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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catania, Via Martino Cilestri, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Erbicella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Garigliano, n. 74/B, presso _1 lo studio dell'Avv. Antony Lavigna, che, unitamente all'Avv. Federica Archemen, lo rappresenta e difende, giusta procura alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. CP_2
21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 11.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso Parte_1 la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 168 del 20.02.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n.
097 2021 9043767378000, emessa per i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.
097 2011 0152416541000, 097 2011 0226519547000, 097 2012 0061655703000, 097
2012 0165470686000, 097 2013 0171003058000, 097 2013 0180567203000, 097 2013
0254023451000, 097 2013 0273661617000.
In particolare, la sentenza appella ha dato atto del decorso del termine quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981, tra la notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata in data 14.01.2016 e la notificazione della successiva intimazione di pagamento effettuata in data 14.03.2022.
Ciò posto, ha proposto appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza per i seguenti motivi:
- Mancato accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione, perché tardivamente proposta, stante la mancata preventiva impugnazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, regolarmente notificate;
- Manifesta illogicità della motivazione, stante il riconoscimento dell'infondatezza dell'opposizione spiegata e il successivo accoglimento della stessa;
- Erronea o omessa motivazione, in relazione alla mancata valutazione della sospensione della prescrizione del credito, derivante dall'applicazione dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, in combinato disposto con l'art. 12 del
D.Lgs. n. 159 del 2015;
- Mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione, con effetti rispetto alla regolazione delle spese di lite.
Conseguentemente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con rigetto dell'opposizione spiegata e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio, _1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio, CP_2 aderendo all'appello proposto, con vittoria delle spese di lite. 3
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, la non si è Controparte_3 costituita in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 11.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in relazione alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo, deve evidenziarsi che l'appellante ha effettuato la notifica tramite posta elettronica certificata e ha inizialmente depositato copia analogica ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna.
Rinviata la data della prima udienza onde verificare la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio e la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, lo stesso, successivamente al termine assegnato, ha depositato le copie in formato digitale delle notifiche effettuate.
In relazione all'iniziale deposito in formato analogico della scansione ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, va osservato che l'art. 9, comma 1 bis, della L. n. 53 del 1994, prevede tale modalità di deposito solo
“qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3 bis”.
Invece, il deposito con modalità telematiche deve ritenersi possibile ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44 del 2011 e succ. mod. e degli artt. 13 lett. h) e i) e 19 bis, comma 5, del
Decreto DGSIA del 16.04.2014 (recante la disciplina specifica tecnica di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011).
Conseguentemente, va evidenziato che “solo qualora il notificante abbia depositato
l'originale (o il duplicato informatico) della notificazione mediante posta elettronica certificata il giudice è messo nelle condizioni di verificare se la notificazione stessa si sottragga alla nullità prevista dall'art. 11 della L. n. 53 del 1994 […].
La prova della notifica non può essere fornita, d'altra parte, attraverso documenti che riproducano analogicamente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, come risulta nel caso di specie, visto che essi consistono nella riproduzione grafica di file in formato pdf che normalmente rappresenta documenti di testo o immagini in maniera indipendente dai programmi utilizzati per generarli o per visualizzarli, non idoneo, come tale, a dimostrare con certezza che l'immagine o il testo riprodotto corrisponda al suo reale contenuto” (Corte App. Messina, 04.04.2023, n. 292, conf. Corte App.
Messina, 17.01.2023, n. 30, Corte App. Napoli, 09.06.2020, n. 2043, Corte App. Napoli
06.02.2023, n. 472).
Nondimeno, in relazione all'individuazione delle conseguenze della violazione delle forme digitali del deposito, risulta condivisibile il principio per cui “nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità che 4
pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo” (Cass. 21.05.2024, n.
14063, conf. Cass. 19.09.2022, n. 27388, Cass. 16.01.2025, n. 1031, Cass. 13.09.2022,
n. 33601, Cass. 04.04.2023, n. 9269, Cass. 21.06.2023, n. 17711).
Nel caso di specie, sia pure a fronte del deposito dei documenti attestanti l'avvenuta notifica nel corretto formato digitale successivamente al termine a tal fine assegnato all'appellante, di natura evidentemente ordinataria, deve ritenersi riscontrato il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Infatti, tramite il deposito dei documenti di notifica in formato digitale è emersa la conformità agli stessi dei documenti di scansione ad immagine inizialmente depositati, nonché la correttezza e tempestività della notifica eseguita, contenente i diversi documenti allegati indicati dall'appellante.
Pertanto, la nullità in cui è incorso l'appellante deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto, avendo la parte documentato la rituale instaurazione del contraddittorio e la tempestività della propria costituzione in giudizio.
Ciò premesso, deve procedersi all'analisi del merito dell'appello proposto.
Il primo motivo di appello risulta infondato, poiché la contestazione proposta dall'opponente, fondata sull'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, dà luogo ad opposizione all'esecuzione e risulta proponibile senza limiti di tempo.
A tal riguardo, va evidenziato che “l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella, integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali” (Trib. Roma 02.03.2020, conf. Cass. 19.11.2019, n. 30094).
Infatti, viene in rilievo “una contestazione che, avendo ad oggetto l'estinzione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione, ovvero anche eventualmente con un'azione di accertamento negativo, salvo il limite dell'interesse ad agire” (Cass. 14.05.2024, n. 13300, conf. Cass. 02.07.2024, n. 18512,
Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, va evidenziata la sussistenza dell'interesse dell'opponente all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento, il cui adempimento ha formato oggetto di plurime intimazioni di pagamento allo stesso rivolte.
Il secondo motivo di appello risulta manifestamente infondato, venendo in rilievo mero ed evidente errore materiale nella redazione della parte motiva della sentenza appellata, che, a seguito dell'erronea indicazione dell'infondatezza dell'opposizione, esplicita chiaramente le ragioni di accoglimento della stessa, conducendo un percorso logico coerente con il dispositivo adottato.
5
Il quarto motivo di appello risulta infondato, non potendosi riscontrare difetto di legittimazione passiva dell'agente incaricato della riscossione, stante la proposizione di opposizione all'esecuzione relativa sia a ragioni di merito riferite alla sussistenza del credito, sia a ragioni formali di regolarità della procedura di riscossione.
In tale ipotesi, è stata rilevata nella “fattispecie in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni” (Cass. 18.11.2022,
n. 34030, conf. Cass. Sez. Un. 08.03.2022, n. 7514).
Il terzo motivo di appello risulta fondato e meritevole di accoglimento, non avendo la sentenza appellata dato corretta applicazione alla disciplina di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, con riguardo alla sospensione della prescrizione del credito oggetto di causa.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo” (Cass. 15.01.2025, n. 960, conf. Cass.
15.10.2009, n. 21929, Cass. 31.10.2018, n. 27998).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla L. n. 27 del 2020, “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 […]. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
In relazione all'ambito applicativo dell'indicata disciplina, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente appellato, risulta condivisibile il principio, recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in 6
relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212” (Cass. 15.01.2025, n. 960, conf. Cass. 23.01.2025, n. 1630, Corte App.
Napoli, n. 19.02.2025, n. 566).
Ciò posto, deve essere dato atto dell'omessa applicazione da parte della sentenza appellata del periodo di sospensione della prescrizione del credito intercorrente dal
08.03.2020 al 31.08.2021.
Pertanto, deve procedersi all'analisi della domanda dell'opponente di accertamento della prescrizione del credito, alla luce dell'applicazione della disciplina indicata.
In primo luogo, risulta documentata la notifica all'opponente delle cartelle di pagamento indicate negli atti di intimazione di pagamento.
In particolare, risulta:
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2011
0152416541000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
24.02.2012 (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2011
0226519547000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
21.07.2012 (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2012
0061655703000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
14.11.2012 (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2012
0165470686000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
14.11.2012 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0171003058000, effettuata nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data 7
10.10.2014 (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0180567203000, effettuata nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data
10.09.2014 (cfr. doc. 6, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0254023451000, effettuata nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data
10.10.2014 (cfr. doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0273661617000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
09.10.2013 (cfr. doc. 8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado).
Successivamente, l'opposta ha documentato la notifica all'opponente dell'intimazione di pagamento n. 097 2015 9111858351000, comprensiva dei diversi crediti portati dalle cartelle di pagamento precedentemente indicate, notificata all'opponente nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data 14.01.2016 (cfr. doc. 9, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado). A tal riguardo, l'opponente ha contestato la regolarità dell'indicata notifica, in quanto carente dell'indicazione del soggetto ricevente e mancante della prova dell'invio e della ricezione della successiva raccomandata informativa.
In relazione al soggetto ricevente, dalla documentazione depositata dall'opposta espressamente risulta l'indicazione della denominazione del ricevente, nonché della qualifica dello stesso come incarico alla consegna.
In relazione al procedimento notificatorio seguito, va osservato che, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. 8
Con riguardo all'interpretazione dell'indicata disposizione, risulta condivisibile il principio per cui “l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati.
Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo convincimento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. 03.09.2024, n. 23653, conf. Cass. 27.01.2022,
n. 2377, Cass. 02.12.2024, n. 30821).
Inoltre, stante il generale riferimento dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla
“notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, deve ritenersi che l'indicata disciplina trovi applicazione anche in relazione alla notificazione dell'intimazione di pagamento relativa a cartelle (cfr. Cass.
12.12.2024, n. 32042, Trib. Roma, 09.12.2024, n. 12577, Trib. Tivoli 10.12.2024, n.
1835).
Ciò premesso, ai fini del perfezionamento della notifica, risulta dunque sufficiente che venga documentata la spedizione della raccomandata informativa semplice al destinatario, senza necessità dell'avviso di ricevimento. Nel caso di specie, nella relazione di notifica in esame, l'agente notificatore dà espressamente atto dell'informazione del destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto tramite raccomandata, circostanza che trova ulteriore conferma nell'allegato prospetto riepilogativo, con indicazione espressa del numero della raccomandata informativa, del numero del documento notificato e del destinatario.
In particolare, deve essere evidenziata l'idoneità dell'indicato prospetto riepilogativo, in quanto contenente analiticamente le informazioni indicate e coerente con la relazione di notificazione depositata, a dare atto della spedizione della raccomandata informativa semplice al destinatario (cfr. Corte App. Roma 05.10.2023, n. 3260, Corte App. Roma
07.07.2023, n. 2817, Corte App. Milano, 06.09.2022, n. 692, Corte App. Venezia
04.05.2021, n. 35).
Infine, risulta pacifica la notificazione all'opponente dell'intimazione di pagamento n.
097 2021 9043767378 000 in data 14.03.2022, che ha formato oggetto di opposizione all'esecuzione. 9
Ciò posto, venendo in rilievo un credito derivante da sanzioni amministrative, occorre fare applicazione del termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Conseguentemente, stante la notifica all'opponente delle cartelle di pagamento in periodo compreso tra il 24.02.2012 e il 10.10.2014, la successiva notifica di intimazione di pagamento in data 14.01.2016, con correlativa interruzione del termine di prescrizione, la successiva sospensione del termine di prescrizione del credito intercorrente dal 08.03.2020 al 31.08.2021, la seguente notifica di intimazione di pagamento in data 14.03.2022, con correlativa interruzione del termine di prescrizione, non può ritenersi prescritto il credito dell'opposta.
Pertanto, non risulta corretto l'accertamento nella sentenza appellata in ordine alla maturazione della prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento, oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
Va aggiunto che devono ritenersi rinunciate le ulteriori domande ed eccezioni articolate in primo grado dalle parti del giudizio e non specificamente riproposte nel presente grado di appello.
Infatti, “le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass. 21.03.2019, n. 7940, conf. Cass.
01.06.2023, n. 15529, Cass. 01.12.2023, n. 33649).
Alla luce di quanto indicato, l'appello deve essere accolto, con la totale riforma della sentenza di primo grado, disponendosi il rigetto dell'opposizione articolata da _1 avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9043767378000, emessa per i
[...] crediti portati dalle cartelle di pagamento precedentemente indicate.
Conseguentemente, come richiesto dall'appellante, la sentenza appellata deve essere riformata anche in punto di regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, prevedendosi la condanna dell'opponente alla rifusione, in favore _1 dell'opposta , costituita nel primo grado di giudizio, Parte_1 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, al livello di complessità della stessa e all'attività processuale effettivamente compiuta.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza dell'appellato 10
relativamente all'appello proposto da , _1 Parte_1 nonché relativamente all'adesione all'appello da parte di e vengono CP_2 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, al livello di complessità della stessa e all'attività processuale effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 168 del 20.02.2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione articolata da avverso l'intimazione di pagamento n. _1
097 2021 9043767378000, emessa per i crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate in parte motiva;
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta _1
, delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano nell'importo di Euro 850,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'appellato al pagamento, in favore di _1 [...]
, delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano nell'importo di Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'appellato al pagamento, in favore di _1 CP_2 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano nell'importo di Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 16.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catania, Via Martino Cilestri, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Erbicella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Garigliano, n. 74/B, presso _1 lo studio dell'Avv. Antony Lavigna, che, unitamente all'Avv. Federica Archemen, lo rappresenta e difende, giusta procura alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. CP_2
21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Paolo Alaimo, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATO
e
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 11.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso Parte_1 la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 168 del 20.02.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento n.
097 2021 9043767378000, emessa per i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn.
097 2011 0152416541000, 097 2011 0226519547000, 097 2012 0061655703000, 097
2012 0165470686000, 097 2013 0171003058000, 097 2013 0180567203000, 097 2013
0254023451000, 097 2013 0273661617000.
In particolare, la sentenza appella ha dato atto del decorso del termine quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981, tra la notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata in data 14.01.2016 e la notificazione della successiva intimazione di pagamento effettuata in data 14.03.2022.
Ciò posto, ha proposto appello avverso la Parte_1 richiamata sentenza per i seguenti motivi:
- Mancato accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione, perché tardivamente proposta, stante la mancata preventiva impugnazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, regolarmente notificate;
- Manifesta illogicità della motivazione, stante il riconoscimento dell'infondatezza dell'opposizione spiegata e il successivo accoglimento della stessa;
- Erronea o omessa motivazione, in relazione alla mancata valutazione della sospensione della prescrizione del credito, derivante dall'applicazione dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, in combinato disposto con l'art. 12 del
D.Lgs. n. 159 del 2015;
- Mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione, con effetti rispetto alla regolazione delle spese di lite.
Conseguentemente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con rigetto dell'opposizione spiegata e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio, _1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio, CP_2 aderendo all'appello proposto, con vittoria delle spese di lite. 3
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo, la non si è Controparte_3 costituita in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 11.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in relazione alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo, deve evidenziarsi che l'appellante ha effettuato la notifica tramite posta elettronica certificata e ha inizialmente depositato copia analogica ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna.
Rinviata la data della prima udienza onde verificare la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio e la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, lo stesso, successivamente al termine assegnato, ha depositato le copie in formato digitale delle notifiche effettuate.
In relazione all'iniziale deposito in formato analogico della scansione ad immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, va osservato che l'art. 9, comma 1 bis, della L. n. 53 del 1994, prevede tale modalità di deposito solo
“qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3 bis”.
Invece, il deposito con modalità telematiche deve ritenersi possibile ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44 del 2011 e succ. mod. e degli artt. 13 lett. h) e i) e 19 bis, comma 5, del
Decreto DGSIA del 16.04.2014 (recante la disciplina specifica tecnica di cui all'art. 34 del D.M. n. 44 del 2011).
Conseguentemente, va evidenziato che “solo qualora il notificante abbia depositato
l'originale (o il duplicato informatico) della notificazione mediante posta elettronica certificata il giudice è messo nelle condizioni di verificare se la notificazione stessa si sottragga alla nullità prevista dall'art. 11 della L. n. 53 del 1994 […].
La prova della notifica non può essere fornita, d'altra parte, attraverso documenti che riproducano analogicamente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, come risulta nel caso di specie, visto che essi consistono nella riproduzione grafica di file in formato pdf che normalmente rappresenta documenti di testo o immagini in maniera indipendente dai programmi utilizzati per generarli o per visualizzarli, non idoneo, come tale, a dimostrare con certezza che l'immagine o il testo riprodotto corrisponda al suo reale contenuto” (Corte App. Messina, 04.04.2023, n. 292, conf. Corte App.
Messina, 17.01.2023, n. 30, Corte App. Napoli, 09.06.2020, n. 2043, Corte App. Napoli
06.02.2023, n. 472).
Nondimeno, in relazione all'individuazione delle conseguenze della violazione delle forme digitali del deposito, risulta condivisibile il principio per cui “nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità che 4
pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo” (Cass. 21.05.2024, n.
14063, conf. Cass. 19.09.2022, n. 27388, Cass. 16.01.2025, n. 1031, Cass. 13.09.2022,
n. 33601, Cass. 04.04.2023, n. 9269, Cass. 21.06.2023, n. 17711).
Nel caso di specie, sia pure a fronte del deposito dei documenti attestanti l'avvenuta notifica nel corretto formato digitale successivamente al termine a tal fine assegnato all'appellante, di natura evidentemente ordinataria, deve ritenersi riscontrato il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Infatti, tramite il deposito dei documenti di notifica in formato digitale è emersa la conformità agli stessi dei documenti di scansione ad immagine inizialmente depositati, nonché la correttezza e tempestività della notifica eseguita, contenente i diversi documenti allegati indicati dall'appellante.
Pertanto, la nullità in cui è incorso l'appellante deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto, avendo la parte documentato la rituale instaurazione del contraddittorio e la tempestività della propria costituzione in giudizio.
Ciò premesso, deve procedersi all'analisi del merito dell'appello proposto.
Il primo motivo di appello risulta infondato, poiché la contestazione proposta dall'opponente, fondata sull'accertamento dell'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione, dà luogo ad opposizione all'esecuzione e risulta proponibile senza limiti di tempo.
A tal riguardo, va evidenziato che “l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella, integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali” (Trib. Roma 02.03.2020, conf. Cass. 19.11.2019, n. 30094).
Infatti, viene in rilievo “una contestazione che, avendo ad oggetto l'estinzione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione, ovvero anche eventualmente con un'azione di accertamento negativo, salvo il limite dell'interesse ad agire” (Cass. 14.05.2024, n. 13300, conf. Cass. 02.07.2024, n. 18512,
Cass. Sez. Un. 17.11.2016, n. 23397).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, va evidenziata la sussistenza dell'interesse dell'opponente all'accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento, il cui adempimento ha formato oggetto di plurime intimazioni di pagamento allo stesso rivolte.
Il secondo motivo di appello risulta manifestamente infondato, venendo in rilievo mero ed evidente errore materiale nella redazione della parte motiva della sentenza appellata, che, a seguito dell'erronea indicazione dell'infondatezza dell'opposizione, esplicita chiaramente le ragioni di accoglimento della stessa, conducendo un percorso logico coerente con il dispositivo adottato.
5
Il quarto motivo di appello risulta infondato, non potendosi riscontrare difetto di legittimazione passiva dell'agente incaricato della riscossione, stante la proposizione di opposizione all'esecuzione relativa sia a ragioni di merito riferite alla sussistenza del credito, sia a ragioni formali di regolarità della procedura di riscossione.
In tale ipotesi, è stata rilevata nella “fattispecie in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni” (Cass. 18.11.2022,
n. 34030, conf. Cass. Sez. Un. 08.03.2022, n. 7514).
Il terzo motivo di appello risulta fondato e meritevole di accoglimento, non avendo la sentenza appellata dato corretta applicazione alla disciplina di cui all'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, con riguardo alla sospensione della prescrizione del credito oggetto di causa.
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo” (Cass. 15.01.2025, n. 960, conf. Cass.
15.10.2009, n. 21929, Cass. 31.10.2018, n. 27998).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla L. n. 27 del 2020, “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 […]. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
In relazione all'ambito applicativo dell'indicata disciplina, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente appellato, risulta condivisibile il principio, recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in 6
relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212” (Cass. 15.01.2025, n. 960, conf. Cass. 23.01.2025, n. 1630, Corte App.
Napoli, n. 19.02.2025, n. 566).
Ciò posto, deve essere dato atto dell'omessa applicazione da parte della sentenza appellata del periodo di sospensione della prescrizione del credito intercorrente dal
08.03.2020 al 31.08.2021.
Pertanto, deve procedersi all'analisi della domanda dell'opponente di accertamento della prescrizione del credito, alla luce dell'applicazione della disciplina indicata.
In primo luogo, risulta documentata la notifica all'opponente delle cartelle di pagamento indicate negli atti di intimazione di pagamento.
In particolare, risulta:
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2011
0152416541000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
24.02.2012 (cfr. doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2011
0226519547000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
21.07.2012 (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2012
0061655703000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
14.11.2012 (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2012
0165470686000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
14.11.2012 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0171003058000, effettuata nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data 7
10.10.2014 (cfr. doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0180567203000, effettuata nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data
10.09.2014 (cfr. doc. 6, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0254023451000, effettuata nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data
10.10.2014 (cfr. doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado);
- la notificazione all'opponente della cartella di pagamento n. 097 2013
0273661617000, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. in data
09.10.2013 (cfr. doc. 8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado).
Successivamente, l'opposta ha documentato la notifica all'opponente dell'intimazione di pagamento n. 097 2015 9111858351000, comprensiva dei diversi crediti portati dalle cartelle di pagamento precedentemente indicate, notificata all'opponente nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c. in data 14.01.2016 (cfr. doc. 9, allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado). A tal riguardo, l'opponente ha contestato la regolarità dell'indicata notifica, in quanto carente dell'indicazione del soggetto ricevente e mancante della prova dell'invio e della ricezione della successiva raccomandata informativa.
In relazione al soggetto ricevente, dalla documentazione depositata dall'opposta espressamente risulta l'indicazione della denominazione del ricevente, nonché della qualifica dello stesso come incarico alla consegna.
In relazione al procedimento notificatorio seguito, va osservato che, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. 8
Con riguardo all'interpretazione dell'indicata disposizione, risulta condivisibile il principio per cui “l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, a pena di invalidità, della notifica che sia eseguita dai messi autorizzati.
Ai fini del regolare perfezionamento della notifica, tuttavia, per fermo convincimento del giudice di nomofilachia, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (contenente la notizia dell'avvenuta consegna dell'atto: comunicazione di avvenuta notifica) senza necessità di impiego dell'avviso di ricevimento: il tenore della disposizione, sopra trascritto, è riferito alla sola raccomandata e tale modalità semplificata è giustificata, in punto di ratio legis, dalla ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, dacché consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. 03.09.2024, n. 23653, conf. Cass. 27.01.2022,
n. 2377, Cass. 02.12.2024, n. 30821).
Inoltre, stante il generale riferimento dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla
“notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, deve ritenersi che l'indicata disciplina trovi applicazione anche in relazione alla notificazione dell'intimazione di pagamento relativa a cartelle (cfr. Cass.
12.12.2024, n. 32042, Trib. Roma, 09.12.2024, n. 12577, Trib. Tivoli 10.12.2024, n.
1835).
Ciò premesso, ai fini del perfezionamento della notifica, risulta dunque sufficiente che venga documentata la spedizione della raccomandata informativa semplice al destinatario, senza necessità dell'avviso di ricevimento. Nel caso di specie, nella relazione di notifica in esame, l'agente notificatore dà espressamente atto dell'informazione del destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto tramite raccomandata, circostanza che trova ulteriore conferma nell'allegato prospetto riepilogativo, con indicazione espressa del numero della raccomandata informativa, del numero del documento notificato e del destinatario.
In particolare, deve essere evidenziata l'idoneità dell'indicato prospetto riepilogativo, in quanto contenente analiticamente le informazioni indicate e coerente con la relazione di notificazione depositata, a dare atto della spedizione della raccomandata informativa semplice al destinatario (cfr. Corte App. Roma 05.10.2023, n. 3260, Corte App. Roma
07.07.2023, n. 2817, Corte App. Milano, 06.09.2022, n. 692, Corte App. Venezia
04.05.2021, n. 35).
Infine, risulta pacifica la notificazione all'opponente dell'intimazione di pagamento n.
097 2021 9043767378 000 in data 14.03.2022, che ha formato oggetto di opposizione all'esecuzione. 9
Ciò posto, venendo in rilievo un credito derivante da sanzioni amministrative, occorre fare applicazione del termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Conseguentemente, stante la notifica all'opponente delle cartelle di pagamento in periodo compreso tra il 24.02.2012 e il 10.10.2014, la successiva notifica di intimazione di pagamento in data 14.01.2016, con correlativa interruzione del termine di prescrizione, la successiva sospensione del termine di prescrizione del credito intercorrente dal 08.03.2020 al 31.08.2021, la seguente notifica di intimazione di pagamento in data 14.03.2022, con correlativa interruzione del termine di prescrizione, non può ritenersi prescritto il credito dell'opposta.
Pertanto, non risulta corretto l'accertamento nella sentenza appellata in ordine alla maturazione della prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento, oggetto dell'intimazione di pagamento opposta.
Va aggiunto che devono ritenersi rinunciate le ulteriori domande ed eccezioni articolate in primo grado dalle parti del giudizio e non specificamente riproposte nel presente grado di appello.
Infatti, “le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass. 21.03.2019, n. 7940, conf. Cass.
01.06.2023, n. 15529, Cass. 01.12.2023, n. 33649).
Alla luce di quanto indicato, l'appello deve essere accolto, con la totale riforma della sentenza di primo grado, disponendosi il rigetto dell'opposizione articolata da _1 avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9043767378000, emessa per i
[...] crediti portati dalle cartelle di pagamento precedentemente indicate.
Conseguentemente, come richiesto dall'appellante, la sentenza appellata deve essere riformata anche in punto di regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, prevedendosi la condanna dell'opponente alla rifusione, in favore _1 dell'opposta , costituita nel primo grado di giudizio, Parte_1 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, al livello di complessità della stessa e all'attività processuale effettivamente compiuta.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza dell'appellato 10
relativamente all'appello proposto da , _1 Parte_1 nonché relativamente all'adesione all'appello da parte di e vengono CP_2 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, al livello di complessità della stessa e all'attività processuale effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 168 del 20.02.2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione articolata da avverso l'intimazione di pagamento n. _1
097 2021 9043767378000, emessa per i crediti portati dalle cartelle di pagamento indicate in parte motiva;
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta _1
, delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano nell'importo di Euro 850,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'appellato al pagamento, in favore di _1 [...]
, delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano nell'importo di Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'appellato al pagamento, in favore di _1 CP_2 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano nell'importo di Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 16.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli