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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1929/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore – avente sede a Torino, in via Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROCCA ANTONIO , rappresentante e difensore
Appellata
E CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
6.4.1972;
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
26.8.1937
Entrambi non rappresentati né difesi
Appellati contumaci
Oggetto: Responsabilità extra-contrattuale. Sinistro stradale. Appello avverso sentenza del giudice di pace
1 Conclusioni delle parti: come da conclusioni spiegate dalle parti nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024 (Cfr. verbale di causa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
– con atto di citazione regolarmente notificato il 12.12.2020 – ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 156/2020 del 18.12.2019 (pubblicata in data 13.3.2020 e non notificata) emessa dal Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellante nei confronti degli odierni appellati.
Allegava di essere stato vittima di un sinistro avvenuto a Niscemi, in C.da Arcia, il 31.7.2017 alle ore
18:00 circa, provocato da una manovra attuata da , il quale – non Controparte_3
essendosi accorto che il fratello (odierno appellante) era ancora intento a rimuovere un ostacolo che impediva l'avanzata del veicolo Ford Fiesta targato AL317XB – riprendeva la marcia travolgendolo e provocandogli gravi lesioni (così diagnosticate dall'Ospedale di Niscemi: “contusione alla caviglia ed al piede sx e frattura al malleolo tibiale sx, completa composta, lieve ampliamento della pinza bimalleolare”).
Deduceva, in primo luogo, che la sentenza di prime cure è frutto di un'errata valutazione degli elementi emersi dall'istruttoria svoltasi in primo grado, segnatamente nella parte in cui il giudice di prime cure: ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'odierno appellante;
non ha tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni rese dal testimone , Testimone_1
soggetto terzo rispetto alle parti e disinteressato;
non ha ritenuto ammissibili le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale deferito al convenuto , il quale, seppur Controparte_3 regolarmente reso edotto dell'ordinanza che ammetteva nei suoi confronti l'interrogatorio formale, non
è comparso all'udienza destinata al suo espletamento;
ha, d'altro canto, ritenuto che l'attore abbia dato versioni diverse del sinistro;
ha omesso di considerare che la dinamica del sinistro e la causa delle lesioni risultano avvalorate dalle conclusioni del C.T.U.
Allegava, inoltre, che la sentenza emessa dal Giudice di Pace si fonda su presupposti fattuali errati poiché ha omesso di tenere in considerazione che – per mero errore materiale – nel corpo dell'atto di citazione è stato indicato quale luogo del sinistro la invece della corretta C.da Arcia, svista Parte_2 riconosciuta dall'attore (odierno appellante) tempestivamente nel corso del giudizio di prime cure (Cfr. verbale di causa del 12.2.2019) ed emergente dalla documentazione versata in atti, quale la diffida di risarcimento danni avanzata nei confronti della e dalle Controparte_1 dichiarazioni rese, rispettivamente, dall'appellante e dal teste escusso in corso di causa.
2 Evidenziava, sul punto, che l'errore nell'indicazione del sinistro sarebbe da attribuire allo scambio di lettere intervenuto con la compagnia assicurativa – la quale ha sempre fatto riferimento alla Parte_2
quale luogo del sinistro – nonché alla scorretta indicazione nel modulo C.A.I. di denuncia del sinistro non imputabile ai soggetti coinvolti poiché verosimilmente dagli stessi non compilato ma solo sottoscritto.
Lamentava, quindi, la nullità della sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli artt.
2697e 2733 c.c. nonché dell'art. 143 C.d.S. (D.lgs. n. 209/2005) nonché per violazione del principio di disponibilità della prova e per l'“omessa e erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dei criteri di valutazione della prova, oltre che per totale ed assoluto difetto di motivazione, contraddittorieta' e/o insufficienza, illogicità di motivazione, motivazione apparente, error in procedendo. Violazione dell'art. 111 cost e art. 132 c.p.c.”
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale: “in accoglimento del presente atto di Appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 156 /2020, resa in data 18 12 .20 19 dal Giudice di Pace di Gela, Avv.
Maria lina Alario , nella causa iscritta al n. 1 245 /1 8 R.G., depositata in cancelleria il 13.03.2020 , per quanto evidenziato, così provvedere: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte appellata in ordine alla causazione dell'occorso v erificatosi in data 31.07.201 7 , ai danni del sig.
; per l'effetto, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta in Parte_1 primo grado dall'appellante, condannare PA Controparte_2
e , in solido tra loro al risarcimento, in favore della parte
[...] Controparte_3 appellante, de i danni subiti a seguito del sinistro del 31.07.2017, determinati nella somma di €
3.839,13, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro;
condannare, altresì, la parte appellata al pagamento della ulteriore somma di € 450,00 per le spese di
C.T.U. medico legale di causa (di cui € 250,00 da rimborsare alla parte appellante per le spese di acconto già corrisposte a l C.T.U. in primo grado), € 350 00 da rifondere alla parte appellante per le spese di assistenza sostenute in fase stragiudiziale Con la condanna alle spese di lite del presente e del primo grado del giudizio da distrarsi in Favore dell'Erario, essendo stata parte appellante ammessa al
Gratuito patrocinio a spese dello stato in entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede ammettersi estratti mappali di Google Maps di cui in narrativa, poiché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.4.2021 si costituiva
[...] contestando la fondatezza dell'appello ex adverso e deducendo che Controparte_1
l'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio non ha dimostrato la fondatezza della domanda proposta
3 dall'appellante, il quale non avrebbe ottemperato all'onere sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Evidenziava, in particolare, la mancata coincidenza tra il luogo del sinistro indicato nel C.A.I. e nell'atto di citazione e quello riferito dai fratelli e , la Parte_1 Controparte_3 discordanza nell'esposizione della dinamica del sinistro nelle diverse fasi – stragiudiziale e giudiziale – della presente controversia nonché il vincolo familiare che lega tutti i protagonisti della vicenda oggetto di causa.
Contestava, inoltre, in via subordinata la quantificazione del danno ipotizzata da parte appellante.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Rigettare le domande della controparte formulate in atto di appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermare la sentenza impugnata n.
156/2020 resa dal Giudice di Pace di Gela in data 18.12.2019 e depositata in cancelleria in data
13.03.2020, ad esito del Proc. civ. N. RG. 1245/2018; Condannare l'appellante ai compensi del giudizio d'appello in favore della . PA
Benché resi regolarmente edotti della pendenza della presente causa in fase di appello,
[...]
e non comparivano né si costituivano Controparte_3 Controparte_2
in giudizio, ragione per cui con ordinanza del 21.4.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Infine, all'udienza dell'8.10.2024 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare devono essere disattese le richieste di ammissione di nuova documentazione avanzata da in sede di appello poiché inammissibili. Parte_1
È sufficiente, sul punto, rammentare che l'art. 345, comma 3, c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 – è chiaro nel prevedere un divieto di nova istruttori in appello non limitato alle sole prove costituende bensì esteso a quelle precostituite.
Difatti, tale limite – diversamente dal previgente sistema che introduceva un elemento di discrezionalità rimesso al giudice dell'impugnazione, chiamato a valutare l'eventuale indispensabilità ai fini della decisione della causa – può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito del documento di cui si chiede l'ammissione nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (Cfr. fra le tante pronunce sul tema, Cassazione, Ordinanza n. 16289 del 12/6/2024).
Nel caso di specie, la richiesta avanzata dall'appellante è chiaramente carente del suindicato requisito e ciò in quanto la stessa verte sulla produzione di “estratti mappali di Google Maps” la cui esistenza e
4 possibilità di produzione in primo grado appare evidente, circostanza che ne impedisce l'acquisizione e l'esame nel presente grado di giudizio.
***
2. Nullità della sentenza per difetto di motivazione
Fatte tali premesse in punto di fatto, non coglie nel segno la censura mossa dall'appellante alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gela, tacciata di nullità per omessa motivazione o, comunque, per insanabile contraddittorietà della stessa.
Invero, dalla semplice lettura della sentenza di prime cure emerge la manifesta infondatezza del superiore motivo di appello, poiché nel suo impianto motivazionale la pronuncia indica chiaramente
(seppur con qualche refuso relativo alle generalità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni in corso di giudizio) gli elementi di prova – prodotti dalle parti o assunti in corso di causa – su cui il giudice di prime cura ha fondato la propria decisione, ragione per la quale la sentenza non può certamente considerarsi affetta da nullità poiché, al fine di assicurare un'adeguata motivazione, “il giudice non è tenuto a dare conto (…) del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 14972 del 28/6/2006 Conf. da Cassazione Sentenza n. 18644 del 12/9/2011; Sentenza n. 9245 del 18/4/2007).
3. Merito. Prova della dinamica del sinistro
Nel merito, l'appello proposto da mira essenzialmente ad ottenere una Parte_1
revisione della ricostruzione della dinamica dei fatti operata nella sentenza di prime cure, lamentando un malgoverno dei principi che regolano il riparto degli oneri probatori tra le parti in giudizio e, in particolare, l'attribuzione di un eccessivo peso nella valutazione compiuta dal Giudice di Pace dell'indicazione errata del luogo del sinistro contenuta nel C.A.I. e nell'atto di citazione.
L'appello così proposto è infondato per le ragioni che di seguito verranno sinteticamente esposte.
Ebbene, in via preliminare, è opportuno chiarire da un punto di vista sistematico che vertendo il presente giudizio in materia di sinistro che ha visto coinvolto un pedone e derivante dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, ai fini dell'an debeatur deve trovare applicazione il principio
5 sancito dall'art. 2054 co. 1 c.c. che pone a carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa, per vincere la quale quest'ultimo ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando il codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 2433 del 25/1/2024; Cassazione
Ordinanza n. 842 del 17/1/2020; Sentenza n. 18872 del 10/7/2008).
Tuttavia, non può tacersi che anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale – per quel che interessa nel caso che ci occupa – grava sull'attore, ai sensi del generale principio di riparto scolpito dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Peraltro, l'assenza di una prova circa l'esatta dinamica del sinistro impedisce di invocare automaticamente finanche il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., sicché la condotta (che si presume colposa) avente efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo deve essere interamente provata dall'attore in quanto componente essenziale del giudizio avente ad oggetto la responsabilità – anche a solo titolo concorsuale – del conducente che si assume aver cagionato il danno di cui si chiede il ristoro.
L'attore è, quindi, chiamato ad allegare e provare, innanzitutto, il fatto storico e non anche gli elementi da cui desumere la responsabilità del vettore, per i quali soccorrono eventualmente le presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., norma che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio correlato alla circolazione stradale.
Ciò detto, deve innanzitutto rilevarsi che il modulo C.A.I.– sottoscritto dal conducente
[...]
– prodotto dall'appellante in primo grado descrive in maniera assai generica Controparte_3 la dinamica del sinistro (“In mezzo alla strada c'era un tronco che ci impediva di passare. Mio fratello scendeva dall'auto per spostarlo e involontariamente l'ho investito”. Cfr. doc. 2 nel fascicolo di primo grado dell'appellante) fattore che rende – ex se e anche a voler tacere sulla supposta errata indicazione del luogo del sinistro – tale documento inidoneo a dimostrare la verificazione dell'incidente e la sua dinamica.
Peraltro, a rigore, a tale modulo non può neanche riconoscersi la portata confessoria prevista dall'art. 143, co. 2 cod. ass. (D.lgs. n. 209/2005) in ordine alle circostanze, alle modalità e alle conseguenze ivi risultanti poiché, da un lato, la norma subordina tale effetto alla sottoscrizione del modulo da parte di tutti i “conducenti” coinvolti nel sinistro e, dall'altro, la stessa è espressamente prevista per il caso – diverso da quello che ci occupa, in cui si controverte dell'investimento di , Persona_1
ossia di un pedone – di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione.
6 Pertanto, non può assumere alcun rilievo l'errata indicazione del luogo del sinistro contenuta nel suddetto modulo proprio perché – a fortiori – tale documento appare inidoneo ad offrire adeguato elemento di prova teso a suffragare le allegazioni dell'appellante.
Neppure risulta determinante la circostanza che l'appellato non Controparte_3 abbia reso l'interrogatorio formale nel corso del primo grado di giudizio poiché, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., sebbene il giudice possa ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, la mancata risposta del convenuto non è – da sola – sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'appellante (come correttamente constatato nella sentenza di prime cure) richiedendo, al contrario, la valutazione di tale fatto unitamente ad ogni altro mezzo di prova assunto (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021; Ordinanza n. 9436 del 18/4/2018; Sentenza n. 17719 del 6/8/2014;
Sentenza n. 3258 del 14/2/2007).
Proprio gli elementi di prova emersi nel corso dell'espletata istruttoria appaiono, tuttavia, non adeguati a provare la dinamica del sinistro, poiché consistenti nelle propalazioni rese dallo stesso
[...]
in sede di interrogatorio formale, il quale ha confermato di essere stato Parte_1
improvvisamente travolto dalla Ford Fiesta targata AL317XB guidata dal fratello, che al momento del sinistro non erano presenti altri soggetti e che in seguito non sono intervenute le forze dell'ordine (Cfr. verbale di udienza del 12.2.2019) nonché nelle dichiarazioni spontanee rese dall'appellante e dal fratello in data 21.9.2017 (Cfr. dichiarazioni allegate al fascicolo di Controparte_3
primo grado della compagnia convenuta).
Occorre, peraltro, sottolineare che la dinamica del sinistro e i fatti immediatamente successivi – per come esposti in citazione e confermate dalle superiori dichiarazioni – appaiono parzialmente difformi a quanto riportato dall'odierno appellante al consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del primo grado di giudizio.
Infatti, sentito nell'ambito delle operazioni peritali, – diversamente da quanto Persona_1
precedentemente dichiarato (ossia di essere stato improvvisamente travolto e colpito dal paraurti destro dell'automobile alla propria caviglia sinistra. Cfr. dichiarazione sottoscritta del 21.9.2017) – ha affermato di essere stato investito dopo aver rimosso l'ostacolo che impediva la marcia alla vettura del fratello, mentre era intento a raggiungere la vicina campagna a piedi (“dopo pochi passi”) e di essere stato colpito alla schiena, urto che lo faceva cadere in avanti (Cfr. elaborato peritale, pag. 6).
Neppure costituisce elemento di prova la testimonianza resa dal teste Testimone_2
(genero di parte appellante e non soggetto terzo e disinteressato come paventato in atto di appello) poiché lo stesso non era presente nel luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro al momento del fatto, circostanza che risulta pacifica.
7 Invero, in difformità a quanto dichiarato dall'appellante in sede di interrogatorio formale (ossia, che l' sarebbe arrivato sul luogo dopo il sinistro e, vedendolo a terra mentre si lamentava, lo Tes_1
avrebbe condotto in ospedale) o, ancora, riportato nelle dichiarazioni spontanee del 21.9.2017 (ossi, che subito dopo il sinistro il fratello l'aveva aiutato a risalire in macchina per portarlo Controparte_3 immediatamente in ospedale, versione sostenuta anche da quest'ultimo nella dichiarazione resa in pari data) l' ha riferito di essere stato chiamato dal suocero e dal fratello, i quali gli avrebbero Tes_1
comunicato il verificarsi del sinistro.
Pertanto, deve ritenersi che il quadro probatorio tratteggiato in corso di causa non sia sufficiente a suffragare la versione dei fatti proposta da in quanto la mancanza di testimoni Parte_1 diversi dai soggetti coinvolti nel sinistro, le divergenze circa l'esatta dinamica dello stesso, il legame di stretta parentela che lega tutti i soggetti che – a vario titolo (parti o testimoni) – sono intervenuti in corso di causa costituiscono fattori che rendono eccessivamente fragile il quadro probatorio offerto dall'appellante, ossia la parte su cui gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'evento che avrebbe prodotto i danni di cui chiede ristoro.
Tale conclusione non appare scalfita né dalla documentazione sanitaria, né dalla consulenza tecnica di carattere medico poiché, se per un verso è vero che esse possono costituire prove rilevanti del nesso causale tra le lesioni e l'evento dannoso – coadiuvando il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze – dall'altro lato non sono utili, di per sé, al fine di dimostrare il fatto storico del sinistro.
Invero, benché alla cartella clinica possa attribuirsi il valore dell'atto pubblico, essa fa piena prova, sino a querela di falso, solo circa la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
sicché, per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime e non della loro veridicità intrinseca.
Consegue che, sebbene nella cartella clinica di pronto soccorso del 31.7.2017 relativa all'appellante si legga, nella parte dedicata alla dinamica, “Incidente in strada, luogo campagna” (Cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), tale circostanza dimostra solo che l'appellante ha rilasciato tale dichiarazione (estremamente generica e compatibile con altri eventi analoghi) ma non la veridicità del fatto e dunque la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate in citazione.
Va, infine, rilevato che nonostante la consulenza tecnica d'ufficio abbia concluso per la plausibilità che le lesioni riportate dall'appellante fossero state causate dal sinistro, non può trascurarsi che tale giudizio è necessariamente fondato sulla valutazione della documentazione sanitaria e sull'esame del periziando (che – occorre rammentarlo – ha riferito una dinamica in parte differente rispetto a quella
8 prospettata nel presente giudizio) e, dunque, non può fornire nessun utile argomento per dimostrare l'esistenza del sinistro ovvero le modalità della sua verificazione.
In definitiva l'appellante non ha fornito alcuna prova del sinistro, del quale era gravato, e pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda e l'appello proposto deve, quindi, essere integralmente rigettato.
4. Spese di giudizio
Le spese devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessive €
1.490,00 per compensi professionali dovuti all'appellata Controparte_1
oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 D.M. 147/2022 relativi allo scaglione € 1.101,01- 5.200,00 per la sola fase di studio e riducendo del 50% i valori tabellari relativi alle altre tre fasi in considerazione della sostanziale identità delle deduzioni rispetto a quelle articolate nel corso del primo grado di giudizio e stante l'assenza di un'istruttoria e il carattere necessariamente riepilogativo della difese conclusive.
Nulla deve essere liquidato rispetto agli appellati attesa la loro mancata costituzione in CP_3
giudizio.
Infine, si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 156/2020 del 18.12.2019
(pubblicata in data 13.3.2020);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquidano in Controparte_1 complessive € 1.490,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante della somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Così deciso a Gela, l'8 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1929/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore – avente sede a Torino, in via Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROCCA ANTONIO , rappresentante e difensore
Appellata
E CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
6.4.1972;
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
26.8.1937
Entrambi non rappresentati né difesi
Appellati contumaci
Oggetto: Responsabilità extra-contrattuale. Sinistro stradale. Appello avverso sentenza del giudice di pace
1 Conclusioni delle parti: come da conclusioni spiegate dalle parti nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024 (Cfr. verbale di causa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
– con atto di citazione regolarmente notificato il 12.12.2020 – ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 156/2020 del 18.12.2019 (pubblicata in data 13.3.2020 e non notificata) emessa dal Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellante nei confronti degli odierni appellati.
Allegava di essere stato vittima di un sinistro avvenuto a Niscemi, in C.da Arcia, il 31.7.2017 alle ore
18:00 circa, provocato da una manovra attuata da , il quale – non Controparte_3
essendosi accorto che il fratello (odierno appellante) era ancora intento a rimuovere un ostacolo che impediva l'avanzata del veicolo Ford Fiesta targato AL317XB – riprendeva la marcia travolgendolo e provocandogli gravi lesioni (così diagnosticate dall'Ospedale di Niscemi: “contusione alla caviglia ed al piede sx e frattura al malleolo tibiale sx, completa composta, lieve ampliamento della pinza bimalleolare”).
Deduceva, in primo luogo, che la sentenza di prime cure è frutto di un'errata valutazione degli elementi emersi dall'istruttoria svoltasi in primo grado, segnatamente nella parte in cui il giudice di prime cure: ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'odierno appellante;
non ha tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni rese dal testimone , Testimone_1
soggetto terzo rispetto alle parti e disinteressato;
non ha ritenuto ammissibili le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale deferito al convenuto , il quale, seppur Controparte_3 regolarmente reso edotto dell'ordinanza che ammetteva nei suoi confronti l'interrogatorio formale, non
è comparso all'udienza destinata al suo espletamento;
ha, d'altro canto, ritenuto che l'attore abbia dato versioni diverse del sinistro;
ha omesso di considerare che la dinamica del sinistro e la causa delle lesioni risultano avvalorate dalle conclusioni del C.T.U.
Allegava, inoltre, che la sentenza emessa dal Giudice di Pace si fonda su presupposti fattuali errati poiché ha omesso di tenere in considerazione che – per mero errore materiale – nel corpo dell'atto di citazione è stato indicato quale luogo del sinistro la invece della corretta C.da Arcia, svista Parte_2 riconosciuta dall'attore (odierno appellante) tempestivamente nel corso del giudizio di prime cure (Cfr. verbale di causa del 12.2.2019) ed emergente dalla documentazione versata in atti, quale la diffida di risarcimento danni avanzata nei confronti della e dalle Controparte_1 dichiarazioni rese, rispettivamente, dall'appellante e dal teste escusso in corso di causa.
2 Evidenziava, sul punto, che l'errore nell'indicazione del sinistro sarebbe da attribuire allo scambio di lettere intervenuto con la compagnia assicurativa – la quale ha sempre fatto riferimento alla Parte_2
quale luogo del sinistro – nonché alla scorretta indicazione nel modulo C.A.I. di denuncia del sinistro non imputabile ai soggetti coinvolti poiché verosimilmente dagli stessi non compilato ma solo sottoscritto.
Lamentava, quindi, la nullità della sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli artt.
2697e 2733 c.c. nonché dell'art. 143 C.d.S. (D.lgs. n. 209/2005) nonché per violazione del principio di disponibilità della prova e per l'“omessa e erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dei criteri di valutazione della prova, oltre che per totale ed assoluto difetto di motivazione, contraddittorieta' e/o insufficienza, illogicità di motivazione, motivazione apparente, error in procedendo. Violazione dell'art. 111 cost e art. 132 c.p.c.”
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale: “in accoglimento del presente atto di Appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 156 /2020, resa in data 18 12 .20 19 dal Giudice di Pace di Gela, Avv.
Maria lina Alario , nella causa iscritta al n. 1 245 /1 8 R.G., depositata in cancelleria il 13.03.2020 , per quanto evidenziato, così provvedere: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte appellata in ordine alla causazione dell'occorso v erificatosi in data 31.07.201 7 , ai danni del sig.
; per l'effetto, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta in Parte_1 primo grado dall'appellante, condannare PA Controparte_2
e , in solido tra loro al risarcimento, in favore della parte
[...] Controparte_3 appellante, de i danni subiti a seguito del sinistro del 31.07.2017, determinati nella somma di €
3.839,13, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro;
condannare, altresì, la parte appellata al pagamento della ulteriore somma di € 450,00 per le spese di
C.T.U. medico legale di causa (di cui € 250,00 da rimborsare alla parte appellante per le spese di acconto già corrisposte a l C.T.U. in primo grado), € 350 00 da rifondere alla parte appellante per le spese di assistenza sostenute in fase stragiudiziale Con la condanna alle spese di lite del presente e del primo grado del giudizio da distrarsi in Favore dell'Erario, essendo stata parte appellante ammessa al
Gratuito patrocinio a spese dello stato in entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede ammettersi estratti mappali di Google Maps di cui in narrativa, poiché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.4.2021 si costituiva
[...] contestando la fondatezza dell'appello ex adverso e deducendo che Controparte_1
l'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio non ha dimostrato la fondatezza della domanda proposta
3 dall'appellante, il quale non avrebbe ottemperato all'onere sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Evidenziava, in particolare, la mancata coincidenza tra il luogo del sinistro indicato nel C.A.I. e nell'atto di citazione e quello riferito dai fratelli e , la Parte_1 Controparte_3 discordanza nell'esposizione della dinamica del sinistro nelle diverse fasi – stragiudiziale e giudiziale – della presente controversia nonché il vincolo familiare che lega tutti i protagonisti della vicenda oggetto di causa.
Contestava, inoltre, in via subordinata la quantificazione del danno ipotizzata da parte appellante.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Rigettare le domande della controparte formulate in atto di appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermare la sentenza impugnata n.
156/2020 resa dal Giudice di Pace di Gela in data 18.12.2019 e depositata in cancelleria in data
13.03.2020, ad esito del Proc. civ. N. RG. 1245/2018; Condannare l'appellante ai compensi del giudizio d'appello in favore della . PA
Benché resi regolarmente edotti della pendenza della presente causa in fase di appello,
[...]
e non comparivano né si costituivano Controparte_3 Controparte_2
in giudizio, ragione per cui con ordinanza del 21.4.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Infine, all'udienza dell'8.10.2024 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare devono essere disattese le richieste di ammissione di nuova documentazione avanzata da in sede di appello poiché inammissibili. Parte_1
È sufficiente, sul punto, rammentare che l'art. 345, comma 3, c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 – è chiaro nel prevedere un divieto di nova istruttori in appello non limitato alle sole prove costituende bensì esteso a quelle precostituite.
Difatti, tale limite – diversamente dal previgente sistema che introduceva un elemento di discrezionalità rimesso al giudice dell'impugnazione, chiamato a valutare l'eventuale indispensabilità ai fini della decisione della causa – può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito del documento di cui si chiede l'ammissione nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte (Cfr. fra le tante pronunce sul tema, Cassazione, Ordinanza n. 16289 del 12/6/2024).
Nel caso di specie, la richiesta avanzata dall'appellante è chiaramente carente del suindicato requisito e ciò in quanto la stessa verte sulla produzione di “estratti mappali di Google Maps” la cui esistenza e
4 possibilità di produzione in primo grado appare evidente, circostanza che ne impedisce l'acquisizione e l'esame nel presente grado di giudizio.
***
2. Nullità della sentenza per difetto di motivazione
Fatte tali premesse in punto di fatto, non coglie nel segno la censura mossa dall'appellante alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gela, tacciata di nullità per omessa motivazione o, comunque, per insanabile contraddittorietà della stessa.
Invero, dalla semplice lettura della sentenza di prime cure emerge la manifesta infondatezza del superiore motivo di appello, poiché nel suo impianto motivazionale la pronuncia indica chiaramente
(seppur con qualche refuso relativo alle generalità dei soggetti che hanno reso dichiarazioni in corso di giudizio) gli elementi di prova – prodotti dalle parti o assunti in corso di causa – su cui il giudice di prime cura ha fondato la propria decisione, ragione per la quale la sentenza non può certamente considerarsi affetta da nullità poiché, al fine di assicurare un'adeguata motivazione, “il giudice non è tenuto a dare conto (…) del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 14972 del 28/6/2006 Conf. da Cassazione Sentenza n. 18644 del 12/9/2011; Sentenza n. 9245 del 18/4/2007).
3. Merito. Prova della dinamica del sinistro
Nel merito, l'appello proposto da mira essenzialmente ad ottenere una Parte_1
revisione della ricostruzione della dinamica dei fatti operata nella sentenza di prime cure, lamentando un malgoverno dei principi che regolano il riparto degli oneri probatori tra le parti in giudizio e, in particolare, l'attribuzione di un eccessivo peso nella valutazione compiuta dal Giudice di Pace dell'indicazione errata del luogo del sinistro contenuta nel C.A.I. e nell'atto di citazione.
L'appello così proposto è infondato per le ragioni che di seguito verranno sinteticamente esposte.
Ebbene, in via preliminare, è opportuno chiarire da un punto di vista sistematico che vertendo il presente giudizio in materia di sinistro che ha visto coinvolto un pedone e derivante dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, ai fini dell'an debeatur deve trovare applicazione il principio
5 sancito dall'art. 2054 co. 1 c.c. che pone a carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa, per vincere la quale quest'ultimo ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando il codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cfr. da ultimo Cassazione, Ordinanza n. 2433 del 25/1/2024; Cassazione
Ordinanza n. 842 del 17/1/2020; Sentenza n. 18872 del 10/7/2008).
Tuttavia, non può tacersi che anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale – per quel che interessa nel caso che ci occupa – grava sull'attore, ai sensi del generale principio di riparto scolpito dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
Peraltro, l'assenza di una prova circa l'esatta dinamica del sinistro impedisce di invocare automaticamente finanche il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., sicché la condotta (che si presume colposa) avente efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo deve essere interamente provata dall'attore in quanto componente essenziale del giudizio avente ad oggetto la responsabilità – anche a solo titolo concorsuale – del conducente che si assume aver cagionato il danno di cui si chiede il ristoro.
L'attore è, quindi, chiamato ad allegare e provare, innanzitutto, il fatto storico e non anche gli elementi da cui desumere la responsabilità del vettore, per i quali soccorrono eventualmente le presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., norma che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio correlato alla circolazione stradale.
Ciò detto, deve innanzitutto rilevarsi che il modulo C.A.I.– sottoscritto dal conducente
[...]
– prodotto dall'appellante in primo grado descrive in maniera assai generica Controparte_3 la dinamica del sinistro (“In mezzo alla strada c'era un tronco che ci impediva di passare. Mio fratello scendeva dall'auto per spostarlo e involontariamente l'ho investito”. Cfr. doc. 2 nel fascicolo di primo grado dell'appellante) fattore che rende – ex se e anche a voler tacere sulla supposta errata indicazione del luogo del sinistro – tale documento inidoneo a dimostrare la verificazione dell'incidente e la sua dinamica.
Peraltro, a rigore, a tale modulo non può neanche riconoscersi la portata confessoria prevista dall'art. 143, co. 2 cod. ass. (D.lgs. n. 209/2005) in ordine alle circostanze, alle modalità e alle conseguenze ivi risultanti poiché, da un lato, la norma subordina tale effetto alla sottoscrizione del modulo da parte di tutti i “conducenti” coinvolti nel sinistro e, dall'altro, la stessa è espressamente prevista per il caso – diverso da quello che ci occupa, in cui si controverte dell'investimento di , Persona_1
ossia di un pedone – di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione.
6 Pertanto, non può assumere alcun rilievo l'errata indicazione del luogo del sinistro contenuta nel suddetto modulo proprio perché – a fortiori – tale documento appare inidoneo ad offrire adeguato elemento di prova teso a suffragare le allegazioni dell'appellante.
Neppure risulta determinante la circostanza che l'appellato non Controparte_3 abbia reso l'interrogatorio formale nel corso del primo grado di giudizio poiché, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., sebbene il giudice possa ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, la mancata risposta del convenuto non è – da sola – sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'appellante (come correttamente constatato nella sentenza di prime cure) richiedendo, al contrario, la valutazione di tale fatto unitamente ad ogni altro mezzo di prova assunto (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021; Ordinanza n. 9436 del 18/4/2018; Sentenza n. 17719 del 6/8/2014;
Sentenza n. 3258 del 14/2/2007).
Proprio gli elementi di prova emersi nel corso dell'espletata istruttoria appaiono, tuttavia, non adeguati a provare la dinamica del sinistro, poiché consistenti nelle propalazioni rese dallo stesso
[...]
in sede di interrogatorio formale, il quale ha confermato di essere stato Parte_1
improvvisamente travolto dalla Ford Fiesta targata AL317XB guidata dal fratello, che al momento del sinistro non erano presenti altri soggetti e che in seguito non sono intervenute le forze dell'ordine (Cfr. verbale di udienza del 12.2.2019) nonché nelle dichiarazioni spontanee rese dall'appellante e dal fratello in data 21.9.2017 (Cfr. dichiarazioni allegate al fascicolo di Controparte_3
primo grado della compagnia convenuta).
Occorre, peraltro, sottolineare che la dinamica del sinistro e i fatti immediatamente successivi – per come esposti in citazione e confermate dalle superiori dichiarazioni – appaiono parzialmente difformi a quanto riportato dall'odierno appellante al consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del primo grado di giudizio.
Infatti, sentito nell'ambito delle operazioni peritali, – diversamente da quanto Persona_1
precedentemente dichiarato (ossia di essere stato improvvisamente travolto e colpito dal paraurti destro dell'automobile alla propria caviglia sinistra. Cfr. dichiarazione sottoscritta del 21.9.2017) – ha affermato di essere stato investito dopo aver rimosso l'ostacolo che impediva la marcia alla vettura del fratello, mentre era intento a raggiungere la vicina campagna a piedi (“dopo pochi passi”) e di essere stato colpito alla schiena, urto che lo faceva cadere in avanti (Cfr. elaborato peritale, pag. 6).
Neppure costituisce elemento di prova la testimonianza resa dal teste Testimone_2
(genero di parte appellante e non soggetto terzo e disinteressato come paventato in atto di appello) poiché lo stesso non era presente nel luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro al momento del fatto, circostanza che risulta pacifica.
7 Invero, in difformità a quanto dichiarato dall'appellante in sede di interrogatorio formale (ossia, che l' sarebbe arrivato sul luogo dopo il sinistro e, vedendolo a terra mentre si lamentava, lo Tes_1
avrebbe condotto in ospedale) o, ancora, riportato nelle dichiarazioni spontanee del 21.9.2017 (ossi, che subito dopo il sinistro il fratello l'aveva aiutato a risalire in macchina per portarlo Controparte_3 immediatamente in ospedale, versione sostenuta anche da quest'ultimo nella dichiarazione resa in pari data) l' ha riferito di essere stato chiamato dal suocero e dal fratello, i quali gli avrebbero Tes_1
comunicato il verificarsi del sinistro.
Pertanto, deve ritenersi che il quadro probatorio tratteggiato in corso di causa non sia sufficiente a suffragare la versione dei fatti proposta da in quanto la mancanza di testimoni Parte_1 diversi dai soggetti coinvolti nel sinistro, le divergenze circa l'esatta dinamica dello stesso, il legame di stretta parentela che lega tutti i soggetti che – a vario titolo (parti o testimoni) – sono intervenuti in corso di causa costituiscono fattori che rendono eccessivamente fragile il quadro probatorio offerto dall'appellante, ossia la parte su cui gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'evento che avrebbe prodotto i danni di cui chiede ristoro.
Tale conclusione non appare scalfita né dalla documentazione sanitaria, né dalla consulenza tecnica di carattere medico poiché, se per un verso è vero che esse possono costituire prove rilevanti del nesso causale tra le lesioni e l'evento dannoso – coadiuvando il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze – dall'altro lato non sono utili, di per sé, al fine di dimostrare il fatto storico del sinistro.
Invero, benché alla cartella clinica possa attribuirsi il valore dell'atto pubblico, essa fa piena prova, sino a querela di falso, solo circa la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
sicché, per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime e non della loro veridicità intrinseca.
Consegue che, sebbene nella cartella clinica di pronto soccorso del 31.7.2017 relativa all'appellante si legga, nella parte dedicata alla dinamica, “Incidente in strada, luogo campagna” (Cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), tale circostanza dimostra solo che l'appellante ha rilasciato tale dichiarazione (estremamente generica e compatibile con altri eventi analoghi) ma non la veridicità del fatto e dunque la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate in citazione.
Va, infine, rilevato che nonostante la consulenza tecnica d'ufficio abbia concluso per la plausibilità che le lesioni riportate dall'appellante fossero state causate dal sinistro, non può trascurarsi che tale giudizio è necessariamente fondato sulla valutazione della documentazione sanitaria e sull'esame del periziando (che – occorre rammentarlo – ha riferito una dinamica in parte differente rispetto a quella
8 prospettata nel presente giudizio) e, dunque, non può fornire nessun utile argomento per dimostrare l'esistenza del sinistro ovvero le modalità della sua verificazione.
In definitiva l'appellante non ha fornito alcuna prova del sinistro, del quale era gravato, e pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda e l'appello proposto deve, quindi, essere integralmente rigettato.
4. Spese di giudizio
Le spese devono seguire, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessive €
1.490,00 per compensi professionali dovuti all'appellata Controparte_1
oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – determinati facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 D.M. 147/2022 relativi allo scaglione € 1.101,01- 5.200,00 per la sola fase di studio e riducendo del 50% i valori tabellari relativi alle altre tre fasi in considerazione della sostanziale identità delle deduzioni rispetto a quelle articolate nel corso del primo grado di giudizio e stante l'assenza di un'istruttoria e il carattere necessariamente riepilogativo della difese conclusive.
Nulla deve essere liquidato rispetto agli appellati attesa la loro mancata costituzione in CP_3
giudizio.
Infine, si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 156/2020 del 18.12.2019
(pubblicata in data 13.3.2020);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquidano in Controparte_1 complessive € 1.490,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante della somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Così deciso a Gela, l'8 marzo 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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