Articolo 53 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 52Articolo 54
Versione
23 maggio 1958
Art. 53.
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile ai servizio militare.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958