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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 344 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso indirizzo Parte_1 C.F._1
telematico del difensore Avv. PUPPOLA GIAN FRANCO
APPELLANTE
contro
C.F. ) elettivamente domiciliato in Piazza CO P.IVA_1
Europa 19 Terni presso lo studio dell'Avv. TRABALZA FOLCO che lo difende in forza di procura a margine
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)- Impugnazione sentenza n. 308/2024 del 16/04/2024 del Tribunale di Terni
pagina 1 di 11 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte, in accoglimento dei motivi di appello spiegati e in riforma della sentenza gravata, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, dichiarare che l'appellante nulla deve all'appellata, con condanna alle spese dei due gradi di procedimento cautelare e dei due gradi di merito;
in subordine, ridurre la somma dovuta all'appellata nella misura ritenuta di giustizia e condannarla al pagamento di parte delle spese del primo grado, anche con riferimento ai procedimenti cautelari, e di quelle del presente grado di appello.
La domanda ha un valore di € 26.170,81.
In via istruttoria di chiede che l'Ecc.ma Corte voglia:
1) ammettere il capitolo D della prova testimoniale articolata da con la memoria ex Parte_1
art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.;
2) ordinare all'attrice o al Procuratore della Repubblica di Terni l'esibizione degli atti del procedimento penale n. 2871/2018 RGNR (n. 959/2019 RG GIP – ud. GIP 7.10.2019), nonché alla Curatela attrice gli atti della causa civile intrapresa dalla nei confronti dell'Ing. ; CP_1 CP_2
3) dichiarare nulla la C.T.U. espletata dal geom. e disporne la rinnovazione tesa a CP_3
determinare il valore delle opere eseguite dalla nonché sul quesito proposto dalla CO
convenuta a pagina 8 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c..
per parte appellata:
I) preliminarmente rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Terni, Giudice Dr. Tommaso Bellei, n. 308/2024 del 15 aprile 2024, pubblicata il 16 aprile
2024, notificata il 30 aprile 2024 proposta da per insussitenza dei presupposti previsti Parte_1
dall'art. 283 cpc;
II) nel merito rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da Pt_1
con l'atto di citazione in appello dinanzi alla Corte di Appello di Perugia del 29 maggio 2024,
[...]
pagina 2 di 11 notificato a mezzo pec in pari data, assolvendone nel migliore dei modi il comparente
[...]
CO
III) in via di impugnazione incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni,
Giudice Dr. Tommaso Bellei, n. 308/2024 del 15 aprile 2024, pubblicata il 16 aprile 2024,
notificata il 30 aprile 2024, condannare al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di €. 293.766,32 e/o della diversa somma, maggiore o minore risultante CO
dalla istruttoria e/o ritenuta di giustizia, comunque maggiore di quella di €. 26.170,81 stabilita in primo grado dal Tribunale di Terni, oltre interessi, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello incidentale ed in accoglimento dei medesimi;
IV) con vittoria di spese dei procedimenti cautelari di primo grado e del doppio grado del giudizio di merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 21 aprile 2018 la conveniva in giudizio la RA CO
, chiedendo che il Tribunale di Terni volesse condannarla al pagamento della somma Parte_1
di €. 222.208,82, quale corrispettivo di un contratto di appalto stipulato dalle parti per la costruzione di un casa ipogea in Terni;
deduceva che, malgrado i lavori fossero stati regolarmente eseguiti, la convenuta non aveva integralmente pagato il corrispettivo, che nel marzo 2016 la committente aveva
Co deciso di far controllare la contabilità redatta da dal proprio tecnico di fiducia e direttore dei lavori
Geom. che entrambe le parti, per trovare una conciliazione, avevano richiesto un accertamento Pt_2
tecnico preventivo;
che, nonostante il CTU ing. avesse omesso di contabilizzare talune voci, CP_2
aveva accertato un credito per l'impresa, nonché un danno subito dalla per il fermo CO
di cantiere.
si costituiva formulando istanza cautelare per la liberazione del cantiere e domanda Parte_1
riconvenzionale deducendo che l'appaltatrice, con comportamenti del tutto contrari alla buona fede contrattuale e approfittando dei rapporti di amicizia con la famiglia aveva elaborato Persona_1
unilateralmente la contabilità fino al nono SAL, aveva ottenuto dall'appaltante pagamenti non dovuti per € 84.375,46 (non fatturandoli ed indicandoli con la dicitura “sconto incondizionato”), aveva impedito alla di accedere alla propria proprietà e proseguire i lavori, oltre ad aver lasciato Pt_1
pagina 3 di 11 l'area in stato di abbandono e ad aver consentito che la committente subisse anche il furto di un bancale di pietre molto costose. La mancata ripresa dei lavori e dunque il mancato completamento delle opere aveva altresì cagionato un danno per il mancato avvio dell'attività di bed & breakfast.
Ammessa ed espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi e CTU, interrotto il giudizio a causa del fallimento di e successivamente costituitosi il Fallimento, il Tribunale di Terni CP_1
accoglieva parzialmente le domande delle parti e, accertato che il era CO
creditore di per la somma di euro 26.170,81 condannava quest'ultima al relativo Parte_1
pagamento in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello a questa Corte con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 29 maggio 2024.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che la sentenza impugnata, pur affermando correttamente l'applicazione del principio della compensazione, ha detratto proprio a titolo di compensazione la somma accertata (erroneamente nel quantum) a titolo di “sconto incondizionato”
anziché quale corrispettivo delle opere e non fatturata dalla Inoltre l'importo delle CP_1
fatture emesse e pagate da ed ex adverso riconosciute era pari ad euro 559.837,44 e Parte_1
dunque il giudice aveva commesso un errore di calcolo.
Con il secondo motivo ha esposto che il giudice, omettendo peraltro di pronunciarsi, avrebbe escluso il danno da fermo cantiere ed il danno da furto del bancale di pietra ornamentale.
Con il terzo motivo ha eccepito la nullità della ctu, disposta da un GOT incompetente a decidere la causa ed affidata ad un soggetto (geometra) meno qualificato dell'ingegnere incaricato di svolgere l'ATP.
Con il quarto motivo ha contestato la compensazione delle spese sull'errato presupposto che vi fosse
Co soccombenza reciproca, in quanto la era soccombente in sede cautelare e la somma riconosciutale era pari a circa un decimo delle richieste iniziali.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed ha formulato appello incidentale affidandosi a cinque motivi.
pagina 4 di 11 Con il primo ha contestato che il tribunale non ha tenuto conto dell'intervenuto accordo per cui le parti avevano deciso di non applicare alcuno sconto fino al nono SAL e di applicare uno sconto del 15% dal decimo in poi. In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere non ammissibile la prova testimoniale sull'accordo in deroga al contratto scritto, violato le disposizioni di cui agli artt. 2723 e
2724, comma 1, n. 1) e 2) c.c. e non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie. Il valore totale dei lavori doveva essere quindi di €. 758.640,76 ed il residuo a carico della committente pari ad
€ 198.803,32.
Co Con il secondo motivo ha contestato che non sia stato riconosciuto a il danno da fermo di cantiere per la ingiusta sospensione dei lavori quantificato dal CTU ing. in occasione dell'accertamento CP_2
tecnico preventivo in €. 37.663,00.
Co Con il terzo motivo ha contestato che sia stata sottratta dal totale dovuto a la somma di €. 60.964,50,
asseritamente versata in nero dalla , di cui non vi è prova o comunque risulta da prove che non Pt_1
avrebbero dovuto essere ammesse per violazione dell'art. 2721 c.c., rese da testi inattendibili o che, in ogni caso, erano a conoscenza dei fatti solo de relato.
Con il quarto ha denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento della penale per inadempienza contrattuale, prevista dall'art. 8 del contratto e pari ad €. 60.000,00.
Con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 91, comma 1 cpc, dovendosi porre le spese,
comprese quelle di ctu, a carico di in quanto soccombente. Parte_1
La causa viene decisa all'esito dello scambio delle memorie conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c.
e dell'udienza a trattazione scritta del 28.5.2025.
La disamina del primo motivo di appello principale impone di trattare preliminarmente il terzo, posto che la quantificazione dei lavori è stata operata in sentenza mediante richiamo alla ctu della geom.
la cui ammissione è stata contestata dall'appellante. CP_3
Giova evidenziare che la ctu è stata ammessa - oltre che per valutare i danni da mancato godimento ed i costi per il ripristino e la ripresa dei lavori) - perché l'ing. aveva omesso di conteggiare alcune CP_2
opere, come chiarito testualmente dal giudice di prime cure nell'ordinanza del 23.4.2020.
L'odierna appellante contesta tale ctu più per ragioni “formali” che di contenuto, ossia per il fatto che mentre il dott. in un primo momento non aveva ammesso la ctu, questa era stata poi ammessa Per_2
pagina 5 di 11 dal giudice onorario (a lui subentrata) e per il fatto che il ctu nominato era un geometra Per_3
mentre quello nominato in fase di ATP era un ingegnere, più qualificato per opere di rilevante valore come quelle in esame. Si osserva però che, immediatamente dopo la nomina della geom. CP_3
contestò sì l'ammissione della ctu, ma non espresse riserva alcuna sul titolo Parte_1
professionale del consulente d'ufficio, né chiese che in sua vece venisse nominato un ingegnere o un architetto. La nullità della ctu sussiste soltanto in ipotesi tipiche ed in presenza di violazioni del contraddittorio;
la sostituzione del consulente è rimessa alla discrezionalità del magistrato ed è
parimenti subordinata alla presenza di gravi motivi, nel caso di specie non sussistenti.
Peraltro va evidenziato che nella comparsa conclusionale ha mostrato di condividere, Parte_1
quale valore delle opere, quello di € 656.273,65 risultante dall'ATP e dalla CTU e menzionato nella sentenza impugnata a pagina 6, cosicché l'eccezione sollevata pare priva di rilievo.
Disatteso quindi il terzo motivo di appello principale e ritenuta pienamente utilizzabile la ctu, con il primo motivo di appello si contesta che il giudice abbia detratto a titolo di compensazione lo “sconto incondizionato”, anziché valutarlo come pagamento ulteriore non fatturato. Vi sarebbero poi errori nella lettura degli importi a tale titolo riconosciuti nei SAL.
Per quanto riguarda la prima argomentazione, la sentenza impugnata ha espressamente qualificato le cifre indicate come “sconti incondizionati” come pagamenti che la parte convenuta ha effettuato in favore della parte attrice “in nero”, non fatturati, cosicchè non è dato rilevare in cosa consista l'errore del primo giudice nell'aver detratto tali importi dal totale risultato dovuto in base alla CTU, al pari di quanto accaduto per i pagamenti non contestati.
La prova di tali pagamenti “in nero” è stata ritenuta acquisita dal primo giudice sulla base della testimonianza dell'arch. nonché del principio di non contestazione, mentre la relativa Tes_1
quantificazione si fonda sulle annotazioni a penna redatte in calce ad alcuni SAL.
Sul punto va affermata la tardività delle censure, contenute nella comparsa di costituzione in appello,
Co mosse dal nei confronti di dette annotazioni per mancanza di data ed incertezza sulla CP_1
Co loro provenienza. Non è stato neppure mai contestato, in primo grado, che abbia ricevuto pagamenti ulteriori rispetto a quelli fatturati. Per inciso, anche degli ulteriori pagamenti fatturati non vi è traccia documentale, ciò nonostante l'appellata non ha mai contestato di averli ricevuti.
pagina 6 di 11 Per quanto riguarda poi l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale inerenti i pagamenti non fatturati, il divieto di cui all'art. 2721 c.c. trova una sua eccezione nell'ipotesi in cui vi sia un principio di prova per iscritto, e tali sono appunto i SAL recanti le annotazioni sopra indicate.
Il teste ritenuto correttamente attendibile dal giudice di prime cure in ragione del suo ruolo Tes_1
professionale e dell'equidistanza rispetto alle parti (sebbene formalmente incaricato dalla , il Pt_1
suo scopo era quello di cercare una posizione conciliativa fra le parti), ha dichiarato non di aver assistito ai suddetti versamenti “in nero”, ma di aver sentito le parti, in fase di trattative, discutere di una fattura che avrebbe dovuto essere emessa e della necessità di versare l'IVA, cosa che la era disposta Pt_1
a fare. Valorizzando il principio di non contestazione e le affermazioni del teste, pare più che verosimile che il signor chiedesse il versamento di una somma a titolo di IVA proprio perché aveva già Pt_3
incassato in precedenza la sorte.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione dell'appellante principale, effettivamente si è verificato un errore di calcolo perché, ritenendo acquisita la prova del pagamento degli importi non fatturati mediante le annotazioni contenute nei SAL a titolo di sconto incondizionato o “sconto extra”, la somma totale risultante da quei documenti è pari ad euro 69.464,50. Viene infatti considerato come sconto totale dell'ultimo SAL quello di euro 9.000,00, pari alla somma di euro 3.000 per sconto extra e 6.000
per sconto incondizionato, secondo le diciture ivi apposte.
Il primo motivo d'appello è fondato anche per quanto riguarda la somma pagata non contestata, che è
pari ad euro 559.837,44 e non 559.700,00 come erroneamente indicato in sentenza.
Infondato è invece il secondo motivo di appello, con la connessa richiesta di riconoscere alla committente ulteriori voci di danno.
Per quanto riguarda il furto del bancale di pietre, la prova del furto è data tramite la denuncia in atti
(oltre a non essere stato contestato il fatto in sé) e nessuna contestazione è stata mossa avverso il difetto di custodia da parte della ditta appaltatrice, pur se il furto è stato perpetrato da terzi ignoti, attraverso un buco praticato nella recinzione.
La RA , tuttavia, non ha dato prova del valore, neppure approssimativo, del materiale Pt_1
sottrattole, dal momento che la relazione di parte che stima dette pietre euro 1.500,00 è stata prodotta tardivamente, dopo lo spirare dei termini istruttori, come eccepito dalla controparte;
inoltre il teste pagina 7 di 11 ha dichiarato che la pietra era stata pagata ma che l'importo gli era stato riferito dalla stessa Tes_2
RA . Oltremodo generica, poi, è stata la deposizione di madre Pt_1 Testimone_3
dell'appellante, che si è limitata a rispondere al capitolo “è vero”, senza circostanziare in che modo ne fosse venuta a conoscenza.
Il costo del materiale poteva anche essere provato mediante listino del fornitore da cui era stato acquistato o sua eventuale escussione testimoniale. Non è dunque possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno: essa presuppone che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Non può poi invocarsi il giudicato cautelare a proposito dell'ordinanza collegiale emessa dal tribunale di Terni, che aveva fissato la penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere, ex art. 614 bis c.p.c. , quale misura di coercizione indiretta, e non già quale liquidazione di un danno già verificatosi. Una volta provato il fatto (omessa tempestiva riconsegna) il danno da mancata disponibilità del bene per il proprietario non è in re ipsa, ma avrebbe dovuto essere provato;
né può
farsi riferimento al valore locatizio del bene, trattandosi di bene in corso di costruzione, che non avrebbe potuto, secondo la normalità, avere un impiego fruttifero prima del suo completamento.
Sul terzo motivo di appello si è già esposto che lo stesso è infondato e che la ctu non è affetta da nullità,
ma pienamente utilizzabile.
Venendo ora all'esame dei motivi di appello incidentale, il primo è relativo al superamento della lettera del contratto (che prevedeva l'applicazione del prezziario regionale, con uno sconto del 20%)
asserendo che le parti si sarebbero successivamente accordate per non applicare alcuno sconto fino al nono SAL ed applicare uno sconto del 15% dal decimo SAL in avanti.
Seppure è pacifico che fra la famiglia della madre della committente ed il fratello dell'amministratore della società costruttrice vi fosse un rapporto di amicizia, tale da giustificare una gestione deformalizzata dei rapporti, non è stato specificato per quale motivo le parti avrebbero dovuto pattuire verbalmente, senza alcuna plausibile ragione, una variazione in peius delle condizioni economiche del pagina 8 di 11 contratto che, come è noto, sono quelle che principalmente indirizzano il committente alla scelta di un determinato operatore commerciale, a parità di capacità professionali.
Il fatto che lo sconto non sia stato applicato e che la abbia pagato i primi SAL senza Pt_1
pretenderne l'applicazione e che il Direttore lavori abbia dichiarato che le parti, su Controparte_4
sua proposta, si erano accordate per uno sconto del 15% dal decimo SAL in poi non escludono la perdurante validità delle condizioni contrattuali. È evidente, infatti, che l'incarico al geom. sia Pt_2
per la tenuta/ verifica della contabilità redatta dalla ditta che per la compilazione dei SAL è intervenuto in una fase in cui la nutriva già dei dubbi sull'eccessività degli importi da lei versati alla ditta Pt_1
Co
, tanto è vero che successivamente, ancora insoddisfatta, ella revocò l'incarico di Direttore lavori al e lo conferì all'arch. la quale ordinò di sospendere i lavori proprio al fine di Pt_2 Persona_4
fare chiarezza sulle opere realizzate e sulle somme fino ad allora corrisposte. Ammesso quindi che le parti stessero discutendo della possibilità di ridurre lo sconto al 15% ed applicarlo solo dal decimo SAL
in poi, ciò sarebbe avvenuto in un'ottica meramente transattiva, senza voler modificare le condizioni contrattuali approvate per iscritto dalle parti. Né si può attribuire valore concludente al pagamento dei primi SAL, sia perché gli stessi recavano annotazione degli “sconti” (in realtà concretizzanti pagamenti in nero che avrebbero dovuto essere oggetto di un futuro conguaglio), sia perché la , attraverso Pt_1
la richiesta di una più puntuale verifica prima da parte del poi dell'arch. e infine Parte_4 Per_4
dell'arch. ha mostrato palesemente di non aderire alla gestione del rapporto contrattuale operata Tes_1
fino ad allora dalla , fino a perdere completamente la fiducia nella costruttrice. Non si CP_1
può dunque ritenere che vi sia prova dell'adesione della a condizioni contrattuali diverse da Pt_1
quelle documentate.
Anche il secondo motivo di appello incidentale va rigettato. È pacifico che i lavori vennero sospesi su indicazione del nuovo DL arch. perché era necessario effettuare una ricognizione contabile Per_4
Co precisa. La ditta nella scrittura privata prodotta dall'appellante come doc. 6 riconobbe che il contratto di appalto era cessato per naturale scadenza al 31.12.2016. Alcun danno da fermo cantiere può dunque essere riconosciuto, perché la committente esercitò il proprio diritto di verificare l'entità
delle opere eseguite, a fronte di cospicui pagamenti effettuati, alcuni dei quali neppure contabilizzati.
pagina 9 di 11 Per le stesse ragioni è infondata la richiesta di applicazione della penale ex art. 8 del contratto, non sussistendo una situazione di “sospensione ingiustificata dei lavori”. Peraltro tale domanda è
inammissibile in quanto introdotta tardivamente solo con la prima memoria 183 c.p.c.
Il terzo motivo di appello incidentale è stato in realtà già esaminato, avendo in precedenza chiarito che
è ammissibile la prova testimoniale in presenza di un principio di prova scritta, che le censure sulle annotazioni a penna vergate in calce ai SAL sono tardive, che il teste è attendibile e che i Tes_1
pagamenti non fatturati non sono stati espressamente contestati.
È corretto, dunque, detrarre dal corrispettivo spettante al l'importo dei pagamenti in nero CP_1
come sopra precisato.
Sulla base del motivo accolto la sentenza va dunque riformata come segue: partendo dal valore dei lavori determinato sulla base del prezziario regionale dalle due consulenze (€ 820.372,06), ridotto del
20% ex art. 2 del contratto di appalto (€ 656.273,65), detratti i pagamenti effettuati sui quali le parti concordano (€ 559.837,44), detratti € 69.464,50 per pagamenti in nero, detratta la somma ammessa al passivo fallimentare di € 7.368,64 ed euro 2.700,00 per risarcimento del danno (su tali ultime due voci si è formato il giudicato), la somma che deve ancora corrispondere a Parte_1 CO
[...
, ora fallita, è pari ad euro 16.903,07. Il capo 1) del dispositivo va quindi in tal senso modificato,
fermi gli interessi e la loro decorrenza, che non sono oggetto di censura in appello.
Il quinto motivo di appello incidentale, così come il quarto dell'appello principale, attengono alla regolamentazione delle spese di lite ed in particolare alla errata – secondo la prospettazione delle parti
- applicazione del criterio della soccombenza reciproca.
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Sul punto, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado, ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame. (Cass. Sez. 3, 19/08/2013, n. 19158, Rv. 627843 - 01).
Occorre però considerare che la domanda dell'appellata è stata accolta in misura notevolmente ridotta rispetto alle richieste (la domanda di condanna iniziale era pari a 222.208,82 euro, incrementata nella prima memoria 183 ad euro 357.367,38), inoltre la stessa è risultata totalmente soccombente in sede pagina 10 di 11 cautelare;
nel merito, poi, sono state accolte, seppure in maniera parziale, le richieste riconvenzionali della sia con riguardo ai pagamenti non fatturati che con riguardo al risarcimento del danno. Pt_1
Pare dunque evidente che si configuri, ad una valutazione complessiva dell'esito della lite, anche sulla base del principio di causalità, una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle di ctu, come stabilito nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condanna al pagamento Parte_1
in favore di della somma di euro 16.903,07, oltre interessi legali dalla CO
sentenza al saldo;
dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 11/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 344 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso indirizzo Parte_1 C.F._1
telematico del difensore Avv. PUPPOLA GIAN FRANCO
APPELLANTE
contro
C.F. ) elettivamente domiciliato in Piazza CO P.IVA_1
Europa 19 Terni presso lo studio dell'Avv. TRABALZA FOLCO che lo difende in forza di procura a margine
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)- Impugnazione sentenza n. 308/2024 del 16/04/2024 del Tribunale di Terni
pagina 1 di 11 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma intestata Corte, in accoglimento dei motivi di appello spiegati e in riforma della sentenza gravata, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, dichiarare che l'appellante nulla deve all'appellata, con condanna alle spese dei due gradi di procedimento cautelare e dei due gradi di merito;
in subordine, ridurre la somma dovuta all'appellata nella misura ritenuta di giustizia e condannarla al pagamento di parte delle spese del primo grado, anche con riferimento ai procedimenti cautelari, e di quelle del presente grado di appello.
La domanda ha un valore di € 26.170,81.
In via istruttoria di chiede che l'Ecc.ma Corte voglia:
1) ammettere il capitolo D della prova testimoniale articolata da con la memoria ex Parte_1
art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.;
2) ordinare all'attrice o al Procuratore della Repubblica di Terni l'esibizione degli atti del procedimento penale n. 2871/2018 RGNR (n. 959/2019 RG GIP – ud. GIP 7.10.2019), nonché alla Curatela attrice gli atti della causa civile intrapresa dalla nei confronti dell'Ing. ; CP_1 CP_2
3) dichiarare nulla la C.T.U. espletata dal geom. e disporne la rinnovazione tesa a CP_3
determinare il valore delle opere eseguite dalla nonché sul quesito proposto dalla CO
convenuta a pagina 8 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c..
per parte appellata:
I) preliminarmente rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Terni, Giudice Dr. Tommaso Bellei, n. 308/2024 del 15 aprile 2024, pubblicata il 16 aprile
2024, notificata il 30 aprile 2024 proposta da per insussitenza dei presupposti previsti Parte_1
dall'art. 283 cpc;
II) nel merito rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e conclusioni proposte da Pt_1
con l'atto di citazione in appello dinanzi alla Corte di Appello di Perugia del 29 maggio 2024,
[...]
pagina 2 di 11 notificato a mezzo pec in pari data, assolvendone nel migliore dei modi il comparente
[...]
CO
III) in via di impugnazione incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni,
Giudice Dr. Tommaso Bellei, n. 308/2024 del 15 aprile 2024, pubblicata il 16 aprile 2024,
notificata il 30 aprile 2024, condannare al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di €. 293.766,32 e/o della diversa somma, maggiore o minore risultante CO
dalla istruttoria e/o ritenuta di giustizia, comunque maggiore di quella di €. 26.170,81 stabilita in primo grado dal Tribunale di Terni, oltre interessi, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello incidentale ed in accoglimento dei medesimi;
IV) con vittoria di spese dei procedimenti cautelari di primo grado e del doppio grado del giudizio di merito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 21 aprile 2018 la conveniva in giudizio la RA CO
, chiedendo che il Tribunale di Terni volesse condannarla al pagamento della somma Parte_1
di €. 222.208,82, quale corrispettivo di un contratto di appalto stipulato dalle parti per la costruzione di un casa ipogea in Terni;
deduceva che, malgrado i lavori fossero stati regolarmente eseguiti, la convenuta non aveva integralmente pagato il corrispettivo, che nel marzo 2016 la committente aveva
Co deciso di far controllare la contabilità redatta da dal proprio tecnico di fiducia e direttore dei lavori
Geom. che entrambe le parti, per trovare una conciliazione, avevano richiesto un accertamento Pt_2
tecnico preventivo;
che, nonostante il CTU ing. avesse omesso di contabilizzare talune voci, CP_2
aveva accertato un credito per l'impresa, nonché un danno subito dalla per il fermo CO
di cantiere.
si costituiva formulando istanza cautelare per la liberazione del cantiere e domanda Parte_1
riconvenzionale deducendo che l'appaltatrice, con comportamenti del tutto contrari alla buona fede contrattuale e approfittando dei rapporti di amicizia con la famiglia aveva elaborato Persona_1
unilateralmente la contabilità fino al nono SAL, aveva ottenuto dall'appaltante pagamenti non dovuti per € 84.375,46 (non fatturandoli ed indicandoli con la dicitura “sconto incondizionato”), aveva impedito alla di accedere alla propria proprietà e proseguire i lavori, oltre ad aver lasciato Pt_1
pagina 3 di 11 l'area in stato di abbandono e ad aver consentito che la committente subisse anche il furto di un bancale di pietre molto costose. La mancata ripresa dei lavori e dunque il mancato completamento delle opere aveva altresì cagionato un danno per il mancato avvio dell'attività di bed & breakfast.
Ammessa ed espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi e CTU, interrotto il giudizio a causa del fallimento di e successivamente costituitosi il Fallimento, il Tribunale di Terni CP_1
accoglieva parzialmente le domande delle parti e, accertato che il era CO
creditore di per la somma di euro 26.170,81 condannava quest'ultima al relativo Parte_1
pagamento in favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello a questa Corte con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 29 maggio 2024.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che la sentenza impugnata, pur affermando correttamente l'applicazione del principio della compensazione, ha detratto proprio a titolo di compensazione la somma accertata (erroneamente nel quantum) a titolo di “sconto incondizionato”
anziché quale corrispettivo delle opere e non fatturata dalla Inoltre l'importo delle CP_1
fatture emesse e pagate da ed ex adverso riconosciute era pari ad euro 559.837,44 e Parte_1
dunque il giudice aveva commesso un errore di calcolo.
Con il secondo motivo ha esposto che il giudice, omettendo peraltro di pronunciarsi, avrebbe escluso il danno da fermo cantiere ed il danno da furto del bancale di pietra ornamentale.
Con il terzo motivo ha eccepito la nullità della ctu, disposta da un GOT incompetente a decidere la causa ed affidata ad un soggetto (geometra) meno qualificato dell'ingegnere incaricato di svolgere l'ATP.
Con il quarto motivo ha contestato la compensazione delle spese sull'errato presupposto che vi fosse
Co soccombenza reciproca, in quanto la era soccombente in sede cautelare e la somma riconosciutale era pari a circa un decimo delle richieste iniziali.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed ha formulato appello incidentale affidandosi a cinque motivi.
pagina 4 di 11 Con il primo ha contestato che il tribunale non ha tenuto conto dell'intervenuto accordo per cui le parti avevano deciso di non applicare alcuno sconto fino al nono SAL e di applicare uno sconto del 15% dal decimo in poi. In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere non ammissibile la prova testimoniale sull'accordo in deroga al contratto scritto, violato le disposizioni di cui agli artt. 2723 e
2724, comma 1, n. 1) e 2) c.c. e non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie. Il valore totale dei lavori doveva essere quindi di €. 758.640,76 ed il residuo a carico della committente pari ad
€ 198.803,32.
Co Con il secondo motivo ha contestato che non sia stato riconosciuto a il danno da fermo di cantiere per la ingiusta sospensione dei lavori quantificato dal CTU ing. in occasione dell'accertamento CP_2
tecnico preventivo in €. 37.663,00.
Co Con il terzo motivo ha contestato che sia stata sottratta dal totale dovuto a la somma di €. 60.964,50,
asseritamente versata in nero dalla , di cui non vi è prova o comunque risulta da prove che non Pt_1
avrebbero dovuto essere ammesse per violazione dell'art. 2721 c.c., rese da testi inattendibili o che, in ogni caso, erano a conoscenza dei fatti solo de relato.
Con il quarto ha denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento della penale per inadempienza contrattuale, prevista dall'art. 8 del contratto e pari ad €. 60.000,00.
Con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 91, comma 1 cpc, dovendosi porre le spese,
comprese quelle di ctu, a carico di in quanto soccombente. Parte_1
La causa viene decisa all'esito dello scambio delle memorie conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c.
e dell'udienza a trattazione scritta del 28.5.2025.
La disamina del primo motivo di appello principale impone di trattare preliminarmente il terzo, posto che la quantificazione dei lavori è stata operata in sentenza mediante richiamo alla ctu della geom.
la cui ammissione è stata contestata dall'appellante. CP_3
Giova evidenziare che la ctu è stata ammessa - oltre che per valutare i danni da mancato godimento ed i costi per il ripristino e la ripresa dei lavori) - perché l'ing. aveva omesso di conteggiare alcune CP_2
opere, come chiarito testualmente dal giudice di prime cure nell'ordinanza del 23.4.2020.
L'odierna appellante contesta tale ctu più per ragioni “formali” che di contenuto, ossia per il fatto che mentre il dott. in un primo momento non aveva ammesso la ctu, questa era stata poi ammessa Per_2
pagina 5 di 11 dal giudice onorario (a lui subentrata) e per il fatto che il ctu nominato era un geometra Per_3
mentre quello nominato in fase di ATP era un ingegnere, più qualificato per opere di rilevante valore come quelle in esame. Si osserva però che, immediatamente dopo la nomina della geom. CP_3
contestò sì l'ammissione della ctu, ma non espresse riserva alcuna sul titolo Parte_1
professionale del consulente d'ufficio, né chiese che in sua vece venisse nominato un ingegnere o un architetto. La nullità della ctu sussiste soltanto in ipotesi tipiche ed in presenza di violazioni del contraddittorio;
la sostituzione del consulente è rimessa alla discrezionalità del magistrato ed è
parimenti subordinata alla presenza di gravi motivi, nel caso di specie non sussistenti.
Peraltro va evidenziato che nella comparsa conclusionale ha mostrato di condividere, Parte_1
quale valore delle opere, quello di € 656.273,65 risultante dall'ATP e dalla CTU e menzionato nella sentenza impugnata a pagina 6, cosicché l'eccezione sollevata pare priva di rilievo.
Disatteso quindi il terzo motivo di appello principale e ritenuta pienamente utilizzabile la ctu, con il primo motivo di appello si contesta che il giudice abbia detratto a titolo di compensazione lo “sconto incondizionato”, anziché valutarlo come pagamento ulteriore non fatturato. Vi sarebbero poi errori nella lettura degli importi a tale titolo riconosciuti nei SAL.
Per quanto riguarda la prima argomentazione, la sentenza impugnata ha espressamente qualificato le cifre indicate come “sconti incondizionati” come pagamenti che la parte convenuta ha effettuato in favore della parte attrice “in nero”, non fatturati, cosicchè non è dato rilevare in cosa consista l'errore del primo giudice nell'aver detratto tali importi dal totale risultato dovuto in base alla CTU, al pari di quanto accaduto per i pagamenti non contestati.
La prova di tali pagamenti “in nero” è stata ritenuta acquisita dal primo giudice sulla base della testimonianza dell'arch. nonché del principio di non contestazione, mentre la relativa Tes_1
quantificazione si fonda sulle annotazioni a penna redatte in calce ad alcuni SAL.
Sul punto va affermata la tardività delle censure, contenute nella comparsa di costituzione in appello,
Co mosse dal nei confronti di dette annotazioni per mancanza di data ed incertezza sulla CP_1
Co loro provenienza. Non è stato neppure mai contestato, in primo grado, che abbia ricevuto pagamenti ulteriori rispetto a quelli fatturati. Per inciso, anche degli ulteriori pagamenti fatturati non vi è traccia documentale, ciò nonostante l'appellata non ha mai contestato di averli ricevuti.
pagina 6 di 11 Per quanto riguarda poi l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale inerenti i pagamenti non fatturati, il divieto di cui all'art. 2721 c.c. trova una sua eccezione nell'ipotesi in cui vi sia un principio di prova per iscritto, e tali sono appunto i SAL recanti le annotazioni sopra indicate.
Il teste ritenuto correttamente attendibile dal giudice di prime cure in ragione del suo ruolo Tes_1
professionale e dell'equidistanza rispetto alle parti (sebbene formalmente incaricato dalla , il Pt_1
suo scopo era quello di cercare una posizione conciliativa fra le parti), ha dichiarato non di aver assistito ai suddetti versamenti “in nero”, ma di aver sentito le parti, in fase di trattative, discutere di una fattura che avrebbe dovuto essere emessa e della necessità di versare l'IVA, cosa che la era disposta Pt_1
a fare. Valorizzando il principio di non contestazione e le affermazioni del teste, pare più che verosimile che il signor chiedesse il versamento di una somma a titolo di IVA proprio perché aveva già Pt_3
incassato in precedenza la sorte.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione dell'appellante principale, effettivamente si è verificato un errore di calcolo perché, ritenendo acquisita la prova del pagamento degli importi non fatturati mediante le annotazioni contenute nei SAL a titolo di sconto incondizionato o “sconto extra”, la somma totale risultante da quei documenti è pari ad euro 69.464,50. Viene infatti considerato come sconto totale dell'ultimo SAL quello di euro 9.000,00, pari alla somma di euro 3.000 per sconto extra e 6.000
per sconto incondizionato, secondo le diciture ivi apposte.
Il primo motivo d'appello è fondato anche per quanto riguarda la somma pagata non contestata, che è
pari ad euro 559.837,44 e non 559.700,00 come erroneamente indicato in sentenza.
Infondato è invece il secondo motivo di appello, con la connessa richiesta di riconoscere alla committente ulteriori voci di danno.
Per quanto riguarda il furto del bancale di pietre, la prova del furto è data tramite la denuncia in atti
(oltre a non essere stato contestato il fatto in sé) e nessuna contestazione è stata mossa avverso il difetto di custodia da parte della ditta appaltatrice, pur se il furto è stato perpetrato da terzi ignoti, attraverso un buco praticato nella recinzione.
La RA , tuttavia, non ha dato prova del valore, neppure approssimativo, del materiale Pt_1
sottrattole, dal momento che la relazione di parte che stima dette pietre euro 1.500,00 è stata prodotta tardivamente, dopo lo spirare dei termini istruttori, come eccepito dalla controparte;
inoltre il teste pagina 7 di 11 ha dichiarato che la pietra era stata pagata ma che l'importo gli era stato riferito dalla stessa Tes_2
RA . Oltremodo generica, poi, è stata la deposizione di madre Pt_1 Testimone_3
dell'appellante, che si è limitata a rispondere al capitolo “è vero”, senza circostanziare in che modo ne fosse venuta a conoscenza.
Il costo del materiale poteva anche essere provato mediante listino del fornitore da cui era stato acquistato o sua eventuale escussione testimoniale. Non è dunque possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno: essa presuppone che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Non può poi invocarsi il giudicato cautelare a proposito dell'ordinanza collegiale emessa dal tribunale di Terni, che aveva fissato la penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere, ex art. 614 bis c.p.c. , quale misura di coercizione indiretta, e non già quale liquidazione di un danno già verificatosi. Una volta provato il fatto (omessa tempestiva riconsegna) il danno da mancata disponibilità del bene per il proprietario non è in re ipsa, ma avrebbe dovuto essere provato;
né può
farsi riferimento al valore locatizio del bene, trattandosi di bene in corso di costruzione, che non avrebbe potuto, secondo la normalità, avere un impiego fruttifero prima del suo completamento.
Sul terzo motivo di appello si è già esposto che lo stesso è infondato e che la ctu non è affetta da nullità,
ma pienamente utilizzabile.
Venendo ora all'esame dei motivi di appello incidentale, il primo è relativo al superamento della lettera del contratto (che prevedeva l'applicazione del prezziario regionale, con uno sconto del 20%)
asserendo che le parti si sarebbero successivamente accordate per non applicare alcuno sconto fino al nono SAL ed applicare uno sconto del 15% dal decimo SAL in avanti.
Seppure è pacifico che fra la famiglia della madre della committente ed il fratello dell'amministratore della società costruttrice vi fosse un rapporto di amicizia, tale da giustificare una gestione deformalizzata dei rapporti, non è stato specificato per quale motivo le parti avrebbero dovuto pattuire verbalmente, senza alcuna plausibile ragione, una variazione in peius delle condizioni economiche del pagina 8 di 11 contratto che, come è noto, sono quelle che principalmente indirizzano il committente alla scelta di un determinato operatore commerciale, a parità di capacità professionali.
Il fatto che lo sconto non sia stato applicato e che la abbia pagato i primi SAL senza Pt_1
pretenderne l'applicazione e che il Direttore lavori abbia dichiarato che le parti, su Controparte_4
sua proposta, si erano accordate per uno sconto del 15% dal decimo SAL in poi non escludono la perdurante validità delle condizioni contrattuali. È evidente, infatti, che l'incarico al geom. sia Pt_2
per la tenuta/ verifica della contabilità redatta dalla ditta che per la compilazione dei SAL è intervenuto in una fase in cui la nutriva già dei dubbi sull'eccessività degli importi da lei versati alla ditta Pt_1
Co
, tanto è vero che successivamente, ancora insoddisfatta, ella revocò l'incarico di Direttore lavori al e lo conferì all'arch. la quale ordinò di sospendere i lavori proprio al fine di Pt_2 Persona_4
fare chiarezza sulle opere realizzate e sulle somme fino ad allora corrisposte. Ammesso quindi che le parti stessero discutendo della possibilità di ridurre lo sconto al 15% ed applicarlo solo dal decimo SAL
in poi, ciò sarebbe avvenuto in un'ottica meramente transattiva, senza voler modificare le condizioni contrattuali approvate per iscritto dalle parti. Né si può attribuire valore concludente al pagamento dei primi SAL, sia perché gli stessi recavano annotazione degli “sconti” (in realtà concretizzanti pagamenti in nero che avrebbero dovuto essere oggetto di un futuro conguaglio), sia perché la , attraverso Pt_1
la richiesta di una più puntuale verifica prima da parte del poi dell'arch. e infine Parte_4 Per_4
dell'arch. ha mostrato palesemente di non aderire alla gestione del rapporto contrattuale operata Tes_1
fino ad allora dalla , fino a perdere completamente la fiducia nella costruttrice. Non si CP_1
può dunque ritenere che vi sia prova dell'adesione della a condizioni contrattuali diverse da Pt_1
quelle documentate.
Anche il secondo motivo di appello incidentale va rigettato. È pacifico che i lavori vennero sospesi su indicazione del nuovo DL arch. perché era necessario effettuare una ricognizione contabile Per_4
Co precisa. La ditta nella scrittura privata prodotta dall'appellante come doc. 6 riconobbe che il contratto di appalto era cessato per naturale scadenza al 31.12.2016. Alcun danno da fermo cantiere può dunque essere riconosciuto, perché la committente esercitò il proprio diritto di verificare l'entità
delle opere eseguite, a fronte di cospicui pagamenti effettuati, alcuni dei quali neppure contabilizzati.
pagina 9 di 11 Per le stesse ragioni è infondata la richiesta di applicazione della penale ex art. 8 del contratto, non sussistendo una situazione di “sospensione ingiustificata dei lavori”. Peraltro tale domanda è
inammissibile in quanto introdotta tardivamente solo con la prima memoria 183 c.p.c.
Il terzo motivo di appello incidentale è stato in realtà già esaminato, avendo in precedenza chiarito che
è ammissibile la prova testimoniale in presenza di un principio di prova scritta, che le censure sulle annotazioni a penna vergate in calce ai SAL sono tardive, che il teste è attendibile e che i Tes_1
pagamenti non fatturati non sono stati espressamente contestati.
È corretto, dunque, detrarre dal corrispettivo spettante al l'importo dei pagamenti in nero CP_1
come sopra precisato.
Sulla base del motivo accolto la sentenza va dunque riformata come segue: partendo dal valore dei lavori determinato sulla base del prezziario regionale dalle due consulenze (€ 820.372,06), ridotto del
20% ex art. 2 del contratto di appalto (€ 656.273,65), detratti i pagamenti effettuati sui quali le parti concordano (€ 559.837,44), detratti € 69.464,50 per pagamenti in nero, detratta la somma ammessa al passivo fallimentare di € 7.368,64 ed euro 2.700,00 per risarcimento del danno (su tali ultime due voci si è formato il giudicato), la somma che deve ancora corrispondere a Parte_1 CO
[...
, ora fallita, è pari ad euro 16.903,07. Il capo 1) del dispositivo va quindi in tal senso modificato,
fermi gli interessi e la loro decorrenza, che non sono oggetto di censura in appello.
Il quinto motivo di appello incidentale, così come il quarto dell'appello principale, attengono alla regolamentazione delle spese di lite ed in particolare alla errata – secondo la prospettazione delle parti
- applicazione del criterio della soccombenza reciproca.
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Sul punto, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado, ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame. (Cass. Sez. 3, 19/08/2013, n. 19158, Rv. 627843 - 01).
Occorre però considerare che la domanda dell'appellata è stata accolta in misura notevolmente ridotta rispetto alle richieste (la domanda di condanna iniziale era pari a 222.208,82 euro, incrementata nella prima memoria 183 ad euro 357.367,38), inoltre la stessa è risultata totalmente soccombente in sede pagina 10 di 11 cautelare;
nel merito, poi, sono state accolte, seppure in maniera parziale, le richieste riconvenzionali della sia con riguardo ai pagamenti non fatturati che con riguardo al risarcimento del danno. Pt_1
Pare dunque evidente che si configuri, ad una valutazione complessiva dell'esito della lite, anche sulla base del principio di causalità, una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle di ctu, come stabilito nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condanna al pagamento Parte_1
in favore di della somma di euro 16.903,07, oltre interessi legali dalla CO
sentenza al saldo;
dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 11/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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