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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2522/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2522/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 23 maggio 2025, alle ore 10.15
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022) pagina 1 di 13 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to GIACOMINI ANTONIO;
Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv.to RICCI LEILA
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Giacomini precisa e conclude come da note conclusive e ricorso introduttivo
L'avv. Ricci precisa e conclude come da memoria conclusiva
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
pagina 2 di 13 Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 11.00 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 11.00 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Gli avv.ti Giacomini e Ricci
I difensori esprimono medesime dichiarazioni di cui sopra
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Al termine della lettura, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMINI WALTER e dell'avv. GIACOMINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO CIGNANI 46 a FORLI' presso il difensore avv. GIACOMINI
WALTER
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RICCI LEILA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO N. 26 a presso il difensore avv. RICCI LEILA CP_1
resistente pagina 4 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Il ricorrente:” A Annullare/dichiarare la nullità/Inefficacia del Decreto-ingiunzione
opposta e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui al presente atto o per quelli
ritenuti di giustizia;
B) in subordine diminuire la sanzione del massimo consentito di
due terzi del minimo, con rateazione. Con vittoria di spese e competenze, in favore dei
procuratori anticipanti. ISTANZA DI SOSPENSIONE Si chiede ai sensi dell'art. 5
comm1 e 2 D.lgs n. 150/11, la sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato concorrendo gravi motivi ed il fumus della opposizione. Le gravi e
circostanziate ragioni a fondamento della domanda di sospensioni si ritiene siano
possano costituire il fumus della stessa e il periculum nella esecuzione del Decreto
impugnato risiede nel grave ed irreparabile danno che la ricorrente conseguirebbe
poiché, come detto é casalinga e madre di 3 figli piccoli e ogni eventuale procedura
esecutiva nei suoi confronti ricadrebbe inevitabilmente su tutto il nucleo famigliare.
ovvero per insussistenza del fatto contravvenzionale per mancanza dell'elemento
soggettivo della colpa richiesta dalla normativa in capo e al ricorrente o per quelli
ritenuti di giustizia o, in subordine, in applicazione dell'art. 6 D.Lgs.150/11 relativo
all'accoglimento del ricorso “quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente”
Il resistente: “- riconoscere la piena validità e vigenza dell'Ordinanza ingiunzione n.
pagina 5 di 13 21/08/2023 - respingere le richieste del ricorso e le osservazioni successivamente
sostenute, ritenute prive di fondamento per quanto sopra e nella memoria di costituzione
e difensiva motivato, con ogni conseguenza di legge, non risultando atti o
comportamenti volti a respingere i termini della contestazione;
viceversa, il
comportamento ammesso anche negli scritti difensivi e nel ricorso, a prescindere da
qualsivoglia rapporto sottostante e prescindendo anche dall'eventuale carattere
meritorio, conferma l'illecito contestato e l'illecito utilizzo degli strumenti nell'ambito
del Sistema finanziario, in totale spregio dei presìdi posti dalla normativa
antiriciclaggio, a tutela dello stesso. - condannare alle spese e onorari di causa a favore
dell'Amministrazione dello Stato come da nota allegata (ALL. A), secondo quanto
previsto nelle Tabelle Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55 – G.U. n. 77 del 2/4/2014 come modificato dal Decreto Ministero della
Giustizia 8 marzo 2019, n. 37 e dal Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 ,
n. 147, in relazione all'art. 65 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come novellato dal
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, tenuto conto che ai sensi dell'art. 152- bis disp. att. c.p.c.
alle “pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai
sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per
gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla nuova pagina 6 di 13 formulazione del codice di rito.
Brevemente.
Trattasi dell'opposizione al decreto-ingiunzione n. 764073 del 9/5/2022 emesso dal
. Controparte_3
All'atto di trasferimento di somme all'estero, parte ora ricorrente è stata sanzionata per aver superato la soglia massima consentita. Parte ricorrente ha dedotto la sua buona fede nell'operazione per non essere a conoscenza dell'esistenza di una soglia massima e quindi ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione per difetto di responsabilità
soggettiva, in subordine la rideterminazione al ribasso della sanzione e la sua rateizzazione.
Si è costituito il che ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, di cui ha CP_1
chiesto il rigetto.
La causa è stata oggi chiamata per la discussione all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordinanza opposta.
La causa è stata istruita con la prova per testi ed è stato sentito il gestore del Money
transfer.
Ritenutala matura per essere decisa, il giudice ha fissato l'udienza odierna di discussione. Spetta ora decidere.
Il contesto normativo applicabile al fatto in esame è l'art. 49 del Decreto legislativo
231/2007, commi 1 e 2, che qui si riporta:
pagina 7 di 13 “
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia
la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori
alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito
esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta Controparte_4
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento
diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli
intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto
dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce
gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del
creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero
6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è di 1.000 euro.”
pagina 8 di 13 I controlli espletati dalla Guardia di Finanza ed i relativi verbali sono fide-facenti ed attestano il trasferimento di denaro da parte dell'odierno ricorrente oltre la soglia limite,
che gli accertatori verificano nell'importo di euro 3975,00.
Peraltro, appare sufficientemente provato che l'illecito amministrativo sia stato compiuto anche attraverso la testimonianza del Money transfer che dichiara “io ho detto a che, mi aveva chiesto di trasferire 2000,00, che poteva farlo su due Parte_1
compagnie con 1000,00 euro ciascuno, lo stesso giorno.” La volontarietà del trasferimento da parte del ricorrente è confermata proprio dal teste nelle parole “io ho detto a che, mi aveva chiesto di trasferire 2000,00”, circostanza ancor più Parte_1
aggravata dal superiore i
Ora, la normativa sopra citata espone chiaramente il termine massimo economico definito quale soglia massima del trasferimento in denaro e, al di là di numero delle transazioni, l'illecito appare sufficientemente provato per essere intervenuta un complessivo trasferimento di oltre di euro 1.000,00.
Si osserva come dalle allegazioni al verbale di accertamento risulti che ciascuna singola transazione è inferiore a 1.000,00 euro, in quanto la somma complessiva testé citata comprende spese e commissioni. Ragione per cui, se presa singolarmente, ciascuna transazione è al di sotto della soglia minima e non assurge ad illecito.
I verbalizzanti, però, contestano la violazione per il complessivo ammontare delle due transazioni e per aver il trasferente frazionato volutamente gli importi, al fine di pagina 9 di 13 registrare transazioni al di sotto della soglia minima. Il fatto è documentalmente provato e le diverse circostanze apportate dalla ricorrente, sono inammissibili ed irrituali.
I rilievi documentali degli agenti accertatori vanno al di là di ogni discussione dirimente responsabilità oggettive o soggettive.
Peraltro, non è dimostrato dalla ricorrente – cui incombe l'onere probatorio - l'errore scusabile che legittimerebbe una scriminante.
L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa”.
La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in
ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto,
assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare,
nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere
egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun
pagina 10 di 13 rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995,
n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti e a nulla vale la dichiarazione del teste che riporta “…Nel mio negozio non c'è un cartello
in tal senso”, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Prova in questo senso il ricorrente non ha dato e di tal guisa l'opposizione non può
essere accolta.
Da ultimo, non per ultimo, priva di rilievo è l'eccezione del ricorrente per la responsabilità per i fatti per cui è causa addebitabile al solo gestore del money transfer,
per il quale sussiste certamente una responsabilità, ma di tipo personale e concorrente.
pagina 11 di 13 Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del
D.lgs 231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2,
3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000
euro…” e si è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge.
Sulle spese di lite esse seguono la soccombenza e viene applicato il DM 55/14 nella formulazione della tariffa vigente al momento dell'epletamento delle fasi. Si tiene pure conto del fatto per cui la PA non ha depositato conclusionali e che stando in causa con un proprio funzionario deduce il 20% sugli importi da liquidarsi a difensore qualificato iscritto all'albo degli avvocati. Peraltro, si tiene conto dell'attività espletata e quindi si applica la massima riduzione di scaglione. Valore della causa quello della sanzione, fasi di studio ed introduttiva le sole espletate, riportando la discussione finale stessi argomenti della comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2522/23, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
CONFERMA il decreto-ingiunzione n. 764073 del 9/5/2022 emesso dal
[...]
Controparte_3 Controparte_1
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che pagina 12 di 13 si liquidano in € 400,00 per compensi, comprensivi di tutti gli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 23 maggio 2025
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
764073 del 9/5/2022 di Euro 3.520,00, notificata nei confronti del ricorrente in data
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2522/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 23 maggio 2025, alle ore 10.15
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022) pagina 1 di 13 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to GIACOMINI ANTONIO;
Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv.to RICCI LEILA
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Giacomini precisa e conclude come da note conclusive e ricorso introduttivo
L'avv. Ricci precisa e conclude come da memoria conclusiva
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
pagina 2 di 13 Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 11.00 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 11.00 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Gli avv.ti Giacomini e Ricci
I difensori esprimono medesime dichiarazioni di cui sopra
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Al termine della lettura, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMINI WALTER e dell'avv. GIACOMINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO CIGNANI 46 a FORLI' presso il difensore avv. GIACOMINI
WALTER
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
RICCI LEILA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO N. 26 a presso il difensore avv. RICCI LEILA CP_1
resistente pagina 4 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Il ricorrente:” A Annullare/dichiarare la nullità/Inefficacia del Decreto-ingiunzione
opposta e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui al presente atto o per quelli
ritenuti di giustizia;
B) in subordine diminuire la sanzione del massimo consentito di
due terzi del minimo, con rateazione. Con vittoria di spese e competenze, in favore dei
procuratori anticipanti. ISTANZA DI SOSPENSIONE Si chiede ai sensi dell'art. 5
comm1 e 2 D.lgs n. 150/11, la sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato concorrendo gravi motivi ed il fumus della opposizione. Le gravi e
circostanziate ragioni a fondamento della domanda di sospensioni si ritiene siano
possano costituire il fumus della stessa e il periculum nella esecuzione del Decreto
impugnato risiede nel grave ed irreparabile danno che la ricorrente conseguirebbe
poiché, come detto é casalinga e madre di 3 figli piccoli e ogni eventuale procedura
esecutiva nei suoi confronti ricadrebbe inevitabilmente su tutto il nucleo famigliare.
ovvero per insussistenza del fatto contravvenzionale per mancanza dell'elemento
soggettivo della colpa richiesta dalla normativa in capo e al ricorrente o per quelli
ritenuti di giustizia o, in subordine, in applicazione dell'art. 6 D.Lgs.150/11 relativo
all'accoglimento del ricorso “quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente”
Il resistente: “- riconoscere la piena validità e vigenza dell'Ordinanza ingiunzione n.
pagina 5 di 13 21/08/2023 - respingere le richieste del ricorso e le osservazioni successivamente
sostenute, ritenute prive di fondamento per quanto sopra e nella memoria di costituzione
e difensiva motivato, con ogni conseguenza di legge, non risultando atti o
comportamenti volti a respingere i termini della contestazione;
viceversa, il
comportamento ammesso anche negli scritti difensivi e nel ricorso, a prescindere da
qualsivoglia rapporto sottostante e prescindendo anche dall'eventuale carattere
meritorio, conferma l'illecito contestato e l'illecito utilizzo degli strumenti nell'ambito
del Sistema finanziario, in totale spregio dei presìdi posti dalla normativa
antiriciclaggio, a tutela dello stesso. - condannare alle spese e onorari di causa a favore
dell'Amministrazione dello Stato come da nota allegata (ALL. A), secondo quanto
previsto nelle Tabelle Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55 – G.U. n. 77 del 2/4/2014 come modificato dal Decreto Ministero della
Giustizia 8 marzo 2019, n. 37 e dal Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 ,
n. 147, in relazione all'art. 65 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come novellato dal
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, tenuto conto che ai sensi dell'art. 152- bis disp. att. c.p.c.
alle “pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai
sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per
gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla nuova pagina 6 di 13 formulazione del codice di rito.
Brevemente.
Trattasi dell'opposizione al decreto-ingiunzione n. 764073 del 9/5/2022 emesso dal
. Controparte_3
All'atto di trasferimento di somme all'estero, parte ora ricorrente è stata sanzionata per aver superato la soglia massima consentita. Parte ricorrente ha dedotto la sua buona fede nell'operazione per non essere a conoscenza dell'esistenza di una soglia massima e quindi ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione per difetto di responsabilità
soggettiva, in subordine la rideterminazione al ribasso della sanzione e la sua rateizzazione.
Si è costituito il che ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, di cui ha CP_1
chiesto il rigetto.
La causa è stata oggi chiamata per la discussione all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordinanza opposta.
La causa è stata istruita con la prova per testi ed è stato sentito il gestore del Money
transfer.
Ritenutala matura per essere decisa, il giudice ha fissato l'udienza odierna di discussione. Spetta ora decidere.
Il contesto normativo applicabile al fatto in esame è l'art. 49 del Decreto legislativo
231/2007, commi 1 e 2, che qui si riporta:
pagina 7 di 13 “
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche
o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia
la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori
alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito
esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta Controparte_4
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento
diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli
intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto
dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce
gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del
creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero
6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è di 1.000 euro.”
pagina 8 di 13 I controlli espletati dalla Guardia di Finanza ed i relativi verbali sono fide-facenti ed attestano il trasferimento di denaro da parte dell'odierno ricorrente oltre la soglia limite,
che gli accertatori verificano nell'importo di euro 3975,00.
Peraltro, appare sufficientemente provato che l'illecito amministrativo sia stato compiuto anche attraverso la testimonianza del Money transfer che dichiara “io ho detto a che, mi aveva chiesto di trasferire 2000,00, che poteva farlo su due Parte_1
compagnie con 1000,00 euro ciascuno, lo stesso giorno.” La volontarietà del trasferimento da parte del ricorrente è confermata proprio dal teste nelle parole “io ho detto a che, mi aveva chiesto di trasferire 2000,00”, circostanza ancor più Parte_1
aggravata dal superiore i
Ora, la normativa sopra citata espone chiaramente il termine massimo economico definito quale soglia massima del trasferimento in denaro e, al di là di numero delle transazioni, l'illecito appare sufficientemente provato per essere intervenuta un complessivo trasferimento di oltre di euro 1.000,00.
Si osserva come dalle allegazioni al verbale di accertamento risulti che ciascuna singola transazione è inferiore a 1.000,00 euro, in quanto la somma complessiva testé citata comprende spese e commissioni. Ragione per cui, se presa singolarmente, ciascuna transazione è al di sotto della soglia minima e non assurge ad illecito.
I verbalizzanti, però, contestano la violazione per il complessivo ammontare delle due transazioni e per aver il trasferente frazionato volutamente gli importi, al fine di pagina 9 di 13 registrare transazioni al di sotto della soglia minima. Il fatto è documentalmente provato e le diverse circostanze apportate dalla ricorrente, sono inammissibili ed irrituali.
I rilievi documentali degli agenti accertatori vanno al di là di ogni discussione dirimente responsabilità oggettive o soggettive.
Peraltro, non è dimostrato dalla ricorrente – cui incombe l'onere probatorio - l'errore scusabile che legittimerebbe una scriminante.
L'art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa”.
La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in
ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016).
È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto,
assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare,
nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere
egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun
pagina 10 di 13 rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995,
n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti e a nulla vale la dichiarazione del teste che riporta “…Nel mio negozio non c'è un cartello
in tal senso”, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Prova in questo senso il ricorrente non ha dato e di tal guisa l'opposizione non può
essere accolta.
Da ultimo, non per ultimo, priva di rilievo è l'eccezione del ricorrente per la responsabilità per i fatti per cui è causa addebitabile al solo gestore del money transfer,
per il quale sussiste certamente una responsabilità, ma di tipo personale e concorrente.
pagina 11 di 13 Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del
D.lgs 231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2,
3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000
euro…” e si è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge.
Sulle spese di lite esse seguono la soccombenza e viene applicato il DM 55/14 nella formulazione della tariffa vigente al momento dell'epletamento delle fasi. Si tiene pure conto del fatto per cui la PA non ha depositato conclusionali e che stando in causa con un proprio funzionario deduce il 20% sugli importi da liquidarsi a difensore qualificato iscritto all'albo degli avvocati. Peraltro, si tiene conto dell'attività espletata e quindi si applica la massima riduzione di scaglione. Valore della causa quello della sanzione, fasi di studio ed introduttiva le sole espletate, riportando la discussione finale stessi argomenti della comparsa di costituzione e risposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2522/23, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
CONFERMA il decreto-ingiunzione n. 764073 del 9/5/2022 emesso dal
[...]
Controparte_3 Controparte_1
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che pagina 12 di 13 si liquidano in € 400,00 per compensi, comprensivi di tutti gli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 23 maggio 2025
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
764073 del 9/5/2022 di Euro 3.520,00, notificata nei confronti del ricorrente in data