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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
224/2018 R.G.A.C.
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Alessandro Liprino Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 244/2018 R.G.A.C. vertente
tra
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, in proprio e n.q. di procuratore generale della sorella germana (C.F. Parte_2
nata il [...] a [...], giusta procura per Notaio di Firenze del C.F._2 Per_1
17/02/1993 rep. 81110 e racc. 4250; (C.F. ) nata il Parte_1 C.F._3
3.12.1951 a Reggio Calabria;
(C.F. ) nata il Parte_3 C.F._4
04.02.1953 a Reggio Calabria;
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella
Ruggiero, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Niccolò da Reggio, 10 presso lo
Studio Legale Associato Romolo & Ruggiero, PEC: e Email_1
; Email_2
APPELLANTI contro
, C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 CodiceFiscale_5
, C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_6
, C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_3 CodiceFiscale_7
, , nata a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_8
1702.1950; , C.F. , nato a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_9
24.09.1947; , C.F. , nata a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_10
20.02.1958; rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Sergio MAZZU' e dall'Avv. Armando QUATTRONE, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Sergio MAZZU' sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n. 14, PEC:
e ; Email_3 Email_4
e nato a [...] il 13/09/'43 C.F.: , Controparte_6 C.F._11 [...]
nata a [...] il 12/03/'53 C.F.: , Controparte_7 C.F._12 Parte_5 nato a [...] il 22/08/'44 C.F.: nata a
[...] C.F._13 Parte_6
Civitavecchia (Roma) il 02/06/'48 C.F.: , nata a [...] C.F._14 Parte_7
Calabria il 18/03/'55 C.F.: in proprio e n.q. di procuratrice speciale di C.F._15 [...] nato a [...] il 21/09/'51 C.F.: , nato a Pt_8 C.F._16 Parte_9
Reggio Calabria il 19/12/'64 C.F.: , nata a [...] C.F._17 Parte_10 il 30/01/'72 C.F.: , nato a [...] il C.F._18 Parte_11 18/06/'47 C.F.: , nata a [...] il 13/05/'49 C.F._19 Parte_12
C.F.: , nato a [...] il 14/10/'47 C.F._20 Parte_13
C.F.: , nata a [...] P.S. (RC) il 01/11/'48 C.F._21 Parte_14
C.F.: , nato a [...] il 07/09/'54 C.F._22 Parte_15
C.F.: , nato a [...] il 02/08/'47 C.F._23 CP_8
C.F.: , nata a [...] il 05/01/'48 C.F._24 Controparte_9
C.F.: , nonché Avv. QU LE nato a [...] il [...] C.F._25
C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Tavella, elettivamente C.F._26 domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria alla via D. Muratori n°2/b, PEC:
; Email_5
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
e
, , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli
[...] Controparte_14 avv.ti Anna Lucia Lucisano, Emilio Lucisano e elettivamente domicilianti in Controparte_12
Reggio Calabria, Via Due Settembre n. 47, PEC: Email_6
Email_7 Email_8
Email_9
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI nonché
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_15 C.F._27
89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il Controparte_16
10.11.1943, C.F.: , residente in [...]
Ausiliatrice, 20; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_17
residente in [...]; C.F._29 CP_18
, nata GN AL (RC) il 22.03.1936, C.F.: , residente in 89133
[...] C.F._30
Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il [...], CP_19
C.F.: , residente in [...]; C.F._31 CP_20
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in
[...] C.F._32
89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il Controparte_21
23.10.1950, C.F.: , residente in [...]
Ausiliatrice, 20; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_22
residente in [...]; C.F._34 CP_23
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in 89133 Reggio
[...] C.F._35
Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_24
, residente in [...]; C.F._36 CP_25
nata a [...] il [...], C.F: , residente in 89133 Reggio
[...] C.F._37
Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; nato a [...] il Controparte_26
06.03.1939, C.F.: residente in [...]
20, in proprio e nella qualità di erede della sig.ra , nata a [...] il [...], Persona_2
C.F.: , residente in [...] e C.F._39 deceduta in data 04.08.2017; , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_27
, residente in [...], in proprio C.F._40
e nella qualità di erede del sig. deceduto in data 06.04.2000; Persona_3 [...]
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_28 C.F._41 89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nato a [...] Controparte_29
(RC) il 03.07.1942, C.F.: , residente in [...]
Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_30
, residente in [...]; C.F._43 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in 89133 CP_31 C.F._44
Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; nata a [...] il [...], CP_32
C.F.: residente in [...]; C.F._45
, nato a [...] l'[...], C.F.: , residente in CP_33 C.F._46
89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20, nella qualità di erede di Persona_3 deceduto in data 06.04.2000; nato a [...] il [...], C.F.:
[...] CP_34
, residente in [...], nella qualità C.F._47 di erede del sig. deceduto in data 06.04.2000; nata a Persona_3 Parte_16
Reggio Calabria il 19.12.1953, C.F.: residente in [...]
RI Ausiliatrice n. 20, tutti rappresentati e difesi separatamente e/o congiuntamente dagli avv.ti
LL IR e Demetrio Laganà, elettivamente domiciliati presso lo studio del codifensore avv.
LL IR, in Reggio Calabria, Via Cairoli n. 24, PEC e Email_10
Email_11
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e
(C.F. , (C.F. CP_35 C.F._49 Controparte_36
), (C.F. ), C.F._50 Controparte_37 C.F._51 [...]
(C.F. ), (C.F. ), CP_38 C.F._52 CP_39 C.F._53 Parte_17
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._54 Parte_18 C.F._55 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_19 C.F._56 Parte_20
), (C.F. ) in proprio ed n.q. di erede C.F._57 Parte_21 C.F._58 di , (C.F. , (C.F. Persona_4 Parte_22 C.F._59 Parte_23
), (C.F. ), (C.F. C.F._60 Parte_24 C.F._61 Controparte_40
), (C.F. , C.F._62 Controparte_41 C.F._63
(C.F. ), (C.F. Parte_25 C.F._64 Parte_26
), (C.F. ), C.F._65 Parte_27 C.F._64 Parte_28
(C.F. ), (C.F. , (C.F. C.F._66 Parte_29 C.F._67 Parte_30
, (C.F. ), C.F._68 Parte_31 C.F._69 Parte_32
(C.F. ), (C.F. ), C.F._70 Parte_33 C.F._71 Parte_34
(C.F. ), (C.F. , C.F._72 Parte_35 C.F._73
(C.F. , (C.F. ), Parte_36 C.F._74 Parte_37 C.F._75
(C.F. , (C.F. Parte_38 C.F._76 Parte_39
), (C.F. ), (C.F. C.F._77 Parte_40 C.F._78 Parte_41
), (C.F. ), C.F._79 Parte_42 C.F._80 Parte_43
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._81 Parte_44 C.F._82
(C.F. ), (C.F. Parte_45 C.F._83 Parte_46
, (C.F. ) in proprio e n.q. di C.F._84 Parte_47 C.F._85 erede di ( ), (C.F. , Parte_8 CodiceFiscale_86 Parte_48 C.F._87
(C.F. ), (C.F. , Parte_49 C.F._88 Parte_50 C.F._89
(C.F. ), (C.F. Parte_51 C.F._90 Parte_52
), (C.F. ), C.F._91 Parte_53 C.F._92 Parte_54
(C.F. , (C.F. ), C.F._93 Parte_55 C.F._94 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_56 C.F._95 Parte_57
), (C.F. ), C.F._96 Parte_58 C.F._97 Parte_59 (C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._98 Parte_60 C.F._99
(C.F. ), (C.F. Parte_61 C.F._100 Parte_62
) in proprio e n.q. di erede di , ( C.F._101 Persona_4 Parte_63
C.F. ) in proprio ed n.q. di erede di , C.F._102 Persona_4 Parte_64
(C.F. ), (C.F. ), C.F._103 Parte_65 C.F._104 Parte_66
(C.F. ), ( ),
[...] C.F._105 Parte_67 C.F._106
( ), ( ), Parte_68 C.F._107 Parte_69 C.F._108 Pt_70
( , ( ),
[...] C.F._109 Parte_71 C.F._110 Parte_72
( ), nonché, avv. IA LO (C.F. ), C.F._111 C.F._112 rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO MORTELLITI, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria, via Don Minzoni n. 29, PEC;
Email_12
APPELLATI
Oggetto: Proprietà - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1328/2017 r.g.
926/2015, pubblicata il 14/09/2017, non notificata.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8.3.1999 (introduttivo dell'originario giudizio n. 462/99 R.G.)
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_1 quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore generale della sorella , Parte_2 esponevano che con atto per Notar del 26 settembre 1980 – il loro dante causa Persona_5
– aveva venduto a cinque Cooperative edilizie (“Portanova”, ”Acli Franca”, “Il Persona_6
Postelegrafico”, “Aurora Sud” e “San Giorgio 78”), tutte consorziate nel CO.P.E.R. (Consorzio fra Cooperative Edilizie), sei lotti di terreno, cinque dei quali destinati alla costruzione di alcuni edifici, mentre il sesto lotto adibito a spazio condominiale di servizio.
In particolare, lamentavano che nella realizzazione degli immobili e nella sistemazione degli spazi condominiali le Cooperative non si attenevano al progetto originale occupando cospicue porzioni di proprietà dei fratelli gravandole di illegittime servitù di veduta;
per tali ragioni, convenivano Pt_1 in giudizio i proprietari dei singoli alloggi ed ottenevano con sentenza n. 506/2012 la condanna dei convenuti a pagare la complessiva somma di € 50.183,00 nonché l'eliminazione delle vedute esercitate con finestre e balconi sulla proprietà . Pt_1
I soccombenti impugnavano la decisione nel giudizio di appello R.G. n. 302/2013.
Nel corso dello stesso interveniva LO IA, quale acquirente e attuale proprietaria dell'immobile già di proprietà di eccependo la nullità della sentenza di primo Persona_7 grado, in quanto pronunciata senza valido contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio della sua dante causa, Persona_7
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 56/2015, dichiarava “la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di integrità del contradditorio...” e conseguentemente rimetteva la causa “al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché come anche eccepito dalla parte intervenuta LO IA … nel giudizio di primo grado andava correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell'allora proprietaria di uno degli edifici…LO OS Anna”. Con successivo atto del 29.1.2015 nel giudizio n. 926/2015 R.G., gli eredi provvedevano Pt_1 alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti tutti eccepivano, tra l'altro, l'estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_7
Gli allora attori chiedevano, a loro volta, termine per rinnovare l'atto di citazione in riassunzione nei confronti di , , CP_42 CP_43 Persona_3 Parte_16 [...]
, , Controparte_44 Controparte_45 CP_46 Controparte_47 Controparte_48
,
[...] CP_49 CP_50 Controparte_51 Controparte_52
, , e , erroneamente indicati come Controparte_53 CP_54 CP_55 CP_56 assistiti nel giudizio di secondo grado dall'avv. Mortelliti.
All''udienza del 15.5.2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Giudice della riassunzione, preliminarmente, evidenziava che la Corte d'Appello aveva giustappunto dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata evocazione in giudizio di una litisconsorte necessaria.
Sottolineava, quindi, come fosse pacifico il fatto che in data 19 luglio 1989 Controparte_51 diveniva assegnataria in proprietà dell'unità immobiliare sita in Reggio Calabria, Via RI
Ausiliatrice n. 22, in Catasto al foglio 111, particella sub 11 e della relativa autorimessa (stesso foglio e stessa particella sub 20), facente parte del complesso denominato “Portanova”; successivamente, in data 5 ottobre 1995, vendeva la citata proprietà immobiliare a ; CP_51 Persona_7 infine, in data 1 dicembre 2011, quest'ultima alienava il bene alla germana LO IA.
Nel giudizio di primo grado, incardinato dai AN nel 1999 e conclusosi con la sentenza Pt_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 506/2012, era stata, perciò, erroneamente evocata in giudizio
(rimasta contumace), mentre, deduceva il Tribunale, che reale convenuta Controparte_51 chiama in causa dovesse essere Persona_7
Gli attori, tuttavia, sostenevano di avere correttamente chiamato in giudizio LO IA nella qualità di attuale proprietaria dell'immobile.
In particolare, argomentavano che la stessa Corte di Appello avesse riconosciuto Persona_7 quale litisconsorte necessaria con specifico riferimento al momento della notifica dell'atto introduttivo del 1999, poiché all'epoca dei fatti proprietaria dell'appartamento acquistato nel 1995 dalla (“…va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di integrità CP_51 del contradditorio e la causa deve essere, conseguentemente, rimessa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché…nel giudizio di primo grado andava correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell'allora proprietaria di uno degli edifici…LO ”). Per_7
Ebbene, secondo gli , la Corte aveva ritenuto che la citazione nei confronti di Pt_1 Persona_7 fosse da ritenersi dovuta esclusivamente con riferimento al giudizio di primo grado istauratosi
[...] nel 1999 e non anche all'atto di riassunzione che si sarebbe dovuto effettuare successivamente, ciò in considerazione del fatto che la stessa aveva nel frattempo perduto la legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea.
In conclusione, secondo la tesi attorea, doveva ritenersi corretta la riassunzione tempestivamente effettuata nei confronti di LO IA, quale attuale titolare del bene e, quindi, soggetto interessato legittimato passivo rispetto alle domande degli esponenti.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea infondata. Evidenziava, infatti, che la riassunzione del giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c. sorgeva dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e cioè del soggetto che
“all'epoca della citazione” era il proprietario della unità immobiliare. Né poteva validamente ritenersi che la riassunzione nei confronti di (litisconsorte Persona_7 pretermesso) sarebbe stata, come sostenuto dagli , “priva di logica e giuridicamente errata, Pt_1 avendo quest'ultima venduto l'appartamento all'avv. IA LO”.
Invero, il giudice di prime cure ribadiva che “Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano …”; ne conseguiva che Persona_7 fosse litisconsorte necessaria, quale proprietaria dell'immobile al momento della
[...] instaurazione del giudizio n. 462/99 R.G. e che l'intervento volontario di LO IA (non comportando automaticamente l'estromissione dell'alienante ex art. 111 c.p.c.) non avesse escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti della dante causa.
Per tutte queste ragioni, il Giudicante stabiliva che la mancata riassunzione del giudizio nei confronti della litisconsorte necessaria determinava l'estinzione ex art.102 e 307 comma 2 Persona_7
c.p.c., tenuto conto che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio aveva natura perentoria e non poteva essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e la sua inosservanza doveva essere rilevata d'ufficio.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 23.3.2018 e notificato il 13.3.2018, Parte_1
, in proprio e n.q. di procuratore della sorella ,
[...] Parte_2 Parte_73
, propongono appello per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.
[...]
1328/2017, pubblicata il 14/09/2017, nel procedimento R.G. n 926/2015, che ha dichiarato, ex art. 102 e 307 comma 2 cpc, l'estinzione del giudizio.
In particolare, gli appellanti chiedono, in via preliminare ed assorbente, di accertare la nullità insanabile dell'atto di appello nel giudizio RG 302/2013 innanzi alla stessa Corte e prodromico anche al successivo giudizio innanzi al Tribunale, nonché di acclarare l'irreversibile passaggio in giudicato della sentenza n. 506/2012 del Tribunale di Reggio Calabria.
Nel merito, valutata corretta la riassunzione in esecuzione al precetto di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc contenuto nella sentenza numero 56/2015, chiedono di statuire l'intero merito della controversia, in accoglimento della domanda originaria in riassunzione;
condannare i proprietari originari degli alloggi ex Cooperativa "Portanova", ovvero i loro aventi causa a pagare agli attori la somma di € 3.663,00 ai sensi dell'art. 938 c.c., previa attribuzione delle porzioni edificate nella particela 107, foglio 111 e ad eliminare sia le vedute esercitate da finestre, balconi e attribuzione delle porzioni edificate nella particella 109, foglio 111, oltre ad eliminare sia le vedute esercitate da finestre, balconi e terrazze del proprio fabbricato sulla particella 109, che i tre pluviali posti sul lato nord con relative condotte, secondo quanto descritto nella CTU nel giudizio 462/1999 R.G.
Chiedono, ancora, di condannare i proprietari originari degli alloggi ex Cooperativa "San Giorgio
78", ovvero i loro aventi causa a pagare agli attori euro 46.520,10 previa attribuzione delle porzioni edificate nella particella 109, foglio 111, oltre ad eliminare sia le vedute esercitate da finestre, balconi e terrazze del proprio fabbricato sulla particella 109, che i tre pluviali posti sul lato nord con relative condotte, secondo quanto descritto nella CTU resa nel giudizio 462/1999 R.G.
Ancora, chiedono che le suddette somme vengano rivalutate dal 1° marzo 2002 fino alla sentenza, oltre interessi legali sulle somme via rivalutate, da calcolare per il periodo anteriore alla CTU sui valori devalutati al 24 marzo 1999, mentre sugli importi ottenuti calcolare i soli interessi legali della sentenza fino al soddisfo effettivo, nonché condannare tutti i convenuti, esclusi i sig.ri
[...]
e , a restituire, ripristinato allo stato originario e, perciò, anche privo di Pt_16 CP_54 servitù di sorta, il suolo di proprietà degli appellanti occupato abusivamente da spazi e servizi condominiali, pari a metri 549 sulla particella 107 e metri 504 sulla particella 109, per come descritti nella CTU dell'ing. depositata il 2 maggio 2002 nel giudizio n. 462/1999. Per_8
Domandano, invero, di compensare le spese processuali nei rapporti tra gli appellanti e
[...]
e , convenuti, senza alcuna domanda, avanti al Tribunale della riassunzione, Pt_16 CP_54 soltanto perché parti nelle precedenti fasi del giudizio e condannare tutti gli altri convenuti in solido al rimborso di quelle sostenute dagli attori. In estremo subordine, salvo gravame, ove venissero condivise eventuali eccezioni dell'Avv. IA LO a fondamento usucapitivo, chiedono che tali eccezioni vengano legittimate con sentenza non definitiva e che il Giudice si pronunci, invece, definitivamente su quanto richiesto in via principale contro tutti gli altri convenuti. Chiedono inoltre, che venga disposta CTU per stabilire il modo ed il luogo meno gravoso in favore del solo appartamento di proprietà dell' avv. IA LO e della proprietà , dopo il ripristino della stessa allo status quo ante, con le sole limitazioni imposte Pt_1 da dette servitù: ovvero, in via gradata, comminare una nuova rimessione degli atti al Tribunale. Con vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio e di quelli precedenti, oltre accessori di legge.
In data 21.6.2018 si costituiscono , , Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, di accertare la violazione e/o falsa Parte_4 applicazione dell'art. 342 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dagli;
nel merito, in via principale, di accertare la violazione del principio del Pt_1 contraddittorio, sostanziatasi nella mancata citazione in giudizio nei confronti di Persona_7
e, per l'effetto, dichiarare l'appello proposto dai AN inammissibile e/o infondato in Pt_1 fatto ed in diritto, nonché confermare l'estinzione del procedimento portante R.G. n. 926/2015, già statuito con la Sentenza n. 1328/2017.
In via gradata, chiedono di accertare l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. e condannare gli , in solido, al pagamento di spese, Pt_1 competenze e onorari del giudizio come per legge.
In data 26.6.2018 si costituiscono con appello incidentale , Controparte_6 CP_7
, , , in proprio e n.q. di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 procuratrice speciale di , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , e
[...] Parte_15 CP_8 Controparte_9
SQ LE chiedendo di: dichiarare l'estromissione dal giudizio di e di , avendo venduto l'unità Parte_7 Parte_8 immobiliari Foglio RC/111 particella 1051, con appartamento al piano II + vano cantinato e vano ripostiglio al piano V identificati con sub 207 e garage pian terreno invece con sub 220 e relative parti comuni, a e altresì, domandano l'estromissione di Parte_9 Parte_10 Parte_13 avendo ceduto i propri diritti relativi all'unità immobiliare Foglio RC/111 particella 1051, con appartamento al piano III + vano cantinato e vano ripostiglio al piano V identificati con sub 201 e garage pian terreno invece con sub 202, rispettivamente a LE QU (nudo proprietario) e a
(usufruttuaria). Parte_14
In via preliminare, chiedono di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dai fratelli , in virtù di atto per Notar di Firenze del 17/02/1993 Rep. n. Pt_1 Per_1 81110, Raccolta 4250, nonché dichiarare l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., quindi rigettando la richiesta di nuova rimessione degli atti al Tribunale e confermare la sentenza n.1328/2017 emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria in persona del G.I. dott. Mario
Pagano, nel procedimento R.G.A.C. n. 926/15 nel quale è stato riunito l'altro procedimento R.G.A.C.
n.927/15; per appello incidentale, domandano di riformare parzialmente la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui – precisamente nel
PQM
della sentenza – è stato così disposto: “1)
Dichiarare l'estinzione del giudizio”), ritenendo la mancata riassunzione della comparsa nei confronti della litisconsorte questione assorbente rispetto alle altre sollevate in comparsa di Persona_7 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nel giudizio RGAC 926/'15, determinando il mancato esame degli altri motivi di rito e così disponendo l'estinzione sia del giudizio avente RGAC n.926/15 del Tribunale di Reggio Calabria, sia l'estinzione del precedente giudizio introdotto in I grado con proc. n. 462/1999 definito con sentenza 506/2012, non riassunto;
sempre mediante appello incidentale chiedono di riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede un apposito capo che ordini la cancellazione delle due trascrizioni (“Nota di trascrizione Registro generale n.6153 Registro particolare n.4945 Presentazione n.35 del 06/05/1999” e la rettifica della precedente ovvero: “Nota di trascrizione Registro generale n.6197 Registro particolare n.4980 Presentazione n.14 del 07/05/1999”) sugli immobili degli odierni appellati, per come illegittimamente apposte dagli , disponendo che il Conservatore dei Pt_1
Registri Immobiliari proceda alla cancellazione delle trascrizioni “de quibus” e di eventuali successive che dovessero malauguratamente essere effettuate a danno degli stessi appellanti in via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale e a spese degli;
ancora, riformare la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui (punto 2 del
PQM
) statuisce ingiustamente l'integrale compensazione delle spese di lite, per illegittimità e difetto di motivazione (per come disposto nel:
“2PQM) Dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.” Sulla base de “II Motivi della decisione” “3. Sulle spese del giudizio”, “Motivi di equità impongono la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.”), così, condannando invece i AN , quali Pt_1 appellanti in via principale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, secondo quanto disposto dal DM 55/2014 tariffa media e DM 37/2018, come per legge.
Nel merito dell'appello chiedono di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, per mancata attivazione della procedura di mediazione ex d.lgs. 28/'10 s.m.i, da ritenersi obbligatoria in
“subiecta materia” 1) In via principale, rilevare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore dell'A.G.A.; 2) Nell'ipotesi di accertata giurisdizione dell'A.G.O., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori, per mancanza o inidoneità dei titoli prodotti a sostengo dell'azione di rivendica, così rigettare tutte le domande, poiché infondate ed illegittime;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, per difetto di occupazione
“sine titulo” del suolo per cui è causa, di conseguenza rigettare tutte le richieste degli attori;
4) In via di appello incidentale, giusta domanda riconvenzionale della comparsa del grado precedente, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il suolo in contestazione;
5) In via di appello incidentale, giusta domanda riconvenzionale della comparsa del grado precedente, nella denegata ipotesi di occupazione illegittima del suolo rivendicato, accertare e dichiarare l'irreversibilità delle parti comuni e condominiali contestate, così disporre estensivamente l'applicazione dell'istituto dell'accessione invertita, con la conseguente estinzione del diritto di proprietà degli attori o in via subordinata trasferire ai convenuti la proprietà dei beni secondo i parametri applicati nell'atto di vendita per Notar del 1980, sensibilmente ridotto, per le ragioni qui esposte. Per_5
Infine, facendo salve le richieste istruttorie, opponendosi, a quelle dei SI.ri , chiedono di Pt_1 disporre CTU al fine di meglio verificare i luoghi e le proprietà, nonché accertare l'impossibilità tecnica di un'eventuale restituzione delle aree in contestazione, considerando anche la presenza sotterranea di tubature di acqua, metano e cavi di energia elettrica, a servizio degli immobili residenziali interni al complesso “Via RI Ausiliatrice 20-28”; in ogni caso, domandano che venga ordinato al Conservatore dei registri immobiliari, a spese dei SI.ri , la cancellazione di tutte Pt_1 le trascrizioni sugli immobili degli odierni appellati poste dagli appellanti per tutti i giudizi “de quibus” come individuate e sopra descritte (Allegati A21 e A22). Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'Avv. QU LE e dell'Avv. Salvatore Tavella.
In data 27.7.2018 si costituiscono con appello incidentale , Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_14 chiedendo di rigettare perché inammissibile, improponibile ed infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ad eccezione della parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio;
domandano di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado (R.G. n. 462/1999), nonché accogliere l'appello incidentale come proposto dai concludenti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare gli attori in riassunzione ed odierni appellanti al pagamento in loro favore delle spese e competenze del procedimento di riassunzione deciso in primo grado con detta sentenza, giusta nota spese;
in estremo subordine, e con riserva di gravame, rigettare nel merito le domande spinte dai AN e condannarli, altresì, al pagamento delle spese e competenze del Pt_1 presente grado d'appello.
In data 28.6.2018 si costituiscono con appello incidentale CP_15 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 CP_19 CP_20 [...]
, , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, , , in proprio e nella
[...] CP_25 Controparte_26 qualità di erede della sig.ra , , in proprio e nella Persona_2 Controparte_27 qualità di erede del sig. ; , Persona_3 CP_28 CP_29
, , ,
[...] Controparte_30 CP_31 CP_32
, , NELLA QUALITÀ DI EREDE DI
[...] CP_33 Persona_3
; , nella qualità di erede del sig.
[...] CP_34 Persona_3
; chiedendo di dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello
[...] Parte_16 ed ogni relativa domanda con conferma del capo 1 della sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio di primo grado n. 926/2015 r.g. e del giudizio ad esso riunito n. 927/2015 r.g. del Tribunale di Reggio Calabria;
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda; in accoglimento del proposto appello incidentale riformare il capo 2) della impugnata sentenza e per l'effetto condannare gli appellanti alla refusione delle spese (euro 518+518 per i contributi unificati per il presente grado) e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali,
IVA e CPA come per legge.
In via estremamente subordinata, richiamano le conclusioni originarie nei giudizi riuniti n. 926/2015
e 927/2015 r.g. del Tribunale di Reggio Calabria, nessuna esclusa e/o rinunziata.
In data 29.6.2018 si costituiscono con appello incidentale , CP_35 [...]
, , , Controparte_36 Controparte_37 CP_38
, , CP_39 Parte_17 Parte_18 [...]
, , in Parte_19 Parte_20 Parte_21 proprio ed n.q. di erede di , , Persona_4 Parte_22 Parte_23
, , ,
[...] Parte_24 Controparte_40 Controparte_41
, , ,
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27
, , , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31 , , , ,
[...] Parte_32 Parte_33 Parte_34 [...]
, , , Parte_35 Parte_36 Parte_37 Pt_38
, , , ,
[...] Parte_39 Parte_40 Parte_41
, , Parte_42 Parte_43 Parte_44
, , ,
[...] Parte_45 Parte_46 Parte_47
in proprio e n.q. di erede di , ,
[...] Parte_8 Parte_48 Pt_49
, , ,
[...] Parte_50 Parte_51 Parte_52
, Parte_53 Parte_54 Parte_55
, , , Parte_56 Parte_57 Parte_58
, , Parte_59 Parte_60 Pt_61
, in proprio e n.q. di erede di ,
[...] Parte_62 Persona_4 Par
in proprio ed n.q. di , Parte_63 Persona_9
, , , Parte_64 Parte_65 Parte_66 [...]
, , Parte_67 Parte_68 Parte_69 Pt_70
, , , nonché, avv. VALERIA
[...] Parte_71 Parte_72
CARULLO chiedendo di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai AN;
in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la Pt_1 compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a beneficio di tutti i soggetti costituiti nell'atto e ciò solo per gli appellanti incidentali. Sempre in via incidentale chiedono di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata sui beni di proprietà degli istanti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse entrare nel merito delle questioni oggetto di giudizio, ripropongono tutte le domande, eccezioni, deduzioni in fatto ed in diritto, anche le domande riconvenzionali ed istruttorie proposte da ciascuno dei soggetti costituiti nel presente atto e contenute sia negli atti e verbali del primo grado che in quelli precedenti, che devono tutti, nessuno escluso, intendersi in questa sede riportati e trascritti.
Più nel dettaglio domandano che venga dichiarato difetto di giurisdizione atteso che la stessa è in capo al G.A.; di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del rapporto processuale e del giudizio innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 462/1999; allorquando, tuttavia l'atto introduttivo del giudizio fosse inteso quale atto di riassunzione astrattamente valido, domandano di dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia per violazione delle norme in materia di processo telematico e conseguentemente dichiarare l'intervenuta estinzione del rapporto processuale e del giudizio Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 462/1999 r.g.; infine, di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande spiegate nei confronti di tutti i convenuti nel giudizio o anche solo alcuni di loro che hanno acquistato a titolo originario ai sensi del 1159 c.c. la proprietà esclusiva delle porzioni di terreno ove sorgono i fabbricati che comprendono gli appartamenti, le pertinenze, gli accessori e le parti comuni, comunque oggetto di edificazione ed assegnati e/o ai loro danti causa, con i rispettivi atti pubblici di assegnazione in proprietà regolarmente trascritti.
In ogni caso, in via riconvenzionale, chiedono di accertare e dichiarare che tutti i convenuti, o anche solo alcuni di essi, proporzionalmente e pro quota indivisa, sono proprietari a titolo originario di tutte le porzioni di terreno occupate, previo sbancamento, da parcheggi, cortili e spazi di isolamento lastricati, attraversati da pozzetti e condotte di smaltimento d'acque piovane, fognatura, condotte d'adduzione d'acqua, elettricità, telefoni, ecc... assegnati agli stessi e/o ai loro danti causa, con i rispettivi atti pubblici di assegnazione in proprietà regolarmente trascritti;
in via subordinata, ancora, allorquando fosse accertata l'occupazione di parte della proprietà degli , chiedono di Pt_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito e/o indennitario e/o risarcitorio in capo agli attori;
in via ulteriormente subordinata, applicare l'istituto della accessione invertita ex art. 938 c.c., affinché sia comprensiva di tutte le aree oggetto di contestazione o almeno a quelle strettamente necessarie affinché i fabbricati possano essere utilizzati secondo la propria attuale natura e conformazione senza che sia inibito l'accesso agli stessi edifici, senza che siano oscurate le vedute, senza che siano rimossi i pluviali, posto che, nel caso contrario, gli abitanti di tali fabbricati non potrebbero utilizzare in nessun modo i fabbricanti medesimi, con riconoscimento del valore venale del suolo oggetto di contestazione, assumendo come riferimento il valore per metro quadro concretamente assegnato dal dott. al momento dell'alienazione alle cooperative delle aree, Pt_1 immediatamente adiacenti, dotate delle medesime caratteristiche ed indice di fabbricabilità, o di altro comunque inferiore a quello richiesto dagli attori;
in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande così come proposte dagli attori, poiché oltre ad essere infondate non sono sostenute dal alcuna idonea prova.
In via preliminare, domandano ancora di accertare e dichiarare che il deposito cartaceo della comparsa di riassunzione costituisce violazione insanabile della normativa sul PCT e ciò ne determina l'inammissibilità dell'atto, così ordinare l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo;
accertare e dichiarare che la comparsa di riassunzione ha dato vita ad un giudizio nuovo, senza riassumere nei termini di legge il giudizio di 1° avente r.g. 462/1999, per l'effetto disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e di conseguenza pronunciare l'estinzione del giudizio e disporre la cancellazione dal ruolo;
nella denegata ipotesi di rigetto da parte del Tribunale di Reggio Calabria delle avanzare eccezioni di inammissibilità, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura da ritenersi obbligatoria in materia.
Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancanza o inidoneità dei titoli prodotti a sostegno dell'azione di rivendica, così rigettare tutte le domande poiché infondate ed illegittime;
in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, per difetto di occupazione sine titulo del suolo per cui è causa, di conseguenza rigettare tutte le richieste degli attori;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il suolo in contestazione;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di occupazione illegittima del suolo rivendicato, accertare e dichiarare l'irreversibilità delle parti comuni e condominiali contestale, così disporre estensivamente l'applicazione dell'istituto dell'accessione invertita, con la conseguente estinzione del diritto di proprietà degli attori o in via subordinata trasferire ai convenuti la proprietà dei beni secondo i parametri applicati nell'atto di vendita per Notar del 1980, sensibilmente ridotto, per le ragioni esposte. Per_5
Specificatamente per l'avv. IA LO chiedono, in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda avanzata dagli odierni appellanti poiché vertente su materie che prevedono obbligatoriamente e preliminarmente all'esercizio in giudizio dell'azione, l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, aggiornato al D.L. 21 GIUGNO
2013, N. 69 (Leggi di conversione 9 agosto 2013 n. 98). Sempre in via preliminare e assorbente, visto l'art. 1158 c.c., dichiarare l'avv. IA LO residente a [...] proprietaria per intervenuta usucapione in virtù del possesso ininterrotto, continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni:
- del compendio immobiliare sito in Reggio Calabria alla via RI Ausiliatrice 22 posto al quarto piano del corpo di fabbrica denominato “Portanova” con annesso piccolo vano lavanderia posto sulla terrazza di copertura del medesimo corpo di fabbrico, entrambi riportati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio RC/111 di mappa particella 1047, subalterno 11, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, vani 7,5 con rendita catastale € 464,81, nonché del vano autorimessa posto al pianterreno del medesimo corpo di fabbrica, distinto con il numero 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio RCC/11 di mappa, particella 1047, subalterno 20, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, mq 23, con rendita catastale di € 36,82;
- della quota pro-indiviso ed indivisibile di tutta la superficie su cui il fabbricato si trova il suddetto appartamento;
- di ogni accessorio, pertinenza, bene condominiale relativo al condominio “Portanova”, fabbricato di cui fa parte l'appartamento indicato;
- di tutte le parti condominiali esterne condominiali pro-indiviso ed indivisibili del condominio generale RI Ausiliatrice relative a strade, cortili, aiuole, recinzione, cancelli, opere decorative, parcheggi, impianti di illuminazione, impianti citofoni, del gas, acqua e fognature non compresi nella proprietà esclusiva dei singoli condomini degli altri fabbricati facenti parte del complesso residenziale condominio RI Ausiliatrice.
Nel merito, pronunciare il rigetto, con qualunque statuizione di tutte le avverse domande proposte in danno dall'avv. IA LO, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di idoneo corredo probatorio.
Con condanna degli appellanti principali alle spese per il presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore sottoscritto.
All'udienza del 16.9.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I AN chiedono, prima di entrare nel merito delle richieste, di dichiarare che la sentenza Pt_1
n. 462/1999 sia passata in giudicato in quanto non impugnata con ricorso per Cassazione da parte degli odierni appellati e appellanti incidentali;
nel merito, valutata la corretta riassunzione del processo in esecuzione al precetto di integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., chiedono di condannare i proprietari convenuti/appellati e appellanti incidentali a ripristinare allo stato originario il suolo di proprietà degli odierni appellanti principali.
Preliminarmente a qualsiasi richiesta, dunque, deve essere esaminata la corretta riassunzione del processo in virtù di alcuni eventi fondamentali occorsi nella vicenda de quo.
In data 19 luglio 1989 diveniva proprietaria di uno degli appartamenti sito in Controparte_51
Reggio Calabria, Via RI Ausiliatrice n. 22, in Catasto al foglio 111, particella sub 11 nonché della relativa autorimessa (stesso foglio e stessa particella sub 20), facente parte del complesso denominato
“Portanova”; successivamente, in data 5 ottobre 1995, vendeva la citata proprietà CP_51 immobiliare a infine, in data 1 dicembre 2011, quest'ultima alienava il bene alla Persona_7 germana LO IA.
Dato atto di tali avvenimenti, il Giudice di prime – a seguito della riassunzione derivante dal giudizio r.g. 302/2013 innanzi alla Corte d'Appello – sottolineava, appunto, che la riassunzione del giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c. sorgeva dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e cioè del soggetto che “all'epoca della citazione” era il proprietario della unità immobiliare. Difatti, il Tribunale concludeva sostenendo che “Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano …”; era, quindi, Persona_7
l'effettiva litisconsorte necessaria quale proprietaria dell'immobile al momento della instaurazione del giudizio n. 462/99 R.G. e l'intervento volontario di LO IA (non comportando automaticamente la estromissione dell'alienante ex art.111 c.p.c.) non escludeva la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti della dante causa. Per tutte queste ragioni, il primo giudice stabiliva che la mancata riassunzione del giudizio nei confronti della litisconsorte necessaria determinava l'estinzione ex art.102 e Persona_7
307 comma 2 c.p.c., tenuto conto che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio aveva natura perentoria e non poteva essere, né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e la sua inosservanza doveva essere rilevata d'ufficio.
Gli appellanti, anche in questa sede, sostengono di avere correttamente evocato in giudizio LO IA nella qualità di attuale proprietaria dell'immobile.
In particolare, argomentano che la stessa Corte di Appello nel giudizio r.g. 302/2013 aveva riconosciuto quale litisconsorte necessaria con specifico riferimento al momento Persona_7 della notifica dell'atto introduttivo del 1999, poiché all'epoca dei fatti proprietaria dell'appartamento acquistato nel 1995 da (“…va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per CP_51 mancanza di integrità del contradditorio e la causa deve essere, conseguentemente, rimessa al
Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché…nel giudizio di primo grado andava correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell'allora proprietaria di uno degli edifici…LO Per_7
).
[...]
Ebbene, secondo gli , la Corte aveva ritenuto che la citazione nei confronti di Pt_1 Persona_7 fosse da ritenersi dovuta esclusivamente con riferimento al giudizio di primo grado istauratosi
[...] nel 1999 e non anche all'atto di riassunzione che si sarebbe dovuto effettuare successivamente, ciò in considerazione del fatto che la stessa aveva nel frattempo perduto la legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea. In conclusione, secondo la tesi degli appellanti, doveva ritenersi corretta la riassunzione tempestivamente effettuata nei confronti di LO IA, quale attuale titolare del bene e, quindi, soggetto interessato legittimato passivo rispetto alle domande degli esponenti.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dai fratelli non può considerarsi certamente valida la Pt_1 riassunzione nei soli confronti di LO IA stante il presupposto per cui “L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019, cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010)
La pronuncia impugnata appare pienamente condivisibile e meritevole di essere confermata.
Al riguardo, significativa è la pronuncia della Corte di Cassazione che sul punto ha dettagliatamente ribadito che: “Al riguardo è stato ripetutamente affermato che nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un "facere" resa nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri, con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito. (…) Solo nel caso in cui sia proposta un mera azione risarcitoria non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, così come deve ritenersi inapplicabile il suddetto principio nel caso in cui, dal lato attivo, plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione o l'arretramento dell'opera immobiliare eseguita in violazione delle distanze legali, potendo essi agire individualmente, con
l'effetto che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data (v. Cass. n. 5545/2005 e, da ultimo, Cass. n. 12325/2020)… Trova, infatti, a tal proposito, applicazione il pacifico principio secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (Cass. civ. n. 12201 del 14.4.2022).
Dunque, nel caso in cui vi sia una eventuale sentenza di condanna ad un facere (e nel caso di specie il giudizio r.g. n.462/99 R.G si concludeva con sentenza n. 506/2012 con cui il Tribunale condannava i convenuti a pagare la complessiva somma di € 50.183,00 e disponeva l'eliminazione delle vedute esercitate con finestre e balconi sulla proprietà ), tutti i comproprietari su cui l'opera Pt_1 insiste sono, appunto, litisconsorti necessari con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio anche di uno solo dei comproprietari determina una irregolare costituzione del rapporto processuale, rilevabile, tra l'altro, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito.
La Cassazione, infatti, sottolinea che “… solo nel caso in cui sia proposta un mera azione risarcitoria non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile”; nel caso di specie, tuttavia, oltre al risarcimento pari a 50.183,00 €, gli appellanti chiedevano ed ottenevano con la sentenza n. 506/2012 anche l'eliminazione delle vedute esercitate con finestre e balconi, determinando un grave pregiudizio per i proprietari degli immobili che, non potendo partecipare al giudizio, vedevano comprimersi il loro diritto inviolabile di difesa.
In termini analoghi, anche la Cassazione, Sez.
2 - Sentenza n. 23564 del 23/09/2019: “L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro” ed ancora: “Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera medesima si trova, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto di essi resterebbe inutiliter data, perché non eseguibile nei confronti degli altri. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di uno di detti comproprietari integra una irregolare costituzione del rapporto processuale, rilevabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, e non sanabile per effetto dello intervento in causa del litisconsorte pretermesso solo in sede di gravame” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979, Rv. 398222).”
Neppure può accogliersi la tesi sostenuta dalle parti appellanti, secondo cui la riassunzione doveva essere effettuata nei confronti di CARULLO IA, essendo quest'ultima proprietaria dell'immobile nel momento in cui si è instaurato il giudizio riassunto. Ed infatti, nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.), la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito o della notificazione dell'atto introduttivo e, in uno a queste, le comuni regole sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111
c.p.c.), impregiudicata, ovviamente, la facoltà, per la parte originariamente pretermessa, di svolgere proprie domande.
In termini sovrapponibili: “L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro. Né rileva in contrario che, nelle more del giudizio
(anche se, come nella specie, in data anteriore alla prima udienza), uno dei comproprietari del bene abbia acquisito le quote degli altri, ove l'acquisto sia avvenuto a titolo particolare, in quanto la partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari deve essere accertata con riguardo al momento della notifica dell'atto introduttivo dello stesso. Ed infatti, a differenza della ipotesi in cui l'acquisto della totalità delle quote da parte di uno dei comproprietari avvenga a titolo universale, ipotesi nella quale il processo deve proseguire nei soli suoi confronti, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., nel caso di trasferimento a titolo particolare il rapporto processuale continua tra le parti originarie, e solo dopo la riassunzione e sempre che le parti vi consentano, il processo può proseguire nei confronti dell'unica ormai interessata, e le altre possono esserne estromesse.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 11/02/1999).
Ne consegue che non può ritenersi l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza resa dal
Tribunale, poiché della predetta è stata dichiarata la nullità.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello principale è infondato e va integralmente rigettato.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
Non può accogliersi l'appello incidentale, volto ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Le parti fanno infatti riferimento alla “Nota di trascrizione Registro generale n.6153 Registro particolare n.4945 Presentazione n.35 del 06/05/1999” ed alla rettifica della precedente “Nota di trascrizione Registro generale n.6197 Registro particolare n.4980 Presentazione n.14 del 07/05/1999” “e di eventuali successive che dovessero malauguratamente essere effettuate a danno degli stessi appellanti in via incidentale”.
Al riguardo deve infatti osservarsi che le trascrizioni specificatamente indicate dalle parti, risalendo al 1999, in mancanza di rinnovo (in questa sede non dimostrato e neppure allegato), ai sensi dell'art. 2668bis cod. civ. hanno perso il loro effetto. Né può essere disposta, attesa la genericità della domanda, di eventuali successive trascrizioni effettuate in danno degli appellanti incidentali.
- Spese processuali
Quanto alle spese del giudizio, ritenuta applicabile la disciplina ratione temporis vigente (il giudizio
è iniziato nel 1999), ritiene il collegio che, in ragione della particolarità della vicenda processuale, della soccombenza reciproca ed altresì considerando l'esito complessivo della controversia che aveva visto nel merito vittoriosi gli odierni appellanti, sussistano giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese giudiziali tra le parti, con conseguente rigetto del motivo di appello.
Per tali motivi, peraltro, neppure può trovare accoglimento l'appello incidentale sulla compensazione delle spese nel corso del giudizio di primo grado.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello e degli appelli incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_73
- , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
[...]
- , , , in Controparte_6 Controparte_7 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio e n.q. di procuratrice speciale di , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , nonché Avv. QU LE;
Pt_15 CP_8 Controparte_9
- , , CP_35 Controparte_36 Controparte_37 CP_38
, , , CP_39 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, in proprio ed n.q. di erede di , Parte_20 Parte_21 Persona_4 Pt_22
, ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_40 Controparte_41
, ,
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, , Parte_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
, , , Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37 Pt_38
, , , ,
[...] Parte_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42 [...]
, , , Parte_43 Parte_44 Parte_45 Parte_46 Parte_47 in proprio e n.q. di erede di , ,
[...] Parte_8 Parte_48 Parte_49
, , , Parte_50 Parte_51 Parte_52 Parte_53 Pt_54
, , ,
[...] Parte_55 Parte_56 Parte_57 Pt_58
,
[...] Parte_59 Parte_60 Parte_61 Parte_62
in proprio e n.q. di erede di , in proprio
[...] Persona_4 Parte_63 ed n.q. di erede di , , , Persona_4 Parte_64 Parte_65 Parte_66
,
[...] Parte_67 Parte_68 Parte_69 Pt_70
, , , nonché, avv. IA LO;
[...] Parte_71 Parte_72
- , , , CP_15 Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , Controparte_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 CP_25
, in proprio e nella qualità di erede della sig.ra , Controparte_26 Persona_2 , in proprio e nella qualità di erede del sig. ; Controparte_27 Persona_3
, , CP_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_31 CP_32
, nella qualità di erede di;
[...] CP_33 Persona_3 CP_34
nella qualità di erede del sig. ;
[...] Persona_3 Parte_16
- , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Parte_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e quelli incidentali e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese del presente giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 4 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: 1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Alessandro Liprino Consigliere
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 244/2018 R.G.A.C. vertente
tra
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, in proprio e n.q. di procuratore generale della sorella germana (C.F. Parte_2
nata il [...] a [...], giusta procura per Notaio di Firenze del C.F._2 Per_1
17/02/1993 rep. 81110 e racc. 4250; (C.F. ) nata il Parte_1 C.F._3
3.12.1951 a Reggio Calabria;
(C.F. ) nata il Parte_3 C.F._4
04.02.1953 a Reggio Calabria;
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella
Ruggiero, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Niccolò da Reggio, 10 presso lo
Studio Legale Associato Romolo & Ruggiero, PEC: e Email_1
; Email_2
APPELLANTI contro
, C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 CodiceFiscale_5
, C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_6
, C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_3 CodiceFiscale_7
, , nata a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_8
1702.1950; , C.F. , nato a [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_9
24.09.1947; , C.F. , nata a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_10
20.02.1958; rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Sergio MAZZU' e dall'Avv. Armando QUATTRONE, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv. Sergio MAZZU' sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n. 14, PEC:
e ; Email_3 Email_4
e nato a [...] il 13/09/'43 C.F.: , Controparte_6 C.F._11 [...]
nata a [...] il 12/03/'53 C.F.: , Controparte_7 C.F._12 Parte_5 nato a [...] il 22/08/'44 C.F.: nata a
[...] C.F._13 Parte_6
Civitavecchia (Roma) il 02/06/'48 C.F.: , nata a [...] C.F._14 Parte_7
Calabria il 18/03/'55 C.F.: in proprio e n.q. di procuratrice speciale di C.F._15 [...] nato a [...] il 21/09/'51 C.F.: , nato a Pt_8 C.F._16 Parte_9
Reggio Calabria il 19/12/'64 C.F.: , nata a [...] C.F._17 Parte_10 il 30/01/'72 C.F.: , nato a [...] il C.F._18 Parte_11 18/06/'47 C.F.: , nata a [...] il 13/05/'49 C.F._19 Parte_12
C.F.: , nato a [...] il 14/10/'47 C.F._20 Parte_13
C.F.: , nata a [...] P.S. (RC) il 01/11/'48 C.F._21 Parte_14
C.F.: , nato a [...] il 07/09/'54 C.F._22 Parte_15
C.F.: , nato a [...] il 02/08/'47 C.F._23 CP_8
C.F.: , nata a [...] il 05/01/'48 C.F._24 Controparte_9
C.F.: , nonché Avv. QU LE nato a [...] il [...] C.F._25
C.F.: , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Tavella, elettivamente C.F._26 domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria alla via D. Muratori n°2/b, PEC:
; Email_5
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
e
, , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli
[...] Controparte_14 avv.ti Anna Lucia Lucisano, Emilio Lucisano e elettivamente domicilianti in Controparte_12
Reggio Calabria, Via Due Settembre n. 47, PEC: Email_6
Email_7 Email_8
Email_9
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI nonché
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_15 C.F._27
89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il Controparte_16
10.11.1943, C.F.: , residente in [...]
Ausiliatrice, 20; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_17
residente in [...]; C.F._29 CP_18
, nata GN AL (RC) il 22.03.1936, C.F.: , residente in 89133
[...] C.F._30
Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il [...], CP_19
C.F.: , residente in [...]; C.F._31 CP_20
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in
[...] C.F._32
89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il Controparte_21
23.10.1950, C.F.: , residente in [...]
Ausiliatrice, 20; nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_22
residente in [...]; C.F._34 CP_23
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in 89133 Reggio
[...] C.F._35
Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_24
, residente in [...]; C.F._36 CP_25
nata a [...] il [...], C.F: , residente in 89133 Reggio
[...] C.F._37
Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; nato a [...] il Controparte_26
06.03.1939, C.F.: residente in [...]
20, in proprio e nella qualità di erede della sig.ra , nata a [...] il [...], Persona_2
C.F.: , residente in [...] e C.F._39 deceduta in data 04.08.2017; , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_27
, residente in [...], in proprio C.F._40
e nella qualità di erede del sig. deceduto in data 06.04.2000; Persona_3 [...]
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_28 C.F._41 89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; , nato a [...] Controparte_29
(RC) il 03.07.1942, C.F.: , residente in [...]
Ausiliatrice, 20; , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_30
, residente in [...]; C.F._43 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in 89133 CP_31 C.F._44
Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20; nata a [...] il [...], CP_32
C.F.: residente in [...]; C.F._45
, nato a [...] l'[...], C.F.: , residente in CP_33 C.F._46
89133 Reggio Calabria, via RI Ausiliatrice, 20, nella qualità di erede di Persona_3 deceduto in data 06.04.2000; nato a [...] il [...], C.F.:
[...] CP_34
, residente in [...], nella qualità C.F._47 di erede del sig. deceduto in data 06.04.2000; nata a Persona_3 Parte_16
Reggio Calabria il 19.12.1953, C.F.: residente in [...]
RI Ausiliatrice n. 20, tutti rappresentati e difesi separatamente e/o congiuntamente dagli avv.ti
LL IR e Demetrio Laganà, elettivamente domiciliati presso lo studio del codifensore avv.
LL IR, in Reggio Calabria, Via Cairoli n. 24, PEC e Email_10
Email_11
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e
(C.F. , (C.F. CP_35 C.F._49 Controparte_36
), (C.F. ), C.F._50 Controparte_37 C.F._51 [...]
(C.F. ), (C.F. ), CP_38 C.F._52 CP_39 C.F._53 Parte_17
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._54 Parte_18 C.F._55 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_19 C.F._56 Parte_20
), (C.F. ) in proprio ed n.q. di erede C.F._57 Parte_21 C.F._58 di , (C.F. , (C.F. Persona_4 Parte_22 C.F._59 Parte_23
), (C.F. ), (C.F. C.F._60 Parte_24 C.F._61 Controparte_40
), (C.F. , C.F._62 Controparte_41 C.F._63
(C.F. ), (C.F. Parte_25 C.F._64 Parte_26
), (C.F. ), C.F._65 Parte_27 C.F._64 Parte_28
(C.F. ), (C.F. , (C.F. C.F._66 Parte_29 C.F._67 Parte_30
, (C.F. ), C.F._68 Parte_31 C.F._69 Parte_32
(C.F. ), (C.F. ), C.F._70 Parte_33 C.F._71 Parte_34
(C.F. ), (C.F. , C.F._72 Parte_35 C.F._73
(C.F. , (C.F. ), Parte_36 C.F._74 Parte_37 C.F._75
(C.F. , (C.F. Parte_38 C.F._76 Parte_39
), (C.F. ), (C.F. C.F._77 Parte_40 C.F._78 Parte_41
), (C.F. ), C.F._79 Parte_42 C.F._80 Parte_43
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._81 Parte_44 C.F._82
(C.F. ), (C.F. Parte_45 C.F._83 Parte_46
, (C.F. ) in proprio e n.q. di C.F._84 Parte_47 C.F._85 erede di ( ), (C.F. , Parte_8 CodiceFiscale_86 Parte_48 C.F._87
(C.F. ), (C.F. , Parte_49 C.F._88 Parte_50 C.F._89
(C.F. ), (C.F. Parte_51 C.F._90 Parte_52
), (C.F. ), C.F._91 Parte_53 C.F._92 Parte_54
(C.F. , (C.F. ), C.F._93 Parte_55 C.F._94 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_56 C.F._95 Parte_57
), (C.F. ), C.F._96 Parte_58 C.F._97 Parte_59 (C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._98 Parte_60 C.F._99
(C.F. ), (C.F. Parte_61 C.F._100 Parte_62
) in proprio e n.q. di erede di , ( C.F._101 Persona_4 Parte_63
C.F. ) in proprio ed n.q. di erede di , C.F._102 Persona_4 Parte_64
(C.F. ), (C.F. ), C.F._103 Parte_65 C.F._104 Parte_66
(C.F. ), ( ),
[...] C.F._105 Parte_67 C.F._106
( ), ( ), Parte_68 C.F._107 Parte_69 C.F._108 Pt_70
( , ( ),
[...] C.F._109 Parte_71 C.F._110 Parte_72
( ), nonché, avv. IA LO (C.F. ), C.F._111 C.F._112 rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO MORTELLITI, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria, via Don Minzoni n. 29, PEC;
Email_12
APPELLATI
Oggetto: Proprietà - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1328/2017 r.g.
926/2015, pubblicata il 14/09/2017, non notificata.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8.3.1999 (introduttivo dell'originario giudizio n. 462/99 R.G.)
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_1 quest'ultimo in proprio e nella qualità di procuratore generale della sorella , Parte_2 esponevano che con atto per Notar del 26 settembre 1980 – il loro dante causa Persona_5
– aveva venduto a cinque Cooperative edilizie (“Portanova”, ”Acli Franca”, “Il Persona_6
Postelegrafico”, “Aurora Sud” e “San Giorgio 78”), tutte consorziate nel CO.P.E.R. (Consorzio fra Cooperative Edilizie), sei lotti di terreno, cinque dei quali destinati alla costruzione di alcuni edifici, mentre il sesto lotto adibito a spazio condominiale di servizio.
In particolare, lamentavano che nella realizzazione degli immobili e nella sistemazione degli spazi condominiali le Cooperative non si attenevano al progetto originale occupando cospicue porzioni di proprietà dei fratelli gravandole di illegittime servitù di veduta;
per tali ragioni, convenivano Pt_1 in giudizio i proprietari dei singoli alloggi ed ottenevano con sentenza n. 506/2012 la condanna dei convenuti a pagare la complessiva somma di € 50.183,00 nonché l'eliminazione delle vedute esercitate con finestre e balconi sulla proprietà . Pt_1
I soccombenti impugnavano la decisione nel giudizio di appello R.G. n. 302/2013.
Nel corso dello stesso interveniva LO IA, quale acquirente e attuale proprietaria dell'immobile già di proprietà di eccependo la nullità della sentenza di primo Persona_7 grado, in quanto pronunciata senza valido contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio della sua dante causa, Persona_7
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 56/2015, dichiarava “la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di integrità del contradditorio...” e conseguentemente rimetteva la causa “al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché come anche eccepito dalla parte intervenuta LO IA … nel giudizio di primo grado andava correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell'allora proprietaria di uno degli edifici…LO OS Anna”. Con successivo atto del 29.1.2015 nel giudizio n. 926/2015 R.G., gli eredi provvedevano Pt_1 alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti tutti eccepivano, tra l'altro, l'estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_7
Gli allora attori chiedevano, a loro volta, termine per rinnovare l'atto di citazione in riassunzione nei confronti di , , CP_42 CP_43 Persona_3 Parte_16 [...]
, , Controparte_44 Controparte_45 CP_46 Controparte_47 Controparte_48
,
[...] CP_49 CP_50 Controparte_51 Controparte_52
, , e , erroneamente indicati come Controparte_53 CP_54 CP_55 CP_56 assistiti nel giudizio di secondo grado dall'avv. Mortelliti.
All''udienza del 15.5.2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Giudice della riassunzione, preliminarmente, evidenziava che la Corte d'Appello aveva giustappunto dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata evocazione in giudizio di una litisconsorte necessaria.
Sottolineava, quindi, come fosse pacifico il fatto che in data 19 luglio 1989 Controparte_51 diveniva assegnataria in proprietà dell'unità immobiliare sita in Reggio Calabria, Via RI
Ausiliatrice n. 22, in Catasto al foglio 111, particella sub 11 e della relativa autorimessa (stesso foglio e stessa particella sub 20), facente parte del complesso denominato “Portanova”; successivamente, in data 5 ottobre 1995, vendeva la citata proprietà immobiliare a ; CP_51 Persona_7 infine, in data 1 dicembre 2011, quest'ultima alienava il bene alla germana LO IA.
Nel giudizio di primo grado, incardinato dai AN nel 1999 e conclusosi con la sentenza Pt_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 506/2012, era stata, perciò, erroneamente evocata in giudizio
(rimasta contumace), mentre, deduceva il Tribunale, che reale convenuta Controparte_51 chiama in causa dovesse essere Persona_7
Gli attori, tuttavia, sostenevano di avere correttamente chiamato in giudizio LO IA nella qualità di attuale proprietaria dell'immobile.
In particolare, argomentavano che la stessa Corte di Appello avesse riconosciuto Persona_7 quale litisconsorte necessaria con specifico riferimento al momento della notifica dell'atto introduttivo del 1999, poiché all'epoca dei fatti proprietaria dell'appartamento acquistato nel 1995 dalla (“…va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di integrità CP_51 del contradditorio e la causa deve essere, conseguentemente, rimessa al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché…nel giudizio di primo grado andava correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell'allora proprietaria di uno degli edifici…LO ”). Per_7
Ebbene, secondo gli , la Corte aveva ritenuto che la citazione nei confronti di Pt_1 Persona_7 fosse da ritenersi dovuta esclusivamente con riferimento al giudizio di primo grado istauratosi
[...] nel 1999 e non anche all'atto di riassunzione che si sarebbe dovuto effettuare successivamente, ciò in considerazione del fatto che la stessa aveva nel frattempo perduto la legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea.
In conclusione, secondo la tesi attorea, doveva ritenersi corretta la riassunzione tempestivamente effettuata nei confronti di LO IA, quale attuale titolare del bene e, quindi, soggetto interessato legittimato passivo rispetto alle domande degli esponenti.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea infondata. Evidenziava, infatti, che la riassunzione del giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c. sorgeva dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e cioè del soggetto che
“all'epoca della citazione” era il proprietario della unità immobiliare. Né poteva validamente ritenersi che la riassunzione nei confronti di (litisconsorte Persona_7 pretermesso) sarebbe stata, come sostenuto dagli , “priva di logica e giuridicamente errata, Pt_1 avendo quest'ultima venduto l'appartamento all'avv. IA LO”.
Invero, il giudice di prime cure ribadiva che “Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano …”; ne conseguiva che Persona_7 fosse litisconsorte necessaria, quale proprietaria dell'immobile al momento della
[...] instaurazione del giudizio n. 462/99 R.G. e che l'intervento volontario di LO IA (non comportando automaticamente l'estromissione dell'alienante ex art. 111 c.p.c.) non avesse escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti della dante causa.
Per tutte queste ragioni, il Giudicante stabiliva che la mancata riassunzione del giudizio nei confronti della litisconsorte necessaria determinava l'estinzione ex art.102 e 307 comma 2 Persona_7
c.p.c., tenuto conto che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio aveva natura perentoria e non poteva essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e la sua inosservanza doveva essere rilevata d'ufficio.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 23.3.2018 e notificato il 13.3.2018, Parte_1
, in proprio e n.q. di procuratore della sorella ,
[...] Parte_2 Parte_73
, propongono appello per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.
[...]
1328/2017, pubblicata il 14/09/2017, nel procedimento R.G. n 926/2015, che ha dichiarato, ex art. 102 e 307 comma 2 cpc, l'estinzione del giudizio.
In particolare, gli appellanti chiedono, in via preliminare ed assorbente, di accertare la nullità insanabile dell'atto di appello nel giudizio RG 302/2013 innanzi alla stessa Corte e prodromico anche al successivo giudizio innanzi al Tribunale, nonché di acclarare l'irreversibile passaggio in giudicato della sentenza n. 506/2012 del Tribunale di Reggio Calabria.
Nel merito, valutata corretta la riassunzione in esecuzione al precetto di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc contenuto nella sentenza numero 56/2015, chiedono di statuire l'intero merito della controversia, in accoglimento della domanda originaria in riassunzione;
condannare i proprietari originari degli alloggi ex Cooperativa "Portanova", ovvero i loro aventi causa a pagare agli attori la somma di € 3.663,00 ai sensi dell'art. 938 c.c., previa attribuzione delle porzioni edificate nella particela 107, foglio 111 e ad eliminare sia le vedute esercitate da finestre, balconi e attribuzione delle porzioni edificate nella particella 109, foglio 111, oltre ad eliminare sia le vedute esercitate da finestre, balconi e terrazze del proprio fabbricato sulla particella 109, che i tre pluviali posti sul lato nord con relative condotte, secondo quanto descritto nella CTU nel giudizio 462/1999 R.G.
Chiedono, ancora, di condannare i proprietari originari degli alloggi ex Cooperativa "San Giorgio
78", ovvero i loro aventi causa a pagare agli attori euro 46.520,10 previa attribuzione delle porzioni edificate nella particella 109, foglio 111, oltre ad eliminare sia le vedute esercitate da finestre, balconi e terrazze del proprio fabbricato sulla particella 109, che i tre pluviali posti sul lato nord con relative condotte, secondo quanto descritto nella CTU resa nel giudizio 462/1999 R.G.
Ancora, chiedono che le suddette somme vengano rivalutate dal 1° marzo 2002 fino alla sentenza, oltre interessi legali sulle somme via rivalutate, da calcolare per il periodo anteriore alla CTU sui valori devalutati al 24 marzo 1999, mentre sugli importi ottenuti calcolare i soli interessi legali della sentenza fino al soddisfo effettivo, nonché condannare tutti i convenuti, esclusi i sig.ri
[...]
e , a restituire, ripristinato allo stato originario e, perciò, anche privo di Pt_16 CP_54 servitù di sorta, il suolo di proprietà degli appellanti occupato abusivamente da spazi e servizi condominiali, pari a metri 549 sulla particella 107 e metri 504 sulla particella 109, per come descritti nella CTU dell'ing. depositata il 2 maggio 2002 nel giudizio n. 462/1999. Per_8
Domandano, invero, di compensare le spese processuali nei rapporti tra gli appellanti e
[...]
e , convenuti, senza alcuna domanda, avanti al Tribunale della riassunzione, Pt_16 CP_54 soltanto perché parti nelle precedenti fasi del giudizio e condannare tutti gli altri convenuti in solido al rimborso di quelle sostenute dagli attori. In estremo subordine, salvo gravame, ove venissero condivise eventuali eccezioni dell'Avv. IA LO a fondamento usucapitivo, chiedono che tali eccezioni vengano legittimate con sentenza non definitiva e che il Giudice si pronunci, invece, definitivamente su quanto richiesto in via principale contro tutti gli altri convenuti. Chiedono inoltre, che venga disposta CTU per stabilire il modo ed il luogo meno gravoso in favore del solo appartamento di proprietà dell' avv. IA LO e della proprietà , dopo il ripristino della stessa allo status quo ante, con le sole limitazioni imposte Pt_1 da dette servitù: ovvero, in via gradata, comminare una nuova rimessione degli atti al Tribunale. Con vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio e di quelli precedenti, oltre accessori di legge.
In data 21.6.2018 si costituiscono , , Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo, in via preliminare, di accertare la violazione e/o falsa Parte_4 applicazione dell'art. 342 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dagli;
nel merito, in via principale, di accertare la violazione del principio del Pt_1 contraddittorio, sostanziatasi nella mancata citazione in giudizio nei confronti di Persona_7
e, per l'effetto, dichiarare l'appello proposto dai AN inammissibile e/o infondato in Pt_1 fatto ed in diritto, nonché confermare l'estinzione del procedimento portante R.G. n. 926/2015, già statuito con la Sentenza n. 1328/2017.
In via gradata, chiedono di accertare l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. e condannare gli , in solido, al pagamento di spese, Pt_1 competenze e onorari del giudizio come per legge.
In data 26.6.2018 si costituiscono con appello incidentale , Controparte_6 CP_7
, , , in proprio e n.q. di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 procuratrice speciale di , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , e
[...] Parte_15 CP_8 Controparte_9
SQ LE chiedendo di: dichiarare l'estromissione dal giudizio di e di , avendo venduto l'unità Parte_7 Parte_8 immobiliari Foglio RC/111 particella 1051, con appartamento al piano II + vano cantinato e vano ripostiglio al piano V identificati con sub 207 e garage pian terreno invece con sub 220 e relative parti comuni, a e altresì, domandano l'estromissione di Parte_9 Parte_10 Parte_13 avendo ceduto i propri diritti relativi all'unità immobiliare Foglio RC/111 particella 1051, con appartamento al piano III + vano cantinato e vano ripostiglio al piano V identificati con sub 201 e garage pian terreno invece con sub 202, rispettivamente a LE QU (nudo proprietario) e a
(usufruttuaria). Parte_14
In via preliminare, chiedono di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dai fratelli , in virtù di atto per Notar di Firenze del 17/02/1993 Rep. n. Pt_1 Per_1 81110, Raccolta 4250, nonché dichiarare l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., quindi rigettando la richiesta di nuova rimessione degli atti al Tribunale e confermare la sentenza n.1328/2017 emessa dal Tribunale civile di Reggio Calabria in persona del G.I. dott. Mario
Pagano, nel procedimento R.G.A.C. n. 926/15 nel quale è stato riunito l'altro procedimento R.G.A.C.
n.927/15; per appello incidentale, domandano di riformare parzialmente la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui – precisamente nel
PQM
della sentenza – è stato così disposto: “1)
Dichiarare l'estinzione del giudizio”), ritenendo la mancata riassunzione della comparsa nei confronti della litisconsorte questione assorbente rispetto alle altre sollevate in comparsa di Persona_7 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nel giudizio RGAC 926/'15, determinando il mancato esame degli altri motivi di rito e così disponendo l'estinzione sia del giudizio avente RGAC n.926/15 del Tribunale di Reggio Calabria, sia l'estinzione del precedente giudizio introdotto in I grado con proc. n. 462/1999 definito con sentenza 506/2012, non riassunto;
sempre mediante appello incidentale chiedono di riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui non prevede un apposito capo che ordini la cancellazione delle due trascrizioni (“Nota di trascrizione Registro generale n.6153 Registro particolare n.4945 Presentazione n.35 del 06/05/1999” e la rettifica della precedente ovvero: “Nota di trascrizione Registro generale n.6197 Registro particolare n.4980 Presentazione n.14 del 07/05/1999”) sugli immobili degli odierni appellati, per come illegittimamente apposte dagli , disponendo che il Conservatore dei Pt_1
Registri Immobiliari proceda alla cancellazione delle trascrizioni “de quibus” e di eventuali successive che dovessero malauguratamente essere effettuate a danno degli stessi appellanti in via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale e a spese degli;
ancora, riformare la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui (punto 2 del
PQM
) statuisce ingiustamente l'integrale compensazione delle spese di lite, per illegittimità e difetto di motivazione (per come disposto nel:
“2PQM) Dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.” Sulla base de “II Motivi della decisione” “3. Sulle spese del giudizio”, “Motivi di equità impongono la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.”), così, condannando invece i AN , quali Pt_1 appellanti in via principale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, secondo quanto disposto dal DM 55/2014 tariffa media e DM 37/2018, come per legge.
Nel merito dell'appello chiedono di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, per mancata attivazione della procedura di mediazione ex d.lgs. 28/'10 s.m.i, da ritenersi obbligatoria in
“subiecta materia” 1) In via principale, rilevare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore dell'A.G.A.; 2) Nell'ipotesi di accertata giurisdizione dell'A.G.O., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori, per mancanza o inidoneità dei titoli prodotti a sostengo dell'azione di rivendica, così rigettare tutte le domande, poiché infondate ed illegittime;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, per difetto di occupazione
“sine titulo” del suolo per cui è causa, di conseguenza rigettare tutte le richieste degli attori;
4) In via di appello incidentale, giusta domanda riconvenzionale della comparsa del grado precedente, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il suolo in contestazione;
5) In via di appello incidentale, giusta domanda riconvenzionale della comparsa del grado precedente, nella denegata ipotesi di occupazione illegittima del suolo rivendicato, accertare e dichiarare l'irreversibilità delle parti comuni e condominiali contestate, così disporre estensivamente l'applicazione dell'istituto dell'accessione invertita, con la conseguente estinzione del diritto di proprietà degli attori o in via subordinata trasferire ai convenuti la proprietà dei beni secondo i parametri applicati nell'atto di vendita per Notar del 1980, sensibilmente ridotto, per le ragioni qui esposte. Per_5
Infine, facendo salve le richieste istruttorie, opponendosi, a quelle dei SI.ri , chiedono di Pt_1 disporre CTU al fine di meglio verificare i luoghi e le proprietà, nonché accertare l'impossibilità tecnica di un'eventuale restituzione delle aree in contestazione, considerando anche la presenza sotterranea di tubature di acqua, metano e cavi di energia elettrica, a servizio degli immobili residenziali interni al complesso “Via RI Ausiliatrice 20-28”; in ogni caso, domandano che venga ordinato al Conservatore dei registri immobiliari, a spese dei SI.ri , la cancellazione di tutte Pt_1 le trascrizioni sugli immobili degli odierni appellati poste dagli appellanti per tutti i giudizi “de quibus” come individuate e sopra descritte (Allegati A21 e A22). Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'Avv. QU LE e dell'Avv. Salvatore Tavella.
In data 27.7.2018 si costituiscono con appello incidentale , Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12 CP_13 Controparte_14 chiedendo di rigettare perché inammissibile, improponibile ed infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata ad eccezione della parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio;
domandano di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado (R.G. n. 462/1999), nonché accogliere l'appello incidentale come proposto dai concludenti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare gli attori in riassunzione ed odierni appellanti al pagamento in loro favore delle spese e competenze del procedimento di riassunzione deciso in primo grado con detta sentenza, giusta nota spese;
in estremo subordine, e con riserva di gravame, rigettare nel merito le domande spinte dai AN e condannarli, altresì, al pagamento delle spese e competenze del Pt_1 presente grado d'appello.
In data 28.6.2018 si costituiscono con appello incidentale CP_15 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 CP_19 CP_20 [...]
, , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, , , in proprio e nella
[...] CP_25 Controparte_26 qualità di erede della sig.ra , , in proprio e nella Persona_2 Controparte_27 qualità di erede del sig. ; , Persona_3 CP_28 CP_29
, , ,
[...] Controparte_30 CP_31 CP_32
, , NELLA QUALITÀ DI EREDE DI
[...] CP_33 Persona_3
; , nella qualità di erede del sig.
[...] CP_34 Persona_3
; chiedendo di dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello
[...] Parte_16 ed ogni relativa domanda con conferma del capo 1 della sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio di primo grado n. 926/2015 r.g. e del giudizio ad esso riunito n. 927/2015 r.g. del Tribunale di Reggio Calabria;
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda; in accoglimento del proposto appello incidentale riformare il capo 2) della impugnata sentenza e per l'effetto condannare gli appellanti alla refusione delle spese (euro 518+518 per i contributi unificati per il presente grado) e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali,
IVA e CPA come per legge.
In via estremamente subordinata, richiamano le conclusioni originarie nei giudizi riuniti n. 926/2015
e 927/2015 r.g. del Tribunale di Reggio Calabria, nessuna esclusa e/o rinunziata.
In data 29.6.2018 si costituiscono con appello incidentale , CP_35 [...]
, , , Controparte_36 Controparte_37 CP_38
, , CP_39 Parte_17 Parte_18 [...]
, , in Parte_19 Parte_20 Parte_21 proprio ed n.q. di erede di , , Persona_4 Parte_22 Parte_23
, , ,
[...] Parte_24 Controparte_40 Controparte_41
, , ,
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27
, , , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31 , , , ,
[...] Parte_32 Parte_33 Parte_34 [...]
, , , Parte_35 Parte_36 Parte_37 Pt_38
, , , ,
[...] Parte_39 Parte_40 Parte_41
, , Parte_42 Parte_43 Parte_44
, , ,
[...] Parte_45 Parte_46 Parte_47
in proprio e n.q. di erede di , ,
[...] Parte_8 Parte_48 Pt_49
, , ,
[...] Parte_50 Parte_51 Parte_52
, Parte_53 Parte_54 Parte_55
, , , Parte_56 Parte_57 Parte_58
, , Parte_59 Parte_60 Pt_61
, in proprio e n.q. di erede di ,
[...] Parte_62 Persona_4 Par
in proprio ed n.q. di , Parte_63 Persona_9
, , , Parte_64 Parte_65 Parte_66 [...]
, , Parte_67 Parte_68 Parte_69 Pt_70
, , , nonché, avv. VALERIA
[...] Parte_71 Parte_72
CARULLO chiedendo di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai AN;
in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la Pt_1 compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a beneficio di tutti i soggetti costituiti nell'atto e ciò solo per gli appellanti incidentali. Sempre in via incidentale chiedono di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata sui beni di proprietà degli istanti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse entrare nel merito delle questioni oggetto di giudizio, ripropongono tutte le domande, eccezioni, deduzioni in fatto ed in diritto, anche le domande riconvenzionali ed istruttorie proposte da ciascuno dei soggetti costituiti nel presente atto e contenute sia negli atti e verbali del primo grado che in quelli precedenti, che devono tutti, nessuno escluso, intendersi in questa sede riportati e trascritti.
Più nel dettaglio domandano che venga dichiarato difetto di giurisdizione atteso che la stessa è in capo al G.A.; di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del rapporto processuale e del giudizio innanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 462/1999; allorquando, tuttavia l'atto introduttivo del giudizio fosse inteso quale atto di riassunzione astrattamente valido, domandano di dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia per violazione delle norme in materia di processo telematico e conseguentemente dichiarare l'intervenuta estinzione del rapporto processuale e del giudizio Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 462/1999 r.g.; infine, di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande spiegate nei confronti di tutti i convenuti nel giudizio o anche solo alcuni di loro che hanno acquistato a titolo originario ai sensi del 1159 c.c. la proprietà esclusiva delle porzioni di terreno ove sorgono i fabbricati che comprendono gli appartamenti, le pertinenze, gli accessori e le parti comuni, comunque oggetto di edificazione ed assegnati e/o ai loro danti causa, con i rispettivi atti pubblici di assegnazione in proprietà regolarmente trascritti.
In ogni caso, in via riconvenzionale, chiedono di accertare e dichiarare che tutti i convenuti, o anche solo alcuni di essi, proporzionalmente e pro quota indivisa, sono proprietari a titolo originario di tutte le porzioni di terreno occupate, previo sbancamento, da parcheggi, cortili e spazi di isolamento lastricati, attraversati da pozzetti e condotte di smaltimento d'acque piovane, fognatura, condotte d'adduzione d'acqua, elettricità, telefoni, ecc... assegnati agli stessi e/o ai loro danti causa, con i rispettivi atti pubblici di assegnazione in proprietà regolarmente trascritti;
in via subordinata, ancora, allorquando fosse accertata l'occupazione di parte della proprietà degli , chiedono di Pt_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito e/o indennitario e/o risarcitorio in capo agli attori;
in via ulteriormente subordinata, applicare l'istituto della accessione invertita ex art. 938 c.c., affinché sia comprensiva di tutte le aree oggetto di contestazione o almeno a quelle strettamente necessarie affinché i fabbricati possano essere utilizzati secondo la propria attuale natura e conformazione senza che sia inibito l'accesso agli stessi edifici, senza che siano oscurate le vedute, senza che siano rimossi i pluviali, posto che, nel caso contrario, gli abitanti di tali fabbricati non potrebbero utilizzare in nessun modo i fabbricanti medesimi, con riconoscimento del valore venale del suolo oggetto di contestazione, assumendo come riferimento il valore per metro quadro concretamente assegnato dal dott. al momento dell'alienazione alle cooperative delle aree, Pt_1 immediatamente adiacenti, dotate delle medesime caratteristiche ed indice di fabbricabilità, o di altro comunque inferiore a quello richiesto dagli attori;
in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande così come proposte dagli attori, poiché oltre ad essere infondate non sono sostenute dal alcuna idonea prova.
In via preliminare, domandano ancora di accertare e dichiarare che il deposito cartaceo della comparsa di riassunzione costituisce violazione insanabile della normativa sul PCT e ciò ne determina l'inammissibilità dell'atto, così ordinare l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo;
accertare e dichiarare che la comparsa di riassunzione ha dato vita ad un giudizio nuovo, senza riassumere nei termini di legge il giudizio di 1° avente r.g. 462/1999, per l'effetto disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e di conseguenza pronunciare l'estinzione del giudizio e disporre la cancellazione dal ruolo;
nella denegata ipotesi di rigetto da parte del Tribunale di Reggio Calabria delle avanzare eccezioni di inammissibilità, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura da ritenersi obbligatoria in materia.
Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori per mancanza o inidoneità dei titoli prodotti a sostegno dell'azione di rivendica, così rigettare tutte le domande poiché infondate ed illegittime;
in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, per difetto di occupazione sine titulo del suolo per cui è causa, di conseguenza rigettare tutte le richieste degli attori;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il suolo in contestazione;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di occupazione illegittima del suolo rivendicato, accertare e dichiarare l'irreversibilità delle parti comuni e condominiali contestale, così disporre estensivamente l'applicazione dell'istituto dell'accessione invertita, con la conseguente estinzione del diritto di proprietà degli attori o in via subordinata trasferire ai convenuti la proprietà dei beni secondo i parametri applicati nell'atto di vendita per Notar del 1980, sensibilmente ridotto, per le ragioni esposte. Per_5
Specificatamente per l'avv. IA LO chiedono, in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda avanzata dagli odierni appellanti poiché vertente su materie che prevedono obbligatoriamente e preliminarmente all'esercizio in giudizio dell'azione, l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, aggiornato al D.L. 21 GIUGNO
2013, N. 69 (Leggi di conversione 9 agosto 2013 n. 98). Sempre in via preliminare e assorbente, visto l'art. 1158 c.c., dichiarare l'avv. IA LO residente a [...] proprietaria per intervenuta usucapione in virtù del possesso ininterrotto, continuo, pubblico e pacifico per oltre venti anni:
- del compendio immobiliare sito in Reggio Calabria alla via RI Ausiliatrice 22 posto al quarto piano del corpo di fabbrica denominato “Portanova” con annesso piccolo vano lavanderia posto sulla terrazza di copertura del medesimo corpo di fabbrico, entrambi riportati nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio RC/111 di mappa particella 1047, subalterno 11, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, vani 7,5 con rendita catastale € 464,81, nonché del vano autorimessa posto al pianterreno del medesimo corpo di fabbrica, distinto con il numero 7, riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Calabria al foglio RCC/11 di mappa, particella 1047, subalterno 20, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, mq 23, con rendita catastale di € 36,82;
- della quota pro-indiviso ed indivisibile di tutta la superficie su cui il fabbricato si trova il suddetto appartamento;
- di ogni accessorio, pertinenza, bene condominiale relativo al condominio “Portanova”, fabbricato di cui fa parte l'appartamento indicato;
- di tutte le parti condominiali esterne condominiali pro-indiviso ed indivisibili del condominio generale RI Ausiliatrice relative a strade, cortili, aiuole, recinzione, cancelli, opere decorative, parcheggi, impianti di illuminazione, impianti citofoni, del gas, acqua e fognature non compresi nella proprietà esclusiva dei singoli condomini degli altri fabbricati facenti parte del complesso residenziale condominio RI Ausiliatrice.
Nel merito, pronunciare il rigetto, con qualunque statuizione di tutte le avverse domande proposte in danno dall'avv. IA LO, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di idoneo corredo probatorio.
Con condanna degli appellanti principali alle spese per il presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore sottoscritto.
All'udienza del 16.9.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I AN chiedono, prima di entrare nel merito delle richieste, di dichiarare che la sentenza Pt_1
n. 462/1999 sia passata in giudicato in quanto non impugnata con ricorso per Cassazione da parte degli odierni appellati e appellanti incidentali;
nel merito, valutata la corretta riassunzione del processo in esecuzione al precetto di integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., chiedono di condannare i proprietari convenuti/appellati e appellanti incidentali a ripristinare allo stato originario il suolo di proprietà degli odierni appellanti principali.
Preliminarmente a qualsiasi richiesta, dunque, deve essere esaminata la corretta riassunzione del processo in virtù di alcuni eventi fondamentali occorsi nella vicenda de quo.
In data 19 luglio 1989 diveniva proprietaria di uno degli appartamenti sito in Controparte_51
Reggio Calabria, Via RI Ausiliatrice n. 22, in Catasto al foglio 111, particella sub 11 nonché della relativa autorimessa (stesso foglio e stessa particella sub 20), facente parte del complesso denominato
“Portanova”; successivamente, in data 5 ottobre 1995, vendeva la citata proprietà CP_51 immobiliare a infine, in data 1 dicembre 2011, quest'ultima alienava il bene alla Persona_7 germana LO IA.
Dato atto di tali avvenimenti, il Giudice di prime – a seguito della riassunzione derivante dal giudizio r.g. 302/2013 innanzi alla Corte d'Appello – sottolineava, appunto, che la riassunzione del giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c. sorgeva dalla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e cioè del soggetto che “all'epoca della citazione” era il proprietario della unità immobiliare. Difatti, il Tribunale concludeva sostenendo che “Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano …”; era, quindi, Persona_7
l'effettiva litisconsorte necessaria quale proprietaria dell'immobile al momento della instaurazione del giudizio n. 462/99 R.G. e l'intervento volontario di LO IA (non comportando automaticamente la estromissione dell'alienante ex art.111 c.p.c.) non escludeva la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti della dante causa. Per tutte queste ragioni, il primo giudice stabiliva che la mancata riassunzione del giudizio nei confronti della litisconsorte necessaria determinava l'estinzione ex art.102 e Persona_7
307 comma 2 c.p.c., tenuto conto che il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio aveva natura perentoria e non poteva essere, né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e la sua inosservanza doveva essere rilevata d'ufficio.
Gli appellanti, anche in questa sede, sostengono di avere correttamente evocato in giudizio LO IA nella qualità di attuale proprietaria dell'immobile.
In particolare, argomentano che la stessa Corte di Appello nel giudizio r.g. 302/2013 aveva riconosciuto quale litisconsorte necessaria con specifico riferimento al momento Persona_7 della notifica dell'atto introduttivo del 1999, poiché all'epoca dei fatti proprietaria dell'appartamento acquistato nel 1995 da (“…va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per CP_51 mancanza di integrità del contradditorio e la causa deve essere, conseguentemente, rimessa al
Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché…nel giudizio di primo grado andava correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dell'allora proprietaria di uno degli edifici…LO Per_7
).
[...]
Ebbene, secondo gli , la Corte aveva ritenuto che la citazione nei confronti di Pt_1 Persona_7 fosse da ritenersi dovuta esclusivamente con riferimento al giudizio di primo grado istauratosi
[...] nel 1999 e non anche all'atto di riassunzione che si sarebbe dovuto effettuare successivamente, ciò in considerazione del fatto che la stessa aveva nel frattempo perduto la legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea. In conclusione, secondo la tesi degli appellanti, doveva ritenersi corretta la riassunzione tempestivamente effettuata nei confronti di LO IA, quale attuale titolare del bene e, quindi, soggetto interessato legittimato passivo rispetto alle domande degli esponenti.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dai fratelli non può considerarsi certamente valida la Pt_1 riassunzione nei soli confronti di LO IA stante il presupposto per cui “L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019, cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010)
La pronuncia impugnata appare pienamente condivisibile e meritevole di essere confermata.
Al riguardo, significativa è la pronuncia della Corte di Cassazione che sul punto ha dettagliatamente ribadito che: “Al riguardo è stato ripetutamente affermato che nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un "facere" resa nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi resterebbe "inutiliter data", perché non eseguibile nei confronti degli altri, con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito. (…) Solo nel caso in cui sia proposta un mera azione risarcitoria non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, così come deve ritenersi inapplicabile il suddetto principio nel caso in cui, dal lato attivo, plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione o l'arretramento dell'opera immobiliare eseguita in violazione delle distanze legali, potendo essi agire individualmente, con
l'effetto che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data (v. Cass. n. 5545/2005 e, da ultimo, Cass. n. 12325/2020)… Trova, infatti, a tal proposito, applicazione il pacifico principio secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (Cass. civ. n. 12201 del 14.4.2022).
Dunque, nel caso in cui vi sia una eventuale sentenza di condanna ad un facere (e nel caso di specie il giudizio r.g. n.462/99 R.G si concludeva con sentenza n. 506/2012 con cui il Tribunale condannava i convenuti a pagare la complessiva somma di € 50.183,00 e disponeva l'eliminazione delle vedute esercitate con finestre e balconi sulla proprietà ), tutti i comproprietari su cui l'opera Pt_1 insiste sono, appunto, litisconsorti necessari con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio anche di uno solo dei comproprietari determina una irregolare costituzione del rapporto processuale, rilevabile, tra l'altro, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito.
La Cassazione, infatti, sottolinea che “… solo nel caso in cui sia proposta un mera azione risarcitoria non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile”; nel caso di specie, tuttavia, oltre al risarcimento pari a 50.183,00 €, gli appellanti chiedevano ed ottenevano con la sentenza n. 506/2012 anche l'eliminazione delle vedute esercitate con finestre e balconi, determinando un grave pregiudizio per i proprietari degli immobili che, non potendo partecipare al giudizio, vedevano comprimersi il loro diritto inviolabile di difesa.
In termini analoghi, anche la Cassazione, Sez.
2 - Sentenza n. 23564 del 23/09/2019: “L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro” ed ancora: “Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera medesima si trova, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto di essi resterebbe inutiliter data, perché non eseguibile nei confronti degli altri. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di uno di detti comproprietari integra una irregolare costituzione del rapporto processuale, rilevabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, e non sanabile per effetto dello intervento in causa del litisconsorte pretermesso solo in sede di gravame” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979, Rv. 398222).”
Neppure può accogliersi la tesi sostenuta dalle parti appellanti, secondo cui la riassunzione doveva essere effettuata nei confronti di CARULLO IA, essendo quest'ultima proprietaria dell'immobile nel momento in cui si è instaurato il giudizio riassunto. Ed infatti, nei casi di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.), la riassunzione del giudizio non va equiparata all'instaurazione di un giudizio nuovo, implicando la continuazione di quello precedentemente instaurato, con la conseguenza che restano intatte le preclusioni e le decadenze già maturate a seguito del deposito o della notificazione dell'atto introduttivo e, in uno a queste, le comuni regole sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111
c.p.c.), impregiudicata, ovviamente, la facoltà, per la parte originariamente pretermessa, di svolgere proprie domande.
In termini sovrapponibili: “L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod. proc. civ., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro. Né rileva in contrario che, nelle more del giudizio
(anche se, come nella specie, in data anteriore alla prima udienza), uno dei comproprietari del bene abbia acquisito le quote degli altri, ove l'acquisto sia avvenuto a titolo particolare, in quanto la partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari deve essere accertata con riguardo al momento della notifica dell'atto introduttivo dello stesso. Ed infatti, a differenza della ipotesi in cui l'acquisto della totalità delle quote da parte di uno dei comproprietari avvenga a titolo universale, ipotesi nella quale il processo deve proseguire nei soli suoi confronti, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., nel caso di trasferimento a titolo particolare il rapporto processuale continua tra le parti originarie, e solo dopo la riassunzione e sempre che le parti vi consentano, il processo può proseguire nei confronti dell'unica ormai interessata, e le altre possono esserne estromesse.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 11/02/1999).
Ne consegue che non può ritenersi l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza resa dal
Tribunale, poiché della predetta è stata dichiarata la nullità.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello principale è infondato e va integralmente rigettato.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
Non può accogliersi l'appello incidentale, volto ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Le parti fanno infatti riferimento alla “Nota di trascrizione Registro generale n.6153 Registro particolare n.4945 Presentazione n.35 del 06/05/1999” ed alla rettifica della precedente “Nota di trascrizione Registro generale n.6197 Registro particolare n.4980 Presentazione n.14 del 07/05/1999” “e di eventuali successive che dovessero malauguratamente essere effettuate a danno degli stessi appellanti in via incidentale”.
Al riguardo deve infatti osservarsi che le trascrizioni specificatamente indicate dalle parti, risalendo al 1999, in mancanza di rinnovo (in questa sede non dimostrato e neppure allegato), ai sensi dell'art. 2668bis cod. civ. hanno perso il loro effetto. Né può essere disposta, attesa la genericità della domanda, di eventuali successive trascrizioni effettuate in danno degli appellanti incidentali.
- Spese processuali
Quanto alle spese del giudizio, ritenuta applicabile la disciplina ratione temporis vigente (il giudizio
è iniziato nel 1999), ritiene il collegio che, in ragione della particolarità della vicenda processuale, della soccombenza reciproca ed altresì considerando l'esito complessivo della controversia che aveva visto nel merito vittoriosi gli odierni appellanti, sussistano giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese giudiziali tra le parti, con conseguente rigetto del motivo di appello.
Per tali motivi, peraltro, neppure può trovare accoglimento l'appello incidentale sulla compensazione delle spese nel corso del giudizio di primo grado.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello e degli appelli incidentali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_73
- , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
[...]
- , , , in Controparte_6 Controparte_7 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio e n.q. di procuratrice speciale di , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
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, , nonché Avv. QU LE;
Pt_15 CP_8 Controparte_9
- , , CP_35 Controparte_36 Controparte_37 CP_38
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, in proprio ed n.q. di erede di , Parte_20 Parte_21 Persona_4 Pt_22
, ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_40 Controparte_41
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[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28
, , Parte_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
, , , Parte_34 Parte_35 Parte_36 Parte_37 Pt_38
, , , ,
[...] Parte_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42 [...]
, , , Parte_43 Parte_44 Parte_45 Parte_46 Parte_47 in proprio e n.q. di erede di , ,
[...] Parte_8 Parte_48 Parte_49
, , , Parte_50 Parte_51 Parte_52 Parte_53 Pt_54
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[...] Parte_55 Parte_56 Parte_57 Pt_58
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[...] Parte_59 Parte_60 Parte_61 Parte_62
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[...] Parte_71 Parte_72
- , , , CP_15 Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , Controparte_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 CP_25
, in proprio e nella qualità di erede della sig.ra , Controparte_26 Persona_2 , in proprio e nella qualità di erede del sig. ; Controparte_27 Persona_3
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[...] CP_33 Persona_3 CP_34
nella qualità di erede del sig. ;
[...] Persona_3 Parte_16
- , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Parte_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e quelli incidentali e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese del presente giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 4 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone