Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1138
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione digitale

    La Corte ritiene che la firma a stampa sia legittima in quanto prevista da norma speciale non abrogata (art. 1, comma 87, L. 549/1995) e che il soggetto responsabile fosse individuato da apposita determina dirigenziale, richiamata nell'atto. La ricorrente non ha contestato l'esistenza o il contenuto di tale provvedimento.

  • Rigettato
    Mancata indicazione della determina dirigenziale legittimante la firma a stampa

    La Corte rileva che la questione è già stata oggetto di consolidato orientamento giurisprudenziale e che, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, la firma a stampa è legittima se il soggetto responsabile è individuato da apposita determina dirigenziale. Nel caso di specie, l'avviso impugnato contiene l'indicazione del provvedimento del Sindaco che ha nominato il sottoscrittore, e l'appellante non ha mosso rilievi in merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1138
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1138
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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