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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
dott. Enrico Di Dedda Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Tascone
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Manna
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2024 ha proposto domanda giudiziale di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Trivento Controparte_1
(CB) il 5.4.1997, trascritto nei registri di stato civile al Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1997.
1 In data 28/12/2024, prima che venisse celebrata la prima udienza di comparizione,
[...]
e , congiuntamente, hanno chiesto disporsi la trasformazione Parte_1 Controparte_1
del procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in consensuale, alle condizioni da loro concordate.
All'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte su richiesta di entrambe le parti, esse hanno precisato le conclusioni riportandosi integralmente alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 9/01/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda divorzile è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- omologa della separazione con decreto del Tribunale di Campobasso del 28/04/2003;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, contenuta nell'istanza congiunta, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, in virtù dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
2 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Trivento (CB) il 5.4.1997, trascritto nei registri di stato civile al Controparte_1
Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1997, alle condizioni tutte riportate nell'accordo tra loro raggiunto e depositato telematicamente in data 28/12/2024, che si deve intendere in questa sede integralmente richiamato e trascritto e che costituisce parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- SPESE compensate.
Campobasso, 22/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
dott. Enrico Di Dedda Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Tascone
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Manna
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2024 ha proposto domanda giudiziale di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Trivento Controparte_1
(CB) il 5.4.1997, trascritto nei registri di stato civile al Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1997.
1 In data 28/12/2024, prima che venisse celebrata la prima udienza di comparizione,
[...]
e , congiuntamente, hanno chiesto disporsi la trasformazione Parte_1 Controparte_1
del procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in consensuale, alle condizioni da loro concordate.
All'udienza del 27/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte su richiesta di entrambe le parti, esse hanno precisato le conclusioni riportandosi integralmente alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 9/01/2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda divorzile è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
- omologa della separazione con decreto del Tribunale di Campobasso del 28/04/2003;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale;
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, contenuta nell'istanza congiunta, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale;
le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti private, in virtù dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
2 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Trivento (CB) il 5.4.1997, trascritto nei registri di stato civile al Controparte_1
Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1997, alle condizioni tutte riportate nell'accordo tra loro raggiunto e depositato telematicamente in data 28/12/2024, che si deve intendere in questa sede integralmente richiamato e trascritto e che costituisce parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
- SPESE compensate.
Campobasso, 22/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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