Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024 concordato minore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Mancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di concordato minore ex art 74 e ss CCII depositato da Parte_1 con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'OCC Dott. ; Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato che:
- il ricorrente, qualificandosi come libero professionista (dottore commercialista), non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività professionale;
- deve ammettersi l'assoggettabilità al concordato minore anche del ricorrente - quale professionista, avendo prospettato la prosecuzione dell'attività professionale;
- il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, non risulta sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda ex art 77 CCII;
- il ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento ex art 2 co 1 lett a) poiché, a fronte dell'indebitamento complessivo di euro 1.032.780 (per prededuzioni, debiti privilegiati e chirografari o degradati al chirografo), il patrimonio del ricorrente
è costituito da quota in proprietà di immobili oltre che dal reddito professionale per 4 anni per complessivi euro 224.000;
- è dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte al soddisfacimento di tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e che si trovi in condizione di sovraindebitamento;
- l'indebitamento non è stato assunto colposamente dal debitore, essendo derivato dallo svolgimento dell'attività professionale in forma associata presso uno studio di commercialisti che ha subito una verifica fiscale in esito ad operazioni illecite di uno degli associati, con totale estraneità del debitore istante;
- l'attivo a disposizione si compone dei seguenti elementi:
a) quota 40% della casa familiare e autorimessa sita a Bulgarograsso da cedere al coniuge per il valore di liquidazione (con abbattimento del 25% del valore stimato) di
b) quota del 16,67 % di altri immobili siti a San Donato Milanese da cedere alla comproprietaria per euro 35.000;
c) autovettura Toyota YA del 2016 che deve essere messa a disposizione dei creditori in ottemperanza al principio generale ex art 2740 c c che prevede la cessione di tutti i beni di valore integranti il patrimonio dell'istante, fatta salva l'autorizzazione all'uso per motivi lavorativi dell'auto, comunque da vendere all'esito del concordato, ove residui un valore non irrisorio;
d) reddito professionale netto medio annuale di euro 36.000 circa.
- trattandosi di proposta concordataria da qualificare in continuità, essendo prevista la prosecuzione dell'attività professionale, l'ammissibilità non è condizionata alla presenza di un apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile;
- le tempistiche di pagamento coprono un arco temporale che va dal 2025 al 2029;
- la proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti ed è fondata su quattro classi :
• classe 1, pagamento al 100% delle spese in prededuzione (OCC, advisor, legale e spese varie)
• classe 2, pagamento al 100% delle del privilegio ipotecario (mutuo casa);
• classe 3, pagamento al 11,70 % per Agenzia Entrate;
• classe 4, pagamento al 9,5 % per i residui creditori chirografari;
• classe 5, pagamento al 3,5 % per i residui creditori privilegiati degradati.
- oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII.
Conseguentemente con decreto del 5.2.2025 è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l'assegnazione ai creditori del Contr termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all' a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c.
1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Il gestore ha provveduto al predetto incombente ed ha relazionato questo Giudice in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79
CCII.
All'esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata all'unanimità, come attestato dall'OCC nella comunicazione del 21.3.2025.
Dal momento che con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, il Tribunale ritiene che nel concordato minore possa applicarsi per analogia la norma dettata dall'art. 47, c. 1,
CCII, dove la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla “non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Nel caso di specie tale valutazione risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato appare lineare ed in astratto realizzabile.
Nessuna contestazione è stata sollevata.
Nulla osta, in definitiva all'omologazione della proposta di concordato.
P.Q.M.
1. omologa la proposta di concordato minore presentata da Parte_1
2. dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
3. dispone che l'OCC vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice designato;
4. avvisa il debitore che dovrà provvedere alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, salvo il caso di beni di modesto valore, sulla base di stime effettuate da esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
5. dispone che ogni sei mesi (a giugno e dicembre di ogni anno), l'OCC riferisca al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione;
6. ordina che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'OCC nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;
7. dispone che lo svincolo delle somme sia richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;
8. dispone che terminata l'esecuzione l'OCC presenti al giudice una relazione finale, richiedendo, nel caso il piano sia eseguito integralmente e correttamente, la liquidazione del compenso e l'autorizzazione al pagamento;
9. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi
Como, 1.4.2025
Il Giudice