione del potere autoritativo già esercitato dal Dirigente preposto allo Sportello
Unico per le Attività Produttive nel rilasciare la licenza taxi, la competenza all'adozione dello stesso non può che spettare al medesimo organo dirigenziale. La sospensione temporanea della licenza è infatti un atto avente natura gestoria ed esecutiva che, in forza del principio di continuità dell'azione pubblica, dev'essere esercitato dal Dirigente competente ratione materiae.
10. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, attinente al difetto di istruttoria e di motivazione.
Il contenuto del provvedimento impugnato mostra in modo inequivocabile come la sospensione della licenza sia stata assunta in base alle “disposizioni previste dagli artt.
55 e 56 del Regolamento TAXI n. 71/2002”, dopo un'approfondita istruttoria iniziata con il ricevimento della segnalazione da parte della signora SI e proseguita con l'audizione del segnalato e di due persone informate sui fatti, le quali hanno confermato la versione fornita dalla segnalante, riconducibile alla fattispecie sanzionatoria dei “comportamenti minacciosi calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi”.
Gli stessi atti istruttori richiamati nel provvedimento – in specie il verbale dell'audizione del 17 giugno 2025 dell'odierno ricorrente – confutano quanto asserito da quest'ultimo in ordine alla sua mancata conoscenza della segnalazione e della successiva querela sporta nei suoi riguardi. Nel predetto verbale, infatti, si legge che, nel corso dell'audizione, il Dirigente dell'Area Sicurezza e Commercio “riporta le seguenti contestazioni costituenti fatti di rilevanza disciplinare contenute, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, nelle note seguenti: segnalazione da parte della Sig.ra SI pervenuta in data 22/05/2025 rif. prot. n. SI
/2025 e successiva nota del 31/05/2025 con allegata denuncia dei carabinieri […] – fatti avvenuti da inizio anno 2025 ed intensificatisi nel mese di maggio, all'interno N. 01763/2025 REG.RIC.
della corsia TAXI dell'aeroporto Valerio Catullo. Per una cognizione dei fatti vengono mostrati e consegnati all'interessato gli atti in copia, oscurando per la privacy: l'indirizzo del mittente, il cellulare del mittente e i numeri di cellulare dei testimoni”. A fronte di tali contestazioni, l'odierno ricorrente ha “preso atto del contenuto degli atti visionati”, dichiarando poi “di non aver mai parlato con la Sig.ra
SI tassista di Verona”, di non aver “mai minacciato o detto parole fuori posto durante il servizio taxi” e di non ricordare “i fatti comunicati dalla Signora nell'esposto”, riservandosi di contro-denunciarla.
Ne deriva che il ricorrente, sin dalla fase iniziale del procedimento, fosse stato informato delle contestazioni mosse a suo carico – inerenti, per richiamare lo stesso verbale istruttorio del 17 giugno 2025, “disservizi al trasporto passeggeri nonché lite tra tassisti durante l'espletamento del servizio pubblico” – e degli elementi di fatto su cui le stesse contestazioni si radicavano.
Inoltre, nella comunicazione di avvio del procedimento del 25 luglio 2025,
l'Amministrazione ha financo specificato quali persone informate sui fatti avesse escusso, ritenendo di dover “dar corso al provvedimento di diffida (Art. 55) nonché all'avviso delle procedure finalizzate alla sospensione dell'attività (Art. 56) per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 6 mesi”.
Peraltro, in accoglimento dell'istanza di accesso dell'interessato del 26 settembre
2025, il Comune ha trasmesso allo stesso il 29 settembre 2025 – quindi in data precedente alla notifica del ricorso ora in decisione – i verbali delle audizioni delle persone informate sui fatti.
Trattasi di atti che dimostrano la completezza dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione, in quanto idonei a confermare i fatti oggetto della segnalazione e della querela sporte dalla signora SI nei confronti dell'odierno ricorrente.
In particolare, il signor SI, sentito il 23 luglio 2025, ha riferito: “In merito ai fatti attinenti alla segnalazione / esposto della collega SI si precisa che nel N. 01763/2025 REG.RIC.
periodo di maggio 2025, durante la pausa caffè presso il bar temporaneo allestito per
i lavori in essere, il titolare della licenza n. 11 ha effettivamente enunciato le parole indicate nella denuncia della sig. SI, presentata ai Carabinieri, che erano dirette alla stessa in maniera inequivocabile”.
Anche il signor SI ha confermato l'unico episodio avvenuto in sua presenza narrato nella querela. Egli, se è vero che ha affermato di non aver sentito il ricorrente pronunciare parole ingiuriose, dato che aveva il finestrino chiuso, ha nondimeno descritto con precisione la condotta molesta dello stesso. Nello specifico ha dichiarato:
“In merito alla questione che mi viene sottoposta ed in particolare al comportamento del collega di LL, titolare della licenza n. 11, avvenuto nella corsia taxi nella giornata di domenica 25 maggio 2025 orario di pranzo (circa 13:30) dichiaro che mentre eravamo tutti in fila per l'attesa dei passeggeri, il collega della licenza n. 1 di
LL oltrepassava l'intera fila, fuori dalla sbarra per posizionarsi il primo utile nella corsia oltre tale sbarra, senza rispettare la fila d'ingresso. Durante tale manovra suonava ripetutamente il clacson del proprio veicolo e tenendo i finestrini chiusi con la radio accesa non ho sentito all'esterno parole / offese da parte del collega di LL, rivolte alla collega SI. Man mano che arrivavano i passeggeri, ogni taxista caricava il proprio secondo l'ordine; non avendo il collega atteso il suo turno aveva di fatto scavalcato i colleghi posizionati al di fuori della sbarra”.
Da quanto sopra esposto risulta che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato in relazione sia alla fattispecie sanzionatoria contestata, sia al contenuto dell'istruttoria: lo stesso richiama infatti non solo la segnalazione e la querela della signora SI, mostrate al ricorrente in sede di audizione, ma anche gli ulteriori approfondimenti condotti dal Comune al fine di vagliare la veridicità delle condotte di ingiuria e di molestia addebitate all'interessato, estrinsecatisi nell'audizione dei N. 01763/2025 REG.RIC.
soggetti presenti sui luoghi dei fatti, i quali hanno pienamente confermato i gravi comportamenti denunciati.
Peraltro lo stesso ricorrente – seppur intervenuto più volte nel procedimento, personalmente e tramite un proprio difensore – mai ha negato di aver compiuto la condotta offensiva descritta dalla querelante, limitandosi a dichiarare di non ricordare l'episodio e a promuovere una contro-querela per ingiurie a sfondo razziale. Un fatto, questo, che tuttavia non è connesso con l'oggetto della sanzione qui contestata, né è idoneo a scalfire la veridicità delle dichiarazioni riportate nella segnalazione e nella querela e confermate dai due testimoni oculari, che semmai potrà valere per avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti della signora SI.
In definitiva, la condotta tenuta dal ricorrente legittima la sanzione applicata, poiché sussumibile nella fattispecie ex art. 56, comma 1, del Regolamento riguardante i
“comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti”. La durata della sospensione della licenza pari a 20 giorni è inoltre proporzionale ai gravi fatti accertati, in quanto si attesta pressoché nei minimi edittali.
11. Infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui viene rilevata la violazione dell'art. 56, comma 2, del Regolamento riguardante la sanzione in caso di emissione di un secondo provvedimento di diffida nell'arco di 24 mesi.
In base alla motivazione complessiva del provvedimento impugnato, per come sopra illustrata, è evidente che la sospensione della licenza sia stata adottata in forza della sola violazione dell'art. 55, comma 1, del Regolamento, per avere il ricorrente tenuto comportamenti minacciosi e offensivi nei confronti di una collega, di per sé sufficiente a sorreggere la sanzione applicata.
L'art. 55, comma 2, del Regolamento è semplicemente “ricorda[to]” nell'atto gravato in quanto l'interessato è stato destinatario di un'altra sospensione della licenza emessa il 19 settembre 2023: ciò, tuttavia, non implica affatto che detta disposizione abbia costituito il fondamento normativo della sanzione qui contestata. N. 01763/2025 REG.RIC.
12. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di
LL di Verona, liquidandole nell'importo complessivo di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati in motivazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
BE ON, Referendario, Estensore N. 01763/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ON DO PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.