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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3882/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ispica - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1126/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez.
3 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1437 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec al comune di Ispica (RG) in data 13.3.2020 e successivamente depositato telematicamente presso questa Commissione il 9.10.2020, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1 e ivi residente in [...], C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Ispica, Indirizzo_3
, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del comune di Ispica, avverso l'avviso di accertamento n° 1437/2019, che asseriva notificato in data 15.1.2020, con il quale le veniva richiesta la somma di € 3.100,00, a titolo di IMU, anno 2014, e relativi interessi sanzione e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 19 del D.P.R. n° 513/1997 in quanto non sottoscritto con firma digitale, ritenendo implicitamente abrogato il comma 87, dell'art.1 della L.
n° 549/1995 sulla firma a stampa.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di accogliere l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese diritti e compensi del grado del giudio da distrarsi a favore del procuratore antistatario e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Nessuno si costituiva per il comune di Ispica.
Con ordinanza n° 66/2022 depositata il 23.3.2022, la Commissione rilevata la mancanza agli atti di documentazione idonea a provare la notifica dell'atto impugnato, concedeva a parte ricorrente un termine perentorio di giorni venti per produrre la suddetta documentazione.
La ricorrente, in data 1.4.2022, in ottemperanza della suddetta ordinanza, depositava documentazione
(stampa dell'esito della spedizione tratta dal sito Poste.it e busta contenente l'atto impugnato) comprovante la ricezione della raccomandata contenente l'avviso di accertamento impugnato in data 15.1.2020.
All'udienza del 25 maggio 2022 nessuna delle parti era presente e la Commissione decideva come da allegato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“abbia regolarmente ricevuto il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 13.3.2020.
Verificata la tempestività del ricorso, notificato appunto il 13.3.2020, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (15.1.2020) previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Non sussiste il lamentato difetto di sottoscrizione.
Sul punto la Commissione ritiene di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “Quanto alla sottoscrizione del funzionario responsabile con firma a stampa, L. n. 549 del
1995, il richiamato art. 1, comma 87, stabilisce che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati", e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il soggetto responsabile va individuato da apposita Det. dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010). Nella fattispecie in esame è incontroversa (v. pag. 81 del ricorso per cassazione) la circostanza che il soggetto responsabile del procedimento, legittimato a sottoscrivere gli atti di accertamento secondo le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, fosse quello di cui al nominativo indicato nella "Det. Dirigenziale n. 5581 del
24/10/2008, richiamata a p. 2, sotto la dicitura "firma a stampa ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87,"", per cui nessun ulteriore onere probatorio può essere posto a carico del Comune, incombendo semmai sul contribuente, che intenda contestare la sussistenza dei presupposti di legge, l'onere di dedurre, e provare, l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati (Cass. n. 3512/2012).
Difettano specifiche contestazioni della società ricorrente anche con riguardo alla dedotta pubblicazione all'albo pretorio della Det. dirigenziale, per cui vale il principio di diritto, in precedenza ricordato, secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento giammai si estende agli atti dei quali il contribuente abbia conoscenza per effetto di notificazione o pubblicazione su bollettini o albi ufficiali che ne sia stata fatta ai sensi di legge.” (Cassazione civile sez. trib., n° 30046 del 21/11/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'accertamento impugnato è stato prodotto da sistema informativo automatizzato sulla base dei dati catastali e, nel suo preambolo, è contenuta la specifica indicazione del
Provvedimento del Sindaco n° 106 del 4.10.2019 con il quale il suo sottoscrittore è stato nominato Capo
Settore dei Servizi Finanziari. Nessun rilievo ha mosso la ricorrente in ordine all'esistenza e al contenuto di tale provvedimento.
Considerato che
l'unico motivo di gravame si manifesta infondato il ricorso va rigettato, nulla disponendosi sulle spese in mancanza di costituzione del comune di Ispica.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 con atto del 31 Luglio 2023 deducendo i seguenti motivi.
Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la ricorrente aveva, infatti, eccepito che nell'avviso impugnato mancasse l'indicazione della determina dirigenziale che legittima la sostituzione della firma del funzionario con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto, ma tale eccezione non è stata in alcun modo esaminata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado. Tale difesa, ove effettivamente esaminata dal
Giudice del primo grado, avrebbe condotto all'annullamento dell'avviso TARI. in materia di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale che conserva a tutt'oggi la sua efficacia.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1126/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 3 e depositata il 29
Dicembre 2022.
Il Comune di Ispica, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La Corte rileva che la questione sollevata dall'appellante, relativa alla mancata indicazione della determina dirigenziale che legittima la sostituzione della firma autografa con quella a stampa sull'avviso di accertamento,
è già stata oggetto di consolidato orientamento giurisprudenziale. Ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n.
549/1995, la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato prodotto da sistema informativo automatizzato e nel preambolo dell'atto
è contenuta la specifica indicazione del Provvedimento del Sindaco n° 106 del 4.10.2019, con il quale il sottoscrittore è stato nominato Capo Settore dei Servizi Finanziari. L'appellante non ha mosso rilievi in ordine all'esistenza e al contenuto di tale provvedimento. Pertanto, la Corte ritiene che siano stati rispettati i presupposti di legge per la validità della sottoscrizione dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3882/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ispica - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1126/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez.
3 e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1437 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec al comune di Ispica (RG) in data 13.3.2020 e successivamente depositato telematicamente presso questa Commissione il 9.10.2020, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1 e ivi residente in [...], C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Ispica, Indirizzo_3
, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del comune di Ispica, avverso l'avviso di accertamento n° 1437/2019, che asseriva notificato in data 15.1.2020, con il quale le veniva richiesta la somma di € 3.100,00, a titolo di IMU, anno 2014, e relativi interessi sanzione e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 19 del D.P.R. n° 513/1997 in quanto non sottoscritto con firma digitale, ritenendo implicitamente abrogato il comma 87, dell'art.1 della L.
n° 549/1995 sulla firma a stampa.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di accogliere l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese diritti e compensi del grado del giudio da distrarsi a favore del procuratore antistatario e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Nessuno si costituiva per il comune di Ispica.
Con ordinanza n° 66/2022 depositata il 23.3.2022, la Commissione rilevata la mancanza agli atti di documentazione idonea a provare la notifica dell'atto impugnato, concedeva a parte ricorrente un termine perentorio di giorni venti per produrre la suddetta documentazione.
La ricorrente, in data 1.4.2022, in ottemperanza della suddetta ordinanza, depositava documentazione
(stampa dell'esito della spedizione tratta dal sito Poste.it e busta contenente l'atto impugnato) comprovante la ricezione della raccomandata contenente l'avviso di accertamento impugnato in data 15.1.2020.
All'udienza del 25 maggio 2022 nessuna delle parti era presente e la Commissione decideva come da allegato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“abbia regolarmente ricevuto il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 13.3.2020.
Verificata la tempestività del ricorso, notificato appunto il 13.3.2020, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (15.1.2020) previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Non sussiste il lamentato difetto di sottoscrizione.
Sul punto la Commissione ritiene di non discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “Quanto alla sottoscrizione del funzionario responsabile con firma a stampa, L. n. 549 del
1995, il richiamato art. 1, comma 87, stabilisce che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati", e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il soggetto responsabile va individuato da apposita Det. dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010). Nella fattispecie in esame è incontroversa (v. pag. 81 del ricorso per cassazione) la circostanza che il soggetto responsabile del procedimento, legittimato a sottoscrivere gli atti di accertamento secondo le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, fosse quello di cui al nominativo indicato nella "Det. Dirigenziale n. 5581 del
24/10/2008, richiamata a p. 2, sotto la dicitura "firma a stampa ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87,"", per cui nessun ulteriore onere probatorio può essere posto a carico del Comune, incombendo semmai sul contribuente, che intenda contestare la sussistenza dei presupposti di legge, l'onere di dedurre, e provare, l'assenza o l'illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati (Cass. n. 3512/2012).
Difettano specifiche contestazioni della società ricorrente anche con riguardo alla dedotta pubblicazione all'albo pretorio della Det. dirigenziale, per cui vale il principio di diritto, in precedenza ricordato, secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento giammai si estende agli atti dei quali il contribuente abbia conoscenza per effetto di notificazione o pubblicazione su bollettini o albi ufficiali che ne sia stata fatta ai sensi di legge.” (Cassazione civile sez. trib., n° 30046 del 21/11/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'accertamento impugnato è stato prodotto da sistema informativo automatizzato sulla base dei dati catastali e, nel suo preambolo, è contenuta la specifica indicazione del
Provvedimento del Sindaco n° 106 del 4.10.2019 con il quale il suo sottoscrittore è stato nominato Capo
Settore dei Servizi Finanziari. Nessun rilievo ha mosso la ricorrente in ordine all'esistenza e al contenuto di tale provvedimento.
Considerato che
l'unico motivo di gravame si manifesta infondato il ricorso va rigettato, nulla disponendosi sulle spese in mancanza di costituzione del comune di Ispica.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 con atto del 31 Luglio 2023 deducendo i seguenti motivi.
Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la ricorrente aveva, infatti, eccepito che nell'avviso impugnato mancasse l'indicazione della determina dirigenziale che legittima la sostituzione della firma del funzionario con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto, ma tale eccezione non è stata in alcun modo esaminata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado. Tale difesa, ove effettivamente esaminata dal
Giudice del primo grado, avrebbe condotto all'annullamento dell'avviso TARI. in materia di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale che conserva a tutt'oggi la sua efficacia.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1126/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 3 e depositata il 29
Dicembre 2022.
Il Comune di Ispica, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La Corte rileva che la questione sollevata dall'appellante, relativa alla mancata indicazione della determina dirigenziale che legittima la sostituzione della firma autografa con quella a stampa sull'avviso di accertamento,
è già stata oggetto di consolidato orientamento giurisprudenziale. Ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n.
549/1995, la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato prodotto da sistema informativo automatizzato e nel preambolo dell'atto
è contenuta la specifica indicazione del Provvedimento del Sindaco n° 106 del 4.10.2019, con il quale il sottoscrittore è stato nominato Capo Settore dei Servizi Finanziari. L'appellante non ha mosso rilievi in ordine all'esistenza e al contenuto di tale provvedimento. Pertanto, la Corte ritiene che siano stati rispettati i presupposti di legge per la validità della sottoscrizione dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)