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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4694/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 29 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P. Iva ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Salerno alla Via San Leonardo n. 161,
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia e dall'avv. Pier Francesco Sena (c.f.
- PEC: con il quale elettivamente C.F._1 Email_1
domicilia in Salerno alla via Francesco Gaeta 7.
pagina 1 di 10 ATTRICE
E
“ , corrente in Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n. Controparte_1
50, in persona dell'amministratore unico (P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Massimo Manzione (C.F.: pec: , C.F._2 Email_2
presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via L. Guercio n. 208, giusto mandato a margine della memoria difensiva del 12\3\18.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità contrattuale ed inadempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 29 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ex art. 669-octies c.p.c., notificato in data 16.05.2018, la società
instaurava il presente giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare Pt_1
l'inadempimento della convenuta , con conseguente risoluzione della CP_1
scrittura privata stipulata in Salerno in data 20.03.2017; accertare e dichiarare il buon diritto dell'attrice di ottenere la restituzione dell'assegno bancario N.T. n. 0401695764-
02 tratto sulla banca per l'importo di 25.000,00 euro, emesso in Salerno, in data Pt_2
10.11.2017, dalla società all'ordine della società ; Parte_1 CP_1
pagina 2 di 10 condannare la società convenuta alla rifusione dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dall'attore, in dipendenza del dedotto inadempimento e del conseguente blocco delle attività di cantiere, nella misura da accertarsi in giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia e con vittoria di spese e compensi professionali, anche in relazione alla svolta fase cautelare, oltre rimborsi di legge come per legge, con attribuzione.
Tale giudizio di merito veniva introdotto a seguito del ricorso cautelare ante causam ex art. 670 c.p.c. che, in data 01.02.2018, la società aveva depositato ed Parte_1
iscritto al NRG 1049/2018 del Tribunale di Salerno con il quale aveva premesso di essere azienda operante fin dal 2012 nel settore costruzione di edifici e lavori edili;
che la ra appaltatrice dei lavori di edilizia di costruzione e realizzazione del CP_1
fabbricato denominato Torre Sole 6, in Salerno alla via Allende, affidati dalla committente che la utilizzava una gru di Controparte_2 CP_1
proprietà della ditta individuale , impiegata a servizio della Controparte_3
realizzazione del fabbricato Torre Sole 6 ricompreso nel Comparto Edificatorio CR 32
Arechi; che risultava che il montaggio della detta gru era stato commissionato dalla secondo criteri di altezza e parametri indicati dalla committente;
che, a Controparte_1
seguito dell'interruzione dei rapporti con la stessa, per inadempimento contrattuale, era stato sollecitato l'accesso al cantiere al fine di consentire, tra l'altro, lo smontaggio e rimozione della gru;
che la gru, infatti, interferiva con le lavorazioni e le sopraelevazioni di altro fabbricato limitrofo, Torre Orizzonte 2, di proprietà della che Parte_1
con scrittura privata del 20.03.2017 la si impegnava ad assicurare e Controparte_1
pagina 3 di 10 garantire la rapida e completa eliminazione di ogni interferenza e molestia lamentata dalla entro il termine perentorio del 15.04.2017; che, a garanzia Parte_1
dell'esatto adempimento nei tempi previsti, la emetteva l'assegno n. CP_1
0401695764-02 tratto sulla banca per l'importo di 25.000,00 con l'intesa di Pt_2
riscuotere il titolo posto a garanzia quale ristoro per i costi dell'accorciamento del braccio della gru e solo a seguito del regolare adempimento della che, stante CP_1
l'inerzia della convenuta odierna ed il conclamato inadempimento in data 10.01.2018
veniva notificato atto stragiudiziale di diffida a passare all'incasso il detto titolo;
che la replicava con pec del 30.01.2018, respingendo ogni addebito e comunicando CP_1
il passaggio all'incasso del titolo all'esito dello smontaggio della gru come da accordi con il (proprietario della gru). CP_3
Con ordinanza del 27.03.2018, il Tribunale di Salerno, aveva accolto integralmente il ricorso cautelare, autorizzando il sequestro giudiziario dell'assegno bancario de quo e nominando custode la ricorrente assegnando il termine di legge per Parte_1
l'introduzione del giudizio di merito e rinviando ogni decisione sulle spese al merito;
il dedotto provvedimento cautelare era stato spontaneamente eseguito dalla società
convenuta, la quale aveva provveduto alla volontaria consegna del titolo bancario di cui
è causa, in favore dell'attuale parte attrice, giusta verbale del 09.04.2018.
Il giudizio di merito così instaurato veniva iscritto innanzi il Tribunale di Salerno con
RG 4694/2018 ed assegnato alla II sez. civile.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando ogni avverso addebito CP_1
e concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda, con conseguente condanna alla restituzione dell'assegno bancario n. 0401695764-02 di euro 25.000,00.
Parte convenuta, escludendo che l'assegno fosse stato prestato a garanzia, imputava la somma portata dallo stesso quale indennizzo delle spese, occorrenti per assecondare l'esigenza della ” di sopraelevare di altri due piani il “fabbricato CP_1 Pt_1
denominato “Torre Orizzonte 2” di proprietà di quest'ultima, a fronte della preesistenza
Parte_ in loco della posta a servizio del fabbricato denominato “Torre Sole 6”, in corso di costruzione a cura della s.r.l. . CP_1
Deduceva, altresì, di aver provveduto allo smontaggio della gru e che tutte le attività
relative alla gru, dovevano essere svolte da ditta specializzata assumendosi la CP_1
solo una situazione passiva per l'obbligo del fatto di un terzo.
Il giudice concedeva i termini di rito e, con ordinanza del 15.01.2020, ammetteva le ritenute pertinenti prove testimoniali come richieste dalle parti.
Esaurita l'istruttoria con l'audizione dei testi ammessi, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava alla udienza cartolare del 29.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, tratteneva il giudizio in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Preliminarmente si dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda proposta risultando rispettate le tempistiche di costituzione in giudizio in ossequio alle disposizioni di cui al codice di rito relativamente all'introduzione del giudizio di merito a seguito di un ricorso cautelare ante causam.
Nell'ambito del processo cautelare il tribunale ha ritenuto che ricorressero le condizioni per la concessione del sequestro ante causam dell'assegno Bancario N.T. n.
0401695764-02 tratto sulla banca per l'importo di 25.000,00. Pt_2
All'esito del presente giudizio di merito, va confermata – e affermata – la sussistenza della fondatezza della domanda proposta dalla nei termini che seguono. Parte_1
Sulla natura e causa dell'assegno di cui si discute parte attrice deduce che tale assegno fu rilasciato in garanzia laddove, invece, parte convenuta ne imputa il rilascio al ristoro dei costi subiti dalla stessa ( per l'accorciamento del braccio della gru che CP_1
intralciava le lavorazioni, ad opera della su altra Torre. Pt_1
La qualificazione della fattispecie dedotta rimanda alla normativa in tema di inadempimento contrattuale e consequenziale risarcimento del danno.
L'inadempimento contrattuale si verifica quando una delle parti coinvolte in un contratto non rispetta i termini concordati.
Sono stati individuati diversi tipi di inadempimento: quello totale, quando una parte non esegue affatto la prestazione dovuta;
inadempimento parziale, quando la prestazione viene eseguita in modo difforme rispetto a quanto concordato e ritardo nell'esecuzione,
quando la prestazione viene eseguita con notevole ritardo.
pagina 6 di 10 La norma di riferimento è nell'art. 1218 del Codice civile, ai sensi del quale: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Le conseguenze dell'inadempimento, dunque, possono includere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
La giurisprudenza della suprema corte ha graniticamente sancito che il danno non è in re
ipsa ma deve essere provato.
Direttamente collegata con la domanda di inadempimento sta la domanda di parte attrice di risoluzione della scrittura privata del 20.03.2017.
L'articolo 1455 c.c., sul punto, stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Affinché il contratto possa risolversi, quindi, è necessario che l'inadempimento sia
“grave”, ovvero non sia di scarsa rilevanza o lieve. La valutazione circa la gravità o meno dell'inadempimento non deve essere compiuta in termini astratti, bensì deve essere valutata considerando il concreto interesse della parte che subisce l'inadempimento. È anche la stessa Suprema Corte, in effetti, che evidenzia come la gravità dell'inadempimento vada commisurata “alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva pagina 7 di 10 prestazione” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 15363 del 28/06/2010 richiamata anche dalla più recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021).
* * *
Ciò premesso, va affrontata la questione relativa alla natura dell'assegno de quo: se esso sia stato dato a garanzia ovvero se sia una controprestazione, come dedotto dalla convenuta.
Si premette che secondo la giurisprudenza maggioritaria ancorché il patto di garanzia sotteso all'emissione di un assegno bancario non è soggetto a particolari requisiti formali, è tuttavia vero che esso richiede pur sempre la dimostrazione dell'intervenuto sotteso accordo tra le parti nel senso richiesto dagli artt. 1321 e 1325 c.c., la cui mancanza è espressamente indicata dal legislatore come causa di nullità del contratto (ex art. 1418 comma 2 c.c.).
Dalla lettura degli atti e più precisamente della scrittura privata del 20.03.2017 non è
dato evincere alcuna funzione di garanzia del detto titolo come attribuitagli dalle parti:
appare, anzi, evidente la natura di controprestazione del titolo a favore del ristoro per le spese da sostenersi derivanti dall'accorciamento del braccio della gru.
La dedotta scrittura del 20.03.2017 va analizzata anche agli ulteriori fini di giustizia: in essa si legge che la prestazione richiesta e contrattualizzata (accorciamento del braccio della gru) aveva quale termine la data del 15.04.2017.
La prestazione veniva poi, di fatto, eseguita in data 11.11.2017: tale circostanza non appare in contestazione.
pagina 8 di 10 Da tanto ne consegue che la domanda di inadempimento contrattuale come avanzata dalla debba trovare accoglimento dal momento che la parte convenuta, a tanto Pt_1
obbligata, non ha provveduto ad effettuare la prestazione dedotta nella scrittura privata in atti (ed in effetti la gru veniva poi smontata da altro soggetto, proprietario della medesima ed a spese proprie).
In merito, poi, al chiesto risarcimento del danno, va rilevata la mancata prova del danno derivante dall'inadempimento:
La Cassazione ha chiarito che in un giudizio per inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento della scrittura privata del
20.03.17 come proposta dalla parte attrice, dichiarando il diritto della a Parte_1
ritenere l'assegno n. 0401695764-02 tratto sulla banca per l'importo di Pt_4 Pt_2
25.000,00 euro, emesso in Salerno, in data 10.11.2017, dalla società Parte_1
all'ordine della società . CP_1
pagina 9 di 10 - Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
- Compensa per la metà le spese di lite, comprese quelle del procedimento cautelare, e condanna la in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento di euro Controparte_1
200,00 per esborsi, ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Pierfrancesco Sena per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 19 settembre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 29 aprile 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P. Iva ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Salerno alla Via San Leonardo n. 161,
rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia e dall'avv. Pier Francesco Sena (c.f.
- PEC: con il quale elettivamente C.F._1 Email_1
domicilia in Salerno alla via Francesco Gaeta 7.
pagina 1 di 10 ATTRICE
E
“ , corrente in Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n. Controparte_1
50, in persona dell'amministratore unico (P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Massimo Manzione (C.F.: pec: , C.F._2 Email_2
presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via L. Guercio n. 208, giusto mandato a margine della memoria difensiva del 12\3\18.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità contrattuale ed inadempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 29 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ex art. 669-octies c.p.c., notificato in data 16.05.2018, la società
instaurava il presente giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare Pt_1
l'inadempimento della convenuta , con conseguente risoluzione della CP_1
scrittura privata stipulata in Salerno in data 20.03.2017; accertare e dichiarare il buon diritto dell'attrice di ottenere la restituzione dell'assegno bancario N.T. n. 0401695764-
02 tratto sulla banca per l'importo di 25.000,00 euro, emesso in Salerno, in data Pt_2
10.11.2017, dalla società all'ordine della società ; Parte_1 CP_1
pagina 2 di 10 condannare la società convenuta alla rifusione dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dall'attore, in dipendenza del dedotto inadempimento e del conseguente blocco delle attività di cantiere, nella misura da accertarsi in giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia e con vittoria di spese e compensi professionali, anche in relazione alla svolta fase cautelare, oltre rimborsi di legge come per legge, con attribuzione.
Tale giudizio di merito veniva introdotto a seguito del ricorso cautelare ante causam ex art. 670 c.p.c. che, in data 01.02.2018, la società aveva depositato ed Parte_1
iscritto al NRG 1049/2018 del Tribunale di Salerno con il quale aveva premesso di essere azienda operante fin dal 2012 nel settore costruzione di edifici e lavori edili;
che la ra appaltatrice dei lavori di edilizia di costruzione e realizzazione del CP_1
fabbricato denominato Torre Sole 6, in Salerno alla via Allende, affidati dalla committente che la utilizzava una gru di Controparte_2 CP_1
proprietà della ditta individuale , impiegata a servizio della Controparte_3
realizzazione del fabbricato Torre Sole 6 ricompreso nel Comparto Edificatorio CR 32
Arechi; che risultava che il montaggio della detta gru era stato commissionato dalla secondo criteri di altezza e parametri indicati dalla committente;
che, a Controparte_1
seguito dell'interruzione dei rapporti con la stessa, per inadempimento contrattuale, era stato sollecitato l'accesso al cantiere al fine di consentire, tra l'altro, lo smontaggio e rimozione della gru;
che la gru, infatti, interferiva con le lavorazioni e le sopraelevazioni di altro fabbricato limitrofo, Torre Orizzonte 2, di proprietà della che Parte_1
con scrittura privata del 20.03.2017 la si impegnava ad assicurare e Controparte_1
pagina 3 di 10 garantire la rapida e completa eliminazione di ogni interferenza e molestia lamentata dalla entro il termine perentorio del 15.04.2017; che, a garanzia Parte_1
dell'esatto adempimento nei tempi previsti, la emetteva l'assegno n. CP_1
0401695764-02 tratto sulla banca per l'importo di 25.000,00 con l'intesa di Pt_2
riscuotere il titolo posto a garanzia quale ristoro per i costi dell'accorciamento del braccio della gru e solo a seguito del regolare adempimento della che, stante CP_1
l'inerzia della convenuta odierna ed il conclamato inadempimento in data 10.01.2018
veniva notificato atto stragiudiziale di diffida a passare all'incasso il detto titolo;
che la replicava con pec del 30.01.2018, respingendo ogni addebito e comunicando CP_1
il passaggio all'incasso del titolo all'esito dello smontaggio della gru come da accordi con il (proprietario della gru). CP_3
Con ordinanza del 27.03.2018, il Tribunale di Salerno, aveva accolto integralmente il ricorso cautelare, autorizzando il sequestro giudiziario dell'assegno bancario de quo e nominando custode la ricorrente assegnando il termine di legge per Parte_1
l'introduzione del giudizio di merito e rinviando ogni decisione sulle spese al merito;
il dedotto provvedimento cautelare era stato spontaneamente eseguito dalla società
convenuta, la quale aveva provveduto alla volontaria consegna del titolo bancario di cui
è causa, in favore dell'attuale parte attrice, giusta verbale del 09.04.2018.
Il giudizio di merito così instaurato veniva iscritto innanzi il Tribunale di Salerno con
RG 4694/2018 ed assegnato alla II sez. civile.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando ogni avverso addebito CP_1
e concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda, con conseguente condanna alla restituzione dell'assegno bancario n. 0401695764-02 di euro 25.000,00.
Parte convenuta, escludendo che l'assegno fosse stato prestato a garanzia, imputava la somma portata dallo stesso quale indennizzo delle spese, occorrenti per assecondare l'esigenza della ” di sopraelevare di altri due piani il “fabbricato CP_1 Pt_1
denominato “Torre Orizzonte 2” di proprietà di quest'ultima, a fronte della preesistenza
Parte_ in loco della posta a servizio del fabbricato denominato “Torre Sole 6”, in corso di costruzione a cura della s.r.l. . CP_1
Deduceva, altresì, di aver provveduto allo smontaggio della gru e che tutte le attività
relative alla gru, dovevano essere svolte da ditta specializzata assumendosi la CP_1
solo una situazione passiva per l'obbligo del fatto di un terzo.
Il giudice concedeva i termini di rito e, con ordinanza del 15.01.2020, ammetteva le ritenute pertinenti prove testimoniali come richieste dalle parti.
Esaurita l'istruttoria con l'audizione dei testi ammessi, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava alla udienza cartolare del 29.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, tratteneva il giudizio in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Preliminarmente si dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda proposta risultando rispettate le tempistiche di costituzione in giudizio in ossequio alle disposizioni di cui al codice di rito relativamente all'introduzione del giudizio di merito a seguito di un ricorso cautelare ante causam.
Nell'ambito del processo cautelare il tribunale ha ritenuto che ricorressero le condizioni per la concessione del sequestro ante causam dell'assegno Bancario N.T. n.
0401695764-02 tratto sulla banca per l'importo di 25.000,00. Pt_2
All'esito del presente giudizio di merito, va confermata – e affermata – la sussistenza della fondatezza della domanda proposta dalla nei termini che seguono. Parte_1
Sulla natura e causa dell'assegno di cui si discute parte attrice deduce che tale assegno fu rilasciato in garanzia laddove, invece, parte convenuta ne imputa il rilascio al ristoro dei costi subiti dalla stessa ( per l'accorciamento del braccio della gru che CP_1
intralciava le lavorazioni, ad opera della su altra Torre. Pt_1
La qualificazione della fattispecie dedotta rimanda alla normativa in tema di inadempimento contrattuale e consequenziale risarcimento del danno.
L'inadempimento contrattuale si verifica quando una delle parti coinvolte in un contratto non rispetta i termini concordati.
Sono stati individuati diversi tipi di inadempimento: quello totale, quando una parte non esegue affatto la prestazione dovuta;
inadempimento parziale, quando la prestazione viene eseguita in modo difforme rispetto a quanto concordato e ritardo nell'esecuzione,
quando la prestazione viene eseguita con notevole ritardo.
pagina 6 di 10 La norma di riferimento è nell'art. 1218 del Codice civile, ai sensi del quale: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Le conseguenze dell'inadempimento, dunque, possono includere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
La giurisprudenza della suprema corte ha graniticamente sancito che il danno non è in re
ipsa ma deve essere provato.
Direttamente collegata con la domanda di inadempimento sta la domanda di parte attrice di risoluzione della scrittura privata del 20.03.2017.
L'articolo 1455 c.c., sul punto, stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Affinché il contratto possa risolversi, quindi, è necessario che l'inadempimento sia
“grave”, ovvero non sia di scarsa rilevanza o lieve. La valutazione circa la gravità o meno dell'inadempimento non deve essere compiuta in termini astratti, bensì deve essere valutata considerando il concreto interesse della parte che subisce l'inadempimento. È anche la stessa Suprema Corte, in effetti, che evidenzia come la gravità dell'inadempimento vada commisurata “alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva pagina 7 di 10 prestazione” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 15363 del 28/06/2010 richiamata anche dalla più recente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021).
* * *
Ciò premesso, va affrontata la questione relativa alla natura dell'assegno de quo: se esso sia stato dato a garanzia ovvero se sia una controprestazione, come dedotto dalla convenuta.
Si premette che secondo la giurisprudenza maggioritaria ancorché il patto di garanzia sotteso all'emissione di un assegno bancario non è soggetto a particolari requisiti formali, è tuttavia vero che esso richiede pur sempre la dimostrazione dell'intervenuto sotteso accordo tra le parti nel senso richiesto dagli artt. 1321 e 1325 c.c., la cui mancanza è espressamente indicata dal legislatore come causa di nullità del contratto (ex art. 1418 comma 2 c.c.).
Dalla lettura degli atti e più precisamente della scrittura privata del 20.03.2017 non è
dato evincere alcuna funzione di garanzia del detto titolo come attribuitagli dalle parti:
appare, anzi, evidente la natura di controprestazione del titolo a favore del ristoro per le spese da sostenersi derivanti dall'accorciamento del braccio della gru.
La dedotta scrittura del 20.03.2017 va analizzata anche agli ulteriori fini di giustizia: in essa si legge che la prestazione richiesta e contrattualizzata (accorciamento del braccio della gru) aveva quale termine la data del 15.04.2017.
La prestazione veniva poi, di fatto, eseguita in data 11.11.2017: tale circostanza non appare in contestazione.
pagina 8 di 10 Da tanto ne consegue che la domanda di inadempimento contrattuale come avanzata dalla debba trovare accoglimento dal momento che la parte convenuta, a tanto Pt_1
obbligata, non ha provveduto ad effettuare la prestazione dedotta nella scrittura privata in atti (ed in effetti la gru veniva poi smontata da altro soggetto, proprietario della medesima ed a spese proprie).
In merito, poi, al chiesto risarcimento del danno, va rilevata la mancata prova del danno derivante dall'inadempimento:
La Cassazione ha chiarito che in un giudizio per inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento della scrittura privata del
20.03.17 come proposta dalla parte attrice, dichiarando il diritto della a Parte_1
ritenere l'assegno n. 0401695764-02 tratto sulla banca per l'importo di Pt_4 Pt_2
25.000,00 euro, emesso in Salerno, in data 10.11.2017, dalla società Parte_1
all'ordine della società . CP_1
pagina 9 di 10 - Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
- Compensa per la metà le spese di lite, comprese quelle del procedimento cautelare, e condanna la in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento di euro Controparte_1
200,00 per esborsi, ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Pierfrancesco Sena per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 19 settembre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10