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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/10/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G. CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c. 1 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile in Grado di Appello iscritta al N. 3757/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Elena Parte_1 P.IVA_1 ET Grignolio presso il cui studio in Alessandria – via Trotti n. 122 è elettivamente domiciliata.
PARTE APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Guendalina Controparte_1 C.F._1 Vigone presso il cui studio in Genova, Via Cesarea 12/6, è elettivamente domiciliata.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in Parte_1 accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e, quindi, in riforma della sentenza n. 575/2025 pronunciata nel giudizio R.G.N. 10356/2022 dal Giudice di Pace di Genova in data 12.03.2025, depositata in data 13.03.2025 e notificata il 31.03.2025:
–In via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Genova in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
–nel merito, accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell' con Controparte_2 conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico di in particolare, Controparte_3 accertare la mancata formazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 , comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 , introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 220 del 2023 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220 si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore” dello stesso decreto, si rileva che: “In caso
pagina 1 di 4 di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
–conseguentemente, dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso presentato dal contribuente, confermando la cartella impugnata;
–con vittoria di spese e delle prestazioni professionali forensi di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Per ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da nei Controparte_4 confronti dell'avv. , per la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 342 e 345 c.p.c., Controparte_1 conseguentemente, provvedere ai sensi dei novellati articoli 342 e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da nei confronti dell'avv. Controparte_4
, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 345 I e II comma cpc per tutte le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa;
nel merito:
- attesa l'infondatezza dell'appello proposto da , rigettare tutte le domande Controparte_4 proposte dalla stessa, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace Genova n. 575/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 18.3.2025. Con vittoria di compensi e spese e spese di causa secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.08.2022, l'avv. impugnava, presso il Giudice di Pace Controparte_1 di Genova, la cartella esattoriale n. 04820220011126882000, notificata il 01.08.2022, con la quale l
[...]
chiedeva il pagamento di complessivi € 712,03 per tasse automobilistiche relative al Controparte_5 veicolo targa EF807YD per l'anno di imposta 2019, eccependo la nullità della cartella per mancata preventiva notificazione dell'avviso bonario.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 16.03.2023, l Controparte_4 eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 575/2025, pubblicata in data 18.03.2025, il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' e accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità della cartella CP_4 esattoriale impugnata e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 ha, quindi, proposto appello Controparte_4 avverso la suddetta sentenza deducendo, sostanzialmente, gli stessi motivi già posti a sostegno della difesa nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2025 si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto e la conferma della pronuncia impugnata attesa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. L'appello è fondato per i seguenti motivi.
Si osserva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato è infondata, atteso che nel corpo dell'atto risultano chiaramente e specificatamente individuati i motivi di critica della sentenza impugnata (cfr. pagg.
1-2 del ricorso, in cui è riportata per esteso la parte della motivazione oggetto di gravame), la lamentata violazione di legge (violazione degli artt. 37, 115 e 116 c.p.c., per non aver il Giudice dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) e l'errore nella ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure.
pagina 2 di 4 L'appello risulta, dunque, ammissibile.
Ciò premesso, ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace eccependo Controparte_4 il difetto di giurisdizione avendo la cartella impugnata ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica), appartenente alla competenza del Giudice speciale.
L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie in esame parte appellata ha contestato il “non corretto operato” dell'amministrazione finanziaria per aver quest'ultima omesso la notificazione di un atto presupposto, e cioè l'avviso bonario, prima della notificazione della cartella di pagamento.
Si richiama, sul punto, la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U. n. 16986/2022) che, in continuità con il principio di diritto enucleato nella sentenza n. 7822/2020, ha statuito in merito al riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria relativamente all'attuazione della pretesa tributaria recepita in un provvedimento esecutivo: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Tale orientamento segue una linea giurisprudenziale consolidata, recentemente ribadita anche dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22754 depositata il 13 agosto 2024) secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Applicando tali principi al caso concreto, in cui si discute unicamente della legittimità della cartella esattoriale che si assume correttamente notificata ma viziata in quanto non preceduta dalla notificazione di un atto prodromico (l'avviso bonario), non può che concludersi per la giurisdizione del giudice tributario.
L'appellato afferma che la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario poiché il vizio lamentato riguarda “la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria”, laddove quest'ultima avrebbe omesso la notifica pagina 3 di 4 dell'avviso bonario coì rendendo illegittima la successiva cartella esattoriale. Ma le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo spettano al giudice ordinario, come sostenuto dalla Suprema Corte, solo quando i vizi
“procedurali” eccepiti dal contribuente investono la legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, e ciò a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici. Spetta invece al giudice tributario la cognizione sui fatti estintivi o impeditivi incidenti la pretesa fiscale che si assumono verificati in un momento temporale anteriore alla notificazione della cartella stessa, come nel caso di specie, in cui viene eccepita l'omessa notificazione di un atto prodromico alla cartella di pagamento, avente ad oggetto entrate di natura tributaria.
L'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
3. L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore della parte appellante come segue, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022:
- per il primo grado: tipologia giudizi di cognizione innanzi al giudice di pace, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento fino a euro 1.100, onorari corrispondenti ai parametri medi e così euro 68,00 per la fase di studio della controversia, euro 68,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 68,00 per la fase di trattazione ed euro 142,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 346,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
- per il secondo grado: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento fino a euro 1.100, onorari corrispondenti ai parametri medi ed esclusa la fase istruttoria e così euro 131,00 per la fase di studio della controversia, euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 200,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 462,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso da contro la sentenza n. 575/2025, pubblicata Parte_1 in data 18.03.2025, del Giudice di Pace di Genova e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
2) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 346,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 462,00 per compensi, oltre contributo unificato ex art. 158 c.3 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con DISTRAZIONE a favore del difensore dichiaratosene ANTISTATARIO.
Si comunichi.
Genova, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c. 1 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"). nella causa civile in Grado di Appello iscritta al N. 3757/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Elena Parte_1 P.IVA_1 ET Grignolio presso il cui studio in Alessandria – via Trotti n. 122 è elettivamente domiciliata.
PARTE APPELLANTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Guendalina Controparte_1 C.F._1 Vigone presso il cui studio in Genova, Via Cesarea 12/6, è elettivamente domiciliata.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in Parte_1 accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e, quindi, in riforma della sentenza n. 575/2025 pronunciata nel giudizio R.G.N. 10356/2022 dal Giudice di Pace di Genova in data 12.03.2025, depositata in data 13.03.2025 e notificata il 31.03.2025:
–In via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Genova in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
–nel merito, accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell' con Controparte_2 conseguente reiezione di qualsivoglia domanda azionata a carico di in particolare, Controparte_3 accertare la mancata formazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 , comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 , introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 220 del 2023 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto legislativo 30.12.2023, n. 220 si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore” dello stesso decreto, si rileva che: “In caso
pagina 1 di 4 di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
–conseguentemente, dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso presentato dal contribuente, confermando la cartella impugnata;
–con vittoria di spese e delle prestazioni professionali forensi di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Per ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da nei Controparte_4 confronti dell'avv. , per la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 342 e 345 c.p.c., Controparte_1 conseguentemente, provvedere ai sensi dei novellati articoli 342 e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da nei confronti dell'avv. Controparte_4
, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 345 I e II comma cpc per tutte le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa;
nel merito:
- attesa l'infondatezza dell'appello proposto da , rigettare tutte le domande Controparte_4 proposte dalla stessa, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace Genova n. 575/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 18.3.2025. Con vittoria di compensi e spese e spese di causa secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.08.2022, l'avv. impugnava, presso il Giudice di Pace Controparte_1 di Genova, la cartella esattoriale n. 04820220011126882000, notificata il 01.08.2022, con la quale l
[...]
chiedeva il pagamento di complessivi € 712,03 per tasse automobilistiche relative al Controparte_5 veicolo targa EF807YD per l'anno di imposta 2019, eccependo la nullità della cartella per mancata preventiva notificazione dell'avviso bonario.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 16.03.2023, l Controparte_4 eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 575/2025, pubblicata in data 18.03.2025, il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' e accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità della cartella CP_4 esattoriale impugnata e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 ha, quindi, proposto appello Controparte_4 avverso la suddetta sentenza deducendo, sostanzialmente, gli stessi motivi già posti a sostegno della difesa nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2025 si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto e la conferma della pronuncia impugnata attesa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
2. L'appello è fondato per i seguenti motivi.
Si osserva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato è infondata, atteso che nel corpo dell'atto risultano chiaramente e specificatamente individuati i motivi di critica della sentenza impugnata (cfr. pagg.
1-2 del ricorso, in cui è riportata per esteso la parte della motivazione oggetto di gravame), la lamentata violazione di legge (violazione degli artt. 37, 115 e 116 c.p.c., per non aver il Giudice dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) e l'errore nella ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure.
pagina 2 di 4 L'appello risulta, dunque, ammissibile.
Ciò premesso, ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace eccependo Controparte_4 il difetto di giurisdizione avendo la cartella impugnata ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica), appartenente alla competenza del Giudice speciale.
L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie in esame parte appellata ha contestato il “non corretto operato” dell'amministrazione finanziaria per aver quest'ultima omesso la notificazione di un atto presupposto, e cioè l'avviso bonario, prima della notificazione della cartella di pagamento.
Si richiama, sul punto, la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U. n. 16986/2022) che, in continuità con il principio di diritto enucleato nella sentenza n. 7822/2020, ha statuito in merito al riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria relativamente all'attuazione della pretesa tributaria recepita in un provvedimento esecutivo: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Tale orientamento segue una linea giurisprudenziale consolidata, recentemente ribadita anche dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22754 depositata il 13 agosto 2024) secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Applicando tali principi al caso concreto, in cui si discute unicamente della legittimità della cartella esattoriale che si assume correttamente notificata ma viziata in quanto non preceduta dalla notificazione di un atto prodromico (l'avviso bonario), non può che concludersi per la giurisdizione del giudice tributario.
L'appellato afferma che la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario poiché il vizio lamentato riguarda “la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria”, laddove quest'ultima avrebbe omesso la notifica pagina 3 di 4 dell'avviso bonario coì rendendo illegittima la successiva cartella esattoriale. Ma le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo spettano al giudice ordinario, come sostenuto dalla Suprema Corte, solo quando i vizi
“procedurali” eccepiti dal contribuente investono la legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, e ciò a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici. Spetta invece al giudice tributario la cognizione sui fatti estintivi o impeditivi incidenti la pretesa fiscale che si assumono verificati in un momento temporale anteriore alla notificazione della cartella stessa, come nel caso di specie, in cui viene eccepita l'omessa notificazione di un atto prodromico alla cartella di pagamento, avente ad oggetto entrate di natura tributaria.
L'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
3. L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore della parte appellante come segue, in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022:
- per il primo grado: tipologia giudizi di cognizione innanzi al giudice di pace, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento fino a euro 1.100, onorari corrispondenti ai parametri medi e così euro 68,00 per la fase di studio della controversia, euro 68,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 68,00 per la fase di trattazione ed euro 142,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 346,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
- per il secondo grado: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento fino a euro 1.100, onorari corrispondenti ai parametri medi ed esclusa la fase istruttoria e così euro 131,00 per la fase di studio della controversia, euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 200,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 462,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso da contro la sentenza n. 575/2025, pubblicata Parte_1 in data 18.03.2025, del Giudice di Pace di Genova e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
2) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 346,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 462,00 per compensi, oltre contributo unificato ex art. 158 c.3 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con DISTRAZIONE a favore del difensore dichiaratosene ANTISTATARIO.
Si comunichi.
Genova, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone
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