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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 859/2023, per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con gli Avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Gandini e Costantin Viorel Gradinaru
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato in [...], il [...], contumace CP C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 30.3.2023.
Conclusioni della ricorrente: “codesto Tribunale Ordinario di Alessandria, anche inaudita altera parte, voglia così statuire: contrariis reiectis - Disporre l'affidamento esclusivo e/o, sussistendone i presupposti super esclusivo del minore alla madre la sig.ra ; - Persona_1 Parte_1
[rinunciata]; - Disporsi l'aumento del contributo posto in capo al sig. per il CP
1 mantenimento del minore dalla somma attuale di Leke 8.000,00 (circa 70 euro) alla Persona_1
somma di euro 300,00 mensili, in ragione del luogo in cui il minore abitualmente risiede (Italia), somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- Porre a carico del sig. CP
nella quota del 50% le spese non ricomprese nell'assegno famigliare, senza distinzione
[...]
alcuna tra spese che necessitano di preventivo accordo e spese automaticamente rimborsabili, in ragione del regime di affidamento esclusivo richiesto;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 23.3.2023, la SI.ra ha rappresentato: che, in data 3.5.2009, Parte_1 ha contratto matrimonio col SI. che, dall'unione dei coniugi, è nato il figlio CP
(Albania, 1.11.2013); che, con sentenza in data 1.11.2018, l'Autorità Giudiziaria Persona_1
albanese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ha attribuito l'“esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore alla madre in via esclusiva”, ha “riconosci[uto] per Persona_1
il padre di un diritto di visita, solo nel periodo in cui le parti si trovano nel territorio di
Albania, nel giorno si sabato dalle 10 del mattino e fino alle 10.00 della domenica mattina” e ha posto a carico del marito l'obbligo “di corrispondere alla moglie a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di 8.000,00 Leke (pari ad Euro 70,00 circa)”; che “il sig. si è sempre disinteressato di fare visita al figlio, o di passare del tempo con lui”; che Per_1
“il sig. versa quasi con cadenza mensile la somma di euro 70,00 circa per il CP mantenimento del figlio così come ordinato dal Tribunale di Kruje (Albania)” e che “detto contributo, alla luce della scarsa esiguità dello stesso, non risulta però, di alcuna utilità reale al mantenimento economico del minore, con la conseguenza che il figlio minore è interamente
a carico della madre”.
2. All'udienza del 21.6.2023, il difensore della SI.ra ha chiesto la concessione di Parte_1 nuovo termine per la notifica. Il Giudice Delegato ha rilevato “come occorra acquisire la sentenza di divorzio che si chiede di modificare corredata da traduzione asseverata e debitamente apostillata tramite la competente autorità diplomatica, come la domanda relativa all'espatrio non appare devoluta alla competenza del Collegio, in questa sede e come, essendo il ricorso stato depositato dopo l'1.3.2023, occorrerà che il ricorso in rinnovazione contenga tutte le informative previste dalla nuova disciplina”.
3. All'udienza del 15.11.2023, il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha rilevato “come la sentenza oggetto della domanda di modifica sia, in oggi, prodotta senza apostille” e “la carenza della documentazione patrimoniale/reddituale indicata nell'art. 473-
2 bis12, commi 3 e 4, c.p.c.”. Il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda per il rilascio del documento valido per l'espatrio, ha rappresentato “di non aver depositato memorie ex art. 473-bis17 c.p.c.”, “di non aver formulato istanze istruttorie”, “che il resistente è residente a [...]” e che “chiederà indagini da parte dell'Agenzia delle Entrate
e dell'INPS”.
4. Con decreto in data 11.12.2023, il Giudice Delegato ha rilevato che “da ultimo con decreto in calce al verbale dell'udienza del 15.11.2023, è stata disposta la produzione non solo (e non tanto) dell'apostille del verbale di asseverazione della traduzione ma anche (e soprattutto) dell'apostille della sentenza della quale si chiede la modifica, che già avrebbe dovuto essere allegata al ricorso”, che “da ultimo con decreto in calce al verbale dell'udienza del
15.11.2023, è stata disposta la produzione della documentazione patrimoniale/reddituale indicata nell'art. 473-bis12, commi 3 e 4, c.p.c., che già avrebbe dovuto essere allegata al ricorso” e che “le certificazioni uniche non sono atti idonei a tal fine, occorrendo produrre copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi oppure della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi degli ultimi tre anni, oltre a tutta la documentazione indicata nella norma, inclusi gli estratti conto”.
5. All'udienza del 7.2.2024, il Giudice Delegato ha rilevato come “il plico [relativo alla sentenza oggetto della domanda di modifica] appaia essere stato privato della pinza di congiunzione e ricomposto, tanto che i timbri di legalizzazione appaiono scomposti, con conseguente assenza di legalizzazione del plico”.
6. Dopo svariati rinvii, chiesti per acquisire copia debitamente apostillata e tradotta della sentenza oggetto della domanda di modifica, all'udienza del 3.12.2024, la SI.ra Parte_1 ha dichiarato: è l'unico figlio che abbiamo avuto, è nato l'[...], compirà 12 anni Per_1
l'1.11.2025. Vivo a Tortona, corso Alessandria, n. 87/B. La casa è in affitto, paga il mio compagno, Euro 450,00 mensili. Sono OSS presso il di Tortona, ho iniziato Parte_2
circa un anno e mezzo e fa, con contratto a tempo indeterminato, per Euro 1.200,00 mensili netti base, con le maggiorazioni arrivo a Euro 1.300,00 / 1.400,00 mensili netti. Non ho immobili intestati a me, solo la macchina. Vivo con e il mio attuale compagno. Non ho Per_1
altri redditi oltre a quelli da lavoro. A novembre del 2018, quando è stata emessa la sentenza di divorzio, abitavo in Albania, ero dai miei genitori. Lavoravo in fabbrica, prendevo circa al massimo il controvalore di Euro 250,00 mensili netti. Non avevo altri redditi. Mio marito, all'epoca della sentenza di divorzio, era in Italia, faceva l'elettromeccanico, prendeva circa
Euro 1.700,00 / 1.800,00 mensili netti. Adesso, mio marito fa sempre lo stesso lavoro che
3 faceva all'epoca del divorzio. Dal 2018 a oggi, il mio patrimonio non è variato e nemmeno quello di mio marito, che io sappia. Ha il vizio del gioco. Mio marito, nella sua vita, ha visto mio figlio solo tre volte in tutto. Io mi sono trasferita in Italia nel 2021, mentre mi ha Per_1 raggiunta nel 2022. Nel periodo in cui ero qui, stava coi nonni materni in Albania”. Il Per_1
Giudice Delegato ha sollevato d'ufficio “la questione della necessità che sia provato un mutamento nella situazione esistente al momento del divorzio affinché possa essere disposta la modifica”. Il difensore della ricorrente ha rappresentato: che “i fatti sopravvenuti sono il trasferimento della madre e del figlio in Italia e la crescita del figlio”; che “non chied[e] alcuna prova costituenda, ritenendo la causa documentale” e che “l'affidamento esclusivo del minore alla madre è già chiaro sulla base della sentenza straniera ma che la pubblica amministrazione in Italia spesso richiede una precisazione;
che, insieme alla parte personalmente, rinuncia alla domanda “autorizzare la sig.ra a chiedere tutti i Parte_1 documenti necessari all'espatrio nell'interesse del figlio, nonché di poter assumere tutte le decisioni necessarie con riguardo alla crescita, all'educazione ed alla istruzione del minore fino alla maggiore età, senza aver bisogno del consenso del sig. e Persona_1 CP che la sentenza di divorzio non è stata impugnata ed è passata in giudicato”. All'esito, il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni e, previa rinuncia ai termini a difesa, ha chiesto che la causa fosse rimessa immediatamente al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. Riguardo all'affidamento del minore, lo stesso difensore della ricorrente ha rappresentato che
“l'affidamento esclusivo del minore alla madre è già chiaro sulla base della sentenza straniera”. Dalla sentenza oggetto della domanda di modifica, si evince, infatti, come l'Autorità Giudiziaria albanese, acquisita la perizia psicologica a firma Dott.ssa Per_2
, abbia “lascia[to,] per la crescita ed educazione[,] il figlio minorenne alla
[...] Persona_1 parte querelante esercitando quest'ultima la potestà genitoriale”, considerata, Parte_3 da un lato, l'accertata idoneità della madre e, dall'altro lato, l'accertata inidoneità del padre, il quale “non è stato presente per la crescita e l'educazione [del figlio] per tutto questo tempo, assente e non è nemmeno conosciuto dal figlio”. Il regime di affidamento previsto nella sentenza oggetto della domanda di modifica è, dunque, già sostanzialmente corrispondente a quello che, in Italia, è denominato affidamento c.d. “super-esclusivo” anche per le decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337-quater, comma 3, c.c. La modifica richiesta non è, dunque, giuridicamente possibile, con conseguente inammissibilità della domanda di modifica, poiché, con la sentenza straniera, risulta essere già stato disposto il regime di affidamento richiesto con la domanda di modifica. Né la ricorrente appare fornita,
4 sul punto, del necessario interesse ad agire, potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda di modifica, la medesima utilità già ora conseguita sulla base della sentenza straniera. In ogni caso, non potrebbe ammettersi la modifica solo perché la sentenza straniera non richiama le norme italiane o non impiega le denominazioni in uso nel nostro ordinamento, posto che, evidentemente, così opinando, tutte le sentenze straniere dovrebbero essere oggetto di modifica per spiegare effetti nel nostro ordinamento.
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, già a livello di allegazione, prima ancora che di prova, le uniche modifiche rappresentate come intervenute rispetto al momento della pronuncia della sentenza straniera si sostanziano solo nel
“trasferimento della madre e del figlio in Italia e [nel]la crescita del figlio”, come espressamente confermato dal difensore della madre, il quale, coerentemente, non ha chiesto nessuna prova costituenda, né alcuna verifica sulla situazione patrimoniale e reddituale del padre, che non si assume essere medio tempore migliorata. Non solo. La ricorrente, personalmente, in sede di interrogatorio libero, ha confermato l'aumento del proprio reddito e l'assenza di variazioni note nel patrimonio o nel reddito del resistente (“[…] vivo a Tortona, corso Alessandria, n. 87/B. La casa è in affitto, paga il mio compagno, Euro 450,00 mensili.
Sono OSS presso il di Tortona, ho iniziato circa un anno e mezzo e fa, con Parte_2
contratto a tempo indeterminato, per Euro 1.200,00 mensili netti base, con le maggiorazioni arrivo a Euro 1.300,00 / 1.400,00 mensili netti. Non ho immobili intestati a me, solo la macchina. Vivo con e il mio attuale compagno. Non ho altri redditi oltre a quelli da Per_1
5 lavoro. A novembre del 2018, quando è stata emessa la sentenza di divorzio, abitavo in
Albania, ero dai miei genitori. Lavoravo in fabbrica, prendevo circa al massimo il controvalore di Euro 250,00 mensili netti. Non avevo altri redditi. Mio marito, all'epoca della sentenza di divorzio, era in Italia, faceva l'elettromeccanico, prendeva circa Euro
1.700,00 / 1.800,00 mensili netti. Adesso, mio marito fa sempre lo stesso lavoro che faceva all'epoca del divorzio. Dal 2018 a oggi, il mio patrimonio non è variato e nemmeno quello di mio marito, che io sappia. Ha il vizio del gioco. Mio marito, nella sua vita, ha visto mio figlio solo tre volte in tutto. Io mi sono trasferita in Italia nel 2021, mentre mi ha raggiunta Per_1
nel 2022. Nel periodo in cui ero qui, stava coi nonni materni in Albania […]”). La Per_1 circostanza del trasferimento del figlio in Italia, tuttavia, è idonea a fondare l'accoglimento della domanda di modifica, essendo notorio come il costo della vita in Italia sia nettamente superiore al costo della vita in Albania. Parimenti, è circostanza idonea a fondare l'accoglimento della domanda anche la crescita del figlio, il quale, oggi, giunto ormai all'adolescenza, ha esigenze notoriamente maggiori rispetto a quelle di un bambino, quale era nel 2018.
9. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere, per metà, compensate, in considerazione dei profili di soccombenza reciproca e, per metà, poste a carico del resistente,
SI. prevalentemente soccombente. CP
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Kruje in data 1.11.2018, in relazione al regime di affidamento del minore, che, Persona_1 già sulla base della sentenza straniera, è sostanzialmente equipollente all'istituto di diritto interno dell'affidamento c.d. “super-esclusivo” alla madre, SI.ra , anche per le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337-quater, comma 3, c.c.;
- modifica la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Kruje in data 1.11.2018, ponendo, a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra , CP Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo del 2023, a titolo di contributo
6 al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 300,00, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, fermo il resto;
- condanna il resistente, SI. a corrispondere alla ricorrente, SI.ra , CP Parte_1
la somma di Euro 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 859/2023, per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con gli Avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Gandini e Costantin Viorel Gradinaru
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato in [...], il [...], contumace CP C.F._2
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 30.3.2023.
Conclusioni della ricorrente: “codesto Tribunale Ordinario di Alessandria, anche inaudita altera parte, voglia così statuire: contrariis reiectis - Disporre l'affidamento esclusivo e/o, sussistendone i presupposti super esclusivo del minore alla madre la sig.ra ; - Persona_1 Parte_1
[rinunciata]; - Disporsi l'aumento del contributo posto in capo al sig. per il CP
1 mantenimento del minore dalla somma attuale di Leke 8.000,00 (circa 70 euro) alla Persona_1
somma di euro 300,00 mensili, in ragione del luogo in cui il minore abitualmente risiede (Italia), somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- Porre a carico del sig. CP
nella quota del 50% le spese non ricomprese nell'assegno famigliare, senza distinzione
[...]
alcuna tra spese che necessitano di preventivo accordo e spese automaticamente rimborsabili, in ragione del regime di affidamento esclusivo richiesto;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 23.3.2023, la SI.ra ha rappresentato: che, in data 3.5.2009, Parte_1 ha contratto matrimonio col SI. che, dall'unione dei coniugi, è nato il figlio CP
(Albania, 1.11.2013); che, con sentenza in data 1.11.2018, l'Autorità Giudiziaria Persona_1
albanese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ha attribuito l'“esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore alla madre in via esclusiva”, ha “riconosci[uto] per Persona_1
il padre di un diritto di visita, solo nel periodo in cui le parti si trovano nel territorio di
Albania, nel giorno si sabato dalle 10 del mattino e fino alle 10.00 della domenica mattina” e ha posto a carico del marito l'obbligo “di corrispondere alla moglie a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di 8.000,00 Leke (pari ad Euro 70,00 circa)”; che “il sig. si è sempre disinteressato di fare visita al figlio, o di passare del tempo con lui”; che Per_1
“il sig. versa quasi con cadenza mensile la somma di euro 70,00 circa per il CP mantenimento del figlio così come ordinato dal Tribunale di Kruje (Albania)” e che “detto contributo, alla luce della scarsa esiguità dello stesso, non risulta però, di alcuna utilità reale al mantenimento economico del minore, con la conseguenza che il figlio minore è interamente
a carico della madre”.
2. All'udienza del 21.6.2023, il difensore della SI.ra ha chiesto la concessione di Parte_1 nuovo termine per la notifica. Il Giudice Delegato ha rilevato “come occorra acquisire la sentenza di divorzio che si chiede di modificare corredata da traduzione asseverata e debitamente apostillata tramite la competente autorità diplomatica, come la domanda relativa all'espatrio non appare devoluta alla competenza del Collegio, in questa sede e come, essendo il ricorso stato depositato dopo l'1.3.2023, occorrerà che il ricorso in rinnovazione contenga tutte le informative previste dalla nuova disciplina”.
3. All'udienza del 15.11.2023, il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha rilevato “come la sentenza oggetto della domanda di modifica sia, in oggi, prodotta senza apostille” e “la carenza della documentazione patrimoniale/reddituale indicata nell'art. 473-
2 bis12, commi 3 e 4, c.p.c.”. Il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda per il rilascio del documento valido per l'espatrio, ha rappresentato “di non aver depositato memorie ex art. 473-bis17 c.p.c.”, “di non aver formulato istanze istruttorie”, “che il resistente è residente a [...]” e che “chiederà indagini da parte dell'Agenzia delle Entrate
e dell'INPS”.
4. Con decreto in data 11.12.2023, il Giudice Delegato ha rilevato che “da ultimo con decreto in calce al verbale dell'udienza del 15.11.2023, è stata disposta la produzione non solo (e non tanto) dell'apostille del verbale di asseverazione della traduzione ma anche (e soprattutto) dell'apostille della sentenza della quale si chiede la modifica, che già avrebbe dovuto essere allegata al ricorso”, che “da ultimo con decreto in calce al verbale dell'udienza del
15.11.2023, è stata disposta la produzione della documentazione patrimoniale/reddituale indicata nell'art. 473-bis12, commi 3 e 4, c.p.c., che già avrebbe dovuto essere allegata al ricorso” e che “le certificazioni uniche non sono atti idonei a tal fine, occorrendo produrre copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi oppure della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i redditi degli ultimi tre anni, oltre a tutta la documentazione indicata nella norma, inclusi gli estratti conto”.
5. All'udienza del 7.2.2024, il Giudice Delegato ha rilevato come “il plico [relativo alla sentenza oggetto della domanda di modifica] appaia essere stato privato della pinza di congiunzione e ricomposto, tanto che i timbri di legalizzazione appaiono scomposti, con conseguente assenza di legalizzazione del plico”.
6. Dopo svariati rinvii, chiesti per acquisire copia debitamente apostillata e tradotta della sentenza oggetto della domanda di modifica, all'udienza del 3.12.2024, la SI.ra Parte_1 ha dichiarato: è l'unico figlio che abbiamo avuto, è nato l'[...], compirà 12 anni Per_1
l'1.11.2025. Vivo a Tortona, corso Alessandria, n. 87/B. La casa è in affitto, paga il mio compagno, Euro 450,00 mensili. Sono OSS presso il di Tortona, ho iniziato Parte_2
circa un anno e mezzo e fa, con contratto a tempo indeterminato, per Euro 1.200,00 mensili netti base, con le maggiorazioni arrivo a Euro 1.300,00 / 1.400,00 mensili netti. Non ho immobili intestati a me, solo la macchina. Vivo con e il mio attuale compagno. Non ho Per_1
altri redditi oltre a quelli da lavoro. A novembre del 2018, quando è stata emessa la sentenza di divorzio, abitavo in Albania, ero dai miei genitori. Lavoravo in fabbrica, prendevo circa al massimo il controvalore di Euro 250,00 mensili netti. Non avevo altri redditi. Mio marito, all'epoca della sentenza di divorzio, era in Italia, faceva l'elettromeccanico, prendeva circa
Euro 1.700,00 / 1.800,00 mensili netti. Adesso, mio marito fa sempre lo stesso lavoro che
3 faceva all'epoca del divorzio. Dal 2018 a oggi, il mio patrimonio non è variato e nemmeno quello di mio marito, che io sappia. Ha il vizio del gioco. Mio marito, nella sua vita, ha visto mio figlio solo tre volte in tutto. Io mi sono trasferita in Italia nel 2021, mentre mi ha Per_1 raggiunta nel 2022. Nel periodo in cui ero qui, stava coi nonni materni in Albania”. Il Per_1
Giudice Delegato ha sollevato d'ufficio “la questione della necessità che sia provato un mutamento nella situazione esistente al momento del divorzio affinché possa essere disposta la modifica”. Il difensore della ricorrente ha rappresentato: che “i fatti sopravvenuti sono il trasferimento della madre e del figlio in Italia e la crescita del figlio”; che “non chied[e] alcuna prova costituenda, ritenendo la causa documentale” e che “l'affidamento esclusivo del minore alla madre è già chiaro sulla base della sentenza straniera ma che la pubblica amministrazione in Italia spesso richiede una precisazione;
che, insieme alla parte personalmente, rinuncia alla domanda “autorizzare la sig.ra a chiedere tutti i Parte_1 documenti necessari all'espatrio nell'interesse del figlio, nonché di poter assumere tutte le decisioni necessarie con riguardo alla crescita, all'educazione ed alla istruzione del minore fino alla maggiore età, senza aver bisogno del consenso del sig. e Persona_1 CP che la sentenza di divorzio non è stata impugnata ed è passata in giudicato”. All'esito, il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni e, previa rinuncia ai termini a difesa, ha chiesto che la causa fosse rimessa immediatamente al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. Riguardo all'affidamento del minore, lo stesso difensore della ricorrente ha rappresentato che
“l'affidamento esclusivo del minore alla madre è già chiaro sulla base della sentenza straniera”. Dalla sentenza oggetto della domanda di modifica, si evince, infatti, come l'Autorità Giudiziaria albanese, acquisita la perizia psicologica a firma Dott.ssa Per_2
, abbia “lascia[to,] per la crescita ed educazione[,] il figlio minorenne alla
[...] Persona_1 parte querelante esercitando quest'ultima la potestà genitoriale”, considerata, Parte_3 da un lato, l'accertata idoneità della madre e, dall'altro lato, l'accertata inidoneità del padre, il quale “non è stato presente per la crescita e l'educazione [del figlio] per tutto questo tempo, assente e non è nemmeno conosciuto dal figlio”. Il regime di affidamento previsto nella sentenza oggetto della domanda di modifica è, dunque, già sostanzialmente corrispondente a quello che, in Italia, è denominato affidamento c.d. “super-esclusivo” anche per le decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337-quater, comma 3, c.c. La modifica richiesta non è, dunque, giuridicamente possibile, con conseguente inammissibilità della domanda di modifica, poiché, con la sentenza straniera, risulta essere già stato disposto il regime di affidamento richiesto con la domanda di modifica. Né la ricorrente appare fornita,
4 sul punto, del necessario interesse ad agire, potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda di modifica, la medesima utilità già ora conseguita sulla base della sentenza straniera. In ogni caso, non potrebbe ammettersi la modifica solo perché la sentenza straniera non richiama le norme italiane o non impiega le denominazioni in uso nel nostro ordinamento, posto che, evidentemente, così opinando, tutte le sentenze straniere dovrebbero essere oggetto di modifica per spiegare effetti nel nostro ordinamento.
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, già a livello di allegazione, prima ancora che di prova, le uniche modifiche rappresentate come intervenute rispetto al momento della pronuncia della sentenza straniera si sostanziano solo nel
“trasferimento della madre e del figlio in Italia e [nel]la crescita del figlio”, come espressamente confermato dal difensore della madre, il quale, coerentemente, non ha chiesto nessuna prova costituenda, né alcuna verifica sulla situazione patrimoniale e reddituale del padre, che non si assume essere medio tempore migliorata. Non solo. La ricorrente, personalmente, in sede di interrogatorio libero, ha confermato l'aumento del proprio reddito e l'assenza di variazioni note nel patrimonio o nel reddito del resistente (“[…] vivo a Tortona, corso Alessandria, n. 87/B. La casa è in affitto, paga il mio compagno, Euro 450,00 mensili.
Sono OSS presso il di Tortona, ho iniziato circa un anno e mezzo e fa, con Parte_2
contratto a tempo indeterminato, per Euro 1.200,00 mensili netti base, con le maggiorazioni arrivo a Euro 1.300,00 / 1.400,00 mensili netti. Non ho immobili intestati a me, solo la macchina. Vivo con e il mio attuale compagno. Non ho altri redditi oltre a quelli da Per_1
5 lavoro. A novembre del 2018, quando è stata emessa la sentenza di divorzio, abitavo in
Albania, ero dai miei genitori. Lavoravo in fabbrica, prendevo circa al massimo il controvalore di Euro 250,00 mensili netti. Non avevo altri redditi. Mio marito, all'epoca della sentenza di divorzio, era in Italia, faceva l'elettromeccanico, prendeva circa Euro
1.700,00 / 1.800,00 mensili netti. Adesso, mio marito fa sempre lo stesso lavoro che faceva all'epoca del divorzio. Dal 2018 a oggi, il mio patrimonio non è variato e nemmeno quello di mio marito, che io sappia. Ha il vizio del gioco. Mio marito, nella sua vita, ha visto mio figlio solo tre volte in tutto. Io mi sono trasferita in Italia nel 2021, mentre mi ha raggiunta Per_1
nel 2022. Nel periodo in cui ero qui, stava coi nonni materni in Albania […]”). La Per_1 circostanza del trasferimento del figlio in Italia, tuttavia, è idonea a fondare l'accoglimento della domanda di modifica, essendo notorio come il costo della vita in Italia sia nettamente superiore al costo della vita in Albania. Parimenti, è circostanza idonea a fondare l'accoglimento della domanda anche la crescita del figlio, il quale, oggi, giunto ormai all'adolescenza, ha esigenze notoriamente maggiori rispetto a quelle di un bambino, quale era nel 2018.
9. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, devono essere, per metà, compensate, in considerazione dei profili di soccombenza reciproca e, per metà, poste a carico del resistente,
SI. prevalentemente soccombente. CP
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Kruje in data 1.11.2018, in relazione al regime di affidamento del minore, che, Persona_1 già sulla base della sentenza straniera, è sostanzialmente equipollente all'istituto di diritto interno dell'affidamento c.d. “super-esclusivo” alla madre, SI.ra , anche per le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337-quater, comma 3, c.c.;
- modifica la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Kruje in data 1.11.2018, ponendo, a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra , CP Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo del 2023, a titolo di contributo
6 al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 300,00, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, fermo il resto;
- condanna il resistente, SI. a corrispondere alla ricorrente, SI.ra , CP Parte_1
la somma di Euro 1.904,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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